Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4865/2016 R.G.
Oggetto: Altri contratti atipici
VERTENTE
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese dagli avv.ti Piero Mongelli e C.F._2
Luisa Carpentieri per mandato a margine dell'atto di citazione;
- ATTRICI
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore CP_1 P.IVA_1
Corrado per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela CP_2 P.IVA_1
Limongelli per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura ON
Distrettuale di Lecce;
- CONVENUTI
NONCHÉ
(GB686914188) e Controparte_4 [...]
( ,), rappresentati e difesi dagli Controparte_5 P.IVA_2
1
Guglielmi per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- TERZI CHIAMATI
Conclusioni delle parti
Le attrici hanno chiesto che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che le protesi “De Puy” per cui è causa sono pericolose;
- accertare e dichiarare che il , in persona del ON CP_6 pro tempore, è responsabile per il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alle attrici per avere omesso di esercitare le dovute attività di controllo e di vigilanza del mercato durante la fase di commercializzazione e di impiego;
- accertare e dichiarare che e , in persona dei CP_1 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sono responsabili per il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alle attrici per averle sottoposte in ritardo alla visita medica di follow-up prevista in relazione alle protesi d'anca metallo-metallo e/o per non aver attivato le procedure di controllo CP_4 necessarie al controllo post operatorio dell'impianto e/o per aver completamente omesso adeguati controlli medici successivi all'impianto;
- accertare e dichiarare che e , in persona dei CP_1 CP_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, sono responsabili per il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alle attrici per avere omesso di adottare ovvero di attuare protocolli locali volti a garantire il follow-up nel tempo dei pazienti impiantati con protesi metallo-metallo De Puy, come previsto dall'avviso di sicurezza J&J, omettendo pertanto di assicurare alle attrici i dovuti controlli clinici periodici;
- accertare e dichiarare la civile responsabilità della , in persona Parte_3 del legale rappresentante p.t., per violazione del principio del consenso informato per aver omessa qualsivoglia informazione sia sulla natura tipologia e pericolosità dell'impianto protesico utilizzato sia per aver omesso qualsivoglia informazione sulla natura e pericolosità delle operazioni di artroprotesi per cui è causa;
2 - accertare e dichiarare la civile responsabilità della , in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., per aver procurato, a seguito dell'operazione di artroprotesi, alla Attrice una evidente zoppia e comunque per la Pt_2 difettosa esecuzione dell'intervento chirurgico;
- condannare il , la e la , in ON CP_2 CP_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido fra loro ovvero secondo le rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, al pagamento della somma in favore della IG.ra di € 92.972,66 Parte_1 di cui € 1.744,66 a titolo di danno patrimoniale ed € 91.228,00 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ad accertarsi in corso di causa anche per effetto di C.T.U. ed anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo oltre rivalutazione monetaria ove dovuta;
- condannare il , la e la , in ON CP_2 CP_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido fra loro ovvero secondo le rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, al pagamento della somma in favore della IG.ra di € Parte_2
86.399,93 di cui € 2.339,93 a titolo di danno patrimoniale ed € 84.060,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento in favore della IG.ra , dell'ulteriore somma di € Parte_2
7.300,00 a causa dell'errata esecuzione dell'operazione di artoprotesi per come dedotta nel presente atto, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ad accertarsi in corso di causa anche per effetto di C.T.U. ed anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo oltre rivalutazione monetaria ove dovuta;
- condannare altresì la al risarcimento per violazione del principio di CP_1 consenso informato, sia per l'operazione in quanto tale sia per la tipologia di protesi da impiantare, nella misura di ulteriori € 15.000,00 per ciascuna delle parti attrici ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice adito riterrà equa e di giustizia anche aderendo al principio equitativo ex art. 1226
c.c. che sin da ora si invoca;
3 - in via subordinata, accertare e dichiarare che il comportamento assunto dalle convenute nella vicenda dedotta in giudizio, rispettivamente per quanto di propria competenza vìola la vigente normativa in materia di collocazione ed utilizzazione di artroprotesi nella sanità e conseguentemente condannare le stesse ai danni per come innanzi quantificati;
- con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
La ha chiesto: CP_2
- voglia l'On.le Tribunale adito rigettare l'avversa domanda ed ogni istanza formulata nei confronti della in quanto inammissibile ed CP_2 infondata;
- con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il ha chiesto che l'adito Tribunale: ON
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, nei confronti del ON
, nonché la sua infondatezza, nel merito e, per l'effetto, rigettarla, con
[...] vittoria delle spese di lite. Con L' ha chiesto che il Tribunale Voglia:
1. nel merito in via principale rigettare la domanda proposta nei confronti della perché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
2. in subordine dichiarare e Controparte_4 Controparte_5
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per le
[...] causali di cui in narrativa, tenute a manlevare e comunque a rivalere la deducente da ogni e qualsiasi pregiudizio o condanna dovesse conseguire al presente procedimento civile, in favore delle IGnore e Pt_2 Pt_1
3. con vittoria di spese e competenze di lite.
e hanno chiesto: E_ Controparte_5 in via pregiudiziale e/o preliminare:
disporre la separazione delle domande cumulate promosse dalle attrici, adottando ogni opportuno e consequenziale provvedimento;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e/o CP_1 la carenza di legittimazione passiva di Controparte_5
4 adottando tutti i provvedimenti conseguenti e comunque disponendo l'estromissione di dal presente giudizio, Controparte_5 condannando altresì la alla rifusione delle spese di lite;
in ogni caso CP_1
e comunque, nel merito:
accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza e/o prescrizione delle domande proposte nei confronti di per i motivi Controparte_5 esposti in atti e, per l'effetto, rigettare le predette domande;
in subordine, nel merito:
rigettare le domande proposte nei confronti di e di Controparte_8 in quanto inammissibili e/o comunque Controparte_5 infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in atti;
- in ogni caso e comunque: con vittoria di spese e compensi di lite oltre ad accessori e spese generali, nonché delle spese della C.T.U.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da e in Parte_1 Parte_2 conseguenza dell'impianto di protesi metallo-metallo prodotte da
[...]
e distribuite da , ritirate successivamente Controparte_8 Controparte_5 dal mercato in quanto altamente pericolose per la salute dei pazienti.
La causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante l'espletamento di c.t.u. medico – legale.
La domanda può trovare accoglimento nei termini e per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . ON
Dalla legittimazione passiva in senso proprio - la c.d. legitimatio ad causam - che dev'essere valutata sulla base della prospettazione della domanda svolta dall'attore, si distingue la legittimazione passiva c.d. impropria, intesa come titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (cfr. su tale distinzione:
Cass., Sez. L, n. 17092 del 12/08/2016; v. anche Cass., Sez. U, n. 2951 del
16/02/2016); nel caso di specie, il possiede la ON legittimazione a resistere nell'ambito di questo procedimento, intesa come
5 legitimatio ad causam in senso proprio, in quanto destinataria della domanda avanzata dalle attrici alla luce della condotta descritta nell'atto introduttivo del presente giudizio e ritenuta imputabile all'Ente medesimo.
Inoltre, occorre premettere che il danno riscontrato sulle attrici appare eziologicamente riconducibile non tanto alla questione relativa alla correttezza del follow up (ragione per la quale non si può ravvisare alcuna responsabilità della ), quanto all'impianto di una protesi messa in commercio CP_2
e rivelatasi essere un prodotto pericoloso. La domanda risarcitoria, inquadrabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., benché fatta valere dalle attrici nei confronti delle originarie parti in causa, deve intendersi estesa anche alle terze chiamate, poiché, come ha chiarito sul punto di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4204/2024 “in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto”.
La vicenda va, dunque, inquadrata sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere delle attrici di provare la colpa ed il nesso causale tra questa e il danno, non rilevando altri profili di natura contrattuale con l'ospedale e/o con i medici che eseguirono i due interventi, e quindi attinenti ad una eventuale malpractice, poiché, come ha confermato il c.t.u., “le stesse IGnore e in corso di visita non hanno segnalato Pt_1 Pt_2 particolari difficoltà, se non di tipo riabilitativo. Lo stesso esame obiettivo svolto in corso di visita è stato dimostrativo di una ottima ripresa anatomo- funzionale per entrambe le pazienti. Come si è detto, quindi non vi sono motivi di “censura” dell'operato dei sanitari sotto il profilo strettamente clinico-ortopedico e, per questo aspetto, medico-legali”; pertanto la vicenda
6 va limitata all'accertamento dei danni psichiatrici riportati dalle attrici solo a seguito dell'acquisizione della notizia della potenziale cancerogenicità delle protesi impiantate ovvero del rischio di metallosi delle stesse.
La domanda si fonda sulla circostanza che le attrici si sottoposero, rispettivamente in data 25/11/2007 la e in data 13/3/2008 la ad Pt_1 Pt_2 un intervento di artroprotesi di anca eseguito presso l'Ospedale “Vito Fazzi” di , perfettamente riuscito ad entrambe come risulta dalla CP_1 documentazione medica in atti, nonché dalla c.t.u..
Successivamente, con Medical Device Alert del 22/04/2010 e del 07/09/2010,
l'Agenzia britannica regolatoria dei farmaci e dei prodotti sanitari (MHRA) allertò circa la natura altamente pericolosa delle protesi DePuy ASR metallo- metallo, come quelle impiantate alle attrici, prevedendo un dettagliato follow up che i pazienti impiantati con quelle protesi avrebbero dovuto seguire almeno una volta all'anno per i cinque anni dopo l'intervento.
Anche la (distributrice delle protesi) diramò avvisi di Controparte_9 sicurezza urgenti in data 8/03/2010 e 24/08/2010, finalizzati a rimuovere dal mercato tutti i lotti della piattaforma DePuy ASR inerenti al sistema di protesi di rivestimento DePuy ASR e al sistema acetabolare ASR XL, in quanto pericolosi per la salute dei pazienti, raccomandando agli operatori di
“Segregare immediatamente i dispositivi ASR appartenenti ai codici indicati nel
Modulo di Richiamo allegato. Non impiantare i dispositivi ASR”.
Raccomandò, altresì, “di informare i pazienti impiantati con il Sistema ASR del presente richiamo al fine di convocarli per una visita di follow-up”.
Il ministero della Salute, oltre un anno dopo l'emanazione degli avvisi di sicurezza, prese in esame la questione, pubblicando sul proprio sito Internet due circolari, rispettivamente del 7/11/2011 e del 24/01/2012, invitando tutti gli operatori sanitari ad effettuare i prescritti follow up sui pazienti che avevano subito l'impianto delle protesi, ritirate nel frattempo dal mercato.
Fino a tale momento non risulta che le attrici fossero venute a conoscenza della problematica riscontrata sulle protesi a loro impiantate;
infatti, stando alla prospettazione offerta in citazione, sia la che la ne vennero a Pt_1 Pt_2 conoscenza in maniera del tutto occasionale, ma senza alcuna specificazione
7 sulla data esatta. Tuttavia, è lo stesso Dott. perito di parte delle Per_1 attrici, a riportare nelle proprie relazioni che la a gennaio 2012, mentre Pt_1 stava seguendo una popolare trasmissione televisiva, apprese che la protesi che le era stata impiantata avrebbe potuto essere potenzialmente cancerogena
(iniziando da quel momento quindi a manifestare ansia intensa, deflessione del tono dell'umore, abulia e ritiro socio relazionale, insonnia), e che la invece, ne fosse venuta a conoscenza solo a luglio 2012 dopo aver Pt_2
Con ricevuto una lettera dell' di nella quale veniva invitata a presentarsi CP_1 per eseguire un protocollo clinico di controllo per problematiche legate all'impianto protesico.
Dunque, il periodo intercorso tra l'emanazione del primo avviso di sicurezza da parte della (22/04/2010) e la data di effettiva conoscenza della Pt_4 difettosità delle protesi impiantate (gennaio 2012 per la e luglio 2012 per Pt_1 la non rileva ai fini dell'accertamento del danno, perché quand'anche Pt_2
a partire dall'Aprile 2010 e/o dal novembre 2011/gennaio 2012 le pazienti fossero state sottoposte al raccomandato follow up, la negatività degli indici per il rischio di patologia da metallosi e/o cancerogene non avrebbe portato ad un risultato differente da quello realizzatosi (conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u.).
È incontestata la circostanza che le attrici si sottoposero al controllo per il Con quale avevano ricevuto la convocazione da parte dell' di e che da CP_1 tale procedura di follow up tutti gli indici per il rischio di patologia da metallosi e/o cancerogena risultarono negativi;
è, altresì, dato certo che gli avvisi di sicurezza emanati conIGliavano di effettuare il controllo dei pazienti almeno una volta all'anno per i cinque anni successivi all'intervento: nella sostanza tale accorgimento è stato rispettato, se si considera che la fu Pt_1 operata il 25/11/2007 , mentre la in data 13/3/2008 e che il follow up Pt_2 fu effettuato ad entrambe a luglio 2012, con esito totalmente negativo tanto Con da ritenere superfluo ogni ulteriore controllo da parte dell'
Sicché, può affermarsi che le patologie psichiatriche riportate dalle attrici non siano dipese dal follow up o dall'esito del controllo, risultato negativo per
8 entrambe, quanto dall'impianto stesso con cui le stesse si vedono costrette a convivere.
Tale nesso di causalità è stato confermato anche dal c.t.u., il quale precisa che
“se la patologia psichiatrica si è evoluta e strutturata per il timore del rischio cancerogeno, la condizione si sarebbe realizzata anche se le pazienti fossero state adeguatamente sottoposte al follow-up, poiché il rischio in ogni caso sarebbe rimasto inalterato. In questo senso la derivazione causale deve ritenersi funzione primigenia della tipologia di protesi impiantata”; se dunque la causa della sintomatologia riportata dalle attrici può essere ricondotta con certezza alla protesi in sé e non ai controlli, pur effettuati, la responsabilità andrà dichiarata in capo al produttore delle protesi.
Al riguardo va rammentata la disciplina prevista dal Codice del Consumo
(D.Lvo 206/2005), che all'art. 117, nel prevedere l'ipotesi di una responsabilità per prodotto difettoso, precisa che un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
La norma prevede, inoltre, che un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un altro più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio e che un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
La Cassazione sul punto ha altresì evidenziato che “anche assumendo come parametro integrativo di riferimento la nozione di prodotto “sicuro” contenuta nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti di cui all'art. 103 Codice del consumo (e già al d.lgs. n. 172 del 2004), il livello di sicurezza prescritto, al di sotto del quale il prodotto deve considerarsi difettoso, non corrisponde a quello della sua più rigorosa innocuità, dovendo farsi riferimento ai requisiti di sicurezza dall'utenza generalmente richiesti in
9 relazione alle circostanze specificamente indicate all'art. 117 Codice del consumo (e già all'art. 5 d.p.r. n. 224 del 1988), o ad altri elementi in concreto valutabili e concretamente valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali debbono farsi rientrare gli standards di sicurezza eventualmente imposti dalle norme in materia. La responsabilità da prodotto difettoso integra pertanto un'ipotesi di responsabilità presunta (e non già oggettiva), incombendo sul danneggiato che chiede il risarcimento provare gli elementi costitutivi del diritto fatto valere, in particolare l'esistenza del “difetto” del prodotto e il collegamento causale tra difetto e danno” (Cass. civile, sent. n.
12225/2021).
Le uniche ipotesi di esclusione della responsabilità del produttore sono elencate nell'art. 118, nello specifico: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Se, dunque, per un verso onere dell'attore è la prova del difetto, del danno e del nesso causale tra difetto e danno, incombe, invece, sul produttore l'onere di provare i fatti che possano escludere una sua responsabilità.
Venendo al caso di specie, appaiono degni di nota alcuni dati da cui desumere la responsabilità della società produttrice. In primis, nel foglio illustrativo delle protesi impiantate si evidenzia la segnalazione di casi di sgretolamento o frammentazione della superficie porosa, causa del rilascio di detriti metallici
10 nello spazio articolare, in presenza dei quali si rende necessario l'intervento chirurgico. Inoltre, come ha ben sottolineato anche il c.t.u., “l'elevato tasso di fallimento protesico riportato nella letteratura internazionale dimostra la pericolosità delle protesi metallo-metallo e l'analisi dei casi clinici riportati nella c.t.u. mostra come siano molto frequenti i casi di metallosi, locale e sistemica, talvolta anche molto gravi”.
Il c.t.u. giunge, quindi, alla conclusione che “Le protesi di cui è causa devono pertanto essere considerate pericolose”. Aggiunge, altresì, che “da un rapporto di prova emerge un caso di consumo estremamente elevato di un campione su sei campioni sottoposti a prova;
questo dato, ottenuto nell'anno 2008, avrebbe dovuto suggerire un approfondimento sulla effettiva efficacia del sistema di qualità impiantato dal produttore, approfondimento che non è documentato nel materiale a disposizione. Si sottolinea che, anche qualora tale approfondimento fosse stato effettuato, il problema dei troppo frequenti fallimenti protesici non sarebbe stato evitato, ma avrebbe però potuto essere contenuto, in quanto il ritiro del prodotto dal mercato sarebbe avvenuto prima”.
Parte attrice ha, inoltre, prodotto una serie di articoli relativi alla notizia dell'alert di al ritiro dal mercato della tipologia di protesi impiantata CP_7 alla e alla nonché dei richiami dei pazienti per gli interventi Pt_1 Pt_2 sostitutivi delle protesi.
Alla luce dei dati richiamati non si ravvisa alcuna ipotesi di esclusione di responsabilità giuridicamente rilevante;
al contrario, gli avvertimenti riportati nel foglio illustrativo e i dati in possesso della letteratura scientifica di fallimento di impianto protesi metallo-metallo depone nel senso di una vera e propria colpa ravvisabile nella condotta tenuta dalla che avrebbe CP_7 dovuto migliorare il prodotto e/o ritirarlo dal mercato in tempo utile.
Del pari, il andrà dichiarato solidalmente responsabile ON per non aver correttamente vigilato sulla diffusione in Italia delle protesi
CP_7
Sul punto, si richiama la disciplina contenuta dell'art. 17 del D.Lgs. 46/1997, attuativo della direttiva comunitaria n. 42/93, che prevede la possibilità per il
11 Ministero di disporre verifiche e controlli anche con metodo a campione presso il produttore, avendo l'obbligo, sia generale che specifico, di vigilare sulla salute pubblica, tanto più rispetto a quei dispositivi medici, come le protesi per cui è causa, che vengono immessi nel corpo umano.
Poiché, come ha confermato il c.t.u., già dal 2008 erano a disposizione dati riportanti numerosi casi di fallimento degli impianti di protesi metallo-metallo, si ritiene che il , proprio alla luce del potere di vigilanza che ha sulla CP_3 salute dei cittadini, debba essere dichiarato responsabile per aver omesso i dovuti controlli di idoneità medico/sanitaria sui dispositivi medici impiantabili nell'organismo umano. Con Profili di responsabilità si ravvisano, infine, nella condotta tenuta dall' di
, che, proprio sulla base del contenuto del foglio illustrativo delle protesi CP_1 in questione messo a disposizione dalla che prevedeva il rischio di uno CP_7 sgretolamento della protesi con conseguente rilascio di detriti metallici nello spazio articolare, avrebbe dovuto dettagliatamente informare le pazienti del rischio in cui sarebbero potute incorrere, proponendo l'impianto di altre tipologie di protesi presenti sul mercato e con meno effetti collaterali.
Va, invece, esclusa la responsabilità sia della Controparte_5 ai sensi del D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 116, comma 1, c.d. Codice del
[...]
Consumo (che prevede che solo qualora il produttore non sia individuato il fornitore è sottoposto alla stessa responsabilità di quest'ultimo, ipotesi da escludere nel caso di specie) che della , poiché, come innanzi CP_2 evidenziato, i danni riportati dalle attrici non sono eziologicamente riconducibili al ritardo dei follow-up e/o all'omessa attuazione dei protocolli locali volti a garantire nel tempo i controlli medici sui pazienti impiantati (il cui inadempimento, ove giuridicamente rilevante, avrebbe potuto determinare una responsabilità concorsuale della ), bensì alla CP_2 pericolosità delle protesi metallo-metallo di cui deve risponderne la CP_4 casa produttrice.
La completa lettura dell'elaborato peritale, scevra da contraddizioni o imprecisioni, condivisibile nell'analisi e nelle sue finali conclusioni, evidenzia una condizione patologica permanente della valutabile come danno Pt_1
12 biologico al 15% e della del 10%; la liquidazione del danno dovrà Pt_2 avvenire sulla base delle tabelle milanesi.
Applicando, pertanto, tale parametro tabellare, vista l'età di Parte_1
(59 anni) e (70 anni) al momento della conoscenza Parte_2 dell'avvenuto ritiro dal mercato delle protesi a loro impiantate, risalente a gennaio 2012 per la e a luglio 2012 per la per la si può Pt_1 Pt_2 Pt_1 riconoscere a titolo di risarcimento del danno biologico permanente la somma di € 34.203,00 (pari al 15%), mentre alla la somma di € 17.111,00 Pt_2
(pari al 10%).
Su tale somma si dovrà computare la devalutazione al tempo dell'evento dannoso e la successiva rivalutazione con il calcolo degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, in conformità a quanto statuito da SS.UU. 1712/95.
Non vi sono altre voci di danno risarcibili non essendo stato comprovato alcunché a parte il danno biologico nei limiti indicati nella C.T.U.
Tutto quanto innanzi esposto, parte attrice, stante l'accoglimento della domanda, ha diritto, per la regola della soccombenza, alla rifusione, da parte dei convenuti soccombenti, delle spese di lite per come liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 in ragione del valore e della effettiva complessità della controversia.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico delle parti soccombenti.
PQM
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio n. 4865/2016 r.g., così dispone:
- dichiara , il e la E_ ON Pt_3
responsabili del danno non patrimoniale subito dalle attrici;
[...]
Cont [...
- condanna , il e la E_ ON
, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore Pt_3 di , che si liquida in € 34.203,00, con devalutazione al tempo Parte_1 dell'evento dannoso indicato in parte motiva e successiva rivalutazione, con il calcolo degli interessi legali sulla somma via via rivalutata;
13 Cont [...
- condanna , il e la E_ ON
, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore Pt_3 di che si liquida in € 17.111,00, con devalutazione al Parte_2 tempo dell'evento dannoso indicato in parte motiva e successiva rivalutazione, con il calcolo degli interessi legali sulla somma via via rivalutata;
- condanna , il e la E_ ON Pt_3
al pagamento, in favore delle attrici, delle spese processuali, che liquida
[...] in € 786,00 per esborsi ed € 9.900,00 per compenso professionale, già maggiorato per la difesa prestata in favore di due parti aventi la stessa posizione processuale, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- rigetta la domanda attorea nei confronti della e della CP_2
Controparte_5
- condanna le attrici al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della e di che liquida CP_2 Controparte_5 in € 7.600,00 per compenso professionale verso ciascuna delle convenute, oltre accessori come per legge;
- pone in via definitiva a carico di , il E_ [...]
e la , in solido tra loro, le spese di CTU come CP_3 Parte_3 liquidate in corso di causa.
Lecce, 12 marzo 2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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