Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1200
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Annullamento sanzioni

    Le sanzioni sono annullate considerando il silenzio della legge all'epoca, le perplessità insorte in dottrina e giurisprudenza, il superamento definitivo solo a seguito di Corte Cost. 2024/60 e l'incidenza non marginale dell'inadempimento del Comune sul rifiuto della Ricorrente_1 di pagare l'IMU.

  • Accolto
    Esenzione IMU per immobili non utilizzabili o disponibili

    La Corte Costituzionale ha esteso l'esenzione anche ai periodi precedenti al 2023, dichiarando l'illegittimità dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs n. 23/2011 nella parte in cui non prevedeva l'esenzione dall'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali fosse stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per occupazione abusiva. La situazione di non poter disporre del bene e ritrarne reddito, per fatto illecito di terzi non imputabile e regolarmente denunciato, giustifica l'esenzione.

  • Rigettato
    Esenzione IMU per alloggi sociali

    La ricorrente non ha dimostrato adeguatamente che la locazione assentita dalla sua dante causa era stata effettivamente praticata ad un canone non superiore a quello “sociale”. Non ha indicato l'ammontare di tale canone né ha prodotto documentazione capace di comprovare con la dovuta certezza la congruità in tal senso di quello convenuto fra la Società_1 e il Comune. Il Comune ha negato l'esenzione dall'IMU perché per effetto della sua interposizione fra la proprietaria e i senzatetto, era stato proprio lui e non la proprietà ad accollarsi il sacrificio economico derivante dai canoni molto bassi pagati dai conduttori e dall'eventualità della loro insolvenza. L'obiezione del Comune appare attendibile non soltanto perché non specificamente confutata dalla Ricorrente_1, ma pure perché avvalorata dalle condizioni degli alloggiati (senzatetto) nonché dal fatto che il canone complessivamente pattuito con la Società_1 per la locazione (in blocco) dei beni ammontava a lire 6.763.000.000, che non appaiono molto distanti dal valore locativo di mercato. La comunicazione del 2016 riguardante l'esclusione dalla partecipazione ad un concorso per la locazione d'immobili ERP non è decisiva.

  • Rigettato
    Contrarietà al precedente giudicato

    Il giudicato si forma sugli accertamenti di fatto e non sulle conseguenze giuridiche o sull'interpretazione della normativa. Le sentenze invocate non potevano fare stato sulla situazione degli alloggi nel 2019 o sulla debenza dell'IMU per tale anno.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    L'accertamento impugnato contiene tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa e non doveva essere necessariamente preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio preventivo, trattandosi di atto scaturito dal mero incrocio degli elementi risultanti dalle banche dati a disposizione dell'amministrazione comunale e analogo ad altri precedenti.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo

    Non sussistono le condizioni normativamente necessarie per esentare dal pagamento dell'IMU o della TASI la Ricorrente_1 che, da parte sua, aveva continuato a percepire una congrua indennità per la mancata restituzione dei beni. Per le cinque unità del Luogo_1, l'occupazione abusiva da parte di ignoti è avvalorata dalla reiterazione dell'esposto alla Procura della Repubblica. Per queste unità, va escluso l'obbligo di pagare l'IMU 2019. Per i restanti beni, OM LE ha continuato a corrispondere un'indennità di occupazione, impedendo alla contribuente di sottrarsi al pagamento dell'IMU.

  • Rigettato
    Sufficienza della motivazione

    L'accertamento impugnato contiene tutti gli elementi necessari per comprendere appieno le ragioni e la portata della pretesa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1200
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo