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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 26/2020 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Lentini Via Tricolore n. 30 ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CICERO ANTONINO e dall'avv. Fabio D'Amico, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA GORIZIA, TE P.IVA_1
49 null 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MAUGERI DARIO MATTEO e dall'avv.
IDA SIGISMONDI, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/12/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 02.01.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, proponendo opposizione TE
avverso il decreto ingiuntivo n. 2028/2019 emesso da questo Tribunale in data 26.11.2019, e notificato il 02.12.2019, con cui al predetto è stato ingiunto il pagamento della somma di €18.717,40, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, per la fornitura di energia elettrica illecitamente prelevata a mezzo di allaccio abusivo alla rete e non pagata dal 02.12.2006 al 02.12.2011,
L'opponente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la mancanza di prova della pretesa creditoria nonché la non corrispondenza dell'importo richiesto alla quantità di energia elettrica rapportata alle sue ordinarie esigenze. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio esponendo che in data 02/12/2011 i TE
tecnici di E-Distribuzione s.p.a. avevano riscontrato l'allaccio diretto dell'immobile utilizzato dall'opponente alla rete elettrica tramite cavi conduttori installati abusivamente, e che, pertanto, la società di distribuzione aveva provveduto a ricostruire i consumi non registrati. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la correttezza dei consumi fatturati in conformità alla normativa di settore e sulla base delle rilevazioni del distributore;
in subordine, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 18.717,40 o di quell'altra somma ritenuta dovuta.
Concessi i termini 183 comma VI c.p.c., la causa – istruita con la documentazione prodotta dalle parti - all'udienza dell'11.12.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.
L'opposizione è fondata e, dunque, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 6 Preliminarmente, va rilevato che l'opponente ha eccepito per la prima volta all'udienza del
01/04/2021 la maturata prescrizione quinquennale del credito azionato in monitorio.
La sollevata eccezione deve essere considerata inammissibile in quanto tardiva atteso che avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'inversione processuale dei ruoli tra creditore opposto e debitore opponente il quale è solo formalmente attore, ma è sostanzialmente parte convenuta e, pertanto, la preclusione del convenuto alla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio, ex art. 167 c.c., comma 2 - quale appunto è
l'eccezione di prescrizione - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va riferita all'atto di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (arg. da Cass. Sez. L, 28/09/2016, n. 19186; Cass. Sez. L,
14/07/1997, n. 6391).
Parimenti deve essere respinta la censura sollevata da parte opponente relativa alla carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. richiesti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e segnatamente dell'estratto autenticato da notaio del “giornale dei crediti in contenzioso” in cui la fattura azionata è stata registrata.
Orbene, va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non tanto a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità previste dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione (Cass. Civ.
14/07/2022, n. 22253; Cass. civ. 15/12/2021, n. 40110; Cass. civ. 09/11/2021, n. 32792). In ogni caso si osserva che, a mente dell'art. 634, comma 2 c.p.c. e poi anche secondo unanime giurisprudenza, di merito e di legittimità, il solo estratto autentico rimane sufficiente ad ottenere l'emissione del provvedimento monitorio. Pertanto, l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata.
Chiarito ciò, occorre altresì premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto secondo le regole dell'ordinario giudizio di cognizione. Grava, pertanto, sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, l'onere di fornire prova dei fatti posti a fondamento della pretesa, mentre il debitore opponente è gravato della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 cc.
Nel caso di specie la pretesa creditoria di parte opposta ha fonte non in un contratto, ma in un fatto illecito consistente nel prelievo irregolare di energia elettrica attuato da Parte_1
mediante by-pass del contatore e allaccio abusivo direttamente alla rete Enel.
pagina 3 di 6 Conseguentemente la domanda formulata in giudizio da deve TE
essere qualificata come una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Il credito azionato, infatti, altro non è che l'equivalente monetario dell'utile che sarebbe spettato alla società fornitrice in ragione del prelievo abusivo di energia elettrica rilevato dai tecnici di
E-Distribuzione s.p.a. presso l'immobile ubicato in Francofonte, c.da Bafù.
Nel caso di specie, quindi, grava sul creditore opposto l'onere di fornire prova del prelievo illecito da parte del e del danno consequenziale. Pt_1
Ritiene il Tribunale che deve reputarsi senz'altro dimostrata la condotta illecita.
Invero, ha depositato in giudizio (doc. 3 della comparsa di TE
costituzione), a conferma di quanto allegato, il verbale della verifica svolta in data 02.12.2011 dai tecnici della società di distribuzione dell'energia elettrica, anche corredato da fotografie ( doc. 5), al quale va riconosciuta fede privilegiata poiché proveniente da soggetto che in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore - ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio (Cass. civ. n.7075/2020).
In particolare, nel predetto verbale di verifica i tecnici hanno riscontrato che l'appartamento al primo piano, sovrastante la carrozzeria, sito in Francofonte c.da Bafù risultava privo di misuratore e di contratto di energia elettrica e che lo stesso era alimentato direttamente dalla rete di E-Distribuzione mediante 4 cavi abusivi di sezione 6 mm2 che si attaccavano a monte del contatore e consentivano di prelevare potenza ed energia elettrica in maniera fraudolenta non registrata (nel verbale si legge precisamente: “allaccio diretto abusivo alla rete Enel con esclusione dell'energia e potenza prelevata, tale allaccio è stato realizzato intercettando i conduttori della presa trifase Enel e collegando i conduttori unipolari 4 x 6 mm2 che alimentavano l'appartamento sito al I° piano sprovvisto di contatore”). Dal predetto verbale risulta che le operazioni di verifica sono state eseguite in presenza di e dei Carabinieri del posto;
risulta altresì la circostanza dell'effettivo utilizzo di Parte_1 energia elettrica prelevata tramite l'allaccio abusivo, giacché “si è riscontrato che disattivando il limitatore del contatore trifase dell'autocarrozzeria (n.c. 979237634 intestato a Persona_1 madre di ), l'appartamento sito al primo piano rimaneva elettricamente erogato. Prova Parte_1 di tale accertamento elettrodomestici ed illuminazione interna alimentati”.
Tali fatti, così come accertati e verificati, risultano incontrovertibili in quanto il suddetto verbale di verifica non è stato oggetto di adeguata contestazione, mediante querela di falso, da parte del debitore opponente.
pagina 4 di 6 Orbene, se può dirsi quindi che parte opposta abbia dato prova della circostanza dell'intervenuto allaccio diretto abusivo alla rete elettrica, tuttavia non può dirsi che abbia assolto all'onere di provare l'ammontare della propria pretesa.
Ed invero, non ha fornito la prova del momento esatto TE
dell'inizio dell'allaccio diretto abusivo.
La società opposta, infatti, ha chiesto a il pagamento di complessivi euro Parte_1
18.717,40 per l'energia prelevata e non pagata dal 02/12/2006 al 02/12/2011, sulla base dei consumi ricostruiti da Enel-Distribuzione s.p.a. e da questa comunicati tanto alla società fornitrice quanto all'utilizzatore odierno opponente con missiva del 05.06.2012.
In tale missiva, in particolare, la società distributrice ha individuato la data di decorrenza del prelievo abusivo di energia elettrica risalendo al quinquennio precedente dalla data di verifica, ossia dal
02/12/2006 al 02/12/2011 in relazione al termine quinquennale di prescrizione della pretesa di recupero.
Orbene, nella memoria n.1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opponente ha rappresentato di essersi trasferito nell'appartamento in solo alcuni mesi prima dell'accertamento. CP_2
A fronte di tale contestazione non ha provato – com'era TE
invece suo onere, trattandosi di fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria – che il prelievo abusivo abbia avuto effettivo inizio il 2.12.2006, data, si ribadisce, individuata da Enel-Distribuzione
s.p.a. esclusivamente in relazione al termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, le considerazioni che precedono consentono di ritenere non provato il diritto vantato dalla società opposta nella misura indicata né in una diversa misura stante che, risultando indeterminato il momento al quale ricondurre con certezza l'inizio del prelievo irregolare di energia, non desumibile da altri dati ricavabili dalla documentazione agli atti, non è possibile individuare l'intervallo temporale nel quale può dirsi avvenuto il prelievo abusivo ed a cui riferire la ricostruzione dei consumi non registrati.
Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
l'assorbimento delle ulteriori eccezioni e difese svolte da parte opponente (in applicazione
[...]
del cd. principio della ragione più liquida) e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della società opposta, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Siracusa in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessia Romeo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 TE
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2028/2019 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 26.11.2019;
2) condanna a pagare a le spese di lite che TE Parte_1 liquida nella complessiva somma di € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 26/2020 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Lentini Via Tricolore n. 30 ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CICERO ANTONINO e dall'avv. Fabio D'Amico, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA GORIZIA, TE P.IVA_1
49 null 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MAUGERI DARIO MATTEO e dall'avv.
IDA SIGISMONDI, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/12/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 02.01.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, proponendo opposizione TE
avverso il decreto ingiuntivo n. 2028/2019 emesso da questo Tribunale in data 26.11.2019, e notificato il 02.12.2019, con cui al predetto è stato ingiunto il pagamento della somma di €18.717,40, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, per la fornitura di energia elettrica illecitamente prelevata a mezzo di allaccio abusivo alla rete e non pagata dal 02.12.2006 al 02.12.2011,
L'opponente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la mancanza di prova della pretesa creditoria nonché la non corrispondenza dell'importo richiesto alla quantità di energia elettrica rapportata alle sue ordinarie esigenze. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la riduzione della somma ingiunta, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio esponendo che in data 02/12/2011 i TE
tecnici di E-Distribuzione s.p.a. avevano riscontrato l'allaccio diretto dell'immobile utilizzato dall'opponente alla rete elettrica tramite cavi conduttori installati abusivamente, e che, pertanto, la società di distribuzione aveva provveduto a ricostruire i consumi non registrati. Ha chiesto pertanto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la correttezza dei consumi fatturati in conformità alla normativa di settore e sulla base delle rilevazioni del distributore;
in subordine, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 18.717,40 o di quell'altra somma ritenuta dovuta.
Concessi i termini 183 comma VI c.p.c., la causa – istruita con la documentazione prodotta dalle parti - all'udienza dell'11.12.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.
L'opposizione è fondata e, dunque, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 6 Preliminarmente, va rilevato che l'opponente ha eccepito per la prima volta all'udienza del
01/04/2021 la maturata prescrizione quinquennale del credito azionato in monitorio.
La sollevata eccezione deve essere considerata inammissibile in quanto tardiva atteso che avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante l'inversione processuale dei ruoli tra creditore opposto e debitore opponente il quale è solo formalmente attore, ma è sostanzialmente parte convenuta e, pertanto, la preclusione del convenuto alla proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio, ex art. 167 c.c., comma 2 - quale appunto è
l'eccezione di prescrizione - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va riferita all'atto di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (arg. da Cass. Sez. L, 28/09/2016, n. 19186; Cass. Sez. L,
14/07/1997, n. 6391).
Parimenti deve essere respinta la censura sollevata da parte opponente relativa alla carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. richiesti ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e segnatamente dell'estratto autenticato da notaio del “giornale dei crediti in contenzioso” in cui la fattura azionata è stata registrata.
Orbene, va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non tanto a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità previste dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione (Cass. Civ.
14/07/2022, n. 22253; Cass. civ. 15/12/2021, n. 40110; Cass. civ. 09/11/2021, n. 32792). In ogni caso si osserva che, a mente dell'art. 634, comma 2 c.p.c. e poi anche secondo unanime giurisprudenza, di merito e di legittimità, il solo estratto autentico rimane sufficiente ad ottenere l'emissione del provvedimento monitorio. Pertanto, l'eccezione sollevata dall'opponente deve ritenersi infondata.
Chiarito ciò, occorre altresì premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto secondo le regole dell'ordinario giudizio di cognizione. Grava, pertanto, sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, l'onere di fornire prova dei fatti posti a fondamento della pretesa, mentre il debitore opponente è gravato della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 cc.
Nel caso di specie la pretesa creditoria di parte opposta ha fonte non in un contratto, ma in un fatto illecito consistente nel prelievo irregolare di energia elettrica attuato da Parte_1
mediante by-pass del contatore e allaccio abusivo direttamente alla rete Enel.
pagina 3 di 6 Conseguentemente la domanda formulata in giudizio da deve TE
essere qualificata come una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Il credito azionato, infatti, altro non è che l'equivalente monetario dell'utile che sarebbe spettato alla società fornitrice in ragione del prelievo abusivo di energia elettrica rilevato dai tecnici di
E-Distribuzione s.p.a. presso l'immobile ubicato in Francofonte, c.da Bafù.
Nel caso di specie, quindi, grava sul creditore opposto l'onere di fornire prova del prelievo illecito da parte del e del danno consequenziale. Pt_1
Ritiene il Tribunale che deve reputarsi senz'altro dimostrata la condotta illecita.
Invero, ha depositato in giudizio (doc. 3 della comparsa di TE
costituzione), a conferma di quanto allegato, il verbale della verifica svolta in data 02.12.2011 dai tecnici della società di distribuzione dell'energia elettrica, anche corredato da fotografie ( doc. 5), al quale va riconosciuta fede privilegiata poiché proveniente da soggetto che in occasione della misurazione dei consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore - ricopre la qualifica di incaricato di pubblico servizio (Cass. civ. n.7075/2020).
In particolare, nel predetto verbale di verifica i tecnici hanno riscontrato che l'appartamento al primo piano, sovrastante la carrozzeria, sito in Francofonte c.da Bafù risultava privo di misuratore e di contratto di energia elettrica e che lo stesso era alimentato direttamente dalla rete di E-Distribuzione mediante 4 cavi abusivi di sezione 6 mm2 che si attaccavano a monte del contatore e consentivano di prelevare potenza ed energia elettrica in maniera fraudolenta non registrata (nel verbale si legge precisamente: “allaccio diretto abusivo alla rete Enel con esclusione dell'energia e potenza prelevata, tale allaccio è stato realizzato intercettando i conduttori della presa trifase Enel e collegando i conduttori unipolari 4 x 6 mm2 che alimentavano l'appartamento sito al I° piano sprovvisto di contatore”). Dal predetto verbale risulta che le operazioni di verifica sono state eseguite in presenza di e dei Carabinieri del posto;
risulta altresì la circostanza dell'effettivo utilizzo di Parte_1 energia elettrica prelevata tramite l'allaccio abusivo, giacché “si è riscontrato che disattivando il limitatore del contatore trifase dell'autocarrozzeria (n.c. 979237634 intestato a Persona_1 madre di ), l'appartamento sito al primo piano rimaneva elettricamente erogato. Prova Parte_1 di tale accertamento elettrodomestici ed illuminazione interna alimentati”.
Tali fatti, così come accertati e verificati, risultano incontrovertibili in quanto il suddetto verbale di verifica non è stato oggetto di adeguata contestazione, mediante querela di falso, da parte del debitore opponente.
pagina 4 di 6 Orbene, se può dirsi quindi che parte opposta abbia dato prova della circostanza dell'intervenuto allaccio diretto abusivo alla rete elettrica, tuttavia non può dirsi che abbia assolto all'onere di provare l'ammontare della propria pretesa.
Ed invero, non ha fornito la prova del momento esatto TE
dell'inizio dell'allaccio diretto abusivo.
La società opposta, infatti, ha chiesto a il pagamento di complessivi euro Parte_1
18.717,40 per l'energia prelevata e non pagata dal 02/12/2006 al 02/12/2011, sulla base dei consumi ricostruiti da Enel-Distribuzione s.p.a. e da questa comunicati tanto alla società fornitrice quanto all'utilizzatore odierno opponente con missiva del 05.06.2012.
In tale missiva, in particolare, la società distributrice ha individuato la data di decorrenza del prelievo abusivo di energia elettrica risalendo al quinquennio precedente dalla data di verifica, ossia dal
02/12/2006 al 02/12/2011 in relazione al termine quinquennale di prescrizione della pretesa di recupero.
Orbene, nella memoria n.1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opponente ha rappresentato di essersi trasferito nell'appartamento in solo alcuni mesi prima dell'accertamento. CP_2
A fronte di tale contestazione non ha provato – com'era TE
invece suo onere, trattandosi di fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria – che il prelievo abusivo abbia avuto effettivo inizio il 2.12.2006, data, si ribadisce, individuata da Enel-Distribuzione
s.p.a. esclusivamente in relazione al termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, le considerazioni che precedono consentono di ritenere non provato il diritto vantato dalla società opposta nella misura indicata né in una diversa misura stante che, risultando indeterminato il momento al quale ricondurre con certezza l'inizio del prelievo irregolare di energia, non desumibile da altri dati ricavabili dalla documentazione agli atti, non è possibile individuare l'intervallo temporale nel quale può dirsi avvenuto il prelievo abusivo ed a cui riferire la ricostruzione dei consumi non registrati.
Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
l'assorbimento delle ulteriori eccezioni e difese svolte da parte opponente (in applicazione
[...]
del cd. principio della ragione più liquida) e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della società opposta, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Siracusa in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessia Romeo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 TE
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2028/2019 emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 26.11.2019;
2) condanna a pagare a le spese di lite che TE Parte_1 liquida nella complessiva somma di € 5077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6