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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IZ RI Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- NU LL Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 434 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
DE IS NC giusta procura in atti;
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZILLI SIMONA e Controparte_1
giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 564/2023 del Tribunale di pubblicata il 24/04/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.10.2024 la Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Teramo che, in parziale accoglimento
[...] della domanda della sig.ra , l'ha condannata al pagamento della somma Controparte_1
di euro 8.590,18 a titolo di risarcimento danni per la violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ex art. 24 D.lgs 81/2015.
Il Tribunale in primo grado ha ritenuto sussistente il diritto al risarcimento della sig.ra la quale aveva lavorato alle dipendenze della con contratti CP_1 Parte_1 di lavoro a tempo determinato per durata complessiva superiore a n.6 mesi, aveva cessato l'ultimo rapporto di lavoro in data 30 aprile 2019 senza che nel contratto di lavoro a tempo determinato che regolava il rapporto (seguito da varie proroghe) fosse stato richiamato il diritto di precedenza nel caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte della società, e che - il giorno seguente alla cessazione del rapporto per scadenza del termine – si è vista sostituire mediante assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla CP_2
con il medesimo livello di inquadramento (D1 cooperative sociali) e le stesse
[...] mansioni (OSS), senza essere interpellata in qualità di titolare del diritto di precedenza, in violazione dell'art.24 d.lgs. n.81 del 2015.
Il primo giudice ha inoltre limitato il risarcimento, parametrato alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito ove avesse potuto esercitare il diritto di precedenza, al periodo tra la data di cessazione del contratto (30 aprile 2019) e la data di assunzione della sig.ra alle dipendenze di altro datore, in data 2 marzo 2020, detratto quanto percepito CP_1 come indennità di ASPI, a titolo di aliunde perceptum.
Ha infine respinto le domande di risarcimento per danno biologico e danno morale formulate dalla lavoratrice.
Avverso tale decisione la ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Errata quantificazione del danno. Nel calcolo del danno da mancato guadagno il primo giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che la Sig.ra era assunta alle CP_1
dipendenze della con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale Parte_1
a 24 ore settimanali (part-time al 63,158%) e non già a tempo pieno (38 ore settimanali).
L'importo del risarcimento sarebbe invece stato parametrato a quanto dovuto sulla base di un rapporto full time. Inoltre, con riferimento all'aliunde perceptum, il primo giudice avrebbe erroneamente considerato la somma di € 4.183,30 (oggetto della certificazione unica 2021) corrisposta per il periodo dal gennaio al giugno 2021, mentre invece essa sarebbe riferita al periodo da gennaio 2020 fino alla nuova assunzione (marzo 2020). Sottraendo dunque anche tale somma dall'importo riparametrato per le retribuzioni non corrisposte si giungerebbe ad un totale di € 331,27.
2) Errata quantificazione delle spese di lite. La riforma della sentenza travolgerebbe anche la statuizione sulle spese, che dovrebbero essere compensate, anche solo parzialmente, tenuto conto del fatto che sono state respinte le domande di risarcimento per danno biologico e morale.
La ha inoltre chiesto disporsi la restituzione delle somme corrisposte Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Sig.ra si è costituita contestando i motivi di appello, evidenziando che il giudice CP_1
ha parametrato correttamente il danno sulla base della retribuzione dovuta nel caso in cui fosse stata assunta, ed evidenziando che dalla sentenza si evince chiaramente che è stato decurtato quanto percepito dalla lavoratrice a titolo di ASPI anche per il periodo gennaio – febbraio 2020. Ha formulato a sua volta appello incidentale sulla scorta del seguente motivo:
- Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente determinato il danno in conseguenza dell'inadempimento datoriale limitandolo al lasso di tempo 1 maggio 2019 – 28 febbraio
2020, precedente l'assunzione della alle dipendenze della Cooperativa Picasso, CP_1
senza considerare che la mancata assunzione da parte della avrebbe Parte_1 esposto la lavoratrice ad ulteriori periodi di inattività involontaria, successivi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte della cooperativa terza. Il risarcimento andrebbe quindi integrato facendo riferimento all'intero periodo richiesto maggio 2019-dicembre 2022
(salvi i periodi lavorati), oltre che alle differenze retributive per l'anno 2023 e quelle a titolo di TFR che sarebbe maturato lavorando a tempo indeterminato presso la Parte_1
.
[...]
Il primo motivo di appello della è parzialmente fondato. Parte_1
Occorre preliminarmente evidenziare che nel caso di violazione del diritto di prelazione dell'assunzione (accertata in primo grado con statuizione non impugnata e passata in giudicato) il risarcimento va parametrato non alle retribuzioni che la percepiva nel CP_1 periodo in cui ha lavorato a tempo determinato, ma a quelle che avrebbe potuto percepire ove fosse stata legittimamente assunta a tempo indeterminato in luogo della sig.ra CP_2
Dal modello UNILAV prodotto in primo grado dalla risulta tuttavia Parte_1
che la sig.ra era stata assunta per 24 ore settimanali, quindi è corretto il motivo di CP_2 appello relativo alla riparametrazione del danno sulla base delle retribuzioni dovute per un rapporto part time.
Deve essere respinta l'eccezione riferita alla tardività della contestazione del quantum, atteso che gli elementi per il corretto computo del risarcimento erano già presenti in atti a seguito di produzione tempestiva della resistente ed avrebbero dovuto essere considerati dal primo giudice.
E' invece infondato il motivo di appello nella parte in cui è volto alla sottrazione di ulteriori importi a titolo di aliunde perceptum, posto che dalla motivazione della sentenza si evince che sono stati detratti importi anche per i primi due mesi del 2020 (calcolati dal giudicante in percentuale rispetto a quanto percepito per il periodo antecedente).
E' pure infondato l'unico motivo dell'appello incidentale, relativo al risarcimento per il periodo successivo al licenziamento da parte della diversa cooperativa, atteso che nel ricorso introduttivo la lavoratrice chiedeva il risarcimento per “mancato guadagno pari alle retribuzioni mensili dovute in base al C.C.N.L. dipendenti delle società cooperative applicabile tempo per tempo e in considerazione delle buste paga, dal 1 maggio 2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, fino al reperimento di diversa occupazione e da quest'ultima data quantificabile nella eventuale differenza retributiva risultante dai cedolini paga e/o da certificazione dell'Agenzia delle Entrate o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia”. Il ricorso è stato introdotto il 10.4.2020, dunque successivamente all'instaurazione del rapporto con la nuova cooperativa (2.3.2020), dunque è evidente che la domanda di risarcimento è stata formulata limitatamente al periodo 30 aprile 2019 – - 10.4.2020, ed il risarcimento per il periodo successivo equivarrebbe ad una modifica della domanda che non
è stata tempestivamente formulata né autorizzata, tanto che nelle note di trattazione scritta del
9/9/2022, a seguito di contestazione sulla documentazione depositata, la parte ricorrente ha rappresentato che “rilevando nella presente causa unicamente il periodo 1 maggio 2019 – 30 aprile 2020, il documento depositato dal Centro per l'Impiego sarà considerato unicamente e limitatamente a detto periodo”. La ricorrente ha ampliato la domanda ai periodi successivi solamente con le note di trattazione scritta depositate il 2.1.2023, a seguito di richiesta da parte del giudicante di deposito della documentazione reddituale, in violazione del principio in base al quale l'oggetto della domanda si cristallizza con riferimento alla data di deposito del ricorso. Deve quindi essere accolto il primo motivo di appello, e rideterminata l'entità del danno patrimoniale subito dalla lavoratrice in € 3.165,24 , pari ad € 9.299,93 (anziché14.724,87 considerati dal giudice di primog rado) meno l'aliunde perceptum già detratto in primo grado
( euro 4.785,36 per il 2019 ed euro 1.349,33 per il 2020).
Le spese del primo grado devono essere riparametrate in proporzione al minor valore della domanda accolta, e liquidate per ciascuna fase sulla base dei valori minimi (considerata la semplicità e la natura della controversia, nonché il parziale accoglimento) sono da porsi a carico della nella misura di euro 1.314 oltre spese generali, IVA e CPA per il Parte_1
primo grado.
Le spese d'appello sono da compensarsi in ragione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza della lavoratrice sull'appello incidentale.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna la al risarcimento del danno patrimoniale subito da Parte_1 Parte_1
nella misura di euro 3.165,24, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle Controparte_1
differenze mensili via via rivalutate e fino al saldo;
Condanna la al pagamento delle spese di lite di primo Parte_1
grado nella misura di euro 1.314,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa le spese del grado di appello.
Per l'appello incidentale dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20/11/2025
La Consigliera est.
NU LL
Il Presidente
IZ RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- IZ RI Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- NU LL Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 434 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
DE IS NC giusta procura in atti;
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZILLI SIMONA e Controparte_1
giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 564/2023 del Tribunale di pubblicata il 24/04/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.10.2024 la Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Teramo che, in parziale accoglimento
[...] della domanda della sig.ra , l'ha condannata al pagamento della somma Controparte_1
di euro 8.590,18 a titolo di risarcimento danni per la violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ex art. 24 D.lgs 81/2015.
Il Tribunale in primo grado ha ritenuto sussistente il diritto al risarcimento della sig.ra la quale aveva lavorato alle dipendenze della con contratti CP_1 Parte_1 di lavoro a tempo determinato per durata complessiva superiore a n.6 mesi, aveva cessato l'ultimo rapporto di lavoro in data 30 aprile 2019 senza che nel contratto di lavoro a tempo determinato che regolava il rapporto (seguito da varie proroghe) fosse stato richiamato il diritto di precedenza nel caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte della società, e che - il giorno seguente alla cessazione del rapporto per scadenza del termine – si è vista sostituire mediante assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla CP_2
con il medesimo livello di inquadramento (D1 cooperative sociali) e le stesse
[...] mansioni (OSS), senza essere interpellata in qualità di titolare del diritto di precedenza, in violazione dell'art.24 d.lgs. n.81 del 2015.
Il primo giudice ha inoltre limitato il risarcimento, parametrato alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito ove avesse potuto esercitare il diritto di precedenza, al periodo tra la data di cessazione del contratto (30 aprile 2019) e la data di assunzione della sig.ra alle dipendenze di altro datore, in data 2 marzo 2020, detratto quanto percepito CP_1 come indennità di ASPI, a titolo di aliunde perceptum.
Ha infine respinto le domande di risarcimento per danno biologico e danno morale formulate dalla lavoratrice.
Avverso tale decisione la ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Errata quantificazione del danno. Nel calcolo del danno da mancato guadagno il primo giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che la Sig.ra era assunta alle CP_1
dipendenze della con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale Parte_1
a 24 ore settimanali (part-time al 63,158%) e non già a tempo pieno (38 ore settimanali).
L'importo del risarcimento sarebbe invece stato parametrato a quanto dovuto sulla base di un rapporto full time. Inoltre, con riferimento all'aliunde perceptum, il primo giudice avrebbe erroneamente considerato la somma di € 4.183,30 (oggetto della certificazione unica 2021) corrisposta per il periodo dal gennaio al giugno 2021, mentre invece essa sarebbe riferita al periodo da gennaio 2020 fino alla nuova assunzione (marzo 2020). Sottraendo dunque anche tale somma dall'importo riparametrato per le retribuzioni non corrisposte si giungerebbe ad un totale di € 331,27.
2) Errata quantificazione delle spese di lite. La riforma della sentenza travolgerebbe anche la statuizione sulle spese, che dovrebbero essere compensate, anche solo parzialmente, tenuto conto del fatto che sono state respinte le domande di risarcimento per danno biologico e morale.
La ha inoltre chiesto disporsi la restituzione delle somme corrisposte Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado.
La Sig.ra si è costituita contestando i motivi di appello, evidenziando che il giudice CP_1
ha parametrato correttamente il danno sulla base della retribuzione dovuta nel caso in cui fosse stata assunta, ed evidenziando che dalla sentenza si evince chiaramente che è stato decurtato quanto percepito dalla lavoratrice a titolo di ASPI anche per il periodo gennaio – febbraio 2020. Ha formulato a sua volta appello incidentale sulla scorta del seguente motivo:
- Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente determinato il danno in conseguenza dell'inadempimento datoriale limitandolo al lasso di tempo 1 maggio 2019 – 28 febbraio
2020, precedente l'assunzione della alle dipendenze della Cooperativa Picasso, CP_1
senza considerare che la mancata assunzione da parte della avrebbe Parte_1 esposto la lavoratrice ad ulteriori periodi di inattività involontaria, successivi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte della cooperativa terza. Il risarcimento andrebbe quindi integrato facendo riferimento all'intero periodo richiesto maggio 2019-dicembre 2022
(salvi i periodi lavorati), oltre che alle differenze retributive per l'anno 2023 e quelle a titolo di TFR che sarebbe maturato lavorando a tempo indeterminato presso la Parte_1
.
[...]
Il primo motivo di appello della è parzialmente fondato. Parte_1
Occorre preliminarmente evidenziare che nel caso di violazione del diritto di prelazione dell'assunzione (accertata in primo grado con statuizione non impugnata e passata in giudicato) il risarcimento va parametrato non alle retribuzioni che la percepiva nel CP_1 periodo in cui ha lavorato a tempo determinato, ma a quelle che avrebbe potuto percepire ove fosse stata legittimamente assunta a tempo indeterminato in luogo della sig.ra CP_2
Dal modello UNILAV prodotto in primo grado dalla risulta tuttavia Parte_1
che la sig.ra era stata assunta per 24 ore settimanali, quindi è corretto il motivo di CP_2 appello relativo alla riparametrazione del danno sulla base delle retribuzioni dovute per un rapporto part time.
Deve essere respinta l'eccezione riferita alla tardività della contestazione del quantum, atteso che gli elementi per il corretto computo del risarcimento erano già presenti in atti a seguito di produzione tempestiva della resistente ed avrebbero dovuto essere considerati dal primo giudice.
E' invece infondato il motivo di appello nella parte in cui è volto alla sottrazione di ulteriori importi a titolo di aliunde perceptum, posto che dalla motivazione della sentenza si evince che sono stati detratti importi anche per i primi due mesi del 2020 (calcolati dal giudicante in percentuale rispetto a quanto percepito per il periodo antecedente).
E' pure infondato l'unico motivo dell'appello incidentale, relativo al risarcimento per il periodo successivo al licenziamento da parte della diversa cooperativa, atteso che nel ricorso introduttivo la lavoratrice chiedeva il risarcimento per “mancato guadagno pari alle retribuzioni mensili dovute in base al C.C.N.L. dipendenti delle società cooperative applicabile tempo per tempo e in considerazione delle buste paga, dal 1 maggio 2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, fino al reperimento di diversa occupazione e da quest'ultima data quantificabile nella eventuale differenza retributiva risultante dai cedolini paga e/o da certificazione dell'Agenzia delle Entrate o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia”. Il ricorso è stato introdotto il 10.4.2020, dunque successivamente all'instaurazione del rapporto con la nuova cooperativa (2.3.2020), dunque è evidente che la domanda di risarcimento è stata formulata limitatamente al periodo 30 aprile 2019 – - 10.4.2020, ed il risarcimento per il periodo successivo equivarrebbe ad una modifica della domanda che non
è stata tempestivamente formulata né autorizzata, tanto che nelle note di trattazione scritta del
9/9/2022, a seguito di contestazione sulla documentazione depositata, la parte ricorrente ha rappresentato che “rilevando nella presente causa unicamente il periodo 1 maggio 2019 – 30 aprile 2020, il documento depositato dal Centro per l'Impiego sarà considerato unicamente e limitatamente a detto periodo”. La ricorrente ha ampliato la domanda ai periodi successivi solamente con le note di trattazione scritta depositate il 2.1.2023, a seguito di richiesta da parte del giudicante di deposito della documentazione reddituale, in violazione del principio in base al quale l'oggetto della domanda si cristallizza con riferimento alla data di deposito del ricorso. Deve quindi essere accolto il primo motivo di appello, e rideterminata l'entità del danno patrimoniale subito dalla lavoratrice in € 3.165,24 , pari ad € 9.299,93 (anziché14.724,87 considerati dal giudice di primog rado) meno l'aliunde perceptum già detratto in primo grado
( euro 4.785,36 per il 2019 ed euro 1.349,33 per il 2020).
Le spese del primo grado devono essere riparametrate in proporzione al minor valore della domanda accolta, e liquidate per ciascuna fase sulla base dei valori minimi (considerata la semplicità e la natura della controversia, nonché il parziale accoglimento) sono da porsi a carico della nella misura di euro 1.314 oltre spese generali, IVA e CPA per il Parte_1
primo grado.
Le spese d'appello sono da compensarsi in ragione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza della lavoratrice sull'appello incidentale.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna la al risarcimento del danno patrimoniale subito da Parte_1 Parte_1
nella misura di euro 3.165,24, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle Controparte_1
differenze mensili via via rivalutate e fino al saldo;
Condanna la al pagamento delle spese di lite di primo Parte_1
grado nella misura di euro 1.314,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Compensa le spese del grado di appello.
Per l'appello incidentale dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 20/11/2025
La Consigliera est.
NU LL
Il Presidente
IZ RI