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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 in data 21 agosto 2021 al numero 6579
avente per oggetto l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Vallo
della Lucania contrassegnata da numero 310 del 2021 depositata in data
15 giugno 2021 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2020 al numero 955
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Salerno (CF presso cui domicilia, in al C.so P.IVA_2 Pt_1
Vittorio Emanuele, 58;
APPELLANTE
CONTRO
1 , quale difensore di sé stesso, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Castelnuovo Cilento
(Salerno) alla via Nazionale;
APPELLATO
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 agosto 2021,
[...]
ha impugnato la sentenza del giudice di pace Parte_2
di Vallo della Lucania contrassegnata da numero 310 del 2021, depositata in data 15 giugno 2021, censurando il mancato riconoscimento delle spese di lite in favore dell'amministrazione statale (“La sentenza è impugnata con
riferimento al capo concernente il regolamento delle spese di lite e degli
onorari di difesa e specificamente laddove ha statuito che: “Le spese di lite
non vanno liquidate, in quanto la convenuta si è difesa per il tramite
dell'Avvocatura dello Stato e non ha provato di avere sopportato spese per
la difesa.
P.Q.M.
… compensa integralmente tra le parti le spese di lite”).
Il processo – affidato alla cognizione del giudice onorario – è stato più volte rinviato.
Con comparsa depositata il 26 febbraio 2024 ha deciso Controparte_1
di costituirsi, eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Vallo della Lucania, sul presupposto dell'inapplicabilità
del cd. foro erariale nel caso di specie, e rappresentando la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure, valorizzando la possibilità, per quest'ultimo, in ragione della declaratoria d'illegittimità dell'art. 92 c.p.c.
2 espressa dalla Corte costituzionale, di compensare gli oneri di lite sulla scorta della considerazione di “altre analoghe ed eccezionali ragioni rispetto a
quelle tipiche” (“La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita
anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai
giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni
desunte dalla peculiarità del caso concreto.
La Suprema Corte Cass. civ., 14.02.2019 n. 4360 ha rammentato che l'art.
92 cod. proc. civ. è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale,
nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed
eccezionali ragioni rispetto a quelle tipiche. Ha soggiunto che gli effetti della
pronuncia di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione
nell'ordinamento del testo di legge dichiarato non conforme a Costituzione.
Nel caso di specie il giudice di pace ha correttamente rilevato che “la
convenuta si è difesa tramite l'Avvocatura dello Stato e non ha provato di
aver sopportato spese della difesa”).
Assegnato il processo alla cognizione dello scrivente, quest'ultimo ha differito la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Infine, il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va affermata la tempestività dell'appello, esperito nel rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. al cospetto di una sentenza depositata il 15 giugno 2021 e non notificata.
3 L'appello è, poi, certamente procedibile in quanto la parte appellante ha curato la propria costituzione in data 21 agosto 2021, entro il termine di dieci giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto (si veda Cass. n. 1663 del
2016 e Cass. n. 7679 del 2019).
Deve, poi, predicarsi l'ammissibilità del gravame, costruito in ossequio al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c., ratione temporis applicabile, che, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.
134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio
prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 1600 del
2024).
Orbene, proprio alla luce delle coordinate ermeneutiche che immediatamente precedono, deve predicarsi l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dello sperimentato atto di appello, atteso che nel corpo dello scritto difensivo vengono individuati i punti contestati della sentenza di primo grado,
specificate le doglianze, argomentate le ragioni ad esse sottese e prospettate le modifiche alla pronuncia investita dal gravame, consentendo, in tal guisa,
alla controparte di dispiegare le proprie difese.
4 Ancora, l'appello che ci impegna è senz'altro immune da una censura d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante, a ben vedere,
sviluppato argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento a sostegno dell'esperito gravame.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che l'appello, sebbene esperito avverso una pronuncia resa secondo equità – come rappresentato dalla stessa
Avvocatura dello Stato (si confronti la quinta pagina dell'atto di appello) - è
teso a far valere vizi procedurali della sentenza, tali dovendosi intendere gli errori nell'osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo. In particolare, per "norme sul procedimento", devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace,
regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda [si confronti Cass. n. 27384 del 2022 (“Per "norme sul
procedimento" - la cui violazione, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.,
rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
- devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione
dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del
giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri
procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio
giudizio sulla fondatezza della domanda”)].
In giurisprudenza è stato chiarito che l'art. 91 c.p.c. costituisce una norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità, la cui inosservanza, pertanto, può essere motivo di appello ai
5 sensi dell'art. 339, comma terzo, c.p.c., costituendo violazione delle norme sul procedimento (Cass. n. 1108 del 2022).
Se così è, la censura svolta dall'appellante – afferente non già alla quantificazione delle spese ma alla non corretta applicazione della disposizione normativa del codice di rito posta a governo del potere di regolamentazione degli oneri di lite – consente a questo Tribunale di delibare il presente gravame, diretto – si ripete – a rappresentare la violazione di una norma sul procedimento, scilicet l'art. 91 c.p.c.
Ciò posto, l'eccezione d'incompetenza promossa dall'appellato nel corpo della propria comparsa di costituzione depositata (solo) il 26 febbraio 2024
risulta tardiva.
Ed invero, secondo i più recenti itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità il regime processuale di cui all'art. 38 c.p.c. si estende anche al giudizio di appello. In tema, è stato stabilito, infatti, che, nel giudizio di appello, la disciplina dell'incompetenza non soggiace ad un regime diverso da quello previsto per tutte le competenze dall'art. 38 c.p.c.,
conseguendone che il potere della parte convenuta di eccepire l'incompetenza del giudice del gravame deve ancorarsi alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, cosi come quello del giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza [si rammenti che la competenza territoriale del giudice d'appello è inderogabile (Cass. n. 1937 del 1989, Cass. n. 4829 del
1989)] si deve ritenere collegato – secondo l'assetto normativo ratione
temporis applicabile - all'omologo in appello dell'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. e, dunque, all'udienza ex art. 350 c.p.c. (si veda, condivisibilmente, Cass
n. 11118 del 2020).
6 Tanto deve ritenersi – è appena il caso di rilevare - dopo l'arresto delle sezioni unite n. 18121 del 2016, il quale ha ricondotto (si veda, ancora, Cass. n. 11118
cit.) l'errore sulla "competenza" nella individuazione orizzontale e verticale della causa alla nozione di competenza vera e propria, tanto che ha ammesso la c.d. translatio iudicii [in forza dell'arresto innanzi indicato, si deve reputare superata la tesi precedente, risalente a Cass. sez. un. n. 23594 del 2010, che aveva così statuito: " L'individuazione del giudice di appello, ai sensi dell'art.
341 c.p.c., attiene ad una competenza territoriale "sui generis", che prescinde
dai comuni criteri di collegamento tra una causa e un luogo, né è al riguardo
applicabile la norma di cui all'art. 38 c.p.c., che si riferisce esclusivamente
al giudizio di primo grado, dipendendo tale competenza indefettibilmente dal
luogo in cui ha sede il giudice "a quo". Ne consegue il carattere funzionale
della competenza, che impedisce il definitivo suo radicamento presso un
giudice diverso per il solo fatto che la relativa questione non sia stata posta
"in limine litis""].
In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, al cospetto di una comparsa di costituzione depositata tardivamente in data 26 febbraio 2024 (i differimenti fatti dal giudice onorario non paiono riconducibili allo schema dell'art. 168 bis, comma quinto, c.p.c., ma in quello, più generale, di cui all'art. 175 c.p.c.) e a fronte di un termine ultimo per la costituzione della parte appellata fissato per il giorno 29 dicembre 2021 (venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, alla luce della lettura coordinata degli artt. 347 e 166 c.p.c., ratione temporis applicabili), non può che predicarsi la tardività della sollevata eccezione d'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale [peraltro, la parte appellata ha dato atto della ritualità
della notificazione del gravame (“Con atto di appello ritualmente notificato,
7 la ha proposto gravame avverso la sentenza n.310/2021 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania contestando la
compensazione delle spese legali disposta nel primo grado di giudizio”)].
In ogni caso, la competenza del Tribunale di Salerno appare correttamente individuata. Invero, Cass. n. 11987 del 2015 (si veda, più di recente, anche
Cass. n. 11118 del 2020) ha statuito che: "Alla luce del novellato art. 341
c.p.c., stante il quale l'appello avverso le pronunzie del giudice di pace si
propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il
principio generale di cui al citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 in assenza di
una norma derogatrice di tale principio, allorché il tribunale decida quale
giudice di appello (senza la necessità di giungere allo stesso risultato
attraverso un'interpretazione estensiva del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1,
comma 2, come sostenuto da una parte della dottrina). Ne consegue che
competente territorialmente per l'appello avverso le sentenze del giudice di
pace emesse nei confronti dello Stato è il tribunale del luogo ove ha sede
l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che
sarebbe competente secondo le norme ordinarie (cfr. Cass., 17/7/2008, n.
19781), laddove non ricorrano le eccezioni a tale regola indicate da Cass.,
Sez. Un., 18/11/2010, n. 23285 (controversie previdenziali, di opposizione a
sanzioni amministrative, sulla disciplina dell'immigrazione, di convalida di
sfratto) nonché da Cass., 5/6/2014, n. 12668 (controversie di opposizione al
decreto di pagamento delle competenze del difensore di persona ammessa al
patrocinio a spese dello Stato), per effetto di specifiche disposizioni del
legislatore sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli
risultanti dalla regola 6 6212/2014 del foro erariale e pertanto destinati a
prevalere su questa (v. Cass., 17/7/2008, n. 19781. Cfr. altresì Cass., Sez.
8 Un., 2/7/2008, n. 18036). Eccezioni per le quali soltanto l'esenzione dal "foro
erariale" ex art. 25 c.p.c. si è da questa Corte ritenuta estesa anche
all'appello (v., con riferimento ai giudizi di appello in materia di sanzioni
amministrative, Cass., Sez. Un., 22/11/2010, n. 23594)”.
Nel caso di specie - ferma la tardività dell'eccezione d'incompetenza,
questione neppure rilevata nel corso della prima udienza -, posto che la controversia in esame non rientra tra quelle sottratte all'operatività del cd.
foro erariale (trattandosi non già di una controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, bensì, pacificamente, di una controversia in materia di pagamento del residuo delle spese legali liquidate nella sentenza n. 454 del
2017 resa dal giudice di pace di Vallo della Lucania), non sarebbero ravvisabili, in ogni caso, motivi ostativi al radicamento della competenza presso il Tribunale di Salerno, quale tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Accantonato, dunque, il profilo tematico della (in)competenza, giova segnalare che, nel caso di specie, questo giudice d'appello può senz'altro decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado in quanto il motivo di gravame ne rende superflua l'acquisizione (si veda, da ultimo,
Cass. n. 8526 del 2023).
Giungendo all'esame del motivo d'impugnazione, va premesso che,
nonostante la formulazione letterale del dispositivo, la decisione assunta dal giudice di prime cure non pare affatto diretta alla compensazione delle spese di lite, come dedotto dall'appellato nel corpo della sua (tardiva) comparsa di costituzione e risposta. La ponderata lettura della motivazione conduce a ritenere, infatti, che il giudice di prime cure abbia, a ben vedere, deciso di non
9 provvedere sulle spese di lite in favore dell'amministrazione statale sul presupposto che la stessa abbia deciso di costituirsi col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sottrattasi, peraltro – è scritto –, all'onere della prova delle “spese per la difesa” (“Le spese di lite non vanno liquidate, in
quanto la convenuta si è difesa per il tramite dell'Avvocatura dello Stato e
non ha provato di avere sopportato spese per la difesa”).
Ebbene, l'assunto del primo giudice non coglie nel segno, in quanto è pacifico che le amministrazioni statali, anche se difese dall'Avvocatura dello Stato,
abbiano diritto alla rifusione delle spese di lite, dovendosi solo precisare, con riguardo alle spese vive, che il rimborso delle stesse deve essere limitato a quelle prenotate a debito (Cass. n. 16167 del 2009; Cass. n. 5028 del 2000; n.
5859 del 2002; Cass. n. 22014 del 2018).
Pertanto, non può condividersi la decisione assunta, dovendosi affermare la fondatezza dell'appello promosso dall'amministrazione statale.
Compito del giudice dell'appello è, dunque, quello di regolamentare gli oneri di lite in relazione al giudizio svolto dinanzi al giudice di pace in omaggio al principio di soccombenza di nei confronti Controparte_1
dell'amministrazione statale, non essendo rintracciabili, peraltro, né gli specifici presupposti indicati dall'art. 92, comma secondo, c.p.c. né altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (si confronti Corte cost. n. 77 del 7
marzo 2018) che consentono l'esercizio (motivato) del potere di compensare,
interamente o solo in parte, le spese di lite [compensazione che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., costituisce, in ogni caso, oggetto di una facoltà del giudice di merito (si confronti Cass. n. 18549 del 2024)].
In tale prospettiva, le competenze maturate della difesa erariale per la partecipazione al giudizio svolto dinanzi al giudice di pace vanno liquidate,
10 tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori prossimi ai minimi in ragione dell'attività difensiva concretamente svolta dinanzi al giudice del primo grado e delle questioni, non di particolare complessità,
oggetto di trattazione. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte
di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022).
In definitiva, il Tribunale deve accogliere l'appello proposto nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_2
condannare alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_1
dall'appellante in relazione al primo grado di giudizio, spese liquidabili in euro 200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Quanto alle spese vive, non risulta il deposito della nota spese utile alla specificazione delle stesse, apprendo, piuttosto, dal tenore dell'atto difensivo depositato dall'Avvocatura (si confronti la nona pagina dello scritto), che detta nota non sia stata affatto formata. Pertanto, ci si deve arrestare ad
11 affermare il diritto dell'amministrazione statale alla rifusione delle spese prenotate a debito [Cass. n. 5028 cit. (la massima così recita: “In sede di
condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di
un'amministrazione dello Stato - nei confronti del quale vige il sistema della
prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei
diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario -, riguardo alle spese vive la
condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito.
(Nella specie le spese in questione non erano state specificate
dall'Avvocatura dello Stato, che non aveva prodotto la nota spese)”; in motivazione si legge quanto segue: “Tanto premesso, deve dirsi che non è
esatta l'affermazione del ricorrente secondo cui egli, condannato dalla Corte
di appello al pagamento delle spese processuali in favore del , non CP_2
doveva versare alcunché per spese vive. È, però, non corretta la sentenza
impugnata che ha provveduto a liquidare dette spese vive (nella somma di
L.2.000.000), mentre essa avrebbe dovuto limitarsi, per tale voce, a
condannare il soccombente al rimborso delle spese prenotate a debito.
Consegue che va cassata la sentenza impugnata nella parte in cui ha
condannato lo a pagare al L.
2.000.000 Pt_3 Controparte_3
per spese vive relative al giudizio di appello. Poiché il vizio della sentenza
impugnata consiste nella violazione di norme di diritto (relative al sistema
legale vigente per le spese processuali delle amministrazioni statali), la parte
cassata della sentenza impugnata va sostituita, in applicazione dell'art.384,
primo comma, ultima parte, c.p.c., con la corretta decisione di condanna
dello al pagamento, in favore del detto , delle spese Pt_3 CP_2
prenotate a debito”)].
12 Da ultimo, anche gli oneri di lite relativi al presente grado di appello vanno liquidati in omaggio al principio della soccombenza di , Controparte_1
applicando i valori prossimi ai minimi in considerazione degli elementi già
innanzi indicati, anche in relazione al profilo tematico del diritto alla rifusione delle spese vive prenotate a debito (va precisato che la fase istruttoria si apre anche con l'esame degli scritti o documenti delle altre parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania
contrassegnata da numero 310 del 2021 depositata in data 15 giugno
2021, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) accoglie l'appello proposto nell'interesse di
[...]
e, per l'effetto, condanna Parte_2 CP_1
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese prenotate a
[...]
debito e delle competenze della difesa in relazione al primo grado di giudizio, competenze che si liquidano in euro 200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
b) condanna al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese prenotate a debito e delle competenze della difesa in relazione al presente grado di giudizio, competenze che si liquidano in euro 350,00,
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Salerno il 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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