Sentenza 3 febbraio 1987
Massime • 2
Il decreto con il quale il giudice delegato dichiara esecutivo lo stato passivo, se non impugnato, preclude, nell'ambito della procedura fallimentare, ogni questione relativa non solo all'esistenza del credito, alla sua entità ed all'efficacia del titolo da cui deriva, ma anche all'esistenza delle cause di prelazione in correlazione agli specifici beni con riguardo ai quali il diritto di garanzia (salvo il caso di sua richiesta ed ammissione solo generica) è dedotto e riconosciuto. Pertanto, una volta che sia stato ritenuto, con detto decreto, il vincolo pertinenziale di dati mobili ai beni immobili oggetto della prelazione, tale vincolo non può essere superato od eluso da alcun successivo atto, o provvedimento della procedura fallimentare con la conseguenza che, anche in caso di vendita separata dei mobili pertinenziali, il rispettivo ricavato non può essere distolto dalla soddisfazione dello specifico credito assistito dalla prelazione. ( V 2255/84, mass n 434291; ( V 3082/76, mass n 381866; ( V 2753/68, mass n 335365).*
La prededuzione, ex art. 111 della legge fall., delle spese relative alla procedura fallimentare (dalle "liquidità" realizzate con la vendita dei beni acquisiti all'attivo), non incide egualmente su tutti i beni alienati, poiché, ove trattasi di beni gravati da garanzie reali speciali, le spese generali di amministrazione rilevano nei soli limiti in cui esse si ricolleghino all'amministrazione ed alla liquidazione di detti beni ovvero siano attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte ad incremento dei beni stessi od a specifica utilità dei relativi creditori garantiti. ( Conf 5784/81, mass n 416500; ( Conf 394/78, mass n 389693; ( Conf 3015/71, mass n 354303).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/1987, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1987 |
Testo completo
Il decreto con il quale il giudice delegato dichiara esecutivo lo stato passivo, se non impugnato, preclude, nell'ambito della procedura fallimentare, ogni questione relativa non solo all'esistenza del credito, alla sua entità ed all'efficacia del titolo da cui deriva, ma anche all'esistenza delle cause di prelazione in correlazione agli specifici beni con riguardo ai quali il diritto di garanzia (salvo il caso di sua richiesta ed ammissione solo generica) è dedotto e riconosciuto. Pertanto, una volta che sia stato ritenuto, con detto decreto, il vincolo pertinenziale di dati mobili ai beni immobili oggetto della prelazione, tale vincolo non può essere superato od eluso da alcun successivo atto, o provvedimento della procedura fallimentare con la conseguenza che, anche in caso di vendita separata dei mobili pertinenziali, il rispettivo ricavato non può essere distolto dalla soddisfazione dello specifico credito assistito dalla prelazione. ( V 2255/84, mass n 434291; ( V 3082/76, mass n 381866; ( V 2753/68, mass n 335365).*