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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 952/2016 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maruska Grandinetti e dall'avv. Parte_1
Angela Tricomi in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio della prima domiciliato;
- APPELLANTE -
E
(già in Controparte_1 Controparte_2
persona del rappresentante legale;
NONCHE'
Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
1 instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 29-6-2012
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei confronti Parte_1
e di in qualità Controparte_3 Controparte_2
rispettivamente di proprietaria e assicuratore dell'autovettura Fiat Palio targata
AZ266LD, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità del conducente del suddetto veicolo, , nella causazione del sinistro, Controparte_4
la condanna dei convenuti in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un incidente stradale causato dalla condotta tenuta dal conducente del veicolo antagonista.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 26-1-2010, alle ore 17,30 circa, l'autovettura Fiat UN targata BJ946ZN
e assicurata per la presso di sua proprietà e da lui CP_5 Controparte_6
condotta era rimasta coinvolta in un tamponamento;
- mentre percorreva la Via Cavour in Potenza in colonna dietro alle altre autovetture che procedevano lentamente a causa del traffico, in un momento in cui le autovetture incolonnate erano ferme, improvvisamente da tergo giungeva ad alta velocità il veicolo Fiat Palio targato AZ266LD assicurato per la R.C.A. presso di proprietà di e Controparte_2 Controparte_3
2 condotto da , il quale, non accorgendosi che i veicoli che lo Controparte_4
precedevano erano fermi, tamponava violentemente l'ultima autovettura incolonnata, quella di proprietà e condotta da provocando un Parte_1
tamponamento a catena;
- a seguito del predetto impatto, nonostante il rispetto della distanza di sicurezza,
l'autovettura di finiva con il tamponare il veicolo Fiat UN targato Parte_1
DE002NS che la precedeva;
- la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva alla condotta di
; Controparte_4
- sul luogo dell'incidente era intervenuta la Polizia Municipale, che aveva accertato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente dell'autovettura Fiat Palio, ; Controparte_4
- a seguito dell'impatto, il veicolo di proprietà dell'attore aveva riportato danni materiali e aveva riportato lesioni per le quali era stato traportato Parte_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli era stato diagnosticato un trauma distrattivo del rachide cervicale ed era stata prescritta idonea terapia;
- a causa del persistente stato patologico, in data 31-1-2010 l'attore si era sottoposto a visita specialistica presso il dott. , che aveva Persona_1
confermato la diagnosi e gli aveva prescritto RX rachide cervicale, ciclo di FKT,
riscontro specialistico ortopedico e riposo per 30 giorni;
Per_
- in data 2-3-2010 si era sottoposto a nuova visita di controllo presso il dott. ,
che gli aveva prescritto terapia medica e riposo per ulteriori 30 giorni;
- dalla relazione medico-legale a firma del consulente medico di parte dott.
[...]
risultava che l'attore aveva riportato per i fatti per cui è causa un danno Per_2
3 biologico del 4%, oltre che una invalidità temporanea totale per 5 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 30
giorni;
- per le lesioni riportate egli aveva subito anche un danno patrimoniale per spese mediche dell'importo complessivo di euro 500,00, oltre che un danno morale consistente nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psico-
fisica permanente accertata, del fatto illecito e dell'età, quantificabile in complessivi euro 2.138,32;
- con raccomandata a/r del 3-2-2010 e del 30-9-2010 aveva messo in mora l'assicuratore del veicolo danneggiante, che Controparte_2
aveva provveduto a risarcire unicamente i danni materiali al veicolo;
vano era risultato, invece, ogni tentativo volto ad ottenere il risarcimento dei danni fisici.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_4
tamponamento, i convenuti venissero condannati in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subito a causa del sinistro per l'importo complessivo di euro 6.914,95 (di cui euro
4.276,63 a titolo di danno alla salute, euro 2.138,32 a titolo di danno morale ed euro 500,00 a titolo di danno patrimoniale).
Si costituiva in giudizio che contestava la Controparte_2
dinamica del sinistro riferita dall'attore, deducendo che dagli accertamenti tecnici effettuati dai propri fiduciari era emerso che la responsabilità dell'impatto era ascrivibile esclusivamente a il quale aveva dapprima tamponato Parte_1
l'autovettura che lo precedeva e, poi, per l'urto procurato era sobbalzato all'indietro, andando ad impattare il veicolo di proprietà dell'assicurata
[...]
[..
[...] e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, contestando altresì CP_7
la tipologia ed il quantum della pretesa risarcitoria.
La convenuta non si costituiva in giudizio e, verificata la Controparte_3
ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'espletamento della prova testimoniale e della C.T.U. medico-legale disposta per l'accertamento dei postumi invalidanti delle lesioni riportate dall'attore nell'incidente, con sentenza n. 529/2015 emessa in data 28-7-2015 il
Giudice di pace Potenza rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attore,
ponendo a suo carico il pagamento delle spese processuali sostenute da
[...]
Controparte_2
Con atto di citazione notificato in data 29-2-2016 proponeva appello Parte_1
avverso la predetta pronuncia, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
nel merito, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro oggetto di giudizio, con Controparte_4
conseguente condanna degli appellati in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura complessiva di euro 6.914,95
o nella misura maggiore o minore ritenuta equa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace, in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., intrepretando erroneamente le risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado:
a) aveva ritenuto che non avesse rispettato le regole in materia di Parte_1
distanza di sicurezza tra veicoli di cui all'articolo 149 Codice della strada ed avesse tamponato il veicolo Fiat UN che lo precedeva per sua esclusiva
5 responsabilità e non già a seguito del sopraggiungere da tergo dell'autovettura
Fiat Palio di proprietà di e condotta da;
Controparte_3 Controparte_4
b) aveva ritenuto che l'entità dei danni materiali subìti dal veicolo di proprietà di non fosse provata e che l'impatto tra la Fiat UN condotta dallo Parte_1
stesso attore e la Fiat Palio che lo seguiva fosse stato di lievissima entità e,
dunque, incompatibile con le lesioni fisiche riportate dall'attuale appellante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5-10-2016 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'impugnazione.
L'appellata non si costituiva in giudizio. Controparte_3
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 5 Febbraio 2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata CP_3
la quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è
[...]
costituita in giudizio.
Deve essere dichiarata, poi, la contumacia anche di Controparte_2
che, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non risulta
[...]
ritualmente costituita nel presente giudizio: infatti, la compagnia assicuratrice ha depositato in data 5-10-2016 la comparsa di costituzione e risposta, ma non ha prodotto la procura ad litem relativa al giudizio di appello né il mandato alle liti rilasciato per il giudizio di primo grado da cui potesse eventualmente evincersi il
6 conferimento dello ius postulandi al procuratore costituito anche per la fase di impugnazione.
Il mandato alle liti rilasciato in calce alla copia notificata dell'atto di appello e richiamato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio è stato rilasciato non dal rappresentante legale della società appellata succeduta nel corso del giudizio di primo Controparte_1
grado a , ma dal procuratore speciale della Controparte_2
(si veda il mandato ad litem Controparte_8
apposto in calce alla copia notificata dell'atto di appello prodotta al n. 2 nel fascicolo di parte dell'appellato senza Controparte_1
peraltro che la società appellata abbia allegato il subentro della
[...]
nei rapporti facenti capo a Controparte_9 Controparte_1
[...]
Posto che il rilascio di una valida procura alle liti in epoca anteriore alla costituzione in giudizio costituisce un presupposto processuale della valida costituzione in giudizio della parte, la cui sussistenza deve essere verificata dal
Giudice anche di ufficio (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 16264 del
2004 e Corte di cassazione n. 26769 del 2023), il difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito per la parte convenuta/appellata che ha sottoscritto l'atto ne determina la nullità e impone la dichiarazione della sua contumacia (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 9596 del 2001 e Corte di cassazione n. 24038
del 2015). Infatti, nel vigore della norma dettata dall'articolo 182 c.p.c. - nella formulazione vigente al momento della instaurazione del presente giudizio,
introdotta dall'articolo 46 secondo comma della legge n. 69 del 2009 e antecedente alla modifica introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del 2022 - non può operare il meccanismo di sanatoria ivi previsto per la diversa ipotesi in cui una procura è stata rilasciata, ma è affetta da nullità, dal momento che nel testo
7 della norma si fa esplicito riferimento ad un vizio che determina la nullità della procura: nella sentenza n. 37434 del 2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza, hanno chiarito in proposito che l'articolo 182 secondo comma c.p.c.,
nella formulazione introdotta dall'articolo 46 secondo comma della legge n. 69
del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza di procura alle liti e tale opzione ermeneutica ha trovato conforto, oltre che nella lettera della norma,
sul piano logico-giuridico nella modifica dell'articolo 182 secondo comma c.p.c.
introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del 2022, che ha esteso esplicitamente il meccanismo della sanatoria, con l'assegnazione da parte del Giudice di un termine per il deposito della procura alle liti, all'ipotesi di inesistenza della stessa procura
(“quando rileva la mancanza della procura al difensore.. il Giudice assegna alle
parti un termine perentorio..per il rilascio della procura alle liti”).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito deve essere verificata l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo della sua Parte_1
tempestività.
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
8 L'impugnazione è stata proposta con atto di citazione notificato in data 29-2-2016
e, quindi, tenendo conto della sospensione nel periodo feritale (compreso fra l'1 e il 31 Agosto), nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c.,
che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente,
decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data
28-7-2015.
Quanto al merito, nella sentenza impugnata il Giudice di pace di Potenza ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Parte_1
proprietario e dell'assicuratore del veicolo tamponante sul presupposto, quanto alla dinamica del sinistro, che l'attore in primo grado non avesse rispettato le regole in materia di distanza di sicurezza tra veicoli di cui all'articolo 149 Codice
della strada ed avesse tamponato il veicolo Fiat UN che lo precedeva per sua esclusiva responsabilità e non già a seguito del sopraggiungere da tergo dell'autovettura Fiat Palio di proprietà di e condotta da Controparte_3
e che, infine, la localizzazione dei danni materiali subìti dal Controparte_4
veicolo di proprietà di risultante dal rapporto della Polizia municipale Parte_1
soltanto nella parte anteriore dell'autovettura dimostrasse che l'impatto tra la Fiat
UN condotta dallo stesso attore e la Fiat Palio che lo seguiva doveva ritenersi di lievissima entità e, dunque, tale da rendere le lesioni fisiche dallo stesso riportate riconducibili al primo tamponamento, ascrivibile alla sua esclusiva responsabilità.
L'appellante censura la pronuncia impugnata lamentando un'erronea valutazione del materiale probatorio a sua disposizione ad opera del Giudice di prime cure, il quale 1) avrebbe erroneamente interpretato la dichiarazione resa dall'attore in primo grado agli agenti della Polizia municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro, da cui si evinceva che il danneggiato aveva fatto il possibile per arrestare il suo veicolo, azionando il freno e riuscendo ad evitare danni al suo veicolo e a quello che lo precedeva, 2) avrebbe errato nel riconoscere
9 l'operatività dell'articolo 2054 secondo comma c.c., che trova applicazione nella diversa ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento, posto che l'autovettura Fiat Palio era sopraggiunta in un momento in cui i veicoli che precedevano erano fermi, 3) avrebbe omesso di tenere in considerazione l'intervenuto pagamento della rilevante somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno riportato dal veicolo di proprietà di ad opera Parte_1
dell'assicuratore del veicolo tamponante, Controparte_1
prima della instaurazione del giudizio.
Premesso che nessuna rilevanza ai fini del riconoscimento della responsabilità
esclusiva dell'incidente in capo all'assicurato può essere attribuita sul piano probatorio al soddisfacimento, in tutto o in parte, prima della instaurazione del giudizio della pretesa risarcitoria vantata dal danneggiato ad opera dell'assicuratore del veicolo antagonista, posto che la formulazione di un'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore nella fase stragiudiziale assolve ad una funzione meramente deflattiva del contenzioso e che, quindi, correttamente il
Giudice di prime cure non ne ha valorizzato l'efficacia probatoria, ritiene questo
Giudice che le doglianze sollevate da sotto entrambi i residui profili Parte_1
non siano meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 149 del
Decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), che, con una disposizione che riproduce integralmente quella dell'articolo 107 del C.D.S.
precedente, stabilisce che durante la marcia il veicolo che segue deve mantenere una distanza di sicurezza che garantisca in ogni caso il suo tempestivo arresto,
onde evitare la collisione con quello che precede: ne consegue che in caso di tamponamento di veicoli si presume che il conducente del veicolo che ha investito quello che precede non abbia rispettato la distanza di sicurezza, salva la possibilità
per questi di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è stato
10 determinato dalla condotta di guida del conducente del veicolo che precedeva:
quindi, occorre distinguere il caso di tamponamento a catena fra veicoli in movimento - rispetto al quale trova applicazione l'articolo 2054 secondo comma c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponato e tamponante)
fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza, salva la prova liberatoria -
dall'ipotesi di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta -
in relazione alla quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando l'ultimo dei veicoli della colonna
(Corte di cassazione n. 12663 del 2024 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 4021 del 2013).
L'allegazione dell'attore in primo grado che lo scontro fra la sua autovettura e quella di proprietà di sia stato determinato dal Controparte_3
tamponamento da tergo, ad opera di tale ultima autovettura, di veicoli che si trovavano fermi sulla carreggiata risulta effettivamente smentita, come ritenuto correttamente dal Giudice di primo grado, dalla dichiarazione confessoria resa da nella immediatezza del sinistro agli agenti della Polizia municipale Parte_1
del Comune di Potenza.
Quanto alla efficacia del rapporto redatto dal Corpo di Polizia municipale di
Potenza, occorre rilevare in via pregiudiziale che per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza,
riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse (Corte di cassazione n. 1384 del 1997). Se,
11 poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c.,
devono essere liberamente valutate dal Giudice (Corte di cassazione n. 100 del
1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del
Giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106
del 2002 e n. 11751 del 2004).
Nel caso che ci occupa risulta dalla concorde difesa svolta dalle parti sul punto che i verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto hanno elevato soltanto nei confronti di contravvenzione per inosservanza della Controparte_4
distanza di sicurezza, hanno localizzato i danni riportati dal veicolo di proprietà
dell'attuale appellante nella parte posteriore ed hanno raccolto la seguente dichiarazione resa da “quando vedevo una Fiat UN nera targata Parte_1
DE002NS che tamponava il veicolo che la precedeva. Immediatamente frenavo
cercando di arrestare il mio veicolo, ma invano, in quanto finivo con il tamponare
la Fiat UN che ho citato prima”: premesso che nessun elemento di prova può
12 essere desunto dal rapporto della Polizia municipale in relazione alla contestazione della violazione dell'articolo 149 del Codice della strada a carico di
, essendo gli agenti intervenuti in un momento successivo al Controparte_4
verificarsi del sinistro, sicchè gli stessi non hanno riportato nel verbale redatto un fatto storico che ha costituito oggetto di percezione diretta, ma hanno espresso un giudizio valutativo, al quale per le suesposte ragioni non può essere attribuita alcuna efficacia sul piano probatorio, invece, alla attestazione relativa alla localizzazione dei danni riportati dal veicolo di proprietà di nella parte Parte_1
posteriore deve essere attribuita efficacia di prova piena, assistita da fede privilegiata, trattandosi di fatto storico che ha costituito oggetto di percezione diretta ad opera dei verbalizzanti, e alla dichiarazione resa da agli Parte_1
agenti, nella quale lo stesso ha ammesso di avere urtato da tergo l'autovettura Piat
UN di colore nero che lo precedeva e che aveva appena tamponato un altro veicolo, non essendo riuscito, nonostante avesse azionato il freno, ad arrestare la marcia della sua autovettura, deve essere attribuita - stante il contenuto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte dei fatti riferiti in relazione al riconoscimento che nel momento in cui ha tamponato la Fiat UN che lo precedeva il suo veicolo era in movimento (“frenano, cercando di arrestare il mio
veicolo”) - efficacia di confessione stragiudiziale resa ad un terzo ai sensi dell'articolo 2735 c.c.
Premesso che, perché ad una dichiarazione fatta dalla parte capace di disporre del diritto al quale il fatto riferito si riferisce possa essere attribuita efficacia confessoria non è necessario che alla consapevolezza e volontà di ammettere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte si accompagni nel dichiarante anche la consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 1723 del 1990), la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, quale dichiarazione di fatti sfavorevoli al
13 dichiarante e favorevoli all'altra parte resa al di fuori del processo nei confronti di un soggetto estraneo agli interessi in causa, non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o la confessione stragiudiziale resa alla parte o al suo rappresentante, ma non ha neanche valore di mero indizio, idoneo a fondare soltanto una presunzione o ad integrare una prova insufficiente, ma integra un mezzo di prova diretta sul quale il Giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 9017 del 1992).
Pertanto, riconosciuta efficacia di confessione stragiudiziale resa ad un terzo alla ammissione ad opera dell'attore in primo grado che il tamponamento è avvenuto fra veicoli in movimento, deve concludersi che correttamente il Giudice di prime cure su tale presupposto ha ritenuto operante non soltanto a carico di
[...]
, ma anche a carico di la presunzione relativa di CP_4 Parte_1
inosservanza della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, che aveva tamponato nonostante avesse azionato il freno, traendone la conseguenza che,
vertendosi in un caso di tamponamento a catena fra veicoli in movimento e operando in tal caso la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponato e tamponante), nei rapporti fra e anche a carico di quest'ultimo dovesse Parte_1 Controparte_4
operare la presunzione relativa di inosservanza della distanza di sicurezza.
D'altra parte, però, il Giudice di prime cure ha escluso la riconducibilità al tamponamento da tergo del veicolo di proprietà dell'attore in primo grado del danno alla salute dallo stesso lamentato sulla base di un percorso argomentativo che appare condivisibile.
Dal momento che in tema di accertamento del rapporto di causalità materiale fra il fatto e l'evento dannoso - a differenza di ciò che accade nel processo penale, in cui, in considerazione della natura e del rilievo degli interessi coinvolti,
l'interprete deve accertare il rapporto di derivazione causale in termini di assoluta
14 certezza - in ambito civile opera il principio di “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, nel senso che il rapporto di causalità può dirsi provato qualora l'evento sia una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto in senso non statistico, ma logico (probabilità logica o baconiana) alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n.
3390 del 2015 e Corte di cassazione n. 4024 del 2018), sicchè, senza ricorrere all'istituto della prova presuntiva - la cui operatività la giurisprudenza di legittimità esclude con riferimento all'accertamento della causalità giuridica, sul presupposto che il rapporto di causalità non sia un fatto materiale, ma l'esito di un giudizio (in tal senso Corte di cassazione n. 21255 del 2013) - è possibile procedere all'applicazione del criterio del “più probabile che non”, che presiede al riconoscimento del rapporto di causalità in tema di responsabilità civile, a condizione che siano stati acquisiti al processo elementi di fatto rilevanti su cui incentrare il relativo giudizio controfattuale, deve ritenersi che correttamente il
Giudice di pace ha escluso il nesso causale fra il tamponamento del veicolo di proprietà di ad opera dell'autovettura Fiat Palio che la seguiva e il Parte_1
danno lamentato dal primo, in quanto ha fatto derivare sul piano logico dal dato certo, costituito dalla localizzazione di danni esclusivamente nella parte anteriore del mezzo di proprietà dell'attore, oggetto di accertamento ad opera dei verbalizzanti, il riconoscimento della riconducibilità sul piano causale del danno alla salute dallo stesso lamentato - in attuazione del principio del più probabile che non - non al contatto con il veicolo che lo seguiva, considerato di lievissima entità in considerazione dell'assenza di danni alla parte posteriore della autovettura Fiat UN condotta da ma esclusivamente al primo Parte_1
tamponamento fra il suddetto veicolo e la Fiat UN di colore nero che la precedeva, tamponamento che risultava dalle dichiarazioni confessorie rese ai verbalizzanti essere stato provocato non dalla condotta di guida di CP_4
15 , sopraggiunto in un secondo momento, ma esclusivamente dal mancato CP_4
rispetto della distanza di sicurezza ad opera di , che non gli aveva Parte_1
consentito l'arresto tempestivo del veicolo.
Ne consegue che, risultando i motivi di appello privi di fondamento, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la mancata costituzione in giudizio delle parti vittoriose rende ultronea la relativa pronuncia.
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 29-2-2016, da avverso la sentenza n. Parte_1
529/2015 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 28-7-2015, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_3 [...]
(già ; Controparte_1 Controparte_2
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
16 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 31-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 952/2016 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maruska Grandinetti e dall'avv. Parte_1
Angela Tricomi in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio della prima domiciliato;
- APPELLANTE -
E
(già in Controparte_1 Controparte_2
persona del rappresentante legale;
NONCHE'
Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
1 instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 29-6-2012
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei confronti Parte_1
e di in qualità Controparte_3 Controparte_2
rispettivamente di proprietaria e assicuratore dell'autovettura Fiat Palio targata
AZ266LD, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità del conducente del suddetto veicolo, , nella causazione del sinistro, Controparte_4
la condanna dei convenuti in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in un incidente stradale causato dalla condotta tenuta dal conducente del veicolo antagonista.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 26-1-2010, alle ore 17,30 circa, l'autovettura Fiat UN targata BJ946ZN
e assicurata per la presso di sua proprietà e da lui CP_5 Controparte_6
condotta era rimasta coinvolta in un tamponamento;
- mentre percorreva la Via Cavour in Potenza in colonna dietro alle altre autovetture che procedevano lentamente a causa del traffico, in un momento in cui le autovetture incolonnate erano ferme, improvvisamente da tergo giungeva ad alta velocità il veicolo Fiat Palio targato AZ266LD assicurato per la R.C.A. presso di proprietà di e Controparte_2 Controparte_3
2 condotto da , il quale, non accorgendosi che i veicoli che lo Controparte_4
precedevano erano fermi, tamponava violentemente l'ultima autovettura incolonnata, quella di proprietà e condotta da provocando un Parte_1
tamponamento a catena;
- a seguito del predetto impatto, nonostante il rispetto della distanza di sicurezza,
l'autovettura di finiva con il tamponare il veicolo Fiat UN targato Parte_1
DE002NS che la precedeva;
- la responsabilità del sinistro era ascrivibile in via esclusiva alla condotta di
; Controparte_4
- sul luogo dell'incidente era intervenuta la Polizia Municipale, che aveva accertato la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente dell'autovettura Fiat Palio, ; Controparte_4
- a seguito dell'impatto, il veicolo di proprietà dell'attore aveva riportato danni materiali e aveva riportato lesioni per le quali era stato traportato Parte_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza, dove gli era stato diagnosticato un trauma distrattivo del rachide cervicale ed era stata prescritta idonea terapia;
- a causa del persistente stato patologico, in data 31-1-2010 l'attore si era sottoposto a visita specialistica presso il dott. , che aveva Persona_1
confermato la diagnosi e gli aveva prescritto RX rachide cervicale, ciclo di FKT,
riscontro specialistico ortopedico e riposo per 30 giorni;
Per_
- in data 2-3-2010 si era sottoposto a nuova visita di controllo presso il dott. ,
che gli aveva prescritto terapia medica e riposo per ulteriori 30 giorni;
- dalla relazione medico-legale a firma del consulente medico di parte dott.
[...]
risultava che l'attore aveva riportato per i fatti per cui è causa un danno Per_2
3 biologico del 4%, oltre che una invalidità temporanea totale per 5 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 30
giorni;
- per le lesioni riportate egli aveva subito anche un danno patrimoniale per spese mediche dell'importo complessivo di euro 500,00, oltre che un danno morale consistente nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psico-
fisica permanente accertata, del fatto illecito e dell'età, quantificabile in complessivi euro 2.138,32;
- con raccomandata a/r del 3-2-2010 e del 30-9-2010 aveva messo in mora l'assicuratore del veicolo danneggiante, che Controparte_2
aveva provveduto a risarcire unicamente i danni materiali al veicolo;
vano era risultato, invece, ogni tentativo volto ad ottenere il risarcimento dei danni fisici.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_4
tamponamento, i convenuti venissero condannati in solido fra loro e ciascuno per il proprio titolo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subito a causa del sinistro per l'importo complessivo di euro 6.914,95 (di cui euro
4.276,63 a titolo di danno alla salute, euro 2.138,32 a titolo di danno morale ed euro 500,00 a titolo di danno patrimoniale).
Si costituiva in giudizio che contestava la Controparte_2
dinamica del sinistro riferita dall'attore, deducendo che dagli accertamenti tecnici effettuati dai propri fiduciari era emerso che la responsabilità dell'impatto era ascrivibile esclusivamente a il quale aveva dapprima tamponato Parte_1
l'autovettura che lo precedeva e, poi, per l'urto procurato era sobbalzato all'indietro, andando ad impattare il veicolo di proprietà dell'assicurata
[...]
[..
[...] e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, contestando altresì CP_7
la tipologia ed il quantum della pretesa risarcitoria.
La convenuta non si costituiva in giudizio e, verificata la Controparte_3
ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'espletamento della prova testimoniale e della C.T.U. medico-legale disposta per l'accertamento dei postumi invalidanti delle lesioni riportate dall'attore nell'incidente, con sentenza n. 529/2015 emessa in data 28-7-2015 il
Giudice di pace Potenza rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'attore,
ponendo a suo carico il pagamento delle spese processuali sostenute da
[...]
Controparte_2
Con atto di citazione notificato in data 29-2-2016 proponeva appello Parte_1
avverso la predetta pronuncia, chiedendo in via pregiudiziale la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
nel merito, chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro oggetto di giudizio, con Controparte_4
conseguente condanna degli appellati in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura complessiva di euro 6.914,95
o nella misura maggiore o minore ritenuta equa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace, in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., intrepretando erroneamente le risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado:
a) aveva ritenuto che non avesse rispettato le regole in materia di Parte_1
distanza di sicurezza tra veicoli di cui all'articolo 149 Codice della strada ed avesse tamponato il veicolo Fiat UN che lo precedeva per sua esclusiva
5 responsabilità e non già a seguito del sopraggiungere da tergo dell'autovettura
Fiat Palio di proprietà di e condotta da;
Controparte_3 Controparte_4
b) aveva ritenuto che l'entità dei danni materiali subìti dal veicolo di proprietà di non fosse provata e che l'impatto tra la Fiat UN condotta dallo Parte_1
stesso attore e la Fiat Palio che lo seguiva fosse stato di lievissima entità e,
dunque, incompatibile con le lesioni fisiche riportate dall'attuale appellante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5-10-2016 si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'impugnazione.
L'appellata non si costituiva in giudizio. Controparte_3
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 5 Febbraio 2025,
fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata CP_3
la quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è
[...]
costituita in giudizio.
Deve essere dichiarata, poi, la contumacia anche di Controparte_2
che, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non risulta
[...]
ritualmente costituita nel presente giudizio: infatti, la compagnia assicuratrice ha depositato in data 5-10-2016 la comparsa di costituzione e risposta, ma non ha prodotto la procura ad litem relativa al giudizio di appello né il mandato alle liti rilasciato per il giudizio di primo grado da cui potesse eventualmente evincersi il
6 conferimento dello ius postulandi al procuratore costituito anche per la fase di impugnazione.
Il mandato alle liti rilasciato in calce alla copia notificata dell'atto di appello e richiamato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio è stato rilasciato non dal rappresentante legale della società appellata succeduta nel corso del giudizio di primo Controparte_1
grado a , ma dal procuratore speciale della Controparte_2
(si veda il mandato ad litem Controparte_8
apposto in calce alla copia notificata dell'atto di appello prodotta al n. 2 nel fascicolo di parte dell'appellato senza Controparte_1
peraltro che la società appellata abbia allegato il subentro della
[...]
nei rapporti facenti capo a Controparte_9 Controparte_1
[...]
Posto che il rilascio di una valida procura alle liti in epoca anteriore alla costituzione in giudizio costituisce un presupposto processuale della valida costituzione in giudizio della parte, la cui sussistenza deve essere verificata dal
Giudice anche di ufficio (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 16264 del
2004 e Corte di cassazione n. 26769 del 2023), il difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito per la parte convenuta/appellata che ha sottoscritto l'atto ne determina la nullità e impone la dichiarazione della sua contumacia (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 9596 del 2001 e Corte di cassazione n. 24038
del 2015). Infatti, nel vigore della norma dettata dall'articolo 182 c.p.c. - nella formulazione vigente al momento della instaurazione del presente giudizio,
introdotta dall'articolo 46 secondo comma della legge n. 69 del 2009 e antecedente alla modifica introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del 2022 - non può operare il meccanismo di sanatoria ivi previsto per la diversa ipotesi in cui una procura è stata rilasciata, ma è affetta da nullità, dal momento che nel testo
7 della norma si fa esplicito riferimento ad un vizio che determina la nullità della procura: nella sentenza n. 37434 del 2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza, hanno chiarito in proposito che l'articolo 182 secondo comma c.p.c.,
nella formulazione introdotta dall'articolo 46 secondo comma della legge n. 69
del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza di procura alle liti e tale opzione ermeneutica ha trovato conforto, oltre che nella lettera della norma,
sul piano logico-giuridico nella modifica dell'articolo 182 secondo comma c.p.c.
introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del 2022, che ha esteso esplicitamente il meccanismo della sanatoria, con l'assegnazione da parte del Giudice di un termine per il deposito della procura alle liti, all'ipotesi di inesistenza della stessa procura
(“quando rileva la mancanza della procura al difensore.. il Giudice assegna alle
parti un termine perentorio..per il rilascio della procura alle liti”).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito deve essere verificata l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo della sua Parte_1
tempestività.
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
8 L'impugnazione è stata proposta con atto di citazione notificato in data 29-2-2016
e, quindi, tenendo conto della sospensione nel periodo feritale (compreso fra l'1 e il 31 Agosto), nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c.,
che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente,
decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data
28-7-2015.
Quanto al merito, nella sentenza impugnata il Giudice di pace di Potenza ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Parte_1
proprietario e dell'assicuratore del veicolo tamponante sul presupposto, quanto alla dinamica del sinistro, che l'attore in primo grado non avesse rispettato le regole in materia di distanza di sicurezza tra veicoli di cui all'articolo 149 Codice
della strada ed avesse tamponato il veicolo Fiat UN che lo precedeva per sua esclusiva responsabilità e non già a seguito del sopraggiungere da tergo dell'autovettura Fiat Palio di proprietà di e condotta da Controparte_3
e che, infine, la localizzazione dei danni materiali subìti dal Controparte_4
veicolo di proprietà di risultante dal rapporto della Polizia municipale Parte_1
soltanto nella parte anteriore dell'autovettura dimostrasse che l'impatto tra la Fiat
UN condotta dallo stesso attore e la Fiat Palio che lo seguiva doveva ritenersi di lievissima entità e, dunque, tale da rendere le lesioni fisiche dallo stesso riportate riconducibili al primo tamponamento, ascrivibile alla sua esclusiva responsabilità.
L'appellante censura la pronuncia impugnata lamentando un'erronea valutazione del materiale probatorio a sua disposizione ad opera del Giudice di prime cure, il quale 1) avrebbe erroneamente interpretato la dichiarazione resa dall'attore in primo grado agli agenti della Polizia municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro, da cui si evinceva che il danneggiato aveva fatto il possibile per arrestare il suo veicolo, azionando il freno e riuscendo ad evitare danni al suo veicolo e a quello che lo precedeva, 2) avrebbe errato nel riconoscere
9 l'operatività dell'articolo 2054 secondo comma c.c., che trova applicazione nella diversa ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento, posto che l'autovettura Fiat Palio era sopraggiunta in un momento in cui i veicoli che precedevano erano fermi, 3) avrebbe omesso di tenere in considerazione l'intervenuto pagamento della rilevante somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno riportato dal veicolo di proprietà di ad opera Parte_1
dell'assicuratore del veicolo tamponante, Controparte_1
prima della instaurazione del giudizio.
Premesso che nessuna rilevanza ai fini del riconoscimento della responsabilità
esclusiva dell'incidente in capo all'assicurato può essere attribuita sul piano probatorio al soddisfacimento, in tutto o in parte, prima della instaurazione del giudizio della pretesa risarcitoria vantata dal danneggiato ad opera dell'assicuratore del veicolo antagonista, posto che la formulazione di un'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore nella fase stragiudiziale assolve ad una funzione meramente deflattiva del contenzioso e che, quindi, correttamente il
Giudice di prime cure non ne ha valorizzato l'efficacia probatoria, ritiene questo
Giudice che le doglianze sollevate da sotto entrambi i residui profili Parte_1
non siano meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 149 del
Decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), che, con una disposizione che riproduce integralmente quella dell'articolo 107 del C.D.S.
precedente, stabilisce che durante la marcia il veicolo che segue deve mantenere una distanza di sicurezza che garantisca in ogni caso il suo tempestivo arresto,
onde evitare la collisione con quello che precede: ne consegue che in caso di tamponamento di veicoli si presume che il conducente del veicolo che ha investito quello che precede non abbia rispettato la distanza di sicurezza, salva la possibilità
per questi di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è stato
10 determinato dalla condotta di guida del conducente del veicolo che precedeva:
quindi, occorre distinguere il caso di tamponamento a catena fra veicoli in movimento - rispetto al quale trova applicazione l'articolo 2054 secondo comma c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponato e tamponante)
fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza, salva la prova liberatoria -
dall'ipotesi di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta -
in relazione alla quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando l'ultimo dei veicoli della colonna
(Corte di cassazione n. 12663 del 2024 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 4021 del 2013).
L'allegazione dell'attore in primo grado che lo scontro fra la sua autovettura e quella di proprietà di sia stato determinato dal Controparte_3
tamponamento da tergo, ad opera di tale ultima autovettura, di veicoli che si trovavano fermi sulla carreggiata risulta effettivamente smentita, come ritenuto correttamente dal Giudice di primo grado, dalla dichiarazione confessoria resa da nella immediatezza del sinistro agli agenti della Polizia municipale Parte_1
del Comune di Potenza.
Quanto alla efficacia del rapporto redatto dal Corpo di Polizia municipale di
Potenza, occorre rilevare in via pregiudiziale che per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza,
riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse (Corte di cassazione n. 1384 del 1997). Se,
11 poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c.,
devono essere liberamente valutate dal Giudice (Corte di cassazione n. 100 del
1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del
Giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106
del 2002 e n. 11751 del 2004).
Nel caso che ci occupa risulta dalla concorde difesa svolta dalle parti sul punto che i verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto hanno elevato soltanto nei confronti di contravvenzione per inosservanza della Controparte_4
distanza di sicurezza, hanno localizzato i danni riportati dal veicolo di proprietà
dell'attuale appellante nella parte posteriore ed hanno raccolto la seguente dichiarazione resa da “quando vedevo una Fiat UN nera targata Parte_1
DE002NS che tamponava il veicolo che la precedeva. Immediatamente frenavo
cercando di arrestare il mio veicolo, ma invano, in quanto finivo con il tamponare
la Fiat UN che ho citato prima”: premesso che nessun elemento di prova può
12 essere desunto dal rapporto della Polizia municipale in relazione alla contestazione della violazione dell'articolo 149 del Codice della strada a carico di
, essendo gli agenti intervenuti in un momento successivo al Controparte_4
verificarsi del sinistro, sicchè gli stessi non hanno riportato nel verbale redatto un fatto storico che ha costituito oggetto di percezione diretta, ma hanno espresso un giudizio valutativo, al quale per le suesposte ragioni non può essere attribuita alcuna efficacia sul piano probatorio, invece, alla attestazione relativa alla localizzazione dei danni riportati dal veicolo di proprietà di nella parte Parte_1
posteriore deve essere attribuita efficacia di prova piena, assistita da fede privilegiata, trattandosi di fatto storico che ha costituito oggetto di percezione diretta ad opera dei verbalizzanti, e alla dichiarazione resa da agli Parte_1
agenti, nella quale lo stesso ha ammesso di avere urtato da tergo l'autovettura Piat
UN di colore nero che lo precedeva e che aveva appena tamponato un altro veicolo, non essendo riuscito, nonostante avesse azionato il freno, ad arrestare la marcia della sua autovettura, deve essere attribuita - stante il contenuto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte dei fatti riferiti in relazione al riconoscimento che nel momento in cui ha tamponato la Fiat UN che lo precedeva il suo veicolo era in movimento (“frenano, cercando di arrestare il mio
veicolo”) - efficacia di confessione stragiudiziale resa ad un terzo ai sensi dell'articolo 2735 c.c.
Premesso che, perché ad una dichiarazione fatta dalla parte capace di disporre del diritto al quale il fatto riferito si riferisce possa essere attribuita efficacia confessoria non è necessario che alla consapevolezza e volontà di ammettere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte si accompagni nel dichiarante anche la consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 1723 del 1990), la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, quale dichiarazione di fatti sfavorevoli al
13 dichiarante e favorevoli all'altra parte resa al di fuori del processo nei confronti di un soggetto estraneo agli interessi in causa, non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o la confessione stragiudiziale resa alla parte o al suo rappresentante, ma non ha neanche valore di mero indizio, idoneo a fondare soltanto una presunzione o ad integrare una prova insufficiente, ma integra un mezzo di prova diretta sul quale il Giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 9017 del 1992).
Pertanto, riconosciuta efficacia di confessione stragiudiziale resa ad un terzo alla ammissione ad opera dell'attore in primo grado che il tamponamento è avvenuto fra veicoli in movimento, deve concludersi che correttamente il Giudice di prime cure su tale presupposto ha ritenuto operante non soltanto a carico di
[...]
, ma anche a carico di la presunzione relativa di CP_4 Parte_1
inosservanza della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, che aveva tamponato nonostante avesse azionato il freno, traendone la conseguenza che,
vertendosi in un caso di tamponamento a catena fra veicoli in movimento e operando in tal caso la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponato e tamponante), nei rapporti fra e anche a carico di quest'ultimo dovesse Parte_1 Controparte_4
operare la presunzione relativa di inosservanza della distanza di sicurezza.
D'altra parte, però, il Giudice di prime cure ha escluso la riconducibilità al tamponamento da tergo del veicolo di proprietà dell'attore in primo grado del danno alla salute dallo stesso lamentato sulla base di un percorso argomentativo che appare condivisibile.
Dal momento che in tema di accertamento del rapporto di causalità materiale fra il fatto e l'evento dannoso - a differenza di ciò che accade nel processo penale, in cui, in considerazione della natura e del rilievo degli interessi coinvolti,
l'interprete deve accertare il rapporto di derivazione causale in termini di assoluta
14 certezza - in ambito civile opera il principio di “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, nel senso che il rapporto di causalità può dirsi provato qualora l'evento sia una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto in senso non statistico, ma logico (probabilità logica o baconiana) alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n.
3390 del 2015 e Corte di cassazione n. 4024 del 2018), sicchè, senza ricorrere all'istituto della prova presuntiva - la cui operatività la giurisprudenza di legittimità esclude con riferimento all'accertamento della causalità giuridica, sul presupposto che il rapporto di causalità non sia un fatto materiale, ma l'esito di un giudizio (in tal senso Corte di cassazione n. 21255 del 2013) - è possibile procedere all'applicazione del criterio del “più probabile che non”, che presiede al riconoscimento del rapporto di causalità in tema di responsabilità civile, a condizione che siano stati acquisiti al processo elementi di fatto rilevanti su cui incentrare il relativo giudizio controfattuale, deve ritenersi che correttamente il
Giudice di pace ha escluso il nesso causale fra il tamponamento del veicolo di proprietà di ad opera dell'autovettura Fiat Palio che la seguiva e il Parte_1
danno lamentato dal primo, in quanto ha fatto derivare sul piano logico dal dato certo, costituito dalla localizzazione di danni esclusivamente nella parte anteriore del mezzo di proprietà dell'attore, oggetto di accertamento ad opera dei verbalizzanti, il riconoscimento della riconducibilità sul piano causale del danno alla salute dallo stesso lamentato - in attuazione del principio del più probabile che non - non al contatto con il veicolo che lo seguiva, considerato di lievissima entità in considerazione dell'assenza di danni alla parte posteriore della autovettura Fiat UN condotta da ma esclusivamente al primo Parte_1
tamponamento fra il suddetto veicolo e la Fiat UN di colore nero che la precedeva, tamponamento che risultava dalle dichiarazioni confessorie rese ai verbalizzanti essere stato provocato non dalla condotta di guida di CP_4
15 , sopraggiunto in un secondo momento, ma esclusivamente dal mancato CP_4
rispetto della distanza di sicurezza ad opera di , che non gli aveva Parte_1
consentito l'arresto tempestivo del veicolo.
Ne consegue che, risultando i motivi di appello privi di fondamento, l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la mancata costituzione in giudizio delle parti vittoriose rende ultronea la relativa pronuncia.
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 29-2-2016, da avverso la sentenza n. Parte_1
529/2015 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 28-7-2015, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_3 [...]
(già ; Controparte_1 Controparte_2
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
16 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 31-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
17