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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 631/2015 R.G. vertente tra
, c.f. , nata in [...] il 15 Parte_1 C.F._1
giugno 1958 e residente in Alì Terme (Messina), via M.T. Federico, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Francesco Bello e Tiziana Bello per mandato in atti,
attrice e
in persona del Sindaco pro tempore, CP_1
convenuto oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
proprietaria, per successione testamentaria della madre di un terreno sito nel Per_1
Comune di Alì in contrada Valati, particelle n. 341 e 441, foglio 8 del catasto terreni,
che con ordinanza sindacale veniva sottoposto ad occupazione per pubblica utilità da parte di esso Comune per la realizzazione della strada di collegamento tra la strada comunale esterna di Alì-Itala ed il quartiere “Spirito Santo”, occupazione che non avrebbe potuto protrarsi oltre il termine di cinque anni dalla data di immissione in possesso, avvenuta, a seguito di verbale relativo allo stato di consistenza del bene da espropriare, in data 10 febbraio 1997. L'attrice evidenziava che il 30 gennaio 2002
veniva trasmessa a l'ordinanza sindacale n. 26 del 13 dicembre 2000 con la Per_1
quale si determinava l'indennità di esproprio provvisoria, che la stessa contestava con propria nota del 20 febbraio 2002 ritenendola non equa;
aggiungeva che con successiva
Pers comunicazione del 20 giugno 2003 la chiedeva il rilascio del terreno ed il risarcimento del danno stante la mancata emissione del decreto di esproprio entro i cinque anni e che con comunicazione del 5 luglio 2004 accettava quale acconto in quota dell'espropriazione le somme determinate dal come da successiva CP_2
ordinanza n. 28 del giorno 8 luglio 2004. Osservava che in data 12 maggio 2005 essa attrice, quale erede di reiterava la richiesta di restituzione del fondo, non Per_1
essendo stato emesso alcun decreto di espropriazione definitivo, e che in data 10 ottobre
2013 si procedeva alla redazione del verbale di constatazione in contraddittorio tra le parti, quale atto indispensabile al fine della restituzione del terreno, alla presenza della
D.L., della ditta interessata e dell'ufficio tecnico comunale, cui seguiva comunicazione del di Alì del 24 ottobre 2013 volta a rappresentare come sulle particelle n. 341 CP_2
pag. 2/7 e 441 del foglio 8 insistessero opere stabili e che pertanto, per la retrocessione parziale del terreno, si rendeva necessario provvedere al frazionamento ed al successivo inserimento in mappa degli immobili occorrenti al completamento dell'opera. L'attrice deduceva di aver continuato a chiedere al convenuto la restituzione del fondo, CP_2
il quale rispondeva di essere in attesa della disponibilità delle somme necessarie per procedere alla definizione della pratica espropriativa. Deduceva che, nella specie, non si fosse in presenza di una retrocessione parziale, bensì di utilizzazione senza titolo da parte della P.A. di un bene per scopi di interesse pubblico di cui alla fattispecie normativa prevista dall'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 e che, in conseguenza, il comportamento illegittimo della P.A. configurava illecito di diritto comune ex art. 2043
c.c.; aggiungeva, in particolare, per un verso, come l'esistenza di palificazioni in c.a.,
come accertato nel verbale di constatazione del 13 ottobre 2013, non fosse idonea a legittimare l'esproprio di una sola parte del terreno, non potendosi le stesse considerare opera pubblica, per altro verso, come dette installazioni non potessero ormai considerarsi legittime essendo abbondantemente decorso il termine decennale per il completamento dell'opera, siccome previsto e richiesto dall'art. 56 T.U., e quello quinquennale previsto dall'ordinanza n. 40 del 10 dicembre 1996 per la legittimità
dell'occupazione del suolo e, infine, come non fosse intervenuta quella radicale trasformazione del terreno atta a configurare l'esecuzione dell'opera. Evidenziava
peraltro di aver sempre provveduto a proprie spese al discerbamento del terreno, anche al fine di prevenire incendi, nonostante le infruttuose richieste in tal senso inoltrate all'ente. Chiedeva la condanna del al risarcimento in forma specifica CP_2
mediante restituzione del bene occupato illegittimamente, peraltro mai utilizzato pag. 3/7 dell'ente, o in subordine per equivalente da occupazione illegittima, oltre che a titolo di lucro cessante per il mancato godimento dei frutti del terreno durante il periodo dell'occupazione illegittima.
Il non compariva, rimanendo contumace. CP_2
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con provvedimento del 9 gennaio 2025 la causa è
stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
Nel presente giudizio deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, questione già rilevata d'ufficio e sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101, c. 2, cpc, con provvedimento del 5 ottobre 2022, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che si sia formato il giudicato sul punto (Cass. SS.UU. n. 5762/2012; Cass. SS.UU. n. 24883/2008).
Come noto, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti,
bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass.,
Sez. Un., 24 gennaio 2024, n. 2368).
Giova osservare come, ormai pacificamente, la presenza della dichiarazione di pubblica utilità segni, dopo la sentenza n. 291 del 2006 della Corte costituzionale, il discrimine della devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice pag. 4/7 amministrativo: invero, solo l'ingerenza della p.a. nella proprietà altrui in assenza di una ragione di pubblica utilità legalmente dichiarata integra un comportamento del tutto avulso dall'esercizio del potere e immediatamente lesivo del diritto soggettivo e dunque qualificabile come fatto illecito generatore di danno. L'”occupazione usurpativa" (fin da
Cass. Sez. 1, n. 1814/2000), ovvero la manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di titolo legittimante (come nelle ipotesi in cui l'amministrazione abbia agito in assoluto difetto di una potestà ablativa: occupazione usurpativa, sconfinamento), rientra,
sia che ne venga invocata la tutela restitutoria, sia che, attraverso una abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., n. 21637/2004; Cass. Sez. Un. n. 15615/2006,
Cass. Sez. Un. n. 14954/2007), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all'esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere.
Viceversa, a seguito delle previsioni introdotte dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, poi confluite nell'allegato 1, art. 7 del D.Lgs. n. 104 del 2010, in vigore dal 16 settembre
2010, il potere cognitivo del giudice amministrativo si estende alle materie di giurisdizione esclusiva in tutti i casi di riscontro di un collegamento con l'esercizio del potere della P.A., come nel caso di occupazione appropriativa, assistita dalla dichiarazione di pubblica utilità, indipendentemente dai vizi di questa e dalla conseguente possibilità di ottenerne l'annullamento con efficacia ex tunc. Pertanto, le controversie promosse (come quella in esame) in epoca successiva al 10 agosto 2000
(data di entrata in vigore della legge n. 205/2000), relative alle occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione e realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere pag. 5/7 (riconoscibile per tale in base al procedimento svolto e alle forme adottate, anche se l'ingerenza nella proprietà privata sia poi avvenuta senza alcun titolo o nonostante il venir meno di detto titolo), sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia giacché l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione di un bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione sono pur sempre riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che assuma rilevanza il fatto che quest'ultima perda successivamente efficacia o venga annullata (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un., n. 23102/2019, Cass. Sez. Un., n. 8568/2021,
Cass. Sez. Un., n. 26033/2022).
Parimenti rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di restituzione in pristino del fondo (Cass. Sez. Un., n.
4424/2023), ove emerga che l'appropriazione sia stata preordinata all'esecuzione di un intervento realizzativo di un'opera pubblica avvenuta in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, legittima o illegittima che sia, da parte della pubblica amministrazione quale esercizio concreto del proprio potere autoritativo (Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,
13/08/2024, n. 22823), di talchè le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa/acquisitiva appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo,
presupponendo esse un originario esercizio legittimo del potere provvedimentale della
P.A. manifestatosi con la dichiarazione di pubblica utilità (Cassazione, Sezioni Unite,
sentenza 28/01/2021, n. 1919).
Nel caso di specie è fatto incontroverso che i terreni di proprietà di parte attrice siano stati oggetto di una dichiarazione di pubblica utilità da parte del CP_2
pag. 6/7 elemento dunque imprescindibile e determinante ai fini della devoluzione di tutte le domande attoree alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nulla per spese di lite, essendo il rimasto contumace. CP_2
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 631/2015
R.G., così decide:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
2. nulla per spese di lite.
Così deciso in Messina, 29 maggio 2024
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
pag. 7/7