Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2024 REG.RIC.
N. 00794/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2024, proposto da RO PU, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arbus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Cossu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Satta, n. 33;
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2024, proposto da Sergio Deiana, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arbus, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 124 del 2024:
della sentenza n. 731/2023, pubblicata il 6.10.2023, RGN. 427/2023, emessa dal TAR Sardegna, Sezione I e notificata all''Amministrazione intimata il 6.10.2023, limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio;
quanto al ricorso n. 794 del 2024:
della sentenza n. 366/2024, pubblicata il 09.05.2024, RGN. 124/2024, emessa dal TAR per la Sardegna, Sezione I e notificata all’Amministrazione intimata il 9.05.2024 (solo per spese di giudizio).
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arbus;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso NRG 124/2024 è stata chiesta l’ottemperanza della sentenza n. 731/2023, pubblicata il 06.10.2023, pronunciata dalla prima sezione di questo TAR in esito al processo recante il NRG 427/2023. La sentenza è stata notificata all'Amministrazione intimata il 06.10.2023.
In accoglimento del ricorso in ottemperanza, con la sentenza n. 366 del 9 maggio 2024, il Comune di Arbus è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza n. 731/2023, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, limitatamente al pagamento delle spese del giudizio liquidate, nella citata sentenza n. 731/2023, nella misura di mille euro. Con la medesima sentenza n. 366/2024, per l’ipotesi di inadempimento ulteriore, è stato nominato il Direttore generale dell’Assessorato regionale degli Enti Locali come commissario “ad acta” e il Comune di Arbus è stato condannato al rimborso delle spese processuali a favore della parte ricorrente, quantificate in complessivi € 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
1.2. Con istanza notificata il 26.9.2024 e depositata in pari data all’interno del ricorso di ottemperanza NRG 124/2024 (peraltro già definito, con la sentenza n. 366 del 9.5.2024, come sopra meglio specificato), il ricorrente domanda a questo Tribunale di fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro dovuta dall'amministrazione intimata per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza predetta, a decorrere dal giorno della comunicazione in via amministrativa e/o dalla notificazione del provvedimento contenente l'ordine di pagamento, e di accertare l’inadempimento del commissario “ad acta” in sede di adozione dei provvedimenti idonei all’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza TAR Sardegna n. 366/2024.
In particolare, il ricorrente espone in fatto che:
- allo scadere dei sessanta giorni dalla notificazione della sentenza 366/2024, in data 8.7.2024, inoltrava comunicazione di inadempimento al commissario “ad acta” in forza della predetta pronuncia che, come detto, prevedeva la nomina del Direttore generale dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, con facoltà di delega a un dirigente regionale dell’Assessorato medesimo, per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione comunale intimata;
- il ricorrente chiedeva al commissario “ad acta” che quest’ultimo provvedesse a eseguire la statuizione giudiziale in luogo dell’amministrazione inadempiente, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione menzionata;
- senonché, anche il commissario “ad acta” è rimasto inadempiente.
1.3. L’Amministrazione comunale si è costituita e ha evidenziato in fatto che:
- dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 731/2023, avvenuta il 17.2.2024, e la notificazione della richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), avvenuta il 26.9.2024, l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente, in data 17.10.2024, che, in seguito alla mancata esecuzione della sentenza, era stato avviato il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di procedere al pagamento delle somme liquidate a vario titolo;
- con deliberazione n. 44 del 28.10.2024, il Consiglio comunale ha riconosciuto i debiti fuori bilancio e, tra gli altri, quelli conseguenti all’esecuzione della sentenza n. 366/2024 e, pertanto, ha trasmesso la delibera alla sezione bilancio e contabilità per l’adozione dei provvedimenti di competenza per la liquidazione degli importi;
- la liquidazione è poi avvenuta nel dicembre del 2024.
Ciò premesso, la parte resistente, da un lato, oltre a evidenziarne la stretta connessione, eccepisce l’incompatibilità delle due domande (ricorso in ottemperanza e istanza separata di “astreinte”), stante l’incompatibilità della permanenza della possibilità di applicare la sanzione in caso di nomina del commissario “ad acta”. Dall’altro, chiede che il ricorso e la domanda di applicazione della penalità di mora siano dichiarati inammissibili e/o rigettati, ovvero che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con favore di spese e competenze del giudizio, in ragione del fatto che, ancorché l’esecuzione della sentenza sia avvenuta in data successiva alla notificazione del ricorso e dell’istanza, è stato il Comune, con la sua costituzione in giudizio e, in particolare, con le memorie difensive del 24.1.2025, a dare atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza, essendo mancata in tal senso qualsiasi comunicazione sull’avvenuta esecuzione da parte del ricorrente.
2. Con separato ricorso NRG 794/2024, l’avv. Sergio Deiana ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza (già di ottemperanza) n. 366/2024, sopra menzionata, nella parte in cui è stato condannato il Comune di Arbus alla rifusione, in suo favore, siccome dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, quantificate in complessivi € 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Anche rispetto a tale capo della sentenza il Comune di Arbus risultava inadempiente.
2.1. In tale giudizio non si è costituito il Comune di Arbus, ma, con memoria del 1 febbraio 2025, il ricorrente ha dato atto dell’adempimento della sentenza n. 366/2024, con riferimento alla rifusione delle spese di lite in suo favore quale difensore antistatario, domandando perciò la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del Comune, stante il tardivo adempimento.
3. Alla camera di consiglio del 12.2.2025 le cause sono state trattenute in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi epigrafati, stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva degli stessi.
5. In primo luogo, occorre prendere atto della deliberazione n. 44 del 28.10.2024 del Comune di Arbus, con la quale il Consiglio comunale ha riconosciuto i debiti fuori bilancio derivanti dall’esecuzione della sentenza in esame e l’avvenuta liquidazione in data 6.12.2024 delle somme ivi indicate. Conseguentemente, il Collegio ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
3. Quanto alla domanda di “astreinte” depositata nel ricorso NRG 124/2024, il Collegio ricorda anzitutto che la penalità di mora, come prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., è strettamente legata al ritardo nella esecuzione del giudicato, ma non ha una funzione risarcitoria, bensì sollecitatoria.
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza, la domanda di condanna alla corresponsione della “astreinte”, nella specie formulata con istanza separata, si pone logicamente e cronologicamente come strettamente accessoria all’azione per ottemperanza, e viene pertanto inevitabilmente “attratta e travolta” dalla cessazione della materia del contendere dichiarata con riferimento alla pretesa principale, non potendosi considerare, oltretutto, l’istituto dell’”astreinte” come uno strumento punitivo per l’inerzia passata.
Pertanto, l’istanza di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. non può che essere rigettata.
4. Per quanto concerne le spese del presente giudizio di ottemperanza e quelle relative alla domanda di applicazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che, in virtù della condotta processuale complessiva delle parti, della serialità della controversia e della frammentazione degli atti processuali, sussistano motivi eccezionali per procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente decidendo, sui ricorsi NRG 124/2024 e 794/2024, previa riunione degli stessi, dichiara cessata della materia del contendere e respinge la domanda di applicazione della penalità di mora.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO