Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00947/2025REG.PROV.COLL.
N. 00094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2025, proposto da
NT EA e AN Di RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi AN Rosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 4047 del 9 dicembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il Cons. PP CH e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 16.12.2022 gli odierni appellanti hanno richiesto al T.A.R. Sicilia – Catania di dichiarare l'obbligo del Comune di Catania di provvedere sull’istanza trasmessa a mezzo PEC il 29.07.2022 per la definizione, ai sensi dell'art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, del procedimento di espropriazione relativo al terreno, di cui sono comproprietari, sito in Catania con accesso dalla Via Ota, esteso complessivamente mq. 5385, censito nel N.C.T. al fg. 20 part. 192 – 1225 – 1226 - 1227 – 1285, occupato, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 9/1988 del 28.10.1988, per la realizzazione del P.E.E.P “ Trappeto Sud ”.
Con il predetto atto di gravame, i ricorrenti hanno precisato di essere comproprietari in ragione di 249,30/1000 ciascuno del predetto tratto di terreno, essendo le restanti quote già di proprietà dei sigg. Lanzafame – Puglisi – Pennisi. Questi ultimi, con sentenza del T.A.R. Sicilia - Catania n. 424 del 2013, confermata in sede di gravame dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 52 del 17.02.217, avevano
ottenuto la condanna del Comune di Catania a emanare, entro 60 giorni, un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, con la quantificazione dell’indennizzo e del risarcimento dei danni ai sensi della citata norma.
2. Con deliberazione commissariale n. 62 del 26.11.2021 il Commissario ad acta , nominato in sede di giudizio di ottemperanza, ha disposto, in esecuzione della citata sentenza n. 424 del 2013, di acquisire ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 327 del 2001, i beni immobili di proprietà dei sigg. Lanzafame, tra cui la metà indivisa del terreno in questione, di cui gli odierni appellanti sono comproprietari della restante metà, liquidando la relativa indennità in favore dei citati sigg.
Lanzafame, determinata nell’importo di €. 10.409.154,44, somme queste già corrisposte dal Comune di Catania.
3. Con la sentenza n. 1292 del 20.04.2023, il T.A.R., in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Comune di Catania di provvedere sulla predetta istanza entro il termine di 90 giorni, nominando in
ipotesi di inadempimento quale Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.
Tale decisione non è stata impugnata dalla Amministrazione comunale soccombente e conseguentemente è passata in giudicato.
4. Con ordinanza n. 420 del 2.02.2024 il T.A.R. ha disposto la sostituzione del Commissario ad acta , nominando la dott.ssa Portaro, in servizio presso la Prefettura di Catania.
5. Con atto notificato il 18.05.2024 il Comune di Catania ha proposto reclamo avverso la deliberazione del Commissario ad acta prot.n. 189402 del 24.04.2024, con la quale è stata disposta l’acquisizione sanante ex art. 42- bis d.P.R. n. 327 del 2001 “ anche per la restante quota di proprietà dei ricorrenti ” del suddetto terreno ed è stato dato mandato al Direttore della Ragioneria Generale di provvedere al pagamento del relativo indennizzo.
In particolare l’Amministrazione reclamante ha censurato la deliberazione commissariale limitatamente alle modalità di corresponsione dell’indennizzo, ritenendolo erronea per non avere imputato il pagamento all’Organismo straordinario di liquidazione, vertendosi in tema di atti e fatti antecedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune.
6. Con sentenza n. 2870 del 14.08.2024, il T.A.R. Sicilia – Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo per difetto di giurisdizione, rilevando che, ai sensi dell’art. 133, lettera g), c.p.a., appartengono alla cognizione del giudice ordinario le questioni attinenti la “ determinazione e corresponsione delle indennità ” ivi comprese quelle relative alle modalità di corresponsione
del quantum , oggetto queste della censura sollevata dal Comune di Catania.
7. Con atto di gravame notificato il 27.08.2024, il Comune di Catania ha proposto
appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone, previa sospensione della efficacia, la riforma.
8. Con sentenza n. 727 del 23.09.2024, il C.G.A.R.S., in accoglimento del proposto gravame, statuendo in rito, ha rilevato che la controversia oggetto del reclamo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, pertanto, ha annullato la sentenza appellata con rinvio della
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..
9. Con atto notificato il 1°.10.2024, il Comune di Catania ha riassunto il giudizio chiedendo l’accoglimento delle domande formulate in seno all’originario reclamo ed in particolare la riforma del provvedimento del Commissario ad acta con la imputazione delle somme liquidate all’Organismo straordinario di liquidazione.
10. Con sentenza n. 4047 del 9.12.2024, oggetto del presente gravame, il T.A.R. Sicilia – Catania,
ha ritenuto fondato il reclamo del Comune sul rilievo che “ il fatto o l’atto di gestione (l’occupazione illegittima) risale all’anno 1988, cioè ad un’epoca di gran lunga anteriore rispetto al termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ” e per l’effetto lo ha accolto, annullando la delibera del Commissario ad acta n. 189402 del 24.04.2024 nella sola parte in cui imputa il pagamento al Comune di Catania e non all’Organismo straordinario di liquidazione, disponendo che il Commissario ad acta provveda a modificare tale deliberazione entro il termine di 45 giorni.
11. Tale sentenza è appellata, per la riforma e per la sospensione in via cautelare dell’efficacia, dai sig.ri NT EA e AN Di RO, articolando un’unica doglianza: Violazione dell’art. 6, lett. h), del d.P.R. n. 378 del 1993 – Violazione dell’art. 64 c.p.a. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – Error in iudicando .
In sintesi, gli odierni appellanti deducono che sensi dell’art. 6, comma 5, lett. h), del d.P.R. n. 378 del 1993 ( Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati ) sono esclusi dalla massa passiva i debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l’ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari. Poiché il terreno di loro proprietà ricadeva all’interno del P.E.E.P. “ Trappeto Sud ” e il Comune di Catania aveva incamerato da parte dei soggetti assegnatari il costo delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria, ad avviso degli appellanti la sentenza gravata sarebbe erronea, in quanto nel giudizio di primo grado l’Amministrazione non ha specificamente contestato le specifiche allegazioni dei ricorrenti in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 6, comma 5, lett. h), del d.P.R. n. 378 del 1993.
12. Costituitosi il Comune di Catania per resistere all’atto di gravame (atto di mera forma del 23.01.2025, memoria difensiva del 14.02.2025 e memoria di replica del 17.02.2025), e prodotti ulteriori scritti difensivi da parte degli appellanti (memoria del 17.02.2025), questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con ordinanza collegiale n. 64 del 24 febbraio 2025, ha:
a) disposto incombenti istruttori, ordinando al Comune di Catania, nella persona del dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di produrre – entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza – una relazione recante documentati chiarimenti in ordine all’avvenuto recupero, in tutto o in parte, delle somme concernenti il costo delle aree nonché degli oneri concessori e di urbanizzazione nei confronti degli assegnatari delle aree oggetto del procedimento ablativo per cui è controversia, nonché in ordine alla persistente possibilità di recupero delle medesime somme;
b) accolto, al fine di mantenere la res adhuc integra , l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata nelle more dell’incombente istruttorio.
13. In data 3 aprile 2025 il Comune di Catania ha depositato agli atti del giudizio la relazione richiesta con l’ordinanza n. 64 del 2025.
14. Con atto depositato in data 30 ottobre 2025, i sig.ri TO ON e TT ON, nella qualità di eredi legittimi dell’appellante NT EA, si sono costituiti in giudizio, comunicando e documentando l’avvenuto decesso della loro dante causa in data 26.07.2025 e manifestando l’intenzione di proseguire il processo pendente dinanzi a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa.
15. In prossimità della camera di consiglio fissata per la discussione del gravame, segnatamente in data 4 novembre 2025, gli appellanti AN di RO, TO ON e TT ON hanno depositato ulteriore memoria difensiva per insistere nelle già rassegnate conclusioni.
16. Alla udienza camerale del 20 novembre 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
17. L’appello si palesa fondato.
18. Risulta per tabulas che il primo giudice ha respinto le tesi degli odierni ricorrenti, i quali invocavano l’applicazione dell’art. 6, comma 5, lett. h), del d.P.R. n. 378 del 1993 (esclusione dalla massa passiva dei debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico – popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l’ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari), in quanto ha così statuito: “ non vi è prova, tuttavia, che nella specie il Comune di Catania abbia incamerato dai soggetti assegnatari il costo delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria, incluso il parcheggio oggetto del provvedimento di acquisizione di cui si discute (come affermato dai ricorrenti), né che l’Amministrazione sia attualmente in grado di adottare eventuali provvedimenti di recupero ”.
18. Per accertare la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 6, comma 5, lett. h), come invocato dagli appellanti, la Sezione ha ordinato incombenti istruttori con l’ordinanza n. 64 del 2025.
In esecuzione dell’ordinanza istruttoria, il Comune di Catania ha trasmesso la relazione prot. 159457 del 2 aprile 2025, a firma del Direttore della Direzione Patrimonio, con la quale si è, tra l’altro, evidenziato:
a) gli assegnatari delle aree del P.E.E.P. “ Trappeto Sud ”, ai fini della concessione del diritto di superficie, hanno versato al Comune di Catania un corrispettivo, salvo conguaglio, determinato ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971, in misura pari al 60% del costo di acquisizione delle aree, oltre al costo delle relative opere di urbanizzazione;
b) con deliberazione di Giunta municipale n. 1302 del 1°.12.2003 sono stati definiti i prezzi di cessione delle aree nei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare del Comune di Catania in diritto di superficie e, inoltre, è stato determinato il prezzo base per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, ai sensi dell’art. 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998;
c) a seguito di successivi giudicati che hanno comportato maggiori oneri di espropriazione per il Comune di Catania, con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 17.12.2013 sono stati aggiornati i prezzi di cessione delle aree nei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare;
d) “ Sono attualmente in corso le procedure per il recupero delle somme relative alla cessione delle aree nei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare in diritto di superficie, nonché alla trasformazione delle suddette aree da diritto di superficie a diritto di proprietà, applicando i prezzi definiti nell’ultimo atto deliberativo approvato ”;
e) nel Piano “ Trappeto Sud ”, all’interno del quale ricadono le aree di proprietà dei sig.ri EA NT e Di RO AN, sono stati assegnati n. 80 lotti di terreno alle cooperative assegnatarie, per complessivi 2.500 alloggi circa;
f) attualmente, oltre il 50% degli assegnatari di aree del predetto Piano di zona ha già provveduto, mediante rogito notarile, alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, previo pagamento di un corrispettivo determinato con la deliberazione della Giunta municipale. Tale corrispettivo comprende un importo a saldo dell’acconto versato, salvo conguaglio, al momento della stipula della convenzione per la cessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971.
19. Ciò posto, la censura mossa dagli appellanti con l’atto di gravame si palesa fondata, in quanto nel caso controverso ricorrono i presupposti per fare applicazione dell’art. 6, comma 5, lett. h), del d.P.R. n. 378 del 1993.
Ed invero, il Direttore della Direzione Patrimonio dell’Amministrazione appellata ha testualmente affermato “ Sono attualmente in corso le procedure per il recupero delle somme relative alla cessione delle aree nei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare in diritto di superficie, nonché alla trasformazione delle suddette aree da diritto di superficie a diritto di proprietà, applicando i prezzi definiti nell’ultimo atto deliberativo approvato ”.
La norma predetta, escludendo dalla massa passiva i “ debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari ”, non limita il proprio perimetro applicativo con riferimento ai casi in cui l’Ente locale abbia già recuperato le somme dovute per espropriazione di aree ricomprese nei piani, bensì lo estende espressamente anche ai casi in cui tale recupero, non avvenuto, sia comunque ancora possibile.
E proprio tale situazione ricorre nel caso controverso, essendo tuttora in corso le procedure per il recupero delle somme dovute dagli assegnatari delle aree all’Amministrazione comunale.
20. In definitiva, l’appello va accolto, avendo il primo giudice erroneamente negato la sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 6, comma 5, lett. h), del d.P.R. n. 378 del 1993 e, conseguentemente, erroneamente ritenuto l’illegittimità della delibera del Commissario ad acta n. 189402 del 24 aprile 2024 nella parte in cui ha imputato il pagamento al Comune di Catania anziché all’Organismo straordinario di liquidazione.
Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il reclamo proposto davanti al primo giudice dal Comune di Catania.
21. Le spese del doppio grado seguono necessariamente la soccombenza e vengono liquidate a carico del Comune di Catania come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il reclamo proposto dinanzi al primo giudice.
Condanna il Comune di Catania a pagare le spese del doppio grado di giudizio liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre s.g., accessori di legge e c.u. se versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de SC, Presidente
PP CH, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP CH | NO de SC |
IL SEGRETARIO