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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2788 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
il 11/08/1984, rappresentato e difeso dall'avvocato PELLIZZER ORTIS e dall'avvocato NANTI
SILVIA
e
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato BACCHIN SILVIA ALESSANDRA e dall'avvocato GÒMEZ
GO IC
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio, con omologa, accolga le seguenti CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e, conseguentemente, pronunciare l'omologa della separazione dei predetti coniugi;
GENITORIALE PER I FIGLI NI CP_3
2. I figli minori e vengono affidati, a norma degli artt. 337 ter e segg. c.c., Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
il padre avrà diritto di vederlo e tenerlo con sé quando vuole, compatibilmente con le esigenze sia scolastiche sia extrascolastiche dei figli, previo tempestivo accordo con la madre e comunque con le seguenti modalità, ferma la possibilità di concordare un diverso “cambio temporaneo del calendario delle visite” in caso di necessità sia dei minori che dei genitori:
- Il padre, sig. , trascorrerà con i figli tutti i fine settimana, prelevandoli dalla Controparte_1 casa della madre alle ore 18.30 indicativamente del venerdì fino alle ore 20.00 indicativamente della domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre a Schio. Il padre, inoltre, indicativamente, trascorrerà con i figli:
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando con la madre ogni anno il periodo che va dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio Capodanno (per es. un anno il figlio trascorrerà il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e viceversa per l'anno successivo);
- due giorni durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta ogni anno (così i figli trascorreranno un anno la domenica di Pasqua con il padre e il Lunedì di Pasquetta con la madre,
e viceversa per l'anno successivo);
- in modo alternato con la madre le ulteriori festività e ponti scolastici in corso d'anno scolastico;
- due settimane anche non consecutive, durante le vacanze estive e/o un periodo da concordarsi tra i genitori indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno o non appena i genitori verranno a conoscenza del rispettivo periodo di ferie lavorative;
- i figli resteranno con il padre il giorno del compleanno del padre ed il giorno della Festa del
2 Papà, e resteranno con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma;
mentre il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, oppure con la presenza di entrambi previo accordo;
- parimenti i genitori festeggeranno insieme le ricorrenze, quali ad esempio i saggi, le recite e le altre occasioni sociali, potendo invitare ciascuno i proprio amici e i parenti;
deve tuttavia esserci l'assenso di entrambi i genitori per estendere l'invito ai nuovi compagni/conviventi.
In ogni caso i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nel preminente interesse degli stessi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Laddove si verifichino eventi e/o circostanze per le quali il genitore sia impossibilitato ad occuparsi dei figli nei giorni di sua competenza, potrà ricorrere all'aiuto temporaneo della propria famiglia di origine (genitori – fratelli/sorelle) e/o di comune accordo con l'altro genitore, di una baby-sitter, salva la disponibilità da parte dell'altro genitore.
Ciascun genitore si impegna a mantenere i contatti con l'altro genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé e di mantenere e favorire i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore non collocatario.
3. - La sig.ra si trasferirà temporaneamente, unitamente ai figli minori e Controparte_2 Per_1
, presso l'abitazione dei propri genitori sita a Schio (VI), in via Collareo n. 76, in attesa di Per_2 ivi reperire un appartamento in locazione per sé e per i figli;
ella ivi trasferirà momentaneamente il domicilio. La residenza anagrafica di moglie e figli sarà trasferita contestualmente al momento in cui la signora reperirà l'immobile in locazione e si trasferirà a vivere con i figli minori. CP_2
4. I genitori, per quanto sopra, dopo accurata ricerca, hanno concordato e quindi iscritto i figli minori, a partire dall'anno scolastico 2025/26, rispettivamente alla scuola primaria e materna in
Schio (VI): in particolare, il figlio presso la Scuola Materna - sez. primavera – Persona_2
Istituto San Domenico Savio a Schio (VI); il figlio presso la Scuola Primaria “Don Persona_3
Luigi Milani” Cà Treta in Schio (VI) (doc. 13). I ricorrenti hanno, inoltre, concordato che il figlio minore continui con le sedute di logopedia e psicomotricità che svolgerà presso Persona_3 uno dei numerosi centri presenti a Schio e che sarà individuato di comune accordo dai genitori, sino a quando egli ne avrà bisogno. potrà altresì continuare con il nuoto o altra attività Per_1 sportiva decisa concordemente dai genitori.
5. Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo nel Controparte_1 Controparte_2 mantenimento dei figli e , entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, Per_1 Per_2
3 l'importo complessivo di Euro 500,00 (vale a dire € 250,00 per ciascun figlio), rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di trasferimento di moglie e figli a Schio.
6. Le spese straordinarie necessarie in favore dei figli, così come previste dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza (e comunque: le spese per la retta della scuola dell'infanzia del figlio minore
, e le spese per le attività extrascolastiche e ludiche dei figli minori – ivi comprese quelle Per_2 per lo sport ed i centri estivi -, e la spesa per la psicomotricità e/o attività di logopedia per il figlio minore ), saranno integralmente a carico del sig. fino a quando la sig.ra Per_1 Controparte_1 non troverà un'occupazione, che le consenta di diventare economicamente Controparte_2 autosufficiente;
successivamente, verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. In relazione alle spese relative al supporto medico/specialistico per i problemi di ritardo nello sviluppo motorio e del linguaggio del figlio minore , i genitori concordano che esse potranno Per_1 essere da loro rivalutate, sulla base delle relazioni dei medici specialistici, dell'AULSS competente per territorio e dei contributi statali / regionali, e sulle future condizioni economiche sia della sig.ra sia del sig. . Controparte_2 Controparte_1
7. L'assegno unico spettante per i figli verrà percepito interamente dal sig. Controparte_1 nella misura del 100%. Dal momento in cui la sig.ra reperirà un'occupazione Controparte_2 che le consenta di diventare economicamente autosufficiente per far fronte alle spese di locazione dell'immobile, alle utenze ed al mantenimento proprio e dei figli, l'assegno sarà suddiviso nella misura del 50% tra i genitori. Il sig. si obbliga fin d'ora a comunicare all'INPS Controparte_1 che tale beneficio economico dovrà essere corrisposto per la metà alla sig.ra a Controparte_2 decorrere da tale data.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Per quanto riguarda i rapporti economici tra i coniugi, gli stessi danno atto di aver definito, a seguito dell'accordo di cui ai successivi punti 9. e 10. del presente ricorso, qualsiasi rapporto senza nulla più a che pretendere.
9. A titolo di contributo al mantenimento della moglie, e fino a quando la stessa non troverà un'occupazione che le consentirà di diventare economicamente autosufficiente a far fronte alle spese di locazione dell'immobile, alle utenze ed al mantenimento proprio e dei figli, il sig.
verserà alla signora , entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Controparte_1 Controparte_2 bonifico bancario, un importo di Euro 200,00, con decorrenza dalla data di trasferimento di moglie e figli a Schio, fino alla erogazione della prima retribuzione e comunque entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla pubblicazione della sentenza che omologa la presente separazione.
4 10. Dal momento in cui la sig.ra reperirà un immobile in locazione, il sig. Controparte_2
verserà alla signora , entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Parte_1 Controparte_2 bonifico bancario, un importo di euro 250,00, a titolo di contributo alla locazione, con decorrenza dalla data di inizio della durata del contratto di locazione e per tutta la durata dello stesso o di altro contratto, ove la signora debba trasferirsi con i figli. Dal momento in cui la sig.ra CP_2 avrà trovato una occupazione e sarà economicamente autosufficiente, e comunque entro
[...] il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla pubblicazione della sentenza che omologa la presente separazione, il sig. verserà alla signora entro il giorno 10 di Parte_1 Controparte_2 ogni mese a mezzo bonifico bancario, il solo importo di € 250,00, a titolo di contributo alla locazione e spese vari e non più anche quello di € 200,00 di cui al precedente punto 9.
11. I genitori si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
12. Le spese e le competenze professionali del presente giudizio sono da intendersi compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ROSA' (VI) in data 23/03/2019, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla Per_1 Per_2 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste interamente a carico di;
nel momento in cui Controparte_1 CP_2 troverà un impiego stabile, le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50%;
[...]
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al Controparte_1 Controparte_2 mantenimento, la somma di euro 200,00 mensili - fino al momento in cui non Controparte_2 troverà un'occupazione stabile e comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza - ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio in ROSA' (VI) in data 23/03/2019 con atto trascritto al n. 4, parte I,
[...] anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSA' (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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