Trib. Vicenza, sentenza 19/12/2025, n. 1381
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Sentenza 19 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Accordo congiunto sulla crisi irreversibile del rapporto matrimoniale

    I coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti.

  • Accolto
    Accordo sulle condizioni genitoriali per i figli minori

    Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.

  • Accolto
    Accordo sul contributo al mantenimento dei figli

    Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.

  • Accolto
    Accordo sulla ripartizione delle spese straordinarie

    Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste interamente a carico di Controparte_1 nel momento in cui Controparte_2 troverà un impiego stabile, le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50%.

  • Accolto
    Accordo sul contributo al mantenimento della moglie

    Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere a Controparte_2 a titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 200,00 mensili - fino al momento in cui non Controparte_2 troverà un'occupazione stabile e comunque non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza - ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.

  • Accolto
    Consenso reciproco per il rilascio del passaporto

    Si dà atto che le parti si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.

  • Accolto
    Domanda di compensazione delle spese

    Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vicenza, sentenza 19/12/2025, n. 1381
    Giurisdizione : Trib. Vicenza
    Numero : 1381
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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