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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/11/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1660 /2025
All'udienza del 05/11/2025 tenuta dal Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. RUCCIONE FRANCESCO e per parte resistente l'Avv. Marchetti in sostituzione dell'avv. Rizzo
L'avv. Ruccione illustra le ragioni del ricorso evidenziando che esso ha natura di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito contestato dall' per fatti sopravvenuti da ravvisarsi CP_1
nella sentenza penale che ha assolto con formula piena il non è in discussione la misura Pt_1
della indennità di disoccupazione liquidata ragione per cui non rilevanti appaiono le eccezion idi decadenza in considerazione del fatto che al momento della originaria contestazione dell'indebito non vi era la sentenza penale che ha accertato l'effettività del rapporto lavorativo;
rileva pertanto che la prescrizione è decennale e che l'azione sarebbe comunque tempestiva anche considerato l'anno e 300 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo;
per il caso in cui il Tribunale lo ritenesse necessario chiede di essere autorizzato a citare come teste il maresciallo già sentito Tes_1
nel procedimento penale in punto di congruità tra giornate lavorative dichiarate e giornate lavorative necessarie per la coltivazione del fondo;
insite nel merito per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Marchetti contesta tutto quanto dedotto da controparte;
rileva che la sentenza penale non è
fatto nuovo che possa prevalere sul giudicato civile e che la circostanza che dopo il passaggio in giudicato della sentenza civile sia sopravvenuta una sentenza penale di assoluzione, non integra alcuno dei casi di revocazione previsti dall'art. 395cpc; rileva la decadenza di cui alla sentenza
805/21 non è solo processuale ma anche sostanziale;
evidenzia che la sentenza penale di assoluzione è pronunciata ex art 530 comma 2 cpp e dunque non produce effetti vincolanti nel giudizio civile;
per quanto riguarda la domanda di restituzione delle somme ad oggi trattenute per le alle annualità precedenti, rileva che essa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di decadenza tassativo di un anno dal pagamento della singola annualità della disoccupazione;
chiede quindi che la causa sia decisa ovvero rinviata con termine per note conclusive
Il Giudice dato atto di quanto precede, ad esito di detta discussione si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 14.25 decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1660 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra nato a [...] il [...] CF in giudizio Parte_2 C.F._1
con l'avv. RUCCIONE FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna sentita la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale
CP_
“Accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione di liquidazione del 5 giugno 2024 e di conseguenza dichiarare l'illegittimità degli indebiti n. 14249023 (dsagr anno 2015) e n. 14249022
(ds agr anno 2016). condannare il medesimo istituto alla restituzione di ogni e qualunque somma trattenuta illegittimamente facendo presente che per l'anno 2016 l'importo spettante era di euro
CP_ 4635,00 e per l'anno 2015 era di euro 4712,00 nonché onerare l di aggiornare le giornate lavorate in relazione agli anni 2015 (81) e 2016 (114 giorni). Con Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'odierno difensore dichiaratosi distrattario.”
Premetteva a dette conclusioni che “in data 10/01/2024, avendone tutti i requisiti previsti dalla Legge presentava domanda all' per ottenere la disoccupazione agricola e gli assegni per CP_1
il nucleo familiare relative all'anno di competenza 2023”; che l'istituto “con comunicazione del 5 giugno 2024 comunicava che la domanda di disoccupazione agricola n. 2024621928687 liquidata il
29/05/2024 è stata accolta”; che al momento del pagamento riceveva una somma inferiore rispetto
CP_ all'importo liquidato;
che chieste informazioni “l' con comunicazione del 31.05.2025 rispondeva affermando che l'importo di € 309,13 recuperato in sede di liquidazione della domanda di disoccupazione agricola n. 2024621928687 si riferisce agli indebiti n. 14249023 (dsagr anno 2015)
e n. 14249022 (ds agr anno 2016)” con la precisazione che “€ 110.69 sono stati portati a compensazione dell'indebito 14249023 mentre € 198,44 sono stati portati a compensazione dell'indebito 14249022” e che “il presunto indebito con numero pratica 14249022 fa riferimento al periodo 01/01/2016 al 31/12/2016 (per un) importo originario da recuperare … di euro 4288,02 e l'indebito con numero 14249023 riguarda il periodo dall'01/01/2015 al 31/12/2015 per l'importo originario ammontante … (ad) euro 4712,00”.
Rilevato che “con sentenza dal Tribunale Monocratico di Marsala emessa in data
27.03.2024, definitiva, il sig. veniva assolto co formula piena perché il fatto non sussiste in Pt_1
relazione agli anni 2015-2016 dal capo b e d) dell'imputazione” con la conseguenza che l'indebito contestato dall' non poteva ritenersi sussistenze e che pertanto “dovrebbero essere restituite CP_1
CP_ le somme trattenute illegittimamente dall sia in relazione all'anno 2015 che in relazione all'anno 2016”, il ricorrente ha incardinato il presente giudizio.
Si è costituito l' il quale ha contestato quando dedotto dal ricorrente, ha rilevato che CP_1
nel caso di specie la sussistenza dell'indebito per gli anni 2015 e 2016 e l'ammontare dello stesso erano stati accertati dall'intestato Tribunale con due diverse sentenze ormai definitive e che pertanto il ricorso era infondato.
Più nello specifico il resistente ha eccepito la “Decadenza art. 47 DPR 639/1970” con riferimento alla “domande attoree aventi ad oggetto la restituzione di somme trattenute in occasione della liquidazione di prestazioni relative ad annualità anteriori al 2023” e ciò in quanto dalla liquidazione di ciascuna di esse era ampiamente decorso il termine annuale di cui alla citata disposizione;
la genericità e quindi la inammissibilità della domanda restitutoria in quanto
“prospettata in termini assolutamente generici, con la richiesta di restituzione di “ogni e qualunque somma trattenuta”” senza alcuna ulteriore specificazione;
che la sussistenza e l'ammontare dell'indebito erano coperti da giudicato formatosi in seguito alle sentenze civili nn
516/2022 e 805/2021; ha contestato quanto argomentato dal ricorrente con riferimento alla efficacia della sentenza penale atteso che “l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. non equivale a formula piena: essa deriva da mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova circa la sussistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato, la sua rilevanza penale o l'imputabilità dell'autore” con la conseguenza che “il giudice penale non ha escluso la materialità del fatto, ma si
è limitato a rilevare che non vi erano prove sufficienti per affermarne la responsabilità penale” ragione per cui “la pronuncia in questione non ha efficacia vincolante nel presente giudizio civile”; ha eccepito la inammissibilità della domanda inerente il riconoscimento delle maggiori giornate lavorative degli anni 2015 e 2016 in quanto “la cancellazione delle (stesse è ) divenuta definitiva, non essendo mai stata tempestivamente contestata” a seguito della intervenuta “regolare pubblicazione negli elenchi agricoli”.
Ha chiesto pertanto “-dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree relative alla restituzione di somme trattenute in annualità anteriori al 2023, per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970; dichiarare l'inammissibilità della domanda di reiscrizione delle giornate lavorative per gli anni 2015 e 2016, per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83, e per la definitività degli elenchi pubblicati;
dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di restituzione “generale” di ogni e qualunque somma trattenuta, per violazione del requisito di determinatezza della domanda e per radicale genericità della prospettazione;
accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato esterno, formatosi con sentenza n. 516/2022 del Tribunale di Marsala, in ordine alla legittimità del recupero dell'indebito n. 14249022, con conseguente preclusione delle odierne doglianze;
rigettare, per infondatezza, la domanda attorea di declaratoria di illegittimità della comunicazione di liquidazione del 5 giugno 2024 e di annullamento degli indebiti nn. 14249022 e 14249023, atteso che le relative pretese restitutorie sono pienamente legittime e consolidate;
rigettare, conseguentemente, ogni ulteriore domanda attorea, ivi comprese quelle accessorie e di aggiornamento degli elenchi giornalieri”.
Instaurato il contraddittorio il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti. Il ricorso va rigettato.
È circostanza pacifica tra le parti – ed è comunque provato dai documenti depositati da parte resistente- che in seguito a verbale ispettivo di accertamento della natura fittizia del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha adottato alcun rimedio processuale per il formale riconoscimento della effettività di detto rapporto e del maggior numero delle giornate lavorate, venute meno a seguito di detto verbale.
È anche documentale la circostanza che avviate dall' le procedure per il recupero CP_1
dell'indebito il ricorrente abbia promosso innanzi all'intestato Tribunale due distinti giudizi civili chiedendo nel procedimento n. 590/2020 RG “Voglia il Tribunale preliminarmente accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività lavorativa dal 4 novembre 2015 al 10 dicembre 2015 per n. 81 gg e dal 14 gennaio 2016 al 31 maggio 2016, per n. 114 gg la ditta Di Girolamo Tommaso, con sede in Marsala, in c.da Cuore di Gesù n. 1249 Torrelunga, P. Iva: , con la qualifica P.IVA_2
di bracciante agricolo (C.C.N.L. Agricoltura -operai, 2° livello), giusto contratto di lavoro a tempo determinato;
conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste dell' di CP_1
restituzione delle somme già corrisposte all'odierno ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola e a titolo di ANF relative agli anni 2015 e 2016; vinte le spese”; e nel procedimento n. 588/2022 “Voglia il Tribunale preliminarmente accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nell'anno 2020 per gg 105, con la qualifica di bracciante agricolo (C.C.N.L. Agricoltura - operai, 2° livello), giusto contratto di lavoro a tempo determinato presso la ditta Chirco Marianna, con sede in Marsala, nella via dello sbarco n. 96, c.f.
; - Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del C.F._2
provvedimento dell' del 20/09/2021 con il quale lo stesso tratteneva l'intera CP_1 CP_2
prestazione (disoccupazione e anf anno 2020) già riconosciuta in favore del sig. e Pt_1
conseguentemente condannare il medesimo istituto a liquidare la prestazione della disoccupazione agricola e anf anno 2020, disponendo che lo stesso trattenga solamente un 1/5 del totale CP_2
liquidato; vinte le spese”.
Il primo giudizio si è concluso con la sentenza n 805/2021 nella quale il Tribunale dopo aver evidenziato: “Considerato dunque che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce, ai sensi del R.D. 1949 del 1940, presupposto sostanziale indefettibile per ottenere prestazioni previdenziali in agricoltura, non bastando a tal fine neppure l'accertamento giudiziale dell'effettività del rapporto di lavoro, ove non accompagnato dall'iscrizione, l'azione è palesemente inammissibile per avvenuta decadenza dall'azione volta all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, conseguentemente, per carenza assoluta del requisito necessario ad ottenere la prestazione oggetto di avviso di indebito” ha “rigetta(to) per avvenuta decadenza ex art. 22 c.1 D. LGS. 7/1970 e, conseguente inammissibilità del presente giudizio, le domande avanzate da parte ricorrente” ed ha “per l'effetto, dichiara(to) il diritto dell' in danno di alla ripetizione della CP_1 Parte_3
somma di € 4.486,46”.
Il secondo giudizio nel quale l'odierno ricorrente censurava la condotta dell' che dopo CP_1
averla liquidata, ometteva di corrispondergli l'intera somma dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola ed ANF per l'anno 2020, piuttosto che effettuarne la compensazione nei limiti di legge e nel quale l' aveva evidenziato che la somma era stata trattenuta per CP_1
compensazione “con l'indebito n. 14249022, peraltro già oggetto di precipua impugnazione definita con sentenza n. 805/2021 resa dal Tribunale di Marsala” si è definito con la sentenza n.
516/2022 nella quale il Tribunale ha rigettato il ricorso avendo accertato con riferimento al caso di specie la sussistenza di un “indebito di condotta” trattandosi di prestazioni riscosse “per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio”.
In considerazione di quanto precede con riferimento alla fattispecie in esame risulta quindi che tanto la sussistenza degli indebiti de quibus relativi agli anni 2015 e 2016, quanto il loro rispettivo ammontare siano ormai definitivi essendo stati accertati da sentenze passate in autorità di cosa giudicata.
Ritiene parte ricorrente che la sopravvenienza della sentenza n. 470/2024 sia elemento di per sé idoneo e sufficiente a superare il suddetto accertamento definitivo e ciò al fine di ottenere il riconoscimento delle maggiori giornate lavorate;
l'accertamento della insussistenza dell'indebito nonché la restituzione delle somme dall' nel tempo trattenute. CP_1
Ebbene l'assunto non è condivisibile.
In disparte ogni valutazione circa la formula assolutoria utilizzata dal giudice penale
(assoluzione pronunziata ai sensi dell'art 530 comma 2 cpp) e la circostanza che in sede dibattimentale lo stesso presunto datore di lavoro (Di Girolamo Tommaso) “ha escluso di aver assunto il negli anni 2015-2016” (cfr. pag. 5 della sentenza 470/24) l'accertamento Pt_1
(dubitativo) effettuato in sede penale della non illiceità della condotta del non può avere nel Pt_1
presente giudizio gli effetti indicati dal ricorrente scontrandosi esso con la barriera preclusiva costituita dalla portata ed estensione dei su descritti giudicati civili, la cui efficacia può essere rimossa -qualora ne sussistano i presupposti- soltanto con l'azione di cui all'art 395 cpc con la conseguenza che in mancanza di impugnazione straordinaria delle sentenze rese dalla sezione civile di questo Tribunale, il giudicato continuerà a proporre con riferimento allo specifico rapporto oggetto del presente giudizio, gli effetti che gli sono propri.
La domanda va quindi rigettata e le spese dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc non apparendo sussistenti i presupposti di cui all'art 96 cpc la cui applicazione è pure stata richiesta dal ricorrente
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1660 /2025
All'udienza del 05/11/2025 tenuta dal Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. RUCCIONE FRANCESCO e per parte resistente l'Avv. Marchetti in sostituzione dell'avv. Rizzo
L'avv. Ruccione illustra le ragioni del ricorso evidenziando che esso ha natura di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito contestato dall' per fatti sopravvenuti da ravvisarsi CP_1
nella sentenza penale che ha assolto con formula piena il non è in discussione la misura Pt_1
della indennità di disoccupazione liquidata ragione per cui non rilevanti appaiono le eccezion idi decadenza in considerazione del fatto che al momento della originaria contestazione dell'indebito non vi era la sentenza penale che ha accertato l'effettività del rapporto lavorativo;
rileva pertanto che la prescrizione è decennale e che l'azione sarebbe comunque tempestiva anche considerato l'anno e 300 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo;
per il caso in cui il Tribunale lo ritenesse necessario chiede di essere autorizzato a citare come teste il maresciallo già sentito Tes_1
nel procedimento penale in punto di congruità tra giornate lavorative dichiarate e giornate lavorative necessarie per la coltivazione del fondo;
insite nel merito per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Marchetti contesta tutto quanto dedotto da controparte;
rileva che la sentenza penale non è
fatto nuovo che possa prevalere sul giudicato civile e che la circostanza che dopo il passaggio in giudicato della sentenza civile sia sopravvenuta una sentenza penale di assoluzione, non integra alcuno dei casi di revocazione previsti dall'art. 395cpc; rileva la decadenza di cui alla sentenza
805/21 non è solo processuale ma anche sostanziale;
evidenzia che la sentenza penale di assoluzione è pronunciata ex art 530 comma 2 cpp e dunque non produce effetti vincolanti nel giudizio civile;
per quanto riguarda la domanda di restituzione delle somme ad oggi trattenute per le alle annualità precedenti, rileva che essa avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di decadenza tassativo di un anno dal pagamento della singola annualità della disoccupazione;
chiede quindi che la causa sia decisa ovvero rinviata con termine per note conclusive
Il Giudice dato atto di quanto precede, ad esito di detta discussione si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 14.25 decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1660 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra nato a [...] il [...] CF in giudizio Parte_2 C.F._1
con l'avv. RUCCIONE FRANCESCO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna sentita la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale
CP_
“Accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione di liquidazione del 5 giugno 2024 e di conseguenza dichiarare l'illegittimità degli indebiti n. 14249023 (dsagr anno 2015) e n. 14249022
(ds agr anno 2016). condannare il medesimo istituto alla restituzione di ogni e qualunque somma trattenuta illegittimamente facendo presente che per l'anno 2016 l'importo spettante era di euro
CP_ 4635,00 e per l'anno 2015 era di euro 4712,00 nonché onerare l di aggiornare le giornate lavorate in relazione agli anni 2015 (81) e 2016 (114 giorni). Con Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'odierno difensore dichiaratosi distrattario.”
Premetteva a dette conclusioni che “in data 10/01/2024, avendone tutti i requisiti previsti dalla Legge presentava domanda all' per ottenere la disoccupazione agricola e gli assegni per CP_1
il nucleo familiare relative all'anno di competenza 2023”; che l'istituto “con comunicazione del 5 giugno 2024 comunicava che la domanda di disoccupazione agricola n. 2024621928687 liquidata il
29/05/2024 è stata accolta”; che al momento del pagamento riceveva una somma inferiore rispetto
CP_ all'importo liquidato;
che chieste informazioni “l' con comunicazione del 31.05.2025 rispondeva affermando che l'importo di € 309,13 recuperato in sede di liquidazione della domanda di disoccupazione agricola n. 2024621928687 si riferisce agli indebiti n. 14249023 (dsagr anno 2015)
e n. 14249022 (ds agr anno 2016)” con la precisazione che “€ 110.69 sono stati portati a compensazione dell'indebito 14249023 mentre € 198,44 sono stati portati a compensazione dell'indebito 14249022” e che “il presunto indebito con numero pratica 14249022 fa riferimento al periodo 01/01/2016 al 31/12/2016 (per un) importo originario da recuperare … di euro 4288,02 e l'indebito con numero 14249023 riguarda il periodo dall'01/01/2015 al 31/12/2015 per l'importo originario ammontante … (ad) euro 4712,00”.
Rilevato che “con sentenza dal Tribunale Monocratico di Marsala emessa in data
27.03.2024, definitiva, il sig. veniva assolto co formula piena perché il fatto non sussiste in Pt_1
relazione agli anni 2015-2016 dal capo b e d) dell'imputazione” con la conseguenza che l'indebito contestato dall' non poteva ritenersi sussistenze e che pertanto “dovrebbero essere restituite CP_1
CP_ le somme trattenute illegittimamente dall sia in relazione all'anno 2015 che in relazione all'anno 2016”, il ricorrente ha incardinato il presente giudizio.
Si è costituito l' il quale ha contestato quando dedotto dal ricorrente, ha rilevato che CP_1
nel caso di specie la sussistenza dell'indebito per gli anni 2015 e 2016 e l'ammontare dello stesso erano stati accertati dall'intestato Tribunale con due diverse sentenze ormai definitive e che pertanto il ricorso era infondato.
Più nello specifico il resistente ha eccepito la “Decadenza art. 47 DPR 639/1970” con riferimento alla “domande attoree aventi ad oggetto la restituzione di somme trattenute in occasione della liquidazione di prestazioni relative ad annualità anteriori al 2023” e ciò in quanto dalla liquidazione di ciascuna di esse era ampiamente decorso il termine annuale di cui alla citata disposizione;
la genericità e quindi la inammissibilità della domanda restitutoria in quanto
“prospettata in termini assolutamente generici, con la richiesta di restituzione di “ogni e qualunque somma trattenuta”” senza alcuna ulteriore specificazione;
che la sussistenza e l'ammontare dell'indebito erano coperti da giudicato formatosi in seguito alle sentenze civili nn
516/2022 e 805/2021; ha contestato quanto argomentato dal ricorrente con riferimento alla efficacia della sentenza penale atteso che “l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. non equivale a formula piena: essa deriva da mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova circa la sussistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato, la sua rilevanza penale o l'imputabilità dell'autore” con la conseguenza che “il giudice penale non ha escluso la materialità del fatto, ma si
è limitato a rilevare che non vi erano prove sufficienti per affermarne la responsabilità penale” ragione per cui “la pronuncia in questione non ha efficacia vincolante nel presente giudizio civile”; ha eccepito la inammissibilità della domanda inerente il riconoscimento delle maggiori giornate lavorative degli anni 2015 e 2016 in quanto “la cancellazione delle (stesse è ) divenuta definitiva, non essendo mai stata tempestivamente contestata” a seguito della intervenuta “regolare pubblicazione negli elenchi agricoli”.
Ha chiesto pertanto “-dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree relative alla restituzione di somme trattenute in annualità anteriori al 2023, per intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970; dichiarare l'inammissibilità della domanda di reiscrizione delle giornate lavorative per gli anni 2015 e 2016, per intervenuta decadenza ex art. 22 D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83, e per la definitività degli elenchi pubblicati;
dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di restituzione “generale” di ogni e qualunque somma trattenuta, per violazione del requisito di determinatezza della domanda e per radicale genericità della prospettazione;
accertare e dichiarare l'intervenuto giudicato esterno, formatosi con sentenza n. 516/2022 del Tribunale di Marsala, in ordine alla legittimità del recupero dell'indebito n. 14249022, con conseguente preclusione delle odierne doglianze;
rigettare, per infondatezza, la domanda attorea di declaratoria di illegittimità della comunicazione di liquidazione del 5 giugno 2024 e di annullamento degli indebiti nn. 14249022 e 14249023, atteso che le relative pretese restitutorie sono pienamente legittime e consolidate;
rigettare, conseguentemente, ogni ulteriore domanda attorea, ivi comprese quelle accessorie e di aggiornamento degli elenchi giornalieri”.
Instaurato il contraddittorio il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti. Il ricorso va rigettato.
È circostanza pacifica tra le parti – ed è comunque provato dai documenti depositati da parte resistente- che in seguito a verbale ispettivo di accertamento della natura fittizia del rapporto di lavoro, il ricorrente non ha adottato alcun rimedio processuale per il formale riconoscimento della effettività di detto rapporto e del maggior numero delle giornate lavorate, venute meno a seguito di detto verbale.
È anche documentale la circostanza che avviate dall' le procedure per il recupero CP_1
dell'indebito il ricorrente abbia promosso innanzi all'intestato Tribunale due distinti giudizi civili chiedendo nel procedimento n. 590/2020 RG “Voglia il Tribunale preliminarmente accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività lavorativa dal 4 novembre 2015 al 10 dicembre 2015 per n. 81 gg e dal 14 gennaio 2016 al 31 maggio 2016, per n. 114 gg la ditta Di Girolamo Tommaso, con sede in Marsala, in c.da Cuore di Gesù n. 1249 Torrelunga, P. Iva: , con la qualifica P.IVA_2
di bracciante agricolo (C.C.N.L. Agricoltura -operai, 2° livello), giusto contratto di lavoro a tempo determinato;
conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità delle richieste dell' di CP_1
restituzione delle somme già corrisposte all'odierno ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola e a titolo di ANF relative agli anni 2015 e 2016; vinte le spese”; e nel procedimento n. 588/2022 “Voglia il Tribunale preliminarmente accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto attività lavorativa nell'anno 2020 per gg 105, con la qualifica di bracciante agricolo (C.C.N.L. Agricoltura - operai, 2° livello), giusto contratto di lavoro a tempo determinato presso la ditta Chirco Marianna, con sede in Marsala, nella via dello sbarco n. 96, c.f.
; - Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del C.F._2
provvedimento dell' del 20/09/2021 con il quale lo stesso tratteneva l'intera CP_1 CP_2
prestazione (disoccupazione e anf anno 2020) già riconosciuta in favore del sig. e Pt_1
conseguentemente condannare il medesimo istituto a liquidare la prestazione della disoccupazione agricola e anf anno 2020, disponendo che lo stesso trattenga solamente un 1/5 del totale CP_2
liquidato; vinte le spese”.
Il primo giudizio si è concluso con la sentenza n 805/2021 nella quale il Tribunale dopo aver evidenziato: “Considerato dunque che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce, ai sensi del R.D. 1949 del 1940, presupposto sostanziale indefettibile per ottenere prestazioni previdenziali in agricoltura, non bastando a tal fine neppure l'accertamento giudiziale dell'effettività del rapporto di lavoro, ove non accompagnato dall'iscrizione, l'azione è palesemente inammissibile per avvenuta decadenza dall'azione volta all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, conseguentemente, per carenza assoluta del requisito necessario ad ottenere la prestazione oggetto di avviso di indebito” ha “rigetta(to) per avvenuta decadenza ex art. 22 c.1 D. LGS. 7/1970 e, conseguente inammissibilità del presente giudizio, le domande avanzate da parte ricorrente” ed ha “per l'effetto, dichiara(to) il diritto dell' in danno di alla ripetizione della CP_1 Parte_3
somma di € 4.486,46”.
Il secondo giudizio nel quale l'odierno ricorrente censurava la condotta dell' che dopo CP_1
averla liquidata, ometteva di corrispondergli l'intera somma dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola ed ANF per l'anno 2020, piuttosto che effettuarne la compensazione nei limiti di legge e nel quale l' aveva evidenziato che la somma era stata trattenuta per CP_1
compensazione “con l'indebito n. 14249022, peraltro già oggetto di precipua impugnazione definita con sentenza n. 805/2021 resa dal Tribunale di Marsala” si è definito con la sentenza n.
516/2022 nella quale il Tribunale ha rigettato il ricorso avendo accertato con riferimento al caso di specie la sussistenza di un “indebito di condotta” trattandosi di prestazioni riscosse “per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio”.
In considerazione di quanto precede con riferimento alla fattispecie in esame risulta quindi che tanto la sussistenza degli indebiti de quibus relativi agli anni 2015 e 2016, quanto il loro rispettivo ammontare siano ormai definitivi essendo stati accertati da sentenze passate in autorità di cosa giudicata.
Ritiene parte ricorrente che la sopravvenienza della sentenza n. 470/2024 sia elemento di per sé idoneo e sufficiente a superare il suddetto accertamento definitivo e ciò al fine di ottenere il riconoscimento delle maggiori giornate lavorate;
l'accertamento della insussistenza dell'indebito nonché la restituzione delle somme dall' nel tempo trattenute. CP_1
Ebbene l'assunto non è condivisibile.
In disparte ogni valutazione circa la formula assolutoria utilizzata dal giudice penale
(assoluzione pronunziata ai sensi dell'art 530 comma 2 cpp) e la circostanza che in sede dibattimentale lo stesso presunto datore di lavoro (Di Girolamo Tommaso) “ha escluso di aver assunto il negli anni 2015-2016” (cfr. pag. 5 della sentenza 470/24) l'accertamento Pt_1
(dubitativo) effettuato in sede penale della non illiceità della condotta del non può avere nel Pt_1
presente giudizio gli effetti indicati dal ricorrente scontrandosi esso con la barriera preclusiva costituita dalla portata ed estensione dei su descritti giudicati civili, la cui efficacia può essere rimossa -qualora ne sussistano i presupposti- soltanto con l'azione di cui all'art 395 cpc con la conseguenza che in mancanza di impugnazione straordinaria delle sentenze rese dalla sezione civile di questo Tribunale, il giudicato continuerà a proporre con riferimento allo specifico rapporto oggetto del presente giudizio, gli effetti che gli sono propri.
La domanda va quindi rigettata e le spese dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc non apparendo sussistenti i presupposti di cui all'art 96 cpc la cui applicazione è pure stata richiesta dal ricorrente
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo