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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio
Peluso,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1766/2022 R.G. avente ad oggetto: “appello
avverso la sentenza n. 59/2022 emessa dal Giudice di Pace di Naso il 19-
04-2022 e depositata il 6-05-2022”;
PROMOSSA DA
nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Acquedolci C.F._1
(ME), Via C. Battisti n. 24, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Caputo che la rappresenta e difende per procura in atti;
Appellante;
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (P.I. ), con sede legale P.IVA_1 in Messina, Contrada Scoppo, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliato in
Patti (ME), via L. D'Amico n. 8 presso lo studio dell'avv. Carmela
Barbiera;
Appellata;
Conclusioni: All'udienza del 21-01-2025, svoltasi, giusta decreto del 19-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come richiamato dall'art. 352 comma I c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, tempestivamente notificato,
impugnava la sentenza n. 59/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Naso il 19-04-2022 e depositata il 6-05-2022, e, in forza dei motivi dettagliatamente elencati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, chiedeva all'intestato Tribunale: “in
riforma (parziale) della sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di
Naso ed in accoglimento del presente appello: a) Accogliere tutte le
domande proposte dalla IG.ra in primo grado, quindi, Parte_1
respingere tutte le eccezioni proposte ex adverso, e così ritenere e
dichiarare che la responsabilità del sinistro de quo è unicamente in capo al
pag. 2/17 convenuto, il quale, non ha provato che, nel caso di specie, CP_1
ricorressero gli estremi del caso fortuito e/o dell'imprevedibilità; b)
Conseguentemente, condannare il in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., all'integrale risarcimento dei danni
subiti dall'auto dell'appellante, Audi A4 tg.ET912RT, pari a €. 3.239,50,
oppure, a quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di
giustizia; c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado
di giudizio secondo i parametri di Legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29-3-2023, si costituiva il , instando per “nel Controparte_1
merito: - ritenere l'acquiescenza prestata da controparte ai capi della
sentenza non espressamente formati oggetto di specifica censura e, per
l'effetto, statuire in conformità; - ritenere e dichiarare l'infondatezza di
tutti i motivi d'appello ex adverso interposti avverso la sentenza di primo
grado e, per l'effetto, rigettarli, con consequenziale conferma della
sentenza impugnata;
- in ipotesi di accoglimento, detrarre le somme già
versate in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 1.822,75, di
cui € 1.231,31 per sorte capitale ed € 591,44 per compensi professionali.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Alla prima udienza di trattazione dell'8-05-2023, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado,
che era acquisito giusta annotazione di Cancelleria del 7-10-2023.
pag. 3/17 Quindi, all'udienza dell'11-12-2023, la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Come accennato, all'udienza del 21-01-2025, svoltasi, giusta decreto del 19-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Segnatamente, nelle note del 20-01-2025, parte appellante così
concludeva “L'Avv. Salvatore Caputo, nell'interesse della IG.ra
, riportandosi all'introduttivo appello, nonché ai Parte_1
successivi atti e verbali di causa, precisa le conclusioni ed insiste in tutto
quanto richiesto, quindi, chiede che la causa venga trattenuta per la
decisione con concessione dei termini ex art. 190 CPC. Con vittoria di
spese e compensi”, mentre l'appellato, nelle proprie note di pari data,
chiedeva quanto si trascrive: “Il sottoscritto procuratore, in ossequio al
provvedimento del 20/12/2024, a mezzo del quale l'Ill.mo Decidente ha
disposto la trattazione cartolare dell'udienza del 21/01/2025, a mezzo delle
presenti note, precisa le proprie conclusioni, così come formulate in atti da
intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, ed INSISTE
in tutto quanto dedotto, eccepito, chiesto e concluso in seno all'atto
responsivo, in particolare, nel rigetto dell'appello proposto da controparte
e, per l'effetto, nella conferma della sentenza impugnata. In subordine, in
pag. 4/17 ipotesi di accoglimento dell'appello ex adverso proposto, si chiede all'Ill.mo
Decidente adito di Voler detrarre le somme già versate in esecuzione della
sentenza di primo grado pari ad € 1.822,75, di cui € 1.231,31 per sorte
capitale ed € 591,44 per compensi professionali SI OPPONE a ogni
eventuale nuova allegazione, domanda e deduzione di parte appellante, ed
a qualsivoglia richiesta istruttoria di controparte, ove reiterata CHIEDE
che la causa venga posta in decisione con vittoria di spese e compensi di
entrambi i gradi del giudizio”.
2. Nel merito, l'appello è, in parte, fondato e merita, quindi,
parziale accoglimento.
2.1. A tal riguardo, giova premettere che la fattispecie in esame va inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito”.
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi, di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte e escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo pag. 5/17 ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Mentre, per caso fortuito, ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo,
imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009),
descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere: a)
causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, soggiungendosi che, nella nozione, rientrano: 1) l'evento
imprevisto e imprevedibile; 2) il fatto del terzo;
3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile.
Tale prevedibilità, individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza,
è sufficiente a escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
pag. 6/17 Trattasi, invero, di responsabilità oggettiva poiché
“La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata
dall'art. 2051 c.c., configura una responsabilità presunta a carico
del custode per i danni derivanti dalla cosa custodita, salvo che questi
dimostri l'esistenza di un caso fortuito. Tale responsabilità trova il suo
fondamento nell'obbligo di custodia che grava su chiunque eserciti, a
qualsiasi titolo, un potere fisico effettivo e continuativo sulla cosa,
comportando il dovere di vigilare affinché essa non provochi danni a terzi.
Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, in cui è sufficiente
accertare il nesso causale tra il danno e la cosa custodita, senza che rilevi la condotta del custode” (Tribunale Bari sez. III, 13/11/2024) e considerato che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua
configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode
grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode") e che, dunque, per essere
utilmente invocata a carico di chi si ritiene custode richiede il
soddisfacimento dell'onere probatorio relativo alla sussistenza del nesso di
derivazione causale del danno dalla cosa custodita, che detto nesso di
derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della
mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita
pag. 7/17 si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto
(Cass. 27/12/2023, n. 35991), occorrendo la dimostrazione che l'evento di
danno è stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e
non da altri diversi fattori causali” (Cassazione civile sez. III,
11/03/2025, n.6459).
Si aggiunga, ancora, che, ex art. 1227 comma I c.c., “Se il fatto colposo
del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito
secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate”.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “sia nell'ipotesi di
responsabilità ex art. 2051 c.c. sia in quella di responsabilità aquiliana, il
comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene
demaniale può escludere la responsabilità della pubblica amministrazione,
se è tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno
stesso. Diversamente si può configurare un concorso di colpa della vittima
ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. con conseguente diminuzione della
responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del
comportamento del danneggiato” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 20827 del
26.9.2006).
Inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20943 del 30-06-2022,
aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza della terza sezione della Cassazione civile (n. 2477/2018, coeva alle sentenze pag. 8/17 nn. 2480 e 2481), hanno precisato che "l'art. 2051 c.c., nel qualificare
responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati,
individua un criterio di imputazione della responsabilità che
prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la
cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o
meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la
deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o
di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola
fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta
soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a
sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento
dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è
connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un
punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità
adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in
rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo
dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa
stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito,
rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta
pag. 9/17 del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento
dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di
ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che
detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente
prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
E ancora “Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della
responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e
fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute
"funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte,
Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è
stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che "il requisito legale
della rilevanza causale del fatto del danneggiato e la colpa" (ed essa
pag. 10/17 soltanto), "intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di
normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza", e ciò perché, mentre, al pari della concausa
naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di
danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo
comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica,
"secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate" (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-
02). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, "nella
motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un
rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di
danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al
fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche
un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle
conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del
tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel
"formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del
danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del
parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre
"non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente
colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228
pag. 11/17 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente
maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente
"suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento e Cass. Sez.
Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01). A questi principi
questa Corte intende dare, anche qui, continuità, donde il rigetto del
presente ricorso, basato sull'assunto che - ricorrendo la fattispecie di cui
all'art. 2051 cod. civ. - la condotta del soggetto danneggiato, per
poter interrompere il nesso causale con la "res" in custodia, debba
presentare natura "autonoma, eccezionale, imprevedibile ed
inevitabile" (Cassazione civile sez. III, 24/01/2024, n. 2376).
3. Applicando queste ineludibili coordinate normative e giurisprudenziali al caso in esame, giova osservare che il Giudice a
quo, per un verso, ha ritenuto provata la dinamica del sinistro descritta dall'attrice; e ha ritenuto inoltre che:
per altro verso, però, qualificando il fatto come imprevedibile, ha argomento su una sorta di “parziale esclusione di colpa” dell'ente gestore, riducendo – sulla scorta di criteri rimasti oscuri perché non pag. 12/17 motivati – il quantum risarcitorio reclamato dalla nella Parte_1
minore somma complessiva di € 1.000,00 oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo.
Ora, come correttamente contestato da parte appellante, il ragionamento logico-giuridico della decisione gravata è errato,
atteso che l'eventuale imprevedibilità dell'evento avrebbe dovuto –
semmai - comportare– l'integrazione del caso fortuito con effetto pienamente liberatorio per il custode;
mentre, nella specie, la nozione è stata utilizzata dal Giudice di Pace al fine di integrare la sussistenza della condotta colposa dello stesso danneggiato tale da non generare l'elisione integrale del nesso di causalità ma da comportare la diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Peraltro, nella sentenza impugnata, la riduzione della somma pretesa a titolo risarcitorio è stata fondata su una sorta di
“rovesciamento” della corretta visuale prospettica, avendo il
Decidente riscontrato non già l' (eventuale) deficit di diligenza e cautela del danneggiato stesso ma invece la colpa – solo parziale –
del danneggiante.
Tale impostazione si pone in contrasto con la natura stessa della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che, in quanto oggettiva, si pag. 13/17 radica su un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Né tanto meno, come detto, si riesce ad individuare, nella motivazione della sentenza impugnata, quale sarebbe stato l'apporto causale della ai fini della produzione del Parte_1
danno.
Sotto altro profilo, come già accennato, non risultano esplicitati i criteri utilizzati dal primo giudice per addivenire alla quantificazione del danno in € 1.000,00 e, neppure, se abbia fatto o meno ricorso alla valutazione equitativa, come “ipotizza” parte appellata.
A tal proposito, nella vicenda in parola, non potrebbe soccorrere il criterio di cui all'art. 1226 c.c. avendo l'attrice prodotto in giudizio la fattura relativa ad una spesa complessiva di € 3.239,50.
Di talché, delle due l'una: o la fattura in questione va ritenuta priva di rilevanza probatoria e, allora, non potrebbe operare alcuna valutazione equitativa poiché il danno avrebbe potuto essere provato nel suo preciso ammontare ( e non lo è stato) oppure la precitata fattura costituisce fonte di prova e non vi sarebbe, di conseguenza, spazio alcuno per la liquidazione del danno in via equitativa.
pag. 14/17 Al riguardo, risulta corretta la censura della considerato Parte_1
che “In tema di risarcimento dei danni derivanti da scontro tra
veicoli, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della
riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di
spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di
contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio
economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può
assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia
accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia
confermata in giudizio dal suo autore.” (Tribunale Potenza sez. I,
11/03/2022 n. 281).
Nel caso in parola, infatti, l'attrice ha accompagnato alla fattura la prova del relativo pagamento derivante dalla dichiarazione scritta dello stesso titolare dell'autocarrozzeria Proietto.
Ne discende l'accoglimento di tale motivo di appello e la conseguente parziale riforma della sentenza di primo grado con l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria pari ad €
3.239,50, oltre interessi dal fatto sino al soddisfo.
Da tale importo complessivo vanno detratte le somme già
corrisposte dal a titolo risarcitorio, per sorte capitale e CP_1
interessi, e in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre pag. 15/17 nessuna detrazione va operata in relazione alle spese di lite che si riferiscono all'autonoma attività difensiva svolta in primo grado.
4. È, invece, infondato e va rigettato l'ulteriore motivo di gravame con il quale si censura la liquidazione delle spese di lite compiuta dal primo giudice, atteso che trattasi di una liquidazione persino superiore ai medi tariffari avuto riguardo al valore della causa data dal decisum e non già dal disputatum.
5. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate e l'accoglimento solo parziale dell'appello) di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività
difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non si è
svolta, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 852,00
P.Q.M.
pag. 16/17 Il Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 1766/2022 R.G., ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e a parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 3.239,50, oltre interessi legali dal fatto sino al soddisfo, da cui vanno detratte le somme già corrisposte, a titolo risarcitorio, per sorte capitale e interessi in esecuzione della sentenza di primo grado;
2. Condanna il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite che liquida in complessivi € 852,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e
CPA, come per legge, oltre alla rifusione del C.U. versato in appello, da distrarsi in favore del procuratore di , avv. Parte_1
Salvatore Caputo, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93
c.p.c.
Patti, 22 aprile 2025
il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pag. 17/17