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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5821/2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23/01/2025, promossa da
(c.F. E , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Crisafulli, C.F._2 giusta procura in atti, attori contro (c.f. e p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ercole, giusta procura in atti, convenuto c.f. e p.iva n. ) Controparte_2 P.IVA_2 convenuto contumace avente ad oggetto: mutuo;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione del 19 ottobre 2017, e Parte_1 Parte_2 premesso di avere sottoscritto presso Unicredi Banca s.p.a. il contratto di mutuo ipotecario rep. n. 33952 e racc. n. 4371, hanno eccepito la mancata corrispondenza Part tra dichiarato e quello effetivo, l'usurarietà degli interessi pattuiti conseguente alla difformità tra interessi di mora contrattualmente pattuiti e interessi di mora effettivi, l'illegittimità della previsione di un piano di ammortamento alla francese. Hanno convenuto, pertanto, in giudizio e la Controparte_3 cessinaria del credito chiedendo la declatoria di Controparte_2 nullità delle clausole contrattuali illegittime e dichiararsi la non debenza di interessi con condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla Banca;
in subordine, hanno chiesto condannare la Banca al rimborso degli interessi pagati derivanti dalla differenza tra gli interessi applicati dalla banca con il cd. metodo alla francese e quelli che avrebbe dovuto applicare adottando il cd. metodo finanziario, nonché, per inesatta indicazione del taeg, e per l'effetto rideterminare il dare-avere tra le parti con condanna della banca alla restituzione delle somme non dovute nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi, se del caso, in via equitativa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18 gennaio 2018, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Non si è costituita in giudizio , seppur Controparte_2 ritualmente citata, sicchè, la stessa va dichiarata contumace. Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunta in decisione. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n.
1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf.
Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017,
n. 391). La domanda azionata da parte attrice è infondata e va rigettata. Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine a una eventuale invalidità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un I.S.C. diverso rispetto a quello effettivamente pattuito.
A norma degli artt. 115.3. e 117.1 TUB, il CICR, con delibera del 4.2.2003, ha stabilito che spetta alla Banca d'Italia individuare i contratti per i quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto, secondo una formula prevista dalla stessa, un indicatore che renda immediatamente intellegibile il costo effettivo del credito, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono dell'operazione. La Banca d'Italia ha dunque disciplinato l'ISC/TAEG dapprima con le proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo dedicato (X) alla trasparenza delle operazioni e
2 dei servizi bancari e, successivamente, dal 27.09.2009, con provvedimento autonomo in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, l'art. 125 bis, comma 6, TUB, disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo espressamente che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto nello stesso.
Tale tutela, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, atteso che la stipula del contratto per cui è causa risale al 2007 e trattasi di mutuo ipotecario: la nullità ex art. 125 bis TUB, infatti, trova applicazione limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina introdotta con Dlgs. 141/10 (cfr. Tribunale Milano 22 maggio 2017, n. 5757;
Tribunale Roma, 2 maggio 2019, n. 9187; Trib. Torino 8 maggio 2019, n. 2192). Al di fuori della disciplina di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB, che sanziona con la nullità in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG, ritiene pertanto questo giudice, in conformità con la consolidata Part giurisprudenza pronunciatasi in argomento che, sebbene l'obbligo di indicare l nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117.1 TUB, come richiamato nella premessa alla delibera CICR 4.3.2003, l'erronea indicazione dello stesso non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 26/10/2017, n.10832). Deve ritenersi, infatti, che tale indicatore, al pari del documento di sintesi, si atteggi a strumento di carattere informativo, ma non a requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione Part III. Proprio la collocazione sistematica dell nell'art. 9, sezione II, concernente l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art. 3, sezione III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari decreto 5395/16), l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento (cfr. Trib. Salerno, ord. 05.06.2017, GE Brancaccio;
Tribunale Sassari, 24/12/2018,
n.1365). A ciò si aggiunga che non rileva in vero ai fini della determinazione del TAEG la percentuale prevista a titolo di estinzione anticipata essendo noto che “La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendo una spesa meramente ipotetica in quanto volta ad indennizzare la Banca per il mancato
3 pagamento degli ulteriori interessi che sarebbero maturati nel corso del tempo sul capitale residuo anticipatamente restituito, non rientra nel calcolo del TAEG contrattuale.” ( cfr. di recente, Corte appello Firenze sez. II, 16/03/2023, n.561, cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022, Rv. 664250 – 01; conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022, Rv. 665525 - 01).
Parimenti infondate sono le censure attoree circa la nullità delle clausole determinative degli interessi, conseguenti all'applicazione del c.d. “metodo alla francese”, nonché la domanda volta ad ottener la rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione del tasso legale. Tale doglianza, fondata sulla pretesa illegittimità del predetto piano di ammortamento per violazione dell'art. 1283 c.c. che vita i fenomeni anatocistici, che invero alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato ( cfr. Tribunale Siena 17.7.14; Tribunale Pescara 10.04.14;Tribunale
Milano n.5733 del 5.5.14; Tribunale Salerno 30.1.15; Tribunale di Milano n.11275/17 su www.caso.it; Cassazione sent. n. 9237/2020, Tribunale Trapani, sent. n.82/2022). In altre parole, si ritiene che il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non generi un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, con la conseguenza che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi. (cfr. Corte App. Venezia 19 febbraio 2021). Va parimenti rigettata l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori applicati, in quanto basata su un'errata metodologia di calcolo. L'attore ha sostenuto infatti che il tasso di mora contrattualmente previsto (pari a 7,20%) sia difforme dal c.d. tasso di mora effettivo (pari a 9,489%), il quale supererebbe il tasso soglia usura del 8,985%. In merito, deve anzitutto osservarsi che, per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite “la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed
4 unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi morati, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti.” ( così, Cass. SS.UU. 19597/20). Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, come quello nel caso di specie, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Parte attrice ha lamentato il superamento del tasso soglia senza sommare al TEGM il valore del 2,1%, sicchè la censura è infondata atteso che maggiorando di 2,1% il TEGM indicato da parte attrice nella isura del 5,990 e aumentando tale risultato del 50%, si perviene ad un tasso soglia relativo ai tassi di mora pari allo 12,135 rispetto al quale il tasso di mora contrattuale del 7,20% è certamente inferiore, così come inferiore è il tasso di mora effettivo calcolato dall'attore del 9,489%. In ogni caso, i criteri utilizzati dall'attore ai fini del calcolo del tasso di mora effettivo non possono condividersi, avendo addizionato le commissioni di estinzione anticipata, nonché le spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento. Per costante giurisprudenza che questo Giudice condivide, infatti, “non è corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d.
“tasso effettivo di mora”, giacché i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute” (Tribunale Roma, 11.06.2021, n. 10298; conf. Tribunale Milano, sez. VI, 15.02.2022, n. 1340;
Tribunale Perugia, sez. II, 17.02.2022, n. 237; Corte d'Appello Torino, sez. I,
02.12.2021, n. 1319; Tribunale Napoli sez. II, 24.09.2021, n. 7705; Tribunale Ancona sez. II, 10/09/2021, n.1053; Tribunale Roma, sez. XVII, 02.07.2021, n.
11495; Tribunale Torino, sez. I, 22.09.2020, n. 3225; Tribunale Roma, sez. XVII, 13.06.2019, n. 12578; Tribunale Vasto, 03.10.2019, n. 293; Tribunale Roma sez. XVII, 14.01.2019, n. 920). Ancora, “Gli interessi di mora e la penale per l'estinzione anticipata del mutuo sono, infatti, voci eterogenee per natura e funzione, e dunque non accomunabili nella comparazione necessaria alla verifica
5 delle soglie usuraie” (cfr. Cass. SS. UU. n. 16303/2018, Cass. n. 1464/2019; Cass. 7 marzo 2022 n. 7352). Invero, se gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento e hanno un'applicazione certa e legata all'erogazione del credito, gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata hanno un'applicazione solo eventuale e presuppongono, rispettivamente, l'inadempimento del debitore ed il rimborso anticipato del credito. Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice non possono essere accolte. Va conseguentemente rigettata la domanda risarcitoria tenuto conto della carenza delle illegittimità contrattuali censurate e di un danno conseguente. Ogni altra questione resta assorbita
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice ed in favore della convenuta e liquidate, come dispositivo, tenuto conto dle valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i paramentri minimi di cui al D.M. n.55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 con la conseguenza che e Parte_1 Parte_2
devono essere condannati in solido al pagamento delle medesime nei
[...] confronti della convenuta.
Nulla deve disporsi sulle spese di rimasta Controparte_2 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5821/17 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande azionate avanzate da e;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che liquida in € 7.052,00 per compensi Controparte_1 ciascuna, oltre accessori di legge;
3. Nulla sulle spese die Controparte_2
Si comunichi.
Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
6
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5821/2017 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23/01/2025, promossa da
(c.F. E , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Crisafulli, C.F._2 giusta procura in atti, attori contro (c.f. e p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ercole, giusta procura in atti, convenuto c.f. e p.iva n. ) Controparte_2 P.IVA_2 convenuto contumace avente ad oggetto: mutuo;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione del 19 ottobre 2017, e Parte_1 Parte_2 premesso di avere sottoscritto presso Unicredi Banca s.p.a. il contratto di mutuo ipotecario rep. n. 33952 e racc. n. 4371, hanno eccepito la mancata corrispondenza Part tra dichiarato e quello effetivo, l'usurarietà degli interessi pattuiti conseguente alla difformità tra interessi di mora contrattualmente pattuiti e interessi di mora effettivi, l'illegittimità della previsione di un piano di ammortamento alla francese. Hanno convenuto, pertanto, in giudizio e la Controparte_3 cessinaria del credito chiedendo la declatoria di Controparte_2 nullità delle clausole contrattuali illegittime e dichiararsi la non debenza di interessi con condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla Banca;
in subordine, hanno chiesto condannare la Banca al rimborso degli interessi pagati derivanti dalla differenza tra gli interessi applicati dalla banca con il cd. metodo alla francese e quelli che avrebbe dovuto applicare adottando il cd. metodo finanziario, nonché, per inesatta indicazione del taeg, e per l'effetto rideterminare il dare-avere tra le parti con condanna della banca alla restituzione delle somme non dovute nonchè al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi, se del caso, in via equitativa.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18 gennaio 2018, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Non si è costituita in giudizio , seppur Controparte_2 ritualmente citata, sicchè, la stessa va dichiarata contumace. Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunta in decisione. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n.
1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf.
Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017,
n. 391). La domanda azionata da parte attrice è infondata e va rigettata. Deve anzitutto essere rigettata l'eccezione di parte attrice in ordine a una eventuale invalidità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un I.S.C. diverso rispetto a quello effettivamente pattuito.
A norma degli artt. 115.3. e 117.1 TUB, il CICR, con delibera del 4.2.2003, ha stabilito che spetta alla Banca d'Italia individuare i contratti per i quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto, secondo una formula prevista dalla stessa, un indicatore che renda immediatamente intellegibile il costo effettivo del credito, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono dell'operazione. La Banca d'Italia ha dunque disciplinato l'ISC/TAEG dapprima con le proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo dedicato (X) alla trasparenza delle operazioni e
2 dei servizi bancari e, successivamente, dal 27.09.2009, con provvedimento autonomo in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, l'art. 125 bis, comma 6, TUB, disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG pubblicizzato, prevedendo espressamente che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto nello stesso.
Tale tutela, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, atteso che la stipula del contratto per cui è causa risale al 2007 e trattasi di mutuo ipotecario: la nullità ex art. 125 bis TUB, infatti, trova applicazione limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina introdotta con Dlgs. 141/10 (cfr. Tribunale Milano 22 maggio 2017, n. 5757;
Tribunale Roma, 2 maggio 2019, n. 9187; Trib. Torino 8 maggio 2019, n. 2192). Al di fuori della disciplina di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB, che sanziona con la nullità in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG, ritiene pertanto questo giudice, in conformità con la consolidata Part giurisprudenza pronunciatasi in argomento che, sebbene l'obbligo di indicare l nei contratti indicati con i provvedimenti della Banca d'Italia richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117.1 TUB, come richiamato nella premessa alla delibera CICR 4.3.2003, l'erronea indicazione dello stesso non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 26/10/2017, n.10832). Deve ritenersi, infatti, che tale indicatore, al pari del documento di sintesi, si atteggi a strumento di carattere informativo, ma non a requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione Part III. Proprio la collocazione sistematica dell nell'art. 9, sezione II, concernente l'informazione e la pubblicità precontrattuale, e non nell'art. 3, sezione III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari decreto 5395/16), l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento (cfr. Trib. Salerno, ord. 05.06.2017, GE Brancaccio;
Tribunale Sassari, 24/12/2018,
n.1365). A ciò si aggiunga che non rileva in vero ai fini della determinazione del TAEG la percentuale prevista a titolo di estinzione anticipata essendo noto che “La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendo una spesa meramente ipotetica in quanto volta ad indennizzare la Banca per il mancato
3 pagamento degli ulteriori interessi che sarebbero maturati nel corso del tempo sul capitale residuo anticipatamente restituito, non rientra nel calcolo del TAEG contrattuale.” ( cfr. di recente, Corte appello Firenze sez. II, 16/03/2023, n.561, cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7352 del 07/03/2022, Rv. 664250 – 01; conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022, Rv. 665525 - 01).
Parimenti infondate sono le censure attoree circa la nullità delle clausole determinative degli interessi, conseguenti all'applicazione del c.d. “metodo alla francese”, nonché la domanda volta ad ottener la rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione del tasso legale. Tale doglianza, fondata sulla pretesa illegittimità del predetto piano di ammortamento per violazione dell'art. 1283 c.c. che vita i fenomeni anatocistici, che invero alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato ( cfr. Tribunale Siena 17.7.14; Tribunale Pescara 10.04.14;Tribunale
Milano n.5733 del 5.5.14; Tribunale Salerno 30.1.15; Tribunale di Milano n.11275/17 su www.caso.it; Cassazione sent. n. 9237/2020, Tribunale Trapani, sent. n.82/2022). In altre parole, si ritiene che il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non generi un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, con la conseguenza che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi. (cfr. Corte App. Venezia 19 febbraio 2021). Va parimenti rigettata l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori applicati, in quanto basata su un'errata metodologia di calcolo. L'attore ha sostenuto infatti che il tasso di mora contrattualmente previsto (pari a 7,20%) sia difforme dal c.d. tasso di mora effettivo (pari a 9,489%), il quale supererebbe il tasso soglia usura del 8,985%. In merito, deve anzitutto osservarsi che, per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite “la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed
4 unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi morati, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti.” ( così, Cass. SS.UU. 19597/20). Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, come quello nel caso di specie, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Parte attrice ha lamentato il superamento del tasso soglia senza sommare al TEGM il valore del 2,1%, sicchè la censura è infondata atteso che maggiorando di 2,1% il TEGM indicato da parte attrice nella isura del 5,990 e aumentando tale risultato del 50%, si perviene ad un tasso soglia relativo ai tassi di mora pari allo 12,135 rispetto al quale il tasso di mora contrattuale del 7,20% è certamente inferiore, così come inferiore è il tasso di mora effettivo calcolato dall'attore del 9,489%. In ogni caso, i criteri utilizzati dall'attore ai fini del calcolo del tasso di mora effettivo non possono condividersi, avendo addizionato le commissioni di estinzione anticipata, nonché le spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento. Per costante giurisprudenza che questo Giudice condivide, infatti, “non è corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d.
“tasso effettivo di mora”, giacché i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute” (Tribunale Roma, 11.06.2021, n. 10298; conf. Tribunale Milano, sez. VI, 15.02.2022, n. 1340;
Tribunale Perugia, sez. II, 17.02.2022, n. 237; Corte d'Appello Torino, sez. I,
02.12.2021, n. 1319; Tribunale Napoli sez. II, 24.09.2021, n. 7705; Tribunale Ancona sez. II, 10/09/2021, n.1053; Tribunale Roma, sez. XVII, 02.07.2021, n.
11495; Tribunale Torino, sez. I, 22.09.2020, n. 3225; Tribunale Roma, sez. XVII, 13.06.2019, n. 12578; Tribunale Vasto, 03.10.2019, n. 293; Tribunale Roma sez. XVII, 14.01.2019, n. 920). Ancora, “Gli interessi di mora e la penale per l'estinzione anticipata del mutuo sono, infatti, voci eterogenee per natura e funzione, e dunque non accomunabili nella comparazione necessaria alla verifica
5 delle soglie usuraie” (cfr. Cass. SS. UU. n. 16303/2018, Cass. n. 1464/2019; Cass. 7 marzo 2022 n. 7352). Invero, se gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento e hanno un'applicazione certa e legata all'erogazione del credito, gli interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata hanno un'applicazione solo eventuale e presuppongono, rispettivamente, l'inadempimento del debitore ed il rimborso anticipato del credito. Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice non possono essere accolte. Va conseguentemente rigettata la domanda risarcitoria tenuto conto della carenza delle illegittimità contrattuali censurate e di un danno conseguente. Ogni altra questione resta assorbita
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice ed in favore della convenuta e liquidate, come dispositivo, tenuto conto dle valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata applicando i paramentri minimi di cui al D.M. n.55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 con la conseguenza che e Parte_1 Parte_2
devono essere condannati in solido al pagamento delle medesime nei
[...] confronti della convenuta.
Nulla deve disporsi sulle spese di rimasta Controparte_2 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5821/17 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande azionate avanzate da e;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che liquida in € 7.052,00 per compensi Controparte_1 ciascuna, oltre accessori di legge;
3. Nulla sulle spese die Controparte_2
Si comunichi.
Così deciso in Messina il 3 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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