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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 237 /2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), P.IVA_1 Parte_2
assistiti e difesi dall'Avv. RITA
[...]
ASSUNTA MARIA PISANU ( ) C.F._1
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_2
ANDREA BOLLANI ( e MAURIZIO FOGLINO C.F._2
MARIA ( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 20/2024 pubblicata in data 06/02/2024 il Tribunale di
Imperia ha parzialmente accolto il ricorso depositato in data 15.12.2021 da in opposizione all'avviso di addebito n. 352 2021 00001438 CP_1
16 000 per una somma di € 99.285,48, richiesta a titolo di omissioni contributive e sanzioni in relazione al periodo 06/2015 - 08/2020.
Con verbale unico di accertamento e notificazione dell'11.11.2020 era stato contestato alla società opponente: i) di essersi avvalsa delle prestazioni del lavoratore da qualificarsi quale subordinato e Persona_1
non autonomo;
ii) di avere assunto con contratti di apprendistato i lavoratori e omettendo Persona_2 Persona_3 Persona_4
gli obblighi formativi e la predisposizione del piano formativo individuale iii) di avere assunto con erroneo inquadramento contrattuale Parte_3
rispetto alle mansioni effettivamente svolte.
Il Tribunale, espletata istruttoria orale, ha ritenuto non provata la natura subordinata del rapporto con il lavoratore;
ha accertato il Persona_1
mancato svolgimento di attività formativa quanto ai tre apprendisti;
ha conseguentemente confermato la legittimità dell'avviso di addebito limitatamente alle posizioni dei lavoratori Persona_2 Persona_3
e dichiarando cessata la materia del contendere in
[...] Persona_5
relazione alla posizione di oggetto medio tempore di Parte_3
regolarizzazione in via amministrativa.
Il Tribunale ha integralmente compensato le spese in ragione della reciproca soccombenza.
Con ricorso depositato in data 31/07/2024 l' propone appello Pt_2
lamentando il malgoverno del materiale istruttorio, stante l'omessa pag. 2/8 considerazione di risultanze testimoniali e documentali, incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale. Lamenta in particolare l'omessa considerazione: 1) della circostanza della cessazione dell'attività di impresa individuale del Vargas sin dal 31.12.2015; 2) del fatto che costui emetteva fatture unicamente a favore di 3) dell'avvenuta Controparte_1
conferma da parte dei testi delle dichiarazioni rese in sede ispettiva;
4) del fatto che l'istruttoria aveva dimostrato che il lavoratore non si era occupato unicamente di attività di manutenzione, essendo stato impiegato prevalentemente e stabilmente quale banconiere di gelateria. resiste ribadendo di essere una piccola impresa esercente Controparte_1
la produzione artigianale di gelato e la relativa vendita al consumo in locale
, di aver stipulato con un Parte_4 Controparte_2
contratto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione dei propri locali, impianti e macchinari e che in esecuzione di tale contratto il determinava liberamente ed in autonomia tempi e modi di Per_1
esecuzione delle opere, lavorando anche in favore di soggetti terzi.
Correttamente il Tribunale aveva ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sull' , difettando la prova dell'eterodirezione. Pt_2
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata decisa alla camera di consiglio dell'11.2.2024 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è fondato.
Nel presente grado di giudizio si controverte unicamente della legittimità della pretesa contributiva e sanzionatoria relativa alla posizione del lavoratore , rispetto alla quale il Tribunale ritiene Controparte_2
non provata la subordinazione con motivazione oltremodo scarna, che non pag. 3/8 dà conto delle risultanze istruttorie e perviene a conclusioni non condivisibili.
Il Tribunale si limita infatti a rilevare che le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore in sede ispettiva “non sono sufficienti a fornire la prova della subordinazione” e ad affermare “l'assenza di riscontri positivi circa una concreta sottoposizione del alle direttive aziendali”, che sarebbe Per_1
“affiancata, in senso contrario, sia dalle dichiarazioni rese dal teste
e sia dalle risultanze documentali presenti in atti. Lo stesso Testimone_1
ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il fosse titolare di Per_1
partita Iva, che avesse una sua attività, lavorando per clienti diversi dalla
, circostanze tutte avvalorate dalle prove documentali prodotte da CP_1
parte ricorrente (doc. 5 e 6)”.
Il Tribunale conclude quindi affermando che “In presenza di riscontri contrastanti non può, pertanto, ritenersi assolto l'onere della prova della pretesa contributiva gravante sull'ente impositore”, senza tuttavia dar conto degli ulteriori riscontri che si affermano esaminati e ritenuti contraddittori in termini tali da incidere sul giudizio in punto ad onere della prova.
Ora, il teste menzionato dal Tribunale, escusso all'udienza Testimone_1
del 10.11.2022, ha confermato che il si occupava delle attività Per_1
indicate nel capitolo 4 del ricorso in opposizione (manutenzione degli impianti elettrico, di riscaldamento e di raffrescamento) ma ha precisato che il suddetto dava “una mano anche in laboratorio”; ha poi riferito di aver appreso dallo stesso che costui “svolgeva lavori presso alcuni Per_1
clienti”, senza essere in grado di meglio precisare la circostanza.
pag. 4/8 I docc. 5 e 6 di parte opponente sono il contratto di manutenzione datato
1.7.2015 e sottoscritto dalla e dal lavoratore sulla premessa Controparte_1
dell'avere l'azienda la necessità di “continue manutenzioni alla propria struttura lavorativa” e dell'essere il dotato della professionalità per Per_1
gestire tali manutenzioni. Il doc. 6 è la visura camerale dell'impresa individuale del avente ad oggetto “attività non specializzate di Per_1
lavori edili”, che risulta inattiva dal 31.12.2015 e cancellata il 22.2.2016.
Gli ispettori verbalizzanti – secondo cui il lavoratore in questione avrebbe svolto le mansioni di gelatiere, 4° livello CCNL pubblici esercizi dall'1.1.2016 al 15.1.2017 con orario di 48 ore giornaliere (8 ore per 6 giorni alla settimana) - sostengono la natura fittizia del contratto volto a far figurare il lavoratore quale autonomo, osservando che il non aveva Per_1
le abilitazioni normativamente necessarie per lo svolgimento delle attività di manutenzione dedotte in contratto, tanto che la stessa impresa individuale di cui era titolare (peraltro inattiva da fine 2015) dichiarava lo svolgimento di semplici attività edili. Osservano inoltre che, stanti le dimensioni dell'impresa, neppure è plausibile l'esigenza di costante manutenzione di macchinari dedotta nel contratto sottoscritto dalle parti.
Anche a voler tralasciare le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal Per_1
(che ha riferito di aver lavorato sostanzialmente quale gelataio, e che il contratto di lavoro autonomo era stato un espediente per regolarizzarne la posizione;
cfr dichiarazioni rese in data 12.4.2016 e 12.9.2018, in atti)
L' ha prodotto i verbali con le ulteriori dichiarazioni raccolte in detta Pt_2
sede.
– sentito in quanto lavoratore presso di Persona_3 Controparte_1
nel periodo oggetto di causa - ha dichiarato che scopo del “era fare Per_1
pag. 5/8 i gelati ed acquistare le merci necessarie…”, e il suddetto “In cucina preparava crêpes e bruschette”, confermando tali dichiarazioni in sede di escussione testimoniale (cfr. verbale s.i. del 14.9.2018 e verbale d'udienza del 10.11.2022).
– sentita in quanto lavoratrice presso nel Persona_5 Controparte_1
periodo oggetto di causa quale banconiera full time, ed in forza all'epoca degli accertamenti ispettivi - ha dichiarato che il si occupava di fare Per_1
gelati, bruschette e crepes avvalendosi del materiale messo a disposizione da e come gli altri lavoratori prendeva le direttive da Controparte_1
o direttamente dai titolari della società. In particolare, ha Testimone_1
dichiarato che del lavoro di preparazione dei prodotti del bar gelateria si occupavano “Il sig. ed in sostituzione il sig. Controparte_2
entrambi preparavano i gelati, le bruschette e le crêpes, Parte_3
ma solo in sostituzione di quando si assentava, altrimenti” il Per_1
“lavorava nel bar con noi”, aggiungendo anche: “So che sia per Tes_1
la gelateria che per la manutenzione il sig. non utilizzava materiale Per_1
proprio ma quello della ditta”. ha poi confermato tali Persona_5
dichiarazioni in sede testimoniale. (cfr. verbale s.i. del 4.10.2018 e verbale d'udienza del 10.11.2022).
– sentita quale cliente del , avendo Tes_2 Parte_5
dichiarato di aver visto il al lavoro in diverse fasce orarie della Per_1
giornata – ha riferito di aver visto il suddetto preparare toast, crepes, gelati oltre che svolgere lavori di manutenzione, (cfr. verbale s.i. 12.9.2018)
non escusso in giudizio, ma le cui dichiarazioni - quale Persona_2
operaio apprendista nel periodo oggetto di causa - sono state raccolte in sede ispettiva, ha dichiarato che il era un “tuttofare: faceva il Per_1
pag. 6/8 gelato, cucinava e si occupava della manutenzione del locale”, dichiarando che il suddetto lavorava “Dall'apertura alla chiusura dalle 06,00 alle
24,00 per tutto l'anno. Durante il servizio si assentava per due ore”; che il si avvaleva dei macchinari dell'azienda precisando che, se mancava Per_1
qualcosa, lui stesso od il signor provvedevano agli acquisti “con i Per_1
soldi della cassa”. Ha inoltre dichiarato che il riceveva indicazioni Per_1
molto precise sul lavoro da svolgere dal legale rappresentante di il quale “lo ha ripreso più volte sia di persona che Controparte_1
telefonicamente” (cfr. verbali s.i. 12.4.2016 e 16.10.2018)
Considerata l'irrilevanza della circostanza dell'essere il titolare di Per_1
partita IVA - tanto più che lo stesso lavoratore, come dedotto dall' e Pt_2
non contestato, risulta aver emesso fatture unicamente in favore dell'opponente – deve ritenersi che la ricostruzione delle circostanze di fatto effettuata in sede ispettiva, versata in atti ed integrata con le testimonianze raccolte in giudizio nel contraddittorio delle parti, siano adeguate e sufficienti per ritenere assolto l'onere della prova circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il e Per_1 Controparte_1
il cui ricorso in opposizione è pertanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non compete la maggiorazione per la “navigabilità” dell'atto processuale prevista dall'art. 4 co. 1 bis DM n. 55/2014 in quanto i link ipertestuali inseriti nel ricorso dell' non risultano attivi. Pt_2
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello respinge l'opposizione proposta con il ricorso introduttivo.
pag. 7/8 Condanna parte appellata al pagamento in favore dell' delle spese di Pt_2
lite che liquida in € 12.000,00 per il primo grado ed in € 6.500,00 per il presente grado, oltre oneri di legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.2.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Caterina Baisi Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 237 /2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), P.IVA_1 Parte_2
assistiti e difesi dall'Avv. RITA
[...]
ASSUNTA MARIA PISANU ( ) C.F._1
appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_2
ANDREA BOLLANI ( e MAURIZIO FOGLINO C.F._2
MARIA ( ) C.F._3
appellato
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 20/2024 pubblicata in data 06/02/2024 il Tribunale di
Imperia ha parzialmente accolto il ricorso depositato in data 15.12.2021 da in opposizione all'avviso di addebito n. 352 2021 00001438 CP_1
16 000 per una somma di € 99.285,48, richiesta a titolo di omissioni contributive e sanzioni in relazione al periodo 06/2015 - 08/2020.
Con verbale unico di accertamento e notificazione dell'11.11.2020 era stato contestato alla società opponente: i) di essersi avvalsa delle prestazioni del lavoratore da qualificarsi quale subordinato e Persona_1
non autonomo;
ii) di avere assunto con contratti di apprendistato i lavoratori e omettendo Persona_2 Persona_3 Persona_4
gli obblighi formativi e la predisposizione del piano formativo individuale iii) di avere assunto con erroneo inquadramento contrattuale Parte_3
rispetto alle mansioni effettivamente svolte.
Il Tribunale, espletata istruttoria orale, ha ritenuto non provata la natura subordinata del rapporto con il lavoratore;
ha accertato il Persona_1
mancato svolgimento di attività formativa quanto ai tre apprendisti;
ha conseguentemente confermato la legittimità dell'avviso di addebito limitatamente alle posizioni dei lavoratori Persona_2 Persona_3
e dichiarando cessata la materia del contendere in
[...] Persona_5
relazione alla posizione di oggetto medio tempore di Parte_3
regolarizzazione in via amministrativa.
Il Tribunale ha integralmente compensato le spese in ragione della reciproca soccombenza.
Con ricorso depositato in data 31/07/2024 l' propone appello Pt_2
lamentando il malgoverno del materiale istruttorio, stante l'omessa pag. 2/8 considerazione di risultanze testimoniali e documentali, incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale. Lamenta in particolare l'omessa considerazione: 1) della circostanza della cessazione dell'attività di impresa individuale del Vargas sin dal 31.12.2015; 2) del fatto che costui emetteva fatture unicamente a favore di 3) dell'avvenuta Controparte_1
conferma da parte dei testi delle dichiarazioni rese in sede ispettiva;
4) del fatto che l'istruttoria aveva dimostrato che il lavoratore non si era occupato unicamente di attività di manutenzione, essendo stato impiegato prevalentemente e stabilmente quale banconiere di gelateria. resiste ribadendo di essere una piccola impresa esercente Controparte_1
la produzione artigianale di gelato e la relativa vendita al consumo in locale
, di aver stipulato con un Parte_4 Controparte_2
contratto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione dei propri locali, impianti e macchinari e che in esecuzione di tale contratto il determinava liberamente ed in autonomia tempi e modi di Per_1
esecuzione delle opere, lavorando anche in favore di soggetti terzi.
Correttamente il Tribunale aveva ritenuto non assolto l'onere della prova gravante sull' , difettando la prova dell'eterodirezione. Pt_2
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata decisa alla camera di consiglio dell'11.2.2024 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è fondato.
Nel presente grado di giudizio si controverte unicamente della legittimità della pretesa contributiva e sanzionatoria relativa alla posizione del lavoratore , rispetto alla quale il Tribunale ritiene Controparte_2
non provata la subordinazione con motivazione oltremodo scarna, che non pag. 3/8 dà conto delle risultanze istruttorie e perviene a conclusioni non condivisibili.
Il Tribunale si limita infatti a rilevare che le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore in sede ispettiva “non sono sufficienti a fornire la prova della subordinazione” e ad affermare “l'assenza di riscontri positivi circa una concreta sottoposizione del alle direttive aziendali”, che sarebbe Per_1
“affiancata, in senso contrario, sia dalle dichiarazioni rese dal teste
e sia dalle risultanze documentali presenti in atti. Lo stesso Testimone_1
ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il fosse titolare di Per_1
partita Iva, che avesse una sua attività, lavorando per clienti diversi dalla
, circostanze tutte avvalorate dalle prove documentali prodotte da CP_1
parte ricorrente (doc. 5 e 6)”.
Il Tribunale conclude quindi affermando che “In presenza di riscontri contrastanti non può, pertanto, ritenersi assolto l'onere della prova della pretesa contributiva gravante sull'ente impositore”, senza tuttavia dar conto degli ulteriori riscontri che si affermano esaminati e ritenuti contraddittori in termini tali da incidere sul giudizio in punto ad onere della prova.
Ora, il teste menzionato dal Tribunale, escusso all'udienza Testimone_1
del 10.11.2022, ha confermato che il si occupava delle attività Per_1
indicate nel capitolo 4 del ricorso in opposizione (manutenzione degli impianti elettrico, di riscaldamento e di raffrescamento) ma ha precisato che il suddetto dava “una mano anche in laboratorio”; ha poi riferito di aver appreso dallo stesso che costui “svolgeva lavori presso alcuni Per_1
clienti”, senza essere in grado di meglio precisare la circostanza.
pag. 4/8 I docc. 5 e 6 di parte opponente sono il contratto di manutenzione datato
1.7.2015 e sottoscritto dalla e dal lavoratore sulla premessa Controparte_1
dell'avere l'azienda la necessità di “continue manutenzioni alla propria struttura lavorativa” e dell'essere il dotato della professionalità per Per_1
gestire tali manutenzioni. Il doc. 6 è la visura camerale dell'impresa individuale del avente ad oggetto “attività non specializzate di Per_1
lavori edili”, che risulta inattiva dal 31.12.2015 e cancellata il 22.2.2016.
Gli ispettori verbalizzanti – secondo cui il lavoratore in questione avrebbe svolto le mansioni di gelatiere, 4° livello CCNL pubblici esercizi dall'1.1.2016 al 15.1.2017 con orario di 48 ore giornaliere (8 ore per 6 giorni alla settimana) - sostengono la natura fittizia del contratto volto a far figurare il lavoratore quale autonomo, osservando che il non aveva Per_1
le abilitazioni normativamente necessarie per lo svolgimento delle attività di manutenzione dedotte in contratto, tanto che la stessa impresa individuale di cui era titolare (peraltro inattiva da fine 2015) dichiarava lo svolgimento di semplici attività edili. Osservano inoltre che, stanti le dimensioni dell'impresa, neppure è plausibile l'esigenza di costante manutenzione di macchinari dedotta nel contratto sottoscritto dalle parti.
Anche a voler tralasciare le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal Per_1
(che ha riferito di aver lavorato sostanzialmente quale gelataio, e che il contratto di lavoro autonomo era stato un espediente per regolarizzarne la posizione;
cfr dichiarazioni rese in data 12.4.2016 e 12.9.2018, in atti)
L' ha prodotto i verbali con le ulteriori dichiarazioni raccolte in detta Pt_2
sede.
– sentito in quanto lavoratore presso di Persona_3 Controparte_1
nel periodo oggetto di causa - ha dichiarato che scopo del “era fare Per_1
pag. 5/8 i gelati ed acquistare le merci necessarie…”, e il suddetto “In cucina preparava crêpes e bruschette”, confermando tali dichiarazioni in sede di escussione testimoniale (cfr. verbale s.i. del 14.9.2018 e verbale d'udienza del 10.11.2022).
– sentita in quanto lavoratrice presso nel Persona_5 Controparte_1
periodo oggetto di causa quale banconiera full time, ed in forza all'epoca degli accertamenti ispettivi - ha dichiarato che il si occupava di fare Per_1
gelati, bruschette e crepes avvalendosi del materiale messo a disposizione da e come gli altri lavoratori prendeva le direttive da Controparte_1
o direttamente dai titolari della società. In particolare, ha Testimone_1
dichiarato che del lavoro di preparazione dei prodotti del bar gelateria si occupavano “Il sig. ed in sostituzione il sig. Controparte_2
entrambi preparavano i gelati, le bruschette e le crêpes, Parte_3
ma solo in sostituzione di quando si assentava, altrimenti” il Per_1
“lavorava nel bar con noi”, aggiungendo anche: “So che sia per Tes_1
la gelateria che per la manutenzione il sig. non utilizzava materiale Per_1
proprio ma quello della ditta”. ha poi confermato tali Persona_5
dichiarazioni in sede testimoniale. (cfr. verbale s.i. del 4.10.2018 e verbale d'udienza del 10.11.2022).
– sentita quale cliente del , avendo Tes_2 Parte_5
dichiarato di aver visto il al lavoro in diverse fasce orarie della Per_1
giornata – ha riferito di aver visto il suddetto preparare toast, crepes, gelati oltre che svolgere lavori di manutenzione, (cfr. verbale s.i. 12.9.2018)
non escusso in giudizio, ma le cui dichiarazioni - quale Persona_2
operaio apprendista nel periodo oggetto di causa - sono state raccolte in sede ispettiva, ha dichiarato che il era un “tuttofare: faceva il Per_1
pag. 6/8 gelato, cucinava e si occupava della manutenzione del locale”, dichiarando che il suddetto lavorava “Dall'apertura alla chiusura dalle 06,00 alle
24,00 per tutto l'anno. Durante il servizio si assentava per due ore”; che il si avvaleva dei macchinari dell'azienda precisando che, se mancava Per_1
qualcosa, lui stesso od il signor provvedevano agli acquisti “con i Per_1
soldi della cassa”. Ha inoltre dichiarato che il riceveva indicazioni Per_1
molto precise sul lavoro da svolgere dal legale rappresentante di il quale “lo ha ripreso più volte sia di persona che Controparte_1
telefonicamente” (cfr. verbali s.i. 12.4.2016 e 16.10.2018)
Considerata l'irrilevanza della circostanza dell'essere il titolare di Per_1
partita IVA - tanto più che lo stesso lavoratore, come dedotto dall' e Pt_2
non contestato, risulta aver emesso fatture unicamente in favore dell'opponente – deve ritenersi che la ricostruzione delle circostanze di fatto effettuata in sede ispettiva, versata in atti ed integrata con le testimonianze raccolte in giudizio nel contraddittorio delle parti, siano adeguate e sufficienti per ritenere assolto l'onere della prova circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il e Per_1 Controparte_1
il cui ricorso in opposizione è pertanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non compete la maggiorazione per la “navigabilità” dell'atto processuale prevista dall'art. 4 co. 1 bis DM n. 55/2014 in quanto i link ipertestuali inseriti nel ricorso dell' non risultano attivi. Pt_2
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. in accoglimento dell'appello respinge l'opposizione proposta con il ricorso introduttivo.
pag. 7/8 Condanna parte appellata al pagamento in favore dell' delle spese di Pt_2
lite che liquida in € 12.000,00 per il primo grado ed in € 6.500,00 per il presente grado, oltre oneri di legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.2.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 8/8