Ordinanza presidenziale 23 febbraio 2024
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2025, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05718/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14058/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14058 del 2023, proposto da
EL SA IU BA, LA ON, ND RI, NT AM, IL RO, SAno EO, SE CC, LU EN, NI SA, CO RI, EN BA, CA TI, ND SI, CO BI, RI RI ND, AR MO, NI TO, IO SC, NC LI, VA SS, QU CI, AL CI LI, SS ZO, ED RI, AN NI, RT CA, IO CA, NT CA, NC NO CH, AV NO, NC OD CA, VA NE, IA AO EL, UC OT, OL SE, NC CC, BI NI, ND TO, RI CO, UC MA CO, ND NA, DA RR, ER OS, DA CO, BI D'GA, RI OS D'AN, NI D'GO, RO D'OR, ND Da RA, CO NO DA, EL De AV, EL De UC, GI De CO, RO De LV, AV De IO, VA De VI, DA DE RR, NC Di NC, ER Di LE, NI CC, IZ LO, SE RA, BI TT, OL IP, IU FI, RT TA, NC OR, NI FR, CC AG, IO GE, EF NI, AV IP RI OI, IT IO, NO EC, RT IO, EL AT, NC IC, NC Lo TO, IO Lo AR, AN GO NO OM, TR NI ON, NI NI, UC IN, CO ER, NE AR, NC NE, AN SC, NC SA, VA TE, UC TI, AN DE OM, RI NC ME, RT EL, NI SI TA, VA IL, RT LA, NT US, LI IN, NL OR, IZ MU, TO ER, TO OL, RT AD, EA PE ES, UR LM, ER GN, CO GI, ON PA, SE ZZ, UN ER, OR TI, IT RE, NI AT, OL CE, NC PO, RT IT, LA RI GI, ER ZO, AO RI, DI ZZ, ANo LE, SE IO, MA SO, AL NI, DA SS, SE AT, SAno NE, AL A' GL, TE NI NI, SE AT, SE AR, CO RO, CO DA, TR OL, BI ST, VA RN, UI SU, CO BI, VA RA, OM AR, NL DI, GO ST, DA BA, DI ON, AN RRlla, NL RS, MA ES, RI ND, GI IA, GO LI, NC VI, SE CA CO ZZ, CO TT, AV AN, AR AN, VI NE, IZ RA e LO LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Remo Giovanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dei provvedimenti/atti datati 12 luglio 2023 a firma del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato pro tempore (Servizio Ispettori), e 20 luglio 2023 a firma del Dirigente dell''Ufficio del Personale della Questura di Napoli, con i quali è stato comunicato che, con Decreto del Capo della Polizia datato 30 giugno 2023, i ricorrenti sono stati nominati Vice Ispettori della Polizia di Stato con decorrenza dal 28 ottobre 2022;
- del decreto del Capo della Polizia di Stato datato 30 giugno 2023, non notificato, con il quale i ricorrenti sono stati nominati Vice Ispettori della Polizia di Stato, nella parte in cui viene stabilita la decorrenza a far data dal 28 ottobre 2022;
- nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il dott. NO SE Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l’amministrazione ha comunicato a ciascuno di loro la nomina nella qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dal 28 ottobre 2022, in uno con il presupposto unico decreto di nomina del 30 giugno 2023, chiedendo contestualmente a questo Tribunale di accertare il loro diritto «ad essere immessi nel ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica iniziale di vice ispettore a decorrere dall’1 gennaio 2017, anno successivo alla carenza di organico dei posti messi a concorso, ovvero, in via alternativa, dal 28 luglio 2019» .
1.1. A sostegno delle proprie pretese i ricorrenti hanno innanzitutto evidenziato:
- di aver partecipato al concorso interno per la copertura di 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 95/2017, e di essersi collocati in posizione utile in graduatoria, risultando tra i vincitori della procedura medesima;
- di essere stati conseguentemente ammessi dall’amministrazione resistente al 16° corso di formazione professionale, tenutosi dal 28 luglio 2022 al 27 ottobre 2022;
- di aver ricevuto, una volta ultimato il corso, le impugnate comunicazioni, aventi a oggetto la loro nomina nella qualifica vice ispettore, con decorrenza 28 ottobre 2022.
1.2. Tanto premesso, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1, lett. c-bis, e lett. d-ter, dell’art. 3 comma 13-bis, del d.lgs. n. 95/2017; violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e ss. del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335 e degli artt. 10 e 13 del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 336; violazione e falsa applicazione della regola della uniformità del criterio di giudizio [nonché più in generale] per violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa; eccesso di potere dovuto ad illogicità, irragionevolezza, travisamento, incoerenza; disparità di trattamento [e] ingiustizia manifesta» sostenendo in particolare:
- che il concorso cui avevano partecipato era finalizzato alla copertura di posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, così come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 95/2017 e pertanto era dovere dell’amministrazione «procedere, per tutti i vincitori dei concorsi riferiti alle carenze dell'anno 2016, alla retrodatazione della qualifica al giorno successivo alla data in cui si era verificata la carenza stessa» ;
- che la decorrenza fissata dall’amministrazione (coincidente con l’ultimo giorno del corso di formazione) era tanto più ingiusta in quanto l’amministrazione resistente aveva colpevolmente ritardato nell’indire la procedura concorsuale cui avevano partecipato i ricorrenti;
- che in relazione ad altri concorsi banditi dall’amministrazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 95/2017 che erano riferibili alla medesima carenza 2016 e che si erano svolti in periodi temporali diversi l’amministrazione aveva attribuito ai ricorrenti «la medesima decorrenza giuridica [29 luglio 2019] , che avrebbe dovuto essere riconosciuta anche al concorso in esame, svolto per lo stesso anno di carenza» ;
- che a ritenere che l’amministrazione fosse vincolata a far decorrere la nomina dal 28 ottobre 2022, in ragione della previsione dell’art. 2, comma 1, lett. d-ter, d.lgs. n. 95/2017 (secondo cui «i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) [vale a dire il concorso in esame] e c-ter) sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione» , questa disposizione sarebbe stata illegittima, per violazione degli artt. 3 e 97, comma 1, Cost.
2. Con memoria depositata in data 27 febbraio 2024, l’amministrazione ha spiegato le sue difese e ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. Con memoria versata in atti il 3 gennaio 2025 i ricorrenti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle loro domande.
4. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 – vista la nota del 4 dicembre 2024 con cui l’amministrazione ha chiesto il passaggio in decisione della causa – il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
6. In primo luogo, deve innanzitutto evidenziarsi che l’amministrazione resistente ha agito in maniera del tutto coerente con la normativa primaria, ovvero con la previsione dell’art. 2, comma 1, lett. d-ter, d.lgs. n. 95/2017 secondo cui « i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalità di quello di cui alla lettera d-bis) ».
7. Tanto premesso, appaiono poi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti in relazione alla normativa primaria che è stata (correttamente) applicata dalla p.a.
7.1. A tal riguardo va innanzitutto evidenziato che già con sentenza Tar IO, I- quater , 21 marzo 2024, n. 5626 – resa in un giudizio promosso dai vincitori del secondo concorso previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 95/2017 (sottoposti alla stessa regola applicata nei confronti dei ricorrenti, ovvero quella di cui alla lett. d-ter della predetta disposizione) – questo Tribunale ha avuto modo di notare la manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale simili a quelle prospettate dai ricorrenti in relazione all’art. 2, comma 1, lett. d-ter, d.lgs. n. 95/2017.
Considerazioni analoghe a quelle svolte nella suindicata sentenza Tar IO, I- quater , n. 5626/2024 valgono anche con riferimento al presente giudizio.
Deve, infatti, ritenersi che:
- per un verso, il complesso sistema di concorsi di cui all’artt. 2, comma 1, lettere c), c-bis) e d) ricostruito dai ricorrenti nel presente giudizio (cfr. ricorso , pag. 27) e le specifiche regole previste alle lett d-ter) e d-bis) in ordine alla decorrenza economica e giuridica della nomina dei vincitori dei diversi concorsi « non appaiono né irragionevoli né discriminatori ma, al contrario, ragionevolmente orientati a valorizzare i differenti background di carriera e di anzianità in qualifica dei sovrintendenti e sovrintendenti capo chiamati a partecipare alle differenti procedure concorsuali » (cfr. Tar IO, I- quater , n. 5626/2024, sub 10);
- la differente decorrenza della nomina prevista dal legislatore, da un lato, per i vincitori del “primo concorso” di cui alla lett. c) e del “concorso riservato” di cui alla lett. d) (per i quali è stata prevista la medesima decorrenza alla data di conclusione del primo corso di formazione, secondo lo specifico ordine tra le graduatorie fissato dalla lettera d-bis, dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 95/2017) e dall’altro per i vincitori del “secondo concorso” di cui alla lett. c) e al successivo concorso della lett. c-bis) (per i quali la lettera d-ter ha previsto la decorrenza della nomina a far data dalla conclusione del corso di formazione effettivamente frequentato) « non appare priva di logica, rispondendo alla finalità di favorire coloro che alla data di indizione del bando avessero maturato più anni di anzianità nell’ultima qualifica di sovrintendente e sovrintendente capo » (v. ancora Tar IO, I- quater , n. 5626/2024, sub 10).
Analogamente deve ritenersi che anche con riferimento alle questioni dedotte nel presente giudizio valga quanto notato nella già richiamata sentenza Tar IO, I- quater , n. 5626/2024 in ordine al fatto che « la giurisprudenza di questa sezione è consolidata nell’affermare che le norme in materia di retrodatazione della nomina sono espressione di discrezionalità del legislatore e non sono suscettibili di applicazioni/interpretazioni estensive (v. Tar IO, I-quater, 29 maggio 2023, n. 9056 e 7 maggio 2019, n. 5723) » nonché in relazione al fatto che « estendendo la retrodatazione della decorrenza giuridica anche ai [ricorrenti] si finirebbe, non solo per penalizzare gli appartenenti con più anni di anzianità che si vedrebbero equiordinati (per decorrenza) a colleghi più giovani, ma anche per attribuire un vantaggio a coloro che … per assenza di requisiti non avrebbero potuto partecipare ai concorsi indetti » (v. sempre Tar IO, I- quater , n. 5626/2024, sub 10).
7.2. A ciò va aggiunta una considerazione circa l’inconferenza del richiamo – quale tertium comparationis – effettuato dai ricorrenti alla disposizione di cui all’art. 3, comma 13- bis , d.lgs. n. 95/2017 che riguarda la diversa ipotesi della divisione dei vincitori di un’unica procedura concorsuale in più corsi di formazione (circostanza del tutto diversa da quella che viene in rilievo nel caso di specie, in cui i ricorrenti – vincitori della procedura bandita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.lgs. n. 95/2017 – lamentano che la loro anzianità non sia stata equiparata a quella prevista per i vincitori di altre procedure concorsuali bandite precedentemente dall’amministrazione).
7.3. Infine, è appena il caso di precisare che non appare apprezzabile neppure il generico riferimento alle previsioni di cui agli artt. 10 e 13, d.p.r. n. 336/1982, essendo sufficiente a tal riguardo osservare che tali disposizioni non riguardavano personale che versava in una posizione identica a quella degli odierni ricorrenti (che – è appena il caso di sottolinearlo – hanno partecipato a una procedura regolata da disposizioni transitorie nel contesto del cd. “riordino delle carriere” di cui al d.lgs. n. 95/2017).
8. Tanto chiarito, il Collegio ritiene infine opportuno notare che non sussistono neppure i presupposti per riconoscere ai ricorrenti la retrodatazione della decorrenza della nomina a titolo di risarcimento del danno determinato dal ritardo con cui la p.a. avrebbe indetto e concluso la procedura e il relativo corso di formazione (domanda invero non espressamente e precisamente formulata dai ricorrenti, che tuttavia nel ricorso hanno lamentato che l’amministrazione avrebbe bandito il concorso solo a fine del 2020, nonostante l’art. 2, comma 1, lett. c-bis, d.lgs. n. 95/2017 prevedesse che lo stesso dovesse essere bandito entro il 31 dicembre 2019).
A tal riguardo – in disparte ogni altra considerazione – il Collegio ritiene sufficiente osservare:
- che una recente pronuncia del giudice d’appello ha evidenziato che « i termini fissati per lo svolgimento delle procedure concorsuali hanno natura ordinatoria e necessariamente flessibili, in ragione delle varie evenienze che possono incidere sugli adempimenti delle Commissioni d’esame » e che l’amministrazione può esser ritenuta responsabile del pregiudizio subito a causa della durata delle operazioni concorsuali solamente « quando questa ecceda i limiti di ragionevolezza da valutare alla stregua di tutte le circostanze del caso, e segnatamente del livello delle professionalità da selezionare e del numero dei partecipanti in relazione a quello dei posti messo a concorso » (Consiglio di Stato, II, 27 gennaio 2022, n. 598);
- che nel caso di specie il tempo impiegato dall’amministrazione per bandire e concludere la procedura cui hanno partecipato i ricorrenti, nonché per avviare i vincitori dello stesso al corso di formazione non appare irragionevole, né imputabile a una condotta negligente della p.a. resistente, e ciò anche avuto riguardo, in termini generali, « sia alla pluralità di procedure bandite in applicazione della normativa transitoria adottata nell’ambito del processo di revisione dei ruoli della Polizia di Stato di cui al d.lgs. n. 95/2017, sia al numero dei partecipati a dette procedure » (cfr. la già richiamata sentenza Tar IO, I- quater , n. 5626/2024), nonché, più in particolare, al fatto che la p.a. resistente ha dato puntuale evidenza nel bando cui hanno partecipato i ricorrenti del fatto che « il concorso da bandirsi entro il 31 dicembre 2019 ai sensi della citata lettera c-bis) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017, insuscettibile di indizione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 172 del 2019, non è stato successivamente indetto [fino, appunto, alla fine del 2020] a causa della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID-19 ».
9. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va respinto.
10. Le spese processuali – tenuto conto della peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
NO SE Lanzafame, Referendario, Estensore
DA Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO SE Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO