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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6171/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Francesco Ciaccio che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Claudia De
Pasquale, come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...]. Dom.) il 22.8.1973 - Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
nulla per spese.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.5.2023 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi di scioglimento del matrimonio contratto il
16.7.2008 in Santo Domingo con dal quale il 2.11.2009, il quale, in Controparte_1
assenza di figli, già da tempo si era allontanato dalla casa familiare.
In contumacia del resistente, all'udienza del 30.11.23 la parte ha insistito in domanda.
Contestualmente alla sentenza di separazione, la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 9.4.25, comparsa la sola ricorrente, il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che in contumacia del resistente l'unica parte costituita è comparsa davanti al
Giudice delegato dal Presidente all'udienza del 30.11.2024 per chiedere la sola pronuncia della separazione, sicché alla data della riassunzione erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, con attestazione in data
16.7.24-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, separati di fatto dal 2021, come dichiarato dalla ricorrente, ed essendo allo stato irreperibile il non può più essere ricostituita. CP_1
Tanto basta per la pronuncia dell'unica domanda proposta.
La natura necessitata della domanda e l'assenza di contestazione escludono i presupposti della soccombenza a carico del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 16.7.2008 in Santo Domingo tra nato a [...]. Dom.) il 22.8.1973, e Controparte_1 Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma al n. 718, parte II, serie C, anno 2008;
nulla per spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6171/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Francesco Ciaccio che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Claudia De
Pasquale, come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...]. Dom.) il 22.8.1973 - Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
nulla per spese.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.5.2023 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della separazione e poi di scioglimento del matrimonio contratto il
16.7.2008 in Santo Domingo con dal quale il 2.11.2009, il quale, in Controparte_1
assenza di figli, già da tempo si era allontanato dalla casa familiare.
In contumacia del resistente, all'udienza del 30.11.23 la parte ha insistito in domanda.
Contestualmente alla sentenza di separazione, la causa è stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine previsto dall'art 3 n. 2 lett. b L. 898/70 per la pronuncia del divorzio.
Riassunto regolarmente il processo a seguito del verificarsi delle condizioni di procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio, all'udienza del 9.4.25, comparsa la sola ricorrente, il procuratore ha concluso come in epigrafe indicato e la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione orale.
Sussistono i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, atteso che in contumacia del resistente l'unica parte costituita è comparsa davanti al
Giudice delegato dal Presidente all'udienza del 30.11.2024 per chiedere la sola pronuncia della separazione, sicché alla data della riassunzione erano già trascorsi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, con attestazione in data
16.7.24-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, separati di fatto dal 2021, come dichiarato dalla ricorrente, ed essendo allo stato irreperibile il non può più essere ricostituita. CP_1
Tanto basta per la pronuncia dell'unica domanda proposta.
La natura necessitata della domanda e l'assenza di contestazione escludono i presupposti della soccombenza a carico del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 2 di 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 16.7.2008 in Santo Domingo tra nato a [...]. Dom.) il 22.8.1973, e Controparte_1 Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma al n. 718, parte II, serie C, anno 2008;
nulla per spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3