Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dott. Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2596 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 Parte_2
(P.I. ,
[...] P.IVA_1 Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore signor
[...] con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 112, domiciliata Parte_4 presso lo studio dell'Avv. Luca Moscardino in Napoli, Riviera di Chiaia 263, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Pariani (C.F.
e Nadja Scagliarini Zoebisch, (Cod. Fisc.: C.F._1
, in via tra loro congiunta e disgiunta, con studio in C.F._2
Milano, Via C. Hajech 10, giusta procura in atti;
Appellante
E
, nata a [...] il [...] e res.te in Marano di Napoli Controparte_1
(NA) alla Via S. Rocco n°144, C. F. , ed elett.te CodiceFiscale_3 dom.ta in Mugnano di Napoli (NA) al Viale Menna n°10, presso lo studio degli Avv.ti Giacomo MIGLIACCIO e Rita DI MARINO da cui è rappresenta- ta e difesa giusta procura in atti;
Appellata
NONCHE'
(già Controparte_2 Controparte_3
) e l , rappresentati
[...] Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale sono domiciliati ex lege
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. in tirocinio generico presso Controparte_5 l'intestato Ufficio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Su- prema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409).
Con atto di citazione in appello, introduttivo del presente giudizio,
[...]
, Parte_5 Parte_2
ha proposto gravame avverso la sentenza emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 5562/2019 in data 26 giugno 2019 non notificata (procedimento R.G. n. 117/2018), depositata in cancelleria il 27 giugno 2019, che accoglieva la domanda proposta da contro le amministrazioni scolastiche e la Controparte_1 [...]
, terza chiamata in causa, Controparte_6 al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro oggetto di causa.
La pronuncia emessa dal giudice di prime rea del seguente tenore: “1) Accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 14.803,95, all'attualità oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. All'attrice spetta, inoltre, il rimborso delle spese di CTU come da decreto di nomina. 2) Condanna, inoltre, per il principio di soccombenza, i detti convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite distraendole a favore del procuratore costituito Giacomo Migliaccio in euro 2.700,00 di cui: euro 150,00 per spese ed euro 2.250,00 per diritti ed onorari. Oltre i.v.a. e c.p.a. e 15% come per legge”.
Con atto d'appello, ritualmente notificato, l'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo l'errata applicazione nel giudizio dell'art. 2051 c.c., la carenza di legittimazione passiva in capo alle amministra- zioni convenute e, di conseguenza, della compagnia assicuratrice, chia- mata in causa, nonché l'erroneità della pronuncia impugnata sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice di prime cure condannato le convenute al pagamento di una somma (€ 14.803,95) bel al di là della clausola di contenimento fissata dall'attrice e dei limiti di competenza per valori previsti per il giudice di pace dall'art. 7 c.p.c., ratione temporis, pari a € 5000.
Ha concluso, quindi, per la riforma della sentenza di primo grado, con la conseguente condanna dell'appellata alla refusione del- Controparte_1 le spese processuali e competenze del doppio grado di giudizio, con at- tribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva in appello ed eccepiva, preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del gravame nonché l'incompetenza per territorio del giudice dell'impugnazione; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto, e la integrale conferma della gra-
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. in tirocinio generico presso Controparte_5 l'intestato Ufficio vata sentenza, vinte le spese e le competenze del secondo grado di giu- dizio.
Malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di gravame, non si costituivano in appello il
[...]
e l Controparte_3 Controparte_7
.
[...]
Disattesa l'eccezione di incompetenza, con ordinanza del 20.01.2022, trattata la causa ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12.12.2024, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Tribuna- le riservava la causa in decisione, con la concessione alle parti dei termi- ni 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
Ciò posto, preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati
, in persona del Controparte_3
pro tempore e CP_8 Controparte_9
[
, ritualmente citati e non costituiti nella presente fase di gravame.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per quanto di seguito esplici- tato.
Con il primo motivo di appello, la Parte_6
censura la sentenza gravata sotto il profilo
[...] dell'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., deducendo, in particolare, la carenza in capo alle amministrazioni convenute delle titolarità del rap- porto sostanziale su cui si basa la pretesa risarcitoria fatta valere da parte attrice. Asserisce l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo della fattispecie di responsabilità discipli- nata dalla disposizione in esame, imputando alle amministrazioni con- venute, in maniera del tutto erronea e inopinata, l'infortunio occorso al- la , fondando il suo convincimento esclusivamente sulla Controparte_1 circostanza che l'infortunio si sarebbe verificato, a Suo dire, nei locali scolastici.
La censura appare fondata.
Sul punto, questo giudice ritiene preliminarmente opportuno rammen- tare la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
In proposito, come a più riprese ribadito dalla Corte di Cassazione, la le- gitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto so- stanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della si- tuazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è con- sentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. in tirocinio generico presso Controparte_5 l'intestato Ufficio merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/03/2006, n.4796 - nella specie relativa ad azione risarcitoria da sini- stro stradale, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva proceduto - malgrado la questione non avesse formato oggetto di contestazione in primo grado e non gli fosse stata devoluta con il proposto gravame - al rilievo officioso del difetto, dal lato passivo, della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giu- dizio, costituito dall'essere la convenuta proprietaria o meno dell'auto- vettura coinvolta nel sinistro).
Ebbene, dall'istruttoria assunta nel corso del giudizio di primo grado è emerso, che l'infortunio occorso alla sig.ra ebbe a verifi- Controparte_1 carsi allorquando quest'ultima si trovava all'interno del Teatro di pro- prietà del Comune di Recale per assistere alla recita di fine anno della di lei nipote, e non all'interno dell'edificio del convenuto e qui appellato istituto scolastico . L'incidente è stato imputato dal Controparte_4 giudice di prime cure a un difetto manutentivo della struttura (mancan- za di adeguate protezioni/recinzione – cfr. p. 2 della sentenza), circo- stanza non contestata da alcuna delle parti in sede di gravame e che può, pertanto, ritenersi incontroversa.
Dalla documentazione trasfusa in atti, appare, invero, evidente che la ti- tolarità del bene in cui è occorso il sinistro di cui è stata, suo malgrado, protagonista la , e dei relativi obblighi manutentivi, sia esclusiva- CP_1 mente in capo al Comune di Recale.
L previa interlocuzio- CP_4 Controparte_7 ne e autorizzazione del competente ufficio comunale, si è servito della struttura nei limiti dello svolgimento della recita scolastica. La circo- stanza non pregiudica il rapporto di signoria sussistente tra l'ente pro- prietario rispetto alla struttura, sicché devono ritenersi permanere in capo a quest'ultimo gli obblighi di custodia su cui si fonda il titolo di re- sponsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Quanto alla natura del rapporto di custodia, presupposto indefettibile del titolo di responsabilità di cui si discute, deve, invero, rammentarsi che la funzione dell'art. 2051 è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, inten- dendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conserva- zione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più am- pio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Peraltro, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il presupposto del- la custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. in tirocinio generico presso Controparte_5 l'intestato Ufficio diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ri- tenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi (Cass. n. 12796/2024).
Orbene, nel caso di specie la disponibilità occasionale del bene da parte dell'istituto scolastico convenuto non può ritenersi idonea, cionondime- no, a far venire meno gli obblighi suddetti che restano indiscutibilmente in capo all'ente proprietario e perciò custode del cespite.
Deve, in proposito, ritenersi pertinente il richiamo all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nella parte in cui si asserisce che: “gli obblighi rela- tivi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicura- re, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche e educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla lo- ro fornitura e manutenzione”.
È chiaro, dunque, che la pretesa risarcitoria fatta valere dalla CP_1 avrebbe dovuto essere eventualmente indirizzata verso il Comune di Recale e non verso la struttura scolastica convenuta.
Merita, altresì, condivisione il secondo motivo di appello opposto alla sentenza gravata, fondato sulla ritenuta violazione del principio di corri- spondenza tra chiesto e pronunciato in cui sarebbe occorso il giudice di prime cure.
Secondo la prospettazione dell'appellante, che questo Tribunale reputa fondata, egli avrebbe, invero, condannato le convenute al pagamento di una somma (€ 14.803,95) bel al di là della clausola di contenimento fis- sata dall'attrice e dei limiti di competenza per valori previsti per il giudice di pace dall'art. 7 c.p.c., ratione temporis, pari a € 5000, incorrendo, per- tanto, nel vizio di ultrapetizione.
In merito, la giurisprudenza di legittimità si è espressa a più riprese af- fermando che “il vizio di ultrapetizione ricorre quando il Giudice pronun- cia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ov- vero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. Civ. sez. II, 10/05/2018 n.11304) ed in un caso similare a quello all'attenzione di questo Tribunale anche la recente giurispru- denza di merito ha ritenuto che “merita accoglimento il secondo motivo di appello formulato dalla sul rilievo dell'evidente vizio di ul- Parte_7 trapetizione nel quale il Giudice di Pace è incorso mercè la condanna dell'ente al pagamento di importo risarcitorio più che doppio rispetto a quello richiesto dallo Z. in forza della formulata clausola di contenimen- to del petitum condannatorio entro la competenza di altro giudice” (Tri- bunale di Ragusa, 07/05/2018 n. 542). La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. MOT in tirocinio generico presso Controparte_5CP_ l'intestato Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, at- teso che la domanda può essere respinta sulla base di una questione as- sorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzional- mente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla ba- se della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logica- mente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di ce- lerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie que- stioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
Così in appello il motivo che assorbe gli altri, in via derimente e definiti- va, provoca assorbimento di quelli eventualmente ulteriori.
Quanto alla regolamentazione delle spese, si osserva quanto segue.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impu- gnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Pertanto, tenuto conto, del valore effettivo della causa (scaglione di va- lore da euro 1101,01 ad euro 5200,00) e del numero delle parti, il com- penso spettante al difensore nel giudizio di primo grado (liquidato dal GdP in euro 1800,00) va rideterminato in euro 1205,00, alla luce dei pa- rametri medi di cui al D.M 2014/55, oltre gli accessori di legge (iva, cpa e rimb. Forf. del 15%), mentre relativamente al giudizio di appello in € 2252 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per leg- ge;
con attribuzione in favore dei procuratori antistatari che se ne sono dihciarati anticipatari ex art. 93 cpc
Anche le spese di CTU del primo grado di giudizio, in aderenza al principio di soccombenza devono essere poste a carico della , con onere di CP_1 restituzione della predetta di tutto quanto eventualmente ricevuto dalla
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. in tirocinio generico presso Controparte_5 l'intestato Ufficio controparte, con gli interessi al tasso legale dal ricevimento all'effettivo soddisfo.
Da ultimo va ricordato che “l'art. 336 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 48 l. 26 novembre 1990 n. 353), disponendo che la riforma o la cassa- zione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o prov- vedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione del- le somme pagate e di ripristino della situazione precedente” (cfr. Cassa- zione civile, sez. I, 06 dicembre 2006, n. 26171). Il che equivale a dire che parte appellata dovrà, effettuati i relativi calcoli, restituire le somme percepite a parte appellante (con gli interessi legali dal giorno del perce- pito sino all'integrale restituzione); lo stesso dicasi per le spese di lite in relazione all'avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n°5562/19, emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 26 giugno 2019, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_3
e dell;
[...] Controparte_7
2. in totale riforma della sentenza n°5562/19 del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, rigetta la domanda formulata da Controparte_1 nei confronti delle amministrazioni convenute e della compagnia, con conseguente onere di restituzione di tutte le somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi come in motivazione;
3. condanna al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1 di giudizio, liquidate: per il primo grado in €. 1205 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
per il secondo grado in €. 2252 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
con attribuzione in favore dei procuratori costituiti antistatari;
4. pone le spese di CTU relative al primo grado di giudizio a carico di par- te appellata soccombente, con onere di restituzione di tutte le somme eventualmente percepite a titolo di rimborso in esecuzione della sen- tenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data dell'esborso all'ef- fettivo soddisfo.
Così deciso in Napoli il 14.3.2025
IL GIUDICE Dr.ssa Barbara DI TONTO
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. in tirocinio generico presso Controparte_5 l'intestato Ufficio