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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Germana Radice Presidente
Gaia Calafiore Giudice
Ida Cuffaro Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 831-1/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
FUSCA ANNA ed elettivamente domiciliato in Dasà (V.V.) Via Provinciale n.36 36 presso il difensore;
ATTORE - QUERELANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PALAJA DI TOCCO ANTONELLA ed elettivamente domiciliato in Catanzaro Piazza Montegrappa, 2 presso il difensore;
CONVENUTO
pagina 1 di 6 Con la partecipazione del pubblico ministero in sede
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di udienza
IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del giudizio recante RGN 83/2019 proposto da nei Parte_1 confronti di con cui la prima adiva la seconda innanzi l'intestato CP_1
Tribunale al fine di chiederne, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051
c.p.c., la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il sinistro occorso, l'attore, all'udienza del 7 giugno 2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, formulava istanza di querela di falso incidentale, avente ad oggetto il verbale di accettazione n. 28877 del 2017 dell'ASP di Vibo
Valentia UO pronto soccorso e medicina di urgenza del 29.9.2017, rappresentando che falsamente era stato indicato in anamnesi << caduta accidentale da scaletta a casa >> e di aver riferito di essere caduto accidentalmente da una scala di 110 cm circa, non avendo specificato se la scala fosse all'interno di un'abitazione privata ovvero in altro luogo.
All'esito della proposizione della presente querela, disposta la sospensione del giudizio principale, e contestualmente rilevata ex officio questione di nullità della querela di falso proposta, veniva instaurato il giudizio incidentale nel quale non si costituiva la convenuta nel giudizio principale, rimanendo contumace. CP_1
All'udienza del 19 novembre 2024, dopo diversi rinvii di ufficio dovuti all'avvicendarsi di Giudice diversi, la causa incidentale era rimessa dal Giudice
Relatore, medio tempore subentrato nella titolarità del procedimento, al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La querela incidentale proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Sul punto deve infatti rilevarsi come, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
Nel caso in esame non è possibile riscontrare alcuna indicazione degli elementi di prova a sostegno dell'accertamento richiesto.
pagina 2 di 6 Ed infatti, per quanto ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità possa essere assolto con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. III, n. 4720/2019; Cass. lav., n.
1537/2001), tuttavia, ciò non esclude che l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso avvengano secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
Ora nella fattispecie che ci occupa il querelante si è limitato a richiamare i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. e già rigettati dal Giudice istruttore con ordinanza del 20.10.20.
In disparte la considerazione che il mero rinvio alle richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. non appare sufficiente ad assolvere il predetto onere di specifica indicazione dei mezzi di prova, giova osservare quanto segue.
La querela di falso ha lo scopo -sia quando sia svolta in via principale, sia quando lo sia in via incidentale di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute, ovvero, nel caso di specie, della erroneità della dichiarazione riportata nel referto e difforme da quanto effettivamente dichiarato dal paziente.
Il referto di pronto soccorso ha natura di atto pubblico in quanto esso è caratterizzato, oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice.
In particolare, per giurisprudenza costante: “Il certificato medico di pronto soccorso
è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni riportate nel certificato stesso rilasciate dalla vittima del sinistro. (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020, n.
16030).
pagina 3 di 6 La querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 cod. civ. (ad. es. l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati, o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle)” (cfr Cass. civ., sent. n. 6959 del 06.07.1999).
Il contenuto fidefaciente del referto impugnato per querela di falso è pertanto integrato dalla sola veridicità estrinseca di quanto riportato nel referto come constatato dal medico, nella sua veste di pubblico ufficiale, ovvero dei fatti oggetto di sua percezione diretta e del contenuto estrinseco delle dichiarazioni a lui rese, indipendentemente dalla loro intrinseca veridicità (cfr Cass. civ., ord. n. 20214 del
25.07.2019).
Nel caso in esame l'attore ha contestato la non veridicità della dichiarazione contenuta nel referto non avendo il querelante specificato se la scala fosse all'interno di un'abitazione privata ovvero in altro luogo.
Tuttavia, verificando la tipologia delle prove richiesta nelle memorie ex art. 183 co.6
c.p.c., non articola il querelante alcun'istanza istruttoria in ordine alla non corrispondenza tra quanto effettivamente dichiarato ai sanitari dal querelante e quanto riportato nel documento impugnato.
A tal riguardo, infatti, si osserva che i capitoli di prova articolati nelle memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. sono volti a provare le modalità e luogo in cui sarebbe avvenuta il sinistro occorso all'odierno querelante, aspetto non oggetto del presente pagina 4 di 6 giudizio che richiede invece, la prova della non corrispondenza tra quanto dichiarato dall'attore ai sanitari in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso e quello che il sanitario ha riportato nel certificato, dichiarazioni che, in virtù di quanto sopra, sono assistite da fede privilegiata.
Il Collegio, infatti, ritiene opportuno ribadire che la prova della falsità del documento impugnato va infatti tenuta distinta dalle prove riguardanti l'evento occorso e le circostanze di tempo e luogo in cui questo avvenne, non potendo operarsi alcuna sovrapposizione tra la prova richiesta nell'ambito del giudizio risarcitorio “principale” per così dire e quella richiesta ai fini della declaratoria di falsità del documento impugnato.
In virtù di quanto esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
Da ultimo, in punto di spese si osserva in materia di querela di falso (tanto principale, quanto incidentale), che “ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità”
(Cassazione Civile n. 15642 del 23.06.2017).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile ai valori minimi a complessità bassa esclusa la fase istruttoria non espletata, in considerazione della semplicità delle questioni dedotte.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, in composizione collegiale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
pagina 5 di 6 -Condanna il querelante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso generale, Controparte_2 iva e cpa come per legge;
così deciso nella C.C. del 29 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Ida Cuffaro Germana Radice
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati
Germana Radice Presidente
Gaia Calafiore Giudice
Ida Cuffaro Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 831-1/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
FUSCA ANNA ed elettivamente domiciliato in Dasà (V.V.) Via Provinciale n.36 36 presso il difensore;
ATTORE - QUERELANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PALAJA DI TOCCO ANTONELLA ed elettivamente domiciliato in Catanzaro Piazza Montegrappa, 2 presso il difensore;
CONVENUTO
pagina 1 di 6 Con la partecipazione del pubblico ministero in sede
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di udienza
IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del giudizio recante RGN 83/2019 proposto da nei Parte_1 confronti di con cui la prima adiva la seconda innanzi l'intestato CP_1
Tribunale al fine di chiederne, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051
c.p.c., la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il sinistro occorso, l'attore, all'udienza del 7 giugno 2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, formulava istanza di querela di falso incidentale, avente ad oggetto il verbale di accettazione n. 28877 del 2017 dell'ASP di Vibo
Valentia UO pronto soccorso e medicina di urgenza del 29.9.2017, rappresentando che falsamente era stato indicato in anamnesi << caduta accidentale da scaletta a casa >> e di aver riferito di essere caduto accidentalmente da una scala di 110 cm circa, non avendo specificato se la scala fosse all'interno di un'abitazione privata ovvero in altro luogo.
All'esito della proposizione della presente querela, disposta la sospensione del giudizio principale, e contestualmente rilevata ex officio questione di nullità della querela di falso proposta, veniva instaurato il giudizio incidentale nel quale non si costituiva la convenuta nel giudizio principale, rimanendo contumace. CP_1
All'udienza del 19 novembre 2024, dopo diversi rinvii di ufficio dovuti all'avvicendarsi di Giudice diversi, la causa incidentale era rimessa dal Giudice
Relatore, medio tempore subentrato nella titolarità del procedimento, al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La querela incidentale proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Sul punto deve infatti rilevarsi come, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
Nel caso in esame non è possibile riscontrare alcuna indicazione degli elementi di prova a sostegno dell'accertamento richiesto.
pagina 2 di 6 Ed infatti, per quanto ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità possa essere assolto con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. III, n. 4720/2019; Cass. lav., n.
1537/2001), tuttavia, ciò non esclude che l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso avvengano secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
Ora nella fattispecie che ci occupa il querelante si è limitato a richiamare i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. e già rigettati dal Giudice istruttore con ordinanza del 20.10.20.
In disparte la considerazione che il mero rinvio alle richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c. non appare sufficiente ad assolvere il predetto onere di specifica indicazione dei mezzi di prova, giova osservare quanto segue.
La querela di falso ha lo scopo -sia quando sia svolta in via principale, sia quando lo sia in via incidentale di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute, ovvero, nel caso di specie, della erroneità della dichiarazione riportata nel referto e difforme da quanto effettivamente dichiarato dal paziente.
Il referto di pronto soccorso ha natura di atto pubblico in quanto esso è caratterizzato, oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice.
In particolare, per giurisprudenza costante: “Il certificato medico di pronto soccorso
è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni riportate nel certificato stesso rilasciate dalla vittima del sinistro. (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020, n.
16030).
pagina 3 di 6 La querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 cod. civ. (ad. es. l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati, o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle)” (cfr Cass. civ., sent. n. 6959 del 06.07.1999).
Il contenuto fidefaciente del referto impugnato per querela di falso è pertanto integrato dalla sola veridicità estrinseca di quanto riportato nel referto come constatato dal medico, nella sua veste di pubblico ufficiale, ovvero dei fatti oggetto di sua percezione diretta e del contenuto estrinseco delle dichiarazioni a lui rese, indipendentemente dalla loro intrinseca veridicità (cfr Cass. civ., ord. n. 20214 del
25.07.2019).
Nel caso in esame l'attore ha contestato la non veridicità della dichiarazione contenuta nel referto non avendo il querelante specificato se la scala fosse all'interno di un'abitazione privata ovvero in altro luogo.
Tuttavia, verificando la tipologia delle prove richiesta nelle memorie ex art. 183 co.6
c.p.c., non articola il querelante alcun'istanza istruttoria in ordine alla non corrispondenza tra quanto effettivamente dichiarato ai sanitari dal querelante e quanto riportato nel documento impugnato.
A tal riguardo, infatti, si osserva che i capitoli di prova articolati nelle memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. sono volti a provare le modalità e luogo in cui sarebbe avvenuta il sinistro occorso all'odierno querelante, aspetto non oggetto del presente pagina 4 di 6 giudizio che richiede invece, la prova della non corrispondenza tra quanto dichiarato dall'attore ai sanitari in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso e quello che il sanitario ha riportato nel certificato, dichiarazioni che, in virtù di quanto sopra, sono assistite da fede privilegiata.
Il Collegio, infatti, ritiene opportuno ribadire che la prova della falsità del documento impugnato va infatti tenuta distinta dalle prove riguardanti l'evento occorso e le circostanze di tempo e luogo in cui questo avvenne, non potendo operarsi alcuna sovrapposizione tra la prova richiesta nell'ambito del giudizio risarcitorio “principale” per così dire e quella richiesta ai fini della declaratoria di falsità del documento impugnato.
In virtù di quanto esposto, la domanda non può trovare accoglimento.
Da ultimo, in punto di spese si osserva in materia di querela di falso (tanto principale, quanto incidentale), che “ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità”
(Cassazione Civile n. 15642 del 23.06.2017).
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile ai valori minimi a complessità bassa esclusa la fase istruttoria non espletata, in considerazione della semplicità delle questioni dedotte.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, in composizione collegiale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta da;
Parte_1
pagina 5 di 6 -Condanna il querelante al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
quantificate in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso generale, Controparte_2 iva e cpa come per legge;
così deciso nella C.C. del 29 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Ida Cuffaro Germana Radice
pagina 6 di 6