CA
Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Nel procedimento iscritto al n. 16-1/2025 R.G. promosso da:
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'avv. Giorgio Marchiando appellanti contro in qualità di mandataria di rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 dall'avv. Roberta Frojo appellata ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che gli appellanti, con ricorso ex art. 351 c.p.c., hanno chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 5751/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino in data
15/11/2024 e de “l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7172/2016”; considerato che la sentenza in questa sede impugnata ha respinto l'opposizione tardiva proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 7172/2016, emesso in data 08/07/2016 nei loro confronti, in qualità di fideiussori della Parte_4
confermando il decreto ingiuntivo e condannandoli alla rifusione delle spese in favore di CP_1
mandataria di cessionaria dell'originario credito vantato da
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_3 rilevato che l'opposizione tardiva è stata proposta, pendente la procedura esecutiva immobiliare instaurata nei loro confronti nel 2023 da a seguito dell'assegnazione di un termine Controparte_2
da parte del G.E., attesa la loro veste di consumatori, che facevano valere il carattere abusivo e la nullità di clausole dei contratti di fideiussione, e ciò in ossequio al principio di effettiva della tutela, secondo l'interpretazione datane dalla CGEU con le sentenze del 17/05/2022 e poi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023;
Pagina 1
considerato che
gli appellanti fondano la loro istanza di sospensiva sulla sussistenza di entrambi i presupposti alternativamente previsti dall'art. 283 c.p.c., e cioè la manifesta fondatezza dei motivi d'impugnazione e il pregiudizio grave ed irreparabile, che loro deriverebbe dalla prosecuzione della procedura esecutiva, che non è mai stata sospesa, e nella quale è stata fissata udienza ex art. 569
c.p.c. al 12/06/2025; rilevato che parte appellata, nel costituirsi nella presente fase, ha contestato la ravvisabilità del requisito della manifesta fondatezza dell'appello ed ha sostenuto che il periculum in mora non risulta dedotto e provato;
considerato che
sia l'atto di citazione in appello, nell'argomentare sull'istanza di sospensiva, che il ricorso ex art. 351 c.p.c. affrontano il tema dell'individuazione del titolo, che fonda il procedimento esecutivo in corso, sostenendo, conseguentemente, la necessità di sospendere sia la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, che l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto opportuno premettere che la sentenza impugnata è provvisoriamente esecutiva unicamente quanto al capo di condanna alla rifusione delle spese di lite - statuizione in relazione alla quale alcun rischio di un danno grave ed irreparabile viene prospettato dagli appellanti – mentre, per la restante parte, la sentenza, nel respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, ha carattere meramente dichiarativo/accertativo; considerato infatti che il titolo esecutivo, sulla cui base l'esecuzione è stata promossa ed è proseguita, è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 7172/2016, dichiarato provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., e non tempestivamente opposto, decreto ingiuntivo la cui esecutorietà non è stata sospesa, ex art. 650, co. 2, c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione tardiva, tanto che la procedura esecutiva immobiliare – secondo quanto affermato dagli appellanti - non è mai stata sospesa;
ritenuto che
la Suprema Corte, ancora con due recenti pronunce (Cass. n. 193/2023 e Cass. n.
4277/2023), ha avuto modo di affrontare il tema in questa sede oggetto d'esame, e cioè
l'ammissibilità dell'inibitoria di sentenza, che abbia rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, precisando che: "qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso,…invece, la sentenza è titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute, quali quelle sulle spese di lite (Cass. 26/08/2021 n. 23500);...”
(v. Cass. 05/01/2023 n. 193), condividendo nella fattispecie il ragionamento seguito dal giudice d'appello, il quale aveva ritenuto che l'inibitoria, ex art. 283 c.p.c., concernesse i soli capi condannatori relativi alle spese processuali;
Pagina 2 rilevato infatti che, non essendo il giudizio di opposizione un giudizio d'impugnazione del decreto, non vale il principio per cui la pronuncia, anche se confermativa, è integralmente sostitutiva, sicché
“...a passare in giudicato è comunque non già il decreto…ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto - purché integrale – dell'opposizione medesima. Tuttavia, finché il giudizio di opposizione permanga senza revoca espressa di questo,
l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto…” (v. Cass. 27/08/2013 n.
19595); rilevato che nel caso di specie l'esecutorietà del decreto ingiuntivo si era già consolidata prima della proposizione del giudizio d'opposizione tardiva e la sua esecutorietà non è mai venuta meno, sicché
è evidente come sia quello l'unico titolo esecutivo, che sorregge l'esecuzione in corso, titolo sul quale questa Corte, nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 283 c.p.c., di “sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza”, non può incidere;
ritenuto pertanto che la richiesta di sospensiva, sia nella parte in cui ha ad oggetto la sentenza impugnata - che sul punto non ha portata esecutiva, né attribuisce efficacia esecutività ad un titolo che ne fosse in precedenza privo - sia nella parte in cui è riferita al decreto ingiuntivo, risulta inammissibile;
considerato, infine, che è parimenti inammissibile la richiesta, formulata solo con le note scritte sostitutive dell'udienza, di sospensione della procedura esecutiva n. 898/23 RGE, atteso che la sospensione di quel procedimento, nei limiti previsti dagli artt. 623, 624 e 624 bis c.p.c., può essere disposta solo dal giudice dell'esecuzione; ritenuto, tuttavia, che non debba farsi luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 283, co. 2, c.p.c., in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali, sia pure isolati e risalenti di alcune Corti d'Appello, difformi dall'interpretazione adottata in questa sede;
P.Q.M.
visti gli artt. 351 e 283 c.p.c., dichiara inammissibile l'istanza, proposta da , e Parte_1 Parte_5 Parte_3
di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 5751/2024 pronunciata dal
[...]
Tribunale di Torino, nonché di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7172/2016 emesso dal Tribunale di Torino e della procedura esecutiva n. 898/2023 R.G.E.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Pagina 3
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel.
Nel procedimento iscritto al n. 16-1/2025 R.G. promosso da:
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'avv. Giorgio Marchiando appellanti contro in qualità di mandataria di rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 dall'avv. Roberta Frojo appellata ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che gli appellanti, con ricorso ex art. 351 c.p.c., hanno chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 5751/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino in data
15/11/2024 e de “l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7172/2016”; considerato che la sentenza in questa sede impugnata ha respinto l'opposizione tardiva proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 7172/2016, emesso in data 08/07/2016 nei loro confronti, in qualità di fideiussori della Parte_4
confermando il decreto ingiuntivo e condannandoli alla rifusione delle spese in favore di CP_1
mandataria di cessionaria dell'originario credito vantato da
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_3 rilevato che l'opposizione tardiva è stata proposta, pendente la procedura esecutiva immobiliare instaurata nei loro confronti nel 2023 da a seguito dell'assegnazione di un termine Controparte_2
da parte del G.E., attesa la loro veste di consumatori, che facevano valere il carattere abusivo e la nullità di clausole dei contratti di fideiussione, e ciò in ossequio al principio di effettiva della tutela, secondo l'interpretazione datane dalla CGEU con le sentenze del 17/05/2022 e poi dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023;
Pagina 1
considerato che
gli appellanti fondano la loro istanza di sospensiva sulla sussistenza di entrambi i presupposti alternativamente previsti dall'art. 283 c.p.c., e cioè la manifesta fondatezza dei motivi d'impugnazione e il pregiudizio grave ed irreparabile, che loro deriverebbe dalla prosecuzione della procedura esecutiva, che non è mai stata sospesa, e nella quale è stata fissata udienza ex art. 569
c.p.c. al 12/06/2025; rilevato che parte appellata, nel costituirsi nella presente fase, ha contestato la ravvisabilità del requisito della manifesta fondatezza dell'appello ed ha sostenuto che il periculum in mora non risulta dedotto e provato;
considerato che
sia l'atto di citazione in appello, nell'argomentare sull'istanza di sospensiva, che il ricorso ex art. 351 c.p.c. affrontano il tema dell'individuazione del titolo, che fonda il procedimento esecutivo in corso, sostenendo, conseguentemente, la necessità di sospendere sia la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, che l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto opportuno premettere che la sentenza impugnata è provvisoriamente esecutiva unicamente quanto al capo di condanna alla rifusione delle spese di lite - statuizione in relazione alla quale alcun rischio di un danno grave ed irreparabile viene prospettato dagli appellanti – mentre, per la restante parte, la sentenza, nel respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, ha carattere meramente dichiarativo/accertativo; considerato infatti che il titolo esecutivo, sulla cui base l'esecuzione è stata promossa ed è proseguita, è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 7172/2016, dichiarato provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., e non tempestivamente opposto, decreto ingiuntivo la cui esecutorietà non è stata sospesa, ex art. 650, co. 2, c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione tardiva, tanto che la procedura esecutiva immobiliare – secondo quanto affermato dagli appellanti - non è mai stata sospesa;
ritenuto che
la Suprema Corte, ancora con due recenti pronunce (Cass. n. 193/2023 e Cass. n.
4277/2023), ha avuto modo di affrontare il tema in questa sede oggetto d'esame, e cioè
l'ammissibilità dell'inibitoria di sentenza, che abbia rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, precisando che: "qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso,…invece, la sentenza è titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute, quali quelle sulle spese di lite (Cass. 26/08/2021 n. 23500);...”
(v. Cass. 05/01/2023 n. 193), condividendo nella fattispecie il ragionamento seguito dal giudice d'appello, il quale aveva ritenuto che l'inibitoria, ex art. 283 c.p.c., concernesse i soli capi condannatori relativi alle spese processuali;
Pagina 2 rilevato infatti che, non essendo il giudizio di opposizione un giudizio d'impugnazione del decreto, non vale il principio per cui la pronuncia, anche se confermativa, è integralmente sostitutiva, sicché
“...a passare in giudicato è comunque non già il decreto…ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto - purché integrale – dell'opposizione medesima. Tuttavia, finché il giudizio di opposizione permanga senza revoca espressa di questo,
l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto…” (v. Cass. 27/08/2013 n.
19595); rilevato che nel caso di specie l'esecutorietà del decreto ingiuntivo si era già consolidata prima della proposizione del giudizio d'opposizione tardiva e la sua esecutorietà non è mai venuta meno, sicché
è evidente come sia quello l'unico titolo esecutivo, che sorregge l'esecuzione in corso, titolo sul quale questa Corte, nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 283 c.p.c., di “sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza”, non può incidere;
ritenuto pertanto che la richiesta di sospensiva, sia nella parte in cui ha ad oggetto la sentenza impugnata - che sul punto non ha portata esecutiva, né attribuisce efficacia esecutività ad un titolo che ne fosse in precedenza privo - sia nella parte in cui è riferita al decreto ingiuntivo, risulta inammissibile;
considerato, infine, che è parimenti inammissibile la richiesta, formulata solo con le note scritte sostitutive dell'udienza, di sospensione della procedura esecutiva n. 898/23 RGE, atteso che la sospensione di quel procedimento, nei limiti previsti dagli artt. 623, 624 e 624 bis c.p.c., può essere disposta solo dal giudice dell'esecuzione; ritenuto, tuttavia, che non debba farsi luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 283, co. 2, c.p.c., in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali, sia pure isolati e risalenti di alcune Corti d'Appello, difformi dall'interpretazione adottata in questa sede;
P.Q.M.
visti gli artt. 351 e 283 c.p.c., dichiara inammissibile l'istanza, proposta da , e Parte_1 Parte_5 Parte_3
di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 5751/2024 pronunciata dal
[...]
Tribunale di Torino, nonché di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 7172/2016 emesso dal Tribunale di Torino e della procedura esecutiva n. 898/2023 R.G.E.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Pagina 3