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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 571/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 571/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. NICOLINI ANDREA che la rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CIPOLLINI
CLAUDIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 405/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Gherardi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 822/2019, depositata in cancelleria in data 02/05/2024, notificata il 02/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “PRELIMINARMENTE insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori capitolati con le memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 e n. 2, rigettati in precedenza dal Giudice, in quanto aventi ad oggetto fatti rilevanti e decisivi ai fini della decisione della presente causa nonché ammissibili in funzione del rapporto parentale tra la Sig.ra ed i soggetti che le Pt_1
hanno concesso in prestito le somme, previa espunzione dei termini e dei capitoli eventualmente valutativi (non indicati dal Giudicante). NEL
MERITO.
1. RESPINGERE LA DOMANDA DI NULLITÀ dell'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio Dott. in data Persona_1
13.09.2017, Rep. N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri
Immobiliari di ZA (SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833,
Reg. Gen. 4004 relativo alla cessione dei seguenti beni immobili siti in
Comune di ZA (SP), nel complesso immobiliare alla Via Fontananera, fabbricato B, e precisamente: - appartamento ad uso civile abitazione su due piani costituito da ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
1 camera e servizi al piano primo (secondo fuori terra), disimpegno, ripostiglio e due camere al piano secondo o sottotetto (terzo fuori terra), per scala interna di collegamento, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 28, Particella 1234, Subalterno54, Via
Fontananera snc piani 1,2, Categoria A/2, Classe 3, vani 6, superficie catastale mq 97, Rendita Catastale € 557,77; - posto auto scoperto al
2 piano terreno (primo fuori terra), censito al Foglio 28, Particella 1234,
Subalterno 74, Via Fontananera snc, piano T, Categoria C/6, Classe 1, mq.
13, superficie catastale mq. 13, Rendita Catastale € 41,63, perchè non provata ed infondata in fatto e in diritto.
2. RESPINGERE LA DOMANDA
SUBORDINATA DI ANNULLAMENTO del suddetto atto ex art. 1439 c.c. perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
3. RESPINGERE LA
DOMANDA ULTERIORMENTE SUBORDINATA DI ANNULLAMENTO del suddetto atto ex art. 428 c.c. perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
4. RESPINGERE LA DOMANDA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA DI RESCISSIONE del suddetto atto ex art. 1448 c.c. perché prescritta oltreché infondata in fatto e in diritto e non provata. 5.
RESPINGERE LA DOMANDA IN ESTREMO SUBORDINE DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO per grave inadempimento del compratore essendo infondata in fatto e in diritto ed essendo provata per converso l'irreperibilità del 6. RESPINGERE LA DOMANDA CP_1
DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DEL NEGOZIO DI DATIO
IN SOLUTUM avanzata perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
7. RESPINGERE OGNI ULTERIORE DOMANDA DI
RESTITUZIONE DEL BENE IMMOBILE E DI PAGAMENTO DI SOMME
DI DENARO A QUALSIASI TITOLO RICHIESTE, ivi compresa quella ex art. 614-bis c.p.c. perché tutte infondate in fatto e in diritto e non provate.
8. IN ESTREMO SUBORDINE, nel denegato e non voluto caso di accoglimento delle domande attoree, disporre la restituzione della somme pagate dalla convenuta all'attore In Parte_1 Controparte_1
ogni caso con vittoria di spese processuali, spese di lite, compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge” e
3 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: a) prova per testi del Notaio Dott. sui capitoli n. 1 - 2, del Notaio Persona_2
Dott.ssa sui capitoli n. 3 - 4, del Notaio e delle Persona_3 Persona_1
Sig.re e sui capitoli 5 – 6 – 7 – 8, Parte_2 Parte_3
capitolati nella memoria 183 n. 2 datata 01/09/2022. b) prova per testi dei
Sig.ri sui capitoli n. 12-13, sui capitoli Parte_4 Persona_4
n. 14- 15 e sul capitolo n. 16, capitolati nella memoria 183 n. Parte_5
2 datata 01/09/2022. per parte appellata: “IN VIA PRELIMINARE
CHIEDE di essere autorizzato alla produzione in giudizio della sentenza n.
125/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 420quater cpp in data 20.04.2023 dal GUP di Massa, Dott.ssa Marta Baldasseroni, nel procedimento penale
n. 962/2019 R.G.N.R. e n. 1226/2019 R.G. GIP, al fine di comprovare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il procedimento penale
a suo carico non è “finito nel nulla” per l'accertata insussistenza del reato, ma che, invece, è stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputata, all'esito di plurime vane ricerche.
NEL MERITO
4 CHIEDE il rigetto del gravame con la conferma integrale delle statuizioni della sentenza n. 405/2024 del Tribunale della Spezia (con aggiornamento della condanna al risarcimento per mancato utilizzo dell'immobile fino alla data della pronuncianda sentenza e con la precisazione che gli interessi legali debbano essere calcolati sulle somme via via maturate mensilmente). In ogni caso, DEVOLVE all'Ecc.ma Corte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
I. DICHIARARE NULLO ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1418 c.c. e
1343 c.c., per uno o più dei profili di nullità per violazione di norme imperative (art. 73 D.P.R. 309/1990; art. 643 c.p.; art. 644, co. 1° e
3°,.c.p.), enunciati in narrativa e/o per altro meglio visto, l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott. in data 13.09.2017, Rep. Persona_1
N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri Immobiliari di ZA
(SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833, Reg. Gen. 4004 con cui
ha ceduto e venduto a sovra Controparte_1 Parte_1
meglio generalizzata, la proprietà dei seguenti beni immobili siti in
Comune di ZA (SP), nel complesso immobiliare alla Via Fontananera, fabbricato B, e precisamente:
- appartamento ad uso civile abitazione su due piani costituito da ingresso- soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera e servizi al piano primo
(secondo fuori terra), disimpegno, ripostiglio e due camere al piano secondo o sottotetto (terzo fuori terra), per scala interna di collegamento, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 28, Particella
1234, Subalterno54, Via Fontananera snc piani 1,2, Categoria A/2, Classe
3, vani 6, superficie catastale mq 97, Rendita Catastale € 557,77;
5 - posto auto scoperto al piano terreno (primo fuori terra), censito al Foglio
28, Particella 1234, Subalterno 74, Via Fontananera snc, piano T,
Categoria C/6, Classe 1, mq. 13, superficie catastale mq. 13, Rendita
Catastale € 41,63.
IN VIA SUBORDINATA
II. ANNULLARE ai sensi dell'art. 1439 c.c. per dolo e/o truffa contrattuale
l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott. in data Persona_1
13.09.2017, Rep. N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri
Immobiliari di ZA (SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833,
Reg. Gen. 4004;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
III. ANNULLARE ai sensi dell'art. 428 c.c. l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott. in data 13.09.2017, Rep. Persona_1
N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri Immobiliari di ZA
(SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833, Reg. Gen. 4004;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA IV. RESCINDERE ai sensi dell'art. 1448 c.c. l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott.
[...]
in data 13.09.2017, Rep. N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Per_1
Registri Immobiliari di ZA (SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part.
2833, Reg. Gen. 4004
IN ESTREMO SUBORDINE V. accertato e dichiarato l'inadempimento grave della convenuta acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455
c.c., DICHIARARE RISOLTO per grave inadempimento del compratore
l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott. in data Persona_1
13.09.2017, Rep. N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri
6 Immobiliari di ZA (SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833,
Reg. Gen. 4004
IN OGNI CASO VI. ACCERTARE E DICHIARARE il carattere assolutamente simulato e/o in frode alla legge del negozio di datio in solutum inserito nell'atto pubblico del 13.09.2017, in quanto inserito unicamente con finalità elusive di norme relative al controllo di operazioni anomale e/o in contrasto con disposizioni di carattere fiscale e/o finanziario di carattere imperativo;
IN OGNI CASO
VII. DICHIARARE TENUTA e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta
a restituire il sig. nel pieno Parte_1 Controparte_1
possesso, liberi da persone e cose, dei seguenti beni:
- appartamento ad uso civile abitazione su due piani costituito da ingresso- soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera e servizi al piano primo
(secondo fuori terra), disimpegno, ripostiglio e due camere al piano secondo o sottotetto (terzo fuori terra), per scala interna di collegamento, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di ZA al Foglio 28,
Particella 1234, Subalterno 54, Via Fontananera snc piani 1,2, Categoria
A/2, Classe 3, vani 6, superficie catastale mq 97, Rendita Catastale €
557,77;
- posto auto scoperto al piano terreno (primo fuori terra), censito al
Catasto dei Fabbricati del Comune di ZA al Foglio 28, Particella
1234, Subalterno 74, Via Fontananera snc, piano T, Categoria C/6, Classe
1, mq. 13, superficie catastale mq. 13, Rendita Catastale € 41,63.
IN OGNI CASO
7 VIII. DICHIARARE TENUTA e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta
a corrispondere in favore dell'attore una somma di Parte_1
denaro, da determinarsi in forza del valore locativo mensile del bene immobile oggetto di causa, a titolo di ristoro per il mancato godimento, utilizzo e sfruttamento del bene medesimo per il periodo dal 13.09.2017 fino alla restituzione dell'immobile nel possesso dell'attore; ovvero, in subordine, DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la convenuta
a corrispondere all'attore la somma di denaro di € Parte_1
530,00 a titolo di equo compenso per l'uso dell'immobile dal giorno
13.09.2017 fino alla restituzione dell'immobile nel possesso dell'attore;
IN OGNI CASO
IX. Visto l'art. 614-bis c.p.c., FISSARE una somma di denaro pari ad €
20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del pronunciando provvedimento di condanna alla restituzione dell'attore nel possesso dei suindicati beni immobili, dichiarando tenuta e, per l'effetto, condannando la convenuta a pagare detta somma di Parte_1
denaro per ogni giorno di violazione e/o inosservanza del predetto provvedimento.
IN OGNI CASO.
X. Con vittoria delle spese legali e tecniche del presente grado di giudizio”.
XI. Con condanna dell'appellata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegatissima ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non dovesse concordare con l'affermazione del Tribunale secondo cui i fatti allegati dall'attore
8 sono documentati, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. non ammessi dall'ordinanza 14.10.2022 Trib. SP, ed in particolare:
➢ Prova per testimoni sui capitoli da 1) a 26)
Si indicano quali testimoni:
- sui capitoli 1), 2), 3), 4), 25) e 26) la sig.ra , Controparte_2
nata in [...] il [...], residente in [...]
- sui capitoli da 1) a 11) e da 15) a 18): la sig.ra _1
residente in [...];
[...]
- sui capitoli da 1) a 4), e sui capitoli da 11) a 17) la sig.ra S_
, residente a [...];
[...]
- sui capitoli da 1) a 11) e da 15) a 18) la sig.ra , Testimone_3
residente in [...].
- sui capitoli da 1) a 3) e da 12) a 14) il sig. , residente Testimone_4
in Svizzera.
- sui capitoli 18) e 19) il Sovrintendente della Polizia Persona_5
di Stato in servizio presso la Questura di Massa;
- sui capitoli da 20) a 24) gli Agenti di Polizia di Stato Per_6
e in servizio presso la Questura di Massa
[...] Per_7
Carrara.
➢ Prova per interrogatorio formale della convenuta su autonomi capitoli da 1) a 9.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato il 10.04.2019, Controparte_1
conveniva in giudizio chiedendo che venisse Parte_1
dichiarato nullo, annullabile e/o rescindibile il contratto di compravendita
9 immobiliare, stipulato con quest'ultima in data 13.09.2017 la restituzione dell'immobile oggetto di compravendita, nonché il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dello stesso asserendo di essersi trovato - al momento della stipulazione del predetto contratto - nella condizione di incapacità di intendere e volere conseguente al costante e smodato uso di sostanze stupefacenti.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva e documentava che:
- in data 03.07.2017 e Persona_8 Testimone_3 _1
in qualità di padre e zie materne dell'odierno attore, nonché la
[...]
ex compagna di quest'ultimo, presentavano al Giudice CP_2
Tutelare presso il Tribunale della Spezia istanza di nomina di amministratore di sostegno nei confronti di in virtù della Controparte_1
sua “infermità psichica da abuso quotidiano di sostanza stupefacente cocaina/eroina in vena”, ritenendolo “in grave pericolo di vita” e che in data 18.09.2018, a seguito di varie revoche, veniva definitivamente nominato un amministratore di sostegno;
- isolatosi da tutti i propri affetti e rifiutando qualsiasi Controparte_1
aiuto offerto dai prossimi congiunti, aveva in poco tempo sperperato ingenti somme di denaro pervenutegli dalla vendita di una villa lasciatagli in eredità dalla madre, al fine di procurarsi le sostanze stupefacenti;
- a partire dalla primavera del 2017 l'attore perpetrava nei confronti delle zie materne e di soggetti terzi una serie di condotte violente in conseguenza delle quali veniva disposta (con ordinanza del Tribunale di Massa del
26/09/2017) la sua custodia cautelare in carcere e svolto procedimento penale;
10 - dal procedimento penale, conclusosi con la condanna dell'attore, emergeva lo stato d'incapacità di e in particolare la Controparte_1
perizia psichiatrica espletata, evidenziava che era “affetto da una sindrome bipolare in soggetto con storia clinica di abuso cronico di sostanze stupefacenti (cocaina, soprattutto) e tratti narcisistico-antisociali di personalità” …. “al momento dei -ed in relazione ai- fatti per i quali è processo il p. era, per viraggio paranoideo, in tal stato di mente da scemare grandemente la capacità di intendere e volere, come previsto dall'art. 89 c.p.”;
- sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel procedimento penale il
Tribunale di Massa riconosceva “uno stato di parziale incapacità di intendere e di volere” con conseguente applicazione, ai sensi dell'art. 219 co.3 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia conformemente al suggerimento del CTU di “inserimento del in una struttura psichiatrica residenziale ad alta intensità di CP_1
trattamento, tenuto conto della scarsa consapevolezza del periziando della sua malattia ed i suoi tratti antisociali”;
- nello stesso periodo della commissione dei reati oggetto del procedimento penale, compiva alcuni atti di disposizione patrimoniale Controparte_1
di importante valore economico dal fine di ottenere denaro liquido per l'acquisto di droga;
- in particolare, stipulava il contratto di compravendita del 13.09.2017 con per la vendita dell'immobile in Via Fontananera a fronte Parte_1
del prezzo di € 150.225,00, prezzo nettamente inferiore a quello sostenuto dall'attore per l'acquisto del medesimo immobile (con contratto del
05.04.2017);
11 - il contratto prevedeva che la somma di € 40.000,00 veniva versata a mezzo di assegno circolare;
che la somma di € 74.825,00 doveva intendersi già ricevuta dall'acquirente in quanto nell'atto veniva indicato che
“ è debitore nei confronti di della somma Controparte_1 Parte_1
in oggi complessivamente definita in euro 74.825,00 nascente da pregresse dazioni di denaro effettuate nel tempo a suo favore utilizzando liquidità provenienti alla medesima da liberalità dei propri familiari”; che la somma di € 35.400,00 doveva essere versata in n. 12 rate mensili di €
2.950,00 ciascuna;
- l'unica somma effettivamente corrisposta, mediante assegno circolare, era quella di € 40.000,00, proveniente da un soggetto sconosciuto all'attore, il cui rapporto con la parte acquirente non risultava in alcun modo menzionato nel contratto;
- era stato indotto alla stipulazione del contratto de quo da Controparte_1
un tale (qualificatosi come fratello di - da lui Per_9 Parte_1
conosciuto frequentando gli ambienti ove si procurava la droga - il quale, dopo aver visionato l'immobile, aveva offerto la somma di € 50.000,00 e 1 kg di cocaina, la cui cessione sarebbe dovuta avvenire mediante più consegne dilazionate nel tempo, a seconda delle esigenze dell'attore;
- la vendita, dunque, rappresentava un ulteriore atto con cui
[...]
cercava disperatamente di procurarsi le sostanze stupefacenti, CP_1
tesi confermata dal prezzo vile e dalle condizioni di vendita e dal fatto che le parti del contratto non si erano mai incontrate prima della stipula del rogito;
- non aveva mai trasferito la propria residenza nella casa Parte_1
oggetto del contratto stipulato il 13.09.2017 e che detta abitazione, invece,
12 risultava offerta in vendita -mediante agenzia immobiliare- per il prezzo di
€ 190.000,00.
1.2. successivamente alla dichiarazione di contumacia Parte_1
pronunciata nei suoi confronti all'udienza del 19.09.2019, si costituiva in giudizio chiedendo di essere rimessa nei termini e contestando quanto ex adverso dedotto deducendo la congruità del prezzo di vendita e che le somme erano state da lei versate con provvista fornita da suoi parenti residenti in [...]. In sede di precisazione delle conclusioni formulava altresì domanda di restituzione della somma di € 40.000,00, versata al momento della stipulazione del contratto di compravendita.
1.3. Espletata CTU medica sulla persona del allo scopo di Controparte_1
verificare, sulla base della documentazione versata in atti, se “al momento della conclusione dell'atto dispositivo fosse in condizioni di incapacità naturale o se fosse, per patologia clinica, infermità o deficienza psichica, in uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione ed induzione al compimento di atti contrari al proprio interesse” e CTU per la determinazione del valore locativo dell'immobile, con sentenza n.
405/2024 il Tribunale della Spezia accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiarava la nullità del contratto di compravendita stipulato in data 13.09.2017; condannava alla restituzione, a Parte_1
favore di degli immobili oggetto di Controparte_1
compravendita, nonché al pagamento, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., della somma pari ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
dichiarava tenuta e condannava al Parte_1
pagamento, a favore di di € 41.340,00 a titolo di Controparte_1
13 risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'immobile; dichiarava inammissibile la domanda di restituzione della somme corrisposte formulata da . Parte_1
1.3.1. In particolare, in merito all'invalidità del contratto di compravendita stipulato in data 13.09.2017, il Giudice di prime cure affermava “che sebbene sussistano nel caso di specie i presupposti dell'annullabilità e rescindibilità, il contratto oggetto di giudizio dovrà essere dichiarato nullo per illiceità della causa ai sensi degli artt.
1325,1343, 1418 c.c. in relazione all'art. 643 c.p, atteso il carattere assorbente di tale fattispecie rispetto a quelle testé citate”.
Innanzitutto, rilevava che non poteva ritenersi raggiunta la prova della promessa illecita di parziale pagamento del prezzo mediante cessione di sostanze stupefacenti (1 kg di cocaina oltre alla somma di €uro 50.000,00), offerto da un tale “ ” per l'acquisto dell'abitazione di Via Fontananera, Per_9
ma riteneva comunque configurata, la nullità del contratto stipulato il
13.09.2017 per illiceità della causa ai sensi degli artt. 1325, 1343, 1418 c.c. in relazione all'art. 643 c.p.. Evidenziava, infatti, la sussistenza dei presupposti della fattispecie di reato di circonvenzione di persone incapaci e nello specifico la “deficienza psichica” di e le condotte Controparte_1
di “abuso” ed “induzione” a compiere un atto pregiudizievole.
Rilevava, inoltre, che si ravvisavano i presupposti di annullabilità ex art. 428 c.c. in ragione della condizione di incapacità in cui si trovava
[...]
al momento della stipulazione del contratto oggetto di giudizio, CP_1
della malafede dell'altro contrente e del pregiudizio economico subito, atteso lo squilibrio delle prestazioni contrattuali in danno dell'incapace.
14 Rilevava, infine, che si ravvisano anche i presupposti della rescissione di cui all'art 1448 c.c: in particolare, il prezzo pattuito di € 75.400,00 esprimeva la lesione ultra dimidium; lo stato di bisogno poteva ravvisarsi nella particolare condizione di difficoltà economica in cui versava
[...]
al momento della stipulazione della compravendita, a causa della CP_3
mancanza di liquidità derivante dai continui prelevamenti di denaro, per cui era stato costretto a vendere il proprio immobile accettando un prezzo
“vile”; l'approfittamento dello stato di bisogno da parte di Parte_1
(e ) derivava dall'accertamento della sussistenza degli elementi CP_4
del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p..
1.3.2. Accertata la nullità del contratto di compravendita, il Tribunale della
Spezia dichiarava tenuta alla restituzione dell'immobile Parte_1
acquistato in virtù del predetto contratto, con l'ulteriore obbligo per la stessa, ex art. 614 bis c.p.c, di corrispondere la somma stabilita in € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di consegna.
Riteneva la domanda di restituzione proposta da della Parte_1
somma pari ad € 40.000,00, versata da quest'ultima al momento della stipulazione del contratto de quo, inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando che la restituzione delle prestazioni eseguite non rappresenta un effetto automatico della dichiarazione di nullità del contratto, essendo necessaria, in ossequio alla disciplina della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., una specifica domanda.
1.3.3. Da ultimo, il Tribunale accertava il diritto di al Controparte_1
risarcimento del danno, rilevando che in conseguenza della stipulazione del contratto di compravendita nullo era stato privato della possibilità di
15 godimento dell'immobile, anche in forma mediata, liquidando il danno tenendo conto del valore locativo mensile del bene.
2.1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato
[...]
ha impugnato la sentenza. Pt_1
2.1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza
“SULLA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA
PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE EX ART. 643 C.P. - CAPO
DENOMINATO “SULL'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 13.09.2017”, PAGINA 9
DELLA SENTENZA IMPUGNATA. VIOLAZIONE ED ERRATA
INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1325, 1343, 1418 c.c. IN RELAZIONE
ALL'ART. 643 C.P.”
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto per illiceità della causa in relazione all'art
643 c.p. sul presupposto della riconoscibilità della ridotta capacità di intendere e volere in cui versava l'appellato, asserendo che, nonostante lo stato di tossicodipendenza, non poteva essere ritenuto Controparte_1
soggetto con ridotta capacità di intendere e di volere in quanto la CTU era stata demandata al Dott. – medico chirurgo non specialista Per_10
psichiatra né psicologo;
che in sede penale era stato dichiarato
“parzialmente incapace di intendere e volere”; che dello stato di incapacità non si erano accorti né il Notaio rogante nè le due testimoni Per_1
( e ) che avevano assistito alla stipulazione Parte_2 Parte_3
dell'atto né i notai dinanzi ai quali nel corso dell'anno 2017 aveva effettuato altri due atti di compravendita, persone tutte di cui aveva chiesto
16 l'audizione come testimoni, istanza istruttoria rigettata dal Giudice di prime cure.
Deduce inoltre la mancanza della prova dell'induzione ad opera dell'odierna appellante o dell'approfittamento e che il prezzo era congruo come determinato dalla perizia valutativa dell'immobile prodotta in primo grado.
Quanto alla rescissione del contratto, l'appellante rileva che l'azione è ampiamente prescritta ai sensi dell'art. 1449 c.c., essendo decorso al momento della domanda più di un anno dalla conclusione del contratto, e che comunque non si ravvisa l'esistenza dei requisiti necessari alla realizzazione della fattispecie.
2.1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza
“SUL CAPO DENOMINATO “DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL
DANNO”, PAGINA 13 DELLA SENTENZA IMPUGNATA, VIOLAZIONE
ED ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1223, 2043 E 2059
C.C.”.
In particolare, l'appellante afferma che trattandosi di una richiesta di risarcimento per lucro cessante o per perdita di chance, il danneggiato avrebbe dovuto fornire la relativa e che comunque il non avrebbe CP_1
potuto usufruire dell'immobile, in quanto dapprima detenuto in carcere e poi in un'apposita struttura c.d REMS, né ha dimostrato di avere avuto offerte o interessamenti per l'abitazione.
2.1.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza
“SUL CAPO DENOMINATO “DOMANDA DI RESTITUZIONE
DELL'IMMOBILE” PAGINA 13 DELL'IMPUGNATA SENTENZA.
17 VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1418 E
2033 C.C.”
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato tardiva la domanda restitutoria proposta dalla costituendo tale diritto effetto Pt_1
naturale della nullità del contratto e non essendo necessaria apposita domanda.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3.1.1. Rispetto al primo motivo di appello, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente verificato la sussistenza dei presupposti della fattispecie di reato di cui all'art. 643 c.p..
In relazione al requisito della deficienza psichica, si evidenzia, innanzitutto, che la Corte di Cassazione ha affermato che “Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, la situazione di deficienza psichica della persona offesa deve avere natura oggettiva, sebbene non ne sia necessaria l'immediata percepibilità da parte di chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa, alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua particolare arrendevolezza, delle fragilità che la affliggono” (Cass. pen. sent. n. 4592 del 15/12/2021).
Alla luce del suesposto principio, è dunque da ritenere irrilevante la tesi, sostenuta da parte appellante, secondo cui il non era da CP_1
considerare soggetto in stato di deficienza psichica dal momento che di tale
18 stato non si sarebbero accorti né il Notaio Cattaneo rogante e le due testimoni ( e ) che avevano assistito alla Parte_2 Parte_3
stipulazione dell'atto de quo, né i notai dinanzi ai quali nel corso dell'anno
2017 aveva effettuato altri atti di compravendita.
Per contro, la situazione di deficienza psichica del è stata, come CP_1
risulta dalla documentazione in atti, oggettivamente accertata da più professionisti. La CTU espletata nel primo grado di giudizio ha concluso affermando che la “prolungata e costante assunzione di sostanze stupefacenti si ritiene pertanto motivatamente possa aver esercitato sullo sig. , all'epoca dei fatti per i quali è processo, settembre Controparte_1
2017, un alterazione della analisi della realtà tale da scemare grandemente la capacità di critica e conseguente indebolimento delle facoltà volitive”. La perizia psichiatrica espletata nel procedimento penale, inoltre, evidenzia che “Non possono esserci dubbi, dunque, circa il fatto che la descritta condizione patologica manifesti quei caratteri di consistenza, intensità e gravità tali da permetterne il riconoscimento come infermità in senso medico-legale” e che “Nessun dubbio può sussistere anche sul fatto che tale quadro fosse presente nel periodo in cui il p. avrebbe realizzato gli eventi per i quali è processo, in quanto si tratta di problematiche croniche scarsamente controllate dalla terapia negli ultimi anni”.
La perizia in sede penale quindi, anche se ha escluso l'ipotesi di un vizio totale di mente, ha riconosciuto tuttavia un vizio parziale di mente, che è sufficiente al fine di riconoscere la sussistenza del requisito di deficienza psichica di cui all'art. 643 c.p. al momento della stipulazione dell'atto.
Difatti, alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in
19 materia, “Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche.”
(ex plurimis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23283 del 24/02/202).
Nel caso di specie sono presenti, inoltre, una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che complessivamente considerati consentono di affermare la sussistenza dell'ulteriore requisito, ex art. 643 c.p., dell'abuso della situazione di deficienza psichica e dell'induzione a compiere un atto pregiudizievole.
In primo luogo, si evidenzia l'inconsueto svolgimento delle trattative e della vendita: il a distanza di pochi mesi dall'acquisto, ha CP_1
venduto l'immobile oggetto di causa ad un prezzo notevolmente inferiore, a persona mai conosciuta prima, come dalla stessa Parte_1
affermato e giungendo in breve tempo alla stipulazione del rogito, senza che fosse preceduto da un contratto preliminare.
In secondo luogo, si evidenzia che la modalità di pagamento del prezzo rappresenta elemento grave che dimostra l'abuso dello stato di deficienza psichica: quanto alla somma di € 74.825,00, che nel contratto si indica come già ricevuta in contanti, non vi è prova della consegna e si ritiene decisamente improbabile che una così ingente somma di denaro possa essere stata consegnata ad una persona sconosciuta e in contanti senza ricevuta alcuna.
20 Va inoltre rilevato che la ha in atto di citazione riferito modalità di Pt_1
dazione del denaro differente da quanto indicato nei capitoli di prova.
Quanto all'importo di € 35.400,00 da versare in n. 12 rate mensili di €
2.950,00 ciascuna, non è stata disposta alcuna garanzia tipica di tale tipo di pattuizioni quale l'iscrizione di ipoteca sull'immobile.
Va inoltre rilevato che l'atto è stato rogato alla presenza di due testimoni, condizione non richiesta per la validità dell'atto.
Tali elementi consentono quindi di affermare - come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure - che il prezzo realmente pattuito per l'immobile di Via Fontananera non fosse di € 150.225,00 (come indicato nel contratto) bensì -al netto dell'inesistente debito di € 74.825,00 - il diverso importo di
€ 75.400,00, somma ben al di sotto del reale valore di mercato dell'immobile, dal momento che lo stesso era stato acquistato dall'attore pochi mesi prima per la cifra di € 223.600,00 e successivamente offerto in vendita dalla al prezzo di € 190.000,00. Pt_1
Peraltro, l'unica somma effettivamente pagata al risulta essere la CP_1
somma di € 40.000, incassata mediante assegno circolare, in quanto la restante cifra pari ad € 35.400,00, non è mai stata versata.
Il motivo va quindi rigettato.
3.1.2. Rispetto al secondo motivo di appello, si evidenzia che, in merito alla risarcibilità del danno da mancato godimento di un bene immobile, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza, 15 novembre 2022, n.
33645), hanno affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico
21 pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Secondo la prospettazione della Suprema Corte, dunque, è necessario allegare la concreta possibilità di godimento persa per l'occupazione senza titolo, la quale ammette anche la contestazione e la relativa prova contraria.
Nell'atto di citazione di primo grado il ha dedotto il “danno CP_1
patrimoniale sofferto per aver perduto il godimento, la disponibilità e la possibilità di far fruttare l'immobile acquistato”, evidenziando che “Detto danno dovrà essere calcolato facendo riferimento al valore locativo praticato nella zona per un appartamento delle medesime dimensioni, tipologia, comforts ed epoca di costruzione”.
La domanda proposta dal non è quindi una domanda di CP_1
risarcimento del danno per lucro cessante (quindi per mancato guadagno) – come prospettato da parte appellante – ma una domanda di risarcimento per danno emergente per la perdita subita. Tale circostanza, alla luce dei suesposti principi, comporta un maggior onere probatorio a carico della
Quest'ultima non ha tuttavia specificatamente contestato il danno, Pt_1
22 limitandosi a sostenere che il difficilmente avrebbe potuto CP_1
usufruire dell'immobile, in quanto dapprima detenuto in carcere e poi in un'apposita struttura c.d. REMS, circostanza che di per sé non esclude il godimento indiretto dell'immobile mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri.
La Corte di Cassazione, con la suddetta pronuncia ha inoltre specificato quali siano i criteri da seguire per la liquidazione del relativo danno, affermando che il danno deve essere sempre riconosciuto e liquidato, anche con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro con i canoni di locazione di mercato.
Il tribunale applicando tale principio ha disposto ctu le cui risultanze non sono state oggetto di doglianza.
Anche questo motivo va quindi rigettato.
3.1.3. Rispetto al terzo motivo di appello, relativo alla restituzione del prezzo, si evidenzia in primo luogo che, sulla base di consolidata giurisprudenza, "l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo” (Sez. 3, Sentenza
n. 15669 del 15/07/2011, Rv. 619498 - 01; nello stesso senso, Sez. 3,
Ordinanza n. 14758 del 2019; Sez. 3, Sentenza n. 10250 del 12/05/2014,
Rv. 630693 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22146 del 2.11.2016; Sez. 1,
Sentenza n. 10713 del 24.5.2016). Invero, la restituzione di quanto pagato in virtù di un contratto nullo non rappresenta un “effetto naturale”, come prospettato da parte appellante ma rappresenta un'azione (di ripetizione di indebito oggettivo) autonoma rispetto all'azione di accertamento della
23 nullità del contratto. Di conseguenza, correttamente il Giudice di prime cure non ha accolto la domanda di restituzione del prezzo essendo stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente.
Peraltro, si evidenzia che sulla base del contratto il pagamento della somma di € 40.000 di cui l'appellante chiede la restituzione, è avvenuto tramite
“provvista rinveniente da bonifico bancario di somma di pari importo versata fiduciariamente sul conto dedicato di me notaio ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124 effettuato da Persona_4
per conto della parte acquirente”.
[...]
L'appellante, dunque, non è comunque legittimata a chiedere la restituzione del prezzo dal momento che non è stato dedotto il titolo a fronte del quale il soggetto terzo ha effettuato il pagamento.
3.4. Infine, anche alla luce di quanto di quanto suesposto, si rigetta il motivo relativo alla “RICHIESTA ESPRESSA DI AMMISSIONE DEI
MEZZI ISTRUTTORI NEGATI IN PRIMO GRADO – VIOLAZIONE ED
ERRATA INTERPRETAZIONE ARTT. 2721 E 2726 C.C., 244 E SS.
C.P.C.”.
I capitoli di prova difatti sono inammissibili in quanto le prove per testi richieste da parte convenuta hanno ad oggetto circostanze irrilevanti o documentalmente provati o sono formulati in modo valutativo.
3.5. Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado in € 9.991,00 per compensi oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase della decisione) secondo lo scaglione
24 per valore (causa da € 52.000,00 a € 260.000,00) secondo i valori medi e con esclusione della fase istruttoria.
3.6. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) respinge l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 405/2024 del Tribunale della Spezia del 2/05/2024 che conferma;
2) condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in 9.991,00
[...]
per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 12/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
25 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 571/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 571/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'Avv. NICOLINI ANDREA che la rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. CIPOLLINI
CLAUDIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 405/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Gherardi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 822/2019, depositata in cancelleria in data 02/05/2024, notificata il 02/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “PRELIMINARMENTE insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori capitolati con le memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 e n. 2, rigettati in precedenza dal Giudice, in quanto aventi ad oggetto fatti rilevanti e decisivi ai fini della decisione della presente causa nonché ammissibili in funzione del rapporto parentale tra la Sig.ra ed i soggetti che le Pt_1
hanno concesso in prestito le somme, previa espunzione dei termini e dei capitoli eventualmente valutativi (non indicati dal Giudicante). NEL
MERITO.
1. RESPINGERE LA DOMANDA DI NULLITÀ dell'atto pubblico di compravendita rogato dal Notaio Dott. in data Persona_1
13.09.2017, Rep. N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri
Immobiliari di ZA (SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833,
Reg. Gen. 4004 relativo alla cessione dei seguenti beni immobili siti in
Comune di ZA (SP), nel complesso immobiliare alla Via Fontananera, fabbricato B, e precisamente: - appartamento ad uso civile abitazione su due piani costituito da ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
1 camera e servizi al piano primo (secondo fuori terra), disimpegno, ripostiglio e due camere al piano secondo o sottotetto (terzo fuori terra), per scala interna di collegamento, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 28, Particella 1234, Subalterno54, Via
Fontananera snc piani 1,2, Categoria A/2, Classe 3, vani 6, superficie catastale mq 97, Rendita Catastale € 557,77; - posto auto scoperto al
2 piano terreno (primo fuori terra), censito al Foglio 28, Particella 1234,
Subalterno 74, Via Fontananera snc, piano T, Categoria C/6, Classe 1, mq.
13, superficie catastale mq. 13, Rendita Catastale € 41,63, perchè non provata ed infondata in fatto e in diritto.
2. RESPINGERE LA DOMANDA
SUBORDINATA DI ANNULLAMENTO del suddetto atto ex art. 1439 c.c. perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
3. RESPINGERE LA
DOMANDA ULTERIORMENTE SUBORDINATA DI ANNULLAMENTO del suddetto atto ex art. 428 c.c. perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
4. RESPINGERE LA DOMANDA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA DI RESCISSIONE del suddetto atto ex art. 1448 c.c. perché prescritta oltreché infondata in fatto e in diritto e non provata. 5.
RESPINGERE LA DOMANDA IN ESTREMO SUBORDINE DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO per grave inadempimento del compratore essendo infondata in fatto e in diritto ed essendo provata per converso l'irreperibilità del 6. RESPINGERE LA DOMANDA CP_1
DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DEL NEGOZIO DI DATIO
IN SOLUTUM avanzata perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
7. RESPINGERE OGNI ULTERIORE DOMANDA DI
RESTITUZIONE DEL BENE IMMOBILE E DI PAGAMENTO DI SOMME
DI DENARO A QUALSIASI TITOLO RICHIESTE, ivi compresa quella ex art. 614-bis c.p.c. perché tutte infondate in fatto e in diritto e non provate.
8. IN ESTREMO SUBORDINE, nel denegato e non voluto caso di accoglimento delle domande attoree, disporre la restituzione della somme pagate dalla convenuta all'attore In Parte_1 Controparte_1
ogni caso con vittoria di spese processuali, spese di lite, compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge” e
3 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: a) prova per testi del Notaio Dott. sui capitoli n. 1 - 2, del Notaio Persona_2
Dott.ssa sui capitoli n. 3 - 4, del Notaio e delle Persona_3 Persona_1
Sig.re e sui capitoli 5 – 6 – 7 – 8, Parte_2 Parte_3
capitolati nella memoria 183 n. 2 datata 01/09/2022. b) prova per testi dei
Sig.ri sui capitoli n. 12-13, sui capitoli Parte_4 Persona_4
n. 14- 15 e sul capitolo n. 16, capitolati nella memoria 183 n. Parte_5
2 datata 01/09/2022. per parte appellata: “IN VIA PRELIMINARE
CHIEDE di essere autorizzato alla produzione in giudizio della sentenza n.
125/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 420quater cpp in data 20.04.2023 dal GUP di Massa, Dott.ssa Marta Baldasseroni, nel procedimento penale
n. 962/2019 R.G.N.R. e n. 1226/2019 R.G. GIP, al fine di comprovare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il procedimento penale
a suo carico non è “finito nel nulla” per l'accertata insussistenza del reato, ma che, invece, è stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputata, all'esito di plurime vane ricerche.
NEL MERITO
4 CHIEDE il rigetto del gravame con la conferma integrale delle statuizioni della sentenza n. 405/2024 del Tribunale della Spezia (con aggiornamento della condanna al risarcimento per mancato utilizzo dell'immobile fino alla data della pronuncianda sentenza e con la precisazione che gli interessi legali debbano essere calcolati sulle somme via via maturate mensilmente). In ogni caso, DEVOLVE all'Ecc.ma Corte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
I. DICHIARARE NULLO ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1418 c.c. e
1343 c.c., per uno o più dei profili di nullità per violazione di norme imperative (art. 73 D.P.R. 309/1990; art. 643 c.p.; art. 644, co. 1° e
3°,.c.p.), enunciati in narrativa e/o per altro meglio visto, l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott. in data 13.09.2017, Rep. Persona_1
N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri Immobiliari di ZA
(SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833, Reg. Gen. 4004 con cui
ha ceduto e venduto a sovra Controparte_1 Parte_1
meglio generalizzata, la proprietà dei seguenti beni immobili siti in
Comune di ZA (SP), nel complesso immobiliare alla Via Fontananera, fabbricato B, e precisamente:
- appartamento ad uso civile abitazione su due piani costituito da ingresso- soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera e servizi al piano primo
(secondo fuori terra), disimpegno, ripostiglio e due camere al piano secondo o sottotetto (terzo fuori terra), per scala interna di collegamento, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 28, Particella
1234, Subalterno54, Via Fontananera snc piani 1,2, Categoria A/2, Classe
3, vani 6, superficie catastale mq 97, Rendita Catastale € 557,77;
5 - posto auto scoperto al piano terreno (primo fuori terra), censito al Foglio
28, Particella 1234, Subalterno 74, Via Fontananera snc, piano T,
Categoria C/6, Classe 1, mq. 13, superficie catastale mq. 13, Rendita
Catastale € 41,63.
IN VIA SUBORDINATA
II. ANNULLARE ai sensi dell'art. 1439 c.c. per dolo e/o truffa contrattuale
l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott. in data Persona_1
13.09.2017, Rep. N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri
Immobiliari di ZA (SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833,
Reg. Gen. 4004;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
III. ANNULLARE ai sensi dell'art. 428 c.c. l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott. in data 13.09.2017, Rep. Persona_1
N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri Immobiliari di ZA
(SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833, Reg. Gen. 4004;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA IV. RESCINDERE ai sensi dell'art. 1448 c.c. l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott.
[...]
in data 13.09.2017, Rep. N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Per_1
Registri Immobiliari di ZA (SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part.
2833, Reg. Gen. 4004
IN ESTREMO SUBORDINE V. accertato e dichiarato l'inadempimento grave della convenuta acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455
c.c., DICHIARARE RISOLTO per grave inadempimento del compratore
l'atto pubblico di compravendita per Notaio Dott. in data Persona_1
13.09.2017, Rep. N. 27416, Racc. N. 14048 trascritto nei Registri
6 Immobiliari di ZA (SP) con nota del 09.10.2017, Reg. Part. 2833,
Reg. Gen. 4004
IN OGNI CASO VI. ACCERTARE E DICHIARARE il carattere assolutamente simulato e/o in frode alla legge del negozio di datio in solutum inserito nell'atto pubblico del 13.09.2017, in quanto inserito unicamente con finalità elusive di norme relative al controllo di operazioni anomale e/o in contrasto con disposizioni di carattere fiscale e/o finanziario di carattere imperativo;
IN OGNI CASO
VII. DICHIARARE TENUTA e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta
a restituire il sig. nel pieno Parte_1 Controparte_1
possesso, liberi da persone e cose, dei seguenti beni:
- appartamento ad uso civile abitazione su due piani costituito da ingresso- soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera e servizi al piano primo
(secondo fuori terra), disimpegno, ripostiglio e due camere al piano secondo o sottotetto (terzo fuori terra), per scala interna di collegamento, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di ZA al Foglio 28,
Particella 1234, Subalterno 54, Via Fontananera snc piani 1,2, Categoria
A/2, Classe 3, vani 6, superficie catastale mq 97, Rendita Catastale €
557,77;
- posto auto scoperto al piano terreno (primo fuori terra), censito al
Catasto dei Fabbricati del Comune di ZA al Foglio 28, Particella
1234, Subalterno 74, Via Fontananera snc, piano T, Categoria C/6, Classe
1, mq. 13, superficie catastale mq. 13, Rendita Catastale € 41,63.
IN OGNI CASO
7 VIII. DICHIARARE TENUTA e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta
a corrispondere in favore dell'attore una somma di Parte_1
denaro, da determinarsi in forza del valore locativo mensile del bene immobile oggetto di causa, a titolo di ristoro per il mancato godimento, utilizzo e sfruttamento del bene medesimo per il periodo dal 13.09.2017 fino alla restituzione dell'immobile nel possesso dell'attore; ovvero, in subordine, DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE la convenuta
a corrispondere all'attore la somma di denaro di € Parte_1
530,00 a titolo di equo compenso per l'uso dell'immobile dal giorno
13.09.2017 fino alla restituzione dell'immobile nel possesso dell'attore;
IN OGNI CASO
IX. Visto l'art. 614-bis c.p.c., FISSARE una somma di denaro pari ad €
20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del pronunciando provvedimento di condanna alla restituzione dell'attore nel possesso dei suindicati beni immobili, dichiarando tenuta e, per l'effetto, condannando la convenuta a pagare detta somma di Parte_1
denaro per ogni giorno di violazione e/o inosservanza del predetto provvedimento.
IN OGNI CASO.
X. Con vittoria delle spese legali e tecniche del presente grado di giudizio”.
XI. Con condanna dell'appellata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegatissima ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non dovesse concordare con l'affermazione del Tribunale secondo cui i fatti allegati dall'attore
8 sono documentati, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti con la seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. non ammessi dall'ordinanza 14.10.2022 Trib. SP, ed in particolare:
➢ Prova per testimoni sui capitoli da 1) a 26)
Si indicano quali testimoni:
- sui capitoli 1), 2), 3), 4), 25) e 26) la sig.ra , Controparte_2
nata in [...] il [...], residente in [...]
- sui capitoli da 1) a 11) e da 15) a 18): la sig.ra _1
residente in [...];
[...]
- sui capitoli da 1) a 4), e sui capitoli da 11) a 17) la sig.ra S_
, residente a [...];
[...]
- sui capitoli da 1) a 11) e da 15) a 18) la sig.ra , Testimone_3
residente in [...].
- sui capitoli da 1) a 3) e da 12) a 14) il sig. , residente Testimone_4
in Svizzera.
- sui capitoli 18) e 19) il Sovrintendente della Polizia Persona_5
di Stato in servizio presso la Questura di Massa;
- sui capitoli da 20) a 24) gli Agenti di Polizia di Stato Per_6
e in servizio presso la Questura di Massa
[...] Per_7
Carrara.
➢ Prova per interrogatorio formale della convenuta su autonomi capitoli da 1) a 9.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato il 10.04.2019, Controparte_1
conveniva in giudizio chiedendo che venisse Parte_1
dichiarato nullo, annullabile e/o rescindibile il contratto di compravendita
9 immobiliare, stipulato con quest'ultima in data 13.09.2017 la restituzione dell'immobile oggetto di compravendita, nonché il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dello stesso asserendo di essersi trovato - al momento della stipulazione del predetto contratto - nella condizione di incapacità di intendere e volere conseguente al costante e smodato uso di sostanze stupefacenti.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva e documentava che:
- in data 03.07.2017 e Persona_8 Testimone_3 _1
in qualità di padre e zie materne dell'odierno attore, nonché la
[...]
ex compagna di quest'ultimo, presentavano al Giudice CP_2
Tutelare presso il Tribunale della Spezia istanza di nomina di amministratore di sostegno nei confronti di in virtù della Controparte_1
sua “infermità psichica da abuso quotidiano di sostanza stupefacente cocaina/eroina in vena”, ritenendolo “in grave pericolo di vita” e che in data 18.09.2018, a seguito di varie revoche, veniva definitivamente nominato un amministratore di sostegno;
- isolatosi da tutti i propri affetti e rifiutando qualsiasi Controparte_1
aiuto offerto dai prossimi congiunti, aveva in poco tempo sperperato ingenti somme di denaro pervenutegli dalla vendita di una villa lasciatagli in eredità dalla madre, al fine di procurarsi le sostanze stupefacenti;
- a partire dalla primavera del 2017 l'attore perpetrava nei confronti delle zie materne e di soggetti terzi una serie di condotte violente in conseguenza delle quali veniva disposta (con ordinanza del Tribunale di Massa del
26/09/2017) la sua custodia cautelare in carcere e svolto procedimento penale;
10 - dal procedimento penale, conclusosi con la condanna dell'attore, emergeva lo stato d'incapacità di e in particolare la Controparte_1
perizia psichiatrica espletata, evidenziava che era “affetto da una sindrome bipolare in soggetto con storia clinica di abuso cronico di sostanze stupefacenti (cocaina, soprattutto) e tratti narcisistico-antisociali di personalità” …. “al momento dei -ed in relazione ai- fatti per i quali è processo il p. era, per viraggio paranoideo, in tal stato di mente da scemare grandemente la capacità di intendere e volere, come previsto dall'art. 89 c.p.”;
- sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel procedimento penale il
Tribunale di Massa riconosceva “uno stato di parziale incapacità di intendere e di volere” con conseguente applicazione, ai sensi dell'art. 219 co.3 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e di custodia conformemente al suggerimento del CTU di “inserimento del in una struttura psichiatrica residenziale ad alta intensità di CP_1
trattamento, tenuto conto della scarsa consapevolezza del periziando della sua malattia ed i suoi tratti antisociali”;
- nello stesso periodo della commissione dei reati oggetto del procedimento penale, compiva alcuni atti di disposizione patrimoniale Controparte_1
di importante valore economico dal fine di ottenere denaro liquido per l'acquisto di droga;
- in particolare, stipulava il contratto di compravendita del 13.09.2017 con per la vendita dell'immobile in Via Fontananera a fronte Parte_1
del prezzo di € 150.225,00, prezzo nettamente inferiore a quello sostenuto dall'attore per l'acquisto del medesimo immobile (con contratto del
05.04.2017);
11 - il contratto prevedeva che la somma di € 40.000,00 veniva versata a mezzo di assegno circolare;
che la somma di € 74.825,00 doveva intendersi già ricevuta dall'acquirente in quanto nell'atto veniva indicato che
“ è debitore nei confronti di della somma Controparte_1 Parte_1
in oggi complessivamente definita in euro 74.825,00 nascente da pregresse dazioni di denaro effettuate nel tempo a suo favore utilizzando liquidità provenienti alla medesima da liberalità dei propri familiari”; che la somma di € 35.400,00 doveva essere versata in n. 12 rate mensili di €
2.950,00 ciascuna;
- l'unica somma effettivamente corrisposta, mediante assegno circolare, era quella di € 40.000,00, proveniente da un soggetto sconosciuto all'attore, il cui rapporto con la parte acquirente non risultava in alcun modo menzionato nel contratto;
- era stato indotto alla stipulazione del contratto de quo da Controparte_1
un tale (qualificatosi come fratello di - da lui Per_9 Parte_1
conosciuto frequentando gli ambienti ove si procurava la droga - il quale, dopo aver visionato l'immobile, aveva offerto la somma di € 50.000,00 e 1 kg di cocaina, la cui cessione sarebbe dovuta avvenire mediante più consegne dilazionate nel tempo, a seconda delle esigenze dell'attore;
- la vendita, dunque, rappresentava un ulteriore atto con cui
[...]
cercava disperatamente di procurarsi le sostanze stupefacenti, CP_1
tesi confermata dal prezzo vile e dalle condizioni di vendita e dal fatto che le parti del contratto non si erano mai incontrate prima della stipula del rogito;
- non aveva mai trasferito la propria residenza nella casa Parte_1
oggetto del contratto stipulato il 13.09.2017 e che detta abitazione, invece,
12 risultava offerta in vendita -mediante agenzia immobiliare- per il prezzo di
€ 190.000,00.
1.2. successivamente alla dichiarazione di contumacia Parte_1
pronunciata nei suoi confronti all'udienza del 19.09.2019, si costituiva in giudizio chiedendo di essere rimessa nei termini e contestando quanto ex adverso dedotto deducendo la congruità del prezzo di vendita e che le somme erano state da lei versate con provvista fornita da suoi parenti residenti in [...]. In sede di precisazione delle conclusioni formulava altresì domanda di restituzione della somma di € 40.000,00, versata al momento della stipulazione del contratto di compravendita.
1.3. Espletata CTU medica sulla persona del allo scopo di Controparte_1
verificare, sulla base della documentazione versata in atti, se “al momento della conclusione dell'atto dispositivo fosse in condizioni di incapacità naturale o se fosse, per patologia clinica, infermità o deficienza psichica, in uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione ed induzione al compimento di atti contrari al proprio interesse” e CTU per la determinazione del valore locativo dell'immobile, con sentenza n.
405/2024 il Tribunale della Spezia accoglieva la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiarava la nullità del contratto di compravendita stipulato in data 13.09.2017; condannava alla restituzione, a Parte_1
favore di degli immobili oggetto di Controparte_1
compravendita, nonché al pagamento, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., della somma pari ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
dichiarava tenuta e condannava al Parte_1
pagamento, a favore di di € 41.340,00 a titolo di Controparte_1
13 risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'immobile; dichiarava inammissibile la domanda di restituzione della somme corrisposte formulata da . Parte_1
1.3.1. In particolare, in merito all'invalidità del contratto di compravendita stipulato in data 13.09.2017, il Giudice di prime cure affermava “che sebbene sussistano nel caso di specie i presupposti dell'annullabilità e rescindibilità, il contratto oggetto di giudizio dovrà essere dichiarato nullo per illiceità della causa ai sensi degli artt.
1325,1343, 1418 c.c. in relazione all'art. 643 c.p, atteso il carattere assorbente di tale fattispecie rispetto a quelle testé citate”.
Innanzitutto, rilevava che non poteva ritenersi raggiunta la prova della promessa illecita di parziale pagamento del prezzo mediante cessione di sostanze stupefacenti (1 kg di cocaina oltre alla somma di €uro 50.000,00), offerto da un tale “ ” per l'acquisto dell'abitazione di Via Fontananera, Per_9
ma riteneva comunque configurata, la nullità del contratto stipulato il
13.09.2017 per illiceità della causa ai sensi degli artt. 1325, 1343, 1418 c.c. in relazione all'art. 643 c.p.. Evidenziava, infatti, la sussistenza dei presupposti della fattispecie di reato di circonvenzione di persone incapaci e nello specifico la “deficienza psichica” di e le condotte Controparte_1
di “abuso” ed “induzione” a compiere un atto pregiudizievole.
Rilevava, inoltre, che si ravvisavano i presupposti di annullabilità ex art. 428 c.c. in ragione della condizione di incapacità in cui si trovava
[...]
al momento della stipulazione del contratto oggetto di giudizio, CP_1
della malafede dell'altro contrente e del pregiudizio economico subito, atteso lo squilibrio delle prestazioni contrattuali in danno dell'incapace.
14 Rilevava, infine, che si ravvisano anche i presupposti della rescissione di cui all'art 1448 c.c: in particolare, il prezzo pattuito di € 75.400,00 esprimeva la lesione ultra dimidium; lo stato di bisogno poteva ravvisarsi nella particolare condizione di difficoltà economica in cui versava
[...]
al momento della stipulazione della compravendita, a causa della CP_3
mancanza di liquidità derivante dai continui prelevamenti di denaro, per cui era stato costretto a vendere il proprio immobile accettando un prezzo
“vile”; l'approfittamento dello stato di bisogno da parte di Parte_1
(e ) derivava dall'accertamento della sussistenza degli elementi CP_4
del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p..
1.3.2. Accertata la nullità del contratto di compravendita, il Tribunale della
Spezia dichiarava tenuta alla restituzione dell'immobile Parte_1
acquistato in virtù del predetto contratto, con l'ulteriore obbligo per la stessa, ex art. 614 bis c.p.c, di corrispondere la somma stabilita in € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di consegna.
Riteneva la domanda di restituzione proposta da della Parte_1
somma pari ad € 40.000,00, versata da quest'ultima al momento della stipulazione del contratto de quo, inammissibile in quanto tardiva, essendo stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando che la restituzione delle prestazioni eseguite non rappresenta un effetto automatico della dichiarazione di nullità del contratto, essendo necessaria, in ossequio alla disciplina della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., una specifica domanda.
1.3.3. Da ultimo, il Tribunale accertava il diritto di al Controparte_1
risarcimento del danno, rilevando che in conseguenza della stipulazione del contratto di compravendita nullo era stato privato della possibilità di
15 godimento dell'immobile, anche in forma mediata, liquidando il danno tenendo conto del valore locativo mensile del bene.
2.1. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato
[...]
ha impugnato la sentenza. Pt_1
2.1.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza
“SULLA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA
PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE EX ART. 643 C.P. - CAPO
DENOMINATO “SULL'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO DI
COMPRAVENDITA STIPULATO IN DATA 13.09.2017”, PAGINA 9
DELLA SENTENZA IMPUGNATA. VIOLAZIONE ED ERRATA
INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1325, 1343, 1418 c.c. IN RELAZIONE
ALL'ART. 643 C.P.”
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto per illiceità della causa in relazione all'art
643 c.p. sul presupposto della riconoscibilità della ridotta capacità di intendere e volere in cui versava l'appellato, asserendo che, nonostante lo stato di tossicodipendenza, non poteva essere ritenuto Controparte_1
soggetto con ridotta capacità di intendere e di volere in quanto la CTU era stata demandata al Dott. – medico chirurgo non specialista Per_10
psichiatra né psicologo;
che in sede penale era stato dichiarato
“parzialmente incapace di intendere e volere”; che dello stato di incapacità non si erano accorti né il Notaio rogante nè le due testimoni Per_1
( e ) che avevano assistito alla stipulazione Parte_2 Parte_3
dell'atto né i notai dinanzi ai quali nel corso dell'anno 2017 aveva effettuato altri due atti di compravendita, persone tutte di cui aveva chiesto
16 l'audizione come testimoni, istanza istruttoria rigettata dal Giudice di prime cure.
Deduce inoltre la mancanza della prova dell'induzione ad opera dell'odierna appellante o dell'approfittamento e che il prezzo era congruo come determinato dalla perizia valutativa dell'immobile prodotta in primo grado.
Quanto alla rescissione del contratto, l'appellante rileva che l'azione è ampiamente prescritta ai sensi dell'art. 1449 c.c., essendo decorso al momento della domanda più di un anno dalla conclusione del contratto, e che comunque non si ravvisa l'esistenza dei requisiti necessari alla realizzazione della fattispecie.
2.1.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza
“SUL CAPO DENOMINATO “DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL
DANNO”, PAGINA 13 DELLA SENTENZA IMPUGNATA, VIOLAZIONE
ED ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1223, 2043 E 2059
C.C.”.
In particolare, l'appellante afferma che trattandosi di una richiesta di risarcimento per lucro cessante o per perdita di chance, il danneggiato avrebbe dovuto fornire la relativa e che comunque il non avrebbe CP_1
potuto usufruire dell'immobile, in quanto dapprima detenuto in carcere e poi in un'apposita struttura c.d REMS, né ha dimostrato di avere avuto offerte o interessamenti per l'abitazione.
2.1.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza
“SUL CAPO DENOMINATO “DOMANDA DI RESTITUZIONE
DELL'IMMOBILE” PAGINA 13 DELL'IMPUGNATA SENTENZA.
17 VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1418 E
2033 C.C.”
In particolare, impugna la sentenza nella parte in cui ha dichiarato tardiva la domanda restitutoria proposta dalla costituendo tale diritto effetto Pt_1
naturale della nullità del contratto e non essendo necessaria apposita domanda.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3.1.1. Rispetto al primo motivo di appello, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente verificato la sussistenza dei presupposti della fattispecie di reato di cui all'art. 643 c.p..
In relazione al requisito della deficienza psichica, si evidenzia, innanzitutto, che la Corte di Cassazione ha affermato che “Ai fini della configurabilità del delitto di circonvenzione di persone incapaci, la situazione di deficienza psichica della persona offesa deve avere natura oggettiva, sebbene non ne sia necessaria l'immediata percepibilità da parte di chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa, alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua particolare arrendevolezza, delle fragilità che la affliggono” (Cass. pen. sent. n. 4592 del 15/12/2021).
Alla luce del suesposto principio, è dunque da ritenere irrilevante la tesi, sostenuta da parte appellante, secondo cui il non era da CP_1
considerare soggetto in stato di deficienza psichica dal momento che di tale
18 stato non si sarebbero accorti né il Notaio Cattaneo rogante e le due testimoni ( e ) che avevano assistito alla Parte_2 Parte_3
stipulazione dell'atto de quo, né i notai dinanzi ai quali nel corso dell'anno
2017 aveva effettuato altri atti di compravendita.
Per contro, la situazione di deficienza psichica del è stata, come CP_1
risulta dalla documentazione in atti, oggettivamente accertata da più professionisti. La CTU espletata nel primo grado di giudizio ha concluso affermando che la “prolungata e costante assunzione di sostanze stupefacenti si ritiene pertanto motivatamente possa aver esercitato sullo sig. , all'epoca dei fatti per i quali è processo, settembre Controparte_1
2017, un alterazione della analisi della realtà tale da scemare grandemente la capacità di critica e conseguente indebolimento delle facoltà volitive”. La perizia psichiatrica espletata nel procedimento penale, inoltre, evidenzia che “Non possono esserci dubbi, dunque, circa il fatto che la descritta condizione patologica manifesti quei caratteri di consistenza, intensità e gravità tali da permetterne il riconoscimento come infermità in senso medico-legale” e che “Nessun dubbio può sussistere anche sul fatto che tale quadro fosse presente nel periodo in cui il p. avrebbe realizzato gli eventi per i quali è processo, in quanto si tratta di problematiche croniche scarsamente controllate dalla terapia negli ultimi anni”.
La perizia in sede penale quindi, anche se ha escluso l'ipotesi di un vizio totale di mente, ha riconosciuto tuttavia un vizio parziale di mente, che è sufficiente al fine di riconoscere la sussistenza del requisito di deficienza psichica di cui all'art. 643 c.p. al momento della stipulazione dell'atto.
Difatti, alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in
19 materia, “Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche.”
(ex plurimis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23283 del 24/02/202).
Nel caso di specie sono presenti, inoltre, una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che complessivamente considerati consentono di affermare la sussistenza dell'ulteriore requisito, ex art. 643 c.p., dell'abuso della situazione di deficienza psichica e dell'induzione a compiere un atto pregiudizievole.
In primo luogo, si evidenzia l'inconsueto svolgimento delle trattative e della vendita: il a distanza di pochi mesi dall'acquisto, ha CP_1
venduto l'immobile oggetto di causa ad un prezzo notevolmente inferiore, a persona mai conosciuta prima, come dalla stessa Parte_1
affermato e giungendo in breve tempo alla stipulazione del rogito, senza che fosse preceduto da un contratto preliminare.
In secondo luogo, si evidenzia che la modalità di pagamento del prezzo rappresenta elemento grave che dimostra l'abuso dello stato di deficienza psichica: quanto alla somma di € 74.825,00, che nel contratto si indica come già ricevuta in contanti, non vi è prova della consegna e si ritiene decisamente improbabile che una così ingente somma di denaro possa essere stata consegnata ad una persona sconosciuta e in contanti senza ricevuta alcuna.
20 Va inoltre rilevato che la ha in atto di citazione riferito modalità di Pt_1
dazione del denaro differente da quanto indicato nei capitoli di prova.
Quanto all'importo di € 35.400,00 da versare in n. 12 rate mensili di €
2.950,00 ciascuna, non è stata disposta alcuna garanzia tipica di tale tipo di pattuizioni quale l'iscrizione di ipoteca sull'immobile.
Va inoltre rilevato che l'atto è stato rogato alla presenza di due testimoni, condizione non richiesta per la validità dell'atto.
Tali elementi consentono quindi di affermare - come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure - che il prezzo realmente pattuito per l'immobile di Via Fontananera non fosse di € 150.225,00 (come indicato nel contratto) bensì -al netto dell'inesistente debito di € 74.825,00 - il diverso importo di
€ 75.400,00, somma ben al di sotto del reale valore di mercato dell'immobile, dal momento che lo stesso era stato acquistato dall'attore pochi mesi prima per la cifra di € 223.600,00 e successivamente offerto in vendita dalla al prezzo di € 190.000,00. Pt_1
Peraltro, l'unica somma effettivamente pagata al risulta essere la CP_1
somma di € 40.000, incassata mediante assegno circolare, in quanto la restante cifra pari ad € 35.400,00, non è mai stata versata.
Il motivo va quindi rigettato.
3.1.2. Rispetto al secondo motivo di appello, si evidenzia che, in merito alla risarcibilità del danno da mancato godimento di un bene immobile, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza, 15 novembre 2022, n.
33645), hanno affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico
21 pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Secondo la prospettazione della Suprema Corte, dunque, è necessario allegare la concreta possibilità di godimento persa per l'occupazione senza titolo, la quale ammette anche la contestazione e la relativa prova contraria.
Nell'atto di citazione di primo grado il ha dedotto il “danno CP_1
patrimoniale sofferto per aver perduto il godimento, la disponibilità e la possibilità di far fruttare l'immobile acquistato”, evidenziando che “Detto danno dovrà essere calcolato facendo riferimento al valore locativo praticato nella zona per un appartamento delle medesime dimensioni, tipologia, comforts ed epoca di costruzione”.
La domanda proposta dal non è quindi una domanda di CP_1
risarcimento del danno per lucro cessante (quindi per mancato guadagno) – come prospettato da parte appellante – ma una domanda di risarcimento per danno emergente per la perdita subita. Tale circostanza, alla luce dei suesposti principi, comporta un maggior onere probatorio a carico della
Quest'ultima non ha tuttavia specificatamente contestato il danno, Pt_1
22 limitandosi a sostenere che il difficilmente avrebbe potuto CP_1
usufruire dell'immobile, in quanto dapprima detenuto in carcere e poi in un'apposita struttura c.d. REMS, circostanza che di per sé non esclude il godimento indiretto dell'immobile mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri.
La Corte di Cassazione, con la suddetta pronuncia ha inoltre specificato quali siano i criteri da seguire per la liquidazione del relativo danno, affermando che il danno deve essere sempre riconosciuto e liquidato, anche con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro con i canoni di locazione di mercato.
Il tribunale applicando tale principio ha disposto ctu le cui risultanze non sono state oggetto di doglianza.
Anche questo motivo va quindi rigettato.
3.1.3. Rispetto al terzo motivo di appello, relativo alla restituzione del prezzo, si evidenzia in primo luogo che, sulla base di consolidata giurisprudenza, "l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo” (Sez. 3, Sentenza
n. 15669 del 15/07/2011, Rv. 619498 - 01; nello stesso senso, Sez. 3,
Ordinanza n. 14758 del 2019; Sez. 3, Sentenza n. 10250 del 12/05/2014,
Rv. 630693 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22146 del 2.11.2016; Sez. 1,
Sentenza n. 10713 del 24.5.2016). Invero, la restituzione di quanto pagato in virtù di un contratto nullo non rappresenta un “effetto naturale”, come prospettato da parte appellante ma rappresenta un'azione (di ripetizione di indebito oggettivo) autonoma rispetto all'azione di accertamento della
23 nullità del contratto. Di conseguenza, correttamente il Giudice di prime cure non ha accolto la domanda di restituzione del prezzo essendo stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente.
Peraltro, si evidenzia che sulla base del contratto il pagamento della somma di € 40.000 di cui l'appellante chiede la restituzione, è avvenuto tramite
“provvista rinveniente da bonifico bancario di somma di pari importo versata fiduciariamente sul conto dedicato di me notaio ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124 effettuato da Persona_4
per conto della parte acquirente”.
[...]
L'appellante, dunque, non è comunque legittimata a chiedere la restituzione del prezzo dal momento che non è stato dedotto il titolo a fronte del quale il soggetto terzo ha effettuato il pagamento.
3.4. Infine, anche alla luce di quanto di quanto suesposto, si rigetta il motivo relativo alla “RICHIESTA ESPRESSA DI AMMISSIONE DEI
MEZZI ISTRUTTORI NEGATI IN PRIMO GRADO – VIOLAZIONE ED
ERRATA INTERPRETAZIONE ARTT. 2721 E 2726 C.C., 244 E SS.
C.P.C.”.
I capitoli di prova difatti sono inammissibili in quanto le prove per testi richieste da parte convenuta hanno ad oggetto circostanze irrilevanti o documentalmente provati o sono formulati in modo valutativo.
3.5. Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado in € 9.991,00 per compensi oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase della decisione) secondo lo scaglione
24 per valore (causa da € 52.000,00 a € 260.000,00) secondo i valori medi e con esclusione della fase istruttoria.
3.6. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) respinge l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 405/2024 del Tribunale della Spezia del 2/05/2024 che conferma;
2) condanna a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in 9.991,00
[...]
per compensi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 12/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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