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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3796/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3796/2024 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 13,16 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per gli appellanti l'avv. Giacomo Scortichini in sostituzione per delega orale dell'avv. MARZIANI PIO il quale precisa le conclusioni come da atto di appello;
Per l'avv. Samuele Mancini in sostituzione per delega orale dell'avv. ANTONINI CP_1 BARBARA il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi contestando quelli avversari per tutte le ragioni addotte in atti. Si rimettono al Giudice per la liquidazione IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 21 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 3796 del Ruolo Generale dell'anno 2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.07.2025, promossa da:
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
con sede in ER Via Marena n. 13, in persona del legale rappresentante e liquidatore
(C.F. ), che agisce anche personalmente, quale Parte_3 C.F._1
socio illimitatamente responsabile, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Pio Marziani, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Lanciano
Viale delle Rimembranze n. 17, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, rilasciata su foglio separato, depositato telematicamente in data 12.07.2024;
-appellanti-
CONTRO
P.I. , corrente in Genga, Frazione Osteria di Colleponi n. 42, in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara CP_3
Antonini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in ER, via
Garibaldi n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata telematicamente in data 03.12.2024;
-appellato-
pagina 2 di 21 OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 41/2024 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, pubblicata il
28.06.2024 nel giudizio di primo grado iscritto al n. RG 471/2023: opposizione a decreto ingiuntivo avente ad
oggetto il pagamento della somma di € 4.390,52 oltre interessi, spese e accessori”.
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di discussione orale del 10/07/2025 i difensori delle parti hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 82/2023 del 20.06.2023 (R.G. n. 294/2023), su istanza di il CP_1
Giudice di Pace di Fabriano ingiungeva a di Controparte_2
pagare entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di € 4.390,52, oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna riba e spese della procedura, liquidate in complessivi € 626,00, di cui € 76,00 per anticipazioni ed € 550,00 per competenze professionali, rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa come per legge;
il credito era fondato su fatture relative alla fornitura di materiale edile (cfr. ricorso monitorio in atti).
A seguito di istanza di correzione di errore materiale del 7.08.2023, il Giudice di Pace di Fabriano, a parziale modifica ed integrazione del decreto ingiuntivo n. 294/2023 emesso, ingiungeva il pagamento a e , in persona Pt_1 Parte_1 CP_4 Controparte_5
del liquidatore pro tempore, nonché ai soci e (cfr. istanza di Parte_3 CP_4
correzione errore materiale e decreto di modifica e integrazione del 14.08.2023 in atti).
Il decreto ingiuntivo e il decreto di modifica e integrazione venivano notificati in data 6.09.2023 (cfr.
doc. n. 3 all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado).
Con ricorso ex artt. 316 e 281 undecies c.p.c., notificato a mezzo pec in data 19.10.2023,
[...]
, in persona del liquidatore e legale rappresentante, e Controparte_2
e in qualità di soci illimitatamente responsabili, proponevano Parte_3 CP_4
opposizione avanti al Giudice di Pace di Fabriano avverso il citato decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.Mo Ufficio del Giudice di Pace adito,
accertati i fatti per cui è giudizio, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa:
- Nel merito: accertati i fatti per cui è giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiararlo
nullo per l'inesistenza del rapporto commerciale sotteso e mancanza dei presupposti della prova del credito. Con
pagina 3 di 21 vittoria di spese, onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 6 del ricorso di primo grado).
La difesa degli opponenti (in sintesi e per quanto d'interesse) eccepiva:
- l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto e della conseguente pretesa creditoria;
- che la merce di cui alle fatture non era mai stata né chiesta dalla né tanto meno Pt_1
consegnata da che, pertanto, non vantava alcun credito nei confronti dell'opposta; CP_1
- che non erano stati prodotti dalla ricorrente i documenti di trasporto firmati della merce e la pretesa creditoria di cui al monitorio era supportata esclusivamente dalla produzione delle fatture indicate che venivano contestate (cfr. ricorso in opposizione in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in persona del legale CP_1
rappresentante, contestando la difesa di parte opponente, sostenendo (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- il rapporto obbligatorio era effettivamente intercorso fra le parti: la merce di cui alle fatture azionate era stata acquistata e consegnata alla;
Pt_1
- in data 08.02.2018 la corrispondeva € 1.000,00 che veniva imputata a titolo di acconto al debito Pt_1
più vecchio ovvero a quello relativo alla fattura n. 944 del 31.10.2015;
- nelle more del giudizio, a seguito della notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo,
precisamente in data 17.11.2023, il socio sottoscriveva una scrittura privata transattiva nella Parte_1
quale riconosceva il debito e corrispondeva a saldo e definitivo stralcio in data 14.12.2023 la somma di
€ 2.590,00.
La difesa di formulava -quindi- le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_1
adito:
- In via preliminare: munire totalmente o parzialmente ovvero nei limiti della somma pari ad € 2.195,42, oltre
interessi legali di mora, oltre alle spese ed agli onorari liquidati nel menzionato decreto di ingiunzione, ai sensi
dell'art. 648 c.p.c., di efficacia provvisoriamente esecutiva il decreto ingiuntivo N. 82/2023 Decr. Ing. emesso dal
Giudice di Pace di Fabriano in data 20/06/2023 ed integrato il successivo 14/08/2023, atteso che l'opposizione
non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e che, nelle more, è intervenuta per iscritto la ricognizione
del debito da parte del Sig. Parte_1
- In via principale nel merito:
- rigettare integralmente l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo N. 82/2023 emesso
dal Giudice di Pace di Fabriano in data 20/06/2023 ed integrato il successivo 14/08/2023 perché infondata in pagina 4 di 21 fatto ed in diritto nonché sprovvista di prova scritta e di pronta soluzione, confermando il predetto decreto e
munendolo di efficacia esecutiva;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la società di persone denominata Parte_1
corrente in ER (An), alla località Marena, n. 13/H,
[...] Controparte_5
C.F. e P.I. , N. Rea AN-193909, in persona del liquidatore pro tempore, Sig. P.IVA_1 Parte_3
nato a [...], il [...], residente a [...](An), alla località Marena, n. 13/H, C.F.
e nonché il Sig. , nato a [...], il [...], residente a C.F._1 Parte_3
ER (An), alla località Marena, n. 13/H, C.F. , da liquidarsi d'ufficio in via C.F._1
equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 9-
10 comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.02.2024, con ordinanza del 5.03.2024 il Giudice
di Pace di Fabriano respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà e ammetteva le prove richieste da parte resistente per l'udienza del 25.03.2024 (cfr. ordinanza del 5.03.2024 in atti).
All'udienza del 25.03.2024 il difensore di proponeva a chiusura e stralcio della Controparte_2
controversia il versamento della somma di € 2.603,04 pari alla differenza tra il credito residuo comprensivo di spese legali del decreto ingiuntivo e quanto pagato dal socio dichiarava in ogni CP_4
caso che parte opponente intendeva voler profittare dell'accordo transattivo concluso dal condebitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304 c.c.
Tale proposta non veniva accettata da parte di (cfr. verbale udienza dell'11.04.2024 in CP_1
atti).
La causa veniva istruita in primo grado mediante la produzione documentale e l'escussione dei testimoni (all'udienza del 25.03.2024 venivano sentiti i testi e;
Testimone_1 Testimone_2
invece, il teste non compariva a tale udienza né a quella successiva dell'11.04.2024, pertanto CP_4
rinunciava alla sua audizione). CP_1
Il Giudice di Pace rinviava all'udienza del 06.05.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione con termine per il deposito di note conclusive sino al 24.04.2024.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2024.
Con sentenza n. 41/2024 pubblicata il 28.06.2024 il Giudice di Pace di Fabriano, a definizione del procedimento rubricato al n. 471/2023 R.G., così testualmente decideva: “Annulla il decreto ingiuntivo 82
2023 stante la transazione intervenuta pro quota del accertato quindi che le somme dovute dalla Parte_1
e corrente in ER in persona del Parte_1 Parte_3 pagina 5 di 21 liquidatore pro tempore nonché sono pari ad € 3968,53 comprensive d'interessi moratori Parte_3
oltre spese di giudizio che liquida in € 1200,0 oltre accessori” (cfr. sentenza in atti).
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di Pace testualmente affermava che:
“Il decreto ingiuntivo veniva emesso al n° 82 2023 su istanza dell' sulla base delle fatture: CP_1
1) 944 del 31.10.2015 per un importo di € 4221,11 (residuo 3211,11) ;(doc 3a)
2) 1042 del 30.11.2015 per un importo € 992,09; (doc 3 b)
3) 1064, del 31.12.2015 per un importo pari ad € 135,32; (doc 3C)
Del fascicolo sono state prodotte autentica del registro iva contente le fatture a firma del Notaio
[...]
(Doc. 5) (erra l'avv. Marziani quando afferma che non è stata prodotta certificazione notarile delle Persona_1
fatture Pag. 8 note conclusive).
Queste somme venivano riscadenzate il 30.11.2017 con pagamenti da gennaio a marzo 2017 (doc. 4) senonché
detti importi non venivano pagati, (doc. 6) da cui discendevano spese bancarie ulteriori per € 42,00 per il
mancato pagamento dei Riba.
Nel febbraio 2018 veniva versato un acconto di € 1000,00 attribuito al credito più vecchio e cioè alla fattura 944
che residuava pertanto € 3211,11 oltre alle due fatture per 992,09 e 135,32 come riferito in maniera precisa
dall'avv. Antonini nel ricorso per decreto ingiuntivo la somma di 4382,52più spese bancarie € 4390,52.
Successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo (26.06.2023) ed alla sua notifica, veniva redatta scrittura
privata tra ( Legale rappresentante) e in qualità di socio illimitatamente CP_1 CP_3 Parte_1
responsabile della che, si riconosceva in premessa, di detta scrittura Controparte_2
transazione, debitore delle somme ingiunte pro quota di € 3986,53 e accettava a transazione la somma di CP_1
€ 2590,00) riconoscendo la liberatoria solo nei confronti del e il liberato dichiara di rinunciare Parte_1
all'opposizione permanendo la debenza nei soli confronti della . Controparte_2
La scrittura non ha carattere confessorio ma può contribuire valutata con gli altri elementi alla formazione della
prova del credito.
Come dice l'avv. Marziani a pag. 4 delle sue memorie conclusive che la società rappresentata volesse per spirito
transattivo proporre la somma di € 2603,04 pari alla differenza tra il credito residuo comprensivo di spese legali
e quanto pagato dal In secondo luogo insisteva per la concessione dei termini 281 duodecies cpc per la CP_4
necessaria replica alla comparsa e per la formulazione prova contraria. In terzo luogo dichiarava che parte
opponente volesse profittare dell'accordo transattivo concluso dal condebitore ai sensi e per gli effetti dell'art
1304 cc
pagina 6 di 21 L'avv. Antonini ritiene come la transazione effettuata con il riguardasse esclusivamente la quota Parte_1
dello stesso e non l'intero debito con conseguente diritto del creditore di recuperare la somma ingiunta pro quota
oltre gli interessi escludendosi che il creditore possa aver un incasso superiore da parte dei condebitori estranei
alla transazione. La sentenza citata dall'avv. Antonini sez. II 19541 2015 così recita: le Sezioni Unite hanno poi
anche aggiunto che la previsione dell'art. 1304, primo comma, cod. civ, non si riferisce a questa fattispecie,
avendo come campo di applicazione soltanto la transazione avente ad oggetto l'intero debito, in quanto 'è la
comunanza dell'oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non
avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto
solo tra le parti'.
Veniva pertanto fatta opposizione da parte della eccependo l'inesistenza del rapporto Controparte_2
contrattuale dedotto e della conseguente pretesa creditoria, poiché come giurisprudenza maggioritaria insegna il
decreto ingiuntivo è concesso anche solo con le fatture commerciali salvo poi in fase di opposizione debba essere
dimostrato il sottostante rapporto, da chi sia pervenuto l'ordine a chi sia stata consegnata la merce attraverso i
documenti di trasporto.
Nessuna richiesta di prova veniva effettuata da parte ricorrente nell'atto introduttivo mentre parte resistente
chiedeva di escutere due testi, e nessuna eccezione rispetto a detto teste veniva avanzata in Tes_2 Tes_1
fase di escussione ed in proposito cito la pronuncia cassazione sez. II 32229 21.11.2023 ha stabilito che il socio
purché non amministratore abbia capacità testimoniale.
Proprio il dichiara che il materiale sia stato (capitolo 1) “preso direttamente da loro e poi alcune merci Tes_2
sono in parte rese come dimostra la fattura.”
Il decreto ingiuntivo va annullato poiché parte del credito è stato pagato per intervenuta transazione da parte del
socio Parte_1
Respinge inoltre la condanna ex art 96 cpc avanzata da parte resistente in funzione dell'intervenuta transazione
tra il e l' (cfr. motivazione pagg.
2-3 sentenza in atti). Pt_1 CP_1
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9/07/2024, la società
[...]
, in persona del liquidatore e legale rappresentante Controparte_2 [...]
, e quest'ultimo anche personalmente in qualità di socio illimitatamente responsabile, Parte_3
impugnavano tempestivamente la citata sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “In via transattiva, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cpc, l'appellante, per mero
spirito transattivo, senza riconoscimento delle altrui ragioni, propone a saldo e definitivo stralcio della
pagina 7 di 21 controversia per cui è causa il pagamento onnicomprensivo di € 2.600,00. Con integrale compensazione delle
spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via preliminare nel rito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283
c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata vista la chiara evidenza di errori in
giudicando ed anche semplicemente aritmetici che rappresentano il fumus della presente impugnazione nonché
necessaria per escludere l'ingiustificato rischio di subire un'esecuzione per una somma grossolanamente errata
anche solo dal punto di vista matematico.
Piaccia poi all'Illustrissimo Tribunale di Ancona, accogliere la presente impugnazione in forza degli enunciati
motivi di appello provvedendo all'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto disporre:
- Nel merito: accertati i fatti per cui è giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiararlo
nullo per l'inesistenza del rapporto commerciale sotteso e mancanza dei presupposti della prova del credito. Con
vittoria di spese, onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge del primo e del secondo grado
di giudizio.
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della
domanda dell'opposta, tenuto conto che il decreto ingiuntivo opposto andrà certamente revocato in virtù
dell'intervenuta transazione col socio per fatti esclusivamente dipendenti dall'opposta stessa, si chiede di CP_4
revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto con compensazione delle spese legali del giudizio di
opposizione sino alla fase introduttiva.
Si chiede altresì, posto l'illegittimo ed immotivato rifiuto di definire transitivamente il giudizio mediante
accettazione della proposta transattiva formalizzata all'udienza del 25.03.2024 di porre in ogni caso a carico
della parte opposta le spese e gli onorari legali della fase istruttoria e decisoria del primo grado di giudizio, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cpc, In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e degli onorari
legali del II grado di giudizio, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge” (conclusioni rassegnate alle pagg. 18-19 dell'atto di citazione in appello).
Parte appellante ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi: “1) Errata valutazione delle
risultanze istruttorie in merito alla prova fornita dalla parte opposta e contestuale inesistenza del rapporto
contrattuale dedotto”.
Secondo la difesa di parte appellante, la parte opposta – attrice in senso sostanziale - non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico;
non aveva provato la sussistenza del rapporto negoziale dedotto, non aveva prodotto il documento di trasporto, né alcun documento firmato. La pretesa creditoria di cui al monitorio era supportata solo dalla produzione di fatture, che però erano state pagina 8 di 21 espressamente contestate. Anche l'asserito pagamento di un acconto da parte di imputabile a Pt_1
dette fatture era stato espressamente contestato, inoltre non era stato provato tramite produzione di bonifico o contabile di pagamento. Inoltre la transazione conclusa da e con essa il CP_4
riconoscimento del debito non aveva effetto nel presente giudizio nei confronti della ditta e dell'altro socio ex art. 1309 c.c. (cfr. pagg.
6-14 atto di citazione in appello).
2) “Violazione ed errata applicazione dall'art. 91 cpc in relazione alla manifesta contraddittorietà ed illogicità del
dispositivo rispetto alla rilevata transazione pro quota e conseguente annullamento del decreto ingiuntivo,
nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 91 cpc, in relazione alla condanna alle spese legali e soprattutto
quelle della fase istruttoria e decisoria” (cfr. pagg. 15-16 atto di appello).
Con tale motivo di appello gli appellanti hanno censurato la decisione del Giudice di primo grado, in quanto il debito residuo ammonterebbe al massimo ad € 1.800,52 oltre interessi, pari alla differenza tra l'ingiunzione di € 4.390,52 (esclusa la condanna alle spese del monitorio poiché il decreto ingiuntivo è
stato annullato) e la somma pagata da in via transattiva di € 2.590,00. Il rifiuto di accettare la CP_4
proposta transattiva formulata in primo grado (e riproposta in appello) di € 2.603,04, integra una ipotesi di rifiuto illegittimo da valutare ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e parte appellata andrebbe condannata al pagamento delle spese di primo grado relative alla fase istruttoria e decisoria e alla compensazione delle spese per la fase di studio e introduttiva, visto l'annullamento del d.i. e quindi il configurarsi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 3.12.2024, si è
costituita in giudizio in persona del legale rappresentante, formulando le seguenti e CP_1
testuali conclusioni: “In via preliminare nel rito: - respingere la richiesta in via transattiva in quanto
irrituale, inammissibile e, in ogni caso, infondata per tutte le ragioni meglio spiegate nella presente comparsa di
costituzione e risposta;
- rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado perché l'atto di
gravame risulta manifestamente infondato e, in ogni caso, carente del fumus boni iuris e del periculum in mora e
per l'effetto condannare la parte appellante al pagamento di una pena pecuniaria nella misura ritenuta di
giustizia.
Nel merito: - accertata la fondatezza e la legittimità della pretesa creditoria in capo alla società appellata,
rigettare l'appello principale e, per l'effetto, respingere la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo così come
formulata dalla parte appellante, confermando sul punto la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e
competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
pagina 9 di 21 - accertata la fondatezza e la legittimità della pretesa della società appellata, rigettare l'appello principale e, per
l'effetto, respingere la domanda in via subordinata di parte attrice in quanto la revoca del decreto ingiuntivo non
è diretta conseguenza della transazione sottoscritta dal Sig. bensì della sentenza di condanna nei CP_6
confronti della odierna parte appellante per aver dimostrato il fondamento delle ragioni creditorie CP_1
azionate con il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio;
- rigettare l'appello principale e, per l'effetto, respingere la richiesta di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art.
91 c.p.c. per avere legittimamente eccepito l'impossibilità della società odierna appellante di giovarsi CP_1
della transazione sottoscritta da ed accertare, altresì, il comportamento processuale della società appellante Pt_1
e del Sig. per non essere egli comparso all'udienza di espletamento del tentativo di Parte_3
conciliazione e per aver riportato negli atti di causa affermazioni non corrispondenti al vero. Con vittoria di
spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
Nel merito, in via di appello incidentale:
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avendo
la società dimostrato le finalità strumentali e dilatorie della controparte il cui comportamento CP_1
abusivo in danno del sistema giudiziario e della odierna parte appellata merita di essere adeguatamente
sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata. Con vittoria di spese e competenze
professionali.
In subordine:
- respingere l'appello principale formulato dalla in persona del liquidatore e Controparte_2
legale rapp.te pro tempore, Sig. ed anche personalmente dal medesimo quale socio Parte_3
illimitatamente responsabile avverso la sentenza iscritta al n. 41/2024 R.G., sentenza pubblicata in data
28/06/2024, nr. cronol. 434/2024 perché infondato in fatto ed in diritto come illustrato in narrativa e
conseguentemente confermare la sentenza. Con vittoria di spese e competenze professionali” (conclusioni a pag. 19-20-21 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 16.01.2025 il procuratore di chiedeva che fosse disposta la Pt_1
comparizione personale delle parti ex art. 185 c.p.c. alla luce della proposta contenuta nell'atto di appello;
veniva fissava -allo scopo- l'udienza del 06.03.2025.
All'udienza del 06.03.2025 il tentativo di conciliazione delle parti, personalmente presenti, dava esito negativo, per cui i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle pagina 10 di 21 conclusioni. Veniva, quindi, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 10.07.2025 (cfr. relativo verbale di udienza).
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva alla odierna udienza del 10.07.2025 per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Venendo all'esame nel merito dei motivi di appello, il primo motivo di appello formulato dagli appellanti e è infondato e come tale va Controparte_2 Parte_3
rigettato.
Deve, in materia, essere ribadito il risalente ma costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
03373 del 12/02/2010 Rv. 611587 — 01): «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non
ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto,
esatto adempimento» (cfr. da ultimo fra le tante Cass. n. 3587 del 2021; Cass. n. 3373 del 12/02/2010;
Cass., Sez. Unite, 30/10/2001 n. 13533; Cass. 27/09/2007 n. 20326).
Il credito oggetto del ricorso monitorio si fonda sulle seguenti fatture emesse dalla società CP_1
nei confronti di che hanno ad oggetto la fornitura di materiale Controparte_2
edile:
- n. 944 del 31.10.2015 dell'importo di € 4.221,11 per una somma residua pari ad € 3.221,11 (doc. 4 a)
all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado);
- n. 1042 del 30.11.2015 per un importo pari ad € 992,09 (doc. 4 b) all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado);
- n. 1164 del 31.12.2015 per una somma pari ad € 135,32 (doc. 4 c) all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado). pagina 11 di 21 Gli appellanti – opponenti hanno eccepito nel ricorso introduttivo nel primo grado di giudizio, e poi ora riproposto come primo motivo di appello, l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto e della conseguente pretesa creditoria, in quanto la non Controparte_2
aveva mai richiesto ed ordinato la merce descritta nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, né acquistato, né risultava che tale merce fosse mai stata consegnata alla stessa.
Inoltre, le fatture dedotte non erano mai state spedite, trasmesse, comunicate o richieste in pagamento e la opposta – appellata non aveva prodotto il documento di trasporto delle merci in oggetto. CP_1
Il D.d.T., ai fini della prova della consegna delle merci, non costituisce né una prova scritta “ab substantiam” e neppure “ad probationem” per cui la prova della consegna della merce può essere fornita in giudizio mediante testimonianze non ostando a tale principio la circostanza che tale documento sia regolamentato da norme di legge di carattere fiscale, in quanto esse sono dettate al fine di disciplinare il regime fiscale e tributario di una determinata parte di attività economica e non anche di regolare la prova di fatti nel processo civile.
Del resto la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: "il documento di trasporto
firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario,
necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729, cod. civ., ove non puntualmente confermata dalla deposizione
del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art.
2697, cod. civ., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario" (cfr.
Cass., seconda sez. civ., n. 31974/2019).
L'avvenuta consegna delle merci alla trova conferma sulla base Controparte_2
delle risultanze delle prove testimoniali raccolte nel corso del primo grado di giudizio.
Il teste ., escusso all'udienza del 25.03.2024 (sulla cui credibilità ed attendibilità Testimone_2
non è dato dubitare nonché pienamente capace secondo quanto pacificamente affermato dalla S.C.),
ha dichiarato: “seguo le vendite ed i ddt per effettuare le consegne e le fatture che vengono emesse a fine mese”,
sentito sul capitolo 1 della comparsa di costituzione e risposta (“Vero che i Sigg.ri e Parte_3
in qualità di soci della e Parte_1 Parte_1 Controparte_5
acquistavano e presso la sede della società il materiale indicato nelle fatture nr. 944 del
[...] CP_1
31.10.2015 dell'importo pari ad € 4.221,11, nr. 1042 del 30.11.2015 per un importo pari ad € 992,09, e nr. 1164
del 31-12-2015 per una somma pari ad € 135,32 come da documenti nn. 4a, 4b, 4c, allegati alla comparsa di
costituzione e risposta, che Le si rammostrano”), ha risposto: “si è vero, il materiale è stato preso direttamente
da loro e poi alcune merci sono state in parte rese come dimostra la fattura”; sentito sul capitolo 2 (“Vero che la pagina 12 di 21 merce indicata nelle fatture che Le sono state rammostrate veniva regolarmente consegnata”) dichiarava di avere già risposto;
sul capitolo 3 (“Vero che il pagamento delle fatture che Le sono state rammostrate veniva
C previsto e concordato tramite emissione di ri. ): “riscontro dalla fattura che sia stato concordato il pagamento
con RIBA”; sentito sul capitolo 4 (“Vero che a seguito degli insoluti maturatisi sono stati rivolti numerosi
solleciti di pagamento al Sig. ed al Sig. ai fini del pagamento di quanto vantato Parte_3 Parte_1
nei loro confronti dalla ) rispondeva: “so che sono venuti diverse volte in ufficio per chiedere CP_1
dilazioni” (cfr. verbale udienza 25.03.2024).
Il teste , impiegato di escusso all'udienza del 25.03.2024 sui capitoli della Testimone_1 CP_1
comparsa di costituzione e risposta, in risposta al capitolo 1, ha affermato: “lavoro come impiegato
amministrativo e il collega effettua l'emissione delle bolle di consegna ed io successivamente a fine mese provvedo
ad emettere la fattura ed a domanda del giudice affermo di non aver materialmente raccolto l'ordine da parte del
ricorrente”. Adr avv. Antonini “ad emettere le ddt è ”; sentito sul capitolo 2 “una Testimone_2
volta emesso il ddt dò per scontato che il materiale sia stato effettivamente consegnato o ritirato dal cliente”;
sentito sul capitolo 3 risponde “si è vero sono io che seguo la parte dell'incasso”; sentito sul capitolo 4
“credo di aver sollecitato anch'io il pagamento, credo per telefono” (cfr. verbale udienza 25.03.2024).
Risulta dalle fatture – ed è stato confermato dai testimoni - che il pagamento delle stesse doveva avvenire tramite ri.ba. bancarie.
Sono state prodotte dalla le note di addebito degli insoluti, relative alla fattura n. 944 del CP_1
31.10.2015 (con riferimento alle riba con scadenza al 31.01.16 di € 2.491,15 e riba con scadenza al
29.02.16 di € 1729,96, coincidenti con quanto indicato nella fattura); alla fattura n. 1042 del 30.11.2015
(con riferimento alla riba di € 585,50 con scadenza al 29.02.16 e alla riba di € 406,59 con scadenza al
31.03.16, coincidenti a quelle indicate in fattura); alla fattura n. 1164 del 31.12.2015 (con riferimento alla riba di € 135,32 del 31.03.2016, coincidente a quella indicata in fattura). Le spese di addebito degli insoluti ammontano a complessivi € 42,00 (doc. n. 5 all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado).
A conferma dell'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti derivante dalla fornitura della merce descritta nelle fatture sopra descritte, vi è non solo il pagamento dell'acconto di E. 1000,00 (detratto dall'importo della fattura n. 944 del 2015) ma anche quanto riconosciuto (con valore di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile ex art. 2735 c.c., diversamente da quanto ritenuto dal Giudice
di Pace) dall'altro socio nell'atto di transazione stipulato in data 17/11/2023 con la società CP_1
(cfr. sul punto Cass. 2015 n. 22956 ove si afferma: “Nel contenuto complessivo di una transazione può pagina 13 di 21 distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente e, in tal caso, le relative
dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, purché, tuttavia, abbiano ad oggetto la ricognizione di
situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate "sub specie facti”; vedasi anche in motivazione Cass.
2009 n. 3033).
Pertanto può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla società che ha appunto CP_1
fornito la prova del titolo (contratto di vendita) in forza del quale ha agito per ottenere il pagamento del prezzo relativo alla merce venduta alla controparte.
Infatti, data 17.11.2023 (ovvero successivamente alla notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo avvenuta in data 19.10.2023), in proprio e in qualità di socio illimitatamente Parte_1
responsabile della Controparte_2 Parte_1 Controparte_5
, sottoscriveva una scrittura privata transattiva con la società riconoscendosi
[...] CP_1
debitore della stessa in ordine alle fatture contenute nel decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, e corrispondeva in favore della la somma di € 2.590,00 mediante CP_1
bonifico in data 14.12.2023 (doc.ti nn.
8 -9 all.ti fasc. primo grado va precisato che il sig. CP_1
non ha agito anche in rappresentanza della società come emerge chiaramente dall'art. 3 della CP_4
citata scrittura di cui di dirà meglio infra;
circostanza pacifica ed incontestata ).
In particolare, nella citata scrittura le parti riconoscevano che:
- il credito della società ammontava complessivamente ad E. 7973,06 di cui: E. 4.348,52 CP_1
per sorte (vedasi le fatture ivi indicate corrispondenti a quelle monitoriamente azionate), E.
2787,89 a titolo di interessi (dettagliatamente indicati per ciascuna fattura, vedasi pag. 2 della
Co transazione), E. 42,00 a titolo di spese bancarie per ri. insolute, E. 76,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo (per il ricorso monitorio), E. 550,00 a titolo di compenso, E. 82,50 per imborso forfettario al 15% , E. 25,30 a titolo di c.p.a. al 4%, E. 45,85 a titolo di spese di notifica
(all'art. 2 il si riconosceva espressamente debitore nei confronti della società del credito CP_4
portato dalle fatture poste a fondamento del D.I.);
- La quota attribuibile al sig. era pari ad E. 3986,53 (pari al 50% del su citato importo); CP_4
- In via transattiva la società accettava la proposta di composizione bonaria proposta dal CP_1
di versare il minor importo di E. 2590,00 (somme che veniva versata a mezzo di bonifico CP_4
bancario);
- Non trovava applicazione l'art. 1304 comma 1 c.c. in quanto la transazione era limitata esclusivamente alla quota parte del socio e che (vedasi art. 3) “permaneva l'esposizione CP_4 pagina 14 di 21 debitoria presentata dalla Parte_1 Controparte_8
e dal sig. nei confronti della società
[...] Parte_3 CP_1
per un importo pari ad E. 3986,53 oltre ad interessi moratori dal 31/10/2023 al saldo e alle successive spese”.
La citata transazione (non novativa) era espressamente riferita alla sola quota parte del debito del con conseguente inammissibilità della dichiarazione di volerne profittare effettuata dalla difesa CP_4
degli odierni appellanti non trovando applicazione il richiamato art. 1304 c.c.
Con la sentenza n. 13074/011 le S.U. della Suprema Corte hanno chiarito che, al fine di stabilire se il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possano impedire agli altri condebitori solidali di profittare degli effetti della transazione, è decisivo verificare se la transazione riguardi l'intero debito od invece abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è
stipulata. “La previsione dell'art. 1304, I comma, c.c. non si riferisce a questa seconda fattispecie, certamente
configurabile (sempre che l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita
nell'interesse di uno dei condebitori) quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà
passiva è concepito. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la transazione sulla quota non
necessita di un preventivo scioglimento del vincolo solidale, che ben può realizzarsi in via contestuale al
raggiungimento dell'accordo; né, per altro verso, risulta indispensabile a tal fine postulare una diversità dei titoli
da cui dipendono le diverse obbligazioni legate dal vincolo della solidarietà, atteso che tale vincolo é unicamente
funzionale ad una migliore realizzazione del credito, e nulla perciò vale ad ostacolare la libera esplicazione
dell'autonomia negoziale delle parti che intendono escluderlo per una quota parte del credito stesso. Ciò
premesso, risulta evidente che la transazione pro-quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della
solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i
quali non avrebbero alcun titolo per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del
loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. La norma di cui all'art. 1304 I comma c.c.
trova invece applicazione quando il negozio transattivo riguarda l'intero debito, perché è la comunanza
dell'oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo
partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le
parti. La riduzione dell'ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori
opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe
accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata
introducendo nella transazione per l'intero debito una clausola di contrario tenore, per l'ovvia considerazione pagina 15 di 21 che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un
soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre. Lo
stabilire poi se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto
l'intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del
contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, tipicamente rimessa al
giudice del merito” (Cass. n. 20107/2015).
Nel caso di specie, come già sopra accertato, la transazione aveva ad oggetto la sola quota del debito facente capo al debitore transigente e non l'intera obbligazione solidale.
Le S.U. della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite, n. 30174/2011) hanno infatti espresso il seguente principio di diritto: "Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro
condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la
solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti
porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile
al debitore che ha transatto;
in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che
eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo. Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo
la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a
ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui
ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla
quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante
sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto" (il principio è
stato successivamente ribadito con la sentenza della S.C. del 2012 n. 947 ove si afferma: “In tema di transazione, la disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori;
in questo caso, infatti, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota”).
La transazione stipulata in corso di causa tra la opposta e il socio è stata CP_1 CP_4
espressamente definita dalle parti come parziale;
infatti l'art. 3 prevede che: “le parti stabiliscono e pagina 16 di 21 convengono che non si applica alla presente scrittura privata transattiva l'art. 1304 co. I c.c. avendo ad oggetto
solo ed esclusivamente la quota parte riferentesi al sig. e permane, dunque, l'esposizione debitoria CP_4
presentata dalla e dal Parte_4
sig. nei confronti della società per un importo pari ad € 3.986,53 (…) oltre Parte_3 CP_1
interessi moratori dal 31.10.2023 sino al saldo oltre alle spese e competenze legali successive occorrende, nessuna
esclusa e/o eccettuata” (cfr. scrittura privata di transazione: doc. n. 8 all.to fasc. primo grado CP_1
.
[...]
La società creditrice ha espressamente dichiarato di abbandonare la pretesa solo nei confronti di del socio liberandolo dall'obbligazione (infatti il predetto ha poi rinunciato alla opposizione); CP_4
con tale dichiarazione il creditore ha rinunciato alla solidarietà ed, in base al disposto dell'art. 1311 c.c.,
comma 1, mantenendo inalterato il proprio diritto nei confronti degli altri condebitori per la quota addebitabili ai medesimi;
ciò perché la regola stabilita dall'art.1304 c.c., secondo cui il condebitore solidale si può avvalere della transazione fatta dal creditore con altro condebitore solidale, vale se la transazione riguarda l'intero debito. Secondo il su riportato insegnamento della S.C., dal quale non vi
è ragione di discostarsi, l'art. 1304 c.c., comma 1, che disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori si riferisce alla transazione (non novativa) avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c., (Cass.17
gennaio 2008 n. 868, 27 marzo. 1999, n. 2931; 19 dicembre 1991, n. 13701).
“Orbene, l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire – in deroga al principio secondo cui il contratto produce
effetti solo tra le parti – che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della
transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di
transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale (quale, appunto,
quella realizzatasi nella fattispecie in esame) che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà
passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non
hanno alcun titolo per profittarne, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione a comportare la
possibilità per il condebitore solidale di avvalersene anche quando non abbia partecipato alla sua stipulazione
(Cass. 19541/2015).
4.3. Al caso di specie si applica dunque la consolidata giurisprudenza di questa Corte per pagina 17 di 21 cui, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori
solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che
residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla
quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri
debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto
l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota
gravante su colui che ha transatto (Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass. 20107/2015, 23418/2016, 13877/2020,
25980/2021)” (cfr. Cass. n. 7094/2022 pubblicata in data 03/03/2022).
Quindi nel caso in esame non trova applicazione l'art. 1304 c.c. e la società e il socio odierni opponenti avevano esclusivamente il diritto di vedersi sottratto dal debito l'importo oggetto di transazione ovvero la somma di E. 3.986,53 (come espressamente dichiarato nella transazione e poi richiesto in sede giudiziale dalla a nulla rilevando poi che quest'ultima abbia accettato dal il minor CP_1 CP_4
importo di E. 2590,00 in via transattiva).
Infatti l'intero credito (per sorte e per interessi) è stato correttamente determinato (e corrisponde alla pretesa giudiziale posta a fondamento del D.I.) così come correttamente sono state calcolate (ed inserite) le spese del monitorio ivi comprese quelle di notifica del D.I.; spese che sono senza dubbio dovute anche dalle odierne appellanti quali parti soccombenti.
A tal riguardo la S.C- è costante nell'affermare che “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà
confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (vedasi fra le tante anche in motivazione Cass. 2022 n. 24482).
Infatti nel caso in esame la revoca del D.I. è conseguita alla su citata transazione e permane la soccombenza degli odierni appellanti essendo stato accertato il diritto dell' ad ottenere il CP_1
pagamento del prezzo della merce compravenduta alla s.n.c.
Per cui è errata la doglianza degli appellanti che non tiene conto degli interessi dovuti e delle spese del monitorio anch'esse dovute (la difesa di parte appellante chiede, subordinatamente al primo motivo, la riforma della sentenza in favore di un'altra eventuale quantificazione del debito residuo
(cfr. pag. 15 atto di appello): “anche nel caso in cui si riconoscesse la fondatezza della pretesa opposta,
accertato che la differenza residua tra l'ingiunzione pari a € 4.390, 52 (esclusa in ogni caso la condanna alle pagina 18 di 21 spese del giudizio monitorio perché il decreto ingiuntivo è stato annullato) e quanto già pagato dal socio CP_4
pari ad € 2.590,00, allora il debito residuo ammonterebbe al massimo a € 1.800,52 oltre interessi legali moratori
maturati solo sulla detta somma).
Ne consegue che, detraendo dal totale dovuto la quota del socio (€ 3.986,53) che ha transatto, il CP_4
debito della società e dell'altro socio era pari ad € 3.986,53. Parte_3
Per mero errore materiale (senza dubbio emendabile in questa sede) il Giudice di Pace ha determinato la somma in E. 3.968,53 (il Giudice di Pace ha specificato che la suddetta somma era comprensiva degli interessi moratori, nella specie, calcolati fino al 31/10/2023; non ha riconosciuto gli ulteriori interessi.
La suddetta decisione però non è stata oggetto di impugnazione da parte della società . CP_1
Ne discende che tutti i motivi di appello vanno rigettati perché infondati (le superiori considerazioni assorbono e rendono superfluo l'esame della richiesta avanzata ex art. 91 c.p.c.).
Va rigettato il motivo formulato in via di appello incidentale dalla appellata volto a CP_1
“riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avendo
la società dimostrato le finalità strumentali e dilatorie della controparte il cui comportamento CP_1
abusivo in danno del sistema giudiziario e della odierna parte appellata merita di essere adeguatamente
sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata. Con vittoria di spese e competenze
professionali” (cfr. pag. 20 comparsa in appello).
Nella comparsa in primo grado chiedeva di condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la CP_1
, nonché il Controparte_9
Sig. , da liquidarsi d'ufficio in via equitativa (cfr. conclusioni pag. 9 comparsa di Parte_3
primo grado).
Il Giudice di prime cure ha nella sentenza impugnata respinto la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
avanzata da parte resistente in funzione dell'intervenuta transazione tra e CP_4 CP_1
Va rigettata la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di parte opposta – odierna appellata - in assenza dei relativi presupposti.
Come è noto l'art. 96 comma I c.p.c. configura una forma speciale di responsabilità extracontrattuale derivante da un illecito processuale (così, tra le numerosissime, Cass. nn. 5022 del 1994, 253 del 1999,
pagina 19 di 21 liquidazione del danno non si può procedere neppure equitativamente se mancano elementi idonei ad attestarne l'esistenza; Cass. 2022 n. 12454).
La parte istante deve quindi assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Un., Ord. nr. 7583 del 2004; S. U. Ord.,
nr. 1140 del 2007).
Orbene nel caso in esame non solo nessun illecito processuale è ravvisabile nella condotta processuale della parte opponente ma non vi è alcuna specifica allegazione e prova dell'asserito danno patito dall'opposta.
Quindi ed in conclusione sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati.
La sentenza del Giudice di Pace ivi impugnata va quindi confermata previa correzione dell'errore materiale accertato per cui laddove è scritto E. 3.968,53 deve leggersi ed intendersi E. 3.986,53
(confermato il resto).
Le spese seguono la (maggiore) soccombenza degli appellanti e si liquidano in favore della parte appellata come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valori medi)
tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino ad E. 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione”
non viene liquidato in assenza della relativa attività e l'importo relativo alla fase decisoria viene liquidato al 50% in ragione del rito decisionale prescelto).
Visto che l'appello principale e quello incidentale vengono rigettati ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e della società appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e per l'appello incidentale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 3796/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da Parte_4
e in proprio, per le causali di cui in motivazione;
[...] Parte_3
RIGETTA
L'appello incidentale proposto dalla società per le causali di cui in motivazione;
CP_1 pagina 20 di 21 A CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE
Contenuto nella sentenza ivi impugnata dispone che laddove è scritto E. 3.968,53 deve leggersi ed intendersi E. 3.986,53 (confermato il resto);
CONDANNA
gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio che si CP_1
liquidano – per le causali di cui in motivazione - in E. 1275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e della appallata incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e per l'appello incidentale rigettati, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Ancona, 10/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3573 del 2002, 16308 del 2007 e 9080 del 2013, nonché Cass. S.U. n. 28226 del 2008), che peraltro resta assoggettata alla regola generale dell'art. 2697 c.c. in ordine all'onere della prova del danno (così già
Cass. n. 1384 del 1980, sulla scorta di Cass. n. 110 del 1972, che aveva a sua volta precisato che alla
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3796/2024 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
appellante e
CP_1
appellato
Oggi 10 luglio 2025 ad ore 13,16 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per gli appellanti l'avv. Giacomo Scortichini in sostituzione per delega orale dell'avv. MARZIANI PIO il quale precisa le conclusioni come da atto di appello;
Per l'avv. Samuele Mancini in sostituzione per delega orale dell'avv. ANTONINI CP_1 BARBARA il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente a tutti i propri scritti difensivi contestando quelli avversari per tutte le ragioni addotte in atti. Si rimettono al Giudice per la liquidazione IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 21 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 3796 del Ruolo Generale dell'anno 2024, discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.07.2025, promossa da:
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
con sede in ER Via Marena n. 13, in persona del legale rappresentante e liquidatore
(C.F. ), che agisce anche personalmente, quale Parte_3 C.F._1
socio illimitatamente responsabile, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Pio Marziani, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Lanciano
Viale delle Rimembranze n. 17, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, rilasciata su foglio separato, depositato telematicamente in data 12.07.2024;
-appellanti-
CONTRO
P.I. , corrente in Genga, Frazione Osteria di Colleponi n. 42, in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara CP_3
Antonini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in ER, via
Garibaldi n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata telematicamente in data 03.12.2024;
-appellato-
pagina 2 di 21 OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 41/2024 emessa dal Giudice di Pace di Fabriano, pubblicata il
28.06.2024 nel giudizio di primo grado iscritto al n. RG 471/2023: opposizione a decreto ingiuntivo avente ad
oggetto il pagamento della somma di € 4.390,52 oltre interessi, spese e accessori”.
CONCLUSIONI
All'odierna udienza di discussione orale del 10/07/2025 i difensori delle parti hanno discusso e concluso come da processo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 82/2023 del 20.06.2023 (R.G. n. 294/2023), su istanza di il CP_1
Giudice di Pace di Fabriano ingiungeva a di Controparte_2
pagare entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di € 4.390,52, oltre interessi di mora dalla scadenza di ciascuna riba e spese della procedura, liquidate in complessivi € 626,00, di cui € 76,00 per anticipazioni ed € 550,00 per competenze professionali, rimborso forfettario 15%, oltre iva e cpa come per legge;
il credito era fondato su fatture relative alla fornitura di materiale edile (cfr. ricorso monitorio in atti).
A seguito di istanza di correzione di errore materiale del 7.08.2023, il Giudice di Pace di Fabriano, a parziale modifica ed integrazione del decreto ingiuntivo n. 294/2023 emesso, ingiungeva il pagamento a e , in persona Pt_1 Parte_1 CP_4 Controparte_5
del liquidatore pro tempore, nonché ai soci e (cfr. istanza di Parte_3 CP_4
correzione errore materiale e decreto di modifica e integrazione del 14.08.2023 in atti).
Il decreto ingiuntivo e il decreto di modifica e integrazione venivano notificati in data 6.09.2023 (cfr.
doc. n. 3 all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado).
Con ricorso ex artt. 316 e 281 undecies c.p.c., notificato a mezzo pec in data 19.10.2023,
[...]
, in persona del liquidatore e legale rappresentante, e Controparte_2
e in qualità di soci illimitatamente responsabili, proponevano Parte_3 CP_4
opposizione avanti al Giudice di Pace di Fabriano avverso il citato decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.Mo Ufficio del Giudice di Pace adito,
accertati i fatti per cui è giudizio, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa:
- Nel merito: accertati i fatti per cui è giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiararlo
nullo per l'inesistenza del rapporto commerciale sotteso e mancanza dei presupposti della prova del credito. Con
pagina 3 di 21 vittoria di spese, onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 6 del ricorso di primo grado).
La difesa degli opponenti (in sintesi e per quanto d'interesse) eccepiva:
- l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto e della conseguente pretesa creditoria;
- che la merce di cui alle fatture non era mai stata né chiesta dalla né tanto meno Pt_1
consegnata da che, pertanto, non vantava alcun credito nei confronti dell'opposta; CP_1
- che non erano stati prodotti dalla ricorrente i documenti di trasporto firmati della merce e la pretesa creditoria di cui al monitorio era supportata esclusivamente dalla produzione delle fatture indicate che venivano contestate (cfr. ricorso in opposizione in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in persona del legale CP_1
rappresentante, contestando la difesa di parte opponente, sostenendo (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- il rapporto obbligatorio era effettivamente intercorso fra le parti: la merce di cui alle fatture azionate era stata acquistata e consegnata alla;
Pt_1
- in data 08.02.2018 la corrispondeva € 1.000,00 che veniva imputata a titolo di acconto al debito Pt_1
più vecchio ovvero a quello relativo alla fattura n. 944 del 31.10.2015;
- nelle more del giudizio, a seguito della notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo,
precisamente in data 17.11.2023, il socio sottoscriveva una scrittura privata transattiva nella Parte_1
quale riconosceva il debito e corrispondeva a saldo e definitivo stralcio in data 14.12.2023 la somma di
€ 2.590,00.
La difesa di formulava -quindi- le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_1
adito:
- In via preliminare: munire totalmente o parzialmente ovvero nei limiti della somma pari ad € 2.195,42, oltre
interessi legali di mora, oltre alle spese ed agli onorari liquidati nel menzionato decreto di ingiunzione, ai sensi
dell'art. 648 c.p.c., di efficacia provvisoriamente esecutiva il decreto ingiuntivo N. 82/2023 Decr. Ing. emesso dal
Giudice di Pace di Fabriano in data 20/06/2023 ed integrato il successivo 14/08/2023, atteso che l'opposizione
non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e che, nelle more, è intervenuta per iscritto la ricognizione
del debito da parte del Sig. Parte_1
- In via principale nel merito:
- rigettare integralmente l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo N. 82/2023 emesso
dal Giudice di Pace di Fabriano in data 20/06/2023 ed integrato il successivo 14/08/2023 perché infondata in pagina 4 di 21 fatto ed in diritto nonché sprovvista di prova scritta e di pronta soluzione, confermando il predetto decreto e
munendolo di efficacia esecutiva;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la società di persone denominata Parte_1
corrente in ER (An), alla località Marena, n. 13/H,
[...] Controparte_5
C.F. e P.I. , N. Rea AN-193909, in persona del liquidatore pro tempore, Sig. P.IVA_1 Parte_3
nato a [...], il [...], residente a [...](An), alla località Marena, n. 13/H, C.F.
e nonché il Sig. , nato a [...], il [...], residente a C.F._1 Parte_3
ER (An), alla località Marena, n. 13/H, C.F. , da liquidarsi d'ufficio in via C.F._1
equitativa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 9-
10 comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.02.2024, con ordinanza del 5.03.2024 il Giudice
di Pace di Fabriano respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà e ammetteva le prove richieste da parte resistente per l'udienza del 25.03.2024 (cfr. ordinanza del 5.03.2024 in atti).
All'udienza del 25.03.2024 il difensore di proponeva a chiusura e stralcio della Controparte_2
controversia il versamento della somma di € 2.603,04 pari alla differenza tra il credito residuo comprensivo di spese legali del decreto ingiuntivo e quanto pagato dal socio dichiarava in ogni CP_4
caso che parte opponente intendeva voler profittare dell'accordo transattivo concluso dal condebitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304 c.c.
Tale proposta non veniva accettata da parte di (cfr. verbale udienza dell'11.04.2024 in CP_1
atti).
La causa veniva istruita in primo grado mediante la produzione documentale e l'escussione dei testimoni (all'udienza del 25.03.2024 venivano sentiti i testi e;
Testimone_1 Testimone_2
invece, il teste non compariva a tale udienza né a quella successiva dell'11.04.2024, pertanto CP_4
rinunciava alla sua audizione). CP_1
Il Giudice di Pace rinviava all'udienza del 06.05.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione con termine per il deposito di note conclusive sino al 24.04.2024.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2024.
Con sentenza n. 41/2024 pubblicata il 28.06.2024 il Giudice di Pace di Fabriano, a definizione del procedimento rubricato al n. 471/2023 R.G., così testualmente decideva: “Annulla il decreto ingiuntivo 82
2023 stante la transazione intervenuta pro quota del accertato quindi che le somme dovute dalla Parte_1
e corrente in ER in persona del Parte_1 Parte_3 pagina 5 di 21 liquidatore pro tempore nonché sono pari ad € 3968,53 comprensive d'interessi moratori Parte_3
oltre spese di giudizio che liquida in € 1200,0 oltre accessori” (cfr. sentenza in atti).
Nella parte motiva della sentenza, il Giudice di Pace testualmente affermava che:
“Il decreto ingiuntivo veniva emesso al n° 82 2023 su istanza dell' sulla base delle fatture: CP_1
1) 944 del 31.10.2015 per un importo di € 4221,11 (residuo 3211,11) ;(doc 3a)
2) 1042 del 30.11.2015 per un importo € 992,09; (doc 3 b)
3) 1064, del 31.12.2015 per un importo pari ad € 135,32; (doc 3C)
Del fascicolo sono state prodotte autentica del registro iva contente le fatture a firma del Notaio
[...]
(Doc. 5) (erra l'avv. Marziani quando afferma che non è stata prodotta certificazione notarile delle Persona_1
fatture Pag. 8 note conclusive).
Queste somme venivano riscadenzate il 30.11.2017 con pagamenti da gennaio a marzo 2017 (doc. 4) senonché
detti importi non venivano pagati, (doc. 6) da cui discendevano spese bancarie ulteriori per € 42,00 per il
mancato pagamento dei Riba.
Nel febbraio 2018 veniva versato un acconto di € 1000,00 attribuito al credito più vecchio e cioè alla fattura 944
che residuava pertanto € 3211,11 oltre alle due fatture per 992,09 e 135,32 come riferito in maniera precisa
dall'avv. Antonini nel ricorso per decreto ingiuntivo la somma di 4382,52più spese bancarie € 4390,52.
Successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo (26.06.2023) ed alla sua notifica, veniva redatta scrittura
privata tra ( Legale rappresentante) e in qualità di socio illimitatamente CP_1 CP_3 Parte_1
responsabile della che, si riconosceva in premessa, di detta scrittura Controparte_2
transazione, debitore delle somme ingiunte pro quota di € 3986,53 e accettava a transazione la somma di CP_1
€ 2590,00) riconoscendo la liberatoria solo nei confronti del e il liberato dichiara di rinunciare Parte_1
all'opposizione permanendo la debenza nei soli confronti della . Controparte_2
La scrittura non ha carattere confessorio ma può contribuire valutata con gli altri elementi alla formazione della
prova del credito.
Come dice l'avv. Marziani a pag. 4 delle sue memorie conclusive che la società rappresentata volesse per spirito
transattivo proporre la somma di € 2603,04 pari alla differenza tra il credito residuo comprensivo di spese legali
e quanto pagato dal In secondo luogo insisteva per la concessione dei termini 281 duodecies cpc per la CP_4
necessaria replica alla comparsa e per la formulazione prova contraria. In terzo luogo dichiarava che parte
opponente volesse profittare dell'accordo transattivo concluso dal condebitore ai sensi e per gli effetti dell'art
1304 cc
pagina 6 di 21 L'avv. Antonini ritiene come la transazione effettuata con il riguardasse esclusivamente la quota Parte_1
dello stesso e non l'intero debito con conseguente diritto del creditore di recuperare la somma ingiunta pro quota
oltre gli interessi escludendosi che il creditore possa aver un incasso superiore da parte dei condebitori estranei
alla transazione. La sentenza citata dall'avv. Antonini sez. II 19541 2015 così recita: le Sezioni Unite hanno poi
anche aggiunto che la previsione dell'art. 1304, primo comma, cod. civ, non si riferisce a questa fattispecie,
avendo come campo di applicazione soltanto la transazione avente ad oggetto l'intero debito, in quanto 'è la
comunanza dell'oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non
avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto
solo tra le parti'.
Veniva pertanto fatta opposizione da parte della eccependo l'inesistenza del rapporto Controparte_2
contrattuale dedotto e della conseguente pretesa creditoria, poiché come giurisprudenza maggioritaria insegna il
decreto ingiuntivo è concesso anche solo con le fatture commerciali salvo poi in fase di opposizione debba essere
dimostrato il sottostante rapporto, da chi sia pervenuto l'ordine a chi sia stata consegnata la merce attraverso i
documenti di trasporto.
Nessuna richiesta di prova veniva effettuata da parte ricorrente nell'atto introduttivo mentre parte resistente
chiedeva di escutere due testi, e nessuna eccezione rispetto a detto teste veniva avanzata in Tes_2 Tes_1
fase di escussione ed in proposito cito la pronuncia cassazione sez. II 32229 21.11.2023 ha stabilito che il socio
purché non amministratore abbia capacità testimoniale.
Proprio il dichiara che il materiale sia stato (capitolo 1) “preso direttamente da loro e poi alcune merci Tes_2
sono in parte rese come dimostra la fattura.”
Il decreto ingiuntivo va annullato poiché parte del credito è stato pagato per intervenuta transazione da parte del
socio Parte_1
Respinge inoltre la condanna ex art 96 cpc avanzata da parte resistente in funzione dell'intervenuta transazione
tra il e l' (cfr. motivazione pagg.
2-3 sentenza in atti). Pt_1 CP_1
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 9/07/2024, la società
[...]
, in persona del liquidatore e legale rappresentante Controparte_2 [...]
, e quest'ultimo anche personalmente in qualità di socio illimitatamente responsabile, Parte_3
impugnavano tempestivamente la citata sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “In via transattiva, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cpc, l'appellante, per mero
spirito transattivo, senza riconoscimento delle altrui ragioni, propone a saldo e definitivo stralcio della
pagina 7 di 21 controversia per cui è causa il pagamento onnicomprensivo di € 2.600,00. Con integrale compensazione delle
spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via preliminare nel rito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283
c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata vista la chiara evidenza di errori in
giudicando ed anche semplicemente aritmetici che rappresentano il fumus della presente impugnazione nonché
necessaria per escludere l'ingiustificato rischio di subire un'esecuzione per una somma grossolanamente errata
anche solo dal punto di vista matematico.
Piaccia poi all'Illustrissimo Tribunale di Ancona, accogliere la presente impugnazione in forza degli enunciati
motivi di appello provvedendo all'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto disporre:
- Nel merito: accertati i fatti per cui è giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque dichiararlo
nullo per l'inesistenza del rapporto commerciale sotteso e mancanza dei presupposti della prova del credito. Con
vittoria di spese, onorari di causa, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge del primo e del secondo grado
di giudizio.
- Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della
domanda dell'opposta, tenuto conto che il decreto ingiuntivo opposto andrà certamente revocato in virtù
dell'intervenuta transazione col socio per fatti esclusivamente dipendenti dall'opposta stessa, si chiede di CP_4
revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto con compensazione delle spese legali del giudizio di
opposizione sino alla fase introduttiva.
Si chiede altresì, posto l'illegittimo ed immotivato rifiuto di definire transitivamente il giudizio mediante
accettazione della proposta transattiva formalizzata all'udienza del 25.03.2024 di porre in ogni caso a carico
della parte opposta le spese e gli onorari legali della fase istruttoria e decisoria del primo grado di giudizio, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 cpc, In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e degli onorari
legali del II grado di giudizio, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge” (conclusioni rassegnate alle pagg. 18-19 dell'atto di citazione in appello).
Parte appellante ha posto a fondamento dell'appello i seguenti motivi: “1) Errata valutazione delle
risultanze istruttorie in merito alla prova fornita dalla parte opposta e contestuale inesistenza del rapporto
contrattuale dedotto”.
Secondo la difesa di parte appellante, la parte opposta – attrice in senso sostanziale - non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico;
non aveva provato la sussistenza del rapporto negoziale dedotto, non aveva prodotto il documento di trasporto, né alcun documento firmato. La pretesa creditoria di cui al monitorio era supportata solo dalla produzione di fatture, che però erano state pagina 8 di 21 espressamente contestate. Anche l'asserito pagamento di un acconto da parte di imputabile a Pt_1
dette fatture era stato espressamente contestato, inoltre non era stato provato tramite produzione di bonifico o contabile di pagamento. Inoltre la transazione conclusa da e con essa il CP_4
riconoscimento del debito non aveva effetto nel presente giudizio nei confronti della ditta e dell'altro socio ex art. 1309 c.c. (cfr. pagg.
6-14 atto di citazione in appello).
2) “Violazione ed errata applicazione dall'art. 91 cpc in relazione alla manifesta contraddittorietà ed illogicità del
dispositivo rispetto alla rilevata transazione pro quota e conseguente annullamento del decreto ingiuntivo,
nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 91 cpc, in relazione alla condanna alle spese legali e soprattutto
quelle della fase istruttoria e decisoria” (cfr. pagg. 15-16 atto di appello).
Con tale motivo di appello gli appellanti hanno censurato la decisione del Giudice di primo grado, in quanto il debito residuo ammonterebbe al massimo ad € 1.800,52 oltre interessi, pari alla differenza tra l'ingiunzione di € 4.390,52 (esclusa la condanna alle spese del monitorio poiché il decreto ingiuntivo è
stato annullato) e la somma pagata da in via transattiva di € 2.590,00. Il rifiuto di accettare la CP_4
proposta transattiva formulata in primo grado (e riproposta in appello) di € 2.603,04, integra una ipotesi di rifiuto illegittimo da valutare ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e parte appellata andrebbe condannata al pagamento delle spese di primo grado relative alla fase istruttoria e decisoria e alla compensazione delle spese per la fase di studio e introduttiva, visto l'annullamento del d.i. e quindi il configurarsi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 3.12.2024, si è
costituita in giudizio in persona del legale rappresentante, formulando le seguenti e CP_1
testuali conclusioni: “In via preliminare nel rito: - respingere la richiesta in via transattiva in quanto
irrituale, inammissibile e, in ogni caso, infondata per tutte le ragioni meglio spiegate nella presente comparsa di
costituzione e risposta;
- rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado perché l'atto di
gravame risulta manifestamente infondato e, in ogni caso, carente del fumus boni iuris e del periculum in mora e
per l'effetto condannare la parte appellante al pagamento di una pena pecuniaria nella misura ritenuta di
giustizia.
Nel merito: - accertata la fondatezza e la legittimità della pretesa creditoria in capo alla società appellata,
rigettare l'appello principale e, per l'effetto, respingere la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo così come
formulata dalla parte appellante, confermando sul punto la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e
competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
pagina 9 di 21 - accertata la fondatezza e la legittimità della pretesa della società appellata, rigettare l'appello principale e, per
l'effetto, respingere la domanda in via subordinata di parte attrice in quanto la revoca del decreto ingiuntivo non
è diretta conseguenza della transazione sottoscritta dal Sig. bensì della sentenza di condanna nei CP_6
confronti della odierna parte appellante per aver dimostrato il fondamento delle ragioni creditorie CP_1
azionate con il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio;
- rigettare l'appello principale e, per l'effetto, respingere la richiesta di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art.
91 c.p.c. per avere legittimamente eccepito l'impossibilità della società odierna appellante di giovarsi CP_1
della transazione sottoscritta da ed accertare, altresì, il comportamento processuale della società appellante Pt_1
e del Sig. per non essere egli comparso all'udienza di espletamento del tentativo di Parte_3
conciliazione e per aver riportato negli atti di causa affermazioni non corrispondenti al vero. Con vittoria di
spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio;
Nel merito, in via di appello incidentale:
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avendo
la società dimostrato le finalità strumentali e dilatorie della controparte il cui comportamento CP_1
abusivo in danno del sistema giudiziario e della odierna parte appellata merita di essere adeguatamente
sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata. Con vittoria di spese e competenze
professionali.
In subordine:
- respingere l'appello principale formulato dalla in persona del liquidatore e Controparte_2
legale rapp.te pro tempore, Sig. ed anche personalmente dal medesimo quale socio Parte_3
illimitatamente responsabile avverso la sentenza iscritta al n. 41/2024 R.G., sentenza pubblicata in data
28/06/2024, nr. cronol. 434/2024 perché infondato in fatto ed in diritto come illustrato in narrativa e
conseguentemente confermare la sentenza. Con vittoria di spese e competenze professionali” (conclusioni a pag. 19-20-21 della comparsa cit.).
Alla prima udienza del 16.01.2025 il procuratore di chiedeva che fosse disposta la Pt_1
comparizione personale delle parti ex art. 185 c.p.c. alla luce della proposta contenuta nell'atto di appello;
veniva fissava -allo scopo- l'udienza del 06.03.2025.
All'udienza del 06.03.2025 il tentativo di conciliazione delle parti, personalmente presenti, dava esito negativo, per cui i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle pagina 10 di 21 conclusioni. Veniva, quindi, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 10.07.2025 (cfr. relativo verbale di udienza).
In assenza di ulteriore attività la causa giungeva alla odierna udienza del 10.07.2025 per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Venendo all'esame nel merito dei motivi di appello, il primo motivo di appello formulato dagli appellanti e è infondato e come tale va Controparte_2 Parte_3
rigettato.
Deve, in materia, essere ribadito il risalente ma costante orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
03373 del 12/02/2010 Rv. 611587 — 01): «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale
criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non
ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento
dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto,
esatto adempimento» (cfr. da ultimo fra le tante Cass. n. 3587 del 2021; Cass. n. 3373 del 12/02/2010;
Cass., Sez. Unite, 30/10/2001 n. 13533; Cass. 27/09/2007 n. 20326).
Il credito oggetto del ricorso monitorio si fonda sulle seguenti fatture emesse dalla società CP_1
nei confronti di che hanno ad oggetto la fornitura di materiale Controparte_2
edile:
- n. 944 del 31.10.2015 dell'importo di € 4.221,11 per una somma residua pari ad € 3.221,11 (doc. 4 a)
all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado);
- n. 1042 del 30.11.2015 per un importo pari ad € 992,09 (doc. 4 b) all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado);
- n. 1164 del 31.12.2015 per una somma pari ad € 135,32 (doc. 4 c) all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado). pagina 11 di 21 Gli appellanti – opponenti hanno eccepito nel ricorso introduttivo nel primo grado di giudizio, e poi ora riproposto come primo motivo di appello, l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto e della conseguente pretesa creditoria, in quanto la non Controparte_2
aveva mai richiesto ed ordinato la merce descritta nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, né acquistato, né risultava che tale merce fosse mai stata consegnata alla stessa.
Inoltre, le fatture dedotte non erano mai state spedite, trasmesse, comunicate o richieste in pagamento e la opposta – appellata non aveva prodotto il documento di trasporto delle merci in oggetto. CP_1
Il D.d.T., ai fini della prova della consegna delle merci, non costituisce né una prova scritta “ab substantiam” e neppure “ad probationem” per cui la prova della consegna della merce può essere fornita in giudizio mediante testimonianze non ostando a tale principio la circostanza che tale documento sia regolamentato da norme di legge di carattere fiscale, in quanto esse sono dettate al fine di disciplinare il regime fiscale e tributario di una determinata parte di attività economica e non anche di regolare la prova di fatti nel processo civile.
Del resto la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: "il documento di trasporto
firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo, come tale assumendo mero valore indiziario,
necessita di corroborazione ai sensi dell'art. 2729, cod. civ., ove non puntualmente confermata dalla deposizione
del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di talché da solo non soddisfa l'onere probatorio, che l'art.
2697, cod. civ., pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario" (cfr.
Cass., seconda sez. civ., n. 31974/2019).
L'avvenuta consegna delle merci alla trova conferma sulla base Controparte_2
delle risultanze delle prove testimoniali raccolte nel corso del primo grado di giudizio.
Il teste ., escusso all'udienza del 25.03.2024 (sulla cui credibilità ed attendibilità Testimone_2
non è dato dubitare nonché pienamente capace secondo quanto pacificamente affermato dalla S.C.),
ha dichiarato: “seguo le vendite ed i ddt per effettuare le consegne e le fatture che vengono emesse a fine mese”,
sentito sul capitolo 1 della comparsa di costituzione e risposta (“Vero che i Sigg.ri e Parte_3
in qualità di soci della e Parte_1 Parte_1 Controparte_5
acquistavano e presso la sede della società il materiale indicato nelle fatture nr. 944 del
[...] CP_1
31.10.2015 dell'importo pari ad € 4.221,11, nr. 1042 del 30.11.2015 per un importo pari ad € 992,09, e nr. 1164
del 31-12-2015 per una somma pari ad € 135,32 come da documenti nn. 4a, 4b, 4c, allegati alla comparsa di
costituzione e risposta, che Le si rammostrano”), ha risposto: “si è vero, il materiale è stato preso direttamente
da loro e poi alcune merci sono state in parte rese come dimostra la fattura”; sentito sul capitolo 2 (“Vero che la pagina 12 di 21 merce indicata nelle fatture che Le sono state rammostrate veniva regolarmente consegnata”) dichiarava di avere già risposto;
sul capitolo 3 (“Vero che il pagamento delle fatture che Le sono state rammostrate veniva
C previsto e concordato tramite emissione di ri. ): “riscontro dalla fattura che sia stato concordato il pagamento
con RIBA”; sentito sul capitolo 4 (“Vero che a seguito degli insoluti maturatisi sono stati rivolti numerosi
solleciti di pagamento al Sig. ed al Sig. ai fini del pagamento di quanto vantato Parte_3 Parte_1
nei loro confronti dalla ) rispondeva: “so che sono venuti diverse volte in ufficio per chiedere CP_1
dilazioni” (cfr. verbale udienza 25.03.2024).
Il teste , impiegato di escusso all'udienza del 25.03.2024 sui capitoli della Testimone_1 CP_1
comparsa di costituzione e risposta, in risposta al capitolo 1, ha affermato: “lavoro come impiegato
amministrativo e il collega effettua l'emissione delle bolle di consegna ed io successivamente a fine mese provvedo
ad emettere la fattura ed a domanda del giudice affermo di non aver materialmente raccolto l'ordine da parte del
ricorrente”. Adr avv. Antonini “ad emettere le ddt è ”; sentito sul capitolo 2 “una Testimone_2
volta emesso il ddt dò per scontato che il materiale sia stato effettivamente consegnato o ritirato dal cliente”;
sentito sul capitolo 3 risponde “si è vero sono io che seguo la parte dell'incasso”; sentito sul capitolo 4
“credo di aver sollecitato anch'io il pagamento, credo per telefono” (cfr. verbale udienza 25.03.2024).
Risulta dalle fatture – ed è stato confermato dai testimoni - che il pagamento delle stesse doveva avvenire tramite ri.ba. bancarie.
Sono state prodotte dalla le note di addebito degli insoluti, relative alla fattura n. 944 del CP_1
31.10.2015 (con riferimento alle riba con scadenza al 31.01.16 di € 2.491,15 e riba con scadenza al
29.02.16 di € 1729,96, coincidenti con quanto indicato nella fattura); alla fattura n. 1042 del 30.11.2015
(con riferimento alla riba di € 585,50 con scadenza al 29.02.16 e alla riba di € 406,59 con scadenza al
31.03.16, coincidenti a quelle indicate in fattura); alla fattura n. 1164 del 31.12.2015 (con riferimento alla riba di € 135,32 del 31.03.2016, coincidente a quella indicata in fattura). Le spese di addebito degli insoluti ammontano a complessivi € 42,00 (doc. n. 5 all.to comparsa di costituzione e risposta primo grado).
A conferma dell'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti derivante dalla fornitura della merce descritta nelle fatture sopra descritte, vi è non solo il pagamento dell'acconto di E. 1000,00 (detratto dall'importo della fattura n. 944 del 2015) ma anche quanto riconosciuto (con valore di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile ex art. 2735 c.c., diversamente da quanto ritenuto dal Giudice
di Pace) dall'altro socio nell'atto di transazione stipulato in data 17/11/2023 con la società CP_1
(cfr. sul punto Cass. 2015 n. 22956 ove si afferma: “Nel contenuto complessivo di una transazione può pagina 13 di 21 distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente e, in tal caso, le relative
dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, purché, tuttavia, abbiano ad oggetto la ricognizione di
situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate "sub specie facti”; vedasi anche in motivazione Cass.
2009 n. 3033).
Pertanto può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla società che ha appunto CP_1
fornito la prova del titolo (contratto di vendita) in forza del quale ha agito per ottenere il pagamento del prezzo relativo alla merce venduta alla controparte.
Infatti, data 17.11.2023 (ovvero successivamente alla notifica del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo avvenuta in data 19.10.2023), in proprio e in qualità di socio illimitatamente Parte_1
responsabile della Controparte_2 Parte_1 Controparte_5
, sottoscriveva una scrittura privata transattiva con la società riconoscendosi
[...] CP_1
debitore della stessa in ordine alle fatture contenute nel decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, e corrispondeva in favore della la somma di € 2.590,00 mediante CP_1
bonifico in data 14.12.2023 (doc.ti nn.
8 -9 all.ti fasc. primo grado va precisato che il sig. CP_1
non ha agito anche in rappresentanza della società come emerge chiaramente dall'art. 3 della CP_4
citata scrittura di cui di dirà meglio infra;
circostanza pacifica ed incontestata ).
In particolare, nella citata scrittura le parti riconoscevano che:
- il credito della società ammontava complessivamente ad E. 7973,06 di cui: E. 4.348,52 CP_1
per sorte (vedasi le fatture ivi indicate corrispondenti a quelle monitoriamente azionate), E.
2787,89 a titolo di interessi (dettagliatamente indicati per ciascuna fattura, vedasi pag. 2 della
Co transazione), E. 42,00 a titolo di spese bancarie per ri. insolute, E. 76,00 a titolo di contributo unificato e marca da bollo (per il ricorso monitorio), E. 550,00 a titolo di compenso, E. 82,50 per imborso forfettario al 15% , E. 25,30 a titolo di c.p.a. al 4%, E. 45,85 a titolo di spese di notifica
(all'art. 2 il si riconosceva espressamente debitore nei confronti della società del credito CP_4
portato dalle fatture poste a fondamento del D.I.);
- La quota attribuibile al sig. era pari ad E. 3986,53 (pari al 50% del su citato importo); CP_4
- In via transattiva la società accettava la proposta di composizione bonaria proposta dal CP_1
di versare il minor importo di E. 2590,00 (somme che veniva versata a mezzo di bonifico CP_4
bancario);
- Non trovava applicazione l'art. 1304 comma 1 c.c. in quanto la transazione era limitata esclusivamente alla quota parte del socio e che (vedasi art. 3) “permaneva l'esposizione CP_4 pagina 14 di 21 debitoria presentata dalla Parte_1 Controparte_8
e dal sig. nei confronti della società
[...] Parte_3 CP_1
per un importo pari ad E. 3986,53 oltre ad interessi moratori dal 31/10/2023 al saldo e alle successive spese”.
La citata transazione (non novativa) era espressamente riferita alla sola quota parte del debito del con conseguente inammissibilità della dichiarazione di volerne profittare effettuata dalla difesa CP_4
degli odierni appellanti non trovando applicazione il richiamato art. 1304 c.c.
Con la sentenza n. 13074/011 le S.U. della Suprema Corte hanno chiarito che, al fine di stabilire se il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possano impedire agli altri condebitori solidali di profittare degli effetti della transazione, è decisivo verificare se la transazione riguardi l'intero debito od invece abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è
stipulata. “La previsione dell'art. 1304, I comma, c.c. non si riferisce a questa seconda fattispecie, certamente
configurabile (sempre che l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita
nell'interesse di uno dei condebitori) quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà
passiva è concepito. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la transazione sulla quota non
necessita di un preventivo scioglimento del vincolo solidale, che ben può realizzarsi in via contestuale al
raggiungimento dell'accordo; né, per altro verso, risulta indispensabile a tal fine postulare una diversità dei titoli
da cui dipendono le diverse obbligazioni legate dal vincolo della solidarietà, atteso che tale vincolo é unicamente
funzionale ad una migliore realizzazione del credito, e nulla perciò vale ad ostacolare la libera esplicazione
dell'autonomia negoziale delle parti che intendono escluderlo per una quota parte del credito stesso. Ciò
premesso, risulta evidente che la transazione pro-quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della
solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i
quali non avrebbero alcun titolo per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del
loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. La norma di cui all'art. 1304 I comma c.c.
trova invece applicazione quando il negozio transattivo riguarda l'intero debito, perché è la comunanza
dell'oggetto della transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo
partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le
parti. La riduzione dell'ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori
opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe
accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata
introducendo nella transazione per l'intero debito una clausola di contrario tenore, per l'ovvia considerazione pagina 15 di 21 che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un
soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre. Lo
stabilire poi se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto
l'intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del
contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, tipicamente rimessa al
giudice del merito” (Cass. n. 20107/2015).
Nel caso di specie, come già sopra accertato, la transazione aveva ad oggetto la sola quota del debito facente capo al debitore transigente e non l'intera obbligazione solidale.
Le S.U. della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite, n. 30174/2011) hanno infatti espresso il seguente principio di diritto: "Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro
condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la
solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti
porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile
al debitore che ha transatto;
in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che
eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo. Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo
la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a
ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui
ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla
quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante
sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto" (il principio è
stato successivamente ribadito con la sentenza della S.C. del 2012 n. 947 ove si afferma: “In tema di transazione, la disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando essa è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori;
in questo caso, infatti, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota”).
La transazione stipulata in corso di causa tra la opposta e il socio è stata CP_1 CP_4
espressamente definita dalle parti come parziale;
infatti l'art. 3 prevede che: “le parti stabiliscono e pagina 16 di 21 convengono che non si applica alla presente scrittura privata transattiva l'art. 1304 co. I c.c. avendo ad oggetto
solo ed esclusivamente la quota parte riferentesi al sig. e permane, dunque, l'esposizione debitoria CP_4
presentata dalla e dal Parte_4
sig. nei confronti della società per un importo pari ad € 3.986,53 (…) oltre Parte_3 CP_1
interessi moratori dal 31.10.2023 sino al saldo oltre alle spese e competenze legali successive occorrende, nessuna
esclusa e/o eccettuata” (cfr. scrittura privata di transazione: doc. n. 8 all.to fasc. primo grado CP_1
.
[...]
La società creditrice ha espressamente dichiarato di abbandonare la pretesa solo nei confronti di del socio liberandolo dall'obbligazione (infatti il predetto ha poi rinunciato alla opposizione); CP_4
con tale dichiarazione il creditore ha rinunciato alla solidarietà ed, in base al disposto dell'art. 1311 c.c.,
comma 1, mantenendo inalterato il proprio diritto nei confronti degli altri condebitori per la quota addebitabili ai medesimi;
ciò perché la regola stabilita dall'art.1304 c.c., secondo cui il condebitore solidale si può avvalere della transazione fatta dal creditore con altro condebitore solidale, vale se la transazione riguarda l'intero debito. Secondo il su riportato insegnamento della S.C., dal quale non vi
è ragione di discostarsi, l'art. 1304 c.c., comma 1, che disciplina gli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori si riferisce alla transazione (non novativa) avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c., (Cass.17
gennaio 2008 n. 868, 27 marzo. 1999, n. 2931; 19 dicembre 1991, n. 13701).
“Orbene, l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire – in deroga al principio secondo cui il contratto produce
effetti solo tra le parti – che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della
transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di
transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale (quale, appunto,
quella realizzatasi nella fattispecie in esame) che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà
passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non
hanno alcun titolo per profittarne, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione a comportare la
possibilità per il condebitore solidale di avvalersene anche quando non abbia partecipato alla sua stipulazione
(Cass. 19541/2015).
4.3. Al caso di specie si applica dunque la consolidata giurisprudenza di questa Corte per pagina 17 di 21 cui, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori
solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che
residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla
quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri
debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto
l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota
gravante su colui che ha transatto (Cass. Sez. U, 30174/2011; Cass. 20107/2015, 23418/2016, 13877/2020,
25980/2021)” (cfr. Cass. n. 7094/2022 pubblicata in data 03/03/2022).
Quindi nel caso in esame non trova applicazione l'art. 1304 c.c. e la società e il socio odierni opponenti avevano esclusivamente il diritto di vedersi sottratto dal debito l'importo oggetto di transazione ovvero la somma di E. 3.986,53 (come espressamente dichiarato nella transazione e poi richiesto in sede giudiziale dalla a nulla rilevando poi che quest'ultima abbia accettato dal il minor CP_1 CP_4
importo di E. 2590,00 in via transattiva).
Infatti l'intero credito (per sorte e per interessi) è stato correttamente determinato (e corrisponde alla pretesa giudiziale posta a fondamento del D.I.) così come correttamente sono state calcolate (ed inserite) le spese del monitorio ivi comprese quelle di notifica del D.I.; spese che sono senza dubbio dovute anche dalle odierne appellanti quali parti soccombenti.
A tal riguardo la S.C- è costante nell'affermare che “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà
confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (vedasi fra le tante anche in motivazione Cass. 2022 n. 24482).
Infatti nel caso in esame la revoca del D.I. è conseguita alla su citata transazione e permane la soccombenza degli odierni appellanti essendo stato accertato il diritto dell' ad ottenere il CP_1
pagamento del prezzo della merce compravenduta alla s.n.c.
Per cui è errata la doglianza degli appellanti che non tiene conto degli interessi dovuti e delle spese del monitorio anch'esse dovute (la difesa di parte appellante chiede, subordinatamente al primo motivo, la riforma della sentenza in favore di un'altra eventuale quantificazione del debito residuo
(cfr. pag. 15 atto di appello): “anche nel caso in cui si riconoscesse la fondatezza della pretesa opposta,
accertato che la differenza residua tra l'ingiunzione pari a € 4.390, 52 (esclusa in ogni caso la condanna alle pagina 18 di 21 spese del giudizio monitorio perché il decreto ingiuntivo è stato annullato) e quanto già pagato dal socio CP_4
pari ad € 2.590,00, allora il debito residuo ammonterebbe al massimo a € 1.800,52 oltre interessi legali moratori
maturati solo sulla detta somma).
Ne consegue che, detraendo dal totale dovuto la quota del socio (€ 3.986,53) che ha transatto, il CP_4
debito della società e dell'altro socio era pari ad € 3.986,53. Parte_3
Per mero errore materiale (senza dubbio emendabile in questa sede) il Giudice di Pace ha determinato la somma in E. 3.968,53 (il Giudice di Pace ha specificato che la suddetta somma era comprensiva degli interessi moratori, nella specie, calcolati fino al 31/10/2023; non ha riconosciuto gli ulteriori interessi.
La suddetta decisione però non è stata oggetto di impugnazione da parte della società . CP_1
Ne discende che tutti i motivi di appello vanno rigettati perché infondati (le superiori considerazioni assorbono e rendono superfluo l'esame della richiesta avanzata ex art. 91 c.p.c.).
Va rigettato il motivo formulato in via di appello incidentale dalla appellata volto a CP_1
“riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avendo
la società dimostrato le finalità strumentali e dilatorie della controparte il cui comportamento CP_1
abusivo in danno del sistema giudiziario e della odierna parte appellata merita di essere adeguatamente
sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata. Con vittoria di spese e competenze
professionali” (cfr. pag. 20 comparsa in appello).
Nella comparsa in primo grado chiedeva di condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la CP_1
, nonché il Controparte_9
Sig. , da liquidarsi d'ufficio in via equitativa (cfr. conclusioni pag. 9 comparsa di Parte_3
primo grado).
Il Giudice di prime cure ha nella sentenza impugnata respinto la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
avanzata da parte resistente in funzione dell'intervenuta transazione tra e CP_4 CP_1
Va rigettata la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa di parte opposta – odierna appellata - in assenza dei relativi presupposti.
Come è noto l'art. 96 comma I c.p.c. configura una forma speciale di responsabilità extracontrattuale derivante da un illecito processuale (così, tra le numerosissime, Cass. nn. 5022 del 1994, 253 del 1999,
pagina 19 di 21 liquidazione del danno non si può procedere neppure equitativamente se mancano elementi idonei ad attestarne l'esistenza; Cass. 2022 n. 12454).
La parte istante deve quindi assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. Un., Ord. nr. 7583 del 2004; S. U. Ord.,
nr. 1140 del 2007).
Orbene nel caso in esame non solo nessun illecito processuale è ravvisabile nella condotta processuale della parte opponente ma non vi è alcuna specifica allegazione e prova dell'asserito danno patito dall'opposta.
Quindi ed in conclusione sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati.
La sentenza del Giudice di Pace ivi impugnata va quindi confermata previa correzione dell'errore materiale accertato per cui laddove è scritto E. 3.968,53 deve leggersi ed intendersi E. 3.986,53
(confermato il resto).
Le spese seguono la (maggiore) soccombenza degli appellanti e si liquidano in favore della parte appellata come da dispositivo ex Dm 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valori medi)
tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino ad E. 5.200,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione”
non viene liquidato in assenza della relativa attività e l'importo relativo alla fase decisoria viene liquidato al 50% in ragione del rito decisionale prescelto).
Visto che l'appello principale e quello incidentale vengono rigettati ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e della società appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e per l'appello incidentale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 3796/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da Parte_4
e in proprio, per le causali di cui in motivazione;
[...] Parte_3
RIGETTA
L'appello incidentale proposto dalla società per le causali di cui in motivazione;
CP_1 pagina 20 di 21 A CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE
Contenuto nella sentenza ivi impugnata dispone che laddove è scritto E. 3.968,53 deve leggersi ed intendersi E. 3.986,53 (confermato il resto);
CONDANNA
gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio che si CP_1
liquidano – per le causali di cui in motivazione - in E. 1275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e della appallata incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e per l'appello incidentale rigettati, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Ancona, 10/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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3573 del 2002, 16308 del 2007 e 9080 del 2013, nonché Cass. S.U. n. 28226 del 2008), che peraltro resta assoggettata alla regola generale dell'art. 2697 c.c. in ordine all'onere della prova del danno (così già
Cass. n. 1384 del 1980, sulla scorta di Cass. n. 110 del 1972, che aveva a sua volta precisato che alla