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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.5039/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5039 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
, c.f.[...]rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'AVV. GRIMALDI GIUSEPPE, presso il cui studio, in VIA
MONTICELLI N.9, MERCATO SAN SEVERINO (SA) elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. SCULCO ANDREA e dall'AVV.
DI PA FR, elett.te dom.ti al CORSO GARIBALDI, 194,
SALERNO (SA), C/O AVV. GIUSEPPE SPAGNUOLO,
CONVENUTA
1 OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1176/2019, con il quale gli si intimava di corrispondere, in favore della “ ” (di seguito “ ), in persona del legale rapp.te CP_1 CP_2
p.t., la somma di € 14.389,21, quale saldo di un contratto di finanziamento stipulato con (dante causa di quest'ultima) oltre spese ed interessi, Controparte_3
disconoscendo la sottoscrizione apposta al predetto contratto, lamentando l'insussistenza del credito, a sua detta non supportato da adeguata documentazione probatoria, eccependo l'illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla al finanziamento de quo (in specie, la violazione della normativa antiusura). CP_2
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, dapprima riservata in decisione, veniva successivamente rimessa sul ruolo onde consentire la CTU grafologica, resasi necessaria in virtù del disconoscimento effettuato dall'opponente. Di seguito, tuttavia, a fronte della formale rinuncia all'istanza di disconoscimento ad opera del debitore-ingiunto, il precedente istruttore revocava la disposta consulenza, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Quindi, il processo proseguiva e, all'udienza del 14.05.2025, svoltasi
2 secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
E' d'uopo premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (Cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass
3.6.08 n 4791).
Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società
convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che l'adozione del decreto non vale di per sé a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Orbene, ritiene lo scrivente che la abbia dato prova del credito portato dal CP_2
3 provvedimento monitorio mediante la produzione del contratto di finanziamento;
degli estratti conto;
della copia delle condizioni generali del contratto n. 291414 del
2011 e della copia del documento di sintesi (cfr. doc. all.ti alla comparsa di costituzione e risposta).
Parte opponente, invece, ha addotto a sostegno dell'opposizione, argomentazioni quantomai generiche, contraddette dal successivo comportamento processuale da essa tenuto (es. la eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto,
dapprima rinunciata e, dappoi, riproposta in sede di note scritte d'udienza) e, per quel che concerne le condizioni applicate dalla Banca, nemmeno supportate da idonea consulenza tecnica di parte.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità
ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal successivo D.M. n. 147
del 2022, in considerazione della complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1176/2019
-pone le spese di lite in capo all'opponente, che si liquidano in € 2.540,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come
4 per legge.
Così deciso in Salerno il 9 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5039 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
, c.f.[...]rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1
atti, dall'AVV. GRIMALDI GIUSEPPE, presso il cui studio, in VIA
MONTICELLI N.9, MERCATO SAN SEVERINO (SA) elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. SCULCO ANDREA e dall'AVV.
DI PA FR, elett.te dom.ti al CORSO GARIBALDI, 194,
SALERNO (SA), C/O AVV. GIUSEPPE SPAGNUOLO,
CONVENUTA
1 OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1176/2019, con il quale gli si intimava di corrispondere, in favore della “ ” (di seguito “ ), in persona del legale rapp.te CP_1 CP_2
p.t., la somma di € 14.389,21, quale saldo di un contratto di finanziamento stipulato con (dante causa di quest'ultima) oltre spese ed interessi, Controparte_3
disconoscendo la sottoscrizione apposta al predetto contratto, lamentando l'insussistenza del credito, a sua detta non supportato da adeguata documentazione probatoria, eccependo l'illegittimità delle condizioni economiche applicate dalla al finanziamento de quo (in specie, la violazione della normativa antiusura). CP_2
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa CP_2
avversaria ed instando per il rigetto della domanda.
Instaurato così il contraddittorio, espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, dapprima riservata in decisione, veniva successivamente rimessa sul ruolo onde consentire la CTU grafologica, resasi necessaria in virtù del disconoscimento effettuato dall'opponente. Di seguito, tuttavia, a fronte della formale rinuncia all'istanza di disconoscimento ad opera del debitore-ingiunto, il precedente istruttore revocava la disposta consulenza, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni. Quindi, il processo proseguiva e, all'udienza del 14.05.2025, svoltasi
2 secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
E' d'uopo premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio e nel quale le parti si ritrovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato pronunciato, per cui l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
In altri termini, la pronuncia del decreto inverte solo l'onere della instaurazione del contraddittorio ma non influisce sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare non inverte l'onere della prova che resta a carico dell'attore in senso sostanziale, secondo i principi generali (Cfr. tra le molte, Cass 5.3.07 n 4386; 28.1.05
n 2390 ss 4.5.04 n 3210; 28.1.05 n 1467 Cass 4.5.04 n 1368; 28.1.05 n 9535 Cass
3.6.08 n 4791).
Applicando tali principi alla fattispecie de qua, dunque, spettava alla società
convenuta (avente veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione), provare l'esistenza del credito vantato nei confronti dell'ingiunto, dato che l'adozione del decreto non vale di per sé a far presumere la sussistenza del diritto stesso.
Orbene, ritiene lo scrivente che la abbia dato prova del credito portato dal CP_2
3 provvedimento monitorio mediante la produzione del contratto di finanziamento;
degli estratti conto;
della copia delle condizioni generali del contratto n. 291414 del
2011 e della copia del documento di sintesi (cfr. doc. all.ti alla comparsa di costituzione e risposta).
Parte opponente, invece, ha addotto a sostegno dell'opposizione, argomentazioni quantomai generiche, contraddette dal successivo comportamento processuale da essa tenuto (es. la eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto,
dapprima rinunciata e, dappoi, riproposta in sede di note scritte d'udienza) e, per quel che concerne le condizioni applicate dalla Banca, nemmeno supportate da idonea consulenza tecnica di parte.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in conformità
ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal successivo D.M. n. 147
del 2022, in considerazione della complessità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1176/2019
-pone le spese di lite in capo all'opponente, che si liquidano in € 2.540,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come
4 per legge.
Così deciso in Salerno il 9 settembre 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
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