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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.772/2022 R.G. promosso
DA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Trovato e dall'avv. Salvatore D'Arrigo, giusta procura in atti;
Appellante/appellato incidentale
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Francesco Distefano e dall'avv. Giusy Virga;
Appellato/appellante incidentale
OGGETTO: appello –differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 435/2022 il giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone accoglieva parzialmente il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
volto ad ottenere il pagamento della somma complessiva di euro Parte_1
94.452,00 vantata a titolo di differenze retributive, tredicesima, quattordicesima, indennità sostitutiva per ferie non godute, rimborso spese, indennità chilometrica nonché a titolo di TFR in relazione alla prestazione lavorativa svolta;
in particolare, rigettata ogni altra domanda, condannava al Parte_1
pagamento di € 13.067,80 a titolo di retribuzione relativa al periodo lavorativo dal mese di maggio 2013 al mese di settembre 2014.
Con ricorso depositato in data 26 agosto 2022 impugnava la Parte_1
sentenza; resisteva al gravame l'appellato proponendo, a sua volta appello incidentale depositato il 5 dicembre 2022.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che nelle note scritte autorizzate i difensori di
[...]
hanno allegato l'intervenuta conciliazione della controversia, chiedendo la CP_1
declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
hanno prodotto l'atto di transazione intercorso tra le parti;
nello stesso, per quel che in questa sede rileva, si legge: “Le parti, dunque, reciprocamente dichiarano
l'una nei confronti dell'altra d'avere qui composto ogni loro pretesa, domanda od azione con riferimento ai fatti ed ai giudizi dedotti in premesse. Qui coperto il dedotto ed il deducibile. Ogni spesa si intende integralmente compensata tra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono il presente verbale di conciliazione per rinuncia alla solidarietà professionale ex 13, co. 8, legge 247/2012”. Sulla base di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Stante l'accordo delle parti, le spese del presente giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese