TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2966/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di regresso dell'obbligato in solido TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CP_1 Parte_1
Molisse, come da procura in atti;
ATTRICE E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabata Pappacena e CP_2
IA NO, come da procura in atti;
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , quali eredi di
[...] CP_6 Persona_1
e l'ultima anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Crescenzo, come da procura in atti;
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_5
AR IS, come da procura in atti;
e , rappresentati e Parte_6 Parte_7 difesi dall'avv. Antonio Crescenzo, come da procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Parte_8
Crescenzo, come da procura in atti;
, difesa da sé medesima;
CP_7
e , rappresentati e Parte_9 Parte_10 difesa dall'avv. Angelo Pappacena, come da procura in atti;
e , rappresentati e Controparte_8 Controparte_9 difesi dall'avv. Ferdinando Prevete, come da procura in atti;
CONVENUTI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.11.2025 qui da intendere richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 Con atto di citazione in data 21/24.05.2019 conveniva Controparte_10 in giudizio i convenuti indicati in intestazione, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare il diritto di essa attrice al rimborso di quanto dalla stessa pagata alla a titolo di fideiussore e, per Parte_11
l'effetto condannare i convenuti-proprietari di ogni singola unità immobiliare, venduta con l'accollo del gravame ipotecario di cui alla premessa, al pagamento in suo favore della somma di euro 2.887,00 ciascuno, per un totale complessivo di euro 23.096,00. A fondamento della domanda l'attrice esponeva di aver prestato fideiussione bancaria in favore della
[...]
a garanzia delle aperture di credito su conto corrente da Parte_11 concedersi alla società fino alla concorrenza in linea di capitale CP_11 della somma di lire 485.000.000 oltre interessi anche capitalizzati, spese e ogni altro accessorio. Assumeva inoltre che la società non CP_11 soddisfaceva il proprio debito, garantito dalla attrice, per cui rimaneva creditrice della somma di lire 188.420.952 per gli scoperti sui conti correnti bancari nn. 21089 -28470 – 280187 accesi presso la banca. Inoltre, per la predetta somma, di lire 188.420.952 la in data 25/07/1990, otteneva Pt_11 dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Contr 3204/1990 che notificava all'istante e alla società in data CP_13 Par 22/10/1990. Assumeva ancora che la Nazionale lavoro, in virtù del Pt_11 predetto decreto ingiuntivo in data 5/10/1990 iscriveva ipoteca giudiziale alla Conservatoria dei RR II di Salerno al n. 28282 di formalità per lire 300.000.000, rinnovata in data 20/09/2010 n. 38183 di formalità, sia sui beni immobili di proprietà dell'attrice, sia sui beni immobili di proprietà della In particolare, per quanto riguarda i beni della le formalità CP_11 CP_11 riguardavano: Terreno sito nel comune di Sarno, alla località Arco di Napoli riportato in Catasto al foglio 19 , particelle 562- 562 6-7- sub 1 e sub 2 e sulla Contr p.lla n. 562 del foglio 19 la edificava n. 57 appartamenti e n. 3 CP_13 villette singole che trasferiva, in massima parte, con atti pubblici, gravati dalla predetta iscrizione ipotecaria, a vari acquirenti. Aggiungeva che in data Contr 20/02/1991, non avendo ottenuto il pagamento ingiunto né dalla né CP_13 dalla garante, notificava a quest'ultima atto di precetto. Rimasta infruttuosa la notificava dell'atto di precetto, era seguita in data 7/05/1991 notifica del pignoramento immobiliare dinanzi al Tribunale di Salerno, poi trasmesso al Tribunale di Nocera Inferiore e rubricato con il n. 427/1994. A conclusione del procedimento di espropriazione immobiliare presso il Tribunale di Nocera Inferiore n. 427/94, dopo la vendita all'asta del compendio pignorato, veniva Parte assegnata e corrisposta alla la somma di euro 173.194,27. L'attrice
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 deduceva che tenuta al pagamento del debito contratto era la quale CP_11 obbligata principale e, per essa, gli acquirenti delle unità immobiliari da quest'ultima edificate (in numero di 60) sul terreno di sua proprietà, trasferite con l'accollo del gravame della suddetta iscrizione ipotecaria n. 28282 di formalità, nella misura di euro 2887 per ciascuna unità immobiliare, per cui, Contr avendo pagato, quale fideiussore della o con l'esproprio dei beni di sua proprietà, si era surrogata di diritto nel credito che la banca vantava nei confronti della debitrice principale e, quindi, in virtù dell'accollo del gravame, nei confronti dei soggetti acquirenti degli stessi, esclusi coloro che avevano acquistato i beni a seguito della dichiarazione di fallimento della ContrCP_1 e di coloro che, nelle more avevano transatto. Costituitosi in giudizio, deduceva che in data 14/07/1992 CP_2 ebbe a concludere con la il contratto di compravendita CP_11 immobiliare ai rogiti del Notaio Dott. repertorio n. 31597- Persona_2 raccolta n. 4225 trascritto a Salerno in data 18/07/1992 al n. 18037 e registrato a Salerno il 23/07/1992 al n. 5147, avente ad oggetto i beni immobili, posti in Sarno, Traversa Campo Sportivo, Loc. Arco di Napoli, e precisamente appartamento facente parte del fabbricato A/3 ubicato al piano secondo, e box garage al piano interrato, rappresentati al catasto fabbricati del Comune di Sarno alla partita 8082, foglio 19, mappale 562 sub 66, piano secondo int.12, e foglio 19 mappale 562 sub 76, piano S1, int.
8. Il prezzo della vendita veniva convenuto in complessive lire 90.000.000 così regolato: lire 58.500.000 che la società venditrice dichiarava di aver già ricevuto dalla parte acquirente in precedenza all'atto medesimo e lire 31.500.000 mediante accollo a carico della parte acquirente di quota di mutuo fondiario di originario pari importo, concesso dalla Sezione Autonoma di Credito Fondiario della , il mutuo fondiario rogato dal Parte_11
Notaio in data 13 giugno 1988 rep. 12259 - garantito da ipoteca Persona_3 iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità, e successivo rogito Notaio del 28 febbraio 1992 registrato a Salerno il 5 marzo 1992 al n. Per_2
1775 per la riduzione dell'importo originario del mutuo e ripartizione del mutuo stesso, in uno all'ipoteca, in numero di n. 28 lotti ed estinguibile in dieci anni, oltre il periodo di preammortamento. Esso , veniva CP_2 onerato di notificare all'Isituto mutuante l'avvenuto acquisto dell'accollo e di pagare gli interessi di preammortamento scaduti il 1° luglio 1992, stabilendo che in conseguenza del ricevuto pagamento e dell'assunto accollo la società venditrice l'istituto bancario avrebbe rilasciato alla parte acquirente liberatoria quietanza al saldo. Esso convenuto allegava di aver adempiuto a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 quanto pattuito nel contratto di compravendita, procedendo al pagamento della rata di preammortamento per importo di lire 1.481,844, e, successivamente corrispondendo all'Istituto di credito tutte le rate del mutuo fondiario frazionato, e precisamente nel numero di 20 rate identificate al P.R. 0204225000G00, nel termine contrattualmente previsto (dal 1992 al 2002) estinguendo la quota del mutuo fondiario accollato per importo pari a complessivi euro 31.550.000. Evidenziava, quindi, che il mutuo originario garantito dall'ipoteca originaria oggetto di giudizio, quella iscritta al n. 1701 di formalità del 16 giugno 1988, era venuto a trovarsi nella situazione per cui ogni quota parte -“lotto“- era divenuta indipendente rispetto alla restante parte del finanziamento, sia per quanto concerneva la sorte del credito, sia per quanto concerneva la sorte della garanzia. Infatti, nella vicenda in esame, la aveva acquistato il terreno censito nel N.C.T. di Sarno al foglio CP_11
19 con le particelle n. 562 di are 5,70; n. 563 di are 8,58; n. 6 di are 83,42, n. 7/2 e soltanto su una porzione del descritto terreno, aveva realizzato un complesso immobiliare costituito da cinque edifici composti da più appartamenti, nonché da tre villini monofamiliari. Per detto complesso, la aveva contratto il mutuo del 13.06.1988 originariamente di lire CP_11
1.353.000.000, con atto rogato dal Notaio in data 13 Persona_4 giugno rep. 12259, garantito da ipoteca iscritta al n. 1701 di formalità in data 16 giugno 1988 per £ 3.382.500.000. Detto mutuo, con atto ai rogiti del notaio Dott. del 28/02/1992, registrato a Salerno il 5 marzo 1992 al n. Per_2
1775 veniva ridotto a lire 1.299.000.000, con conseguente riduzione della iscrizione ipotecaria a lire 3.247.500.000, ed era stato ripartito , in uno all'ipoteca, in numero di ventotto lotti. Ciò posto, quando il convenuto, in data 14 luglio 1992, addiveniva alla stipula del contratto di compravendita con la società costruttrice per l'acquisto dell'appartamento e del box CP_11 garage al piano interrato si era accollato, espressamente ed esclusivamente, quota parte del mutuo fondiario e della relativa iscrizione ipotecaria, posta a garanzia del mutuo medesimo, vale a dire dell'ipoteca iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità. Invece la fideiussione dell'attrice era Parte stata da essa rilasciata, per sua stessa ammissione, in favore della a garanzia dell'adempimento da parte della debitrice delle diverse CP_11 obbligazioni derivanti dai saldi passivi dei conti correnti n. 21089, n. 280470 e n. 280187 e quindi non per l'adempimento del mutuo concesso per la costruzione degli appartamenti, sui cui terreni era stata iscritta l'ipoteca a garanzia del mutuo stesso. Inoltre l'attrice aveva posto a fondamento della propria domanda la garanzia ipotecaria n. 2828 del 5 ottobre del 1990 che,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 tuttavia nulla aveva a che vedere per titolo e ragione di credito con l'acquisto degli immobili in capo ai convenuti, in quanto la predetta garanzia ipotecaria Parte iscritta al n. 2828 era stata ottenuta dalla a garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3402/1990, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno, in favore dell'istituto di credito, in ragione del mancato adempimento da parte del debitore principale non del mutuo, ma dei CP_11 saldi passivi di cui ai conto correnti nn. 21089-280470 e 280187, come allegato in citazione dalla stessa parte attrice. Il convenuto, invece, con la stipula del contratto di compravendita immobiliare, espressamente si era accollato solo e soltanto la parte del mutuo fondiario, garantito da altra iscrizione ipotecaria, quella iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità, come risultava chiaramente dai rogiti di compravendita offerti in produzione dalla stessa . Per tali motivi chiedeva il rigetto Controparte_14 della domanda attorea. Costituitisi in giudizio, anche i convenuti CP_6 CP_3
,
[...] Controparte_15 Parte_6 [...]
, , e svolgevano difese analoghe in Parte_7 Controparte_16 CP_17 fatto e in diritto a quelle svolte dal . Aggiungevano, ad CP_2 abundatiam, che l'ipoteca fondiaria iscritta nel 2010 non era stata rinnovata allo scadere del ventennio, nei confronti dei terzi acquirenti con le conseguenze previste dall'art. 2851 c.c. per il quale “Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi”. Per tali motivi chiedevano il rigetto della domanda attrice. Diversamente, i convenuti , Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_9 Parte_10
ed costituitisi in giudizio,
[...] Controparte_8 Controparte_9 esponevano che stavano per perfezionare con l'attrice un accordo bonario, per cui chiedevano di essere estromessi dal giudizio, salvo chiedere, una volta perfezionatosi l'accordo nel corso del giudizio, di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta in giudizio, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito della stessa veniva decisa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 Va preliminarmente evidenziato che con memoria depositata in data 3.05.2024 l'attrice ha allegato che tra essa ed i convenuti , Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, ed Parte_9 Parte_10 Controparte_8 Controparte_9 nel corso del giudizio, era stato concluso un totale accordo bonario per cui nei confronti degli stessi si chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con totale compensazione delle spese di lite. Riguardo ai restanti convenuti , , Parte_6 Parte_7 Controparte_3 CP_5
e ,
[...] CP_6 Controparte_4 Controparte_16 CP_17 deduceva l'infondatezza della tesi secondo la quale si era verificata ai sensi dell'art. 2880 c.c. l'estinzione per prescrizione della ipoteca, essendo decorso il ventennio dalla data di trascrizione dei rispettivi atti di acquisto del bene gravato avvenuti nell'anno 1992, con prescrizione maturata nel 2012. Precisava che leggendo attentamente l'art. 2880 c.c.. e soffermandosi sull'inciso dell'articolo " indipendentemente dal credito", si desume che la prescrizione dell'ipoteca prevista in tale disposizione, posta a tutela del terzo acquirente dell'immobile ipotecato, opera indipendente dalla prescrizione del credito garantito da ipoteca, riferendosi al solo diritto reale di garanzia. Argomentava che, quindi, il diritto di credito da privilegiato era declassato a chirografario, per cui soggiaceva alla prescrizione ordinaria decennale. Aggiungeva che nel caso di specie il termine prescrizionale era stato interrotto in maniera permanente ( per tutta la sua durata e cioè fino all'anno 2010) dalla iscrizione ipotecaria riportata nell'atto di acquisto con il quale il terzo aveva avuto piena e legale conoscenza della posizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Salerno, notificato alla venditrice dell'immobile e del successivo atto di CP_11 pignoramento immobiliare in danno dell'attrice Controparte_10 incardinato presso il Tribunale di Salerno, trasmesso per competenza sopravvenuta al Tribunale di Nocera Inferiore, ove veniva rubricato con il n. Parte 427/1994 e chiuso con la distribuzione del ricavato alla come da atto di quietanza del 27.05.2014, momento in cui era avvenuta la surrogazione di essa attrice nel diritto di credito della banca, in virtù della quale essa garante aveva agito in regresso nel presente giudizio. Ne derivava che volendo considerare la sola interruzione derivante dalla iscrizione ipotecaria ben nota ai convenuti, la prescrizione del credito era iniziata nuovamente a decorrere dall'anno 2010, anno in cui si sarebbe verificata la estinzione dell'ipoteca, per cui alla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 21.05.2019 non era maturata alcuna prescrizione decennale. Per tali motivi concludeva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_9 Parte_10
ed con totale compensazione delle Controparte_8 Controparte_9 spese di lite;
di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al rimborso di quanto dalla stessa pagato alla a titolo di Parte_11 fideiussione e, per l'effetto, condannare in solido fra loro i convenuti CP_2
,
[...] CP_6 Controparte_3 Controparte_15
, , , e
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_16 CP_17
quali proprietari di unità immobiliare vendute con l'accollo del
[...] gravame ipotecario oggetto di giudizio, , al pagamento in suo favore della somma di complessivi euro 11.548,00 oltre interessi dal pagamento da parte dell'attrice fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario. I convenuti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_9 Parte_10 [...]
ed confermando il raggiungimento di un CP_8 Controparte_9 accordo bonario con , si univano alla richiesta dell'attrice di Controparte_10 dichiarare cessata tra loro la materia del contendere, con spese integralmente compensate. Tale richiesta conclusiva delle parti su indicate va accolta, con spese compensate. Per quanto attiene, invece, i restanti convenuti la domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata. Come ampiamente documentato e argomentato dai restanti convenuti, la fideiussione dell'attrice, in base alla quale, una volta pagata la fideiuvata Parte
la ha agito in regresso nei confronti dei presunti Controparte_10 condebitori solidali, fu rilasciata, come dalla stessa allegato in citazione, in Parte favore della a garanzia dell'adempimento da parte della debitrice CP_11 delle diverse obbligazioni derivanti dai saldi passivi dei conti correnti n.
[...]
21089, n. 280470 e n. 280187, formatisi per le collegate aperture di credito in c/c. Quindi la fideiussione non fu rilasciata per l'adempimento del mutuo Parte concesso dalla alla per la costruzione degli appartamenti, sui cui CP_11 terreni fu iscritta l'ipoteca a garanzia del mutuo stesso. D'altra parte l'attrice ha posto a fondamento della propria domanda la garanzia ipotecaria n. 2828 del 5 ottobre del 1990 che, tuttavia nulla ha a che vedere - per titolo e ragione di credito - con l'acquisto degli immobili in capo ai convenuti, in quanto la Parte predetta garanzia ipotecaria iscritta al n. 2828 era stata ottenuta dalla a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3402/1990, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno, in favore dell'istituto di credito, in ragione del mancato adempimento da parte del debitore principale non CP_11 del mutuo, ma dei saldi passivi di cui ai conto correnti affidati nn. 21089- 280470 e 280187, come ammesso e documentato dall'attrice. I convenuti, invece, con la stipula dei rispettivi contratti di compravendita immobiliare, ebbero ad accollarsi solo e soltanto la quota parte del mutuo fondiario, garantito da altra iscrizione ipotecaria, quella iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità, come risulta testualmente dai rogiti di compravendita prodotti in giudizio dalla . Se ciò non bastasse, tale ipoteca Controparte_14 iscritta nel 1988, risulta anche estintasi per mancata rinnovazione e prescrizione ventennale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra l'attrice e i convenuti
, CP_2 CP_6 Controparte_3 Controparte_5
, , , e Controparte_4 Parte_6 Parte_7 Controparte_16
e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro CP_17
5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, con i proporzionali aumenti in percentuale previsti per le parti assistite dallo stesso difensore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e i convenuti , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_9 Parte_10 [...]
ed e dichiara integralmente compensate le CP_8 Controparte_9 spese di giudizio tra dette parti 2) Rigetta la domanda attorea nei confronti di , CP_2 CP_6
[...] Controparte_3 Controparte_15 Parte_6
, , e
[...] Parte_7 Controparte_16 CP_17
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore dei convenuti di cui al precedente capo 2, che liquida per compensi di difesa in favore di , di e di in euro CP_2 Controparte_16 CP_17
2.538,50 per ciascuno di essi, in favore di CP_6 CP_3
in complessivi euro
[...] Controparte_15
5.584,70 e in favore di e in Parte_6 Parte_7
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 complessivi euro 3.300,05 oltre, per tutti, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 13/11/2025 Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CP_1 Parte_1
Molisse, come da procura in atti;
ATTRICE E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabata Pappacena e CP_2
IA NO, come da procura in atti;
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , quali eredi di
[...] CP_6 Persona_1
e l'ultima anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Crescenzo, come da procura in atti;
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_5
AR IS, come da procura in atti;
e , rappresentati e Parte_6 Parte_7 difesi dall'avv. Antonio Crescenzo, come da procura in atti;
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Parte_8
Crescenzo, come da procura in atti;
, difesa da sé medesima;
CP_7
e , rappresentati e Parte_9 Parte_10 difesa dall'avv. Angelo Pappacena, come da procura in atti;
e , rappresentati e Controparte_8 Controparte_9 difesi dall'avv. Ferdinando Prevete, come da procura in atti;
CONVENUTI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 12.11.2025 qui da intendere richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 Con atto di citazione in data 21/24.05.2019 conveniva Controparte_10 in giudizio i convenuti indicati in intestazione, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare il diritto di essa attrice al rimborso di quanto dalla stessa pagata alla a titolo di fideiussore e, per Parte_11
l'effetto condannare i convenuti-proprietari di ogni singola unità immobiliare, venduta con l'accollo del gravame ipotecario di cui alla premessa, al pagamento in suo favore della somma di euro 2.887,00 ciascuno, per un totale complessivo di euro 23.096,00. A fondamento della domanda l'attrice esponeva di aver prestato fideiussione bancaria in favore della
[...]
a garanzia delle aperture di credito su conto corrente da Parte_11 concedersi alla società fino alla concorrenza in linea di capitale CP_11 della somma di lire 485.000.000 oltre interessi anche capitalizzati, spese e ogni altro accessorio. Assumeva inoltre che la società non CP_11 soddisfaceva il proprio debito, garantito dalla attrice, per cui rimaneva creditrice della somma di lire 188.420.952 per gli scoperti sui conti correnti bancari nn. 21089 -28470 – 280187 accesi presso la banca. Inoltre, per la predetta somma, di lire 188.420.952 la in data 25/07/1990, otteneva Pt_11 dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Contr 3204/1990 che notificava all'istante e alla società in data CP_13 Par 22/10/1990. Assumeva ancora che la Nazionale lavoro, in virtù del Pt_11 predetto decreto ingiuntivo in data 5/10/1990 iscriveva ipoteca giudiziale alla Conservatoria dei RR II di Salerno al n. 28282 di formalità per lire 300.000.000, rinnovata in data 20/09/2010 n. 38183 di formalità, sia sui beni immobili di proprietà dell'attrice, sia sui beni immobili di proprietà della In particolare, per quanto riguarda i beni della le formalità CP_11 CP_11 riguardavano: Terreno sito nel comune di Sarno, alla località Arco di Napoli riportato in Catasto al foglio 19 , particelle 562- 562 6-7- sub 1 e sub 2 e sulla Contr p.lla n. 562 del foglio 19 la edificava n. 57 appartamenti e n. 3 CP_13 villette singole che trasferiva, in massima parte, con atti pubblici, gravati dalla predetta iscrizione ipotecaria, a vari acquirenti. Aggiungeva che in data Contr 20/02/1991, non avendo ottenuto il pagamento ingiunto né dalla né CP_13 dalla garante, notificava a quest'ultima atto di precetto. Rimasta infruttuosa la notificava dell'atto di precetto, era seguita in data 7/05/1991 notifica del pignoramento immobiliare dinanzi al Tribunale di Salerno, poi trasmesso al Tribunale di Nocera Inferiore e rubricato con il n. 427/1994. A conclusione del procedimento di espropriazione immobiliare presso il Tribunale di Nocera Inferiore n. 427/94, dopo la vendita all'asta del compendio pignorato, veniva Parte assegnata e corrisposta alla la somma di euro 173.194,27. L'attrice
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 deduceva che tenuta al pagamento del debito contratto era la quale CP_11 obbligata principale e, per essa, gli acquirenti delle unità immobiliari da quest'ultima edificate (in numero di 60) sul terreno di sua proprietà, trasferite con l'accollo del gravame della suddetta iscrizione ipotecaria n. 28282 di formalità, nella misura di euro 2887 per ciascuna unità immobiliare, per cui, Contr avendo pagato, quale fideiussore della o con l'esproprio dei beni di sua proprietà, si era surrogata di diritto nel credito che la banca vantava nei confronti della debitrice principale e, quindi, in virtù dell'accollo del gravame, nei confronti dei soggetti acquirenti degli stessi, esclusi coloro che avevano acquistato i beni a seguito della dichiarazione di fallimento della ContrCP_1 e di coloro che, nelle more avevano transatto. Costituitosi in giudizio, deduceva che in data 14/07/1992 CP_2 ebbe a concludere con la il contratto di compravendita CP_11 immobiliare ai rogiti del Notaio Dott. repertorio n. 31597- Persona_2 raccolta n. 4225 trascritto a Salerno in data 18/07/1992 al n. 18037 e registrato a Salerno il 23/07/1992 al n. 5147, avente ad oggetto i beni immobili, posti in Sarno, Traversa Campo Sportivo, Loc. Arco di Napoli, e precisamente appartamento facente parte del fabbricato A/3 ubicato al piano secondo, e box garage al piano interrato, rappresentati al catasto fabbricati del Comune di Sarno alla partita 8082, foglio 19, mappale 562 sub 66, piano secondo int.12, e foglio 19 mappale 562 sub 76, piano S1, int.
8. Il prezzo della vendita veniva convenuto in complessive lire 90.000.000 così regolato: lire 58.500.000 che la società venditrice dichiarava di aver già ricevuto dalla parte acquirente in precedenza all'atto medesimo e lire 31.500.000 mediante accollo a carico della parte acquirente di quota di mutuo fondiario di originario pari importo, concesso dalla Sezione Autonoma di Credito Fondiario della , il mutuo fondiario rogato dal Parte_11
Notaio in data 13 giugno 1988 rep. 12259 - garantito da ipoteca Persona_3 iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità, e successivo rogito Notaio del 28 febbraio 1992 registrato a Salerno il 5 marzo 1992 al n. Per_2
1775 per la riduzione dell'importo originario del mutuo e ripartizione del mutuo stesso, in uno all'ipoteca, in numero di n. 28 lotti ed estinguibile in dieci anni, oltre il periodo di preammortamento. Esso , veniva CP_2 onerato di notificare all'Isituto mutuante l'avvenuto acquisto dell'accollo e di pagare gli interessi di preammortamento scaduti il 1° luglio 1992, stabilendo che in conseguenza del ricevuto pagamento e dell'assunto accollo la società venditrice l'istituto bancario avrebbe rilasciato alla parte acquirente liberatoria quietanza al saldo. Esso convenuto allegava di aver adempiuto a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 quanto pattuito nel contratto di compravendita, procedendo al pagamento della rata di preammortamento per importo di lire 1.481,844, e, successivamente corrispondendo all'Istituto di credito tutte le rate del mutuo fondiario frazionato, e precisamente nel numero di 20 rate identificate al P.R. 0204225000G00, nel termine contrattualmente previsto (dal 1992 al 2002) estinguendo la quota del mutuo fondiario accollato per importo pari a complessivi euro 31.550.000. Evidenziava, quindi, che il mutuo originario garantito dall'ipoteca originaria oggetto di giudizio, quella iscritta al n. 1701 di formalità del 16 giugno 1988, era venuto a trovarsi nella situazione per cui ogni quota parte -“lotto“- era divenuta indipendente rispetto alla restante parte del finanziamento, sia per quanto concerneva la sorte del credito, sia per quanto concerneva la sorte della garanzia. Infatti, nella vicenda in esame, la aveva acquistato il terreno censito nel N.C.T. di Sarno al foglio CP_11
19 con le particelle n. 562 di are 5,70; n. 563 di are 8,58; n. 6 di are 83,42, n. 7/2 e soltanto su una porzione del descritto terreno, aveva realizzato un complesso immobiliare costituito da cinque edifici composti da più appartamenti, nonché da tre villini monofamiliari. Per detto complesso, la aveva contratto il mutuo del 13.06.1988 originariamente di lire CP_11
1.353.000.000, con atto rogato dal Notaio in data 13 Persona_4 giugno rep. 12259, garantito da ipoteca iscritta al n. 1701 di formalità in data 16 giugno 1988 per £ 3.382.500.000. Detto mutuo, con atto ai rogiti del notaio Dott. del 28/02/1992, registrato a Salerno il 5 marzo 1992 al n. Per_2
1775 veniva ridotto a lire 1.299.000.000, con conseguente riduzione della iscrizione ipotecaria a lire 3.247.500.000, ed era stato ripartito , in uno all'ipoteca, in numero di ventotto lotti. Ciò posto, quando il convenuto, in data 14 luglio 1992, addiveniva alla stipula del contratto di compravendita con la società costruttrice per l'acquisto dell'appartamento e del box CP_11 garage al piano interrato si era accollato, espressamente ed esclusivamente, quota parte del mutuo fondiario e della relativa iscrizione ipotecaria, posta a garanzia del mutuo medesimo, vale a dire dell'ipoteca iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità. Invece la fideiussione dell'attrice era Parte stata da essa rilasciata, per sua stessa ammissione, in favore della a garanzia dell'adempimento da parte della debitrice delle diverse CP_11 obbligazioni derivanti dai saldi passivi dei conti correnti n. 21089, n. 280470 e n. 280187 e quindi non per l'adempimento del mutuo concesso per la costruzione degli appartamenti, sui cui terreni era stata iscritta l'ipoteca a garanzia del mutuo stesso. Inoltre l'attrice aveva posto a fondamento della propria domanda la garanzia ipotecaria n. 2828 del 5 ottobre del 1990 che,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 tuttavia nulla aveva a che vedere per titolo e ragione di credito con l'acquisto degli immobili in capo ai convenuti, in quanto la predetta garanzia ipotecaria Parte iscritta al n. 2828 era stata ottenuta dalla a garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3402/1990, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno, in favore dell'istituto di credito, in ragione del mancato adempimento da parte del debitore principale non del mutuo, ma dei CP_11 saldi passivi di cui ai conto correnti nn. 21089-280470 e 280187, come allegato in citazione dalla stessa parte attrice. Il convenuto, invece, con la stipula del contratto di compravendita immobiliare, espressamente si era accollato solo e soltanto la parte del mutuo fondiario, garantito da altra iscrizione ipotecaria, quella iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità, come risultava chiaramente dai rogiti di compravendita offerti in produzione dalla stessa . Per tali motivi chiedeva il rigetto Controparte_14 della domanda attorea. Costituitisi in giudizio, anche i convenuti CP_6 CP_3
,
[...] Controparte_15 Parte_6 [...]
, , e svolgevano difese analoghe in Parte_7 Controparte_16 CP_17 fatto e in diritto a quelle svolte dal . Aggiungevano, ad CP_2 abundatiam, che l'ipoteca fondiaria iscritta nel 2010 non era stata rinnovata allo scadere del ventennio, nei confronti dei terzi acquirenti con le conseguenze previste dall'art. 2851 c.c. per il quale “Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi”. Per tali motivi chiedevano il rigetto della domanda attrice. Diversamente, i convenuti , Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_9 Parte_10
ed costituitisi in giudizio,
[...] Controparte_8 Controparte_9 esponevano che stavano per perfezionare con l'attrice un accordo bonario, per cui chiedevano di essere estromessi dal giudizio, salvo chiedere, una volta perfezionatosi l'accordo nel corso del giudizio, di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta in giudizio, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito della stessa veniva decisa.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 Va preliminarmente evidenziato che con memoria depositata in data 3.05.2024 l'attrice ha allegato che tra essa ed i convenuti , Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, ed Parte_9 Parte_10 Controparte_8 Controparte_9 nel corso del giudizio, era stato concluso un totale accordo bonario per cui nei confronti degli stessi si chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con totale compensazione delle spese di lite. Riguardo ai restanti convenuti , , Parte_6 Parte_7 Controparte_3 CP_5
e ,
[...] CP_6 Controparte_4 Controparte_16 CP_17 deduceva l'infondatezza della tesi secondo la quale si era verificata ai sensi dell'art. 2880 c.c. l'estinzione per prescrizione della ipoteca, essendo decorso il ventennio dalla data di trascrizione dei rispettivi atti di acquisto del bene gravato avvenuti nell'anno 1992, con prescrizione maturata nel 2012. Precisava che leggendo attentamente l'art. 2880 c.c.. e soffermandosi sull'inciso dell'articolo " indipendentemente dal credito", si desume che la prescrizione dell'ipoteca prevista in tale disposizione, posta a tutela del terzo acquirente dell'immobile ipotecato, opera indipendente dalla prescrizione del credito garantito da ipoteca, riferendosi al solo diritto reale di garanzia. Argomentava che, quindi, il diritto di credito da privilegiato era declassato a chirografario, per cui soggiaceva alla prescrizione ordinaria decennale. Aggiungeva che nel caso di specie il termine prescrizionale era stato interrotto in maniera permanente ( per tutta la sua durata e cioè fino all'anno 2010) dalla iscrizione ipotecaria riportata nell'atto di acquisto con il quale il terzo aveva avuto piena e legale conoscenza della posizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Salerno, notificato alla venditrice dell'immobile e del successivo atto di CP_11 pignoramento immobiliare in danno dell'attrice Controparte_10 incardinato presso il Tribunale di Salerno, trasmesso per competenza sopravvenuta al Tribunale di Nocera Inferiore, ove veniva rubricato con il n. Parte 427/1994 e chiuso con la distribuzione del ricavato alla come da atto di quietanza del 27.05.2014, momento in cui era avvenuta la surrogazione di essa attrice nel diritto di credito della banca, in virtù della quale essa garante aveva agito in regresso nel presente giudizio. Ne derivava che volendo considerare la sola interruzione derivante dalla iscrizione ipotecaria ben nota ai convenuti, la prescrizione del credito era iniziata nuovamente a decorrere dall'anno 2010, anno in cui si sarebbe verificata la estinzione dell'ipoteca, per cui alla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 21.05.2019 non era maturata alcuna prescrizione decennale. Per tali motivi concludeva
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dei convenuti , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_9 Parte_10
ed con totale compensazione delle Controparte_8 Controparte_9 spese di lite;
di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al rimborso di quanto dalla stessa pagato alla a titolo di Parte_11 fideiussione e, per l'effetto, condannare in solido fra loro i convenuti CP_2
,
[...] CP_6 Controparte_3 Controparte_15
, , , e
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_16 CP_17
quali proprietari di unità immobiliare vendute con l'accollo del
[...] gravame ipotecario oggetto di giudizio, , al pagamento in suo favore della somma di complessivi euro 11.548,00 oltre interessi dal pagamento da parte dell'attrice fino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione al difensore antistatario. I convenuti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_9 Parte_10 [...]
ed confermando il raggiungimento di un CP_8 Controparte_9 accordo bonario con , si univano alla richiesta dell'attrice di Controparte_10 dichiarare cessata tra loro la materia del contendere, con spese integralmente compensate. Tale richiesta conclusiva delle parti su indicate va accolta, con spese compensate. Per quanto attiene, invece, i restanti convenuti la domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata. Come ampiamente documentato e argomentato dai restanti convenuti, la fideiussione dell'attrice, in base alla quale, una volta pagata la fideiuvata Parte
la ha agito in regresso nei confronti dei presunti Controparte_10 condebitori solidali, fu rilasciata, come dalla stessa allegato in citazione, in Parte favore della a garanzia dell'adempimento da parte della debitrice CP_11 delle diverse obbligazioni derivanti dai saldi passivi dei conti correnti n.
[...]
21089, n. 280470 e n. 280187, formatisi per le collegate aperture di credito in c/c. Quindi la fideiussione non fu rilasciata per l'adempimento del mutuo Parte concesso dalla alla per la costruzione degli appartamenti, sui cui CP_11 terreni fu iscritta l'ipoteca a garanzia del mutuo stesso. D'altra parte l'attrice ha posto a fondamento della propria domanda la garanzia ipotecaria n. 2828 del 5 ottobre del 1990 che, tuttavia nulla ha a che vedere - per titolo e ragione di credito - con l'acquisto degli immobili in capo ai convenuti, in quanto la Parte predetta garanzia ipotecaria iscritta al n. 2828 era stata ottenuta dalla a
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 garanzia del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3402/1990, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno, in favore dell'istituto di credito, in ragione del mancato adempimento da parte del debitore principale non CP_11 del mutuo, ma dei saldi passivi di cui ai conto correnti affidati nn. 21089- 280470 e 280187, come ammesso e documentato dall'attrice. I convenuti, invece, con la stipula dei rispettivi contratti di compravendita immobiliare, ebbero ad accollarsi solo e soltanto la quota parte del mutuo fondiario, garantito da altra iscrizione ipotecaria, quella iscritta in data 16 giugno 1988 al n. 1701 di formalità, come risulta testualmente dai rogiti di compravendita prodotti in giudizio dalla . Se ciò non bastasse, tale ipoteca Controparte_14 iscritta nel 1988, risulta anche estintasi per mancata rinnovazione e prescrizione ventennale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra l'attrice e i convenuti
, CP_2 CP_6 Controparte_3 Controparte_5
, , , e Controparte_4 Parte_6 Parte_7 Controparte_16
e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro CP_17
5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, con i proporzionali aumenti in percentuale previsti per le parti assistite dallo stesso difensore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e i convenuti , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_9 Parte_10 [...]
ed e dichiara integralmente compensate le CP_8 Controparte_9 spese di giudizio tra dette parti 2) Rigetta la domanda attorea nei confronti di , CP_2 CP_6
[...] Controparte_3 Controparte_15 Parte_6
, , e
[...] Parte_7 Controparte_16 CP_17
3) Condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore dei convenuti di cui al precedente capo 2, che liquida per compensi di difesa in favore di , di e di in euro CP_2 Controparte_16 CP_17
2.538,50 per ciascuno di essi, in favore di CP_6 CP_3
in complessivi euro
[...] Controparte_15
5.584,70 e in favore di e in Parte_6 Parte_7
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 complessivi euro 3.300,05 oltre, per tutti, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 13/11/2025 Il Giudice - dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9