Sentenza 21 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2004, n. 11474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11474 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore On. AL EL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GABRIELE SCOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET & AM SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2148/01 del Giudice di pace di ROMA, Sezione 7^ Civile, emessa il 15/01/00 e depositata il 29/01/01 (R.G. 5302/99);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 27/04/04 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'avvocato Daniela GAMBARDELLA (per delega avvocato G.F. BIASIOTTI MOGLIAZZA);
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. APICE Umberto, che ha chiesto si dichiari il ricorso manifestamente inammissibile e comunque infondato.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 2148/01, depositata il 29.1.01, che lo ha condannato a pagare in favore dell'attrice la somma di L. 1.050.000, oltre interessi dal fatto al soddisfo, a titolo risarcitorio per i danni riportati dalla sua autovettura nel sinistro stradale verificato in Roma alla via Cilicia, altezza civico 55, in data 3.1.98/ nel quale la stessa, stando alla guida della sua autovettura, finiva in una buca presente sulla carreggiata, non segnalata, ne' visibile perché apertasi all'uscita di una curva;
Letto il parere del P.G. in sede che si è espresso per la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso da pronunciarsi in camera di consiglio a sensi e per gli effetti dell'art. 375 c.p.c.;
Letta la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla difesa del Comune;
RILEVATO
che con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'azione di manleva esercitata nei confronti dell'impresa appaltatrice Marchetti e Mambrini s.p.a., tenuta, secondo il suo assunto, alla sorveglianza su tutte le sedi stradali ricomprese nell'oggetto dell'appalto;
Ritenuto che trattasi di sentenza, emessa nel giudizio di equità necessario, impugnabile solo per violazione di norme sovraordinate o di carattere processuale o per motivazione inesistente o meramente apparente (Cass. SS.UU. 716/99);
che nel caso di specie i profili di censura non integrano l'ipotesi di mera apparenza o di mancanza o contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di pace fornito adeguata motivazione della decisione adottata,precisando che dai documenti prodotti risultava che la società chiamata in causa dal Comune di Roma "assume l'obbligo della vigilanza solo dopo l'apertura dei cantieri per effettuare le opere di manutenzione" e che lo stesso Comune non ha assolto l'onere di dimostrare di aver segnalato tempestivamente, attraverso i suoi organi, alla società tenuta alla vigilanza la pericolosità della buca in questione;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio di manifesta infondatezza del ricorso a sensi dell'art. 375 c.p.c. e che la mancata costituzione dell'intimata esonera dall'obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004