Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 20.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3860/23 R.G. Previdenza
tra n persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2
, rappresenta e difesa dall'Avv. GIOVANNI PALMA, elettivamente
[...] domiciliato come in atti
Ricorrente in riassunzione
E
della Riscossione per la Controparte_1
Provincia di Napoli – in persona del legale rapp. pro tempore dott.
[...]
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CP_2
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmela Bruna Di Mauro, elettivamente Pt_3 domiciliato come in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 24.2.23 la società ricorrente, premesso di avere avanzato precedente ricorso al Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, definito con ordinanza del 31.01.2023, con cui era stata dichiarata la incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Napoli;
di avere ricevuto in data 03.03.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 071/2022/90036034/78, per un complessivo importo di € 135.724,67 afferente a n. 5 avvisi di addebito e in particolare i nn.: 371/2018/00125865/43; 371/2018/00199387/02;
371/2019/00237245/85; 371/2020/00000169/49; sosteneva l'inesistenza, la nullità e l'illegittimità degli avvisi e di tutti gli atti ad essi conseguenti e/o collegati;
la mancata applicazione dell'istituto della prescrizione quinquennale degli interessi illegittimamente applicati dalla resistente Agente della Riscossione;
affernava che l'entità delle sanzioni dovute era stata determinata sulla base di una normativa di volta in volta diversa, limitando la possibilità di verificare l'esattezza di quanto preteso a titolo di somme aggiuntive;
inoltre richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, anche in ragione dell'entità degli importi azionati in quanto avrebbe determinato un grave ed irreparabile pregiudizio per essa ricorrente. Pertanto, la ricorrente concludeva chiedendo di “Accertare l'intervenuta prescrizione, l'inesistenza, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria di €135.724,67 avversa perché infondata, o in ogni caso nulla per l'intervenuta decadenza, prescrizione ed omessa irregolare notifica dei termini di legge delle cartelle/avvisi di addebito impugnati e dei ivi collegati sanzioni ed interessi;
b) Ordinare ad essi enti impositori di provvedere senza ulteriore ritardo all'immediato sgravio dei ruoli esattoriali ed il conseguente discarico delle dette somme in capo ad essa degli avvisi di addebito nn: Controparte_1
371/2018/00125865/43, 371/2018/00199387/02,371/2019/00006723/17,371/2019/00237245/85,
371/2020/00000169/4914 e di tutti gli atti alle stesse conseguenti e/o collegati. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito antistatario. d) Ai sensi del D.L. 98/2011 si dichiara che in materia di giudizi di diritto del lavoro l'importo del contributo unificato è pari ad € 43,00”.
L si costituiva, eccependo preliminarmente il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva nonchè l'abuso del processo essendo pendenti tra le parti altri giudizi, in particolare quello conclusosi con la sentenza n. 4178/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, nella quale la società ricorrente aveva impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202200000342000, contenenti, tra le altre, gli avvisi di addebito impugnati 37120180012586543000, 37120180019938702000, 37120190000672317000, 37120190023724585000 37120200000016949000; evidenziava che il Parte_1 aveva ricevuto le notifiche degli avvisi come indicate in memoria;
che aveva rigettato per vizi formali e per mancato pagamento di precedenti piani di rateizzazione le due richieste di rateizzazione nn. 568461 del 24.3.22 e 583225 del 6.6.22; eccepiva la sospensione del decorso dei termini di decadenza e prescrizione in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2 –bis e 4-bis del DL 18/2020); contestava infine l'illegittimità delle sanzioni e interessi rilevando la presenza degli elementi prescritti nella cartella ai sensi dell'art. 25 dpr 602/73. Concludeva chiedendo: “- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell CP_4 per i motivi di cui sopra con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- Rigettare la opposizione proposta perché improponibile, improcedibile ed inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. - Nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese”.
L' si costituiva eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva, CP_3 non essendo stato provato lo status di legale rappresentante della società opponente in capo al;
eccepiva l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione Parte_2 stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito opposti e di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e, pertanto, anche la decadenza dall'azione; rimarcava che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati alla società all'indirizzo pec come di seguito Email_1 indicato: Intimazione di pagamento n. 071 2022 90036034 78 notificata in data 03.03.2022;
avviso di addebito n. 371 2018 0012586543 000 notificato in data 30.10.2018;
avviso di addebito n. 371 2018 0019938702 000 notificato in data 25.12.2018;
avviso di addebito n. 371 2019 0000672317 000 notificato in data 26.03.2019;
avviso di addebito n. 371 2019 0023724585 000 notificato in data 24.12.2019;
avviso di addebito n. 371 2020 0000016949 000 notificato in data 17.01.2020; eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc;
eccepiva l'improponibilità del ricorso per assenza della preventiva Contr domanda amministrativa di annullamento del ruolo esattoriale all' e all' . CP_3
L'ente inoltre chiedeva la verifica della sussistenza della “definizione agevolata carichi pendenti” (cd. rottamazione) ai sensi del d.l. n.193/16.
Nel merito contestava la prescrizione decennale, non risultando ancora maturata in virtù dei suddetti atti interruttivi;
in particolare rappresentava per l'avviso di addebito n. 371 2018 0012586543 000 la parziale riscossione del credito in data 12.03.2019; rilevava che per tutti gli avvisi di addebito erano intervenute le procedure esecutive da parte dell'Ente concessionario e precisamente: n. 371 2018 0012586543 000 a partire dal 27.09.2022; n. 371 2018 0019938702 000 a partire dal 27.09.2022; n. 371 2019
0000672317 000 a partire dal 27.09.2022; n. 371 2019 0023724585 000 a partire dal 27.09.2022; n. 371 2020 0000016949 000 a partire dal 27.09.2022. Contr Asseriva inoltre la sussistenza della legittimità passiva esclusivamente in capo all per gli atti posti in essere da quest'ultima al fine di interrompere il termine di prescrizione decennale successivo alla notifica della cartella. Concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità del ricorso per le ragioni dedotte e/o per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. anche in considerazione della normativa sulla DEFINIZIONE AGEVOLATA ex d.l.193/16 art.6 commi 1 e 2 nonché per carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente e, ancora, dichiarare la tardività e/o inammissibilità del ricorso giudiziario per le ragioni esposte e, conseguentemente, la definitività degli atti opposti e/o la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 per le ragioni esposte;
IN SUBORDINE: nel merito rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto per quanto dedotto. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Infine, ove emerga in corso di causa che controparte abbia fatto ricorso all'art. 6 del decreto legge 22.10.2016, n. 193, conv.to con modificazioni dalla legge 1.12.2016 n. 225, e successive disposizioni di legge che ha previsto e disciplinato l'istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016(cd. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE), nonché relativamente ad altri periodi si chiede di onerare il ricorrente e l a Controparte_1 fornirne prova ed a prendere posizione in ordine al giudizio pendente. Ove risulti ex adverso PROVATA l'istanza ex art. 6 del decreto legge 22.10.2016, n. 193, conv.to con modificazioni dalla legge 1.12.2016 n. 225, e successive disposizioni normative che ha previsto e disciplinato l'istituto della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016(cd. ROTTAMAZIONE CARTELLE), CP_1 ed ulteriori periodi si chiede che l'On.le Tribunale adito dichiari, previo accertamento della legittimità della condotta dell' ed in considerazione del CP_3
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO insito nella richiesta definizione agevolata, dovuti i crediti con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio. In via gradata si chiede rinviarsi il giudizio a data successiva a quella prevista della mentovata normativa per il completamento dei versamenti rateali (di cui l'ultimo effettuarsi entro il 2018 e/o altra data a pena di decadenza dal beneficio)”.
Con ordinanza del 9.3.2023 veniva sospesa l'esecuzione del ruolo inerente l'intimazione di pagamento.
In esito alla udienza cartolare 20.3.25, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente deve rilevarsi che si verte nella fattispecie in materia di opposizione all'intimazione di pagamento, connessa all'omesso versamento di contributi.
Sempre in via preliminare, va osservata l' infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, essendo stato il ricorso stesso depositato entro i 40 giorni dalla notifica della intimazione (risalendo quest'ultima al 3.3.22 e il deposito del primo ricorso al 23.3.22
, per come si evince dal contenuto dell'ordinanza di incompetenza territoriale).
E' infondata l'eccezione di nullità del ricorso, la quale, come noto, deve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto la dedotta illegittimità dell'intimazione, la società ricorrente abbia indicato in modo preciso l'oggetto della domanda nonché le ragioni fatto e di diritto della stessa. Preliminarmente va rigetta, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del ricorso e di abuso del processo, fondata sull'avvenuta emissione della sentenza n. 4178/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli;
invero, tale sentenza reca il seguente dispositivo: La Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento agli avvisi di addebito emessi dall' ed elencati nella parte motiva, in CP_3 quanto relativi a contributi previdenziali Tali avvisi, elencati nella parte motiva, sono i seguenti: n.ri: 371/2015/00116227/35, 371/2015/00147674/48, 371/2016/00002564/01, 371/2016/00219042/68, 371/2017/00143182/79, 371/2018/00125865/43,
371/2018/00199387/02, 371/2019/00006723/17, 371/2019/00237245/85, 371/2020/00000169/49, 371/2021/00035306/15, 371/2021/00113741/51 e vi sono pertanto inclusi tutti quelli oggetto del presente procedimento.
Ne consegue che con detta pronuncia la Corte di giustizia si è limitata a declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, cui è stata devoluta la materia del contendere. E altresì infondata l'eccezione avanzata dall' secondo la quale non sarebbe stata CP_3 dimostrata la qualità di legale rappresentante della società ricorrente in capo a;
infatti, dalla visura camerale societaria allegata alle note di Parte_2 trattazione scritta per l'udienza del 9/11/23 risulta chiaramente che il legale rappresentante della di è, appunto, Parte_1 Parte_2 Parte_2
.
[...]
E ancora, risulta infondata l'eccezione di improponibilità del ricorso per assenza della preventiva domanda amministrativa, la quale non appare nella fattispecie che occupa necessaria (v. Cassazione, ordinanza n. 1436/2023: (…)la sentenza di appello ha errato là dove, pur non negando in astratto tale possibilità, ha rilevato che la parte non aveva allegato, nè provato, di aver proposto domanda amministrativa all' CP_3 tale affermazione di principio, relativa alla necessità di presentare una domanda amministrativa, è errata in quanto non supportata da esplicita previsione di legge (…)
) .
E' altresì infondata l'eccezione dell' circa la propria carenza di legittimazione CP_3 passiva, considerato che l ' è l'ente impositore con riferimento agli avvisi di cui si CP_3 tratta e che sono state avanzate anche censure di merito e non solo di forma;
analogamente, è infondata la medesima eccezione avanzata da Controparte_1
, tenuto conto del fatto che l'atto oggetto della impugnazione è una
[...] intimazione di pagamento, la cui notifica promana, appunto, da detta convenuta. Venendo al merito, l'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta. Va premesso che, quanto al termine affinchè la prescrizione si compia, soccorre quanto ritenuto dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n.23397 del 17.11.2016 . In tale pronuncia la Cassazione ha, tra l'altro, rilevato:
“ (…) Anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 è assodato ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione" (vedi, ex plurinnis Cass. 25 giugno 2007, n. 14692; Cass. 12 marzo 2008, n. 6674; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2835;
Cass. 15 ottobre 2010, n. 21365; Cass. 19 aprile 2011, n. 8931; Cass. 8 giugno 2015, n. 11749; Cass. 15 marzo 2016, n. 5060). 18.4. Infine, è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335, tutte già citate). Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. 18.5. Ma è evidente che, per tutte le suddette ragioni, tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perché, fra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione. Se, come si è detto, è pacifico che tale ratio sia quella di consentire una "rapida riscossione" del credito, l'allungamento immotivato del termine prescrizionale in favore dell'ente creditore si porrebbe, all'evidenza, in contrasto con tale ratio, oltre mettere il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità, cui per primi sono tenuti ad uniformarsi gli stessi Enti della riscossione e creditori.
Né va omesso di ricordare che, in sede di presentazione della "nuova" cartella di pagamento, prevista dal d.lgs. n. 46 del 1999, venne sottolineato che la relativa adozione era finalizzata a realizzare la "massima trasparenza e comprensibilità" per i destinatari delle questioni giuridiche da esse implicate, visto che la cartella, oltre a costituire l'estratto del ruolo riferito al singolo contribuente, era destinata ad assorbire anche la funzione di titolo esecutivo e di precetto (messa in mora). Ci si preoccupava, quindi, di tutelare i diritti del contribuente, al fine di evitare che potesse subire una riscossione coattiva senza comprenderne adeguatamente le ragioni. Il che vale, a maggior ragione, con riguardo ad un eventuale imprevisto allungamento del termine di prescrizione del credito, quale originariamente stabilito. Ne consegue che la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l'allungamento del termine prescrizionale, al contrario del diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato, che invece si prescrive in dieci anni. La Cassazione ha affermato che la prescrizione di dieci anni prevista dall'articolo 2953 del c.c. ( "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"), decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato, venendosi quindi ad affermare il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni. E' stato tratto pertanto i seguenti principi di diritto :
“ 1) La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_3 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)"; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali “. Tanto premesso, deve rilevarsi nella specie l'avvenuta dimostrazione da parte dell' CP_3 circa la notifica alla società ricorrente della totalità degli avvisi oggetto dell'attuale impugnazione, nelle seguenti date: avviso n. 371 2018 0012586543 000 notificato in data 30.10.2018; avviso n. 371 2018 0019938702 000 notificato in data 25.12.2018; avviso n. 371 2019 0000672317 000 notificato in data 26.03.2019; avviso n. 371 2019 0023724585 000 notificato in data 24.12.2019; avviso di addebito n. 371 2020 0000016949 000 notificato in data 17.01.2020. Ne consegue che è risultata documentalmente smentita l'affermazione resa da parte ricorrente circa la mancata notifica degli avvisi stessi. Parte ricorrente ha dichiarato di “contestare” l'indirizzo p.e.c. di provenienza C
, non essendo è presente nei Email_2 pubblici registri. Orbene, se è vero che la notifica della intimazione è stata effettuata da mediante CP_3
l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, è altrettanto vero che appare evidente l'avvenuto raggiungimento dello scopo da parte dell'atto, contenendo la intimazione in parola tutti gli elementi atti a identificarne compiutamente la provenienza, senza alcuna incertezza in ordine alla stessa e all'oggetto, tali da consentire alla ricorrente di approntare una valida ed esaustiva attività difensiva. In particolare, la Cassazione, affrontando fattispecie similare, ha rimarcato che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa ( v. ordinanza n. 6015 del 28 febbraio 2023, che a sua volta richiama il principio di cui alla sentenza n. 15979/2022, resa a sezioni unite, in è precisato che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali “è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”). Trattasi, in buona sostanza di una irrilevante violazione formale che non ha arrecato un'effettiva lesione alla sfera giuridica del contribuente: del resto, una diversa conclusione finirebbe per palesarsi contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., anche alla luce del fatto che la ricorrente, di fatto, non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. Inoltre, alla luce del cd. principio di “strumentalità” delle forme, la nullità della notifica non discende di per sé dalla violazione della forma ma piuttosto dalle conseguenze che il vizio di forma comporta sull'idoneità della notifica a raggiungere lo scopo cui è preordinata, mentre l'inesistenza della notificazione è configurabile, “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (tra le più recenti, Cassazione n. 5366/2023, n. 3509/2023, n. 2325/2023, n. 896/2023). Infine, anche nel presente procedimento, l nel costituirsi, lungi dal contestare la CP_3 provenienza delle notifiche, l'ha ulteriormente confermata. Orbene, quanto agli atti interruttivi della prescrizione, va in primo luogo rimarcato che non rileva la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prodotta da
[...]
, la quale risale effettivamente, per come rimarcato da parte ricorrente, al CP_1 maggio 2022, avendo pertanto data successiva all'intimazione oggetto dell'odierna opposizione, la cui notifica risale, pacificamente, al 3.3.22. D'altra parte, oltre all'argomento fondamentale secondo cui la notifica dell'intimazione, risalente al 3.3.22, ha validamente interrotto il termine quinquennale
– non ancora compiuto - decorrente da tutte le date di notifica degli avvisi in questione, va considerato che i termini di prescrizione sono stati sospesi a cagione dell'entrata in vigore della normativa successiva alla pandemia del 2020, con conseguente sospensione del decorso del termine quinquennale di prescrizione nel periodo relativo all'emergenza pandemica per un totale di 311 giorni. Invero, per come disposto dall'art. 37 D.L. 17 marzo 2020, n. 18“ 2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. E' poi intervenuta altra norma, vale a dire l'art. 11 c. 9 D.L. 183/2020, che dispone : 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Ne consegue che, valutate le date di notifica degli avvisi, anche sotto tale aspetto alcuna prescrizione quinquennale risulta compiuta alla data di notifica del primo atto interruttivo successivo alla s (intimazione in questa sede impugnata). E ancora, sul punto rileva nell'attuale sede è l'avvenuta presentazione da parte della ricorrente di istanze di rateizzazione. Sul punto, la ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate, ha ammesso l'avvenuta presentazione di istanza di rateizzo per l'avviso di addebito n. 371/2018/001285865/43, che del resto è stata depositata da parte di CP_1
.
[...]
Risulta inoltre prodotta da copia di istanza di rateizzazione a Controparte_1 firma di , relativa ai seguenti avvisi : Parte_2
dei quali uno, in particolare il n. 371/2018/00125865/43, corrisponde all'elenco di quelli oggetto di opposizione.
Sono state inoltre prodotte ulteriori due istanze di rateizzazione, prima che non concerne alcuno degli avvisi di addebito del 2016 e 2017 di cui si tratta nell'attuale sede, e pertanto irrilevante, e altra che invece riguarda i restanti quattro avvisi, diversi da quello sopra menzionato,
vale a dire i nn. 371/2018/00199387/02; 371/2019/00006723/17; 371/2019/00237245/85 e 371/2020/00000169/49, oggetto del presente giudizio. Le istanze sono state avanzate il 16.3.22 e il 9.5.22.
Ne consegue che, a parere di questo Giudice, sussiste anche la prova, in atti, del fatto che la ricorrente abbia avuto piena conoscenza degli avvisi di addebito in questione e che abbia manifestato, di fatto, la volontà di non far valere la prescrizione, avendo presentato le predette istanze di definizione agevolata. Sul punto, quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione con riferimento a tale istanza, soccorre quanto ritenuto da ultimo dalla Cassazione, con ordinanza n. 19401 depositata il 16.6.22, in cui si ribadisce che, se è vero che l'istanza di rateizzazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. Del resto, ha osservato la Corte, l'istanza di rateizzazione ha come imprescindibile presupposto logico- giuridico proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione. Difatti, è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo soltanto dopo aver avuto piena conoscenza di tale ruolo e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (cfr., Cass. n. 5160/2022). Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche sotto tale aspetto in relazione ai crediti elencati nell'intimazione opposta quanto alla totalità degli avvisi di addebito menzionati nella parte in fatto, con la conseguenza che i detti crediti risultano cristallizzati, salve eventuali diverse determinazioni in sede amministrativa .
Consegue il rigetto del ricorso. Pertanto, gli avvisi contraddistinti dai nn. 371/2018/00125865/43; 371/2018/00199387/02; 371/2019/00006723/17; 371/2019/00237245/85; 371/2020/00000169/49 restano incontrovertibili, salvi diversi accertamenti in sede amministrativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico della società ricorrente, anche se l'irregolarità rappresentata dall'avvenuta comunicazione da parte dell' degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione CP_3 mediante indirizzo pec non inserito nei pubblici registri ne rende corretta la compensazione per due terzi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. dichiara compensate per due terzi le spese di lite, condannando la società ricorrente al pagamento del restante terzo in favore di entrambi i convenuti, terzo che liquida in complessivi euro 1950,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Si comunichi. Napoli, 24.3.25
Il Giudice del lavoro dr. Elisa Tomassi