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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
Nella causa avente ad OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ” promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Di Natale - Ricorrente – contro
, in persona del legale rapprese. pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Battiato
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.10.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità (inutilmente richiesti in sede amministrativa)
e, conseguentemente, condannare l' (o l'altro convenuto) al pagamento nella misura di legge CP_1
dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L' , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine decisa come da infrascritto dispositivo.
******************************
La domanda attrice è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Alla stregua dell'espletata indagine tecnica, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano non uno stato di totale inabilità, ma comunque una invalidità permanente pari o superiore al 74% (90%) , con decorrenza però solo da ottobre 2024.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito
- con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
°°°°°°
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva alla domanda amministrativa e alla proposizione del ricorso appare equo compensare le spese del giudizio tra parte ricorrente ed . CP_1
A carico dell' rimangono in via definitiva le già liquidate spese di CTU. CP_1
Nulla per le spese nei confronti del . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara la sussistenza dei requisiti, in favore della parte ricorrente, per l'attribuzione dell'assegno di invalidità con decorrenza dall'ottobre 2024;
2. spese compensate
Taranto, 6.2.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
Nella causa avente ad OGGETTO: “PENSIONE DI INABILITÀ O ASSEGNO DI INVALIDITÀ” promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Di Natale - Ricorrente – contro
, in persona del legale rapprese. pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Battiato
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.10.24 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità (inutilmente richiesti in sede amministrativa)
e, conseguentemente, condannare l' (o l'altro convenuto) al pagamento nella misura di legge CP_1
dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
L' , costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda. CP_1
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine decisa come da infrascritto dispositivo.
******************************
La domanda attrice è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Alla stregua dell'espletata indagine tecnica, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano non uno stato di totale inabilità, ma comunque una invalidità permanente pari o superiore al 74% (90%) , con decorrenza però solo da ottobre 2024.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito
- con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
°°°°°°
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva alla domanda amministrativa e alla proposizione del ricorso appare equo compensare le spese del giudizio tra parte ricorrente ed . CP_1
A carico dell' rimangono in via definitiva le già liquidate spese di CTU. CP_1
Nulla per le spese nei confronti del . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara la sussistenza dei requisiti, in favore della parte ricorrente, per l'attribuzione dell'assegno di invalidità con decorrenza dall'ottobre 2024;
2. spese compensate
Taranto, 6.2.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)