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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Decima
Sezione Civile, in persona della Giudice dr. Marcello Amura, il 29 settembre 2021 contraddistinta dal n. 7836/2021 iscritto al n. 1136/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Pt_1
direttore generale pro tempore, ing. , rappresentata e difesa – in virtù CP_1
della procura generale alle liti conferita con l'atto pubblico rogato dal dr.
[...]
Notaio in Frattaminore, il 5 settembre 2019, rep. n. 42728, racc. n. 16316 del Per_1
5.09.2019 – dalle avv.te Anna Vingiani (codice fiscale e C.F._1
Annamaria De Nicola (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E
la (codice fiscale ) con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in alla via L. Volpicella n. 493, costituitasi in persona del suo legale Pt_1
rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Nicola Zammiello (codice fiscale - appellata- C.F._3 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
FATTO
1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 2249/2019 il 2 aprile 2019, il
Tribunale di Napoli ordinava all' (nel Parte_1
Con prosieguo, per maggior comodità, anche solo di pagare alla Controparte_2
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo la ), titolare di
[...] CP_2
una struttura privata accreditata ai fini dell'erogazione agli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale di prestazioni sanitarie specialistiche rientranti nella branca della radiodiagnostica, la somma di € 6.667,60 “oltre interessi come contrattualmente stabiliti” e spese della procedura monitoria quale residuo importo della fattura n. 69 del 5 novembre 2013, relativa alle prestazioni rese nel mese di ottobre 2013 in virtù del contratto stipulato ai sensi dell'art.
8-quater del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti nel 2013.
1.2. L' pponeva a detto decreto con una citazione notificata alla Pt_2
controparte il 10 maggio 2019, eccependo, per quel che qui rileva:
1) il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria in favore del Giudice
Amministrativo, vertendosi in tema di richiesta di pagamento per prestazioni rese extra budget;
2) la non debenza della somma ingiuntale poiché eccedente il limite di spesa, ritenuto superato il 23 ottobre 2013 per un importo complessivo pari a tale somma. A sostegno di ciò allegava e produceva la nota prot. 0060672 del 20 novembre 2013 a firma del Direttore Generale dell' con la quale veniva comunicato il Parte_3
raggiungimento del limite di spesa netta assegnato alla branca di radiodiagnostica per l'anno 2013 dal Decreto Commissario ad Acta n.88 del 24 luglio 2013, sostenendo che l'importo del credito in questione era proprio quello dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dopo il superamento del predetto limite;
3) che nulla era da essa dovuto a titolo di interessi.
1.3. Si costituiva in giudizio in data 17 settembre 2019 la resistendo CP_2
Con all'opposizione e sostenendo che l' non aveva adempiuto al proprio onere di provare l'eccepito superamento del tetto di spesa, evidenziando invece che era stata Con proprio l' che in data 9 ottobre 2013 le aveva inviato una PEC avente ad oggetto c. Pag. 2 di 12 Parte_3 Controparte_4 di Controparte_5
[...] CP_ Con R NA
[...] CP_8
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“Specialistica Ambulatoriale – Monitoraggio Gennaio – Settembre 2013” comunicandole che la data prevedibile di esaurimento dei limiti di spesa 2013 era stata fissata al 29 ottobre 2013.
1.4. Il Tribunale, con la sentenza appellata, ritenuta sussistente la propria Con giurisdizione, rigettava l'opposizione dell' dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifondere alla controparte anche le spese del processo di cognizione. SA tal proposito, rilevava:
1) che, in forza di quanto previsto dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013 rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”, le prestazioni sanitarie erogate dalla dal 23 ottobre al 30 ottobre CP_2
2013, oltre il tetto di spesa andavano remunerate, anche se previa l'applicazione alle prestazioni della medesima branca erogate in quell'anno della cd. regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 2008;
2) che tuttavia il provvedimento applicativo della regressione tariffaria non era ancora stato adottato a distanza di oltre 6 anni dal termine dell'anno finanziario di riferimento, con la conseguenza che non sussistevano fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente;
3) che con la nota prot. 0060672/2013 del 20 novembre 2013 il Direttore Con Generale dell' aveva individuato la data del 23.10.2013 quale data in cui “si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla branca di Radiodiagnostica di questa
AS per l'anno 2013 dal Decreto del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Disavanzo del Settore Sanitario n.88 del 24 luglio 2013” e , pertanto, tale nota non era volta a determinare la misura della regressione tariffaria, così come la nota prot. n. 43 dell'8 gennaio 2014 indirizzata alla che si limitava soltanto a CP_2
richiedere l'emissione di una nota di credito per il corrispondente importo.
Con 2.1. Avverso detta sentenza, l' con una citazione notificata alla controparte il 10 marzo 2022, si è appellata quindi a questa Corte, contestando: A) in via preliminare, “il difetto di giurisdizione” del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
B) il “mancato rispetto della procedura” per avere il Tribunale errato
Centro c. – servizio Pag. 3 di 12 Parte_3 Controparte_2 di radiologia s.r.l. REPUBBLICA NA CP_8
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nel ritenere preminente l'osservanza delle norme contrattuali relative al procedimento di applicazione della R.T.U. rispetto al tetto di spesa e alla sua inderogabile funzione di Con programmazione, giacché tale soluzione determinava l'obbligo per l' di provvedere ad un pagamento senza la necessaria copertura finanziaria;
C) il “riconoscimento degli interessi ex d.lgs. 231/02 come da contratto” , giacché non vi erano i presupposti per il riconoscimento degli interessi moratori riconosciuti dal primo Giudice, in quanto – a suo dire- il corrispettivo delle prestazioni sanitarie oggetto del decreto ingiuntivo non integrava un'ipotesi di transazione commerciale, ma quella di un rapporto di concessione pubblico servizio.
Ha così concluso: “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come Con formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
n.2449/2019 e come precisata nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
2.2. La società appellata, costituendosi in giudizio il 28 aprile 2022, ha resistito all'avversa impugnazione chiedendone il rigetto e la condanna della controparte a rifonderle le spese del processo d'appello, con distrazione delle stesse in favore del proprio difensore.
3.1. All'udienza del 4 febbraio 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per le comparse conclusionali e di replica.
DIRITTO
I. L'appello è infondato e va rigettato.
II. Il primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione, è palesemente infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano nessun aspetto c. – servizio Pag. 4 di 12 Parte_3 Controparte_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno
2014. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
III. Anche il secondo motivo, relativo agli effetti dello sforamento del tetto di spesa e l'applicabilità al caso di specie dell'art. 5 del contratto è infondato.
Con Con esso, l' si duole che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma 3 del contratto sottoscritto.
Centro c. – servizio Pag. 5 di 12 Parte_3 Controparte_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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A giudizio della Corte, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2013, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di Con remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa” (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo Con prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una Con data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa. In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto Con dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, a giudizio della Corte, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del contratto, in quanto la in data 9 ottobre 2013 aveva CP_2
ricevuto una PEC con cui le veniva comunicato che, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea in questione sarebbe stata il 29 ottobre 2013, con la conseguenza che tutte c. – servizio Pag. 6 di 12 Parte_3 Controparte_2 di radiologia s.r.l. REPUBBLICA ITA LIA NA
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le prestazioni erogate dopo quella data non sarebbero state remunerate. Solo successivamente si è accertato che l'effettivo superamento si era invece verificato in data 23 ottobre 2013, come si desume dalla nota n. 0060672/2013. Quindi, le prestazioni erogate dal Centro tra il 23 ed il 29 ottobre 2013, in base all'art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013, andavano remunerate, salva l'applicazione, “a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno Parte_4
fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”, della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della
Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008.
Con Dalla documentazione depositata dall' non si desume tuttavia l'applicazione di tale procedura, bensì l'emissione di una nota di debito di € 6.667,60 di importo pari al corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dalla dal 23 al 25 ottobre 2013 CP_2
(dagli atti si evince una fattura n. 69 del 5 novembre 213 emessa dalla per CP_2
46.365,40 € corrispondente alle prestazioni rese dalla nel mese di ottobre CP_2
2013, che risultano solo parzialmente pagate).
Ed infatti l'amministrazione sanitaria si è limitata ad escludere il pagamento delle somme corrispondenti al corrispettivo di tutte le prestazioni rese dalla nel CP_2
periodo intercorrente tra la data di superamento del tetto, a consuntivo, e la data Con comunicata dalla inizialmente, di presumibile sforamento del tetto di spesa.
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione doveva essere riconosciuta integralmente.
Con IV. E', infine, infondato anche l'ultimo motivo di appello con il quale l' sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel riconoscere il diritto di ottenere il pagamento degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002.
Con Invero, il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione dell' e quindi espressamente dichiarato esecutivo il decreto monitorio opposto, con il quale era Con stato ingiunto all di pagare gli interessi come contrattualmente stabiliti
E difatti l'art. 7, co. 6, del contratto stipulato tra le parti prevedeva che «senza che sia necessaria la costituzione in mora dal giorno successivo alla scadenza del
c. – servizio Pag. 7 di 12 Parte_3 Controparte_2 CP_ di CP_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora…».
Con Sicché è evidente che, al contrario di quanto assume l' la sentenza appellata non ha in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, riconosciuto all'odierna appellata il diritto di ottenere il pagamento degli interessi previsti dal d.lgs.
n. 231 del 2002, dovendo ritenersi che il Giudice che nel 2019 emise il decreto ingiuntivo poi opposto dall'ente pubblico intendesse riferirsi agli interessi previsti dal contratto intercorso tra le parti.
Con V. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
VI. In comparsa conclusionale (cfr. pag. 6 e ss…), per la prima volta nel giudizio Con di appello, l' ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto alla in quanto CP_2
il contratto relativo all'anno 2013 sarebbe stato sottoscritto solo dopo che le prestazioni di radiodiagnostica in contestazione erano state già erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto, trovando applicazione la disciplina sui contratti con la P.A., come ritenuto anche dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 8722/2024.
Sebbene tardiva, tale eccezione, in quanto rilevabile d'ufficio, va esaminata.
Essa è infondata atteso che il contratto prodotto in giudizio dalla fu CP_2
stipulato il 12 novembre 2013 in esecuzione di un decreto del commissario ad acta n.
88 del 24 luglio 2013 che ne autorizzava la stipula.
Deve infatti ritenersi che tale contratto sia efficace ed idoneo a vincolare le parti.
Questa Corte ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App. Napoli, 1007/2025;
App. Napoli 2972/2024; App. Napoli 2254/2023; App. Napoli 3177/2023; App. Napoli
3482/2023) che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di c. – servizio Pag. 8 di 12 Parte_3 Controparte_2 di radiologia s.r.l. REPU NA Controparte_9
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convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già Con definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà
e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui Con gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno
(Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n.
724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre
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pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 Con comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014 quanto meno fino al 22 ottobre.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza citata Con dall' nella sua comparsa conclusionale, la n. 8722/2024 (non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano Con non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo Con attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal Con comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a
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quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa.
Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto Con (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al Con rapporto intercorso tra l ed il centro.
VII. La novità della questione relativa all'efficacia retroattiva del contratto e l'esistenza di orientamenti difformi sul punto costituisce motivo idoneo a giustificare la compensazione integrale delle spese del secondo grado di giudizio.
Deve invece darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
c. Pag. 11 di 12 Parte_3 Controparte_4 di s.r.l. CP_2 Co ITA LIA Controparte_8
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La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7836/2021, pubblicata il 29 settembre 2021, proposto dall'
[...]
con citazione notificata alla Parte_1 Controparte_11
il 10 marzo 2022:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) compensa le spese di lite tra le parti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
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(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Decima
Sezione Civile, in persona della Giudice dr. Marcello Amura, il 29 settembre 2021 contraddistinta dal n. 7836/2021 iscritto al n. 1136/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Pt_1
direttore generale pro tempore, ing. , rappresentata e difesa – in virtù CP_1
della procura generale alle liti conferita con l'atto pubblico rogato dal dr.
[...]
Notaio in Frattaminore, il 5 settembre 2019, rep. n. 42728, racc. n. 16316 del Per_1
5.09.2019 – dalle avv.te Anna Vingiani (codice fiscale e C.F._1
Annamaria De Nicola (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E
la (codice fiscale ) con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in alla via L. Volpicella n. 493, costituitasi in persona del suo legale Pt_1
rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Nicola Zammiello (codice fiscale - appellata- C.F._3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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FATTO
1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso col n. 2249/2019 il 2 aprile 2019, il
Tribunale di Napoli ordinava all' (nel Parte_1
Con prosieguo, per maggior comodità, anche solo di pagare alla Controparte_2
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo la ), titolare di
[...] CP_2
una struttura privata accreditata ai fini dell'erogazione agli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale di prestazioni sanitarie specialistiche rientranti nella branca della radiodiagnostica, la somma di € 6.667,60 “oltre interessi come contrattualmente stabiliti” e spese della procedura monitoria quale residuo importo della fattura n. 69 del 5 novembre 2013, relativa alle prestazioni rese nel mese di ottobre 2013 in virtù del contratto stipulato ai sensi dell'art.
8-quater del D. Lgs. 502/1992 per regolare i rapporti tra le parti nel 2013.
1.2. L' pponeva a detto decreto con una citazione notificata alla Pt_2
controparte il 10 maggio 2019, eccependo, per quel che qui rileva:
1) il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria in favore del Giudice
Amministrativo, vertendosi in tema di richiesta di pagamento per prestazioni rese extra budget;
2) la non debenza della somma ingiuntale poiché eccedente il limite di spesa, ritenuto superato il 23 ottobre 2013 per un importo complessivo pari a tale somma. A sostegno di ciò allegava e produceva la nota prot. 0060672 del 20 novembre 2013 a firma del Direttore Generale dell' con la quale veniva comunicato il Parte_3
raggiungimento del limite di spesa netta assegnato alla branca di radiodiagnostica per l'anno 2013 dal Decreto Commissario ad Acta n.88 del 24 luglio 2013, sostenendo che l'importo del credito in questione era proprio quello dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate dopo il superamento del predetto limite;
3) che nulla era da essa dovuto a titolo di interessi.
1.3. Si costituiva in giudizio in data 17 settembre 2019 la resistendo CP_2
Con all'opposizione e sostenendo che l' non aveva adempiuto al proprio onere di provare l'eccepito superamento del tetto di spesa, evidenziando invece che era stata Con proprio l' che in data 9 ottobre 2013 le aveva inviato una PEC avente ad oggetto c. Pag. 2 di 12 Parte_3 Controparte_4 di Controparte_5
[...] CP_ Con R NA
[...] CP_8
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“Specialistica Ambulatoriale – Monitoraggio Gennaio – Settembre 2013” comunicandole che la data prevedibile di esaurimento dei limiti di spesa 2013 era stata fissata al 29 ottobre 2013.
1.4. Il Tribunale, con la sentenza appellata, ritenuta sussistente la propria Con giurisdizione, rigettava l'opposizione dell' dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente a rifondere alla controparte anche le spese del processo di cognizione. SA tal proposito, rilevava:
1) che, in forza di quanto previsto dal punto a) dell'art. 5, comma 3, del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013 rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”, le prestazioni sanitarie erogate dalla dal 23 ottobre al 30 ottobre CP_2
2013, oltre il tetto di spesa andavano remunerate, anche se previa l'applicazione alle prestazioni della medesima branca erogate in quell'anno della cd. regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 2008;
2) che tuttavia il provvedimento applicativo della regressione tariffaria non era ancora stato adottato a distanza di oltre 6 anni dal termine dell'anno finanziario di riferimento, con la conseguenza che non sussistevano fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente;
3) che con la nota prot. 0060672/2013 del 20 novembre 2013 il Direttore Con Generale dell' aveva individuato la data del 23.10.2013 quale data in cui “si è raggiunto il limite di spesa netta assegnato alla branca di Radiodiagnostica di questa
AS per l'anno 2013 dal Decreto del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Disavanzo del Settore Sanitario n.88 del 24 luglio 2013” e , pertanto, tale nota non era volta a determinare la misura della regressione tariffaria, così come la nota prot. n. 43 dell'8 gennaio 2014 indirizzata alla che si limitava soltanto a CP_2
richiedere l'emissione di una nota di credito per il corrispondente importo.
Con 2.1. Avverso detta sentenza, l' con una citazione notificata alla controparte il 10 marzo 2022, si è appellata quindi a questa Corte, contestando: A) in via preliminare, “il difetto di giurisdizione” del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
B) il “mancato rispetto della procedura” per avere il Tribunale errato
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nel ritenere preminente l'osservanza delle norme contrattuali relative al procedimento di applicazione della R.T.U. rispetto al tetto di spesa e alla sua inderogabile funzione di Con programmazione, giacché tale soluzione determinava l'obbligo per l' di provvedere ad un pagamento senza la necessaria copertura finanziaria;
C) il “riconoscimento degli interessi ex d.lgs. 231/02 come da contratto” , giacché non vi erano i presupposti per il riconoscimento degli interessi moratori riconosciuti dal primo Giudice, in quanto – a suo dire- il corrispettivo delle prestazioni sanitarie oggetto del decreto ingiuntivo non integrava un'ipotesi di transazione commerciale, ma quella di un rapporto di concessione pubblico servizio.
Ha così concluso: “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come Con formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
n.2449/2019 e come precisata nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
2.2. La società appellata, costituendosi in giudizio il 28 aprile 2022, ha resistito all'avversa impugnazione chiedendone il rigetto e la condanna della controparte a rifonderle le spese del processo d'appello, con distrazione delle stesse in favore del proprio difensore.
3.1. All'udienza del 4 febbraio 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per le comparse conclusionali e di replica.
DIRITTO
I. L'appello è infondato e va rigettato.
II. Il primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione, è palesemente infondato.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano nessun aspetto c. – servizio Pag. 4 di 12 Parte_3 Controparte_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno
2014. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis, Cass. 372/2021).
III. Anche il secondo motivo, relativo agli effetti dello sforamento del tetto di spesa e l'applicabilità al caso di specie dell'art. 5 del contratto è infondato.
Con Con esso, l' si duole che il Tribunale, pur riconoscendo che le prestazioni erano state rese “extra budget”, non ha ritenuto come ineludibile il vincolo del tetto di spesa, considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5 comma 3 del contratto sottoscritto.
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A giudizio della Corte, è opportuno ribadire che, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2013, è previsto, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di Con remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa” (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo Con prima della data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una Con data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa. In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto Con dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, a giudizio della Corte, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del contratto, in quanto la in data 9 ottobre 2013 aveva CP_2
ricevuto una PEC con cui le veniva comunicato che, sulla scorta dell'attività di monitoraggio effettuata, la data “presuntiva” di superamento del tetto di spesa per la macroarea in questione sarebbe stata il 29 ottobre 2013, con la conseguenza che tutte c. – servizio Pag. 6 di 12 Parte_3 Controparte_2 di radiologia s.r.l. REPUBBLICA ITA LIA NA
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le prestazioni erogate dopo quella data non sarebbero state remunerate. Solo successivamente si è accertato che l'effettivo superamento si era invece verificato in data 23 ottobre 2013, come si desume dalla nota n. 0060672/2013. Quindi, le prestazioni erogate dal Centro tra il 23 ed il 29 ottobre 2013, in base all'art. 5, co. 3, lett. a), del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2013, andavano remunerate, salva l'applicazione, “a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno Parte_4
fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa”, della cd. regressione tariffaria unica (o RTU) prevista dall'allegato C) alla deliberazione della
Giunta Regionale della Campania n. 1268 del 24 luglio 2008.
Con Dalla documentazione depositata dall' non si desume tuttavia l'applicazione di tale procedura, bensì l'emissione di una nota di debito di € 6.667,60 di importo pari al corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dalla dal 23 al 25 ottobre 2013 CP_2
(dagli atti si evince una fattura n. 69 del 5 novembre 213 emessa dalla per CP_2
46.365,40 € corrispondente alle prestazioni rese dalla nel mese di ottobre CP_2
2013, che risultano solo parzialmente pagate).
Ed infatti l'amministrazione sanitaria si è limitata ad escludere il pagamento delle somme corrispondenti al corrispettivo di tutte le prestazioni rese dalla nel CP_2
periodo intercorrente tra la data di superamento del tetto, a consuntivo, e la data Con comunicata dalla inizialmente, di presumibile sforamento del tetto di spesa.
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, la remunerazione doveva essere riconosciuta integralmente.
Con IV. E', infine, infondato anche l'ultimo motivo di appello con il quale l' sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel riconoscere il diritto di ottenere il pagamento degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002.
Con Invero, il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione dell' e quindi espressamente dichiarato esecutivo il decreto monitorio opposto, con il quale era Con stato ingiunto all di pagare gli interessi come contrattualmente stabiliti
E difatti l'art. 7, co. 6, del contratto stipulato tra le parti prevedeva che «senza che sia necessaria la costituzione in mora dal giorno successivo alla scadenza del
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termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora…».
Con Sicché è evidente che, al contrario di quanto assume l' la sentenza appellata non ha in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, riconosciuto all'odierna appellata il diritto di ottenere il pagamento degli interessi previsti dal d.lgs.
n. 231 del 2002, dovendo ritenersi che il Giudice che nel 2019 emise il decreto ingiuntivo poi opposto dall'ente pubblico intendesse riferirsi agli interessi previsti dal contratto intercorso tra le parti.
Con V. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
VI. In comparsa conclusionale (cfr. pag. 6 e ss…), per la prima volta nel giudizio Con di appello, l' ha dedotto che nulla sarebbe in ogni caso dovuto alla in quanto CP_2
il contratto relativo all'anno 2013 sarebbe stato sottoscritto solo dopo che le prestazioni di radiodiagnostica in contestazione erano state già erogate, e che quindi queste ultime non potrebbero essere remunerate in assenza di contratto, trovando applicazione la disciplina sui contratti con la P.A., come ritenuto anche dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 8722/2024.
Sebbene tardiva, tale eccezione, in quanto rilevabile d'ufficio, va esaminata.
Essa è infondata atteso che il contratto prodotto in giudizio dalla fu CP_2
stipulato il 12 novembre 2013 in esecuzione di un decreto del commissario ad acta n.
88 del 24 luglio 2013 che ne autorizzava la stipula.
Deve infatti ritenersi che tale contratto sia efficace ed idoneo a vincolare le parti.
Questa Corte ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App. Napoli, 1007/2025;
App. Napoli 2972/2024; App. Napoli 2254/2023; App. Napoli 3177/2023; App. Napoli
3482/2023) che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di c. – servizio Pag. 8 di 12 Parte_3 Controparte_2 di radiologia s.r.l. REPU NA Controparte_9
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convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già Con definiva “contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà
e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui Con gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno
(Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n.
724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre
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pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 Con comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nel 2014 quanto meno fino al 22 ottobre.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza citata Con dall' nella sua comparsa conclusionale, la n. 8722/2024 (non ancora massimata), ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano Con non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo Con attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal Con comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a
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quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa.
Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto Con (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass. 36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al Con rapporto intercorso tra l ed il centro.
VII. La novità della questione relativa all'efficacia retroattiva del contratto e l'esistenza di orientamenti difformi sul punto costituisce motivo idoneo a giustificare la compensazione integrale delle spese del secondo grado di giudizio.
Deve invece darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7836/2021, pubblicata il 29 settembre 2021, proposto dall'
[...]
con citazione notificata alla Parte_1 Controparte_11
il 10 marzo 2022:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) compensa le spese di lite tra le parti;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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