TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 722 Reg. Gen. anno 2025, vertente t r a
( ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Gianluca Cavagnaro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
non comparso né rappresentato
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 25.7.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
“accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
1.
, con ricorso ritualmente depositato, esponeva che essa ricorrente aveva Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con ; che da tale convivenza erano Controparte_1
nate le figlie (6.7.2016) e Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 (5.12.2018); che il legame di convivenza si era irrimediabilmente rotto;
che era interesse di essa ricorrente definire le condizioni di affidamento e di mantenimento quanto alle minori;
tanto premesso, chiedeva che il Tribunale di Massa provvedesse ad adottare ogni idonea regolamentazione in merito.
La parte resistente rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
Va disposto l'affidamento congiunto delle minori, con collocazione prevalente ed anagrafica delle stesse presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo accordo tra i genitori;
in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé le figlie secondo le seguenti cadenze: prima settimana, dal sabato mattina (dall'uscita dalla scuola ovvero dalle ore 10,30, quando il padre provvederà a prelevare le figlie dalla madre) sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre provvederà a riaccompagnare le figlie dalla madre;
seconda settimana, un pomeriggio della settimana, escluso il fine settimana, dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21,00 quando il padre provvederà a riaccompagnare le figlie dalla madre (invero, tale previsione appare diretta a garantire il principio della bigenitorialità); per il periodo delle vacanze estive, le figlie rimarranno col padre per un periodo, anche non continuativo, di 30 giorni, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
le figlie rimarranno con in genitori per le festività natalizie con alternanza quanto ai giorni del 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio;
per le vacanze pasquali le figlie trascorreranno in vi alternata con i genitori i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
parimenti, le figlie trascorreranno in via alternata con i genitori i giorni del proprio compleanno.
3.
Va posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile
(minimale ed autoresponsabilizzante) di € 250,00 per ciascuna, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT
e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
4.
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione del resistente, le spese processuali pagina 2 di 3 possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone come da motivazione in punto di: affidamento delle minori;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre;
spese compensate.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 25.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 722 Reg. Gen. anno 2025, vertente t r a
( ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Gianluca Cavagnaro, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
non comparso né rappresentato
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 25.7.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
“accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
1.
, con ricorso ritualmente depositato, esponeva che essa ricorrente aveva Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con ; che da tale convivenza erano Controparte_1
nate le figlie (6.7.2016) e Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 (5.12.2018); che il legame di convivenza si era irrimediabilmente rotto;
che era interesse di essa ricorrente definire le condizioni di affidamento e di mantenimento quanto alle minori;
tanto premesso, chiedeva che il Tribunale di Massa provvedesse ad adottare ogni idonea regolamentazione in merito.
La parte resistente rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
Va disposto l'affidamento congiunto delle minori, con collocazione prevalente ed anagrafica delle stesse presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo accordo tra i genitori;
in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé le figlie secondo le seguenti cadenze: prima settimana, dal sabato mattina (dall'uscita dalla scuola ovvero dalle ore 10,30, quando il padre provvederà a prelevare le figlie dalla madre) sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre provvederà a riaccompagnare le figlie dalla madre;
seconda settimana, un pomeriggio della settimana, escluso il fine settimana, dall'uscita dalla scuola sino alle ore 21,00 quando il padre provvederà a riaccompagnare le figlie dalla madre (invero, tale previsione appare diretta a garantire il principio della bigenitorialità); per il periodo delle vacanze estive, le figlie rimarranno col padre per un periodo, anche non continuativo, di 30 giorni, previo accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
le figlie rimarranno con in genitori per le festività natalizie con alternanza quanto ai giorni del 25, 26, 31 dicembre e 1 gennaio;
per le vacanze pasquali le figlie trascorreranno in vi alternata con i genitori i giorni di Pasqua e di Pasquetta;
parimenti, le figlie trascorreranno in via alternata con i genitori i giorni del proprio compleanno.
3.
Va posto a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile
(minimale ed autoresponsabilizzante) di € 250,00 per ciascuna, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT
e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
4.
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione del resistente, le spese processuali pagina 2 di 3 possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone come da motivazione in punto di: affidamento delle minori;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese straordinarie a carico del padre;
spese compensate.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 25.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
pagina 3 di 3