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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/09/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito della camera di ONsiglio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari ONtenziosi di lavoro al n. 6071 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PELLEGRINO ANTONIO , giusta procura generale alle Parte_1 liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. VERDOLIVA CP_1
MARIELLA , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dagli avv.ti Annarita Billwiller ed Ivana Cervone come da procura depositata in atti
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: licenziamento.
La ricorrente , ON ricorso depositato in data 2.5.25,deduceva: Parte_1
la ricorrente assumeva:
- di aver lavorato sin dal 02.07.2001 presso il centro commerciale di Afragola “Le Porte di Napoli”
(supermercato ex Ipercoop) e dal 15.07.2019, a seguito di passaggio di cantiere, è stata assunta alle dipendenze della on ONtratto subordinato a tempo indeterminato, part time (20 ore settimanali), CP_1 ON mansione di impiegata ed inquadrata ai fini ONtributivi e previdenziali nel livello 4° del CCNL
“Commercio
1 - la società è attualmente sottoposta a procedura di ONcordato preventivo (R.G. 153/2024) CP_1 presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. Fallimentare, nell'ambito della quale è stato predisposto un piano di ricollocazione dei lavoratori
- In particolare, come emerge dal "Protocollo d'Intesa tra le OO.SS. Regionali CP_4 CP_5
e del 5 aprile 2024 è stato attivato un programma di riqualificazione CP_6 Controparte_7 professionale per i dipendenti della adibiti presso il centro commerciale di Afragola “Le Porte di CP_1
Napoli” (supermecato ex Ipercop), finalizzato al loro reimpiego presso la società (Sole Controparte_7
365);
- La ricorrente ha aderito a tale programma ed è stata inserita nel percorso formativo "Operatore del Punto
Vendita", che prevedeva un periodo di formazione dal 11/09/2024 al 31/12/2024;
- Durante il percorso formativo, la ricorrente dice di esseri assentata dal lavoro solo per i seguenti periodi:
a) Per il periodo 18-24 settembre 2024; b) Per i giorni 14 e 22 ottobre e 20 novembre 2024. Queste assenze sono state prontamente giustificate mediante inoltro dei certificati medici sia direttamente alla IG.ra
(Responsabile della formazione) che alla mail della società Is.ON (ente indicato nel CP_8 protocollo di intesa per la ricollocazione dei lavoratori).
- In data 30/12/2024, la società ha inviato alla ricorrente una ONtestazione disciplinare, ON la CP_1 quale Le ha addebitato delle assenze ingiustificate senza mai indicare le date;
- Nonostante la giustificazione fornita e la documentazione medica prodotta, in data 09/01/2025 la società ha intimato il licenziamento per giusta causa
SeONdo parte ricorrente detto licenziamento è nullo e/annullabile ONseguentemente ha adito l'autorità giudiziaria al fine di “1)Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei ONfronti della ricorrente;
2. Per
l'effetto, ordinare alle ONvenute di: a) Reintegrare immediatamente la ricorrente nel programma di ricollocazione professionale presso la società ONsentendole di completare il percorso Controparte_7 formativo "Operatore del Punto Vendita" previsto dalla "Convenzione di Stage" sottoscritta in data
02/09/2024; b) Garantire alla ricorrente, al termine del percorso formativo, l'assunzione presso
[...] come previsto dal "Protocollo d'Intesa tra le Controparte_7 Controparte_9 CP_5
, e del 5 aprile 2024; 3. Condannare le ONvenute al pagamento del
[...] CP_6 Controparte_7 risarcimento del danno e/o indennità risarcitoria in favore della ricorrente: a) In misura pari ad un'indennità risarcitoria per il danno subito non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel programma di ricollocazione pari ad € 900,36 (lordi) ovvero pari alla retribuzione percepita dalla lavoratrice durante l'intercorso rapporto di lavoro ovvero nella retribuzione che l'Onorevole
Giudicante riterrà più equa o altro documento ove poter calcolare la effettiva retribuzione di fatto;
b) Al versamento dei ONtributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; IN VIA
SUBORDINATA 4. Accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa e:
a) Dichiarare il diritto della ricorrente alla prosecuzione del percorso di ricollocazione professionale;
b)
Condannare le ONvenute al pagamento di un'indennità non assoggettata a ONtribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità pari ad € 900,36 (lordi) ovvero pari alla retribuzione percepita dalla lavoratrice durante l'intercorso rapporto di lavoro ovvero nella retribuzione che l'Onorevole Giudicante riterrà più equa o altro documento ove poter calcolare la effettiva retribuzione di fatto;
; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 5.
Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto materiale ONtestato alla lavoratrice e ONseguentemente: a)
Ordinare alle ONvenute di reintegrare immediatamente la ricorrente nel programma di ricollocazione
2 professionale;
b) Garantire alla ricorrente, al termine del percorso formativo, l'assunzione presso
[...] come previsto dal "Protocollo d'Intesa tra le Controparte_7 Controparte_9 CP_5
, e del 5 aprile 2024; c) Condannare le ONvenute al pagamento di
[...] CP_6 Controparte_7 un'indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 900,36 (lordi) ovvero pari alla retribuzione percepita dalla lavoratrice durante l'intercorso rapporto di lavoro ovvero nella retribuzione che l'Onorevole Giudicante riterrà più equa o altro documento ove poter calcolare la effettiva retribuzione di fatto;
d) Condannare le ONvenute al versamento dei ONtributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; Si costituiva tempestivamente il ONvenuto che ON varie argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda.”
Si costituivano entrambe le ONvenute che ON varie argomentazioni chiedevano il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato.
Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento va evidenziato che il 24 Cont novembre 2023 ha avviato una procedura di riduzione del personale ex artt. 4, comma 3, e 24, primo comma, legge 23 luglio 1991, n. 223 per 150 lavoratori dipendenti sul totale di 210 dipendenti occupati, pari alla totalità dei dipendenti che erano impiegati nei PdV OL e PdV Afragola la cui attività è definitivamente cessata ,i lavoratori dipendenti in forza presso i PdV attivi . Il 4 aprile 2024, presso gli uffici della , Parte_2 Controparte_10 Cont
, la la il ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
le (
[...] CP_15 Parte_3 Controparte_16 Controparte_17
e ) e la società avevano ONvenuto che: (i) AP Controparte_18 CP_19 CP_7
CO avrebbe dato seguito ad un protocollo d'intesa ON le Organizzazioni Sindacali che prevedesse l'assunzione, al termine di un percorso formativo, dei 150 lavoratori di GDM precedentemente addetti ai Cont PdV OL e PdV Afragola alle ONdizioni indicate nel citato protocollo;
e (ii) avrebbe richiesto di estendere l'attuale CIGS fino al 31 dicembre 2024 per la copertura eONomica a tali persone nelle more del completamento del percorso formativo e della successiva assunzione da parte di . CP_7
La ricorrente ha aderito alla proposta di Ap CO , impegnandosi a frequentare il percorso formativo obbligatorio. "Operatore del Punto Vendita", come attestato dalla "Convenzione di Stage" sottoscritta in data 02/09/2024, che prevede un periodo di formazione dal 11/09/2024 al 31/12/2024
Il suddetto Protocollo prevedeva, alla data del 31.12.2024, lo svolgimento di n. 600 ore formative complessive tra strage e aula e le ONdizioni poste per la successiva assunzione dei dipendenti erano le seguenti: “I lavoratori in cassa integrazione straordinaria che manifestano la volontà di partecipare al piano formativo per beneficiare al diritto di ricollocazione, dovranno rispettare le seguenti ONdizioni vincolanti
(principio di idoneità):
1. Partecipazione ad una quota non inferiore al 90% delle ore totali previste dal piano, ovvero frequenza di formazione d'aula e training on the job di almeno 540 ore formative. 2.
Beneficiario, fino al termine del percorso formativo, di Cassa integrazione guadagni straordinaria.
Ultimato il piano formativo, alle ONdizioni suindicate, è prevista la fase di ricollocazione al lavoro, per tutti i lavoratori, che manifesteranno la volontà di prenderne parte.
L'azienda promotrice dell'iniziativa si impegna a garantire, a tutti i lavoratori che avranno CP_7 partecipato al piano formativo rispettando il principio di idoneità, l'inserimento in Azienda ON ONtratto di
Apprendistato di seONdo livello, ON una integrazione della retribuzione fino alla ONcorrenza di quanto previsto al livello IV° del CCNL applicato e ON un orario di lavoro pari al ONtratto precedente.
3 Ai predetti lavoratori sarà proposto l'inserimento nelle unità produttive del gruppo promotore nel raggio di
50 km dalla propria residenza per i lavoratori a tempo pieno e 30 Km per i lavoratori a tempo parziale. Tale circostanza sarà tenuta in ONsiderazione nella strutturazione delle aule da 15 partecipanti. I lavoratori partecipanti al piano formativo dovranno, inoltre, ai sensi del regolamento regionale, sostenere una prova d'esame, per il rilascio dell'attestato di qualifica o delle certificazioni di competenza.”
Esaminata la documentazione in atti, le ONdizioni poste dal Protocollo e le comunicazioni fatte dalla ricorrente in primis va evidenziato che, come prospettato dalla A.P. CO la ricorrente non è risultata idonea per non avere partecipato al numero di ore formative minime e per non avere quindi effettuato e superato la prova d'esame finale.
La ricorrente, a fronte delle prescritte n. 540 ore di formazione minima ne ha effettuate solo n. 530, come si può facilmente evincere dal Registro vidimato delle attività e presenze che si produce in atti (cfr. all. n. 3).
Il totale di ore di assenza risulta essere pari a n. 70 ore (le ore tollerate di assenza erano pari a n. 60).
Vi è quindi prova documentale del mancato raggiungimento delle ore di formazione necessarie alla successiva assunzione da parte di Controparte_7
Il mancato perfezionamento delle ONdizioni poste per potere sostenere la prova d'esame rende superflua l'indagine sulla indicazione della data di assenza in sede di ONtestazione e sulla validità, pur ONtestata delle comunicazioni di assenza fatte dalla ricorrente.
La ONseguente sanzione irrogata ovvero il licenziamento è fondata sulla gravità della ONtestazione disciplinare la cui motivazione: “ Ai sensi e per gli effe/li dell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nonché degli art. 238 e ,fs. del CCNL applicato dalla società, Le ONtestiamo formalmente quanto segue. Come a lei noto, a seguito dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ON comunicazione del 24/11/2023, che si richiama integralmente, l'azienda ha, unitamente alle parti sociali coinvolte, cercato di individuare delle soluzioni alternative ai licenziamenti dei propri dipendenti, giungendo a sottoscrivere ON la società un Protocollo d'intesa che prevede Controparte_7
l'assunzione, al termine di un periodo formativo, delle risorse in esubero a seguito della chiusura delle UP site in OL (NA) e Afragola (NA). Orbene, LL ha accettato tale opportunità, salvo poi non frequentare assiduamente il corso di formazione e accumulare un numero di assenze ingiustificate tale da indurre la società a revocare la disponibilità alla Sua assunzione.. LL ha accettato tale opportunità, CP_7 salvo poi non frequentare assiduamente il corso di formazione e accumulare un numero di assenze ingiustificate tale da indurre la società AP a revocare la disponibilità alla Sua assunzione. Tale CP_7
Sua ONdotta, oltre ad essere ONtraria aè nelle assenze ingiustificate gravi violazioni agli obblighi assunti dalla lavoratrice, che non seguendo regolarmente le lezioni non ha assolto all'obbligo formativo propedeutico alla ricollocazione.”
Per quanto esposto la sanzione è legittima e il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
4 - Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parti ONvenute, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.738,00, oltre rimborso forfetario spese, IVA e CPA come per legge ON attribuzione.
Aversa 18/09/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito della camera di ONsiglio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari ONtenziosi di lavoro al n. 6071 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PELLEGRINO ANTONIO , giusta procura generale alle Parte_1 liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. VERDOLIVA CP_1
MARIELLA , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dagli avv.ti Annarita Billwiller ed Ivana Cervone come da procura depositata in atti
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: licenziamento.
La ricorrente , ON ricorso depositato in data 2.5.25,deduceva: Parte_1
la ricorrente assumeva:
- di aver lavorato sin dal 02.07.2001 presso il centro commerciale di Afragola “Le Porte di Napoli”
(supermercato ex Ipercoop) e dal 15.07.2019, a seguito di passaggio di cantiere, è stata assunta alle dipendenze della on ONtratto subordinato a tempo indeterminato, part time (20 ore settimanali), CP_1 ON mansione di impiegata ed inquadrata ai fini ONtributivi e previdenziali nel livello 4° del CCNL
“Commercio
1 - la società è attualmente sottoposta a procedura di ONcordato preventivo (R.G. 153/2024) CP_1 presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. Fallimentare, nell'ambito della quale è stato predisposto un piano di ricollocazione dei lavoratori
- In particolare, come emerge dal "Protocollo d'Intesa tra le OO.SS. Regionali CP_4 CP_5
e del 5 aprile 2024 è stato attivato un programma di riqualificazione CP_6 Controparte_7 professionale per i dipendenti della adibiti presso il centro commerciale di Afragola “Le Porte di CP_1
Napoli” (supermecato ex Ipercop), finalizzato al loro reimpiego presso la società (Sole Controparte_7
365);
- La ricorrente ha aderito a tale programma ed è stata inserita nel percorso formativo "Operatore del Punto
Vendita", che prevedeva un periodo di formazione dal 11/09/2024 al 31/12/2024;
- Durante il percorso formativo, la ricorrente dice di esseri assentata dal lavoro solo per i seguenti periodi:
a) Per il periodo 18-24 settembre 2024; b) Per i giorni 14 e 22 ottobre e 20 novembre 2024. Queste assenze sono state prontamente giustificate mediante inoltro dei certificati medici sia direttamente alla IG.ra
(Responsabile della formazione) che alla mail della società Is.ON (ente indicato nel CP_8 protocollo di intesa per la ricollocazione dei lavoratori).
- In data 30/12/2024, la società ha inviato alla ricorrente una ONtestazione disciplinare, ON la CP_1 quale Le ha addebitato delle assenze ingiustificate senza mai indicare le date;
- Nonostante la giustificazione fornita e la documentazione medica prodotta, in data 09/01/2025 la società ha intimato il licenziamento per giusta causa
SeONdo parte ricorrente detto licenziamento è nullo e/annullabile ONseguentemente ha adito l'autorità giudiziaria al fine di “1)Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei ONfronti della ricorrente;
2. Per
l'effetto, ordinare alle ONvenute di: a) Reintegrare immediatamente la ricorrente nel programma di ricollocazione professionale presso la società ONsentendole di completare il percorso Controparte_7 formativo "Operatore del Punto Vendita" previsto dalla "Convenzione di Stage" sottoscritta in data
02/09/2024; b) Garantire alla ricorrente, al termine del percorso formativo, l'assunzione presso
[...] come previsto dal "Protocollo d'Intesa tra le Controparte_7 Controparte_9 CP_5
, e del 5 aprile 2024; 3. Condannare le ONvenute al pagamento del
[...] CP_6 Controparte_7 risarcimento del danno e/o indennità risarcitoria in favore della ricorrente: a) In misura pari ad un'indennità risarcitoria per il danno subito non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel programma di ricollocazione pari ad € 900,36 (lordi) ovvero pari alla retribuzione percepita dalla lavoratrice durante l'intercorso rapporto di lavoro ovvero nella retribuzione che l'Onorevole
Giudicante riterrà più equa o altro documento ove poter calcolare la effettiva retribuzione di fatto;
b) Al versamento dei ONtributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; IN VIA
SUBORDINATA 4. Accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa e:
a) Dichiarare il diritto della ricorrente alla prosecuzione del percorso di ricollocazione professionale;
b)
Condannare le ONvenute al pagamento di un'indennità non assoggettata a ONtribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità pari ad € 900,36 (lordi) ovvero pari alla retribuzione percepita dalla lavoratrice durante l'intercorso rapporto di lavoro ovvero nella retribuzione che l'Onorevole Giudicante riterrà più equa o altro documento ove poter calcolare la effettiva retribuzione di fatto;
; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA 5.
Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto materiale ONtestato alla lavoratrice e ONseguentemente: a)
Ordinare alle ONvenute di reintegrare immediatamente la ricorrente nel programma di ricollocazione
2 professionale;
b) Garantire alla ricorrente, al termine del percorso formativo, l'assunzione presso
[...] come previsto dal "Protocollo d'Intesa tra le Controparte_7 Controparte_9 CP_5
, e del 5 aprile 2024; c) Condannare le ONvenute al pagamento di
[...] CP_6 Controparte_7 un'indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 900,36 (lordi) ovvero pari alla retribuzione percepita dalla lavoratrice durante l'intercorso rapporto di lavoro ovvero nella retribuzione che l'Onorevole Giudicante riterrà più equa o altro documento ove poter calcolare la effettiva retribuzione di fatto;
d) Condannare le ONvenute al versamento dei ONtributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; Si costituiva tempestivamente il ONvenuto che ON varie argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda.”
Si costituivano entrambe le ONvenute che ON varie argomentazioni chiedevano il rigetto della domanda.
Il ricorso è infondato.
Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento va evidenziato che il 24 Cont novembre 2023 ha avviato una procedura di riduzione del personale ex artt. 4, comma 3, e 24, primo comma, legge 23 luglio 1991, n. 223 per 150 lavoratori dipendenti sul totale di 210 dipendenti occupati, pari alla totalità dei dipendenti che erano impiegati nei PdV OL e PdV Afragola la cui attività è definitivamente cessata ,i lavoratori dipendenti in forza presso i PdV attivi . Il 4 aprile 2024, presso gli uffici della , Parte_2 Controparte_10 Cont
, la la il ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
le (
[...] CP_15 Parte_3 Controparte_16 Controparte_17
e ) e la società avevano ONvenuto che: (i) AP Controparte_18 CP_19 CP_7
CO avrebbe dato seguito ad un protocollo d'intesa ON le Organizzazioni Sindacali che prevedesse l'assunzione, al termine di un percorso formativo, dei 150 lavoratori di GDM precedentemente addetti ai Cont PdV OL e PdV Afragola alle ONdizioni indicate nel citato protocollo;
e (ii) avrebbe richiesto di estendere l'attuale CIGS fino al 31 dicembre 2024 per la copertura eONomica a tali persone nelle more del completamento del percorso formativo e della successiva assunzione da parte di . CP_7
La ricorrente ha aderito alla proposta di Ap CO , impegnandosi a frequentare il percorso formativo obbligatorio. "Operatore del Punto Vendita", come attestato dalla "Convenzione di Stage" sottoscritta in data 02/09/2024, che prevede un periodo di formazione dal 11/09/2024 al 31/12/2024
Il suddetto Protocollo prevedeva, alla data del 31.12.2024, lo svolgimento di n. 600 ore formative complessive tra strage e aula e le ONdizioni poste per la successiva assunzione dei dipendenti erano le seguenti: “I lavoratori in cassa integrazione straordinaria che manifestano la volontà di partecipare al piano formativo per beneficiare al diritto di ricollocazione, dovranno rispettare le seguenti ONdizioni vincolanti
(principio di idoneità):
1. Partecipazione ad una quota non inferiore al 90% delle ore totali previste dal piano, ovvero frequenza di formazione d'aula e training on the job di almeno 540 ore formative. 2.
Beneficiario, fino al termine del percorso formativo, di Cassa integrazione guadagni straordinaria.
Ultimato il piano formativo, alle ONdizioni suindicate, è prevista la fase di ricollocazione al lavoro, per tutti i lavoratori, che manifesteranno la volontà di prenderne parte.
L'azienda promotrice dell'iniziativa si impegna a garantire, a tutti i lavoratori che avranno CP_7 partecipato al piano formativo rispettando il principio di idoneità, l'inserimento in Azienda ON ONtratto di
Apprendistato di seONdo livello, ON una integrazione della retribuzione fino alla ONcorrenza di quanto previsto al livello IV° del CCNL applicato e ON un orario di lavoro pari al ONtratto precedente.
3 Ai predetti lavoratori sarà proposto l'inserimento nelle unità produttive del gruppo promotore nel raggio di
50 km dalla propria residenza per i lavoratori a tempo pieno e 30 Km per i lavoratori a tempo parziale. Tale circostanza sarà tenuta in ONsiderazione nella strutturazione delle aule da 15 partecipanti. I lavoratori partecipanti al piano formativo dovranno, inoltre, ai sensi del regolamento regionale, sostenere una prova d'esame, per il rilascio dell'attestato di qualifica o delle certificazioni di competenza.”
Esaminata la documentazione in atti, le ONdizioni poste dal Protocollo e le comunicazioni fatte dalla ricorrente in primis va evidenziato che, come prospettato dalla A.P. CO la ricorrente non è risultata idonea per non avere partecipato al numero di ore formative minime e per non avere quindi effettuato e superato la prova d'esame finale.
La ricorrente, a fronte delle prescritte n. 540 ore di formazione minima ne ha effettuate solo n. 530, come si può facilmente evincere dal Registro vidimato delle attività e presenze che si produce in atti (cfr. all. n. 3).
Il totale di ore di assenza risulta essere pari a n. 70 ore (le ore tollerate di assenza erano pari a n. 60).
Vi è quindi prova documentale del mancato raggiungimento delle ore di formazione necessarie alla successiva assunzione da parte di Controparte_7
Il mancato perfezionamento delle ONdizioni poste per potere sostenere la prova d'esame rende superflua l'indagine sulla indicazione della data di assenza in sede di ONtestazione e sulla validità, pur ONtestata delle comunicazioni di assenza fatte dalla ricorrente.
La ONseguente sanzione irrogata ovvero il licenziamento è fondata sulla gravità della ONtestazione disciplinare la cui motivazione: “ Ai sensi e per gli effe/li dell'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nonché degli art. 238 e ,fs. del CCNL applicato dalla società, Le ONtestiamo formalmente quanto segue. Come a lei noto, a seguito dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ON comunicazione del 24/11/2023, che si richiama integralmente, l'azienda ha, unitamente alle parti sociali coinvolte, cercato di individuare delle soluzioni alternative ai licenziamenti dei propri dipendenti, giungendo a sottoscrivere ON la società un Protocollo d'intesa che prevede Controparte_7
l'assunzione, al termine di un periodo formativo, delle risorse in esubero a seguito della chiusura delle UP site in OL (NA) e Afragola (NA). Orbene, LL ha accettato tale opportunità, salvo poi non frequentare assiduamente il corso di formazione e accumulare un numero di assenze ingiustificate tale da indurre la società a revocare la disponibilità alla Sua assunzione.. LL ha accettato tale opportunità, CP_7 salvo poi non frequentare assiduamente il corso di formazione e accumulare un numero di assenze ingiustificate tale da indurre la società AP a revocare la disponibilità alla Sua assunzione. Tale CP_7
Sua ONdotta, oltre ad essere ONtraria aè nelle assenze ingiustificate gravi violazioni agli obblighi assunti dalla lavoratrice, che non seguendo regolarmente le lezioni non ha assolto all'obbligo formativo propedeutico alla ricollocazione.”
Per quanto esposto la sanzione è legittima e il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
4 - Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parti ONvenute, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.738,00, oltre rimborso forfetario spese, IVA e CPA come per legge ON attribuzione.
Aversa 18/09/2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Federica Acquaviva Coppola
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