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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1375/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
nata a [...] il [...], CF , residente Parte_1 C.F._1
in San Maurizio Canavese, Strada Comunale della Gerbola 7,
e
nato a [...] il [...], CF , Parte_2 C.F._2
residente in [...]
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 6,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Sartori e dell'avv. Paola Bosco
Sartori che li rappresentano per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 11.6.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso che:
- hanno convissuto more uxorio, fintanto che sono venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- da detta unione sono nate , nata a [...] il [...] Persona_1
( e nata a [...] il [...] C.F._3 Persona_2
( ), riconosciute da entrambi i genitori;
C.F._4
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse delle figlie minorenni.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- Le figlie minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3
nata a [...] il [...] ), saranno affidate ad Persona_2 C.F._4
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle sole
questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso l'abitazione
materna;
- Nella casa famigliare, sita in San Maurizio Canavese, Strada Comunale della Gerbola 7,
rimarrà la sig.ra in quanto genitrice collocataria della prole;
detto immobile Parte_1
verrà pertanto alla stessa assegnata, la quale si impegnerà ad acquistare la quota in proprietà del
Sig. , il quale si impegna ad accettare con modalità che i ricorrenti si impegnano a Parte_2
definire in separato atto
- Il diritto di visita paterno sarà regolamentato nei seguenti modi e termini:
• Il sig. potrà vedere e tenere con sé e secondo il seguente Parte_2 Per_1 Per_2
calendario:
- fine settimana alternati, con rientro per il pernotto presso l'abitazione della mamma;
in
base alla crescita delle bambine e previo accordo tra le parti, si procederà gradualmente
all'inserimento del pernotto presso l'abitazione del padre sino a stabilire la possibilità di questi di
tenerle con sè dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21 ovvero con pari orario
nel periodo non scolastico;
- giorni infrasettimanali: il padre seguirà le bambine due giorni a settimana dall'uscita della
scuola fino alle 21 e dal risveglio alla consegna presso la scuola;
in base alla crescita delle bambine
e previo accordo tra le parti, si procederà gradualmente all'inserimento del pernotto presso
l'abitazione del padre sino a stabilire la possibilità di questi di tenerle con sé con un pernotto
settimanale nelle settimane in cui passerà il weekend con il padre e due pernotti settimanali nelle
settimane in cui passeranno il weekend con la madre - Calendario festività, vacanze estive, ponti e compleanni
Le vacanze scolastiche natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori;
pertanto, le
minori trascorreranno con ciascuno di essi e ad anni alterni, dal 25 mattina al 30 dicembre
compreso, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, passando comunque la giornata del 24 dicembre
con il genitore con cui quell'anno non trascorre il primo periodo comprensivo del giorno di
Natale;
- Le vacanze scolastiche pasquali verranno equamente suddivise tra i genitori e le bambine
trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le intere vacanze di Pasqua;
- Quanto alle vacanze scolastiche estive, le bambine trascorreranno due settimane con il padre e
due con la madre in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i
restanti giorni come da calendario ordinario sopra indicato
- Con riferimento alle ulteriori festività, “ponti”, compleanni e altre ricorrenze nel corso
dell'anno, le bambine trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa, con il
padre il giorno del compleanno dello stesso e le altre festività ad anni alterni salvo diverso accordo.
- Entrambi i genitori contribuiranno alla cura ed alla educazione delle figlie. Il sig.
[...]
contribuirà al mantenimento delle figlie e ersando entro il giorno 5 Parte_2 Per_1 Per_2
di ogni mese la somma di € 600 in favore della madre sino al raggiungimento dell'autonomia
economica delle figlie, in ogni caso con rivalutazione Istat annuale.
- L'assegno unico e universale per figli a carico verrà richiesto dalla madre
- Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate
e documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con applicazione per
quanto qui non espressamente regolamentato, del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino
del 15.03.2016, che ha da intendersi per integralmente ritrascritto.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 18.7.2024);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”,
garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
- Dispone che le figlie minori , nata a [...] il [...] Persona_1
( e nata a [...] il [...] C.F._3 Persona_2
( ), siano affidate ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto C.F._4
della responsabilità genitoriale limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna.
- Dispone che nella casa famigliare, sita in San Maurizio Canavese, Strada Comunale
della Gerbola 7, rimanga la sig.ra in quanto genitrice collocataria della Parte_1
prole; detto immobile è pertanto assegnato alla stessa, la quale si impegnerà ad acquistare la quota in proprietà del Sig. , il quale si impegna ad accettare con Parte_2
modalità che i ricorrenti si impegnano a definire in separato atto.
- Dispone che il diritto di visita paterno sia regolamentato nei seguenti modi e termini:
Il sig. potrà vedere e tenere con sé e econdo il Parte_2 Per_1 Per_2
seguente calendario:
- fine settimana alternati, con rientro per il pernotto presso l'abitazione della mamma;
in base alla crescita delle bambine e previo accordo tra le parti, si procederà
gradualmente all'inserimento del pernotto presso l'abitazione del padre sino a stabilire la possibilità di questi di tenerle con sè dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21 ovvero con pari orario nel periodo non scolastico;
- giorni infrasettimanali: il padre seguirà le bambine due giorni a settimana dall'uscita della scuola fino alle 21 e dal risveglio alla consegna presso la scuola;
in base alla crescita delle bambine e previo accordo tra le parti, si procederà gradualmente all'inserimento del pernotto presso l'abitazione del padre sino a stabilire la possibilità
di questi di tenerle con sé con un pernotto settimanale nelle settimane in cui passerà il weekend con il padre e due pernotti settimanali nelle settimane in cui passeranno il weekend con la madre;
- calendario festività, vacanze estive, ponti e compleanni;
- le vacanze scolastiche natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori;
pertanto, le minori trascorreranno con ciascuno di essi e ad anni alterni, dal 25 mattina al 30 dicembre compreso, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, passando comunque la giornata del 24 dicembre con il genitore con cui quell'anno non trascorre il primo periodo comprensivo del giorno di Natale;
- le vacanze scolastiche pasquali verranno equamente suddivise tra i genitori e le bambine trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le intere vacanze di Pasqua;
- quanto alle vacanze scolastiche estive, le bambine trascorreranno due settimane con il padre e due con la madre in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i restanti giorni come da calendario ordinario sopra indicato;
-con riferimento alle ulteriori festività, “ponti”, compleanni e altre ricorrenze nel corso dell'anno, le bambine trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e le altre festività ad anni alterni salvo diverso accordo.
- Dispone che entrambi i genitori contribuiranno alla cura ed alla educazione delle figlie e che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1
ersando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 600 in favore della madre Per_2
sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie, in ogni caso con rivalutazione Istat annuale.
- Dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico e universale per figli a carico verrà richiesto dalla madre.
- Dispone che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate e documentate siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con applicazione per quanto qui non espressamente regolamentato, del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15.03.2016, che ha da intendersi per integralmente ritrascritto.
Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 26 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST.
RossellaMastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1375/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da
nata a [...] il [...], CF , residente Parte_1 C.F._1
in San Maurizio Canavese, Strada Comunale della Gerbola 7,
e
nato a [...] il [...], CF , Parte_2 C.F._2
residente in [...]
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 6,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Sartori e dell'avv. Paola Bosco
Sartori che li rappresentano per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
Con ricorso iscritto in data 11.6.2024, e hanno Parte_1 Parte_2
premesso che:
- hanno convissuto more uxorio, fintanto che sono venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- da detta unione sono nate , nata a [...] il [...] Persona_1
( e nata a [...] il [...] C.F._3 Persona_2
( ), riconosciute da entrambi i genitori;
C.F._4
- intendevano pertanto regolare i loro rapporti nell'interesse delle figlie minorenni.
Tanto premesso, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“- Le figlie minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3
nata a [...] il [...] ), saranno affidate ad Persona_2 C.F._4
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle sole
questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso l'abitazione
materna;
- Nella casa famigliare, sita in San Maurizio Canavese, Strada Comunale della Gerbola 7,
rimarrà la sig.ra in quanto genitrice collocataria della prole;
detto immobile Parte_1
verrà pertanto alla stessa assegnata, la quale si impegnerà ad acquistare la quota in proprietà del
Sig. , il quale si impegna ad accettare con modalità che i ricorrenti si impegnano a Parte_2
definire in separato atto
- Il diritto di visita paterno sarà regolamentato nei seguenti modi e termini:
• Il sig. potrà vedere e tenere con sé e secondo il seguente Parte_2 Per_1 Per_2
calendario:
- fine settimana alternati, con rientro per il pernotto presso l'abitazione della mamma;
in
base alla crescita delle bambine e previo accordo tra le parti, si procederà gradualmente
all'inserimento del pernotto presso l'abitazione del padre sino a stabilire la possibilità di questi di
tenerle con sè dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21 ovvero con pari orario
nel periodo non scolastico;
- giorni infrasettimanali: il padre seguirà le bambine due giorni a settimana dall'uscita della
scuola fino alle 21 e dal risveglio alla consegna presso la scuola;
in base alla crescita delle bambine
e previo accordo tra le parti, si procederà gradualmente all'inserimento del pernotto presso
l'abitazione del padre sino a stabilire la possibilità di questi di tenerle con sé con un pernotto
settimanale nelle settimane in cui passerà il weekend con il padre e due pernotti settimanali nelle
settimane in cui passeranno il weekend con la madre - Calendario festività, vacanze estive, ponti e compleanni
Le vacanze scolastiche natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori;
pertanto, le
minori trascorreranno con ciascuno di essi e ad anni alterni, dal 25 mattina al 30 dicembre
compreso, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, passando comunque la giornata del 24 dicembre
con il genitore con cui quell'anno non trascorre il primo periodo comprensivo del giorno di
Natale;
- Le vacanze scolastiche pasquali verranno equamente suddivise tra i genitori e le bambine
trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le intere vacanze di Pasqua;
- Quanto alle vacanze scolastiche estive, le bambine trascorreranno due settimane con il padre e
due con la madre in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i
restanti giorni come da calendario ordinario sopra indicato
- Con riferimento alle ulteriori festività, “ponti”, compleanni e altre ricorrenze nel corso
dell'anno, le bambine trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa, con il
padre il giorno del compleanno dello stesso e le altre festività ad anni alterni salvo diverso accordo.
- Entrambi i genitori contribuiranno alla cura ed alla educazione delle figlie. Il sig.
[...]
contribuirà al mantenimento delle figlie e ersando entro il giorno 5 Parte_2 Per_1 Per_2
di ogni mese la somma di € 600 in favore della madre sino al raggiungimento dell'autonomia
economica delle figlie, in ogni caso con rivalutazione Istat annuale.
- L'assegno unico e universale per figli a carico verrà richiesto dalla madre
- Le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate
e documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con applicazione per
quanto qui non espressamente regolamentato, del Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino
del 15.03.2016, che ha da intendersi per integralmente ritrascritto.”
il Tribunale,
CONSIDERATO che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
CONSIDERATO che è stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto (in data 18.7.2024);
VISTA la documentazione prodotta dalle parti;
RITENUTO che le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possano essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”,
garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali);
RITENUTO che in considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, così provvede:
- Dispone che le figlie minori , nata a [...] il [...] Persona_1
( e nata a [...] il [...] C.F._3 Persona_2
( ), siano affidate ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto C.F._4
della responsabilità genitoriale limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna.
- Dispone che nella casa famigliare, sita in San Maurizio Canavese, Strada Comunale
della Gerbola 7, rimanga la sig.ra in quanto genitrice collocataria della Parte_1
prole; detto immobile è pertanto assegnato alla stessa, la quale si impegnerà ad acquistare la quota in proprietà del Sig. , il quale si impegna ad accettare con Parte_2
modalità che i ricorrenti si impegnano a definire in separato atto.
- Dispone che il diritto di visita paterno sia regolamentato nei seguenti modi e termini:
Il sig. potrà vedere e tenere con sé e econdo il Parte_2 Per_1 Per_2
seguente calendario:
- fine settimana alternati, con rientro per il pernotto presso l'abitazione della mamma;
in base alla crescita delle bambine e previo accordo tra le parti, si procederà
gradualmente all'inserimento del pernotto presso l'abitazione del padre sino a stabilire la possibilità di questi di tenerle con sè dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle 21 ovvero con pari orario nel periodo non scolastico;
- giorni infrasettimanali: il padre seguirà le bambine due giorni a settimana dall'uscita della scuola fino alle 21 e dal risveglio alla consegna presso la scuola;
in base alla crescita delle bambine e previo accordo tra le parti, si procederà gradualmente all'inserimento del pernotto presso l'abitazione del padre sino a stabilire la possibilità
di questi di tenerle con sé con un pernotto settimanale nelle settimane in cui passerà il weekend con il padre e due pernotti settimanali nelle settimane in cui passeranno il weekend con la madre;
- calendario festività, vacanze estive, ponti e compleanni;
- le vacanze scolastiche natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori;
pertanto, le minori trascorreranno con ciascuno di essi e ad anni alterni, dal 25 mattina al 30 dicembre compreso, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, passando comunque la giornata del 24 dicembre con il genitore con cui quell'anno non trascorre il primo periodo comprensivo del giorno di Natale;
- le vacanze scolastiche pasquali verranno equamente suddivise tra i genitori e le bambine trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le intere vacanze di Pasqua;
- quanto alle vacanze scolastiche estive, le bambine trascorreranno due settimane con il padre e due con la madre in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i restanti giorni come da calendario ordinario sopra indicato;
-con riferimento alle ulteriori festività, “ponti”, compleanni e altre ricorrenze nel corso dell'anno, le bambine trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa, con il padre il giorno del compleanno dello stesso e le altre festività ad anni alterni salvo diverso accordo.
- Dispone che entrambi i genitori contribuiranno alla cura ed alla educazione delle figlie e che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e Parte_2 Per_1
ersando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 600 in favore della madre Per_2
sino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie, in ogni caso con rivalutazione Istat annuale.
- Dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico e universale per figli a carico verrà richiesto dalla madre.
- Dispone che le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate e documentate siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con applicazione per quanto qui non espressamente regolamentato, del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15.03.2016, che ha da intendersi per integralmente ritrascritto.
Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 26 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST.
RossellaMastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)