TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3919/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3919 / 2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA TANGO del foro di Torino e dom. presso lo studio legale dell'avv. Lorenzo Traverso in Brescia, Villaggio Pasotti
n. 11
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dom. CP_1 C.F._1
Claudia Zanardini del foro di Brescia
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. Iside Pasini del foro di
Brescia
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice: “NEL MERITO: Dichiarare la convenuta tenuta e condannare l'Architetto Co Sig.ra al pagamento in favore della CP_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui
[...] in premessa in fatto e in diritto, della somma di € 53.578,14 o inferiore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
In VIA ISTRUTTORIA Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi dedotte nelle memorie ex art. 183 c.p.c. I e II per i testi ivi indicati, nonché ammissione della CTU così come richiesta e precisata nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. II
IN OGNI CASO Condannare, altresì, la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art. 2/c2 del DM n. 55/2014 e ss”.
La convenuta: “IN VIA PRELIMINARE: per tutti i motivi di cui alla parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'Arch. per CP_1
intervenuta prescrizione;
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi di cui alla parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'Arch. in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice nei confronti dell'Arch. dichiarare CP_1 quest'ultima tenuta al pagamento della minor somma di €. 13.471,84, per tutti i motivi dettagliatamente dedotti nella parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi, dichiarando altresì tenuta la compagnia
[P.I. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, corrente a Bologna alla Via Stalingrado 45] in forza del rapporto contrattuale stipulato con l'Arch. a manlevare e tenere CP_1 indenne l'odierna convenuta da ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, condannare la
pagina 2 di 11 predetta compagnia assicurativa al risarcimento dei danni accertati in corso di causa, nessuno escluso, in favore di parte attrice.
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte da parte attrice, dichiarare tenuta la compagnia [P.I. , in persona Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, corrente a Bologna alla Via Stalingrado 45] in forza del rapporto contrattuale stipulato con l'Arch. a manlevare e CP_1 tenere indenne l'odierna convenuta da ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicurativa al risarcimento dei danni accertati in corso di causa, nessuno escluso, in favore di parte attrice.
IN OGNI CASO: spese di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove già dedotte con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ad oggi non ammesse dal giudicante”.
La terza chiamata: “Preliminarmente: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, dichiararsi la prescrizione del diritto attoreo e la decadenza dalla domanda per decorso del termine di legge e, per l'effetto, respingersi ogni domanda nei confronti di Arch. e di , per le ragioni esposte;
CP_1 Controparte_6
nel merito: respingersi ogni domanda attorea in quanto illegittima ed infondata in fatto e in diritto, non sussistendo alcuna responsabilità della convenuta nei fatti per cui è causa;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere la responsabilità anche minima della convenuta chiamante, dichiararsi la inoperatività della polizza per le ragioni esposte, e comunque ridursi proporzionalmente l'indennizzo, in via equitativa, per violazione da parte della convenuta dell'obbligo di cui all'art. 1893
Cod. Civ.; in ogni caso: dichiararsi tenuta solo entro i limiti della Controparte_6
responsabilità della propria assicurata, operando il vincolo di solidarietà, e comunque, tenendo conto della franchigia che ammonta a 5.000= euro. Spese, diritti e onorari di lite rifusi”.
pagina 3 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
svolge domanda di rivalsa ex art. 1916 c.c. nei Parte_1 confronti dell'arch. chiedendo la condanna della stessa al pagamento CP_1 della somma di € 53.578,14.
A sostegno della domanda, assume l'attrice che la società Controparte_7
quale proprietaria di unità immobiliari facenti parte del Condominio Giardino 1
[...]
aveva commissionato alla società dei lavori di Controparte_8
manutenzione di straordinaria del manto di copertura del tetto;
che durante i lavori svolti sotto la direzione dell' arch. si verificavano danni negli immobili CP_1
sottostanti (infiltrazioni e fessurazioni); che essa in quanto compagnia assicurativa della società aveva versato l'importo di € Controparte_8
80.367,20 in favore dei danneggiati;
che in base alle perizie effettuate la DL aveva omesso di dare le opportune istruzioni sulle modalità di copertura del solaio dei locali del sottotetto (prima e successivamente al ciclo di precipitazioni verificatesi sia nel settembre 2008, che nel novembre 2008) e sulle problematiche connesse all'utilizzo del martello pneumatico;
che pertanto l' arch. quale corresponsabile CP_1
del sinistro era tenuta a rimborsare alla compagnia un importo pari ai due terzi dell'erogato ai danneggiati.
Instaurato il contradditorio, si è costituita l'arch. eccependo in via CP_1
preliminare la prescrizione del diritto azionato e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in manleva della propria compagnia assicurativa. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, imputando ogni responsabilità alla impresa appaltatrice;
in ogni caso, ha contestato il quantum della richiesta, ritenendo che la stima dei danni consentisse indennizzi inferiori (pari a circa € 45.000,00 totali) e quindi un importo a carico della convenuta non superiore ad € 13.471,84. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda, in subordine, la condanna alla minor somma, con garanzia della propria compagnia assicurativa.
Si è costituita la terza chiamata eccependo la prescrizione dell'azione attorea e la decadenza della stessa;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e della pagina 4 di 11 chiamante, eccependo l'inoperatività della polizza per tardività della denuncia con riduzione dell'indennizzo, al netto della franchigia.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita con le prove testimoniali e per interpello.
Successivamente la causa veniva ritenuta matura per la decisione e con provvedimento del 20.11.2024 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
La vicenda sorge a seguito del sinistro n. 2009/32176 aperto su denuncia della impresa assicurata (polizza n. Controparte_8
A45/07/0000069), nei confronti della propria compagnia assicuratrice
[...]
, odierna parte attrice, Parte_1
avente ad oggetto il risarcimento dei danni occorsi agli immobili di proprietà dei condomini del Condominio Giardino 1, in Pisogne, a seguito di infiltrazioni e fessurazioni verificatesi negli appartamenti, durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del tetto dell'immobile di cui al contratto di appalto del 5 settembre
2008, intercorso tra la committente e la società Controparte_7
appaltatrice (assicurata), nel quale veniva Controparte_9
nominata direttore dei lavori la convenuta arch. CP_1
Anzitutto va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione di rivalsa svolta dalla convenuta e di prescrizione e decadenza svolta dalla terza chiamata.
A tal proposito va richiamato l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte: “La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui
l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica
l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla
pagina 5 di 11 suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro.
Pertanto, con riferimento alla prescrizione, deve ritenersi che l'inerzia del danneggiato, protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale, possa essere fatta valere dal terzo responsabile, nei confronti dell'assicuratore in surrogazione, quale causa estintiva del diritto, solo se tale scadenza sia anteriore all'esercizio della surrogazione, mentre, in caso contrario, essendosi la titolarità del credito trasferita in capo all'assicuratore prima della maturazione della prescrizione, e valendo la menzionata comunicazione, altresì, quale atto interruttivo, l'estinzione per prescrizione del credito trasferito può discendere esclusivamente da successiva inattività dell'assicuratore medesimo” (Cass. n. 11457/2007).
In materia di surroga dell'assicuratore ad esso sono opponibili le eccezioni invocabili contro l'assicurato alla data in cui il terzo viene notiziato del pagamento effettuato all'assicurato (cfr Cass. n. 9469/2004).
Secondo la convenuta e la terza chiamata l'azione sarebbe prescritta per intervenuta decorrenza del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. in materia di assicurazione.
Secondo l'attrice il termine di prescrizione sarebbe quello quinquennale, trattandosi di credito risarcitorio per responsabilità extracontrattuale.
Il Tribunale osserva che in ipotesi di surrogazione, come in specie, la prescrizione applicabile è quella riferita alla originaria natura del credito e l'inerzia del danneggiato protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale può essere fatta valere dal terzo responsabile solo se la scadenza sia anteriore all'esercizio della surrogazione.
Nel caso in esame, va verificato se nel momento in cui l'attrice ha agito in surrogazione nei confronti della convenuta, asseritamente corresponsabile del danno patito dai condomini, l'azione che agli stessi spettava nei confronti dell'asserita co- responsabile fosse o meno prescritta.
Ora, il danno risarcito è quello derivate dal bagnamento e fessurazione agli immobili condominiali (a seguito di precipitazioni atmosferiche e utilizzo del martello pneumatico), durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del tetto condominiale pagina 6 di 11 (precipitazioni nel periodo fra il 10 ed il 15 settembre 2008 e fra il 1° e il 9 novembre
2008), in forza del contratto di appalto stipulato tra la committente Controparte_7
e la società appaltatrice (assicurata) in
[...] Controparte_9
data 5 settembre 2008, con direttore dei lavori designato dalla committente la convenuta arch. (doc. 1). CP_1
L'attrice produce una serie di comunicazioni inviate a mezzo fax/raccomandata a.r. (doc. 6):
- alla committente in data 29.10.2008, 10.8.2009, Controparte_7
10.3.2011, 13.1.2014, 11.4.2016;
- alla convenuta in data 29.10.2008, 10.8.2009, 10.3.2011, CP_1
13.1.2014, 11.4.2016;
- alla assicurata-appaltatrice in data Controparte_10
27.5.2010.
L'atto di citazione in giudizio risulta notificato alla convenuta in data 23 gennaio
2021.
Ora, l'azione posta alla base della richiesta risarcitoria pare riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. atteso che si verificavano danni a terzi nel corso di lavori effettuati dalla impresa edile sotto la direzione della convenuta, nominata direttore dei lavori nell'ambito di esecuzione di opere di ristrutturazione straordinaria del tetto condominiale oggetto del contratto di appalto del 5 settembre
2008 (doc. 5).
In tale caso l'azione di rivalsa non è da ritenersi prescritta.
Come noto, la responsabilità aquiliana richiede la prova del nesso di causa tra la condotta omissiva e/o commissiva e l'evento e la prova dell'elemento soggettivo.
Come detto, l'attrice ha agito in giudizio per ottenere la restituzione ex art. 1916
c.c. della somma di € 53.578,14 (corrispondente alla quota di 2/3) liquidata ai condomini a ristoro dei danni da infiltrazione e fessurazione riconducibili alla non corretta copertura del tetto durante i predetti lavori a causa delle asserite omissioni da parte del direttore dei lavori, arch. CP_1
pagina 7 di 11 Costituendosi l'arch. ha contestato la propria responsabilità nella CP_1
causazione del danno, nonché la quantificazione dello stesso, in particolare, in ordine al proprio operato, ritenendo di aver correttamente impartito gli ordini alla impresa esecutrice dei lavori ( ), eseguendo pertanto il Controparte_8
proprio mandato in maniera diligente.
Sono stati sentiti i testimoni, in particolare, il teste ha dichiarato: CP_8
“professione ingegnere libero professionista. Ero socia dell'Impresa Edilnova di
Rocchini che ha effettuato i lavori indifferente”.
Ha poi dichiarato: “Ero la titolare dell'impresa. Non mi recavo in cantiere tutti i giorni”.
Sentita sul capitolo 5 della seconda memoria istruttoria di parte terza chiamata: “vero che l'arch. nel corso dei lavori ha ordinato all'impresa di mettere in sicurezza il CP_1
cantiere e posare la guaina con idoneo risvolto di 20 cm sulle pareti perimetrali del sottotetto e di coprire il solaio?”, confermava la circostanza, precisando: “Era nel preventivo che abbiamo eseguito”.
La teste ha poi confermato il capitolo 2 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta: “vero che nel periodo agosto/settembre 2008 l'Arch. CP_1 impartiva all'impresa di , alla quale erano stati affidati i lavori CP_8 CP_8 di cui al precedente capitolo di prova, l'ordine di posare un doppio strato di guaina termosaldata, che andava risvoltata sulle murature perimetrali?”.
La testimone (sorella della convenuta) sentita sui capitoli della Tes_1 memoria istruttoria di parte convenuta ha dichiarato, sul cap. 1: “Confermo il capitolo.
Sono stata rappresentante legale della nel periodo che mi viene CP_7 indicato e ho frequentato nella qualità il cantiere di Pisogne”; sul cap. 2: “Confermo il capitolo. Ero con mia sorella quando impartiva gli ordini di cui al capitolo”; sul cap.:
“Confermo di essermi recata sul tetto con mia sorella dopo le precipitazioni atmosferiche del settembre 2008. Non mi ricordo chi era con noi”; sul cap. 51:
“Confermo il capitolo, ero presente”.
pagina 8 di 11 Il testimone (professione geometra libero professionista) ha Tes_2 dichiarato: “La società che rappresento, e Partner è stata incaricata dalla Tes_2
Italiana Incendi assicurazione di eseguire perizie sui danni verificatisi nel condominio di Pisogne. Le perizie le ho realizzate e trasmesse alla Compagnia”. In risposta ai capitoli di parte attrice ha dichiarato, sul cap. 4: “Confermo le mie perizie. Preciso che mi ero recato sui luoghi una sola volta se non ricordo male e in quella occasione avevo visto lo stato di catramina e che non c'erano i risvolti”; sul cap. 52:
“Confermo il capitolo. Mi ricordo che la catramina era solo sulla parte orizzontale e senza risvolto”.
I testi (ex perito assicurativo), (ex amministratore Testimone_3 Testimone_4
del condominio Giardino 1), (condomino) e Testimone_5 Testimone_6
(condomino) nulla hanno ricordato in merito alla vicenda.
Nei propri scritti conclusivi, parte attrice ha eccepito l'incapacità a testimoniare della teste in quanto titolare della società assicurata e, in tesi, CP_8
corresponsabile con la convenuta, avendo un interesse ad agire, in subordine, insiste nella inattendibilità della teste;
ha contestato inoltre l'ammissibilità della testimonianza di rilevandone comunque l'inattendibilità, essendo Testimone_7
parente della convenuta e legata alla stessa da vincoli professionali, rilevando inoltre che le dichiarazioni rese contrasterebbero con quelle del teste con le Tes_2
riproduzioni fotografiche allegate alle perizie dallo stesso redatte.
Ciò posto, in generale con riferimento all'eccezione di incapacità la Suprema
Corte ha affermato che è onere della parte interessata eccepire la inammissibilità o la nullità della prova testimoniale, l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo a essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera ex ante, per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce ex post, per evitare che i suoi effetti si consolidino (Cass.
n.12639/2020). L'eccezione di nullità va peraltro reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. S.U. n. 9456/2023).
pagina 9 di 11 Nel caso in esame, le eccezioni svolte dalla parte attrice sono risultate tardive (non risultano specifiche contestazioni né al verbale del 1 febbraio 2023, né al verbale del
27 marzo 2023, quando i testi venivano escussi dal Gop delegato).
Ciò posto, si rammenta come l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare,
a norma dell'art. 246 c.p.c. è solo quello - giuridico, personale, concreto - che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa. Nella fattispecie, non si ravvisa nessun interesse nemmeno di mero fatto che la controversia possa essere decisa in un certo modo, avendo la compagnia assicurativa già provveduto al risarcimento del danno.
Con riguardo all'asserita inattendibilità dei testi -a prescindere che le dichiarazioni vanno vagliate secondo criteri rigorosi e insieme alle altre risultanze processuali- si osserva che, come noto, il legame parentale non costituisce di per sé elemento idoneo a scalfire la attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, né peraltro, nel caso in esame, risultano allegati e/o documentati elementi in concreto dai quali dedurre, anche in via presuntiva, eventuali elementi che andrebbero a incidere sulla attendibilità delle dichiarazioni rese. Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle testimoni può dirsi raggiunta la prova che la convenuta abbia dato alla impresa esecutrice dei lavori le indicazioni tecniche per l'esecuzione degli stessi secondo la regola dell'arte. Rimane controverso se l'impresa abbia poi effettivamente eseguito i lavori secondo le specifiche tecniche ricevute e, peraltro, previste anche in contratto.
La deposizione del teste geom. (incaricato dall'attrice di eseguire la Tes_2
perizia) non può soccorrere in tal senso, essendosi il teste limitato a dichiarare che lo strato di catramina era assente nella parte del c.d. “risvolto”. Nondimeno tale circostanza di per sé non è sufficiente a imputare una responsabilità per colpa alla convenuta. Anzitutto, nel caso in esame va rilevato che manca l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo necessario al raggiungimento di una ricostruzione tecnica per accertare se i vizi riscontrati negli immobili (sia di bagnamento che di fessurazioni) siano imputabili o meno ad una tecnica costruttiva non idonea. In ogni caso, pur avendo il direttore dei lavori il dovere di impartire le disposizioni tecniche e di vigilanza sulle opere, ciò non richiede la sua presenza continua e giornaliera sul pagina 10 di 11 cantiere, ma il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi verificando se sono state osservate le regole dell'arte.
Nel caso in esame, è risultato che la convenuta abbia impartito le specifiche tecniche alla esecutrice dei lavori attinenti all'opera da eseguire, non può pertanto escludersi che le problematiche siano state causate da errori commessi dall'impresa in fase di esecuzione. In mancanza di elementi di segno contrario, l'inadempimento della stessa non può essere automaticamente imputato alla responsabilità dell'arch.
CP_1
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve essere rigettata.
Né può essere accolta l'istanza di parte attrice di accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse, tenuto conto che sul punto questo giudice ha ritenuto di rigettare le predette istanze come da provvedimenti del 21 e del 25 ottobre 2022, qui richiamati.
***
Le spese di lite liquidate in € 8.800,00, oltre accessori, sia con riferimento alle difese della convenuta che della terza chiamata (in ragione dello scaglione di riferimento, valori tra medi e minimi stante l'attività svolta) vengono compensate in ragione del 50% tenuto conto della soccombenza in punto di eccezione di prescrizione, il restante 50% viene posto a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Compensa le spese tra le parti in ragione del 50% e condanna l'attrice a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le spese di lite pari a € 4.400,00 oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa per ciascuna posizione.
Brescia, 3 giugno 2025 Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Capitolo 5, seconda memoria istruttoria convenuta: “vero che in tali occasioni l'Arch. impartiva CP_1 nuovamente all'impresa l'ordine di verificare la tenuta della guaina termosaldata”. Controparte_8 2 Cap. 5 seconda memoria di parte attrice: “Vero che lo strato di catramina veniva steso solo sulla parte superiore della soletta, mentre non veniva steso sulla parte perimetrale, né venivano curati risvolti di sorta di catramina sulle parti perimetrali”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3919 / 2021 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GABRIELLA TANGO del foro di Torino e dom. presso lo studio legale dell'avv. Lorenzo Traverso in Brescia, Villaggio Pasotti
n. 11
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. e dom. CP_1 C.F._1
Claudia Zanardini del foro di Brescia
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. Iside Pasini del foro di
Brescia
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice: “NEL MERITO: Dichiarare la convenuta tenuta e condannare l'Architetto Co Sig.ra al pagamento in favore della CP_1 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i titoli di cui
[...] in premessa in fatto e in diritto, della somma di € 53.578,14 o inferiore accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
In VIA ISTRUTTORIA Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi dedotte nelle memorie ex art. 183 c.p.c. I e II per i testi ivi indicati, nonché ammissione della CTU così come richiesta e precisata nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. II
IN OGNI CASO Condannare, altresì, la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario ex art. 2/c2 del DM n. 55/2014 e ss”.
La convenuta: “IN VIA PRELIMINARE: per tutti i motivi di cui alla parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'Arch. per CP_1
intervenuta prescrizione;
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi di cui alla parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti dell'Arch. in quanto infondate in CP_1
fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice nei confronti dell'Arch. dichiarare CP_1 quest'ultima tenuta al pagamento della minor somma di €. 13.471,84, per tutti i motivi dettagliatamente dedotti nella parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi scritti difensivi, dichiarando altresì tenuta la compagnia
[P.I. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, corrente a Bologna alla Via Stalingrado 45] in forza del rapporto contrattuale stipulato con l'Arch. a manlevare e tenere CP_1 indenne l'odierna convenuta da ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, condannare la
pagina 2 di 11 predetta compagnia assicurativa al risarcimento dei danni accertati in corso di causa, nessuno escluso, in favore di parte attrice.
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte da parte attrice, dichiarare tenuta la compagnia [P.I. , in persona Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, corrente a Bologna alla Via Stalingrado 45] in forza del rapporto contrattuale stipulato con l'Arch. a manlevare e CP_1 tenere indenne l'odierna convenuta da ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicurativa al risarcimento dei danni accertati in corso di causa, nessuno escluso, in favore di parte attrice.
IN OGNI CASO: spese di lite interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove già dedotte con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ad oggi non ammesse dal giudicante”.
La terza chiamata: “Preliminarmente: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, dichiararsi la prescrizione del diritto attoreo e la decadenza dalla domanda per decorso del termine di legge e, per l'effetto, respingersi ogni domanda nei confronti di Arch. e di , per le ragioni esposte;
CP_1 Controparte_6
nel merito: respingersi ogni domanda attorea in quanto illegittima ed infondata in fatto e in diritto, non sussistendo alcuna responsabilità della convenuta nei fatti per cui è causa;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere la responsabilità anche minima della convenuta chiamante, dichiararsi la inoperatività della polizza per le ragioni esposte, e comunque ridursi proporzionalmente l'indennizzo, in via equitativa, per violazione da parte della convenuta dell'obbligo di cui all'art. 1893
Cod. Civ.; in ogni caso: dichiararsi tenuta solo entro i limiti della Controparte_6
responsabilità della propria assicurata, operando il vincolo di solidarietà, e comunque, tenendo conto della franchigia che ammonta a 5.000= euro. Spese, diritti e onorari di lite rifusi”.
pagina 3 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
svolge domanda di rivalsa ex art. 1916 c.c. nei Parte_1 confronti dell'arch. chiedendo la condanna della stessa al pagamento CP_1 della somma di € 53.578,14.
A sostegno della domanda, assume l'attrice che la società Controparte_7
quale proprietaria di unità immobiliari facenti parte del Condominio Giardino 1
[...]
aveva commissionato alla società dei lavori di Controparte_8
manutenzione di straordinaria del manto di copertura del tetto;
che durante i lavori svolti sotto la direzione dell' arch. si verificavano danni negli immobili CP_1
sottostanti (infiltrazioni e fessurazioni); che essa in quanto compagnia assicurativa della società aveva versato l'importo di € Controparte_8
80.367,20 in favore dei danneggiati;
che in base alle perizie effettuate la DL aveva omesso di dare le opportune istruzioni sulle modalità di copertura del solaio dei locali del sottotetto (prima e successivamente al ciclo di precipitazioni verificatesi sia nel settembre 2008, che nel novembre 2008) e sulle problematiche connesse all'utilizzo del martello pneumatico;
che pertanto l' arch. quale corresponsabile CP_1
del sinistro era tenuta a rimborsare alla compagnia un importo pari ai due terzi dell'erogato ai danneggiati.
Instaurato il contradditorio, si è costituita l'arch. eccependo in via CP_1
preliminare la prescrizione del diritto azionato e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in manleva della propria compagnia assicurativa. Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, imputando ogni responsabilità alla impresa appaltatrice;
in ogni caso, ha contestato il quantum della richiesta, ritenendo che la stima dei danni consentisse indennizzi inferiori (pari a circa € 45.000,00 totali) e quindi un importo a carico della convenuta non superiore ad € 13.471,84. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda, in subordine, la condanna alla minor somma, con garanzia della propria compagnia assicurativa.
Si è costituita la terza chiamata eccependo la prescrizione dell'azione attorea e la decadenza della stessa;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e della pagina 4 di 11 chiamante, eccependo l'inoperatività della polizza per tardività della denuncia con riduzione dell'indennizzo, al netto della franchigia.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita con le prove testimoniali e per interpello.
Successivamente la causa veniva ritenuta matura per la decisione e con provvedimento del 20.11.2024 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
La vicenda sorge a seguito del sinistro n. 2009/32176 aperto su denuncia della impresa assicurata (polizza n. Controparte_8
A45/07/0000069), nei confronti della propria compagnia assicuratrice
[...]
, odierna parte attrice, Parte_1
avente ad oggetto il risarcimento dei danni occorsi agli immobili di proprietà dei condomini del Condominio Giardino 1, in Pisogne, a seguito di infiltrazioni e fessurazioni verificatesi negli appartamenti, durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del tetto dell'immobile di cui al contratto di appalto del 5 settembre
2008, intercorso tra la committente e la società Controparte_7
appaltatrice (assicurata), nel quale veniva Controparte_9
nominata direttore dei lavori la convenuta arch. CP_1
Anzitutto va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione di rivalsa svolta dalla convenuta e di prescrizione e decadenza svolta dalla terza chiamata.
A tal proposito va richiamato l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte: “La surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 cod. civ. integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui
l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma, ed implica
l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla
pagina 5 di 11 suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro.
Pertanto, con riferimento alla prescrizione, deve ritenersi che l'inerzia del danneggiato, protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale, possa essere fatta valere dal terzo responsabile, nei confronti dell'assicuratore in surrogazione, quale causa estintiva del diritto, solo se tale scadenza sia anteriore all'esercizio della surrogazione, mentre, in caso contrario, essendosi la titolarità del credito trasferita in capo all'assicuratore prima della maturazione della prescrizione, e valendo la menzionata comunicazione, altresì, quale atto interruttivo, l'estinzione per prescrizione del credito trasferito può discendere esclusivamente da successiva inattività dell'assicuratore medesimo” (Cass. n. 11457/2007).
In materia di surroga dell'assicuratore ad esso sono opponibili le eccezioni invocabili contro l'assicurato alla data in cui il terzo viene notiziato del pagamento effettuato all'assicurato (cfr Cass. n. 9469/2004).
Secondo la convenuta e la terza chiamata l'azione sarebbe prescritta per intervenuta decorrenza del termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. in materia di assicurazione.
Secondo l'attrice il termine di prescrizione sarebbe quello quinquennale, trattandosi di credito risarcitorio per responsabilità extracontrattuale.
Il Tribunale osserva che in ipotesi di surrogazione, come in specie, la prescrizione applicabile è quella riferita alla originaria natura del credito e l'inerzia del danneggiato protrattasi fino alla scadenza del termine prescrizionale può essere fatta valere dal terzo responsabile solo se la scadenza sia anteriore all'esercizio della surrogazione.
Nel caso in esame, va verificato se nel momento in cui l'attrice ha agito in surrogazione nei confronti della convenuta, asseritamente corresponsabile del danno patito dai condomini, l'azione che agli stessi spettava nei confronti dell'asserita co- responsabile fosse o meno prescritta.
Ora, il danno risarcito è quello derivate dal bagnamento e fessurazione agli immobili condominiali (a seguito di precipitazioni atmosferiche e utilizzo del martello pneumatico), durante l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del tetto condominiale pagina 6 di 11 (precipitazioni nel periodo fra il 10 ed il 15 settembre 2008 e fra il 1° e il 9 novembre
2008), in forza del contratto di appalto stipulato tra la committente Controparte_7
e la società appaltatrice (assicurata) in
[...] Controparte_9
data 5 settembre 2008, con direttore dei lavori designato dalla committente la convenuta arch. (doc. 1). CP_1
L'attrice produce una serie di comunicazioni inviate a mezzo fax/raccomandata a.r. (doc. 6):
- alla committente in data 29.10.2008, 10.8.2009, Controparte_7
10.3.2011, 13.1.2014, 11.4.2016;
- alla convenuta in data 29.10.2008, 10.8.2009, 10.3.2011, CP_1
13.1.2014, 11.4.2016;
- alla assicurata-appaltatrice in data Controparte_10
27.5.2010.
L'atto di citazione in giudizio risulta notificato alla convenuta in data 23 gennaio
2021.
Ora, l'azione posta alla base della richiesta risarcitoria pare riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. atteso che si verificavano danni a terzi nel corso di lavori effettuati dalla impresa edile sotto la direzione della convenuta, nominata direttore dei lavori nell'ambito di esecuzione di opere di ristrutturazione straordinaria del tetto condominiale oggetto del contratto di appalto del 5 settembre
2008 (doc. 5).
In tale caso l'azione di rivalsa non è da ritenersi prescritta.
Come noto, la responsabilità aquiliana richiede la prova del nesso di causa tra la condotta omissiva e/o commissiva e l'evento e la prova dell'elemento soggettivo.
Come detto, l'attrice ha agito in giudizio per ottenere la restituzione ex art. 1916
c.c. della somma di € 53.578,14 (corrispondente alla quota di 2/3) liquidata ai condomini a ristoro dei danni da infiltrazione e fessurazione riconducibili alla non corretta copertura del tetto durante i predetti lavori a causa delle asserite omissioni da parte del direttore dei lavori, arch. CP_1
pagina 7 di 11 Costituendosi l'arch. ha contestato la propria responsabilità nella CP_1
causazione del danno, nonché la quantificazione dello stesso, in particolare, in ordine al proprio operato, ritenendo di aver correttamente impartito gli ordini alla impresa esecutrice dei lavori ( ), eseguendo pertanto il Controparte_8
proprio mandato in maniera diligente.
Sono stati sentiti i testimoni, in particolare, il teste ha dichiarato: CP_8
“professione ingegnere libero professionista. Ero socia dell'Impresa Edilnova di
Rocchini che ha effettuato i lavori indifferente”.
Ha poi dichiarato: “Ero la titolare dell'impresa. Non mi recavo in cantiere tutti i giorni”.
Sentita sul capitolo 5 della seconda memoria istruttoria di parte terza chiamata: “vero che l'arch. nel corso dei lavori ha ordinato all'impresa di mettere in sicurezza il CP_1
cantiere e posare la guaina con idoneo risvolto di 20 cm sulle pareti perimetrali del sottotetto e di coprire il solaio?”, confermava la circostanza, precisando: “Era nel preventivo che abbiamo eseguito”.
La teste ha poi confermato il capitolo 2 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta: “vero che nel periodo agosto/settembre 2008 l'Arch. CP_1 impartiva all'impresa di , alla quale erano stati affidati i lavori CP_8 CP_8 di cui al precedente capitolo di prova, l'ordine di posare un doppio strato di guaina termosaldata, che andava risvoltata sulle murature perimetrali?”.
La testimone (sorella della convenuta) sentita sui capitoli della Tes_1 memoria istruttoria di parte convenuta ha dichiarato, sul cap. 1: “Confermo il capitolo.
Sono stata rappresentante legale della nel periodo che mi viene CP_7 indicato e ho frequentato nella qualità il cantiere di Pisogne”; sul cap. 2: “Confermo il capitolo. Ero con mia sorella quando impartiva gli ordini di cui al capitolo”; sul cap.:
“Confermo di essermi recata sul tetto con mia sorella dopo le precipitazioni atmosferiche del settembre 2008. Non mi ricordo chi era con noi”; sul cap. 51:
“Confermo il capitolo, ero presente”.
pagina 8 di 11 Il testimone (professione geometra libero professionista) ha Tes_2 dichiarato: “La società che rappresento, e Partner è stata incaricata dalla Tes_2
Italiana Incendi assicurazione di eseguire perizie sui danni verificatisi nel condominio di Pisogne. Le perizie le ho realizzate e trasmesse alla Compagnia”. In risposta ai capitoli di parte attrice ha dichiarato, sul cap. 4: “Confermo le mie perizie. Preciso che mi ero recato sui luoghi una sola volta se non ricordo male e in quella occasione avevo visto lo stato di catramina e che non c'erano i risvolti”; sul cap. 52:
“Confermo il capitolo. Mi ricordo che la catramina era solo sulla parte orizzontale e senza risvolto”.
I testi (ex perito assicurativo), (ex amministratore Testimone_3 Testimone_4
del condominio Giardino 1), (condomino) e Testimone_5 Testimone_6
(condomino) nulla hanno ricordato in merito alla vicenda.
Nei propri scritti conclusivi, parte attrice ha eccepito l'incapacità a testimoniare della teste in quanto titolare della società assicurata e, in tesi, CP_8
corresponsabile con la convenuta, avendo un interesse ad agire, in subordine, insiste nella inattendibilità della teste;
ha contestato inoltre l'ammissibilità della testimonianza di rilevandone comunque l'inattendibilità, essendo Testimone_7
parente della convenuta e legata alla stessa da vincoli professionali, rilevando inoltre che le dichiarazioni rese contrasterebbero con quelle del teste con le Tes_2
riproduzioni fotografiche allegate alle perizie dallo stesso redatte.
Ciò posto, in generale con riferimento all'eccezione di incapacità la Suprema
Corte ha affermato che è onere della parte interessata eccepire la inammissibilità o la nullità della prova testimoniale, l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo a essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera ex ante, per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce ex post, per evitare che i suoi effetti si consolidino (Cass.
n.12639/2020). L'eccezione di nullità va peraltro reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. S.U. n. 9456/2023).
pagina 9 di 11 Nel caso in esame, le eccezioni svolte dalla parte attrice sono risultate tardive (non risultano specifiche contestazioni né al verbale del 1 febbraio 2023, né al verbale del
27 marzo 2023, quando i testi venivano escussi dal Gop delegato).
Ciò posto, si rammenta come l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare,
a norma dell'art. 246 c.p.c. è solo quello - giuridico, personale, concreto - che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa. Nella fattispecie, non si ravvisa nessun interesse nemmeno di mero fatto che la controversia possa essere decisa in un certo modo, avendo la compagnia assicurativa già provveduto al risarcimento del danno.
Con riguardo all'asserita inattendibilità dei testi -a prescindere che le dichiarazioni vanno vagliate secondo criteri rigorosi e insieme alle altre risultanze processuali- si osserva che, come noto, il legame parentale non costituisce di per sé elemento idoneo a scalfire la attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, né peraltro, nel caso in esame, risultano allegati e/o documentati elementi in concreto dai quali dedurre, anche in via presuntiva, eventuali elementi che andrebbero a incidere sulla attendibilità delle dichiarazioni rese. Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle testimoni può dirsi raggiunta la prova che la convenuta abbia dato alla impresa esecutrice dei lavori le indicazioni tecniche per l'esecuzione degli stessi secondo la regola dell'arte. Rimane controverso se l'impresa abbia poi effettivamente eseguito i lavori secondo le specifiche tecniche ricevute e, peraltro, previste anche in contratto.
La deposizione del teste geom. (incaricato dall'attrice di eseguire la Tes_2
perizia) non può soccorrere in tal senso, essendosi il teste limitato a dichiarare che lo strato di catramina era assente nella parte del c.d. “risvolto”. Nondimeno tale circostanza di per sé non è sufficiente a imputare una responsabilità per colpa alla convenuta. Anzitutto, nel caso in esame va rilevato che manca l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo necessario al raggiungimento di una ricostruzione tecnica per accertare se i vizi riscontrati negli immobili (sia di bagnamento che di fessurazioni) siano imputabili o meno ad una tecnica costruttiva non idonea. In ogni caso, pur avendo il direttore dei lavori il dovere di impartire le disposizioni tecniche e di vigilanza sulle opere, ciò non richiede la sua presenza continua e giornaliera sul pagina 10 di 11 cantiere, ma il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi verificando se sono state osservate le regole dell'arte.
Nel caso in esame, è risultato che la convenuta abbia impartito le specifiche tecniche alla esecutrice dei lavori attinenti all'opera da eseguire, non può pertanto escludersi che le problematiche siano state causate da errori commessi dall'impresa in fase di esecuzione. In mancanza di elementi di segno contrario, l'inadempimento della stessa non può essere automaticamente imputato alla responsabilità dell'arch.
CP_1
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve essere rigettata.
Né può essere accolta l'istanza di parte attrice di accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse, tenuto conto che sul punto questo giudice ha ritenuto di rigettare le predette istanze come da provvedimenti del 21 e del 25 ottobre 2022, qui richiamati.
***
Le spese di lite liquidate in € 8.800,00, oltre accessori, sia con riferimento alle difese della convenuta che della terza chiamata (in ragione dello scaglione di riferimento, valori tra medi e minimi stante l'attività svolta) vengono compensate in ragione del 50% tenuto conto della soccombenza in punto di eccezione di prescrizione, il restante 50% viene posto a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Compensa le spese tra le parti in ragione del 50% e condanna l'attrice a rifondere alla convenuta e alla terza chiamata le spese di lite pari a € 4.400,00 oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa per ciascuna posizione.
Brescia, 3 giugno 2025 Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Capitolo 5, seconda memoria istruttoria convenuta: “vero che in tali occasioni l'Arch. impartiva CP_1 nuovamente all'impresa l'ordine di verificare la tenuta della guaina termosaldata”. Controparte_8 2 Cap. 5 seconda memoria di parte attrice: “Vero che lo strato di catramina veniva steso solo sulla parte superiore della soletta, mentre non veniva steso sulla parte perimetrale, né venivano curati risvolti di sorta di catramina sulle parti perimetrali”.