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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8031 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza dell' 08/07/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.42105 /2024 Tra
Parte_1
(Avv.Razionale Roberta, Avv. Mazzarella Fausto) ricorrente
in persona del legale rappresentante pt Controparte_1
in persona del legale rappresentante pt Controparte_2
in persona del legale rappresentante pt Controparte_3
e
resistenti contumaci
e
Controparte_4
contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio le società indicate in epigrafe , nonché il deducendo in sintesi: di aver sottoscritto un piano di Controparte_4
trasferimento del TFR al Fondo Nazionale pensione complementare per i lavoratori industria metalmeccanica( Fondo ) a partire da novembre 2015; di esser stato CP_4
assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla Società Softlab Laboratori per la produzione industriale (oggi Soft Lab Tech Spa), con inquadramento livello
Quadro CCNL Metalmeccanici Industria, a far data dal 15.7.2019;; di esser stato trasferito senza soluzione di continuità, a seguito di una prima operazione di conferimento di ramo d'azienda, ex art.2112 cc, dalla alla Controparte_5 CP_6
con decorrenza dal 1.1.2021 alle medesime condizioni economiche,
[...]
inquadramento e pattuizioni contrattuali e con salvezza dei diritti maturati alla data del 30.11.2021, come per legge;
di esser stato trasferito, in data 31.08.2023, a seguito di una seconda operazione di conferimento di ramo d'azienda, dalla CP_6
alla con decorrenza dal 01.09.2023 alle medesime
[...] Controparte_3
condizioni economiche, inquadramento e pattuizioni contrattuali previste nel precedente accordo e fermi restando tutti i diritti maturati alla data del 31.08.2023, così come previsto per legge ex art.2112 cc;
di aver riscontrato, da un controllo effettuato in data 11.10.2023 nell'area personale del che le Controparte_4
società resistenti non avevano mai versato quanto da lui maturato a titolo di TFR e di previdenza complementare integrativa, il tutto nonostante le medesime datrici di lavoro avessero sempre trattenuto dalla busta paga l'1,2% previsto nel contratto di adesione ed avessero sempre indicato nella medesima busta paga la quota CP_4
dell'ulteriore 2% gravante mensilmente sulle stesse e formalmente accantonato il relativo TFR;
di aver comunicato alla società in data 11.10.2023, le Controparte_3
proprie dimissioni volontarie per giusta causa, con decorrenza dal 12.10.2023, a causa della mancata corresponsione delle ultime tre mensilità di stipendio, nonché per omesso versamento dei contributi dovuti in favore del fondo di previdenza complementare chiedendo altresì la regolarizzazione contributiva;
di aver CP_4
maturato contributi per 19.006,66 euro, di cui 14.649,11 a titolo di Tfr, 1.634,08 euro a titolo di contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore e 2.723,47 euro a titolo di contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro ed in particolare: a) in costanza di rapporto con dal 15.07.2019 e sino al 30.11.2021 compreso, Controparte_1
la somma di € 9.257,53; b) in costanza di rapporto con dal Controparte_2
01.12.2021 sino al 31.08.2023 compreso, la somma di € 7.976,54; c) in costanza di rapporto con dal 01.09.2023 sino al 11.10.2023 compreso, la Controparte_3
somma di € 1.772,61; che inoltre dall'esame dell'estratto conto contributivo rilasciato in data 24.1.2024 dal era emerso che la (già CP_4 Controparte_1
), a fronte del credito contributivo maturato per € 9.257,53, Controparte_5
aveva versato nel fondo pensione la minor somma di € 5.475,13, mentre la
[...]
e la non avevano versato alcuna somma in suo favore;
che CP_2 CP_3
quindi, la residua somma a lui ancora dovuta per i predetti titoli, ammontava ad €
13.531,54; 6)di non aver infine ricevuto il pagamento da parte della CP_2
e delle somme dovute a titolo di buoni pasto, risultanti
[...] Controparte_7
dalle buste paga dei mesi di maggio-novembre 2023 per un importo complessivo di euro 618,93 di cui euro 465,52 di competenza della cedente ed euro Controparte_2
153,41 di competenza della cessionaria Tanto premesso ha chiesto in CP_3
sintesi: di condannare tutte le società convenute, in base alla rispettiva misura di responsabilità, ai sensi dell'art.2112 cc, al versamento in favore del Fondo degli importi dovuti, come quantificati in ricorso, onerando previamente le stesse di riaprire la posizione previdenziale del ricorrente presso in subordine di condannarle a CP_4
versare direttamente in favore del ricorrente le somme dovute, previo accertamento della revoca della delegazione di pagamento da parte del ricorrente;
di condannare la
Società e al versamento delle somme Controparte_2 Controparte_7
dovute a titolodi buoni pasto;
di condannare tutte le società convenute alla rifusione delle somme da lui corrisposte al Consulente del Lavoro per l'assistenza tecnica, pari a 225,00 euro, oltre alle spese ed onorari. Sia le società convenute in giudizio che il sono rimasti Controparte_4
contumaci.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la richiesta di condannare le società resistenti alla “riapertura della posizione previdenziale” del ricorrente presso il Fondo non avendo infatti il ricorrente fornito alcuna CP_4
allegazione specifica in relazione alla eventuale cessazione della sua posizione previdenziale presso il fondo in questione. Per mera completezza si osserva che tale domanda risulterebbe infondata nel merito, posto che la cessazione del rapporto previdenziale con il Fondo Pensionistico complementare può determinarsi solo a seguito della scelta da parte del lavoratore di riscatto o trasferimento della sua posizione presso altro fondo e non anche, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per effetto della comunicazione datoriale di cessazione del rapporto di lavoro.
Deve, per converso, essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna delle società resistenti al versamento dei contributi al Fondo CP_4
Giova evidenziare come la previdenza complementare è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005 ed ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la precipua finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione.
L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 252/05); il lavoratore, infatti, entro sei mesi dall'assunzione può decidere di destinare le quote di TFR maturande ad una forma pensionistica complementare, oppure di lasciare il TFR in azienda. L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005). L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che
“dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib.
Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Pertanto, a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e
, il lavoratore è obbligato ad agire iure proprio, ma in funzione di Controparte_8
una condanna a favore di terzo, che è appunto il Fondo di previdenza complementare, soggetto che per questo motivo deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio. Al riguardo si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse ad agire del lavoratore -peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire- si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, poiché a seguito dell'adesione -da parte del prestatore di lavoro- alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare ( per cui si rende necessaria ed indefettibile la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare).
Nella fattispecie in esame, dalla lettura congiunta della lettera del del CP_4
24.1.2024 e dell'estratto conto contributivo depositati in atti emerge che- a parte il versamento di 5.475,13 euro da parte di le società resistenti, pur Controparte_1 avendo effettuato le trattenute in busta paga, non hanno versato al i CP_4
contributi dovuti (cfr. all. ti 8, 20-28 in atti).
Deve pertanto ritenersi provato l'inadempimento datoriale. Le società convenute devono pertanto essere condannate a versare al Fondo indicato la contribuzione nella misura di euro 13.351,54, così come risultante dai conteggi allegati al ricorso che appaiono corretti e conformi agli importi risultanti dalle buste-paga prodotte.
Per quanto concerne, invece, la misura della responsabilità delle singole società resistenti, giova ricordare che l'art. 2112, c. 2, c.c. prevede, in caso di cessione del ramo d'azienda, la responsabilità solidale del datore di lavoro cessionario per i crediti già maturati dal lavoratore al momento della cessione nei confronti del datore di lavoro cedente. Si tratta di una norma imperativa e non derogabile dall'autonomia negoziale.
La responsabilità solidale del cessionario, la cui ratio è quella di offrire una maggior tutela ai diritti quesiti del lavoratore, sorge al momento dell'acquisto della titolarità dell'azienda ceduta e determina a favore del prestatore d'opera l'aggiunta di un nuovo debitore, a garanzia di una obbligazione che rimane pur sempre del cedente
(Cass. 6.12.2017, n. 29249). In caso di omesso versamento del tfr, dunque, secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione [C. 8.1.2016, n. 164;
C. 4.5.2013, n. 11479; C. 11.9.2013, n. 20837; C. 22.9.2011, n. 19291 ].
Nella fattispecie in esame, dai conteggi e dalla relazione del consulente del lavoro in atti, emerge che i contributi complessivi da versare al Fondo sono pari ad CP_4
euro 13.351, 54, di cui euro 3782,39 di competenza della Società Controparte_1 euro 7.976, 54 di competenza della ed euro 1772,61 di competenza Controparte_2
della Controparte_3
Ne discende che, in applicazione dell'art. 2112 cc: la deve essere Controparte_9
condannata a versare al Fondo l'importo di euro 3.782, 39, in solido con CP_10
(prima cessionaria) e (seconda cessionaria); 2) la
[...] Controparte_3 Controparte_2
deve essere condannata a versare l'importo di euro 7.976,54, in solido con la CP_3
3) la deve essere condannata a versare l'importo di euro
[...] CP_3
1772,61maturato successivamente al suo subentro nel lato attivo del rapporto di lavoro per effetto della seconda cessione del ramo aziendale.
Va poi accolta la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto di condannare le società al pagamento delle somme a lui dovute a titolo Controparte_11
di buoni pasto (465,52 euro dovuti da per il periodo maggio-agosto 2023 e CP_2
153.41 euro dovuti per il periodo settembre-novembre 2023), per un CP_3
totale di euro 618,93. Gli importi di cui parte ricorrente assume esser creditrice sono infatti stati indicati nelle buste paga in atti e le società convenute, rimaste contumaci non hanno forntio prova del pagamento. Pertanto, in applicazione dell'art. 2112 cc, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata, la Società dovrà esser condannata a pagare al ricorrente , in solido con la Controparte_2
cessionaria l'importo di 465,52 euro;
la dovrà essere Controparte_3 CP_12
inoltre condannata a pagare l'importo di euro 153,41, maturato a seguito della cessione del ramo d'azienda.
Merita, infine, accoglimento la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per la redazione dei conteggi tecnici da parte del proprio consulente, pari a euro 225,70 trattandosi di attività stragiudiziale strettamente funzionale alla predisposizione del ricorso e necessaria per la quantificazione della pretesa creditoria.Tali spese, documentate mediante la fattura in atti, vanno pertanto riconosciute e poste a carico solidale delle soccombenti.
Con assorbimento di ogni ulteriore domanda o eccezione.
L'accoglimento pazriale giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite .
PQM
1. Dichiara l'inadempimento delle società resistenti Controparte_1 CP_2
nel versamento dei contributi del ricorrente al Fondo
[...] Controparte_3
Pensione Cometa per complessivi 13.351, 54 euro;
2. condanna la in solido con e con Controparte_9 CP_10 CP_3
a versare al l'importo di euro 3.782, 39; condanna la
[...] CP_4 CP_2
e la in solido tra loro a versare al l'importo di
[...] Controparte_3 CP_4
euro 7.976,54; condanna la a versare al l'importo di Controparte_3 CP_4
euro 1772,61;
3. dichiara l'inadempimento da parte delle società e Controparte_2 CP_3
nel pagamento degli importi dovuti al ricorrente a titolo di buoni pasto;
[...]
4. condanna la Società in solido con la a Controparte_2 Controparte_3
pagare al ricorrente l'importo di 465,52, oltre rivalutazione ed interessi legali;
condanna la a pagare l'importo di euro 153,41, oltre rivalutazione ed Controparte_3
interessi legali.
5. Condanna le società resistenti in solido al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese sostenute per la redazione dei conteggi da parte del consulente di parte, pari a € 225,70.
6. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna le società resistenti in solido al pagamento del residuo che liquida in 2000, euro, oltre IVA e accessori di legge . Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Mot, dott.ssa
EC IA
Il Giudice
Dott.ssa Renata Quartulli