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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 365/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 2.4.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Alessandria, elett.te dom.to ivi presso lo studio Parte_1
dell'avvocato Giancarlo Torra del Foro di Alessandria, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso introduttivo.
Attore
contro
corrente in Roma, in persona del legale rappr.te protempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to Carlo Vaira del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il difensore
Convenuta
in atti gen.to, res. in Alessandria, via Milite Ignoto n. 62 CP_2
1 Convenuto contumace
OGGETTO: azione di risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: vedi fogli di precisazione conclusioni depositati sul PCT
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
nonché in qualità di proprietario e conducente del veicolo Controparte_1 CP_2
coinvolto nel sinistro, esponendo tra l'altro:
che in data 13 settembre 2021 l'attore, all'epoca cinquantanovenne, stava percorrendo in
Alessandria Viale Milite Ignoto a bordo del proprio motociclo Honda Transalp allorquando l'autovettura VW Golf condotta dal sig. e proveniente da via Vinzaglio senza CP_2
diritto di precedenza, si immetteva in viale Milite Ignoto, senza rispettare la precedenza dell'attore e tagliandogli improvvisamente la strada;
sicché il urtava con la moto la Pt_1
parte anteriore sinistra del veicolo e veniva rovinosamente scagliato al suolo.
che, per l'occorso, l'attore era dunque trasportato dal 118 al P.S. dell'Ospedale di Alessandria, con la diagnosi e le cure conseguenti;
che, sottopostosi dopo la completa guarigione, intervenuta molto tempo dopo il sinistro, a visita medico-legale, aveva riportato quali lesioni un'I.T.T. al 100% di gg. 40, al 75% di gg.
20, al 50% di giorni 60 e al 25% di gg. 120; ed un'I.P. di 15 punti percentuali, come da relazione allegata del CTP dott. ; Per_1
che, nonostante i gravi danni subiti, aveva ricevuto dalla compagnia di assicurazione del CP_2
solo la somma di € 14.434,00 che veniva trattenuta dall'infortunato a Controparte_1
titolo di mero acconto;
di aver, dunque, diritto al risarcimento di tutti i danni subiti - ivi compreso il danno morale e la personalizzazione del danno, a cui aveva diritto perché da quando aveva subito le lesioni conseguenti al sinistro non aveva più potuto esercitare lo sport dell'equitazione, nonché le spese mediche, ammontanti ad € 3.141,35.
Ciò premesso agiva dunque l'attore per ottenere la condanna dei convenuti all'integrale ristoro dei danni patiti.
2 Si costituiva in giudizio la quale non contestava la responsabilità esclusiva Controparte_1
del proprio assistito nel sinistro de quo, evidenziando come tra le parti non vi fosse accordo solo sul quantum del risarcimento da accordare all'attore; a tal proposito evidenziava che il proprio perito aveva riscontrato un' invalidità permanente di soli 8 punti percentuali e una minore invalidità temporanea, sicché la somma già pacificamente corrisposta, pari ad € 14.434,00, era di certo sufficiente a ristorare integralmente i danni sofferti dall'attore. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda dell'attore.
La causa veniva istruita solo con CTU medico legale volta ad accertare il danno biologico/dinamico relazionale subito dall'attore.
All'esito della svolta istruttoria il Tribunale decide come segue sulla domanda attorea.
Quantificazione del danno non patrimoniale
Il CTU ha riconosciuto un danno biologico permanente pari all' 11%. Questa valutazione del CTU non è stata oggetto di osservazioni e contestazioni da parte dei consulenti di parte.
Il Ctu inoltre ha riconosciuto un danno temporaneo tal 75% di gg. 50, seguito da gg 50 di invalidità temporanea al 50%, e da ulteriori gg. 50 al 25%.
Muovendo, pertanto, da dette premesse, occorrendo individuare un idoneo criterio di liquidazione del danno in questione, reputa lo scrivente Giudice, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell'A.G. meneghina sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili, in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e
26973 (con modificazione del valore del cosiddetto “punto” , così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea), individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono, al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie ( ciò ancor più alla luce del fatto che il “danno morale” ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass. , sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez.
3 III, n.16448, 15.7.09; Cass., sez.III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez.III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un' autonoma voce di danno, come da Cass. sez.III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora Cass.. sez. III, n.336 ,13.1.2016).
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa Suprema Corte, per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti , qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408, e , più recentemente, Cass., sez.VI, 14.1.2013, n. 134, Cass. , sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass., sez.III,
n.20895, 15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016).
A fronte di ciò, in relazione all'invalidità permanente, attesa l'età dell'attore all'epoca del fatto
(anni 59), devesi riconoscere un danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore, pari ad € 23.320 alla data di emissione della Tabella di Milano più prossima alla data del sinistro ( quella del 10 marzo 2021).
Passando, poi, all'invalidità temporanea, reputa lo scrivente Giudice, rispetto al range previsto, compreso fra € 99,00 e € 148,50, di dover applicare l'importo giornaliero (pressoché minimo) di €
100,00, avendo il CTU escluso complicanze o altri aggravi, nonché indicato il grado di sofferenza soggettiva in misura lieve.
Discende da ciò che va riconosciuto al sig. a tale titolo, un importo di € 75 x gg. 50 = € Pt_1
3.750,00 seguito da € 50 x gg 50 = € 2.500,00, da € 25 x gg. 50 = € 1.250, in tutto € 7.500,00 che sommato a quello da I.P. di € 23.320 porta alla somma di € 30.820.
Non si fa luogo alla personalizzazione del danno ( max. 48%, vedi Tabella), considerato che il CTU ha concluso che le lesioni, tutto sommato lievi anche se guarite in lungo arco di tempo, riportate nell'occorso dall'attore, non gli impediscono di esercitare l'equitazione, al massimo comportando una lieve sensazione di fastidio e disagio al piede. In ogni caso poi l'attore, rinunciando alla prova per testi relativa alla sua passione per le gare da endurance, non ha provato le allegazioni poste a base della domanda di personalizzazione del danno, non bastando a tal fine le poco chiare produzioni documentali (schermate tratte da siti web).
4 La somma liquidata, trattandosi di debito di valore da fatto illecito occorso nel 2021 che è stato determinato in base a tabella del 2021, va aumentata degli interessi legali da calcolarsi anno per anno, sulla somma via via rivalutata annualmente, come da noto orientamento della Suprema
Corte di cui alla sentenza a SS.UU. n.1712/95, idoneo, nel caso di specie, a garantire il pieno ristoro, senza indebite locupletazioni.
Il danno non patrimoniale, per l'effetto, a fronte del calcolo di cui sopra, deve essere liquidato ad oggi in € 38.913,76.
A ciò si aggiungono le spese mediche documentate, quantificate dal CTU nella misura di € 2.022,95
( vedi tabella elaborata dal CTU).
In tutto € 40.936,71 da cui si devono poi sottrarre € 14.434,00 già pacificamente corrisposti al danneggiato da così giungendosi ad € 26.502,71, oltre interessi moratori nella Controparte_1
misura di quelli legali dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo.
Spese legali.
Le spese di lite, sia pur calcolate sul valore della somma riconosciuta all'attrice all'esito del giudizio, seguono la soccombenza dei convenuti.
Anche le spese di CTU si pongono definitivamente a carico dei convenuti.
Le spese di lite attribuibili all'attore si liquidano in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M.
147/22, tabella 2, causa di valore fino a € 26.000, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
1) condanna e in solido fra loro a pagare a titolo di Controparte_1 CP_2
risarcimento del danno dipendente dal sinistro stradale occorso in Alessandria il 13 settembre
2021 a la somma di € 26.502,71, oltre interessi moratori nella misura di quelli Parte_1
legali dalla data di pronuncia di questa sentenza al saldo.
2) Pone le spese di consulenza tecnica a carico delle parti convenute.
3) Condanna inoltre i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, spese
5 che liquida in € 545 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, ed oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Antonella Dragotto)
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