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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5636/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5636/2019 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Frasso, elettivamente domiciliata come in atti,
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 06.11.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società esponeva: Parte_1
- che in data 20.05.2009 aveva stipulato con la un contratto di mutuo Controparte_1 ipotecario per la somma di € 500.000,00, a tasso variabile, della durata di dieci anni;
- che in data 28.05.2009 aveva sottoscritto contratto derivato di Interest Rate Swap n. 3858806, con capitale di riferimento € 500.000,00, a copertura del rischio derivante dall'esposizione debitoria del contratto di mutuo a tasso variabile precedentemente stipulato;
- di essere stata indotta dalla banca alla sottoscrizione dello swap, collegato al mutuo, sulla errata prospettazione della natura assicurativa dello stesso;
- che tale ultimo contratto, del quale non era fornita adeguata informazione, aveva causato delle perdite.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
pagina 1 di 10 1) In via principale, accertare e dichiarare la nullità assoluta per difetto di causa del contratto swap del 28/05/2009 intercorso tra la e l'odierna attrice;
Controparte_1
2) sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'annullamento del contratto swap del 28/05/2009, intercorso tra la e l'odierna attrice e/o dichiarare la risoluzione dello Controparte_1 stesso;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta, descritta in narrativa, tenuta dalla
[...]
in sede sia di stipulazione che di esecuzione degli accordi negoziali e dei Controparte_1 conseguenti contratti swap intercorsi con la Parte_1
4) conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità per grave inadempimento della ridetta
Banca nei confronti della Società attrice;
5) per l'effetto, previa declaratoria di risoluzione del contratto stipulato il 28/05/2009 (avente ad oggetto strumenti in derivati finanziari) condannare la in persona Controparte_1 del suo l.r.pt, alla restituzione della somma pari ad €68.060,88 indebitamente versata da parte della con liquidazione degli interessi su ogni singolo versamento maturati dal momento della Parte_1 sottoscrizione del contratto sino al loro effettivo soddisfo;
6) condannare la in persona del suo l.r.pt, al pagamento della Controparte_1 somma di €20.000,00 a titolo di risarcimento del danno dalla stessa subito (o di quell'altra somma – maggiore o minore – che verrà ritenuta di giustizia) in favore dell'odierna Società attrice, per le causali dedotte nel presente atto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giustizia.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'istituto di credito convenuto, invocando il rigetto delle domande proposte.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
Si costituiva per la società attrice un nuovo difensore in data successiva alla scadenza dei termini istruttori assegnati, allegando la nullità del contratto per omessa indicazione degli scenari probabilistici dell'investimento e delle modalità di calcolo del mark to market.
Disposta consulenza tecnico contabile, la causa era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
10.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e viene accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha proposto domanda di accertamento della nullità del contratto per difetto di causa, nonché di annullamento e/o di risoluzione per inadempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 58/1998 e del Reg. Consob 11522/1998.
Non può esaminarsi la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, legata alla mancata indicazione della formula di calcolo del “mark to market”, sollevata per la prima volta nella memoria di costituzione del nuovo difensore, avvenuta nel settembre 2020, oltre la scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c.
Trattasi, infatti, di una domanda nuova rispetto alla domanda di nullità articolata in citazione, in quanto legata all'asserita indeterminabilità dell'oggetto del contratto rispetto all'assenza di causa tempestivamente denunciata, basata quindi su circostanze di fatto e di diritto nuove rispetto a quanto articolato nei primi atti processuali ed introdotte per la prima volta ben oltre la scadenza dei termini concessi per la precisazione e la modifica della domanda.
pagina 2 di 10 Ciò chiarito, deve premettersi che l'interest rate swap (IRS, nella sua forma più diffusa o di base: il cd. plain vanilla), è definito come “un contratto di scambio (swap) di obbligazioni pecuniarie future che, in sostanza, si traduce nel dovere di un Tale di dare all'Altro la cifra x (dove x è la somma corrispondente al capitale / per il tasso di interesse W) a fronte dell'impegno assunto dell'Altro di versare al Tale la cifra y (dove y è la somma corrispondente al capitale / per il tasso di interesse Z). L'interest rate swap è perciò definito come un derivato cd. over the counter (OTC) ossia un contratto: a) in cui gli aspetti fondamentali sono dati dalle parti e il contenuto non è eteroregolamentato come, invece, accade per gli altri derivati, cd. standardizzati o uniformi, essendo elaborato in funzione delle specifiche esigenze del cliente (per questo, detto bespoke); b) perciò non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione;
c) consistente in uno strumento finanziario rispetto al quale l'intermediario è tendenzialmente controparte diretta del proprio cliente” (Cfr. Cass. SS.UU. n. 8770/2020).
Inoltre, “benché siano stipulati nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, ex articolo 23, comma 5, T.u.f., nei derivati OTC l'intermediario stipula un contratto (con il cliente) ponendosi quale sua controparte (..) Gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati, dalla stessa giurisprudenza di merito, ne: a) la data di stipulazione del contratto (trade date); b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
c) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date); d) la data di scadenza -maturity date o termination date- del contratto;
e) le date di pagamento
(payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi;
f) i diversi tassi di interesse
(interest rate) da applicare al detto capitale. Va, peraltro, ancora precisato che se lo swap stipulato dalle parti è non par, con riferimento alle condizioni corrispettive iniziali, lo squilibrio così emergente esplicitamente dal negozio può essere riequilibrato con il pagamento, al momento della stipulazione, di una somma di denaro al soggetto che accetta le pattuizioni deteriori: questo importo è chiamato upfront
(e i contratti non par che non prevedano la clausola di upfront hanno nel valore iniziale negativo dello strumento il costo dell'operazione: nella prassi, il compenso dell'intermediario per il servizio fornito).
L'IRS può atteggiarsi ad operazione non par non solo in punto di partenza, ma può divenir tale anche con il tempo. In un dato momento lo squilibrio futuro (sopravvenuto) fra i flussi di cassa, che sia attualizzato al presente, può essere oggetto di nuove prognosi ed indurre le parti a sciogliere il contratto. Per compiere queste operazioni assume rilievo il cd. mark to market (MTM) o costo di sostituzione (meglio, il suo metodo di stima), ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto, alla data della valutazione, a subentrare nel derivato: così da divenire, in pratica, il valore corrente di mercato dello swap (il metodo de quo consiste, insomma, in una simulazione giornaliera di chiusura della posizione contrattuale e di stima del conseguente debito/credito delle parti). Nei fatti, per MTM s'intende principalmente la stima del valore effettivo del contratto ad una certa data (anche se, in astratto, il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma una proiezione finanziaria). Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale. Più precisamente è un metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale” (Cass. SS.UU. n. 8770/2020; Cass. 32705/2022; Cass. ord. 7368/2024; Cass. 4076/2025).
Ed ancora: “Ciò che distingue l'IRS dalla comune scommessa è proprio la complessità della vicenda e la professionalità dei soggetti coinvolti, sicché l'impostazione più attenta rinviene la causa dell'IRS nella negoziazione e nella monetizzazione di un rischio, atteso che quello strumento contrattuale: - si forma nel mercato finanziario, con regole sue proprie;
di frequente consuetudinarie e tipiche della comunità degli investitori;
riguarda un rischio finanziario che può essere delle parti, ma può pure non pagina 3 di 10 appartenere loro;
- concerne dei differenziali calcolati su dei flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo;
- è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata;
- è il risultato di una tradizione giuridica diversa dalla nostra” (..) “Esso costituisce un negozio a causa variabile, perché suscettibile di rispondere ora ad una finalità assicurativa ora di copertura di rischi sottostanti;
così che la funzione che l'affare persegue va individuata esaminando il caso concreto” (Cass. SS.UU. citate).
Passando ad esaminare il caso di specie, premessa la configurabilità di derivati di negoziazione (o speculativi) e di derivati di copertura, un derivato con finalità di copertura si propone di neutralizzare le conseguenze negative di variazioni sfavorevoli, ovvero inattese, di variabili finanziarie (quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di azioni e merci, ecc). In altre parole, un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari derivati si qualifica come di “copertura” quando ha la funzione di ridurre o trasferire l'esposizione al rischio, con l'obiettivo di proteggere il valore di singole attività o passività, ovvero di insiemi di attività e/o passività, da andamenti avversi di mercato.
Di contro un derivato può essere utilizzato anche con finalità di negoziazione o speculativa (trading), con lo scopo di ottenere profitti, basandosi sulle proprie previsioni circa l'andamento di variabili finanziarie rilevanti. A differenza delle operazioni di copertura, nelle quali il rischio è preesistente e viene annullato, in quelle aventi finalità speculativa, il rischio non esisteva e viene a configurarsi proprio con l'operazione stessa.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che la società ha sottoscritto in data Parte_1
20.05.2009 un contratto di mutuo ipotecario caratterizzato dai seguenti aspetti:
pagina 4 di 10 pagina 5 di 10 Il derivato sottoscritto dalla società è di tipo Over the Counter, cioè stipulato direttamente Parte_1 tra le due controparti, senza alcun tipo di intermediazione attraverso i mercati finanziari.
Esso si configura come un IRS plain vanilla del tipo fisso contro variabile, acquistato dalla Cliente - che paga il tasso fisso - per coprire finanziamenti, indicizzati ad Eur3m, di importo iniziale pari a € 500.000,00 nel periodo di efficacia dello strumento - dal 30.06.09 al 29.03.19.
L'IRS risulta collegato al contratto di finanziamento stipulato in data 20.05.09, da rimborsare in 39 rate trimestrali con scadenza dal 30.09.09 al 31.03.19; in virtù del contratto di finanziamento, la società deve corrispondere trimestralmente una rata variabile, composta da una quota capitale fissa come da piano di ammortamento alla italiana ed una quota interessi ottenuta applicando il tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell'1,70% calcolata sul capitale residuo da corrispondere.
Dunque, condividendosi l'indagine ed i rilievi dell'ausiliario, va evidenziato che il derivato sottoscritto ed il mutuo risultano allineati per durata e per nozionale;
in relazione agli effetti dell'IRS sul tasso di interesse a debito per la società, ne deriva che la società paga, trimestralmente, il tasso Euribor 3 mesi +
1,70% per interessi su mutuo, calcolati sul nozionale mutuo pari ad € 500.000,00 in ammortamento, che coincide con il nozionale swap;
la società paga, trimestralmente, il tasso fisso del 3,25% sul nozionale swap pari ad € 500.000,00 in ammortamento, che coincide con il nozionale mutuo;
la società riceve, trimestralmente, il tasso Euribor 3 mesi sul nozionale swap pari ad € 500.000,00 in ammortamento, che coincide con il nozionale swap.
In conclusione, l'operazione di sottoscrizione del contratto IRS n. 3858806 risulta coerente con le finalità di copertura dal rischio di innalzamento del tasso Eur3m cui era esposta la società per aver contratto un mutuo indicizzato allo stesso tasso Eur3m; inoltre, come evidenziato nell'analisi condotta dal ctu, i nozionali sia dell'IRS che del mutuo risultano, alla data di sottoscrizione dei due contratti, perfettamente allineati, così come coincidenti sono le date di regolamento degli adempimenti derivanti dai due contratti;
la valutazione sul tasso finale pagato dalla società sul mutuo, infine, consente di ritenere coerente con i fini di “copertura” l'operazione di sottoscrizione dell'IRS.
pagina 6 di 10 In pratica, la società, con la sottoscrizione dell'IRS, si è assicurata per 10 anni il pagamento di un tasso fisso sul mutuo pari al 4,95%; peraltro, al solo fine comparativo, deve osservarsi che il tasso soglia, alla data di stipula dei contratti (maggio 2009) era pari al 6,63% (TEGM 4,42%) per i mutui ipotecari a tasso fisso ed al 6,87% (TEGM 4,58%) per i mutui a tasso variabile.
Irrilevante è il successivo disallineamento tra nozionale IRS e nozionale atteso che nei contratti Per_1 di swap la valutazione circa l'esistenza di una funzione pratica di copertura del derivato va compiuta ex ante: “Il contratto di swap non è in sé immeritevole, posto che rientra nell'autonomia negoziale, nel quadro di applicazione del secondo comma dell'articolo 1322 del c.c., e che le censure di nullità non possono riguardare comunque gli esiti economici prodottisi ex post, tanto meno sulla base di valutazioni del cliente del tutto prive di efficacia probatoria. Invero il contratto interest rate swap viene concluso proprio con funzione di copertura delle possibili oscillazioni dei tassi di interesse in futuro ed esse, nella comune esperienza, non sono affatto né impossibili, né necessariamente lievi, mentre la pretesa impossibilità di un aumento dei tassi di interesse deve sussistere in anticipo, per ragionare in termini di pregiudizio a quella concreta funzione. Ciò, in quanto i contratti aleatori sono previsti dall'ordinamento e non vanno certo incontro in se stessi ad un giudizio di immeritevolezza, mentre la valutazione del contratto va almeno compiuta secondo una valutazione operata ex ante, non ex post, sì da giudicare meritevoli i contratti di swap in cui l'investitore ha guadagnato e immeritevoli quelli in cui ha perso. Invero, potrebbe semmai valutarsi ex post quando l'operazione abbia favorito una parte o l'altra, rispetto alle sopravvenienze previste e poi realizzatesi, oppure no. Necessariamente ex ante va compiuta la valutazione circa l'esistenza di una funzione pratica di copertura del derivato, in quanto sia idoneo a trasformare dei flussi finanziari di tipo variabile in flussi di cassa fissi, in tal modo eliminando gli effetti dell'aleatorietà riconducibile al movimento del tasso variabile, coincidente con quello cui fa riferimento la posizione debitoria precedentemente contratta (Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021,
n.24014).
In forza, dunque, dei principi esposti e dell'analisi del prodotto in oggetto, deve rigettarsi la domanda di nullità formulata per difetto di causa.
In ordine alla domanda di annullamento e/o risoluzione del contratto swap per violazione degli obblighi informativi, deve osservarsi che alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D.
Lgs n.58/98 ed il Reg. Consob n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Secondo la citata direttiva, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, ma su un piano di assistenza tecnica e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, ossia quello di guidare l'investitore verso una scelta consapevole, segnalando l'eventuale inadeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal CP_2 cliente, al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti. Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.
Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
pagina 7 di 10 Il rapporto fra intermediario e investitore, infatti, è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto.
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale. Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore
– pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa – e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto. In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007, n.26725;
Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28 e 29 del Reg. Consob, che sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
pagina 8 di 10 In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Ciò premesso, dalla documentazione in atti risultano depositati in atti: il contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati;
il documento di sintesi delle condizioni generali del contratto unico per la prestazione di servizi di investimento ed accessori;
modulo di consulenza;
lettera di conferma IRS;
nozionale in ammortamento IRS.
Il modulo di consulenza risulta firmato esclusivamente dall'istituto di credito contestualmente alla data di sottoscrizione del derivato ed attesta esclusivamente l'avvenuta profilazione del cliente da parte della
Banca, facendo riferimento al “Questionario per la definizione del profilo finanziario del cliente”, che non risulta depositato in atti;
in ogni caso, dal documento in questione emerge che la è Parte_1 profilata come “cliente con competenze di base”.
Sul punto, come correttamente rilevato dal consulente, deve osservarsi che -pur essendo un derivato semplice nella sua struttura- il contratto in oggetto resta uno strumento finanziario piuttosto complesso, che esula dalle normali cognizioni di un investitore, peraltro definito con competenze di base.
Ad esempio, in nessun documento risultano illustrati alla società esempi numerici di possibili scenari conseguenti alla sottoscrizione dell'IRS, ossia la quantificazione precisa di possibili perdite ovvero guadagni derivanti dalla sottoscrizione del prodotto.
L'assenza in atti del questionario di profilatura, infine, rende già di per sé lo strumento finanziario in questione inadeguato rispetto al profilo di rischio dell'investitore.
Inconferenti le osservazioni mosse alla consulenza, attesa la precisa rispondenza ai quesiti e la correttezza dell'elaborato peritale.
pagina 9 di 10 Configurandosi, quindi, un inadempimento colpevole della convenuta nella prestazione degli obblighi informativi, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di interest rate swap, con condanna della convenuta alla restituzione di € 72.838,65, di cui € 68.060,89 a titolo di perdita CP_1 subita ed € 4.777,76 a titolo di mispricing non corrisposto dall'istituto di credito convenuto al momento della sottoscrizione del derivato, come quantificati dalla ctu a cui si rimanda, il tutto oltre interessi legali dalla domanda.
Attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria per cui è causa, non è dovuta la rivalutazione (Cassazione civile sez. II, 04 giugno 2018, n.14289).
Non può, al contrario, essere accolta la domanda relativa al maggior esborso sostenuto dalla società per effetto del disallineamento dei nozionali dei due prodotti sottoscritti, per € 3.126,23, in quanto conseguenza del mancato pagamento da parte della di alcune rate del mutuo e della Parte_1 presumibile rinegoziazione.
Va disattesa la domanda di risarcimento del danno subito, in difetto di specifica allegazione e dimostrazione delle ragioni fondanti il danno lamentato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M
147/2022, tenuto conto del decisum, applicando i medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- accoglie in parte la domanda e dichiara la risoluzione del contratto di Interest Rate Swap del
28.05.2009;
- per l'effetto, condanna l'istituto di credito convenuto alla restituzione della somma di € 72.838,65 oltre interessi legali dalla domanda nei confronti di parte attrice;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la a rifondere, in favore della società attrice, le spese di giudizio, liquidate in € CP_3
14.000 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e cap come per legge ed € 786,00 per spese;
- pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta soccombente.
Bari, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5636/2019 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Frasso, elettivamente domiciliata come in atti,
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 06.11.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società esponeva: Parte_1
- che in data 20.05.2009 aveva stipulato con la un contratto di mutuo Controparte_1 ipotecario per la somma di € 500.000,00, a tasso variabile, della durata di dieci anni;
- che in data 28.05.2009 aveva sottoscritto contratto derivato di Interest Rate Swap n. 3858806, con capitale di riferimento € 500.000,00, a copertura del rischio derivante dall'esposizione debitoria del contratto di mutuo a tasso variabile precedentemente stipulato;
- di essere stata indotta dalla banca alla sottoscrizione dello swap, collegato al mutuo, sulla errata prospettazione della natura assicurativa dello stesso;
- che tale ultimo contratto, del quale non era fornita adeguata informazione, aveva causato delle perdite.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
pagina 1 di 10 1) In via principale, accertare e dichiarare la nullità assoluta per difetto di causa del contratto swap del 28/05/2009 intercorso tra la e l'odierna attrice;
Controparte_1
2) sempre preliminarmente accertare e dichiarare l'annullamento del contratto swap del 28/05/2009, intercorso tra la e l'odierna attrice e/o dichiarare la risoluzione dello Controparte_1 stesso;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta, descritta in narrativa, tenuta dalla
[...]
in sede sia di stipulazione che di esecuzione degli accordi negoziali e dei Controparte_1 conseguenti contratti swap intercorsi con la Parte_1
4) conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità per grave inadempimento della ridetta
Banca nei confronti della Società attrice;
5) per l'effetto, previa declaratoria di risoluzione del contratto stipulato il 28/05/2009 (avente ad oggetto strumenti in derivati finanziari) condannare la in persona Controparte_1 del suo l.r.pt, alla restituzione della somma pari ad €68.060,88 indebitamente versata da parte della con liquidazione degli interessi su ogni singolo versamento maturati dal momento della Parte_1 sottoscrizione del contratto sino al loro effettivo soddisfo;
6) condannare la in persona del suo l.r.pt, al pagamento della Controparte_1 somma di €20.000,00 a titolo di risarcimento del danno dalla stessa subito (o di quell'altra somma – maggiore o minore – che verrà ritenuta di giustizia) in favore dell'odierna Società attrice, per le causali dedotte nel presente atto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di giustizia.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'istituto di credito convenuto, invocando il rigetto delle domande proposte.
Esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, erano concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
Si costituiva per la società attrice un nuovo difensore in data successiva alla scadenza dei termini istruttori assegnati, allegando la nullità del contratto per omessa indicazione degli scenari probabilistici dell'investimento e delle modalità di calcolo del mark to market.
Disposta consulenza tecnico contabile, la causa era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni e riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
10.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è parzialmente fondata e viene accolta per quanto di ragione.
L'attrice ha proposto domanda di accertamento della nullità del contratto per difetto di causa, nonché di annullamento e/o di risoluzione per inadempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 58/1998 e del Reg. Consob 11522/1998.
Non può esaminarsi la domanda di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, legata alla mancata indicazione della formula di calcolo del “mark to market”, sollevata per la prima volta nella memoria di costituzione del nuovo difensore, avvenuta nel settembre 2020, oltre la scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c.
Trattasi, infatti, di una domanda nuova rispetto alla domanda di nullità articolata in citazione, in quanto legata all'asserita indeterminabilità dell'oggetto del contratto rispetto all'assenza di causa tempestivamente denunciata, basata quindi su circostanze di fatto e di diritto nuove rispetto a quanto articolato nei primi atti processuali ed introdotte per la prima volta ben oltre la scadenza dei termini concessi per la precisazione e la modifica della domanda.
pagina 2 di 10 Ciò chiarito, deve premettersi che l'interest rate swap (IRS, nella sua forma più diffusa o di base: il cd. plain vanilla), è definito come “un contratto di scambio (swap) di obbligazioni pecuniarie future che, in sostanza, si traduce nel dovere di un Tale di dare all'Altro la cifra x (dove x è la somma corrispondente al capitale / per il tasso di interesse W) a fronte dell'impegno assunto dell'Altro di versare al Tale la cifra y (dove y è la somma corrispondente al capitale / per il tasso di interesse Z). L'interest rate swap è perciò definito come un derivato cd. over the counter (OTC) ossia un contratto: a) in cui gli aspetti fondamentali sono dati dalle parti e il contenuto non è eteroregolamentato come, invece, accade per gli altri derivati, cd. standardizzati o uniformi, essendo elaborato in funzione delle specifiche esigenze del cliente (per questo, detto bespoke); b) perciò non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione;
c) consistente in uno strumento finanziario rispetto al quale l'intermediario è tendenzialmente controparte diretta del proprio cliente” (Cfr. Cass. SS.UU. n. 8770/2020).
Inoltre, “benché siano stipulati nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, ex articolo 23, comma 5, T.u.f., nei derivati OTC l'intermediario stipula un contratto (con il cliente) ponendosi quale sua controparte (..) Gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati, dalla stessa giurisprudenza di merito, ne: a) la data di stipulazione del contratto (trade date); b) il capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi;
c) la data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date); d) la data di scadenza -maturity date o termination date- del contratto;
e) le date di pagamento
(payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi;
f) i diversi tassi di interesse
(interest rate) da applicare al detto capitale. Va, peraltro, ancora precisato che se lo swap stipulato dalle parti è non par, con riferimento alle condizioni corrispettive iniziali, lo squilibrio così emergente esplicitamente dal negozio può essere riequilibrato con il pagamento, al momento della stipulazione, di una somma di denaro al soggetto che accetta le pattuizioni deteriori: questo importo è chiamato upfront
(e i contratti non par che non prevedano la clausola di upfront hanno nel valore iniziale negativo dello strumento il costo dell'operazione: nella prassi, il compenso dell'intermediario per il servizio fornito).
L'IRS può atteggiarsi ad operazione non par non solo in punto di partenza, ma può divenir tale anche con il tempo. In un dato momento lo squilibrio futuro (sopravvenuto) fra i flussi di cassa, che sia attualizzato al presente, può essere oggetto di nuove prognosi ed indurre le parti a sciogliere il contratto. Per compiere queste operazioni assume rilievo il cd. mark to market (MTM) o costo di sostituzione (meglio, il suo metodo di stima), ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o un terzo estraneo all'operazione è disposto, alla data della valutazione, a subentrare nel derivato: così da divenire, in pratica, il valore corrente di mercato dello swap (il metodo de quo consiste, insomma, in una simulazione giornaliera di chiusura della posizione contrattuale e di stima del conseguente debito/credito delle parti). Nei fatti, per MTM s'intende principalmente la stima del valore effettivo del contratto ad una certa data (anche se, in astratto, il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma una proiezione finanziaria). Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale. Più precisamente è un metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale” (Cass. SS.UU. n. 8770/2020; Cass. 32705/2022; Cass. ord. 7368/2024; Cass. 4076/2025).
Ed ancora: “Ciò che distingue l'IRS dalla comune scommessa è proprio la complessità della vicenda e la professionalità dei soggetti coinvolti, sicché l'impostazione più attenta rinviene la causa dell'IRS nella negoziazione e nella monetizzazione di un rischio, atteso che quello strumento contrattuale: - si forma nel mercato finanziario, con regole sue proprie;
di frequente consuetudinarie e tipiche della comunità degli investitori;
riguarda un rischio finanziario che può essere delle parti, ma può pure non pagina 3 di 10 appartenere loro;
- concerne dei differenziali calcolati su dei flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo;
- è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata;
- è il risultato di una tradizione giuridica diversa dalla nostra” (..) “Esso costituisce un negozio a causa variabile, perché suscettibile di rispondere ora ad una finalità assicurativa ora di copertura di rischi sottostanti;
così che la funzione che l'affare persegue va individuata esaminando il caso concreto” (Cass. SS.UU. citate).
Passando ad esaminare il caso di specie, premessa la configurabilità di derivati di negoziazione (o speculativi) e di derivati di copertura, un derivato con finalità di copertura si propone di neutralizzare le conseguenze negative di variazioni sfavorevoli, ovvero inattese, di variabili finanziarie (quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di azioni e merci, ecc). In altre parole, un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari derivati si qualifica come di “copertura” quando ha la funzione di ridurre o trasferire l'esposizione al rischio, con l'obiettivo di proteggere il valore di singole attività o passività, ovvero di insiemi di attività e/o passività, da andamenti avversi di mercato.
Di contro un derivato può essere utilizzato anche con finalità di negoziazione o speculativa (trading), con lo scopo di ottenere profitti, basandosi sulle proprie previsioni circa l'andamento di variabili finanziarie rilevanti. A differenza delle operazioni di copertura, nelle quali il rischio è preesistente e viene annullato, in quelle aventi finalità speculativa, il rischio non esisteva e viene a configurarsi proprio con l'operazione stessa.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che la società ha sottoscritto in data Parte_1
20.05.2009 un contratto di mutuo ipotecario caratterizzato dai seguenti aspetti:
pagina 4 di 10 pagina 5 di 10 Il derivato sottoscritto dalla società è di tipo Over the Counter, cioè stipulato direttamente Parte_1 tra le due controparti, senza alcun tipo di intermediazione attraverso i mercati finanziari.
Esso si configura come un IRS plain vanilla del tipo fisso contro variabile, acquistato dalla Cliente - che paga il tasso fisso - per coprire finanziamenti, indicizzati ad Eur3m, di importo iniziale pari a € 500.000,00 nel periodo di efficacia dello strumento - dal 30.06.09 al 29.03.19.
L'IRS risulta collegato al contratto di finanziamento stipulato in data 20.05.09, da rimborsare in 39 rate trimestrali con scadenza dal 30.09.09 al 31.03.19; in virtù del contratto di finanziamento, la società deve corrispondere trimestralmente una rata variabile, composta da una quota capitale fissa come da piano di ammortamento alla italiana ed una quota interessi ottenuta applicando il tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell'1,70% calcolata sul capitale residuo da corrispondere.
Dunque, condividendosi l'indagine ed i rilievi dell'ausiliario, va evidenziato che il derivato sottoscritto ed il mutuo risultano allineati per durata e per nozionale;
in relazione agli effetti dell'IRS sul tasso di interesse a debito per la società, ne deriva che la società paga, trimestralmente, il tasso Euribor 3 mesi +
1,70% per interessi su mutuo, calcolati sul nozionale mutuo pari ad € 500.000,00 in ammortamento, che coincide con il nozionale swap;
la società paga, trimestralmente, il tasso fisso del 3,25% sul nozionale swap pari ad € 500.000,00 in ammortamento, che coincide con il nozionale mutuo;
la società riceve, trimestralmente, il tasso Euribor 3 mesi sul nozionale swap pari ad € 500.000,00 in ammortamento, che coincide con il nozionale swap.
In conclusione, l'operazione di sottoscrizione del contratto IRS n. 3858806 risulta coerente con le finalità di copertura dal rischio di innalzamento del tasso Eur3m cui era esposta la società per aver contratto un mutuo indicizzato allo stesso tasso Eur3m; inoltre, come evidenziato nell'analisi condotta dal ctu, i nozionali sia dell'IRS che del mutuo risultano, alla data di sottoscrizione dei due contratti, perfettamente allineati, così come coincidenti sono le date di regolamento degli adempimenti derivanti dai due contratti;
la valutazione sul tasso finale pagato dalla società sul mutuo, infine, consente di ritenere coerente con i fini di “copertura” l'operazione di sottoscrizione dell'IRS.
pagina 6 di 10 In pratica, la società, con la sottoscrizione dell'IRS, si è assicurata per 10 anni il pagamento di un tasso fisso sul mutuo pari al 4,95%; peraltro, al solo fine comparativo, deve osservarsi che il tasso soglia, alla data di stipula dei contratti (maggio 2009) era pari al 6,63% (TEGM 4,42%) per i mutui ipotecari a tasso fisso ed al 6,87% (TEGM 4,58%) per i mutui a tasso variabile.
Irrilevante è il successivo disallineamento tra nozionale IRS e nozionale atteso che nei contratti Per_1 di swap la valutazione circa l'esistenza di una funzione pratica di copertura del derivato va compiuta ex ante: “Il contratto di swap non è in sé immeritevole, posto che rientra nell'autonomia negoziale, nel quadro di applicazione del secondo comma dell'articolo 1322 del c.c., e che le censure di nullità non possono riguardare comunque gli esiti economici prodottisi ex post, tanto meno sulla base di valutazioni del cliente del tutto prive di efficacia probatoria. Invero il contratto interest rate swap viene concluso proprio con funzione di copertura delle possibili oscillazioni dei tassi di interesse in futuro ed esse, nella comune esperienza, non sono affatto né impossibili, né necessariamente lievi, mentre la pretesa impossibilità di un aumento dei tassi di interesse deve sussistere in anticipo, per ragionare in termini di pregiudizio a quella concreta funzione. Ciò, in quanto i contratti aleatori sono previsti dall'ordinamento e non vanno certo incontro in se stessi ad un giudizio di immeritevolezza, mentre la valutazione del contratto va almeno compiuta secondo una valutazione operata ex ante, non ex post, sì da giudicare meritevoli i contratti di swap in cui l'investitore ha guadagnato e immeritevoli quelli in cui ha perso. Invero, potrebbe semmai valutarsi ex post quando l'operazione abbia favorito una parte o l'altra, rispetto alle sopravvenienze previste e poi realizzatesi, oppure no. Necessariamente ex ante va compiuta la valutazione circa l'esistenza di una funzione pratica di copertura del derivato, in quanto sia idoneo a trasformare dei flussi finanziari di tipo variabile in flussi di cassa fissi, in tal modo eliminando gli effetti dell'aleatorietà riconducibile al movimento del tasso variabile, coincidente con quello cui fa riferimento la posizione debitoria precedentemente contratta (Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021,
n.24014).
In forza, dunque, dei principi esposti e dell'analisi del prodotto in oggetto, deve rigettarsi la domanda di nullità formulata per difetto di causa.
In ordine alla domanda di annullamento e/o risoluzione del contratto swap per violazione degli obblighi informativi, deve osservarsi che alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D.
Lgs n.58/98 ed il Reg. Consob n. 16190/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Secondo la citata direttiva, il rapporto tra la banca e il cliente non deve essere considerato in maniera confliggente, ma su un piano di assistenza tecnica e supporto. La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario, ossia quello di guidare l'investitore verso una scelta consapevole, segnalando l'eventuale inadeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal CP_2 cliente, al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti. Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.
Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
pagina 7 di 10 Il rapporto fra intermediario e investitore, infatti, è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto.
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale. Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore
– pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa – e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto. In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato, ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007, n.26725;
Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28 e 29 del Reg. Consob, che sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
pagina 8 di 10 In particolare, è necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Ciò premesso, dalla documentazione in atti risultano depositati in atti: il contratto quadro per operazioni su strumenti finanziari derivati;
il documento di sintesi delle condizioni generali del contratto unico per la prestazione di servizi di investimento ed accessori;
modulo di consulenza;
lettera di conferma IRS;
nozionale in ammortamento IRS.
Il modulo di consulenza risulta firmato esclusivamente dall'istituto di credito contestualmente alla data di sottoscrizione del derivato ed attesta esclusivamente l'avvenuta profilazione del cliente da parte della
Banca, facendo riferimento al “Questionario per la definizione del profilo finanziario del cliente”, che non risulta depositato in atti;
in ogni caso, dal documento in questione emerge che la è Parte_1 profilata come “cliente con competenze di base”.
Sul punto, come correttamente rilevato dal consulente, deve osservarsi che -pur essendo un derivato semplice nella sua struttura- il contratto in oggetto resta uno strumento finanziario piuttosto complesso, che esula dalle normali cognizioni di un investitore, peraltro definito con competenze di base.
Ad esempio, in nessun documento risultano illustrati alla società esempi numerici di possibili scenari conseguenti alla sottoscrizione dell'IRS, ossia la quantificazione precisa di possibili perdite ovvero guadagni derivanti dalla sottoscrizione del prodotto.
L'assenza in atti del questionario di profilatura, infine, rende già di per sé lo strumento finanziario in questione inadeguato rispetto al profilo di rischio dell'investitore.
Inconferenti le osservazioni mosse alla consulenza, attesa la precisa rispondenza ai quesiti e la correttezza dell'elaborato peritale.
pagina 9 di 10 Configurandosi, quindi, un inadempimento colpevole della convenuta nella prestazione degli obblighi informativi, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di interest rate swap, con condanna della convenuta alla restituzione di € 72.838,65, di cui € 68.060,89 a titolo di perdita CP_1 subita ed € 4.777,76 a titolo di mispricing non corrisposto dall'istituto di credito convenuto al momento della sottoscrizione del derivato, come quantificati dalla ctu a cui si rimanda, il tutto oltre interessi legali dalla domanda.
Attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione restitutoria per cui è causa, non è dovuta la rivalutazione (Cassazione civile sez. II, 04 giugno 2018, n.14289).
Non può, al contrario, essere accolta la domanda relativa al maggior esborso sostenuto dalla società per effetto del disallineamento dei nozionali dei due prodotti sottoscritti, per € 3.126,23, in quanto conseguenza del mancato pagamento da parte della di alcune rate del mutuo e della Parte_1 presumibile rinegoziazione.
Va disattesa la domanda di risarcimento del danno subito, in difetto di specifica allegazione e dimostrazione delle ragioni fondanti il danno lamentato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M
147/2022, tenuto conto del decisum, applicando i medi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- accoglie in parte la domanda e dichiara la risoluzione del contratto di Interest Rate Swap del
28.05.2009;
- per l'effetto, condanna l'istituto di credito convenuto alla restituzione della somma di € 72.838,65 oltre interessi legali dalla domanda nei confronti di parte attrice;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la a rifondere, in favore della società attrice, le spese di giudizio, liquidate in € CP_3
14.000 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e cap come per legge ed € 786,00 per spese;
- pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta soccombente.
Bari, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
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