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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5216/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dagli avv.ti Ruggiero e Marco Marzocca, presso il cui studio in Barletta, alla via Regina Margherita n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 16 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 4.07.2024 parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento nonché lo status di portatore di handicap grave, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e
2 all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 508/88 nonché dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 e 33, legge n. 104/92.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980,
a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche al minore degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Per quanto riguarda lo status di persona con handicap, la l. n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.
Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni.
Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
3 stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992).
La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o CP_3
l'assenza di risposta alla domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave.
Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità
4 di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav.
2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento).
Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione CP_2 all'accertamento dell'handicap.
L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al Ministero , il quale assumeva, Controparte_4 quindi, la veste di litisconsorte necessario e poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto Ministero. CP_2
Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in CP_2 materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data,
5 dell' al Ministero dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi CP_2 alle funzioni ad esso trasferite”.
Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto,
a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che CP_2
Contr riceve le relative domande amministrative e le trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
Nel caso di specie, la CTU nominata in questa fase di merito, dott.ssa , Per_1 specializzata in geriatria, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente non versi in una condizione clinica tale da determinare l'incapacità di compiere atti della vita quotidiana senza assistenza continuativa, escludendo, quindi, la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti); analogamente è a dirsi per la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità.
Più specificamente, la consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da: “-ipoacusia percettiva bilaterale con percentuale invalidante ex DM 5.2.1992 30%; -cardiopatia ipertensiva, identificabile con codice 6441 percentuale invalidante ex DM 5.2.1992 pari al 21%; -esiti di discectomia lombare identificabile per analogia con codice 7009 percentuale invalidante ex DM 5.2.1992 pari al 21%; -asma allergico identificabile con codice 6003 percentuale invalidante ex DM 5.2.1992 pari al 21%; -tunnel carpale bilaterale identificabile con codice
7219 per analogia percentuale invalidante ex DM 5.2.1992 pari al 21%; -esiti di isterectomia in età fertile identificabile con codice 6603 percentuale invalidante ex
DM 5.2.1992 pari al 25%”, ha concluso evidenziando che “Applicando il calcolo riduzionistico della formula di HA si ottiene una riduzione percentuale pari al 81%” ed escludendo, sulla base di ciò, le condizioni per riconoscere il requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste.
Inoltre, nel rispondere alle osservazioni di parte, la c.t.u. ha osservato che “(…)
Peraltro tale percentuale non realizza la totale inabilità del 100%, misura indispensabile, per valutare la concessione della indennità di accompagnamento fondata sulla impossibilità a deambulare autonomamente e/o a compiere
6 autonomamente gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto permanente di terzi. Va, infine, rilevato che le osservazioni della difesa della ricorrente, sono infondate in quanto nel certificato di visita neurologica citata, vengono esposti i risultati sic e simpliciter dei tests ADL e IADL senza che vengano allegati al ridetto certificato i riscontri testistici in cartaceo dai quali evincere le funzioni perse e quelle conservate. Inoltre, dal referto del certificato si rileva una incongruenza tra quanto attestato nell'anamnesi neurologica in quanto in tale sede viene riferito: “iniziale disturbo nelle attività di vita quotidiana in particolar modo nel portare conto dei soldi,cucinare e prendere i mezzi pubblici”, funzioni che nel test IADL risultano, invece, totalmente perse poiché il risultato finale riportato nel suddetto certificato dal neurologo è pari a 0/8! Inoltre va rilevato che nelle conclusioni del citato certificato si fa diagnosi sic et simpliciter di “depressione endogena grave” senza che né dalla anamnesi né dall'esame obiettivo emerga la condizione psichica diagnosticata. Invero i tests somministrati alla visita neurologica ovvero ADL,IADL e
MMSE attengono alla sfera funzionale e cognitva e non a quella psichica. Infatti i tests utili e indispensabili per indagare la sfera psichica sono ad esempio GDS e
CDR etc.e non quelli somministrati nella visita neurologica poiché attengono ad altre sfere come già rilevato al periodo che precede”.
Non sono emersi, quindi, elementi da cui possano desumersi l'impossibilità della parte di deambulare autonomamente, né di compiere gli atti di vita quotidiana in autonomia;
analogamente è a dirsi con riferimento al requisito dell'handicap grave che postula una condizione che rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione richiesto a tal fine.
Deve ritenersi, quindi, che, alla luce del quadro clinico risultante dalla documentazione medica e dall'esame diretto della parte, che in questo tipo di accertamenti assume un ruolo preminente, non ricorrano le condizioni per riconoscere i requisiti sanitari delle prestazioni richieste.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo parte ricorrente depositato dichiarazione di esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. ad eccezione di quelle di c.t.u. che sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5216/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese, ad eccezione di quelle di c.t.u. che sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 16.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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