Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11215 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11836/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Monica Battaglia in Roma, via Cunfida, n. 20;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto di rigetto -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in materia di cittadinanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ), attesa la segnalazione per violazione dell’art. 116, comma 13 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (giuda senza patente) e il mancato possesso dei requisiti reddituali.
2. Con un unico articolato motivo di ricorso la parte evidenzia la piena integrazione sul territorio nazionale, con percezione di un reddito familiare (comprensivo di quello del marito) ampiamente sufficiente a soddisfare i proprî bisogni. Inoltre, considerato che alla segnalazione sopra ricordata non seguiva alcuna conseguenza penale, la parte evidenzia l’illegittimità del diniego.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando documenti.
4. All’udienza del 9 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Preliminarmente, va rilevato come, con il tardivo deposito documentale dell’8 maggio 2025, la difesa erariale abbia evidenziato la riapertura dell’istruttoria per la concessione della cittadinanza. Tale circostanza, nondimeno, a parere del Collegio non fa venir meno l’interesse all’annullamento dell’atto, atteso che la parte non ha ancora ottenuto la rimozione del provvedimento gravato dall’universo giuridico, né conseguito il bene della vita (ossia lo status civitatis ): ne consegue che il ricorso deve essere esaminato nel merito.
6. Le doglianze, poi, sono complessivamente fondate.
7. In primo luogo, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
8. Nello specifico, in sede di concessione di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 l. 91/1992, tale ampia attività discrezionale si esplica in un potere valutativo con riguardo al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale sotto varî profili, tra i quali vi è anche quello della sufficienza del reddito con cui l’aspirante cittadino intende garantire il proprio sostentamento. Tale requisito, infatti, è volto non solo a garantire la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento per il richiedente, ma, nell’ottica del contemperamento degli interessi pubblici e privati sotteso al procedimento di concessione della cittadinanza, anche ad assicurare che lo stesso possa essere regolarmente adempiente agli obblighi fiscali e ai doveri di solidarietà sociale ed economica a cui sarà tenuto a seguito dell’acquisizione dello status di cittadino (da ultimo, v. Tar Lazio, sez. V- bis , 3 agosto 2023, n. 13038).
9. Nel silenzio del legislatore su una soglia economica minima, l’amministrazione, per valutare la congruità del reddito del richiedente, fa riferimento a quanto specificato dalla disciplina dell’esenzione alla spesa sanitaria ai sensi dell’art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8: quest’ultima, in particolare, è garantita per coloro che possiedono reddito imponibile fino ad € 8.263,31, incrementato fino ad € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico (cfr. circolare del Ministero dell’interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007). In materia di cittadinanza, tale parametro è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza in materia in quanto « indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale » (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958 e, piú di recente, Tar Lazio, sez. I- ter , 31 dicembre 2021 n. 13690).
10. La verifica del suddetto requisito reddituale deve essere, poi, effettuata non solo sul triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – come espressamente previsto dal d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, recante il regolamento disciplinante i procedimenti in materia di cittadinanza – ma, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di attuazione della l. 91/1992), deve essere mantenuto anche nel periodo successivo, al fine di dimostrare una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, in particolare fino al giuramento (cfr., Tar Lazio, sez. V- bis , 7 dicembre 2022, n. 16321).
11. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l’amministrazione non abbia legittimamente operato la verifica discrezionale in quanto, dalla documentazione depositata in atti, risulta che il marito convivente abbia ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione: il che evidenzia come l’amministrazione abbia ritenuto il nucleo familiare (che pacificamente comprende la ricorrente) come provvisto di mezzi sufficienti al proprio sostentamento.
13. Quanto poi alla segnalazione indicata nella decisione gravata, va rilevato come essa non si è tradotta in una sanzione penale, come evincibile dal casellario penale prodotto dall’esponente: peraltro, va osservato come il legislatore abbia recentemente modificato la disposizione incriminatrice, depenalizzando una serie di condotte, segno tangibile dell’infimo disvalore sociale di una tale azione. Ne consegue, logicamente, come una mera segnalazione da parte degli operatori di polizia giudiziaria per l’illecito di cui all’art. 116 d.lgs. 285/1992 non può in alcun modo essere ostativo alla concessione della cittadinanza (in termini, Tar Lazio, sez. V- bis , 3 luglio 2023, n. 11062, in un caso – piú grave – in cui l’interessato era stato condannato per il reato di guida senza patente).
14. Pertanto, alla luce dei rilievi innanzi descritti, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia affetto dai vizî denunciati.
15. L’illustrata fondatezza delle censure spiegate dall’esponente determina l’accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in conformità del presente pronunciamento.
16. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.