Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di pace, in sede di opposizione ad un verbale di contestazione per un'infrazione amministrativa al codice della strada, afferma in sentenza apoditticamente che sia stata data la prova dell'insussistenza del fatto contestato, omettendo di evidenziare il contenuto della prova medesima. (Nel caso di specie, nella sentenza cassata, il giudice aveva fondato l'accoglimento dell'opposizione esclusivamente nella base "dell'espletata istruttoria" e "delle considerazioni approfondite minuziosamente dall'avvocato del ricorrente").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/2008, n. 19041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19041 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
ESENTE REGISTRAZIO 19 041 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 16404/04 Cron.19041 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Consigliere Ud. 27/05/08 ConsigliereDott. Maria Rosaria SAN GIORGIO ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PESARO URBINO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DO MO;
- intimato avversO la sentenza n. 155/03 del Giudice di pace di FANO, depositata il 11/07/03; 2008 974 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 27/05/08 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G.16404-04-ud.27.5.08 Pres.Pontorieri-Rel.Malzone Oggetto:circol.stradale-velocità eccessiva Fatto e diritto Con ricorso depositato il 30.9.02 DO CO proponeva opposizione alla sanzione amministrativa di cui al verbale nr.0487033 elevato dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Fano in data 7.8.02 per violazione dell'art. 141,co.3 e 8,C.d.S. Il Giudice di pace di Fano, sentite le parti,con sentenza n.155/03,depositata il 19.2.04,accoglieva il ricorso e compensava le spese. Asseriva il primo giudice:"La espletata istruttoria assieme alla considerazioni approfondite minuziosamente dall'avvocato del ricorrente che spiega con precisione la dinamica del sinistro consentono al sottoscritto giudice di giudicare infondato il verbale elevato al Dori CO" Per la cassazione della decisione ricorre l'Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino, esponendo due motivi: 1) omissione ed insufficiente motivazione;
2)violazione e falsa applicazione dell'art. 141,co 3 e 8,C.d.S.Nessuna difesa è stata svolta dall'intimato. Il ricorso è fondato.Si versa in ipotesi di motivazione apparente perché il primo giudice afferma apoditticamente che sia stata data la prova dell'insussistenza del fatto contestato all'opponente, omettemdo di evidenziarne il contenuto e senza spiegare le ragioni della sua decisività. Ne consegue la cassazione della decisione con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al giudice di pace di Pesaro.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Pesaro. Così deciso in Roma addi 27.5.08. Il Consigliere relatore e Еленій Либами Il Pr IL CANCELLIERE C1 Dott.sca Dorhtolla D'Anna DEPOSITATO IN CASCYLLERIA Roma, 10 LUG. 2008 IL CANCELLIERE 01