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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4165/2024 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fsc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca FERRO del foro di C.F._1
Catania ed elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'avv. Maria Claudia
GIORDANO, giusta procura in foglio separato parte integrante del presente atto
Opponente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso P.IVA_1
gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario
Nivola e Antonello Monoriti del ruolo generale
Opposto
(cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina Via Ugo Bassi 126, is. 137
Opposto contumace
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa. Con ricorso depositato il 29/07/2024 rappresentava di aver ricevuto la Parte_1
notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520249010189325/000, notificata in data
20/06/2024, con cui era stato richiesto il pagamento dei contributi di € 15.621,75, CP_3
importo relativo all'avviso di addebito n. 59520210001826502000 emesso dall' sede di CP_3
Messina e presumibilmente notificato in data 23.12.2013.
Parte opponente, proponendo preliminarmente istanza di sospensione dell'esecuzione, assumeva come fosse illegittima la richiesta di pagamento intimata dall'
[...]
, considerata l'omessa notifica del prodromico avviso di addebito e la Controparte_4
conseguenziale prescrizione, l'intervenuta prescrizione dell'intimazione di pagamento e l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYX01T100502/2012, con provvedimento di sgravio nell'ambito del procedimento iscritto al n. rg. 6070/12.
L'Ente opposto chiedeva in via pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardiva opposizione proposta all'avviso di addebito, concludendo per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite ex art. 92, co. II, per mancata notifica dell'intervenuto annullamento dell'accertamento fiscale.
Nella contumacia dell' , scambiate le note di trattazione scritta, il Controparte_2
procedimento viene definito come segue.
2. Presupposti di diritto.
Si prende atto della tempestività dell'opposizione proposta in data 29/07/2024 avverso l'intimazione di pagamento, notificata il 20/06/2024, avvenuta pertanto entro il termine previsto per legge.
Nel merito si osserva che, nel caso che ci occupa, è stato disposto l'annullamento del verbale di accertamento fiscale presupposto dell'avviso di addebito per cui è causa, nell'ambito del procedimento n. rg. 6070/12, ove l' si era costituita e che con Controparte_2
provvedimento di sgravio del 03/10/2023 provvedeva ad annullare.
In data 10/03/2025, l' annullava l'avviso di addebito oggetto di causa. CP_3
Deve quindi darsi atto che, nelle more del giudizio, si è verificato un fattore sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse ad una pronuncia nel merito e questo Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale del resistente, in ragione dell'emissione del provvedimento di autotutela dopo l'instaurazione della lite. Si osserva infatti che nessun onere di notifica del provvedimento di sospensione incombeva sulla parte procedente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte opponente come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dispone la cessata materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali in favore di , che liquida CP_3 Parte_1
in € 2.695,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi.
Messina, 23 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando