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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/10/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 997/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
GI De SA Presidente
Antonella Allegra Consigliere
RI IO Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE FILIPPIS LUIGI e dall'avv. con P.IVA_1 domicilio eletto in VIA FASCILLA 7 70020 BITRITTO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
SP RD con domicilio eletto in LARGO GIAMBELLINO 2 42124
REGGIO NELL'EMILIA
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia CP_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 11.10.2023 ad istanza di Controparte_2 con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 24.078,50 in forza dell'assegno bancario n. 0952555653-10 dell'importo di € 23.668,00.
La assumeva di aver sottoscritto in data 12.05.2022 un contratto di franchising CP_1 con la società intimante, ove era previsto, all'art. 8, il pagamento delle seguenti somme:
€ 9.760,00, a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del contratto, €
23.668,00 a titolo di acconto del 30% a 30 giorni dalla firma del contratto ed €
54.656,00 al saldo.
Allegava che , amministratore unico della società, aveva pretes alla Controparte_3 sottoscrizione del contratto, la consegna di due assegni bancari non datati, per l'importo di € 23.668,00 quale acconto del 30% (n. ass. 0952555653-10 banca Monte Paschi) e di
€ 54.656,00 quale saldo (n. ass. 0952555655-12 banca Monte Paschi), a titolo di garanzia del pagamento degli importi contrattualmente previsti.
Deduceva inoltre che, ottenuto in data 17.10.2022 un finanziamento bancario, in data
22.10.2022 aveva bonificato l'intera somma ricevuta di € 25.000,00 in favore di per un importo leggermente superiore rispetto alla seconda tranche Controparte_2 avendo il preteso il pagamento di interessi per il ritardo nel pagamento;
che, a CP_3 fronte di ciò, la aveva emesso fattura d'acconto “arredamento” ma non CP_2 aveva restituito l'assegno consegnato in garanzia.
Deduceva inoltre che, ritenendosi vittima di dolo nella stipula del contratto, aveva intrapreso azione di annullamento per dolo e per la restituzione dell'assegno oggetto di precetto, oltre ad aver sporto denuncia per truffa contrattuale nei confronti di CP_3
in data 14.06.2023.
[...]
Il rimaneva contumace. CP_3
Con sentenza n. 564/2024, pubblicata il 16.05.2024, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l'opposizione, dichiarando l'illegittimità dell'atto di precetto opposto e condannando al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 CP_1 di lite.
Il giudice rilevava che i fatti allegati trovavano conferma nella documentazione prodotta, risultando provata per tabulas sia la stipulazione del contratto di franchising con la società opposta, sia il pagamento dell'acconto del 30% a mezzo bonifico bancario in adempimento di quanto previsto dall'articolo 8 del predetto contratto, come da pag. 2/8 contabile in data 24.10.2022 recante quale causale “fattura d'acconto arredamento” in relazione alla fattura in data 20.10.2022 di pari importo emessa da Controparte_2 con causale “fattura di acconto”. Nella contumacia della controparte, il Giudice rilevava che anche la matrice dell'assegno precettato recava la dicitura “acconto del 30%” con l'indicazione dell'importo di € 23.668,00 e che non risultavano tra le parti altri rapporti commerciali, ritenendo così conclusivamente accertata la riferibilità dell'assegno azionato alle obbligazioni contrattuali previste dal predetto contratto.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo, in via Controparte_2 cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività , la nullità della sentenza emessa per violazione del contraddittorio per errata dichiarazione di contumacia e, nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo lamenta la lesione del principio del contraddittorio, rilevando di essersi regolarmente costituita nel sub-procedimento sull'istanza di sospensione svolta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione principale ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Con gli altri motivi deduce che il costo complessivo del contratto di franchising ammontava ad € 88.084,00, compresa iva, ragion per cui la al momento della CP_1 sottoscrizione del contratto, avvenuta il 12.05.2022, aveva consegnato tre assegni (uno di € 9.760,00 quale “caparra confirmatoria e fee d'ingresso” a mezzo assegno n.
0952555652-09 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena;
un secondo di € 23.668,00 avente n. 0952555653-10 tratto sulla banca Monte dei Paschi, pari all'acconto del 30% come contrattualmente stabilito;
un terzo di € 54.656,00 avente n. 0952555655-12 tratto sulla medesima banca per “differenza a saldo”), rilevando che il rilascio dei medesimi rappresentava il pagamento del prezzo unitario contrattualmente concordato da effettuarsi in diverse soluzioni.
Lamentava inoltre la contraddittorietà della sentenza e l'apparenza della motivazione, rilevando che a fronte di un debito complessivo di € 88.084,00 ed acconti versati pari ad
€ 34.760,00, residuava, alla data della notifica dell'atto di precetto avvenuta l'11.10.2023 un debito di € 53.324,00.
3.- Si costituiva in giudizio deducendo la manifesta infondatezza CP_1 dell'appello chiedendo, in subordine, la declaratoria di nullità dell'assegno poiché privo pag. 3/8 di data e perché consegnato in garanzia e l'inefficacia del precetto notificato in data
11.10.2023.
Contestava il primo motivo in ordine all'eccepito violazione del contraddittorio, rilevando che la controparte si era limitata a costituirsi nel sub-procedimento di sospensiva, depositando nel giudizio principale solo istanza di visibilità.
Sugli altri motivi ribadiva che l'assegno per cui è causa era stato consegnato al in garanzia e privo di data e che tale assegno era in possesso dello stesso CP_3
sin dalla data di sottoscrizione del contratto di franchising. CP_3
Rilevava che la somma di € 25.000,00, pagata a mezzo di bonifico bancario in data
24.10.2022, costituiva il pagamento dell'acconto contrattualmente previsto del 30%, pari ad € 19.200,00 più iva, per il quale era stato consegnato in garanzia l'assegno per cui è causa, per il quale la aveva emesso fattura con causale “fattura di CP_2 acconto” per la fornitura di arredi.
Con riferimento all'avversa deduzione sul debito residuo rilevava di aver già consegnato in garanzia l'assegno di € 54.656,00, ancora in possesso della , CP_2 di cui si era chiesto il sequestro sia in sede civile che penale.
Allegava altresì che la società appellante non aveva una sede effettiva né alcun bene intestato.
4.- L'appello va rigettato.
Sul primo motivo di appello si rileva che nel procedimento di primo grado non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio per errata dichiarazione della contumacia dell'odierno appellante.
Dal fascicolo di primo grado risulta infatti che l'appellante si è regolarmente costituito solo nel sub-procedimento sull'istanza di sospensiva (che ha portato ad un provvedimento poi impugnato e confermato in sede di reclamo), ma non anche nel fascicolo principale sulla citazione in opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. I comma, dove pure era stata richiesta e concessa la visibilità al difensore. Risulta inoltre dagli atti che, in fase cautelare, l'odierno appellante non ha preso alcuna posizione nel merito della lite, limitandosi ad eccezioni procedurali, riservandosi di farlo nelle opportune sedi.
pag. 4/8 Non risulta quindi alcuna irregolarità nella dichiarazione di contumacia, nè alcuna violazione del contraddittorio o errore di interpretazione degli atti di causa correttamente avvenuta sulla base delle allegazioni e produzioni della parte costituita.
Passando agli altri motivi di appello si rileva che, nel merito, la ricostruzione operata dall'appellante risulta contraddittoria e infondata.
Per espressa ammissione dell'appellante al momento della sottoscrizione del contratto furono consegnati tre assegni (“al momento della sottoscrizione, avvenuta il 12/5/2022, la sig.ra secondo le condizioni contrattuali, consegnò tre assegni ovvero: a) CP_1 uno di € 9.760,00 quale “caparra confirmatoria e fee d'ingresso”, a mezzo assegno n.
0952555652-09 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena;
b) un altro di € 23.668,00 avente n. 0952555653-10 tratto sulla banca Monte dei Paschi, pari all'acconto del 30% come contrattualmente stabilito;
un altro di € 54.656,00 avente n. 0952555655-12 tratto sempre sulla medesima banca per “differenza a ” come evidenziato, il Per_1 totale di tali importi è pari a € 88.084,00, ovvero uguale alla cifra contrattualmente stabilita”….“è pacifico che il primo assegno di € 9.760,00 sia andato a “buon fine”; lo stesso, però, non è avvenuto per gli altri due. Infatti, alla data del giorno 8/8/2023, scadenza dell'assegno di € 23.668,00, ovvero il secondo rateo del prezzo complessivo dovuto, la sig.ra non potendolo onorare con il pagamento, chiese CP_1 all'amministratore dell'odierna società appellante di pazientare perché aveva chiesto un prestito alla sua banca di fiducia onde far fronte agli impegni finanziari assunti con il contratto. Pertanto, ottenuto il finanziamento …la sig.ra in data 24/10/2022, CP_1 effettuò un bonifico di € 25.000,00 in favore della società oggi appellante non mancando di indicare: “INF.AGG: fattura d. acconto arredamento”).
Sulla base di questa ricostruzione è quindi pacifico che i tre assegni furono consegnati al momento della conclusione del contratto con funzione di garanzia dei pagamenti successivi (come correttamente rilevato dal primo giudice), evidentemente privi di data, se è vero che l'assegno oggetto di precetto dell'importo di € 23.668,00 risulta datato
8.8.2023, data completamente sganciata dagli accordi contrattuali.
L'emissione di un assegno privo di indicazione della data - che di regola viene consegnato a garanzia di un debito con l'accordo che verrà restituito al debitore al momento dell'adempimento della propria obbligazione- è contrario alle norme pag. 5/8 imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e pertanto è da considerarsi nullo.
L'emissione di un assegno postdatato a fini di garanzia - ossia il titolo viene consegnato a garanzia di un debito con l'accordo che verrà restituito al momento dell'adempimento, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - è atto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e
2 del r.d. n. 1736 del 1933 e pertanto in simile ipotesi va dichiarata la nullità del patto di garanzia ad esso sotteso e la sussistenza della promessa di pagamento di cui all' art. 1988 c.c. (ex multis Corte appello Catania , sez. I , 06/09/2022 , n. 1707)
E' peraltro pacifico, per stessa ammissione di parte appellante, che, nell'impossibilità di ottenere prontamente il finanziamento per pagare la seconda tranche, la CP_1 effettuò con leggero ritardo il bonifico di € 25.000 , importo leggermente superiore rispetto a quello portato dall'assegno, per richiesta di interessi a causa del ritardo nel pagamento. Ogni questione sulla causale del bonifico è superata dalla stessa ricostruzione dell'appellante sopra riferita (“alla data del giorno 8/8/2023, scadenza dell'assegno di € 23.668,00, ovvero il secondo rateo del prezzo complessivo dovuto, la sig.ra non potendolo onorare con il pagamento, chiese all'amministratore CP_1 dell'odierna società appellante di pazientare perché aveva chiesto un prestito alla sua banca di fiducia onde far fronte agli impegni finanziari assunti con il contratto.
Pertanto, ottenuto il finanziamento …la sig.ra in data 24/10/2022, effettuò un CP_1 bonifico di € 25.000,00 in favore della società oggi appellante”).
Peraltro, considerato il versamento inziale di € 9.760,00 e il bonifico di € 25.000,00, qualora non si considerasse il bonifico effettuato quale adempimento dell'obbligo di pagamento della seconda tranche in relazione all'assegno oggetto di precetto, la somma degli altri due assegni nella disponibilità dell'appellante fin dalla sottoscrizione del contratto (23.668,00 e 54.656,00) sarebbe di gran lunga superiore all'importo totale dovuto in termini contrattuali (di € 88.084,00 come espressamente riconosciuto dalla stesso appellante).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza con valori medi.
pag. 6/8 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 I comma c.p.c. per mancanza di prova di mala fede o colpa grave. Sussistono invece i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. III comma per evidente infondatezza dell'appello pur a seguito della precisa scelta processuale di mancata costituzione in primo grado, con liquidazione equitativa come in dispositivo in relazione alle spese di lite.
Condanna all'importo di 1.000,00 in favore della cassa delle ammende considerato il valore della causa e le spese di lite sopra liquidate.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 nei confronti di costituita, avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Reggio Emilia n. 564/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in € 3.966,00 per compensi del grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento dell'importo di €
1.800,00 in favore di controparte;
condanna l'appellante al pagamento dell'importo di € 1.000,00 in favore della
[...] ex art. 96 IV comma c.p.c.. CP_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
pag. 7/8 Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI IO GI De SA
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 997/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
GI De SA Presidente
Antonella Allegra Consigliere
RI IO Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE FILIPPIS LUIGI e dall'avv. con P.IVA_1 domicilio eletto in VIA FASCILLA 7 70020 BITRITTO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
SP RD con domicilio eletto in LARGO GIAMBELLINO 2 42124
REGGIO NELL'EMILIA
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia CP_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 11.10.2023 ad istanza di Controparte_2 con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 24.078,50 in forza dell'assegno bancario n. 0952555653-10 dell'importo di € 23.668,00.
La assumeva di aver sottoscritto in data 12.05.2022 un contratto di franchising CP_1 con la società intimante, ove era previsto, all'art. 8, il pagamento delle seguenti somme:
€ 9.760,00, a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscrizione del contratto, €
23.668,00 a titolo di acconto del 30% a 30 giorni dalla firma del contratto ed €
54.656,00 al saldo.
Allegava che , amministratore unico della società, aveva pretes alla Controparte_3 sottoscrizione del contratto, la consegna di due assegni bancari non datati, per l'importo di € 23.668,00 quale acconto del 30% (n. ass. 0952555653-10 banca Monte Paschi) e di
€ 54.656,00 quale saldo (n. ass. 0952555655-12 banca Monte Paschi), a titolo di garanzia del pagamento degli importi contrattualmente previsti.
Deduceva inoltre che, ottenuto in data 17.10.2022 un finanziamento bancario, in data
22.10.2022 aveva bonificato l'intera somma ricevuta di € 25.000,00 in favore di per un importo leggermente superiore rispetto alla seconda tranche Controparte_2 avendo il preteso il pagamento di interessi per il ritardo nel pagamento;
che, a CP_3 fronte di ciò, la aveva emesso fattura d'acconto “arredamento” ma non CP_2 aveva restituito l'assegno consegnato in garanzia.
Deduceva inoltre che, ritenendosi vittima di dolo nella stipula del contratto, aveva intrapreso azione di annullamento per dolo e per la restituzione dell'assegno oggetto di precetto, oltre ad aver sporto denuncia per truffa contrattuale nei confronti di CP_3
in data 14.06.2023.
[...]
Il rimaneva contumace. CP_3
Con sentenza n. 564/2024, pubblicata il 16.05.2024, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva l'opposizione, dichiarando l'illegittimità dell'atto di precetto opposto e condannando al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 CP_1 di lite.
Il giudice rilevava che i fatti allegati trovavano conferma nella documentazione prodotta, risultando provata per tabulas sia la stipulazione del contratto di franchising con la società opposta, sia il pagamento dell'acconto del 30% a mezzo bonifico bancario in adempimento di quanto previsto dall'articolo 8 del predetto contratto, come da pag. 2/8 contabile in data 24.10.2022 recante quale causale “fattura d'acconto arredamento” in relazione alla fattura in data 20.10.2022 di pari importo emessa da Controparte_2 con causale “fattura di acconto”. Nella contumacia della controparte, il Giudice rilevava che anche la matrice dell'assegno precettato recava la dicitura “acconto del 30%” con l'indicazione dell'importo di € 23.668,00 e che non risultavano tra le parti altri rapporti commerciali, ritenendo così conclusivamente accertata la riferibilità dell'assegno azionato alle obbligazioni contrattuali previste dal predetto contratto.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello, chiedendo, in via Controparte_2 cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività , la nullità della sentenza emessa per violazione del contraddittorio per errata dichiarazione di contumacia e, nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo lamenta la lesione del principio del contraddittorio, rilevando di essersi regolarmente costituita nel sub-procedimento sull'istanza di sospensione svolta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione principale ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Con gli altri motivi deduce che il costo complessivo del contratto di franchising ammontava ad € 88.084,00, compresa iva, ragion per cui la al momento della CP_1 sottoscrizione del contratto, avvenuta il 12.05.2022, aveva consegnato tre assegni (uno di € 9.760,00 quale “caparra confirmatoria e fee d'ingresso” a mezzo assegno n.
0952555652-09 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena;
un secondo di € 23.668,00 avente n. 0952555653-10 tratto sulla banca Monte dei Paschi, pari all'acconto del 30% come contrattualmente stabilito;
un terzo di € 54.656,00 avente n. 0952555655-12 tratto sulla medesima banca per “differenza a saldo”), rilevando che il rilascio dei medesimi rappresentava il pagamento del prezzo unitario contrattualmente concordato da effettuarsi in diverse soluzioni.
Lamentava inoltre la contraddittorietà della sentenza e l'apparenza della motivazione, rilevando che a fronte di un debito complessivo di € 88.084,00 ed acconti versati pari ad
€ 34.760,00, residuava, alla data della notifica dell'atto di precetto avvenuta l'11.10.2023 un debito di € 53.324,00.
3.- Si costituiva in giudizio deducendo la manifesta infondatezza CP_1 dell'appello chiedendo, in subordine, la declaratoria di nullità dell'assegno poiché privo pag. 3/8 di data e perché consegnato in garanzia e l'inefficacia del precetto notificato in data
11.10.2023.
Contestava il primo motivo in ordine all'eccepito violazione del contraddittorio, rilevando che la controparte si era limitata a costituirsi nel sub-procedimento di sospensiva, depositando nel giudizio principale solo istanza di visibilità.
Sugli altri motivi ribadiva che l'assegno per cui è causa era stato consegnato al in garanzia e privo di data e che tale assegno era in possesso dello stesso CP_3
sin dalla data di sottoscrizione del contratto di franchising. CP_3
Rilevava che la somma di € 25.000,00, pagata a mezzo di bonifico bancario in data
24.10.2022, costituiva il pagamento dell'acconto contrattualmente previsto del 30%, pari ad € 19.200,00 più iva, per il quale era stato consegnato in garanzia l'assegno per cui è causa, per il quale la aveva emesso fattura con causale “fattura di CP_2 acconto” per la fornitura di arredi.
Con riferimento all'avversa deduzione sul debito residuo rilevava di aver già consegnato in garanzia l'assegno di € 54.656,00, ancora in possesso della , CP_2 di cui si era chiesto il sequestro sia in sede civile che penale.
Allegava altresì che la società appellante non aveva una sede effettiva né alcun bene intestato.
4.- L'appello va rigettato.
Sul primo motivo di appello si rileva che nel procedimento di primo grado non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio per errata dichiarazione della contumacia dell'odierno appellante.
Dal fascicolo di primo grado risulta infatti che l'appellante si è regolarmente costituito solo nel sub-procedimento sull'istanza di sospensiva (che ha portato ad un provvedimento poi impugnato e confermato in sede di reclamo), ma non anche nel fascicolo principale sulla citazione in opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. I comma, dove pure era stata richiesta e concessa la visibilità al difensore. Risulta inoltre dagli atti che, in fase cautelare, l'odierno appellante non ha preso alcuna posizione nel merito della lite, limitandosi ad eccezioni procedurali, riservandosi di farlo nelle opportune sedi.
pag. 4/8 Non risulta quindi alcuna irregolarità nella dichiarazione di contumacia, nè alcuna violazione del contraddittorio o errore di interpretazione degli atti di causa correttamente avvenuta sulla base delle allegazioni e produzioni della parte costituita.
Passando agli altri motivi di appello si rileva che, nel merito, la ricostruzione operata dall'appellante risulta contraddittoria e infondata.
Per espressa ammissione dell'appellante al momento della sottoscrizione del contratto furono consegnati tre assegni (“al momento della sottoscrizione, avvenuta il 12/5/2022, la sig.ra secondo le condizioni contrattuali, consegnò tre assegni ovvero: a) CP_1 uno di € 9.760,00 quale “caparra confirmatoria e fee d'ingresso”, a mezzo assegno n.
0952555652-09 tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena;
b) un altro di € 23.668,00 avente n. 0952555653-10 tratto sulla banca Monte dei Paschi, pari all'acconto del 30% come contrattualmente stabilito;
un altro di € 54.656,00 avente n. 0952555655-12 tratto sempre sulla medesima banca per “differenza a ” come evidenziato, il Per_1 totale di tali importi è pari a € 88.084,00, ovvero uguale alla cifra contrattualmente stabilita”….“è pacifico che il primo assegno di € 9.760,00 sia andato a “buon fine”; lo stesso, però, non è avvenuto per gli altri due. Infatti, alla data del giorno 8/8/2023, scadenza dell'assegno di € 23.668,00, ovvero il secondo rateo del prezzo complessivo dovuto, la sig.ra non potendolo onorare con il pagamento, chiese CP_1 all'amministratore dell'odierna società appellante di pazientare perché aveva chiesto un prestito alla sua banca di fiducia onde far fronte agli impegni finanziari assunti con il contratto. Pertanto, ottenuto il finanziamento …la sig.ra in data 24/10/2022, CP_1 effettuò un bonifico di € 25.000,00 in favore della società oggi appellante non mancando di indicare: “INF.AGG: fattura d. acconto arredamento”).
Sulla base di questa ricostruzione è quindi pacifico che i tre assegni furono consegnati al momento della conclusione del contratto con funzione di garanzia dei pagamenti successivi (come correttamente rilevato dal primo giudice), evidentemente privi di data, se è vero che l'assegno oggetto di precetto dell'importo di € 23.668,00 risulta datato
8.8.2023, data completamente sganciata dagli accordi contrattuali.
L'emissione di un assegno privo di indicazione della data - che di regola viene consegnato a garanzia di un debito con l'accordo che verrà restituito al debitore al momento dell'adempimento della propria obbligazione- è contrario alle norme pag. 5/8 imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e pertanto è da considerarsi nullo.
L'emissione di un assegno postdatato a fini di garanzia - ossia il titolo viene consegnato a garanzia di un debito con l'accordo che verrà restituito al momento dell'adempimento, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - è atto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e
2 del r.d. n. 1736 del 1933 e pertanto in simile ipotesi va dichiarata la nullità del patto di garanzia ad esso sotteso e la sussistenza della promessa di pagamento di cui all' art. 1988 c.c. (ex multis Corte appello Catania , sez. I , 06/09/2022 , n. 1707)
E' peraltro pacifico, per stessa ammissione di parte appellante, che, nell'impossibilità di ottenere prontamente il finanziamento per pagare la seconda tranche, la CP_1 effettuò con leggero ritardo il bonifico di € 25.000 , importo leggermente superiore rispetto a quello portato dall'assegno, per richiesta di interessi a causa del ritardo nel pagamento. Ogni questione sulla causale del bonifico è superata dalla stessa ricostruzione dell'appellante sopra riferita (“alla data del giorno 8/8/2023, scadenza dell'assegno di € 23.668,00, ovvero il secondo rateo del prezzo complessivo dovuto, la sig.ra non potendolo onorare con il pagamento, chiese all'amministratore CP_1 dell'odierna società appellante di pazientare perché aveva chiesto un prestito alla sua banca di fiducia onde far fronte agli impegni finanziari assunti con il contratto.
Pertanto, ottenuto il finanziamento …la sig.ra in data 24/10/2022, effettuò un CP_1 bonifico di € 25.000,00 in favore della società oggi appellante”).
Peraltro, considerato il versamento inziale di € 9.760,00 e il bonifico di € 25.000,00, qualora non si considerasse il bonifico effettuato quale adempimento dell'obbligo di pagamento della seconda tranche in relazione all'assegno oggetto di precetto, la somma degli altri due assegni nella disponibilità dell'appellante fin dalla sottoscrizione del contratto (23.668,00 e 54.656,00) sarebbe di gran lunga superiore all'importo totale dovuto in termini contrattuali (di € 88.084,00 come espressamente riconosciuto dalla stesso appellante).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza con valori medi.
pag. 6/8 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 I comma c.p.c. per mancanza di prova di mala fede o colpa grave. Sussistono invece i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. III comma per evidente infondatezza dell'appello pur a seguito della precisa scelta processuale di mancata costituzione in primo grado, con liquidazione equitativa come in dispositivo in relazione alle spese di lite.
Condanna all'importo di 1.000,00 in favore della cassa delle ammende considerato il valore della causa e le spese di lite sopra liquidate.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 nei confronti di costituita, avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Reggio Emilia n. 564/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in € 3.966,00 per compensi del grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento dell'importo di €
1.800,00 in favore di controparte;
condanna l'appellante al pagamento dell'importo di € 1.000,00 in favore della
[...] ex art. 96 IV comma c.p.c.. CP_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
pag. 7/8 Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
RI IO GI De SA
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