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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 870/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Jesolo (Ve) (c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico , geom. (c.f. CP_1 CP_2
), dott. (c.f. ), difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2
dall'avv. Giovanni Cattivera del foro di Roma e domiciliati in Roma presso lo studio del difensore
(appellanti principali)
nei confronti di
(c.f. ), (c.f. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), (c.f. , C.F._4 CP_5 C.F._5 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_6 C.F._6 Controparte_7 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Controparte_8 C.F._8 Controparte_9
1 ), (c.f. , C.F._9 Parte_3 C.F._10 Parte_4
(c.f. ), difesi dall'avv. Angelo Lorenzon del Foro
[...] C.F._11
di Venezia e domiciliati in San Donà di Piave (Ve) presso lo studio del difensore
(appellati e appellanti incidentali)
e di
con sede in Milano (c.f. ), in persona del Controparte_10 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Andrea Cesare e domiciliata in
Venezia Mestre presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti principali:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma, e fermo il resto, della sentenza del Tribunale di Venezia, seconda sezione civile in composizione monocratica, GOP Sabina BONANNO, n. 262/2024 rep. N.731/2024, pubblicata il 29.1.2024 resa all'esito del giudizio RG 9505/2013, non notificata, rigettare, siccome improcedibili ovvero inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dagli attori odierni appellati nei confronti dei convenuti odierni appellanti in persona del suo legale Parte_1
rapp.te pro tempore;
arch. ; e geom. , con vittoria di Parte_2 CP_2
spese e compensi dei due gradi di giudizio oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
per gli appellati e appellanti incidentali:
2 Voglia Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
Previo accertamento dell'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE E PRINCIPALE
Condannarsi la terza chiamata , in applicazione del Controparte_11
principio dell'obbligo indennitario, al pagamento dell'intero importo dovuto agli odierni appellati a titolo di risarcimento del danno;
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi le prove per testi, come formulate nella II^ memoria ex art. 183 sesto comma cpc.
1) Vero che alcuna modifica allo stato dei luoghi è stata apportata dai signori
, , e dopo la consegna dell'immobile; CP_3 CP_4 Pt_3 Pt_4
2) Vero che i convenuti pubblicizzavano la realizzazione degli appartamenti di cui al doc. 15 che si rammostra;
3) Vero che nell'annuncio di cui al doc. 16 attoreo gli appartamenti al primo piano sono indicati con doppie altezze;
3) Vero che in fase di realizzazione dell'appartamento negli immobili oggi di proprietà dei signori e era presente il soppalco il quale era CP_3 Pt_3
accessibile con una scala di ferro da cantiere e intonacato e con le parti a doppia altezza;
4) Vero che visionava l'immobile, oggi di proprietà del signor insieme CP_3
all'arch. , e vedeva il soppalco che era accessibile con una scala di ferro Pt_2
da cantiere, con la finestra a semiluna e i quattro lucernai del soppalco e con le parti doppia altezza;
3 5) Vero che, dopo aver visionato l'mmobile di cui sopra, decideva di acquistare
l'unità immobiliare sita al piano inferiore, poi rivenduta alla signora CP_7
6) Vero che, in occasione della visita all'appartamento in vendita di cui all'annuncio doc. 11 parte attrice, l'arch. le rammostrava la botola per Pt_2
l'accesso al sottotetto;
7) Vero che nelle note di progetto di cui al doc. 12 attoreo sono indicate anche le opere necessarie per rendere abitabile il sottotetto;
8) Vero che, in fase di realizzazione dell'immobile di proprietà del signor
, veniva realizzato l'impianto elettrico ed idraulico anche nella parte del CP_3
sottotetto, come risulta dalle foto di cui al doc. 13 attoreo.
Si indicano a testi: , Via Murano n. 4, 30016 Jesolo;
Testimone_1 Tes_2
, Via Murano n. 4, 30016 Jesolo;
, Via Borgovecchio n. 189,
[...] CP_12
30027 San Donà di Piave (VE); , Via Papa Luciani n. 11, Azzano Controparte_13
Decimo (PN); , Via Schileo n. 9, TI di SO (TV); Controparte_14
Co
, Via Schileo n. 9, TI SO (TV); , Via CP_15 Controparte_16
Falcone n. 1, Meolo (VE); Via Sandro Pertini n. 20, Meolo Controparte_17
(VE); Via Sandro Pertini n. 20, Meolo (VE); , Via Controparte_18 CP_19
Augusto Peloso n. 2/6, Zenson di Piave (TV).
RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE: Si chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato.
per Controparte_10
NEL MERITO, IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA:
- respingersi ogni domanda nei confronti di (già Controparte_10 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_20
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali di ambo i gradi di giudizio.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo lo svolgimento di procedimento per accertamento tecnico preventivo,
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
, con atto di citazione del 13 ottobre 2013, convenivano, davanti al
[...]
Tribunale di Venezia, l'arch. e il geom. Parte_1 Parte_2
affinché fossero solidalmente condannati, ai sensi dell'art. 1669 c.c., CP_2
al risarcimento dei danni per i vizi degli appartamenti e delle parti comuni del
“ situato nella via Pellizzari di Meolo (Ve): danni da liquidarsi in CP_21
Euro 120.147,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa depositata il 5 febbraio 2014, si costituivano in giudizio
[...]
(costruttrice dell'immobile), il geom. (direttore dei Parte_1 CP_2
lavori) e l'arch. (progettista), eccependo la prescrizione dell'azione Parte_2
attorea, l'inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. e comunque negando la responsabilità per i vizi. era autorizzato a chiamare in causa che CP_2 Controparte_20
eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa.
Acquisita la relazione dell'accertatore tecnico preventivo e respinta l'istanza d'integrazione delle indagini peritali, il Tribunale di Venezia, con sentenza n.
262/2024, depositata il 29 gennaio 2024, accoglieva parzialmente la domanda degli attori, condannando i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di Euro 118.538,50, oltre iva sull'importo di Euro 38.415,50, rivalutazione monetaria ed interessi. era condannata a tenere Controparte_20
indenne per “la quota di spettanza”. I convenuti erano altresì CP_2
condannati a rifondere agli attori le spese processuali, che venivano invece compensate tra il geom. e la compagnia assicuratrice. CP_2
Il giudice respingeva l'eccezione di prescrizione dell'azione poiché gli attori avevano acquisito sufficiente conoscenza dei vizi e delle loro cause solo all'esito
5 dell'accertamento tecnico preventivo e riteneva che fossero sussumibili, nella fattispecie dell'art. 1669 c.c., i difetti alle pareti esterne del fabbricato, i difetti causati da infiltrazioni di acqua, il difetto di ventilazione del tetto, il difetto d'isolamento acustico, mentre considerava lievi, e perciò non riconducibili alla predetta norma, alcuni difetti delle unità abitative. Quindi, sulla scorta della relazione di a.t.p., così liquidava il risarcimento: “[..] per porre rimedio ai suddetti vizi, il CTU ha quantificato lavori sia sulle parti comuni che sulla proprietà
per complessivi euro 40.065,50 (euro 38.415,50 + euro 1.650,00 – CP_8
proprietà ) stabilendo come le singole proprietà, a causa dei difetti sopra CP_8
descritti, hanno visto i loro immobili decisamente svalutarsi nella misura complessiva di euro 78.473,00, di cui euro 19.000 quanto alla proprietà euro CP_5
13.000,00 proprietà euro 18.000,00 quanto alla proprietà e CP_7 CP_8
euro 13.958,00 quanto alla proprietà e , ed euro CP_9 CP_3 CP_4
14.515,00 quanto alla proprietà Nel caso di specie, escludendo i vizi che il Pt_3
CTU indica espressamente come lievi, si rinviene un costo di rispristino e un danno causato pari a complessivi euro 118.538,50”; “in definitiva dunque, per
l'esecuzione di tutte le opere di riparazione ed eliminazione di gravi difetti riscontrati, risulta congruo liquidare i costi di riparazione, in quanto danno emergente, per una somma totale pari ad euro 40.065,50, oltre Iva, oltre al valore stimato dal CTU quanto a svalutazione degli immobili a causa dei gravi difetti riscontrati per complessivi euro 78.473,00; dette somme andranno rivalutate dalla data dell'accertato danno (28.01.2013) alla data della presente pronuncia;
sulla somma come rivaluta alla data della presente pronuncia andranno riconosciuti i soli interessi legali”.
Riconosciuta la responsabilità solidale di tutte e tre i convenuti, il giudice rilevava che il geom. aveva tempestivamente denunciato il sinistro all'assicuratore, il CP_2
quale era obbligato a tenerlo indenne per quanto era condannato a risarcire.
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, l'arch. Parte_1
e il geom. proponevano appello, chiedendo che, in Parte_2 CP_2
6 riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, tutte le domande degli attori fossero respinte.
Gli appellanti principali sostenevano che il giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione, poiché già nella perizia dell'arch. Per_1
che aveva preceduto l' erano descritti i vizi e le loro cause, denunciati a CP_22 [...]
l'11 febbraio 2011 e al geom. l'8 aprile 2011, mentre l'azione Parte_1 CP_2
era esercitata oltre l'anno da tali date, ossia il 25 novembre 2013; il giudice non si era poi pronunciato sull'eccezione di decadenza della denuncia dei vizi all'arch.
. CP_23
In subordine, gli appellanti affermavano che i vizi non fossero esistenti e comunque non avessero la gravità indicata dal consulente tecnico d'ufficio, non essendo perciò riconducibili alla fattispecie dell'art. 1669 c.c. (per quanto riguardava la coibentazione acustica, non trovava applicazione il d.p.c.m. 5 dicembre 1997, sospeso dalla l. n. 96/2010; l'intonaco era integro e la mera possibilità di distacco, prospettata dal perito, rimaneva immotivata e comunque limitata a circa 70 metri;
non era stato promesso un tetto “ventilato” e il sottotetto non era abitabile;
l'umidità nell'appartamento di era stata da lui stesso causata innalzando il piano di CP_8
campagna).
Secondo gli appellanti, anche la liquidazione del risarcimento era errata e non teneva conto che alcuni attori avevano alienato, in corso di causa, i rispettivi immobili, senza riduzione del prezzo per presenza di vizi e senza fare menzione di essi.
Infine, gli appellanti lamentavano che non fosse stato indicato in cosa era consistita la colpa del progettista e del direttore dei lavori e perciò la loro responsabilità.
Si costituivano nel giudizio di appello , Controparte_3 Controparte_4
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e , chiedendo il rigetto dell'appello
[...] Parte_3 Parte_4
e la condanna di “al pagamento dell'intero importo Controparte_11
dovuto agli odierni appellati a titolo di risarcimento del danno”.
7 Gli appellati sostenevano che il primo motivo d'impugnazione era privo di specificità e che l'arch. aveva incontrato difficoltà, per mancanza Parte_5
di documentazione, nell'accertare i difetti del fabbricato condominiale: le cause di tali difetti erano individuate dal c.t.u. all'esito di più approfondite indagini.
Infondato era il secondo motivo d'impugnazione: il d.p.c.m. 5 dicembre 1997 era applicabile e l'intollerabilità dei rumori dipendeva dalla tipologia costruttiva e dai materiali impiegati;
l'intonaco aveva subito un grave degrado;
il tetto era privo di qualsivoglia sistema di micro-ventilazione, il che favoriva la formazione di muffa e la possibilità di usufruire del sottotetto, fraudolentemente pubblicizzata dall'impresa come abitabile. Nei contratti di vendita, i coniugi e Controparte_24 [...]
avevano inserito, a favore degli acquirenti, una clausola di manleva dalle CP_25
conseguenze negative che potevano discendere dal giudizio pendente, il che dimostrava che non avevano taciuto l'esistenza dei vizi. I convenuti non avevano mai chiesto l'accertamento delle rispettive quote di corresponsabilità nella causazione dei vizi, cui avevano concorso.
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
proponevano appello incidentale, poiché il giudice non si era attenuto al
[...]
“noto principio dell'obbligo indennitario, che impone all'assicuratore, in caso di obbligazione solidale, di tenere indenne l'assicurato di tutto quanto sia tenuto a corrispondere al terzo danneggiato, anche al di là della propria quota di responsabilità”.
I predetti chiedevano pertanto che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Venezia, la compagnia assicuratrice fosse condannata, a favore del geom. al pagamento dell'intero importo di denaro loro dovuto a titolo CP_2
risarcitorio.
Si costituiva nel giudizio di appello incorporante Controparte_10 [...]
proponendo appello incidentale per i seguenti motivi: - il rapporto Controparte_20
assicurativo era cessato il 5 febbraio 2006 e l'art. 2 delle condizioni contrattuali
8 prevedeva la copertura per i danni cagionati nel periodo di vigenza del contratto, purché il sinistro fosse stato denunciato al più tardi entro due anni dalla cessazione del contratto (nella specie, la denuncia era stata compiuta, per la prima volta, nel
2011); - il giudice non si era pronunciato sull'eccezione secondo cui i vizi accertati dal c.t.u. non rientravano nell'oggetto contrattuale (che contemplava “unicamente le ipotesi di rovina totale dell'edificio ovvero gravi difetti che ne compromettono la stabilità”): pertanto, la garanzia non operava, anche a volere ritenere che i vizi riscontrati dal perito fossero riconducibili all'art. 1669 c.c., anziché, come sostenuto dallo stesso assicurato, all'art. 1667 c.c. chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse Controparte_10
respinta ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Con ordinanza del 13 settembre 2024, respinte le istanze di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, erano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1. L'impugnazione incidentale di , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e è manifestamente inammissibile.
[...] Parte_3 Parte_4
I predetti non vantano alcun diritto nei confronti di ora Controparte_20
la quale non è affatto obbligata in solido con i Controparte_10
convenuti per la loro eventuale responsabilità ex art. 1669 c.c., come erroneamente da loro sostenuto. Il rapporto assicurativo ha ad oggetto un'obbligazione indennitaria della compagnia assicuratrice nei confronti dell'assicurato.
Ne consegue che gli appellati non sono legittimati ad impugnare incidentalmente la decisione che regola il rapporto tra l'assicuratrice e il suo assicurato geom. CP_2
Solo quest'ultimo avrebbe potuto dolersi della statuizione con cui
[...]
l'assicuratore è stato condannato a tenerlo indenne “per la quota di spettanza”, anziché per tutto quanto fosse tenuto a corrispondere agli attori.
9 Il primo motivo d'impugnazione principale proposto da Parte_1
geom. e dott. è invece ammissibile, poiché la CP_2 Parte_2
doglianza è sufficientemente specifica.
Il motivo è altresì fondato.
2. Il Tribunale di Venezia, senza distinguere tra l'eccezione di decadenza e l'eccezione di prescrizione, ha affermato che “il dies a quo del termine di decadenza
e prescrizione decorre dal momento in cui il committente abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed oggettiva, in ordine ai difetti che affliggono l'immobile, alla loro gravità, alle loro cause e all'imputabilità degli stessi all'appaltatore, non essendo sufficienti 'semplici sospetti' sulla loro esistenza
e natura”.
Compiuta tale premessa in diritto, peraltro imprecisa (il termine di decadenza decorre dal momento dell'acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi, mentre il termine di prescrizione non decorre da quel momento, bensì dal giorno della denuncia), il giudice ha omesso d'indicare quando sarebbe stata compiuta la denuncia e quando sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
geom. e dott. si dolgono, Parte_1 CP_2 Parte_2
innanzitutto, del rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione promossa dagli attori ai sensi dell'art. 1669 c.c. Secondo gli appellanti, il termine annuale di prescrizione era maturato, giacché, a fronte di denuncia dei vizi (compiuta con lettera raccomandata dell'8 aprile 2011 inviata a e con lettera Parte_1
raccomandata del 4 maggio 2011 inviata al geom. , l'atto di citazione CP_2
era stato notificato il 22 novembre 2013.
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo è idoneo ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione, che inizia nuovamente a decorrere alla data di deposito della relazione del perito. Più volte la Suprema Corte ha enunciato la regola, del tutto condivisibile, secondo cui non può ritenersi che il danneggiato sia inerte nell'esercizio del diritto risarcitorio allorché ricorra al giudice per
10 l'accertamento tecnico preventivo del danno, sicché il ricorso per a.t.p. è idoneo all'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., che ricomincia a decorrere con il deposito della relazione del consulente (cfr., tra le molte, Cass. civ.
n. 8637/2020; Cass. civ. n. 26225/2023; Cass. civ. n. 29643/2024).
Senonché, l'atto interruttivo non è costituito dal solo deposito del ricorso, bensì dalla sua notificazione unitamente al decreto giudiziale che fissa l'udienza (v. sempre le suddette sentenze).
Nella specie, il ricorso per a.t.p. fu depositato il 26 aprile 2012, ma venne notificato a e al geom. il 21 maggio 2012 e all'arch. il 25 Parte_1 CP_2 Pt_2
maggio 2012.
Dunque, al momento della notificazione del ricorso, si era già compiuto il termine annuale di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.
Il Tribunale di Venezia non ha affermato che le denunce del 2011 non fossero tali
(come si è detto ha trascurato d'individuare la data delle denunce), limitandosi a dire che prima dell'accertamento del c.t.u. gli attori non avevano cognizione delle cause dei vizi (“Invero, la perizia redatta dall'arch. su incarico di parte attrice Per_1
non contiene alcuna analisi della derivazione causale dei vizi rilevati dall'attività progettuale e/o costruttiva espletata;
perciò è solo con il deposito della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo che si ritiene che il committente abbia acquisito la conoscenza, non solo dell'esistenza degli effettivi difetti, ma pure delle loro specifiche cause, sicché è a quel momento che va fatta risalire la scoperta dei difetti dell'opera e il decorso del termine annuale per la denuncia cui risulta collegato, sotto il profilo cronologico, quello successivo di prescrizione, anch'esso annuale, per l'esercizio dell'azione di responsabilità”).
La motivazione non è condivisibile.
In primo luogo, si osserva che gli stessi attori avevano dedotto che la conoscenza dei vizi era stata acquisita con la relazione dell'arch. . Nell'originario atto di Per_1
citazione si legge, infatti, che i vizi avevano cominciato a manifestarsi nel 2007 (i lavori erano terminati il 30 luglio 2004) e che gli attori avevano conferito incarico
11 all'arch. il quale “riconduceva espressamente i vizi rilevati nell'opera Per_1
dell'appaltatore e del costruttore distinguendo tra quelli che affliggono le parti comuni e quelli che interessano i singoli appartamenti”, aggiungendo che
“denunciano i vizi a all'arch. (progettista) e Parte_1 CP_23
al geom. (direttore dei lavori) con missiva datata 29 aprile 2011” CP_2
(così nell'atto di citazione datato 7 ottobre 2013).
In secondo luogo, la denuncia dei vizi era stata compiuta nel 2011, il che significa che gli attori avevano individuato i responsabili nell'impresa, nel direttore dei lavori e nel progettista, rimanendo poi irrilevante che le cause dei difetti siano state descritte dal c.t.u.
Poiché furono gli stessi attori ad allegare che le denunce vennero compiute con lettera raccomandata datata 29 aprile 2011, il giudice non poteva che fare riferimento a tale allegazione.
In terzo luogo, la relazione dell'arch. , commissionata dagli attori e Parte_5
datata 11 febbraio 2011, descriveva con precisione i vizi e consentiva d'individuarne i responsabili (tanto che, per l'appunto, furono individuati dagli attori, che prima denunciarono i vizi a al geom. Parte_1 CP_2
e all'arch. e poi li chiamarono come controparti nel
[...] Parte_2
procedimento per a.t.p.).
L'arch. aveva constatato le fessurazioni dell'intonaco e la risalita Per_1
d'umidità nelle pareti esterne del fabbricato causata dalla mancanza di guaina impermeabilizzante, nonché analoghi fenomeni d'infiltrazione in alcuni appartamenti;
l'assenza di adeguata ventilazione del tetto del fabbricato;
il difetto di isolamento acustico sia per le pareti esterne, sia per le pareti divisorie tra gli appartamenti (difetto che fu indagato con prove acustiche, che portarono l'architetto a concludere per il mancato rispetto delle norme tecniche, tra cui il d.p.c.m. 5 dicembre 1997).
La relazione del c.t.u., ing. ribadisce i vizi già rilevati dall'arch. Persona_2
, confermando gli errori esecutivi (causa delle infiltrazioni e del distacco Per_1
12 dell'intonaco), il difetto di ventilazione e il difetto d'isolamento acustico, aggiungendo qualche dettaglio alla relazione dell'arch. Quest'ultimo Per_1
aveva evidenziato che le aperture alla base del colmo e anche alla base di falda Perso erano inadeguate (l'ing. dopo avere premesso che non era prevista la realizzazione di un tetto ventilato, ha aggiunto che il colmo è ricoperto da una guaina impermeabilizzante continua, che non consente la fuoriuscita dell'area). Perso Quanto all'insufficiente isolamento acustico, l'ing. ripetute le prove, ha confermato la violazione delle norme tecniche, ascrivendole genericamente “alla tipologia costruttiva e ai materiali usati”. Perso L'ing. non si è occupato di stabilire chi, tra costruttore, direttore dei lavori e progettista, fosse responsabile dei vizi suddetti, nulla aggiungendo in proposito alla relazione dell'arch. Per_1
In sintesi, già leggendo la relazione dell'arch. si poteva agevolmente Per_1
desumere l'esistenza dei vizi e la responsabilità del costruttore e del geom. CP_2
ossia di chi aveva eseguito le opere e di chi aveva diretto le lavorazioni. Perso È pertanto da escludere che, dopo il deposito della relazione dell'ing. gli attori, che già avevano compiuto una denuncia dei vizi nel 2011, fossero in qualche modo rimessi in termine per compiere una seconda denuncia dei medesimi vizi, da cui decorresse un nuovo termine annuale di prescrizione.
In definitiva, tenuto conto di quando vennero denunciati i vizi ai convenuti, l'azione ex art. 1669 c.c. era già prescritta, allorché gli attori promossero il procedimento per accertamento tecnico preventivo, avendo fatto trascorrere più di un anno dalla denuncia alla data di notificazione del ricorso.
3. Con riferimento all'arch. sarebbe addirittura mancata, secondo gli Pt_2
appellanti, la tempestiva denuncia dei vizi.
Gli appellati affermano, invece, che la denuncia era stata effettuata il 29 aprile 2011
(così si legge a pag. 2 dell'atto di citazione del 7 ottobre 2013). Il ricevimento della lettera-raccomandata non è documentato in causa (v. doc. 3 fasc. attori).
13 In ogni caso, o perché decaduti dall'azione ex art. 1669 c.c., non avendo fatto denuncia dei vizi al progettista nel 2011, oppure perché l'azione era prescritta (se la denuncia fosse stata compiuta il 29 aprile 2011, come dedotto in atto di citazione), allorché venne notificato il ricorso per a.t.p., gli attori avevano già perduto il diritto di agire anche nei confronti dell'arch. . CP_26
È perciò superfluo aggiungere che i difetti, tutti riconducibili ad errori esecutivi, non erano ascrivibili al progettista. Perso Neppure il c.t.u., ing. ha prospettato la responsabilità del progettista, limitandosi a constatare che non era stato progettato un tetto ventilato e che non esisteva un progetto d'isolamento acustico.
All'arch. non era stato richiesto di progettare un tetto ventilato (e non vi CP_26
era obbligo legale, quantomeno nel 2003, di progettare i tetti di nuove costruzioni con sistemi di ventilazione) e neppure di predisporre un progetto acustico: non vi era obbligo legale di predisporre un tale progetto, sicché, in sua mancanza, spettava all'impresa costruttrice e al direttore dei lavori adottare, in fase esecutiva, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il rispetto dei parametri indicati dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.
4. L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione principale dispensa il collegio dall'esaminare i rimanenti motivi d'impugnazione di del Parte_1
geom. e dell'arch. , espressamente formulati in via CP_2 Parte_2
subordinata.
5. Si esamina, invece, ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali,
l'appello incidentale di il quale è fondato. Controparte_10
Il contratto di assicurazione è cessato nel 2006, mentre la denuncia del sinistro è stata compiuta dal geom. cinque anni dopo. CP_2
L'art. 2 (“Oggetto dell'assicurazione”) della polizza prevedeva che la copertura assicurativa avesse ad oggetto gli eventi dannosi causati a terzi da condotte poste in essere dall'assicurato nella vigenza del rapporto, denunciati al più tardi entro due anni dalla cessazione del rapporto.
14 Trattasi di clausola che non comportava uno squilibrio nel rapporto contrattuale, ma limitava l'oggetto dell'assicurazione.
Il contratto non è stato concluso da un consumatore, ma da un professionista e, in mancanza di contraria allegazione, deve presumersi che il premio assicurativo fosse commisurato all'oggetto del contratto.
La clausola è valida, poiché il termine biennale dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale denunciare il sinistro, né alterava il tipo legale del contratto, né rendeva in concreto la garanzia inoperante.
Non era poi la cessazione dell'attività professionale che impediva al geom. CP_2
di mantenere il rapporto assicurativo, qualora avesse voluto prolungare la
[...]
copertura.
Dunque, il geom. anche nel caso in cui fosse stato dichiarato CP_2
responsabile per i vizi, non aveva un diritto indennitario esercitabile nei confronti di e avrebbe perciò dovuto astenersi dal chiamarla in Controparte_10
causa.
5. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, è rigettata la domanda risarcitoria proposta da CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, e Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
nei confronti di arch. e geom. . Parte_1 Parte_2 CP_2
In ragione della soccombenza, gli appellati dovranno rifondere agli appellanti principali le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il geom. dovrà invece rifondere le spese processuali a CP_2 [...]
chiamata in causa malgrado l'inesistenza del diritto di garanzia Controparte_10
(v. punto che precede).
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore Euro 52.001-260.000.
Quanto a le spese processuali sono liquidate Controparte_27
applicando i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore
15 26.001-52.000 (valore dichiarato dal difensore di a pag. 11 Controparte_28
della comparsa di costituzione del 18 luglio 2024): parametri minimi attesa la bassa complessità del relativo rapporto processuale.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo sia in capo agli appellanti incidentali CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, e Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 870/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione da
[...]
e (appellanti principali) nei confronti Parte_1 Parte_2 CP_2
di , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
(appellati e appellanti incidentali) e di
[...] Controparte_10
(appellata e appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza n. 262/2024, pronunciata dal Tribunale di Venezia il 30 dicembre 2023 e depositata il 29 gennaio 2024, rigetta la domanda risarcitoria proposta da
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3
e nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_1 [...]
e Pt_2 CP_2
2) condanna , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Parte_4
e le spese processuali, Parte_1 Parte_2 CP_2
16 che così liquida: per il procedimento di a.t.p., in Euro 3.645,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di primo grado, in Euro 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello, in Euro
9.991,00 per compensi e in Euro 1.165,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) condanna a rifondere a le spese CP_2 Controparte_10
processuali, che così liquida: per il giudizio di primo grado, in Euro
2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello, in Euro 3.473,00 per compensi e in Euro 777,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti incidentali , Controparte_3 CP_4 CP_4 CP_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e di versare ulteriore importo a titolo Parte_3 Parte_4
di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 28 novembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Jesolo (Ve) (c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico , geom. (c.f. CP_1 CP_2
), dott. (c.f. ), difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2
dall'avv. Giovanni Cattivera del foro di Roma e domiciliati in Roma presso lo studio del difensore
(appellanti principali)
nei confronti di
(c.f. ), (c.f. Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
), (c.f. , C.F._4 CP_5 C.F._5 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_6 C.F._6 Controparte_7 C.F._7
(c.f. ), (c.f. Controparte_8 C.F._8 Controparte_9
1 ), (c.f. , C.F._9 Parte_3 C.F._10 Parte_4
(c.f. ), difesi dall'avv. Angelo Lorenzon del Foro
[...] C.F._11
di Venezia e domiciliati in San Donà di Piave (Ve) presso lo studio del difensore
(appellati e appellanti incidentali)
e di
con sede in Milano (c.f. ), in persona del Controparte_10 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Andrea Cesare e domiciliata in
Venezia Mestre presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per gli appellanti principali:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in parziale riforma, e fermo il resto, della sentenza del Tribunale di Venezia, seconda sezione civile in composizione monocratica, GOP Sabina BONANNO, n. 262/2024 rep. N.731/2024, pubblicata il 29.1.2024 resa all'esito del giudizio RG 9505/2013, non notificata, rigettare, siccome improcedibili ovvero inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dagli attori odierni appellati nei confronti dei convenuti odierni appellanti in persona del suo legale Parte_1
rapp.te pro tempore;
arch. ; e geom. , con vittoria di Parte_2 CP_2
spese e compensi dei due gradi di giudizio oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.
per gli appellati e appellanti incidentali:
2 Voglia Codesta Ill.ma Autorità Giudiziaria, contrariis rejectis
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
Previo accertamento dell'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'impugnata sentenza;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE E PRINCIPALE
Condannarsi la terza chiamata , in applicazione del Controparte_11
principio dell'obbligo indennitario, al pagamento dell'intero importo dovuto agli odierni appellati a titolo di risarcimento del danno;
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi le prove per testi, come formulate nella II^ memoria ex art. 183 sesto comma cpc.
1) Vero che alcuna modifica allo stato dei luoghi è stata apportata dai signori
, , e dopo la consegna dell'immobile; CP_3 CP_4 Pt_3 Pt_4
2) Vero che i convenuti pubblicizzavano la realizzazione degli appartamenti di cui al doc. 15 che si rammostra;
3) Vero che nell'annuncio di cui al doc. 16 attoreo gli appartamenti al primo piano sono indicati con doppie altezze;
3) Vero che in fase di realizzazione dell'appartamento negli immobili oggi di proprietà dei signori e era presente il soppalco il quale era CP_3 Pt_3
accessibile con una scala di ferro da cantiere e intonacato e con le parti a doppia altezza;
4) Vero che visionava l'immobile, oggi di proprietà del signor insieme CP_3
all'arch. , e vedeva il soppalco che era accessibile con una scala di ferro Pt_2
da cantiere, con la finestra a semiluna e i quattro lucernai del soppalco e con le parti doppia altezza;
3 5) Vero che, dopo aver visionato l'mmobile di cui sopra, decideva di acquistare
l'unità immobiliare sita al piano inferiore, poi rivenduta alla signora CP_7
6) Vero che, in occasione della visita all'appartamento in vendita di cui all'annuncio doc. 11 parte attrice, l'arch. le rammostrava la botola per Pt_2
l'accesso al sottotetto;
7) Vero che nelle note di progetto di cui al doc. 12 attoreo sono indicate anche le opere necessarie per rendere abitabile il sottotetto;
8) Vero che, in fase di realizzazione dell'immobile di proprietà del signor
, veniva realizzato l'impianto elettrico ed idraulico anche nella parte del CP_3
sottotetto, come risulta dalle foto di cui al doc. 13 attoreo.
Si indicano a testi: , Via Murano n. 4, 30016 Jesolo;
Testimone_1 Tes_2
, Via Murano n. 4, 30016 Jesolo;
, Via Borgovecchio n. 189,
[...] CP_12
30027 San Donà di Piave (VE); , Via Papa Luciani n. 11, Azzano Controparte_13
Decimo (PN); , Via Schileo n. 9, TI di SO (TV); Controparte_14
Co
, Via Schileo n. 9, TI SO (TV); , Via CP_15 Controparte_16
Falcone n. 1, Meolo (VE); Via Sandro Pertini n. 20, Meolo Controparte_17
(VE); Via Sandro Pertini n. 20, Meolo (VE); , Via Controparte_18 CP_19
Augusto Peloso n. 2/6, Zenson di Piave (TV).
RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE: Si chiede, ex art. 93 c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato.
per Controparte_10
NEL MERITO, IN RIFORMA DELL'IMPUGNATA SENTENZA:
- respingersi ogni domanda nei confronti di (già Controparte_10 [...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_20
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali di ambo i gradi di giudizio.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo lo svolgimento di procedimento per accertamento tecnico preventivo,
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
, con atto di citazione del 13 ottobre 2013, convenivano, davanti al
[...]
Tribunale di Venezia, l'arch. e il geom. Parte_1 Parte_2
affinché fossero solidalmente condannati, ai sensi dell'art. 1669 c.c., CP_2
al risarcimento dei danni per i vizi degli appartamenti e delle parti comuni del
“ situato nella via Pellizzari di Meolo (Ve): danni da liquidarsi in CP_21
Euro 120.147,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con comparsa depositata il 5 febbraio 2014, si costituivano in giudizio
[...]
(costruttrice dell'immobile), il geom. (direttore dei Parte_1 CP_2
lavori) e l'arch. (progettista), eccependo la prescrizione dell'azione Parte_2
attorea, l'inapplicabilità dell'art. 1669 c.c. e comunque negando la responsabilità per i vizi. era autorizzato a chiamare in causa che CP_2 Controparte_20
eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa.
Acquisita la relazione dell'accertatore tecnico preventivo e respinta l'istanza d'integrazione delle indagini peritali, il Tribunale di Venezia, con sentenza n.
262/2024, depositata il 29 gennaio 2024, accoglieva parzialmente la domanda degli attori, condannando i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di Euro 118.538,50, oltre iva sull'importo di Euro 38.415,50, rivalutazione monetaria ed interessi. era condannata a tenere Controparte_20
indenne per “la quota di spettanza”. I convenuti erano altresì CP_2
condannati a rifondere agli attori le spese processuali, che venivano invece compensate tra il geom. e la compagnia assicuratrice. CP_2
Il giudice respingeva l'eccezione di prescrizione dell'azione poiché gli attori avevano acquisito sufficiente conoscenza dei vizi e delle loro cause solo all'esito
5 dell'accertamento tecnico preventivo e riteneva che fossero sussumibili, nella fattispecie dell'art. 1669 c.c., i difetti alle pareti esterne del fabbricato, i difetti causati da infiltrazioni di acqua, il difetto di ventilazione del tetto, il difetto d'isolamento acustico, mentre considerava lievi, e perciò non riconducibili alla predetta norma, alcuni difetti delle unità abitative. Quindi, sulla scorta della relazione di a.t.p., così liquidava il risarcimento: “[..] per porre rimedio ai suddetti vizi, il CTU ha quantificato lavori sia sulle parti comuni che sulla proprietà
per complessivi euro 40.065,50 (euro 38.415,50 + euro 1.650,00 – CP_8
proprietà ) stabilendo come le singole proprietà, a causa dei difetti sopra CP_8
descritti, hanno visto i loro immobili decisamente svalutarsi nella misura complessiva di euro 78.473,00, di cui euro 19.000 quanto alla proprietà euro CP_5
13.000,00 proprietà euro 18.000,00 quanto alla proprietà e CP_7 CP_8
euro 13.958,00 quanto alla proprietà e , ed euro CP_9 CP_3 CP_4
14.515,00 quanto alla proprietà Nel caso di specie, escludendo i vizi che il Pt_3
CTU indica espressamente come lievi, si rinviene un costo di rispristino e un danno causato pari a complessivi euro 118.538,50”; “in definitiva dunque, per
l'esecuzione di tutte le opere di riparazione ed eliminazione di gravi difetti riscontrati, risulta congruo liquidare i costi di riparazione, in quanto danno emergente, per una somma totale pari ad euro 40.065,50, oltre Iva, oltre al valore stimato dal CTU quanto a svalutazione degli immobili a causa dei gravi difetti riscontrati per complessivi euro 78.473,00; dette somme andranno rivalutate dalla data dell'accertato danno (28.01.2013) alla data della presente pronuncia;
sulla somma come rivaluta alla data della presente pronuncia andranno riconosciuti i soli interessi legali”.
Riconosciuta la responsabilità solidale di tutte e tre i convenuti, il giudice rilevava che il geom. aveva tempestivamente denunciato il sinistro all'assicuratore, il CP_2
quale era obbligato a tenerlo indenne per quanto era condannato a risarcire.
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2024, l'arch. Parte_1
e il geom. proponevano appello, chiedendo che, in Parte_2 CP_2
6 riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, tutte le domande degli attori fossero respinte.
Gli appellanti principali sostenevano che il giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione dell'azione, poiché già nella perizia dell'arch. Per_1
che aveva preceduto l' erano descritti i vizi e le loro cause, denunciati a CP_22 [...]
l'11 febbraio 2011 e al geom. l'8 aprile 2011, mentre l'azione Parte_1 CP_2
era esercitata oltre l'anno da tali date, ossia il 25 novembre 2013; il giudice non si era poi pronunciato sull'eccezione di decadenza della denuncia dei vizi all'arch.
. CP_23
In subordine, gli appellanti affermavano che i vizi non fossero esistenti e comunque non avessero la gravità indicata dal consulente tecnico d'ufficio, non essendo perciò riconducibili alla fattispecie dell'art. 1669 c.c. (per quanto riguardava la coibentazione acustica, non trovava applicazione il d.p.c.m. 5 dicembre 1997, sospeso dalla l. n. 96/2010; l'intonaco era integro e la mera possibilità di distacco, prospettata dal perito, rimaneva immotivata e comunque limitata a circa 70 metri;
non era stato promesso un tetto “ventilato” e il sottotetto non era abitabile;
l'umidità nell'appartamento di era stata da lui stesso causata innalzando il piano di CP_8
campagna).
Secondo gli appellanti, anche la liquidazione del risarcimento era errata e non teneva conto che alcuni attori avevano alienato, in corso di causa, i rispettivi immobili, senza riduzione del prezzo per presenza di vizi e senza fare menzione di essi.
Infine, gli appellanti lamentavano che non fosse stato indicato in cosa era consistita la colpa del progettista e del direttore dei lavori e perciò la loro responsabilità.
Si costituivano nel giudizio di appello , Controparte_3 Controparte_4
, , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e , chiedendo il rigetto dell'appello
[...] Parte_3 Parte_4
e la condanna di “al pagamento dell'intero importo Controparte_11
dovuto agli odierni appellati a titolo di risarcimento del danno”.
7 Gli appellati sostenevano che il primo motivo d'impugnazione era privo di specificità e che l'arch. aveva incontrato difficoltà, per mancanza Parte_5
di documentazione, nell'accertare i difetti del fabbricato condominiale: le cause di tali difetti erano individuate dal c.t.u. all'esito di più approfondite indagini.
Infondato era il secondo motivo d'impugnazione: il d.p.c.m. 5 dicembre 1997 era applicabile e l'intollerabilità dei rumori dipendeva dalla tipologia costruttiva e dai materiali impiegati;
l'intonaco aveva subito un grave degrado;
il tetto era privo di qualsivoglia sistema di micro-ventilazione, il che favoriva la formazione di muffa e la possibilità di usufruire del sottotetto, fraudolentemente pubblicizzata dall'impresa come abitabile. Nei contratti di vendita, i coniugi e Controparte_24 [...]
avevano inserito, a favore degli acquirenti, una clausola di manleva dalle CP_25
conseguenze negative che potevano discendere dal giudizio pendente, il che dimostrava che non avevano taciuto l'esistenza dei vizi. I convenuti non avevano mai chiesto l'accertamento delle rispettive quote di corresponsabilità nella causazione dei vizi, cui avevano concorso.
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
proponevano appello incidentale, poiché il giudice non si era attenuto al
[...]
“noto principio dell'obbligo indennitario, che impone all'assicuratore, in caso di obbligazione solidale, di tenere indenne l'assicurato di tutto quanto sia tenuto a corrispondere al terzo danneggiato, anche al di là della propria quota di responsabilità”.
I predetti chiedevano pertanto che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Venezia, la compagnia assicuratrice fosse condannata, a favore del geom. al pagamento dell'intero importo di denaro loro dovuto a titolo CP_2
risarcitorio.
Si costituiva nel giudizio di appello incorporante Controparte_10 [...]
proponendo appello incidentale per i seguenti motivi: - il rapporto Controparte_20
assicurativo era cessato il 5 febbraio 2006 e l'art. 2 delle condizioni contrattuali
8 prevedeva la copertura per i danni cagionati nel periodo di vigenza del contratto, purché il sinistro fosse stato denunciato al più tardi entro due anni dalla cessazione del contratto (nella specie, la denuncia era stata compiuta, per la prima volta, nel
2011); - il giudice non si era pronunciato sull'eccezione secondo cui i vizi accertati dal c.t.u. non rientravano nell'oggetto contrattuale (che contemplava “unicamente le ipotesi di rovina totale dell'edificio ovvero gravi difetti che ne compromettono la stabilità”): pertanto, la garanzia non operava, anche a volere ritenere che i vizi riscontrati dal perito fossero riconducibili all'art. 1669 c.c., anziché, come sostenuto dallo stesso assicurato, all'art. 1667 c.c. chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse Controparte_10
respinta ogni domanda proposta nei suoi confronti.
Con ordinanza del 13 settembre 2024, respinte le istanze di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, erano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1. L'impugnazione incidentale di , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e è manifestamente inammissibile.
[...] Parte_3 Parte_4
I predetti non vantano alcun diritto nei confronti di ora Controparte_20
la quale non è affatto obbligata in solido con i Controparte_10
convenuti per la loro eventuale responsabilità ex art. 1669 c.c., come erroneamente da loro sostenuto. Il rapporto assicurativo ha ad oggetto un'obbligazione indennitaria della compagnia assicuratrice nei confronti dell'assicurato.
Ne consegue che gli appellati non sono legittimati ad impugnare incidentalmente la decisione che regola il rapporto tra l'assicuratrice e il suo assicurato geom. CP_2
Solo quest'ultimo avrebbe potuto dolersi della statuizione con cui
[...]
l'assicuratore è stato condannato a tenerlo indenne “per la quota di spettanza”, anziché per tutto quanto fosse tenuto a corrispondere agli attori.
9 Il primo motivo d'impugnazione principale proposto da Parte_1
geom. e dott. è invece ammissibile, poiché la CP_2 Parte_2
doglianza è sufficientemente specifica.
Il motivo è altresì fondato.
2. Il Tribunale di Venezia, senza distinguere tra l'eccezione di decadenza e l'eccezione di prescrizione, ha affermato che “il dies a quo del termine di decadenza
e prescrizione decorre dal momento in cui il committente abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza, seria ed oggettiva, in ordine ai difetti che affliggono l'immobile, alla loro gravità, alle loro cause e all'imputabilità degli stessi all'appaltatore, non essendo sufficienti 'semplici sospetti' sulla loro esistenza
e natura”.
Compiuta tale premessa in diritto, peraltro imprecisa (il termine di decadenza decorre dal momento dell'acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi, mentre il termine di prescrizione non decorre da quel momento, bensì dal giorno della denuncia), il giudice ha omesso d'indicare quando sarebbe stata compiuta la denuncia e quando sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione.
geom. e dott. si dolgono, Parte_1 CP_2 Parte_2
innanzitutto, del rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione promossa dagli attori ai sensi dell'art. 1669 c.c. Secondo gli appellanti, il termine annuale di prescrizione era maturato, giacché, a fronte di denuncia dei vizi (compiuta con lettera raccomandata dell'8 aprile 2011 inviata a e con lettera Parte_1
raccomandata del 4 maggio 2011 inviata al geom. , l'atto di citazione CP_2
era stato notificato il 22 novembre 2013.
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo è idoneo ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione, che inizia nuovamente a decorrere alla data di deposito della relazione del perito. Più volte la Suprema Corte ha enunciato la regola, del tutto condivisibile, secondo cui non può ritenersi che il danneggiato sia inerte nell'esercizio del diritto risarcitorio allorché ricorra al giudice per
10 l'accertamento tecnico preventivo del danno, sicché il ricorso per a.t.p. è idoneo all'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., che ricomincia a decorrere con il deposito della relazione del consulente (cfr., tra le molte, Cass. civ.
n. 8637/2020; Cass. civ. n. 26225/2023; Cass. civ. n. 29643/2024).
Senonché, l'atto interruttivo non è costituito dal solo deposito del ricorso, bensì dalla sua notificazione unitamente al decreto giudiziale che fissa l'udienza (v. sempre le suddette sentenze).
Nella specie, il ricorso per a.t.p. fu depositato il 26 aprile 2012, ma venne notificato a e al geom. il 21 maggio 2012 e all'arch. il 25 Parte_1 CP_2 Pt_2
maggio 2012.
Dunque, al momento della notificazione del ricorso, si era già compiuto il termine annuale di prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.
Il Tribunale di Venezia non ha affermato che le denunce del 2011 non fossero tali
(come si è detto ha trascurato d'individuare la data delle denunce), limitandosi a dire che prima dell'accertamento del c.t.u. gli attori non avevano cognizione delle cause dei vizi (“Invero, la perizia redatta dall'arch. su incarico di parte attrice Per_1
non contiene alcuna analisi della derivazione causale dei vizi rilevati dall'attività progettuale e/o costruttiva espletata;
perciò è solo con il deposito della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo che si ritiene che il committente abbia acquisito la conoscenza, non solo dell'esistenza degli effettivi difetti, ma pure delle loro specifiche cause, sicché è a quel momento che va fatta risalire la scoperta dei difetti dell'opera e il decorso del termine annuale per la denuncia cui risulta collegato, sotto il profilo cronologico, quello successivo di prescrizione, anch'esso annuale, per l'esercizio dell'azione di responsabilità”).
La motivazione non è condivisibile.
In primo luogo, si osserva che gli stessi attori avevano dedotto che la conoscenza dei vizi era stata acquisita con la relazione dell'arch. . Nell'originario atto di Per_1
citazione si legge, infatti, che i vizi avevano cominciato a manifestarsi nel 2007 (i lavori erano terminati il 30 luglio 2004) e che gli attori avevano conferito incarico
11 all'arch. il quale “riconduceva espressamente i vizi rilevati nell'opera Per_1
dell'appaltatore e del costruttore distinguendo tra quelli che affliggono le parti comuni e quelli che interessano i singoli appartamenti”, aggiungendo che
“denunciano i vizi a all'arch. (progettista) e Parte_1 CP_23
al geom. (direttore dei lavori) con missiva datata 29 aprile 2011” CP_2
(così nell'atto di citazione datato 7 ottobre 2013).
In secondo luogo, la denuncia dei vizi era stata compiuta nel 2011, il che significa che gli attori avevano individuato i responsabili nell'impresa, nel direttore dei lavori e nel progettista, rimanendo poi irrilevante che le cause dei difetti siano state descritte dal c.t.u.
Poiché furono gli stessi attori ad allegare che le denunce vennero compiute con lettera raccomandata datata 29 aprile 2011, il giudice non poteva che fare riferimento a tale allegazione.
In terzo luogo, la relazione dell'arch. , commissionata dagli attori e Parte_5
datata 11 febbraio 2011, descriveva con precisione i vizi e consentiva d'individuarne i responsabili (tanto che, per l'appunto, furono individuati dagli attori, che prima denunciarono i vizi a al geom. Parte_1 CP_2
e all'arch. e poi li chiamarono come controparti nel
[...] Parte_2
procedimento per a.t.p.).
L'arch. aveva constatato le fessurazioni dell'intonaco e la risalita Per_1
d'umidità nelle pareti esterne del fabbricato causata dalla mancanza di guaina impermeabilizzante, nonché analoghi fenomeni d'infiltrazione in alcuni appartamenti;
l'assenza di adeguata ventilazione del tetto del fabbricato;
il difetto di isolamento acustico sia per le pareti esterne, sia per le pareti divisorie tra gli appartamenti (difetto che fu indagato con prove acustiche, che portarono l'architetto a concludere per il mancato rispetto delle norme tecniche, tra cui il d.p.c.m. 5 dicembre 1997).
La relazione del c.t.u., ing. ribadisce i vizi già rilevati dall'arch. Persona_2
, confermando gli errori esecutivi (causa delle infiltrazioni e del distacco Per_1
12 dell'intonaco), il difetto di ventilazione e il difetto d'isolamento acustico, aggiungendo qualche dettaglio alla relazione dell'arch. Quest'ultimo Per_1
aveva evidenziato che le aperture alla base del colmo e anche alla base di falda Perso erano inadeguate (l'ing. dopo avere premesso che non era prevista la realizzazione di un tetto ventilato, ha aggiunto che il colmo è ricoperto da una guaina impermeabilizzante continua, che non consente la fuoriuscita dell'area). Perso Quanto all'insufficiente isolamento acustico, l'ing. ripetute le prove, ha confermato la violazione delle norme tecniche, ascrivendole genericamente “alla tipologia costruttiva e ai materiali usati”. Perso L'ing. non si è occupato di stabilire chi, tra costruttore, direttore dei lavori e progettista, fosse responsabile dei vizi suddetti, nulla aggiungendo in proposito alla relazione dell'arch. Per_1
In sintesi, già leggendo la relazione dell'arch. si poteva agevolmente Per_1
desumere l'esistenza dei vizi e la responsabilità del costruttore e del geom. CP_2
ossia di chi aveva eseguito le opere e di chi aveva diretto le lavorazioni. Perso È pertanto da escludere che, dopo il deposito della relazione dell'ing. gli attori, che già avevano compiuto una denuncia dei vizi nel 2011, fossero in qualche modo rimessi in termine per compiere una seconda denuncia dei medesimi vizi, da cui decorresse un nuovo termine annuale di prescrizione.
In definitiva, tenuto conto di quando vennero denunciati i vizi ai convenuti, l'azione ex art. 1669 c.c. era già prescritta, allorché gli attori promossero il procedimento per accertamento tecnico preventivo, avendo fatto trascorrere più di un anno dalla denuncia alla data di notificazione del ricorso.
3. Con riferimento all'arch. sarebbe addirittura mancata, secondo gli Pt_2
appellanti, la tempestiva denuncia dei vizi.
Gli appellati affermano, invece, che la denuncia era stata effettuata il 29 aprile 2011
(così si legge a pag. 2 dell'atto di citazione del 7 ottobre 2013). Il ricevimento della lettera-raccomandata non è documentato in causa (v. doc. 3 fasc. attori).
13 In ogni caso, o perché decaduti dall'azione ex art. 1669 c.c., non avendo fatto denuncia dei vizi al progettista nel 2011, oppure perché l'azione era prescritta (se la denuncia fosse stata compiuta il 29 aprile 2011, come dedotto in atto di citazione), allorché venne notificato il ricorso per a.t.p., gli attori avevano già perduto il diritto di agire anche nei confronti dell'arch. . CP_26
È perciò superfluo aggiungere che i difetti, tutti riconducibili ad errori esecutivi, non erano ascrivibili al progettista. Perso Neppure il c.t.u., ing. ha prospettato la responsabilità del progettista, limitandosi a constatare che non era stato progettato un tetto ventilato e che non esisteva un progetto d'isolamento acustico.
All'arch. non era stato richiesto di progettare un tetto ventilato (e non vi CP_26
era obbligo legale, quantomeno nel 2003, di progettare i tetti di nuove costruzioni con sistemi di ventilazione) e neppure di predisporre un progetto acustico: non vi era obbligo legale di predisporre un tale progetto, sicché, in sua mancanza, spettava all'impresa costruttrice e al direttore dei lavori adottare, in fase esecutiva, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il rispetto dei parametri indicati dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.
4. L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione principale dispensa il collegio dall'esaminare i rimanenti motivi d'impugnazione di del Parte_1
geom. e dell'arch. , espressamente formulati in via CP_2 Parte_2
subordinata.
5. Si esamina, invece, ai soli fini della regolamentazione delle spese processuali,
l'appello incidentale di il quale è fondato. Controparte_10
Il contratto di assicurazione è cessato nel 2006, mentre la denuncia del sinistro è stata compiuta dal geom. cinque anni dopo. CP_2
L'art. 2 (“Oggetto dell'assicurazione”) della polizza prevedeva che la copertura assicurativa avesse ad oggetto gli eventi dannosi causati a terzi da condotte poste in essere dall'assicurato nella vigenza del rapporto, denunciati al più tardi entro due anni dalla cessazione del rapporto.
14 Trattasi di clausola che non comportava uno squilibrio nel rapporto contrattuale, ma limitava l'oggetto dell'assicurazione.
Il contratto non è stato concluso da un consumatore, ma da un professionista e, in mancanza di contraria allegazione, deve presumersi che il premio assicurativo fosse commisurato all'oggetto del contratto.
La clausola è valida, poiché il termine biennale dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale denunciare il sinistro, né alterava il tipo legale del contratto, né rendeva in concreto la garanzia inoperante.
Non era poi la cessazione dell'attività professionale che impediva al geom. CP_2
di mantenere il rapporto assicurativo, qualora avesse voluto prolungare la
[...]
copertura.
Dunque, il geom. anche nel caso in cui fosse stato dichiarato CP_2
responsabile per i vizi, non aveva un diritto indennitario esercitabile nei confronti di e avrebbe perciò dovuto astenersi dal chiamarla in Controparte_10
causa.
5. In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza, è rigettata la domanda risarcitoria proposta da CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, e Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
nei confronti di arch. e geom. . Parte_1 Parte_2 CP_2
In ragione della soccombenza, gli appellati dovranno rifondere agli appellanti principali le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il geom. dovrà invece rifondere le spese processuali a CP_2 [...]
chiamata in causa malgrado l'inesistenza del diritto di garanzia Controparte_10
(v. punto che precede).
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore Euro 52.001-260.000.
Quanto a le spese processuali sono liquidate Controparte_27
applicando i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore
15 26.001-52.000 (valore dichiarato dal difensore di a pag. 11 Controparte_28
della comparsa di costituzione del 18 luglio 2024): parametri minimi attesa la bassa complessità del relativo rapporto processuale.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo sia in capo agli appellanti incidentali CP_3
, ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, e Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 870/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione da
[...]
e (appellanti principali) nei confronti Parte_1 Parte_2 CP_2
di , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
(appellati e appellanti incidentali) e di
[...] Controparte_10
(appellata e appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in accoglimento dell'appello principale e in riforma dell'impugnata sentenza n. 262/2024, pronunciata dal Tribunale di Venezia il 30 dicembre 2023 e depositata il 29 gennaio 2024, rigetta la domanda risarcitoria proposta da
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3
e nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_1 [...]
e Pt_2 CP_2
2) condanna , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Parte_4
e le spese processuali, Parte_1 Parte_2 CP_2
16 che così liquida: per il procedimento di a.t.p., in Euro 3.645,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di primo grado, in Euro 8.433,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello, in Euro
9.991,00 per compensi e in Euro 1.165,50 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) condanna a rifondere a le spese CP_2 Controparte_10
processuali, che così liquida: per il giudizio di primo grado, in Euro
2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello, in Euro 3.473,00 per compensi e in Euro 777,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti incidentali , Controparte_3 CP_4 CP_4 CP_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
e di versare ulteriore importo a titolo Parte_3 Parte_4
di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 28 novembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
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