Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/06/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n. 3138/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice, dott. Antonio Lacatena, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. 3138/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e riservata per la decisione sulle conclusioni precisate a mezzo di note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
TRA
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), domiciliati in Foggia presso lo studio dell'avv. Gianfranco Orsini C.F._2 che li rappresenta e difende in giudizio per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
- opponenti -
E rappresentata da (c.f. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in S. Severo presso lo studio dell'avv. Gianfranco Florio che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
Conclusioni: all'udienza del 20/12/2024, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., qui da ritenersi integralmente richiamate e ritrascritte.
Conclusioni in atti di citazione: “voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
A) Accertare e dichiarare in via principale l'avvenuta prescrizione del preteso credito per interessi moratori e corrispettivi asseritamente richiesti dalla convenuta;
ed, in subordine, perché non dovuti ed illegittimi, in ragione della violazione della legge sull'anatocismo;
B) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione della sorta capitale asseritamente vantata dalla convenuta, per i motivi di cui in narrativa;
C) accertare e dichiarare non dovuta la penale richiesta per avvenuta risoluzione anticipata del contratto per cui è causa, in quanto non convenuta pattiziamente;
D) in via estremamente gradata, nell'ipotesi – non creduta – in cui dovesse esser ritenuto ancora sussistente il credito per sorta capitale, previo accertamento della violazione della legge n. 108/96, in combinato disposto con l'art. 644 c.p. nell'applicazione delle condizioni economiche al rapporto contrattuale, accertarsi l'esatto saldo dare-avere dei rapporti di finanziamento di cui al contratto del 20/12/1999 per AR , meglio indicato in narrativa, e rideterminare il minor importo Per_1 che verrà ritenuto di giustizia, con conseguente condanna dell'opposta alla restituzione in favore
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E) con vittoria di spese ed accessori di lite.
Conclusioni in comparsa di costituzione e risposta di “Voglia l'On.le Controparte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
1) Rigettare la proposta opposizione e tutte le avverse domande perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
2) Condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione ex art. 615, co. 1 Parte_1 Parte_2
c.p.c. avverso il precetto con cui la in qualità di mandataria di Controparte_2 [...] ha intimato loro il pagamento della complessiva somma di €.7.645,78 (oltre spese e CP_1 competenze di precetto), a titolo di rate insolute ed interessi in forza del contratto di finanziamento stipulato in data 30/12/1999 con la appartenente al Controparte_3
Gruppo E- PO di IL (fuse per la costituzione di per Controparte_1 AR (Rep. 13786/Racc. 6095) dell'originario importo di Lire 50.000,000 (€ Persona_2
25.822,84).
Gli intimati contestano il diritto dell'opposta di agire in executivis eccependo: - la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
- l'inidoneità dello stesso quale titolo fondante l'esecuzione forzata;
- la prescrizione del credito e degli interessi (moratori e corrispettivi) pretesi;
nel merito, la violazione dell'art. 2 della L. n.108/1996 nonché l'applicazione della capitalizzazione composta degli interessi, la non debenza della penale per estinzione anticipata del rapporto e delle altre commissioni bancarie addebitate perché non espressamente pattuite;
- la nullità del finanziamento per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB;
in via cautelare, hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La precettante nel costituirsi a mezzo della sua procuratrice Controparte_1 [...]
ha respinto l'eccezione preliminare di prescrizione;
ha dedotto l'infondatezza del Controparte_2 presunto superamento del limite di finanziabilità, dell'usurarietà degli interessi e dell'asserita capitalizzazione composta degli stessi;
ha evidenziato l'espressa previsione in contratto della clausola di estinzione anticipata.
Con ordinanza (non reclamata) del 21/01/2022, il G.I. ha rigettato l'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato (avanzata dagli opponenti) ed assegnato i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Respinta la richiesta di CTU contabile di parte opponente giacché esplorativa, all'udienza cartolare del 20/12/2024, la causa è assunta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Gli opponenti hanno, in via preliminare, eccepito la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del contratto di finanziamento del 30/12/1999 e l'inidoneità dello stesso quale titolo esecutivo per la carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
Entrambe le doglianze sono infondate.
Pag. 2 di 5 Dalla documentazione prodotta, risulta che il citato contratto è stato notificato, unitamente all'atto di precetto, sia a sia in data 30/03-01/04/2009 e, Parte_1 Parte_2 sulla base di esso, è stata regolarmente incardinata, presso il Tribunale di Lucera, la procedura esecutiva immobiliare n. 149/2009 Rg. Es. Imm., estintasi per vizio di forma in data 21/06/2010.
Né alcun dubbio può sorgere in ordine alla sua valenza esecutiva, posto che il contratto in questione soddisfa tutti i requisiti di legge (atto per AR P. apposizione di formula esecutiva in Per_3 data 25/01/2000, la quietanza con cui i soggetti finanziati dichiarano di aver ricevuto la somma mutuata nonché l'accredito della stessa sul c/c 3304 presso la filiale n. 245 della Controparte_3
), per cui ogni eccezione a tal proposito è infondata.
[...]
Gli odierni opponenti hanno eccepito l'estinzione del credito e degli interessi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Anche tale eccezione non coglie nel segno.
È pacifico che costituiscono atti interruttivi del termine prescrizionale valevoli verso tutti i condebitori solidali:
• le quattro missive prodotte in atti (vd. doc. nn. 9-12-13-14 allegate alla comparsa di costituzione e risposta),
• la prima notifica dell'intimazione del 30/03-1/04/2009 nei confronti di e Parte_1
Parte_2
• la racc a/r del 24/11/2010 (con cui viene riconosciuta la posizione debitoria) spedita dagli opponenti alla , Controparte_3
• il precetto notificato (in rinnovazione) rispettivamente il 1-7/07/2015 ed 1-13/07/2015 (vd. doc.
n.11).
Gli opponenti hanno eccepito altresì che la Banca finanziatrice ha applicato al rapporto il regime della capitalizzazione composta degli interessi passivi, in base al quale, essi, sarebbero stati sottoposti a dei costi aggiuntivi ingiustificati e non previsti dal contratto.
Tale assunto è privo di pregio: il rapporto contrattuale in esame si caratterizza per l'applicazione del piano d'ammortamento alla francese, ossia di un piano graduale di rimborso del finanziamento con versamento di una rata fissa costante, che non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 cod. civ., perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo. Più specificamente, in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell'interesse composto, il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. Il predetto metodo, dunque, non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del finanziamento;
in sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale. Si tratta, in definitiva, di una forma di ammortamento a
“rata costante”, in cui l'importo della rata comprende sia il capitale che gli interessi maturati nel
Pag. 3 di 5 relativo periodo;
gli interessi, dunque, sono a scalare, ossia sono decrescenti man mano che viene rimborsato il debito, le rate sono composte inizialmente più da interessi, che capitale, mentre man mano che si avvicina il termine, la proporzione tende a invertirsi (la caratteristica fondamentale della formula finanziaria che viene usata solitamente per il calcolo della rata è che per essa valgono due relazioni: la quota capitale di un anno è sempre uguale alla quota capitale dell'anno precedente;
il debito residuo alla fine di un anno è sempre uguale al valore attuale, calcolato al tasso proprio del piano, delle rate di ammortamento ancora da pagare). Da tanto, se ne ricava che gli interessi e la quota capitale scaduti escono dal rapporto finanziario in senso stretto, per cui non può configurarsi anatocismo in relazione alle somme intimate in relazione agli interessi corrispettivi (in argomento,
Cass. Civ. Sez. Un. 2024/n. 15130).
Va parimenti respinta l'eccezione di pretesa usurarietà degli interessi.
Tale eccezione è del tutto generica, senza alcuna indicazione del tasso soglia superato.
Tra l'altro, non è possibile comprendere a quali commissioni di massimo scoperto, remunerazioni e spese “collegate all'erogazione del credito” abbiano inteso riferirsi gli opponenti giacché non espressamente indicate con riferimento al rapporto da cui origina il credito.
Né, ai fini della verifica di usurarietà, può procedersi alla somma algebrica del tasso corrispettivo e del tasso di mora: per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai applicarsi congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Più specificamente, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). Il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo;
con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora, pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro (in argomento,
Cass. Civ. Sez. Un. 2020/n. 19597).
Anche la penale di estinzione anticipata che, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti, è espressamente prevista nel cit. finanziamento (vd. art. 10), va esclusa dal calcolo del TEG “..non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del danaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. 2022/n. 7352).
Parimenti generica è l'eccezione secondo cui l'indicatore sintetico di costo (ISC) indicato in contratto sarebbe inferiore a quello effettivamente applicato dalla banca.
In primis, nel contratto di finanziamento del 1999 non risulta indicato l'ISC in quanto tale obbligo è stato introdotto con delibera successiva alla stipula dello stesso (delibera del C.I.C.R. del
04/03/2003, entrata in vigore il 01/10/2003).
In ogni caso, come pacifico in giurisprudenza, l'eventuale difformità tra il TAEG/ISC indicato in contratto ed il costo effettivo sostenuto dai soggetti finanziati, non avrebbe determinato alcuna invalidità, né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi, posto che esso non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento,
Pag. 4 di 5 ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Da ultimo, è infondata la doglianza generica secondo cui la avrebbe concesso un CP_3 finanziamento superiore alla garanzia prestata così superando il limite di finanziabilità.
Con la pronuncia n. 33719 resa il 16/11/2022, le SS.UU. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2 Dlg.vo n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione
– qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
In altri termini, è esclusa la configurabilità di una nullità, poiché la questione delle conseguenze disciplinari nei confronti dell'istituto di credito, cui sia imputabile il superamento del limite di finanziabilità, rimane rilevante solo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza (v. anche Cass. Civ. 2025/n. 1720).
Le argomentazioni che precedono conducono, in definitiva, all'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM
2014/n. 55, ss.mm.ii in relazione allo scaglione di valore da €.5.201,00 a €.26.000,00 tenuto conto della natura solo documentale della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato a mezzo posta il 5-
6/05/2021 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e, per essa, quale mandataria avverso l'atto di CP_1 Controparte_2 precetto notificato rispettivamente il 16/04/2021 e il 04/05/2021, nella causa iscritta al N.
3138/2021 R.G., uditi i procuratori delle parti e disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, per quanto in parte motiva;
2. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidandole in €.4.237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Foggia il 29 giugno 2025 Il Giudice dott. Antonio Lacatena
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