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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.396 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 396 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, rimessa al collegio per la decisone sullo status in data 29/01/2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in 61026 Belforte all'Isauro Parte_1
(PU), via Piave n. 10 int.2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Adolfo Paoli,
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] residente in [...], CP_1
via Roma n. 14 giusta procura in atti dall'Avv. Francesca Faggiotto.
Resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Divorzio Giudiziale- scioglimento del matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 26.07.2024 ritualmente notificato, il ricorrente, adiva l'intestato Tribunale domandando di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lhesan, Kosovo, il
03.11.2004 tra e ed ivi registrato a Peje, , stessa data Parte_1 CP_1 CP_2
03.11.2004 al n. 17/2004RM/17006, tra e trascritto in Italia Parte_1 CP_1
all'Ufficio Anagrafe del comune di Belforte all'Isauro ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Belforte all'Isauro di procedere alla annotazione dell'emenanda sentenza;
- confermare l'affido condiviso delle figlie e, previa valutazione delle decisioni del Tribunale per i minorenni delle Marche intervenuto per effetto conseguente del ricorso depositato dal PM a tutela delle figlie minori”;
- dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla signora e, per CP_1
l'effetto revocare l'assegno di mantenimento di euro 200,00 stabilito in sede di separazione anche in forza delle relazioni redatte dai Servizi Sociali operanti nel territorio che descrivono positivamente la figura e il ruolo del ricorrente anche nei rapporti con le figlie.”.
In data 25/01/2025 si costituiva in giudizio la resistente che, dopo aver riassunto le vicende matrimoniali ed i fatti di violenza subiti, domandava all'adito Tribunale di:
“ ➢ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Kosovo, il
03.11.2004
➢Mandare la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune dove l'atto è stato parimenti trascritto
➢ la collocazione le figlie minori e in via prevalente presso l'abitazione Per_1 Per_2
materna;
➢ assegnare la casa di residenza familiare sita in Belforte All'Isauro, via Piave n. 10, a
in qualità di genitore collocatario delle minori;
CP_1
➢ disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori accordandosi liberamente con le stesse in conformità alle rispettive esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, in caso di contrasti tra i genitori, secondo il calendario di incontri e visite disposto in parte motiva;
➢disporre che provveda al mantenimento delle figlie versando alla madre, entro Parte_1
il 5 di ogni mese e su di un conto corrente alla stessa intestato, la somma di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale (€ 250,00 per ciascuna figlia);
➢disporre che le parti dividano le spese straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
➢ disporre che le predette spese siano tra le parti disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro;
➢ disporre che percepisca la totalità dell'assegno unico per il nucleo CP_1
familiare.”.
****
A scioglimento della riserva trattenuta all' udienza del 28/01/2025 fissata per la comparizione delle parti, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine al vincolo.
****
La domanda concernente lo scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente e fatta propria anche da parte resistente deve essere accolta atteso che sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e smi.
Risulta infatti che i coniugi sono separati legalmente in virtù della Sentenza n. 196/2023 pubbl. il 13/11/2023 RG n. 81/2022 e che non appare possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra di essi in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della persistente volontà di entrambi di porre fine al vincolo matrimoniale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Lhesan, Kosovo, il 03.11.2004 ed ivi registrato a Peje, , stessa data CP_1 CP_2
03.11.2004 al n. 17/2004RM/17006, poi trascritto in Italia all'Ufficio Anagrafe del comune di Belforte all'Isauro, Parte II serie C numero 3.
Per quanto riguarda le ulteriori statuizioni la causa deve essere rimessa in istruttoria.
La decisione sulle spese deve essere riservata al provvedimento conclusivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
Lhesan, Kosovo, il 03.11.2004 ed ivi registrato a Peje, , stessa data 03.11.2004 al n. CP_2
17/2004RM/17006, trascritto in Italia all'Ufficio Anagrafe del comune di Belforte all'Isauro ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Belforte all'Isauro, Parte II serie C numero
3;
RISERVA la decisione sulle spese al provvedimento conclusivo del giudizio;
RIMETTE la causa innanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio all'udienza già fissata del 6.05.2025
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Belforte all'Isauro (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 19.3.2025
Il Giudice Rel. Ed Est. Il Presidente
Dott.ssa Vera Colella Dott. Egidio De Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 396 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, rimessa al collegio per la decisone sullo status in data 29/01/2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in 61026 Belforte all'Isauro Parte_1
(PU), via Piave n. 10 int.2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Adolfo Paoli,
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] residente in [...], CP_1
via Roma n. 14 giusta procura in atti dall'Avv. Francesca Faggiotto.
Resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Divorzio Giudiziale- scioglimento del matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 26.07.2024 ritualmente notificato, il ricorrente, adiva l'intestato Tribunale domandando di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Lhesan, Kosovo, il
03.11.2004 tra e ed ivi registrato a Peje, , stessa data Parte_1 CP_1 CP_2
03.11.2004 al n. 17/2004RM/17006, tra e trascritto in Italia Parte_1 CP_1
all'Ufficio Anagrafe del comune di Belforte all'Isauro ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Belforte all'Isauro di procedere alla annotazione dell'emenanda sentenza;
- confermare l'affido condiviso delle figlie e, previa valutazione delle decisioni del Tribunale per i minorenni delle Marche intervenuto per effetto conseguente del ricorso depositato dal PM a tutela delle figlie minori”;
- dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla signora e, per CP_1
l'effetto revocare l'assegno di mantenimento di euro 200,00 stabilito in sede di separazione anche in forza delle relazioni redatte dai Servizi Sociali operanti nel territorio che descrivono positivamente la figura e il ruolo del ricorrente anche nei rapporti con le figlie.”.
In data 25/01/2025 si costituiva in giudizio la resistente che, dopo aver riassunto le vicende matrimoniali ed i fatti di violenza subiti, domandava all'adito Tribunale di:
“ ➢ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Kosovo, il
03.11.2004
➢Mandare la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune dove l'atto è stato parimenti trascritto
➢ la collocazione le figlie minori e in via prevalente presso l'abitazione Per_1 Per_2
materna;
➢ assegnare la casa di residenza familiare sita in Belforte All'Isauro, via Piave n. 10, a
in qualità di genitore collocatario delle minori;
CP_1
➢ disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori accordandosi liberamente con le stesse in conformità alle rispettive esigenze scolastiche ed extrascolastiche e, in caso di contrasti tra i genitori, secondo il calendario di incontri e visite disposto in parte motiva;
➢disporre che provveda al mantenimento delle figlie versando alla madre, entro Parte_1
il 5 di ogni mese e su di un conto corrente alla stessa intestato, la somma di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale (€ 250,00 per ciascuna figlia);
➢disporre che le parti dividano le spese straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
➢ disporre che le predette spese siano tra le parti disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro;
➢ disporre che percepisca la totalità dell'assegno unico per il nucleo CP_1
familiare.”.
****
A scioglimento della riserva trattenuta all' udienza del 28/01/2025 fissata per la comparizione delle parti, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine al vincolo.
****
La domanda concernente lo scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente e fatta propria anche da parte resistente deve essere accolta atteso che sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e smi.
Risulta infatti che i coniugi sono separati legalmente in virtù della Sentenza n. 196/2023 pubbl. il 13/11/2023 RG n. 81/2022 e che non appare possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra di essi in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della persistente volontà di entrambi di porre fine al vincolo matrimoniale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Lhesan, Kosovo, il 03.11.2004 ed ivi registrato a Peje, , stessa data CP_1 CP_2
03.11.2004 al n. 17/2004RM/17006, poi trascritto in Italia all'Ufficio Anagrafe del comune di Belforte all'Isauro, Parte II serie C numero 3.
Per quanto riguarda le ulteriori statuizioni la causa deve essere rimessa in istruttoria.
La decisione sulle spese deve essere riservata al provvedimento conclusivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
Lhesan, Kosovo, il 03.11.2004 ed ivi registrato a Peje, , stessa data 03.11.2004 al n. CP_2
17/2004RM/17006, trascritto in Italia all'Ufficio Anagrafe del comune di Belforte all'Isauro ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Belforte all'Isauro, Parte II serie C numero
3;
RISERVA la decisione sulle spese al provvedimento conclusivo del giudizio;
RIMETTE la causa innanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio all'udienza già fissata del 6.05.2025
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Belforte all'Isauro (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 19.3.2025
Il Giudice Rel. Ed Est. Il Presidente
Dott.ssa Vera Colella Dott. Egidio De Leone