Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 maggio 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 marzo 1993 |
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- 5. Accertamento della permanenza dei requisiti sanitari di inabilità civileRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 12 luglio 2021
Giurisprudenza • 336
- 1. Trib. Velletri, sentenza 03/10/2025, n. 1321Provvedimento: N. R.G. 3595/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, ha emesso la seguente SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3595/2024 R.G.A.L. e vertente tra Ricorrente Parte_1 Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Maccarrone E …Leggi di più...
- art. 429 c.p.c.·
- art. 445 bis c.p.c.·
- compensazione spese processuali·
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- cessazione della materia del contendere·
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- art. 127 ter c.p.c.·
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- pensione per ciechi assoluti
- 2. Trib. Locri, sentenza 04/04/2025, n. 429Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Locri Sezione civile Controversie in materia di Lavoro e Previdenza N. R.G. 1254/2023 Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 3.4.25 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa proposta da ( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Locri, Via Dromo 40/A, presso lo studio dell'Avv. FIAMINGO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; ricorrente contro ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 …Leggi di più...
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- 3. Trib. Marsala, sentenza 20/11/2024, n. 890Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 20/11/2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1755/2024 R.G., promossa DA C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 CONFORTO MARIANNA RICORRENTE CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE 1. in data 28.08.2017, ha inoltrato domanda amministrativa volta Parte_1 all'accertamento dei requisiti sanitari previsti …Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
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- art. 445-bis c.p.c.·
- improponibilità domanda·
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- giurisdizione del giudice del lavoro·
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- requisiti sanitari
- 4. Trib. Lecce, sentenza 02/07/2024, n. 2181Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.14116/2018 R.G. Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 14/6/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da: nata a [...], il [...] e residente a [...] (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Massimiliano Del …Leggi di più...
- interpretazione extratestuale·
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- 5. Trib. Avellino, sentenza 12/12/2024, n. 1183Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2072/2021, introdotta DA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall' avv. Roberto Coppola, presso cui è elettivamente domiciliato; RICORRENTE CONTRO (c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale. …Leggi di più...
- indebito assistenziale·
- art. 2033 c.c.·
- ripetizione indebito·
- ne bis in idem·
- compensazione impropria·
- art. 1246 c.c.·
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- art. 545 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1.
Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennita' di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.
L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 8-15 marzo 1993, n. 88 (in G.U. 1° s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto". - Art. 2.
Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1 gennaio 1968 sono titolari della pensione non reversibile, l'indennita' di accompagnamento decorre da tale data.
La stessa decorrenza e' stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non reversibile dopo il 1 gennaio 1968 con effetto da data anteriore.
In tutti gli altri casi, l'indennita' di accompagnamento e' concessa con la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a norma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 . - Art. 3.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
A tali fini, l'interessato deve produrre all'opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed il relativo importo.
Per le concessioni disposte, l'opera ha facolta' di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennita'.