Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 maggio 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 marzo 1993 |
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- compensazione spese processuali·
- ritardo pagamento prestazioni·
- cessazione della materia del contendere·
- indennità di accompagnamento·
- art. 127 ter c.p.c.·
- soccombenza virtuale·
- pensione per ciechi assoluti
Versioni del testo
- Art. 1.
Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e' corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennita' di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.
L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 8-15 marzo 1993, n. 88 (in G.U. 1° s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto". - Art. 2.
Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1 gennaio 1968 sono titolari della pensione non reversibile, l'indennita' di accompagnamento decorre da tale data.
La stessa decorrenza e' stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non reversibile dopo il 1 gennaio 1968 con effetto da data anteriore.
In tutti gli altri casi, l'indennita' di accompagnamento e' concessa con la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a norma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 . - Art. 3.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
A tali fini, l'interessato deve produrre all'opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed il relativo importo.
Per le concessioni disposte, l'opera ha facolta' di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennita'.