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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Sapone Natalino Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 223.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.04.1949, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti del primo grado, dall'Avv. Beatrice Coluccio, del Foro di Locri,
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Siderno C.F._2
(RC) Via Circonvallazione Nord n. 3, PEC Email_1
- APPELLANTE-
Contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
ME PI, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dello stesso in Marina di Gioiosa
Jonica alla via Roma n.15, PEC Email_2
APPELLATO
, C.F. , e , C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
anche nella qualità di eredi del sig. . C.F._5 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1112/2018, emessa il 10/08/2018 nel procedimento civile n. 101363/2005 R.G., depositata in Cancelleria e resa pubblica il
28.08.2018.
1 CONCLUSIONI
Per l'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano come di seguito riportato.
- Parte appellante concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta
e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto introduttivo e, per
l'effetto riformare la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Locri, n. 1112/2018, depositata
e resa pubblica il 28 Agosto 2018, non notificata alle parti;
IN SUBORDINE nella denegata ipotesi di rigetto della suddetta richiesta, accertare e dichiarare una corresponsabilità nella determinazione delle infiltrazioni accertate. - Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. Disporre d'ufficio ogni ed ulteriore provvedimento ritenuto opportuno al fine di chiarire e/o approfondire tutte le circostanze utili e confacenti, nonché convocare il nominato
CTU al fine di rendere i chiarimenti e/o approfondimenti necessari a tutela dei diritti delle parti.”
- Parte appellata costituita concludeva impugnando gli atti avversari nonché riportandosi “in toto al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché al contenuto della consulenza tecnica di parte, alle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testi escussi che hanno confermato l'assunto del ricorrente, nonché a tutte le deduzioni, difese ed eccezioni avanzate in tutti gli scritti difensivi sin qui depositati nel suo interesse, chiedendone l'integrale accoglimento e quindi la conferma della sentenza appellata, con ogni conseguenza di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato , e CP_2 Controparte_1 Persona_1
evocavano in giudizio innanzi al Tribunale di Locri sezione staccata di Siderno (poi
[...] soppressa), sostenendo che quest'ultima proprietaria di un immobile sito in Controparte_4
Marina di Gioiosa Jonica avrebbe realizzato un ulteriore corpo di fabbrica in aderenza all'immobile dei , creando anche per la mancanza del giunto tecnico, danni da Per_1 umidità all'immobile degli attori titolari peraltro di un ristorante pizzeria denominato “Stella
Marina”, dall'anno 2000 in avanti. Chiedevano quindi il ristoro dei danni in € 20.000,00 per
2 danno emergente e lucro cessante, nonché per danno all'immagine o la maggiore o minore somma che fosse rimasta accertata in causa, con condanna alle spese. Con comparsa del
2.2.2006 si costituiva parte convenuta la qual impugnava e contestava Controparte_4 quanto sostenuto dagli attori in quanto sosteneva che il danno sarebbe stato cagionato dal fatto che i lavori relativi alla porzione nuova del fabbricato erano stati bloccati e quindi non si era potuto procedere alle opere di rifinitura della stessa. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
In data 4.9.2006 decedeva l'attore , quindi con comparsa datata Persona_1
11.10.2006 si costituivano , e anche CP_2 Controparte_1 Controparte_3 nella qualità di eredi del de cuius. Effettuata l'istruttoria orale, veniva disposta consulenza tecnica di ufficio. All'udienza del 14 marzo 2018 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge”.
Con la sentenza oggetto della presente impugnazione il Tribunale così statuiva: “1.-accoglie la domanda di risarcimento dei danni proposta da , e CP_2 Controparte_1
anche quali eredi di;
2.- per l'effetto condanna , Controparte_3 Persona_1 per le ragioni esposte in parte motiva al pagamento in favore degli attori la Controparte_5 somma di € 4.896,00 quale danno emergente e la somma di € 200,00 quale lucro cessante, in totale € 5.096,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3.- rigetta le altre domande proposte dagli attori;
4.- condanna a rifondere le spese e competenze di giudizio di Controparte_5 merito in favore degli attori che si liquidano in base al DM 55/014 in complessive € 2.938,00,
e per il procedimento di accertamento tecnico in € 1350,00 oltre spese generali al 15 %, iva e cassa avvocati se dovute come specificate in parte motiva.
5. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate nel provvedimento indicato.”
In parte motiva richiamava la CTU esperita in corso di causa, accertava la presenza dei danni per cui è causa come provenienti dalla costruzione più recente realizzata dalla indicava CP_4 che “sulla base della rappresentazione efficacemente riprodotta alla pag. 15 della CTU
l'umidità delle pareti interessate sono necessariamente riconducibili alla condotta della CP_4 per la mancanza del giunto tecnico e la mancanza di opere per il convogliamento di acque meteoriche che ha determinato l'umidità nella parte alta della parete come rappresentato alla pag. 15 dell'elaborato”, così da ritenere “accertato il danno lamentato da parte attrice come direttamente ricollegabile all'attività posta in essere dalla odierna convenuta ed eziologicamente alla stessa riconducibile in toto”, non riconosceva provate le concause del danno eccepite dalla convenuta, rigettava la difesa di quest'ultima relativamente alla presunta impossibilità a provvedere per mancanza di concessione edilizia ed intervenuto sequestro del
3 bene, quantificava i danni in complessivi € 5.096,00 oltre interessi in relazione all'intervento di risanamento e lavori effettuati ed al mancato guadagno, rigettando le ulteriori voci in atto di citazione.
Avverso l'indicata sentenza proponeva gravame eccependone l'erroneità per Controparte_5
i motivi dedotti in atto di appello, che si richiamano.
Con il primo motivo, lamentava la “Violazione degli art. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione dell'esito delle risultanze istruttorie formatesi nel giudizio di primo grado” con relativo error in iudicando, ritenendo essere state travisate le risultanze della CTU per essere stato accertato che le concause relative alla condotta degli attori erano solo "eventuali e possibili" mentre il CTU le aveva indicate in termini di "assoluta certezza", avendo riferito
“l'incertezza sulla tenuta dell'impermeabilizzazione bitumosa della parte di terrazza di parte attrice soprastante il muro con presenza di umidità, priva di pavimentazione e la presenza di manomissioni per impiantistica del muro di parte attrice soprastante il fabbricato di parte convenuta”.
Censurava, quindi, la pronuncia per travisamento delle risultanze della CTU a pag. 17, in cui riteneva riconosciuto che “dette circostanze (tenuta impermeabilizzazione e manomissioni muro per impiantistica) siano anch'esse concausa della presenza di umidità riscontrata nella parte alta della parete di parte attrice”.
Rilevava, altresì, la responsabilità di parte appellata per avere “danneggiato la sigillatura nella linea di confine tra i due fabbricati per l'installazione dei condizionatori, creando così una corsia preferenziale nel deflusso dell'acqua”.
Contestava, inoltre, che il proprio immobile era stato costruito prima di quello degli appellati, per cui “incombeva sugli stessi l'esecuzione del giunto tecnico” e ribadiva l'impossibilità ad adempiere per causa di forza maggiore.
Lamentava, infine, l'illegittimità della motivazione laddove il Tribunale aveva negato rilevanza civile alla sanatoria amministrativa dell'immobile abusivo eccependo che “la sanatoria ha, quindi, valore non solo nel campo amministrativo, ma anche e soprattutto nel campo civile e giuridico, in quanto è concessa solo se l'immobile risulta conforme al piano di urbanizzazione, se così non fosse si sarebbe proceduto alla demolizione dell'opera abusiva. Da ciò deriva
l'illegittimità, la contraddittorietà e l'ingiustizia della sentenza fondata su una apparente motivazione che contrasta con i dettami sia del diritto civile che del diritto amministrativo”.
In ulteriore capo eccepiva l'erroneità della pronuncia sulle spese e competenze di lite.
Conveniva, quindi, gli appellati per l'udienza del 20.05.2020 e concludeva chiedendo: “IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
4 appello e, per l'effetto riformare la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Locri, n.
1112/2018, depositata e resa pubblica il 28 Agosto 2018, non notificata alle parti;
– IN
SUBORDINE nella denegata ipotesi di rigetto della suddetta richiesta, accertare e dichiarare una corresponsabilità nella determinazione delle infiltrazioni accertate. – Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva con atto depositato il 26.01.2021 per resistere al gravame e Controparte_1 chiederne il rigetto, con conferma della statuizione gravata.
Indicava, inoltre, che primo grado era stata “prodotta idonea documentazione comprovante la rinuncia alla quota di eredità del Sig. , in favore dell'appellato, nonché Persona_1 la rinuncia da parte della sorella e (madre), sempre nei Controparte_3 CP_2 confronti dello stesso”.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni, chiedendo volersi: “Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Controparte_5 sentenza n.112/2018 emessa dal Tribunale Civile di Locri. Con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio”.
A seguito di differimenti d'ufficio, con ordinanza resa in prima udienza filtro del 28 gennaio
2021, la Corte dichiarava la contumacia di e di , anche CP_2 Controparte_3 quali eredi di e, atteso il mancato deposito di note di trattazione scritta Persona_1 come disposto, rinviava la causa ex art. 348, comma 2 c.p.c..
All'udienza del 14 aprile 2022, per la quale veniva disposta la trattazione secondo le modalità previste dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modificazioni nella legge n. 77/2020, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Per l'udienza del 06.05.2024 le parti costituite non depositavano note di trattazione scritta entro il termine assegnato, per cui si disponeva ulteriore differimento dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, con la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnazione di termini.
All'udienza del 09.09.2024 le parti costituite depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere disatteso con conferma della sentenza impugnata, dalla quale emerge la correttezza delle valutazioni svolte dal giudice di prime cure poste a base della
5 pronuncia, essendo stato delineato, in modo puntuale e preciso, l'iter logico-motivazionale seguito per giungere alla assunta decisione, con richiamo ai passaggi ritenuti essenziali dell'accertamento peritale eseguito ed alle risultanze della prova testimoniale, ancorando il proprio provvedimento ai riscontri ottenuti.
In particolare, nel gravame si censura la pronuncia di primo grado nelle parti in cui sono state ritenute provate le circostanze di fatto sulle quali era fondata la domanda risarcitoria, ritenendola l'appellante errata per travisamento delle risultanze peritali in relazione alle concause, che rileva essere state asserite dal perito come esistenti con grado di certezza ed essere prevalenti nella causazione del danno, o in subordine concorrenti, tali da aver il CTU indicato quale causa del danno “l'incertezza sulla tenuta dell'impermeabilizzazione bitumosa della parte di terrazza di parte attrice soprastante il muro con presenza di umidità, priva di pavimentazione e la presenza di manomissioni per impiantistica del muro di parte attrice soprastante il fabbricato di parte convenuta”.
Poiché il fulcro del gravame risiede nella critica mossa alla valutazione delle risultanze della
C.T.U. a firma dell'ing. operata dal giudice di prime cure, si rende necessario procedere Per_2 alla ricostruzione dell'elaborato peritale, dal quale emerge la correttezza dell'interpretazione fatta propria dal Tribunale e l'infondatezza dell'impugnazione.
In primis si rileva che la è proprietaria di due fabbricati in aderenza, uno più datato ed CP_4 altro di recente costruzione.
Il CTU ha descritto gli immobili e la porzione in muratura del fabbricato di proprietà della stessa ed oggetto di accertamento indicando che “L'immobile oggetto del quesito è il fabbricato di parte convenuta , colorato in rosso nella planimetria, di recente Controparte_5 costruzione, ed il terreno adiacente colorato in verde nella planimetria, immobile al quale la parte attrice + 2 attribuisce la causa dei danni lamentati”, e che i danni erano Per_1 presenti “sulla parete di parte attrice confinante con il fabbricato di parte convenuta di recente costruzione e colorato in rosso nella planimetria di pagina 5”, così riferendosi non alla preesistente costruzione, che il CTP ing. (per la ha indicato essere stata Per_3 CP_4 edificata negli anni 1945-50, ma alla più recente struttura edificata nell'aprile del 1999, quindi successivamente all'edificio dei , per come anche descritta, ossia posta “a Nord in Per_1 aderenza con fabbricato di vecchia costruzione stessa proprietà parte convenuta, a Sud con terreno libero stessa proprietà parte convenuta, a Est in aderenza con fabbricato parte attrice,
a Ovest con Traversa collegante Via Europa al Lungomare” e “Realizzato al rustico (strutture
e muratura) con tutte le finiture е rifiniture da realizzare (tegole, intonaci, impianti, pavimenti, rivestimenti, infissi e simili)”.
6 La struttura in esame, quindi, è stata edificata successivamente all'immobile . Per_1
È infondato l'assunto di parte appellante secondo cui vi sarebbe stata la presenza di un giunto tecnico.
In merito, in perizia si espone che il fabbricato “è in aderenza al preesistente fabbricato di parte attrice (colorato in blu nella planimetria) e, da quanto accertato in sede di sopralluogo mediante misurazione esterna e misurazione interna previa rimozione di un mattone di tamponatura, è emerso che non è stato realizzato il giunto tecnico fra i due fabbricati” e si indica che “il fabbricato di parte convenuta (colorato in rosso nella planimetria) è stato realizzato in violazione alla normativa sismica per quanto riguarda il giunto tecnico”. In perizia vi sono anche foto e misurazioni con il “PRIMO PIANO DEI FABBRICATI IN ADERENZA”
a dimostrazione della mancata presenza del giunto.
Il perito non dà atto di lavori successivamente effettuati sull'immobile e di detti lavori CP_4 non vi è dimostrazione in atti. In CTU si indica che vi è un “Certificato Di Idoneità Statica che non poteva essere rilasciato se non a seguito di lavori di adeguamento sismico”, ma ciò non prova l'esecuzione di lavori, potendosi diversamente intendere quale osservazione critica sull'intervenuto rilascio del certificato.
È rimasto, quindi, indimostrato l'assunto di parte appellante secondo il quale vi era la presenza dell'indicato giunto tecnico e detta mancanza, confermata dalla consulenza d'ufficio, rende inaffidabile la CTP a firma del geom. allegata in fascicolo di parte appellante in cui si Per_4 dà atto dell'intervenuto rispetto di un giunto tecnico di 5 cm.
È stato, inoltre, chiarito espressamente che la costruzione degli appellati era preesistente alla nuova edificazione dell'appellante, per cui l'obbligo di realizzazione di un giunto tecnico - prescritto dal D.M. 16 Gennaio 1996 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE
SISMICHE - al punto C.4.2. (EDIFICI CONTIGUI) - era posto in capo a chi ha edificato successivamente, indi alla CP_4
Ne consegue l'infondatezza dell'ulteriore difesa di parte appellante secondo cui il proprio immobile sarebbe stato edificato prima rispetto al locale dei posto al piano primo Per_1 la cui parete è interessata al giudizio così da essere posto in capo agli appellati l'obbligo di rispettare il giunto tecnico, per essere stato diversamente dimostrato.
Al contrario, essendo stato realizzato il secondo fabbricato n aderenza di una costruzione CP_4 preesistente, vi era l'obbligo a carico della stessa di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari, inclusa la realizzazione del giunto tecnico, per evitare interferenze dannose con l'edificio confinante, e tale obbligo si estende anche al mantenimento nel tempo dell'efficacia degli accorgimenti previsti.
7 Conseguentemente, la mancanza dell'intercapedine, non presente nella fase di progettazione dello stabile, in una alla mancanza di impermeabilizzazione e la copertura mancante di tegole come in perizia, è stata correttamente ritenuta come una delle cause delle infiltrazioni imputabili all'appellante, meritando la sentenza impugnata conferma sul punto.
Infatti, in relazione alle ulteriori cause di infiltrazione, il CTU ha individuato i seguenti fattori determinanti: - “il fabbricato di parte convenuta, di recente costruzione e colorato in rosso nella planimetria di pagina 5, non è completo nella copertura mancando di tegole per la raccolta e convogliamento delle acque piovane, allo stato libere di defluire contro la parete di parte attrice, a secondo dell'intensità della pioggia stante la pendenza della copertura stessa”;
- la “sigillatura fra parete parte attrice e copertura parte convenuta, con semplice malta, è inidonea e presenta lesioni”, - “si è del parere che la mancanza di finitura della copertura del fabbricato di parte convenuta e l'inidonea sigillatura fra parete e copertura sono causa della presenza di umidità riscontrata nella parte alta della parete di parte attrice”.
In ragione di quanto sopra, deve escludersi un riconoscimento della esclusiva responsabilità degli appellati, con rigetto della relativa domanda principale in appello e conferma della responsabilità dell'appellante.
È, inoltre, infondata anche la domanda subordinata, volta al riconoscimento di un concorso di colpa.
Dopo aver precisato che quanto prima detto “sono causa” del danno, il consulente ha, comunque aggiunto che “la parte di terrazza di parte attrice soprastante il muro con presenza di umidità è allo stato finita con impermeabilizzazione bituminosa ed è priva di pavimentazione;
il muro di parte attrice soprastante il fabbricato di parte convenuta effettivamente presenta segni di manomissione per impiantistica” (installazione di condizionatori), per cui “non può escludersi…che dette circostanze (tenuta impermeabilizzazione e manomissioni muro per impiantistica) siano anch'esse concausa della presenza di umidità riscontrata nella parte alta della parete di parte attrice”.
In particolare, si ritiene errato l'assunto di parte appellante secondo cui gli elementi prima indicati sarebbero stati individuati come concausa con un margine di certezza, poiché
l'interpretazione letterale dell'elaborato peritale come riportato non conduce a detta conclusione, ma ad un dato incerto o probabilistico, ad una mera possibilità tecnica.
Il consulente ha affermato che “non si ha certezza sulla tenuta dell'impermeabilizzazione bituminosa della parte di terrazza parte attrice soprastante il muro con presenza di umidità, allo stato priva di pavimentazione, né sulla tenuta delle manomissioni per impiantistica sul muro di parte attrice soprastante il fabbricato di parte convenuta”, ma non vi è alcun riscontro
8 tecnico a conferma della mera possibilità tecnica o che tale mancanza di certezza possa essersi tradotta in un dato di fatto, né sono stati acquisiti elementi in relazione ad una eventuale non tenuta dell'impermeabilizzazione bituminosa del terrazzo o ad una mancata manutenzione della stessa o su danni al muro nel posizionamento degli impianti incidenti nell'infiltrazioni medesime, ma solo una ipotesi determinata dalla “mancanza di certezza” del contrario.
La mancanza di certezza come mera ipotesi è stata, quindi, correttamente interpretata dal giudice di prime cure nel senso che detti elementi sono indicati solo come concause "eventuali
e possibili", come tali non determinanti l'evento.
Ne deriva l'infondatezza della dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie.
In sentenza si è, infatti, precisato che la causa dei danni è addebitabile alla “mancanza del giunto tecnico e la mancanza di opere per il convogliamento di acque meteoriche” nonché alla “non idonea sigillatura fra la parete di parte attrice e quella di parte convenuta”, mentre con riferimento alle due eccepite diverse possibili concause, anche interpretando la consulenza ed il caso concreto, si è esposto che “Ritiene questo Giudice, quale peritus peritorum, che nella realtà anche questi due aspetti indicati dal CTU come eventuali e possibili e di cui il tecnico non ha saputo dare una percentuale di incidenza sul danno, non possano rilevare ai fini della realizzazione e della entità dello stesso, nella sostanza non siano concause rilevanti”, dando motivazione del proprio decisum sia con riferimento alla perizia, per come già dedotto, sia con riferimento alle ulteriori risultanze istruttorie.
A sostegno è stata richiamata anche la testimonianza resa da dipendente Testimone_1 dell'attività di parte attrice dal 2000 al 2005, che ha riferito la presenza dell'umidità sul muro della parte confinante con parte attrice in periodo in cui non vi era la presenza di condizionatori, con ciò escludendosi che sia stata questa la causa del danno attesa la preesistenza dell'umidità.
Nessun rilievo può essere attribuito, invece, alla testimonianza del oiché sulla parete in CP_4 esame non vi è traccia di finestre o aperture.
La valutazione critica operata dal giudice di prime cure è stata, pertanto, ancorata alle risultanze processuali e risulta motivata, essendo stati esposti i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici posti a base della decisione.
La Corte, attesa la mancanza di accertamenti o dati e la mera indicazione ipotetica, condivide la pronuncia impugnata nella parte oggetto di gravame, nonché la ratio per la quale il giudice di primo grado ha ritenuto che tali elementi non raggiungano il grado di prova richiesto per l'accertamento del nesso causale.
9 La giurisprudenza è, infatti, costante nell'affermare che una volta che il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando il nesso causale tra la condotta del danneggiante e l'evento di danno, l'onere della prova si sposta sul danneggiante (art. 2697 c. 2 c.c.) che per liberarsi in tutto o in parte dalla propria responsabilità deve provare l'esistenza di un fattore esterno, proprio anche del danneggiato, idoneo a interrompere o a concorrere nel nesso causale, costituendo una eccezione volta a ridurre o escludere l'obbligo risarcitorio.
Per la prova di tale concausa non è sufficiente, quindi, una mera possibilità, ed essa non può equivalere ad un dato mancante del necessario grado di probabilità.
Gli accertamenti svolti dal CTU e le risultanze della prova testimoniale, come indicato, non consentono di ritenere provate le prospettazioni dell'appellante, sul quale gravava la prova della concausa idonea ad escludere o limitare la propria responsabilità, tale da aver interrotto o concorso a determinare il nesso causale.
Ciò anche in applicazione della regola dell'ascrivibilità della responsabilità in termini di preponderanza dell'evidenza e “del più probabile che non”, per cui una ipotesi o una mera possibilità è, per definizione, un fatto incerto e non provato a fronte di una diversa circostanza dimostrata, dovendosi scegliere tra le ipotesi ritenute più probabili quelle che hanno ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto.
Conseguentemente, se non vi sono elementi per accertare l'apporto causale del danneggiato,
l'intera incidenza causale ricade sul danneggiante, con rigetto del relativo motivo di appello.
È altresì indimostrata l'eccezione secondo cui parte appellata avrebbe danneggiato “la sigillatura nella linea di confine tra i due fabbricati per l'installazione dei condizionatori” poiché di ciò non vi è alcuna dimostrazione né indicazione negli elaborati peritali e nelle dichiarazioni dei testi.
Lo stesso CTP dell'appellante dava atto che in D.I.A. del 1999 si riportava che “le condizioni in cui versa il fabbricato sono precarie e quindi necessita di interventi di risanamento consistenti nei lavori di: intonaco esterno e interno, infissi esterni in legno, porte interne in legno massello, impianti idrici e fognari, pavimentazione con piastrelle in monocottura, rivestimenti in ceramica nei servizi igienici e cucina, impermeabilizzazione con guaina bituminosa e successiva pavimentazione del terrazzo di copertura”, confermando che non erano stati completati i lavori nella parte superiore, ed il CTU ha riferito della necessità di “idonea sigillatura fra parete parte attrice e copertura parte convenuta, con scossalina di completamento”.
Trattasi di opere che normalmente sono a carico di chi costruisce in aderenza, come rilevato in sentenza di primo grado secondo cui “A parte il fatto che l'attività di sigillatura è certamente
10 stata effettuata contestualmente alla realizzazione della porzione del nuovo fabbricato della parte convenuta, dunque nel momento stesso in cui la parete del nuovo fabbricato è stata
(illegittimamente) appoggiata al fabbricato di parte attrice”.
Sul punto l'appello è rimasto anche generico, non essendo stata fornita idonea argomentazione o elementi idonei a dimostrarne la non correttezza o l'intervenuta costruzione di sigillatura e successiva manomissione, rimasta priva di supporto probatorio.
Inoltre, inammissibile è la nuova produzione fotografica intervenuta in uno con la comparsa conclusionale, sia in ragione della preclusione ex art. 345 c.p.c., sia ritenendosi che il CTU in primo grado abbia avuto accesso all'immobile degli appellati ed abbia avuto contezza anche dei lavori effettuati, sia poichè le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere elementi nuovi senza il rispetto del contraddittorio.
Da ciò il rigetto anche di detto motivo di impugnazione.
Infondato è il gravame anche in relazione alla pronuncia nella parte in cui si è affermato che la convenuta “in sostanza non può invocare tutela giuridica delle proprie tesi in una situazione non conforme a legge, ciò sia per i danni connessi al mancato completamento delle tegole e dei lavori di rifinitura che per la mancanza di giunto tecnico. Per quanto questa situazione possa essere stata “sanata” su un piano amministrativo, non cessa di essere illegittima in sede civile soprattutto nella misura in cui risulti causa di danno a terzi” asserendo la invece, che CP_4 la sanatoria avrebbe valore sanante.
In perizia di parte a firma del'ing. in atti della è indicato che “nel frattempo Per_3 CP_4 che intercorre tra il 01 aprile 1999 e il 23 aprile 1999 la ditta perpetra un Controparte_5 abuso edilizio consistente nella realizzazione di un corpo di fabbrica in conglomerato di cemento armato delle dimensioni di 4,70m x 6,00m costituito da n.4 pilastri in C.A. e solaio di copertura in laterocemento inclinato lato mare. L'abuso edilizio è stato registrato dalla locale stazione dei Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica in data 23 aprile 1999 è sottoposto a sequestro giudiziario” e che “In data 29 marzo 2004 viene presentata presso il comune di
Marina di Gioiosa Jonica - Prot. n.3011 la domanda di condono edilizio ai sensi ai sensi del
D.L. 269/2003 convertito in Legge 24 novembre 2003 n.326, per la realizzazione di una piccola unità immobiliare strutturalmente ultimata ma non rifinita con superficie residenziale pari a
21,73 mq”.
In atti vi è Permesso a Costruire in Sanatoria del 26.06.2008. Il permesso veniva rilasciato “fatti salvi i diritti dei terzi”.
11 Ebbene, si ritiene che la sanatoria amministrativa di un'opera abusiva non elida la responsabilità civile per i danni da essa cagionati a terzi, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore ed esplicando i suoi effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici-amministrativi e non in relazione alla responsabilità civilistica tra privati, per cui non incide in alcun modo sui diritti dei terzi direttamente pregiudicati dall'attività costruttiva oggetto della sanatoria.
La conformità che viene valutata per il rilascio di sanatoria è, infatti, di natura urbanistica e edilizia, non investe la idoneità tecnico-costruttiva e non attiene alla intervenuta riparazione dei vizi costruttivi che hanno determinato la responsabilità civile per cui è causa.
Il gravame è, pertanto, infondato.
Infine, si rigetta anche il motivo di censura relativo al mancato riconoscimento di una causa di forza maggiore connessa all'intervenuto sequestro dell'immobile.
In elaborato di parte dell'ing. Commisso si legge che “La mancanza delle tegole e di tutte le opere di lattoneria varia (scossaline, grondaie e pluviali) nel fabbricato di parte convenuta
(per la porzione posta in adiacenza al fabbricato di parte attrice del quale si lamentano i danni) non è dovuta alla trascuranza e all'indifferenza della ditta Macrì ma CP_5 dall'impossibilità della stessa di realizzare i lavori per motivi di causa forza maggiore”, esimente invocata dall'appellante, che censura la parte della sentenza in cui si è ritenuto che
“parte convenuta non può porre a scusante dei danni cagionati all'immobile degli attori in virtù della impossibilità di completamento delle opere di un fabbricato abusivo, in sostanza non può invocare tutela giuridica delle proprie tesi in una situazione non conforme a legge”.
Anche detto motivo non merita accoglimento in quanto per essere riconosciuta la ricorrenza di una causa di forza maggiore che esoneri da responsabilità, parte appellante avrebbe dovuto dimostrare che il sequestro non era derivato da una propria condotta colposa e che era un evento imprevedibile e inevitabile secondo l'ordinaria diligenza.
Al contrario, non è stata provata né l'assenza totale di colpa da parte della stessa in relazione all'evento che ha causato l'impossibilità, né che il provvedimento non era riconducibile ad una sua condotta, né che la sia stata oggettivamente impossibilitata nonostante abbia posto CP_4 in essere tutte le possibilità che le si offrivano per rimuovere o vincere la resistenza dell'autorità pubblica e limitare i danni ai terzi, né che il provvedimento costituiva evento imprevedibile e inevitabile.
Ciò è escluso anche dalla circostanza che l'immobile risulta edificato in assenza di concessione edilizia.
Alcuna forza maggiore, pertanto, può essere riconosciuta.
Ne deriva il rigetto integrale del gravame e la conferma della sentenza impugnata
12 In considerazione, infine, del rigetto di tutti i motivi di impugnazione, in una unitaria valutazione della condotta processuale e dell'esito della lite, non si ravvedono motivi per procedere alla deroga al principio generale della soccombenza ed alla riforma della pronuncia sulle spese e competenze di lite, che viene confermata. La soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria ha giustificato, infatti, la condanna alla refusione delle spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c., con rigetto del relativo motivo di impugnazione.
Nulla deve provvedersi in relazione alla richiesta di estromissione delle parti appellate non costituite poiché effettuata dal differente appellato che rivendica la prestazione in suo favore senza che ciò sia stato oggetto di giudizio e non ricorrendo tutti i presupposti dell'articolo 111
c.p.c..
Atteso il rigetto integrale dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna dell'appellante alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita.
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente al valore della domanda come dichiarato in atto di appello (“Si dichiara che il valore della presente controversia è compreso nello scaglione che va da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00”), nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e la riproposizione delle difese già operate in primo grado, pari a complessive € 2.906,06 - di cui €
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed
€ 956,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese e competenze per le parti contumaci non avendo prestato attività difensiva.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Controparte_5 Controparte_1 [...]
anche nella qualità di eredi del sig. , Controparte_6 Persona_1 avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1112/2018, emessa il 10/08/2018 e pubblicata il
28.08.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
13 1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato costituito , che liquida in complessivi euro € 2.906,06 oltre al rimborso spese Controparte_1 generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Sapone Natalino Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 223.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.04.1949, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti del primo grado, dall'Avv. Beatrice Coluccio, del Foro di Locri,
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Siderno C.F._2
(RC) Via Circonvallazione Nord n. 3, PEC Email_1
- APPELLANTE-
Contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
ME PI, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dello stesso in Marina di Gioiosa
Jonica alla via Roma n.15, PEC Email_2
APPELLATO
, C.F. , e , C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
anche nella qualità di eredi del sig. . C.F._5 Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1112/2018, emessa il 10/08/2018 nel procedimento civile n. 101363/2005 R.G., depositata in Cancelleria e resa pubblica il
28.08.2018.
1 CONCLUSIONI
Per l'udienza del 09.09.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano come di seguito riportato.
- Parte appellante concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta
e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto introduttivo e, per
l'effetto riformare la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Locri, n. 1112/2018, depositata
e resa pubblica il 28 Agosto 2018, non notificata alle parti;
IN SUBORDINE nella denegata ipotesi di rigetto della suddetta richiesta, accertare e dichiarare una corresponsabilità nella determinazione delle infiltrazioni accertate. - Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. Disporre d'ufficio ogni ed ulteriore provvedimento ritenuto opportuno al fine di chiarire e/o approfondire tutte le circostanze utili e confacenti, nonché convocare il nominato
CTU al fine di rendere i chiarimenti e/o approfondimenti necessari a tutela dei diritti delle parti.”
- Parte appellata costituita concludeva impugnando gli atti avversari nonché riportandosi “in toto al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché al contenuto della consulenza tecnica di parte, alle dichiarazioni rese in sede di istruttoria dai testi escussi che hanno confermato l'assunto del ricorrente, nonché a tutte le deduzioni, difese ed eccezioni avanzate in tutti gli scritti difensivi sin qui depositati nel suo interesse, chiedendone l'integrale accoglimento e quindi la conferma della sentenza appellata, con ogni conseguenza di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d. l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato , e CP_2 Controparte_1 Persona_1
evocavano in giudizio innanzi al Tribunale di Locri sezione staccata di Siderno (poi
[...] soppressa), sostenendo che quest'ultima proprietaria di un immobile sito in Controparte_4
Marina di Gioiosa Jonica avrebbe realizzato un ulteriore corpo di fabbrica in aderenza all'immobile dei , creando anche per la mancanza del giunto tecnico, danni da Per_1 umidità all'immobile degli attori titolari peraltro di un ristorante pizzeria denominato “Stella
Marina”, dall'anno 2000 in avanti. Chiedevano quindi il ristoro dei danni in € 20.000,00 per
2 danno emergente e lucro cessante, nonché per danno all'immagine o la maggiore o minore somma che fosse rimasta accertata in causa, con condanna alle spese. Con comparsa del
2.2.2006 si costituiva parte convenuta la qual impugnava e contestava Controparte_4 quanto sostenuto dagli attori in quanto sosteneva che il danno sarebbe stato cagionato dal fatto che i lavori relativi alla porzione nuova del fabbricato erano stati bloccati e quindi non si era potuto procedere alle opere di rifinitura della stessa. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
In data 4.9.2006 decedeva l'attore , quindi con comparsa datata Persona_1
11.10.2006 si costituivano , e anche CP_2 Controparte_1 Controparte_3 nella qualità di eredi del de cuius. Effettuata l'istruttoria orale, veniva disposta consulenza tecnica di ufficio. All'udienza del 14 marzo 2018 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di legge”.
Con la sentenza oggetto della presente impugnazione il Tribunale così statuiva: “1.-accoglie la domanda di risarcimento dei danni proposta da , e CP_2 Controparte_1
anche quali eredi di;
2.- per l'effetto condanna , Controparte_3 Persona_1 per le ragioni esposte in parte motiva al pagamento in favore degli attori la Controparte_5 somma di € 4.896,00 quale danno emergente e la somma di € 200,00 quale lucro cessante, in totale € 5.096,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3.- rigetta le altre domande proposte dagli attori;
4.- condanna a rifondere le spese e competenze di giudizio di Controparte_5 merito in favore degli attori che si liquidano in base al DM 55/014 in complessive € 2.938,00,
e per il procedimento di accertamento tecnico in € 1350,00 oltre spese generali al 15 %, iva e cassa avvocati se dovute come specificate in parte motiva.
5. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate nel provvedimento indicato.”
In parte motiva richiamava la CTU esperita in corso di causa, accertava la presenza dei danni per cui è causa come provenienti dalla costruzione più recente realizzata dalla indicava CP_4 che “sulla base della rappresentazione efficacemente riprodotta alla pag. 15 della CTU
l'umidità delle pareti interessate sono necessariamente riconducibili alla condotta della CP_4 per la mancanza del giunto tecnico e la mancanza di opere per il convogliamento di acque meteoriche che ha determinato l'umidità nella parte alta della parete come rappresentato alla pag. 15 dell'elaborato”, così da ritenere “accertato il danno lamentato da parte attrice come direttamente ricollegabile all'attività posta in essere dalla odierna convenuta ed eziologicamente alla stessa riconducibile in toto”, non riconosceva provate le concause del danno eccepite dalla convenuta, rigettava la difesa di quest'ultima relativamente alla presunta impossibilità a provvedere per mancanza di concessione edilizia ed intervenuto sequestro del
3 bene, quantificava i danni in complessivi € 5.096,00 oltre interessi in relazione all'intervento di risanamento e lavori effettuati ed al mancato guadagno, rigettando le ulteriori voci in atto di citazione.
Avverso l'indicata sentenza proponeva gravame eccependone l'erroneità per Controparte_5
i motivi dedotti in atto di appello, che si richiamano.
Con il primo motivo, lamentava la “Violazione degli art. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione dell'esito delle risultanze istruttorie formatesi nel giudizio di primo grado” con relativo error in iudicando, ritenendo essere state travisate le risultanze della CTU per essere stato accertato che le concause relative alla condotta degli attori erano solo "eventuali e possibili" mentre il CTU le aveva indicate in termini di "assoluta certezza", avendo riferito
“l'incertezza sulla tenuta dell'impermeabilizzazione bitumosa della parte di terrazza di parte attrice soprastante il muro con presenza di umidità, priva di pavimentazione e la presenza di manomissioni per impiantistica del muro di parte attrice soprastante il fabbricato di parte convenuta”.
Censurava, quindi, la pronuncia per travisamento delle risultanze della CTU a pag. 17, in cui riteneva riconosciuto che “dette circostanze (tenuta impermeabilizzazione e manomissioni muro per impiantistica) siano anch'esse concausa della presenza di umidità riscontrata nella parte alta della parete di parte attrice”.
Rilevava, altresì, la responsabilità di parte appellata per avere “danneggiato la sigillatura nella linea di confine tra i due fabbricati per l'installazione dei condizionatori, creando così una corsia preferenziale nel deflusso dell'acqua”.
Contestava, inoltre, che il proprio immobile era stato costruito prima di quello degli appellati, per cui “incombeva sugli stessi l'esecuzione del giunto tecnico” e ribadiva l'impossibilità ad adempiere per causa di forza maggiore.
Lamentava, infine, l'illegittimità della motivazione laddove il Tribunale aveva negato rilevanza civile alla sanatoria amministrativa dell'immobile abusivo eccependo che “la sanatoria ha, quindi, valore non solo nel campo amministrativo, ma anche e soprattutto nel campo civile e giuridico, in quanto è concessa solo se l'immobile risulta conforme al piano di urbanizzazione, se così non fosse si sarebbe proceduto alla demolizione dell'opera abusiva. Da ciò deriva
l'illegittimità, la contraddittorietà e l'ingiustizia della sentenza fondata su una apparente motivazione che contrasta con i dettami sia del diritto civile che del diritto amministrativo”.
In ulteriore capo eccepiva l'erroneità della pronuncia sulle spese e competenze di lite.
Conveniva, quindi, gli appellati per l'udienza del 20.05.2020 e concludeva chiedendo: “IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
4 appello e, per l'effetto riformare la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Locri, n.
1112/2018, depositata e resa pubblica il 28 Agosto 2018, non notificata alle parti;
– IN
SUBORDINE nella denegata ipotesi di rigetto della suddetta richiesta, accertare e dichiarare una corresponsabilità nella determinazione delle infiltrazioni accertate. – Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva con atto depositato il 26.01.2021 per resistere al gravame e Controparte_1 chiederne il rigetto, con conferma della statuizione gravata.
Indicava, inoltre, che primo grado era stata “prodotta idonea documentazione comprovante la rinuncia alla quota di eredità del Sig. , in favore dell'appellato, nonché Persona_1 la rinuncia da parte della sorella e (madre), sempre nei Controparte_3 CP_2 confronti dello stesso”.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni, chiedendo volersi: “Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Controparte_5 sentenza n.112/2018 emessa dal Tribunale Civile di Locri. Con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio”.
A seguito di differimenti d'ufficio, con ordinanza resa in prima udienza filtro del 28 gennaio
2021, la Corte dichiarava la contumacia di e di , anche CP_2 Controparte_3 quali eredi di e, atteso il mancato deposito di note di trattazione scritta Persona_1 come disposto, rinviava la causa ex art. 348, comma 2 c.p.c..
All'udienza del 14 aprile 2022, per la quale veniva disposta la trattazione secondo le modalità previste dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modificazioni nella legge n. 77/2020, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Per l'udienza del 06.05.2024 le parti costituite non depositavano note di trattazione scritta entro il termine assegnato, per cui si disponeva ulteriore differimento dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, con la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnazione di termini.
All'udienza del 09.09.2024 le parti costituite depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere disatteso con conferma della sentenza impugnata, dalla quale emerge la correttezza delle valutazioni svolte dal giudice di prime cure poste a base della
5 pronuncia, essendo stato delineato, in modo puntuale e preciso, l'iter logico-motivazionale seguito per giungere alla assunta decisione, con richiamo ai passaggi ritenuti essenziali dell'accertamento peritale eseguito ed alle risultanze della prova testimoniale, ancorando il proprio provvedimento ai riscontri ottenuti.
In particolare, nel gravame si censura la pronuncia di primo grado nelle parti in cui sono state ritenute provate le circostanze di fatto sulle quali era fondata la domanda risarcitoria, ritenendola l'appellante errata per travisamento delle risultanze peritali in relazione alle concause, che rileva essere state asserite dal perito come esistenti con grado di certezza ed essere prevalenti nella causazione del danno, o in subordine concorrenti, tali da aver il CTU indicato quale causa del danno “l'incertezza sulla tenuta dell'impermeabilizzazione bitumosa della parte di terrazza di parte attrice soprastante il muro con presenza di umidità, priva di pavimentazione e la presenza di manomissioni per impiantistica del muro di parte attrice soprastante il fabbricato di parte convenuta”.
Poiché il fulcro del gravame risiede nella critica mossa alla valutazione delle risultanze della
C.T.U. a firma dell'ing. operata dal giudice di prime cure, si rende necessario procedere Per_2 alla ricostruzione dell'elaborato peritale, dal quale emerge la correttezza dell'interpretazione fatta propria dal Tribunale e l'infondatezza dell'impugnazione.
In primis si rileva che la è proprietaria di due fabbricati in aderenza, uno più datato ed CP_4 altro di recente costruzione.
Il CTU ha descritto gli immobili e la porzione in muratura del fabbricato di proprietà della stessa ed oggetto di accertamento indicando che “L'immobile oggetto del quesito è il fabbricato di parte convenuta , colorato in rosso nella planimetria, di recente Controparte_5 costruzione, ed il terreno adiacente colorato in verde nella planimetria, immobile al quale la parte attrice + 2 attribuisce la causa dei danni lamentati”, e che i danni erano Per_1 presenti “sulla parete di parte attrice confinante con il fabbricato di parte convenuta di recente costruzione e colorato in rosso nella planimetria di pagina 5”, così riferendosi non alla preesistente costruzione, che il CTP ing. (per la ha indicato essere stata Per_3 CP_4 edificata negli anni 1945-50, ma alla più recente struttura edificata nell'aprile del 1999, quindi successivamente all'edificio dei , per come anche descritta, ossia posta “a Nord in Per_1 aderenza con fabbricato di vecchia costruzione stessa proprietà parte convenuta, a Sud con terreno libero stessa proprietà parte convenuta, a Est in aderenza con fabbricato parte attrice,
a Ovest con Traversa collegante Via Europa al Lungomare” e “Realizzato al rustico (strutture
e muratura) con tutte le finiture е rifiniture da realizzare (tegole, intonaci, impianti, pavimenti, rivestimenti, infissi e simili)”.
6 La struttura in esame, quindi, è stata edificata successivamente all'immobile . Per_1
È infondato l'assunto di parte appellante secondo cui vi sarebbe stata la presenza di un giunto tecnico.
In merito, in perizia si espone che il fabbricato “è in aderenza al preesistente fabbricato di parte attrice (colorato in blu nella planimetria) e, da quanto accertato in sede di sopralluogo mediante misurazione esterna e misurazione interna previa rimozione di un mattone di tamponatura, è emerso che non è stato realizzato il giunto tecnico fra i due fabbricati” e si indica che “il fabbricato di parte convenuta (colorato in rosso nella planimetria) è stato realizzato in violazione alla normativa sismica per quanto riguarda il giunto tecnico”. In perizia vi sono anche foto e misurazioni con il “PRIMO PIANO DEI FABBRICATI IN ADERENZA”
a dimostrazione della mancata presenza del giunto.
Il perito non dà atto di lavori successivamente effettuati sull'immobile e di detti lavori CP_4 non vi è dimostrazione in atti. In CTU si indica che vi è un “Certificato Di Idoneità Statica che non poteva essere rilasciato se non a seguito di lavori di adeguamento sismico”, ma ciò non prova l'esecuzione di lavori, potendosi diversamente intendere quale osservazione critica sull'intervenuto rilascio del certificato.
È rimasto, quindi, indimostrato l'assunto di parte appellante secondo il quale vi era la presenza dell'indicato giunto tecnico e detta mancanza, confermata dalla consulenza d'ufficio, rende inaffidabile la CTP a firma del geom. allegata in fascicolo di parte appellante in cui si Per_4 dà atto dell'intervenuto rispetto di un giunto tecnico di 5 cm.
È stato, inoltre, chiarito espressamente che la costruzione degli appellati era preesistente alla nuova edificazione dell'appellante, per cui l'obbligo di realizzazione di un giunto tecnico - prescritto dal D.M. 16 Gennaio 1996 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE
SISMICHE - al punto C.4.2. (EDIFICI CONTIGUI) - era posto in capo a chi ha edificato successivamente, indi alla CP_4
Ne consegue l'infondatezza dell'ulteriore difesa di parte appellante secondo cui il proprio immobile sarebbe stato edificato prima rispetto al locale dei posto al piano primo Per_1 la cui parete è interessata al giudizio così da essere posto in capo agli appellati l'obbligo di rispettare il giunto tecnico, per essere stato diversamente dimostrato.
Al contrario, essendo stato realizzato il secondo fabbricato n aderenza di una costruzione CP_4 preesistente, vi era l'obbligo a carico della stessa di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari, inclusa la realizzazione del giunto tecnico, per evitare interferenze dannose con l'edificio confinante, e tale obbligo si estende anche al mantenimento nel tempo dell'efficacia degli accorgimenti previsti.
7 Conseguentemente, la mancanza dell'intercapedine, non presente nella fase di progettazione dello stabile, in una alla mancanza di impermeabilizzazione e la copertura mancante di tegole come in perizia, è stata correttamente ritenuta come una delle cause delle infiltrazioni imputabili all'appellante, meritando la sentenza impugnata conferma sul punto.
Infatti, in relazione alle ulteriori cause di infiltrazione, il CTU ha individuato i seguenti fattori determinanti: - “il fabbricato di parte convenuta, di recente costruzione e colorato in rosso nella planimetria di pagina 5, non è completo nella copertura mancando di tegole per la raccolta e convogliamento delle acque piovane, allo stato libere di defluire contro la parete di parte attrice, a secondo dell'intensità della pioggia stante la pendenza della copertura stessa”;
- la “sigillatura fra parete parte attrice e copertura parte convenuta, con semplice malta, è inidonea e presenta lesioni”, - “si è del parere che la mancanza di finitura della copertura del fabbricato di parte convenuta e l'inidonea sigillatura fra parete e copertura sono causa della presenza di umidità riscontrata nella parte alta della parete di parte attrice”.
In ragione di quanto sopra, deve escludersi un riconoscimento della esclusiva responsabilità degli appellati, con rigetto della relativa domanda principale in appello e conferma della responsabilità dell'appellante.
È, inoltre, infondata anche la domanda subordinata, volta al riconoscimento di un concorso di colpa.
Dopo aver precisato che quanto prima detto “sono causa” del danno, il consulente ha, comunque aggiunto che “la parte di terrazza di parte attrice soprastante il muro con presenza di umidità è allo stato finita con impermeabilizzazione bituminosa ed è priva di pavimentazione;
il muro di parte attrice soprastante il fabbricato di parte convenuta effettivamente presenta segni di manomissione per impiantistica” (installazione di condizionatori), per cui “non può escludersi…che dette circostanze (tenuta impermeabilizzazione e manomissioni muro per impiantistica) siano anch'esse concausa della presenza di umidità riscontrata nella parte alta della parete di parte attrice”.
In particolare, si ritiene errato l'assunto di parte appellante secondo cui gli elementi prima indicati sarebbero stati individuati come concausa con un margine di certezza, poiché
l'interpretazione letterale dell'elaborato peritale come riportato non conduce a detta conclusione, ma ad un dato incerto o probabilistico, ad una mera possibilità tecnica.
Il consulente ha affermato che “non si ha certezza sulla tenuta dell'impermeabilizzazione bituminosa della parte di terrazza parte attrice soprastante il muro con presenza di umidità, allo stato priva di pavimentazione, né sulla tenuta delle manomissioni per impiantistica sul muro di parte attrice soprastante il fabbricato di parte convenuta”, ma non vi è alcun riscontro
8 tecnico a conferma della mera possibilità tecnica o che tale mancanza di certezza possa essersi tradotta in un dato di fatto, né sono stati acquisiti elementi in relazione ad una eventuale non tenuta dell'impermeabilizzazione bituminosa del terrazzo o ad una mancata manutenzione della stessa o su danni al muro nel posizionamento degli impianti incidenti nell'infiltrazioni medesime, ma solo una ipotesi determinata dalla “mancanza di certezza” del contrario.
La mancanza di certezza come mera ipotesi è stata, quindi, correttamente interpretata dal giudice di prime cure nel senso che detti elementi sono indicati solo come concause "eventuali
e possibili", come tali non determinanti l'evento.
Ne deriva l'infondatezza della dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie.
In sentenza si è, infatti, precisato che la causa dei danni è addebitabile alla “mancanza del giunto tecnico e la mancanza di opere per il convogliamento di acque meteoriche” nonché alla “non idonea sigillatura fra la parete di parte attrice e quella di parte convenuta”, mentre con riferimento alle due eccepite diverse possibili concause, anche interpretando la consulenza ed il caso concreto, si è esposto che “Ritiene questo Giudice, quale peritus peritorum, che nella realtà anche questi due aspetti indicati dal CTU come eventuali e possibili e di cui il tecnico non ha saputo dare una percentuale di incidenza sul danno, non possano rilevare ai fini della realizzazione e della entità dello stesso, nella sostanza non siano concause rilevanti”, dando motivazione del proprio decisum sia con riferimento alla perizia, per come già dedotto, sia con riferimento alle ulteriori risultanze istruttorie.
A sostegno è stata richiamata anche la testimonianza resa da dipendente Testimone_1 dell'attività di parte attrice dal 2000 al 2005, che ha riferito la presenza dell'umidità sul muro della parte confinante con parte attrice in periodo in cui non vi era la presenza di condizionatori, con ciò escludendosi che sia stata questa la causa del danno attesa la preesistenza dell'umidità.
Nessun rilievo può essere attribuito, invece, alla testimonianza del oiché sulla parete in CP_4 esame non vi è traccia di finestre o aperture.
La valutazione critica operata dal giudice di prime cure è stata, pertanto, ancorata alle risultanze processuali e risulta motivata, essendo stati esposti i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici posti a base della decisione.
La Corte, attesa la mancanza di accertamenti o dati e la mera indicazione ipotetica, condivide la pronuncia impugnata nella parte oggetto di gravame, nonché la ratio per la quale il giudice di primo grado ha ritenuto che tali elementi non raggiungano il grado di prova richiesto per l'accertamento del nesso causale.
9 La giurisprudenza è, infatti, costante nell'affermare che una volta che il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando il nesso causale tra la condotta del danneggiante e l'evento di danno, l'onere della prova si sposta sul danneggiante (art. 2697 c. 2 c.c.) che per liberarsi in tutto o in parte dalla propria responsabilità deve provare l'esistenza di un fattore esterno, proprio anche del danneggiato, idoneo a interrompere o a concorrere nel nesso causale, costituendo una eccezione volta a ridurre o escludere l'obbligo risarcitorio.
Per la prova di tale concausa non è sufficiente, quindi, una mera possibilità, ed essa non può equivalere ad un dato mancante del necessario grado di probabilità.
Gli accertamenti svolti dal CTU e le risultanze della prova testimoniale, come indicato, non consentono di ritenere provate le prospettazioni dell'appellante, sul quale gravava la prova della concausa idonea ad escludere o limitare la propria responsabilità, tale da aver interrotto o concorso a determinare il nesso causale.
Ciò anche in applicazione della regola dell'ascrivibilità della responsabilità in termini di preponderanza dell'evidenza e “del più probabile che non”, per cui una ipotesi o una mera possibilità è, per definizione, un fatto incerto e non provato a fronte di una diversa circostanza dimostrata, dovendosi scegliere tra le ipotesi ritenute più probabili quelle che hanno ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto.
Conseguentemente, se non vi sono elementi per accertare l'apporto causale del danneggiato,
l'intera incidenza causale ricade sul danneggiante, con rigetto del relativo motivo di appello.
È altresì indimostrata l'eccezione secondo cui parte appellata avrebbe danneggiato “la sigillatura nella linea di confine tra i due fabbricati per l'installazione dei condizionatori” poiché di ciò non vi è alcuna dimostrazione né indicazione negli elaborati peritali e nelle dichiarazioni dei testi.
Lo stesso CTP dell'appellante dava atto che in D.I.A. del 1999 si riportava che “le condizioni in cui versa il fabbricato sono precarie e quindi necessita di interventi di risanamento consistenti nei lavori di: intonaco esterno e interno, infissi esterni in legno, porte interne in legno massello, impianti idrici e fognari, pavimentazione con piastrelle in monocottura, rivestimenti in ceramica nei servizi igienici e cucina, impermeabilizzazione con guaina bituminosa e successiva pavimentazione del terrazzo di copertura”, confermando che non erano stati completati i lavori nella parte superiore, ed il CTU ha riferito della necessità di “idonea sigillatura fra parete parte attrice e copertura parte convenuta, con scossalina di completamento”.
Trattasi di opere che normalmente sono a carico di chi costruisce in aderenza, come rilevato in sentenza di primo grado secondo cui “A parte il fatto che l'attività di sigillatura è certamente
10 stata effettuata contestualmente alla realizzazione della porzione del nuovo fabbricato della parte convenuta, dunque nel momento stesso in cui la parete del nuovo fabbricato è stata
(illegittimamente) appoggiata al fabbricato di parte attrice”.
Sul punto l'appello è rimasto anche generico, non essendo stata fornita idonea argomentazione o elementi idonei a dimostrarne la non correttezza o l'intervenuta costruzione di sigillatura e successiva manomissione, rimasta priva di supporto probatorio.
Inoltre, inammissibile è la nuova produzione fotografica intervenuta in uno con la comparsa conclusionale, sia in ragione della preclusione ex art. 345 c.p.c., sia ritenendosi che il CTU in primo grado abbia avuto accesso all'immobile degli appellati ed abbia avuto contezza anche dei lavori effettuati, sia poichè le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere elementi nuovi senza il rispetto del contraddittorio.
Da ciò il rigetto anche di detto motivo di impugnazione.
Infondato è il gravame anche in relazione alla pronuncia nella parte in cui si è affermato che la convenuta “in sostanza non può invocare tutela giuridica delle proprie tesi in una situazione non conforme a legge, ciò sia per i danni connessi al mancato completamento delle tegole e dei lavori di rifinitura che per la mancanza di giunto tecnico. Per quanto questa situazione possa essere stata “sanata” su un piano amministrativo, non cessa di essere illegittima in sede civile soprattutto nella misura in cui risulti causa di danno a terzi” asserendo la invece, che CP_4 la sanatoria avrebbe valore sanante.
In perizia di parte a firma del'ing. in atti della è indicato che “nel frattempo Per_3 CP_4 che intercorre tra il 01 aprile 1999 e il 23 aprile 1999 la ditta perpetra un Controparte_5 abuso edilizio consistente nella realizzazione di un corpo di fabbrica in conglomerato di cemento armato delle dimensioni di 4,70m x 6,00m costituito da n.4 pilastri in C.A. e solaio di copertura in laterocemento inclinato lato mare. L'abuso edilizio è stato registrato dalla locale stazione dei Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica in data 23 aprile 1999 è sottoposto a sequestro giudiziario” e che “In data 29 marzo 2004 viene presentata presso il comune di
Marina di Gioiosa Jonica - Prot. n.3011 la domanda di condono edilizio ai sensi ai sensi del
D.L. 269/2003 convertito in Legge 24 novembre 2003 n.326, per la realizzazione di una piccola unità immobiliare strutturalmente ultimata ma non rifinita con superficie residenziale pari a
21,73 mq”.
In atti vi è Permesso a Costruire in Sanatoria del 26.06.2008. Il permesso veniva rilasciato “fatti salvi i diritti dei terzi”.
11 Ebbene, si ritiene che la sanatoria amministrativa di un'opera abusiva non elida la responsabilità civile per i danni da essa cagionati a terzi, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore ed esplicando i suoi effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici-amministrativi e non in relazione alla responsabilità civilistica tra privati, per cui non incide in alcun modo sui diritti dei terzi direttamente pregiudicati dall'attività costruttiva oggetto della sanatoria.
La conformità che viene valutata per il rilascio di sanatoria è, infatti, di natura urbanistica e edilizia, non investe la idoneità tecnico-costruttiva e non attiene alla intervenuta riparazione dei vizi costruttivi che hanno determinato la responsabilità civile per cui è causa.
Il gravame è, pertanto, infondato.
Infine, si rigetta anche il motivo di censura relativo al mancato riconoscimento di una causa di forza maggiore connessa all'intervenuto sequestro dell'immobile.
In elaborato di parte dell'ing. Commisso si legge che “La mancanza delle tegole e di tutte le opere di lattoneria varia (scossaline, grondaie e pluviali) nel fabbricato di parte convenuta
(per la porzione posta in adiacenza al fabbricato di parte attrice del quale si lamentano i danni) non è dovuta alla trascuranza e all'indifferenza della ditta Macrì ma CP_5 dall'impossibilità della stessa di realizzare i lavori per motivi di causa forza maggiore”, esimente invocata dall'appellante, che censura la parte della sentenza in cui si è ritenuto che
“parte convenuta non può porre a scusante dei danni cagionati all'immobile degli attori in virtù della impossibilità di completamento delle opere di un fabbricato abusivo, in sostanza non può invocare tutela giuridica delle proprie tesi in una situazione non conforme a legge”.
Anche detto motivo non merita accoglimento in quanto per essere riconosciuta la ricorrenza di una causa di forza maggiore che esoneri da responsabilità, parte appellante avrebbe dovuto dimostrare che il sequestro non era derivato da una propria condotta colposa e che era un evento imprevedibile e inevitabile secondo l'ordinaria diligenza.
Al contrario, non è stata provata né l'assenza totale di colpa da parte della stessa in relazione all'evento che ha causato l'impossibilità, né che il provvedimento non era riconducibile ad una sua condotta, né che la sia stata oggettivamente impossibilitata nonostante abbia posto CP_4 in essere tutte le possibilità che le si offrivano per rimuovere o vincere la resistenza dell'autorità pubblica e limitare i danni ai terzi, né che il provvedimento costituiva evento imprevedibile e inevitabile.
Ciò è escluso anche dalla circostanza che l'immobile risulta edificato in assenza di concessione edilizia.
Alcuna forza maggiore, pertanto, può essere riconosciuta.
Ne deriva il rigetto integrale del gravame e la conferma della sentenza impugnata
12 In considerazione, infine, del rigetto di tutti i motivi di impugnazione, in una unitaria valutazione della condotta processuale e dell'esito della lite, non si ravvedono motivi per procedere alla deroga al principio generale della soccombenza ed alla riforma della pronuncia sulle spese e competenze di lite, che viene confermata. La soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria ha giustificato, infatti, la condanna alla refusione delle spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c., con rigetto del relativo motivo di impugnazione.
Nulla deve provvedersi in relazione alla richiesta di estromissione delle parti appellate non costituite poiché effettuata dal differente appellato che rivendica la prestazione in suo favore senza che ciò sia stato oggetto di giudizio e non ricorrendo tutti i presupposti dell'articolo 111
c.p.c..
Atteso il rigetto integrale dell'appello, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., va pronunciata la condanna dell'appellante alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita.
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente al valore della domanda come dichiarato in atto di appello (“Si dichiara che il valore della presente controversia è compreso nello scaglione che va da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00”), nella misura corrispondente ai minimi tariffari, che si ritengono equi considerate la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e la riproposizione delle difese già operate in primo grado, pari a complessive € 2.906,06 - di cui €
567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed
€ 956,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nulla per spese e competenze per le parti contumaci non avendo prestato attività difensiva.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , Controparte_5 Controparte_1 [...]
anche nella qualità di eredi del sig. , Controparte_6 Persona_1 avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1112/2018, emessa il 10/08/2018 e pubblicata il
28.08.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
13 1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato costituito , che liquida in complessivi euro € 2.906,06 oltre al rimborso spese Controparte_1 generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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