Articolo 4 della Legge 13 luglio 1965, n. 932
Articolo 3
Versione
18 agosto 1965
Art. 4.
All'onere di lire 105.791.000 derivante dall'esecuzione dell'Accordo indicato negli articoli 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1965, con la disponibilita' derivante dalla riduzione di spesa di cui al precedente articolo 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 agosto 1965