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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI D'NT Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa AT ET Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1222/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. RIPAMONTI MARCO e avv. CASTELLUCCI
VALENTINA, PEC: Email_1
appellante contro
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
EDE DI PALERMO
[...] appellati non costituiti
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza appellata n.1481/2018 resa dal Tribunale di Agrigento …, nel giudizio iscritto al numero di RG 564/2018, depositata il 18 Dicembre 2018, non notificata, revocare, annullare, dichiarare nulla e comunque priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata;
In via gradata, con riferimento al motivo sub C), sollevare questione di pregiudizialità comunitaria come sopra formulata e da intendersi qui ripetuta e trascritta.
In via ulteriormente subordinata e gradata e salvo gravame, accogliere l'ultimo motivo di ricorso e ridurre equitativamente la sanzione. 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1481/2018 del 18 dicembre 2018, il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza prot. n. 332 del Parte_1
18 gennaio 2018, con la quale l' gli ha Controparte_2 ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 per violazione dell'art. 1, comma 923, l.
n. 208/2015. Tale violazione era stata contestata nel processo verbale di contestazione del 14 dicembre 2016 in quanto gli agenti ispettori avevano constatato la presenza di n. 2 apparecchi totem nel “Bar La Torre” (di cui l'opponente è titolare) che, in violazione dell'art. 7, comma
3-quater, d.l. n. 158/2012, consentivano al pubblico di accedere a piattaforme sulle quali effettuare giochi e scommesse. Ha infatti ritenuto il Tribunale che gli apparecchi, consentendo l'accesso a giochi promozionali, a ricariche telefoniche e a servizi multimediali, consentissero il gioco d'azzardo e che dunque fossero in contrasto con la normativa vigente. Il Tribunale ha inoltre ritenuto inammissibile la domanda di riduzione dell'ammontare della sanzione irrogata in quanto proposta tardivamente.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 10 luglio 2019, con il quale ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato l'opposizione proposta.
3. Pur se ritualmente citati in giudizio, le amministrazioni appellate sono rimaste contumaci.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 21 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Deve innanzi tutto rilevarsi l'intervenuto annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 332 del 18 gennaio 2018, per la cui opposizione è causa, disposto dall' con provvedimento del 2 settembre Controparte_2
2025 a seguito della sentenza n. 104/2025 del 10 luglio 2025, con la quale la Corte
2 Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n.
158/2012 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, l. n. 208/2015, posti a fondamento, rispettivamente, della violazione contestata e della sanzione per essa irrogata.
6. L'annullamento in autotutela in parola è stato allegato proprio dalla parte appellante,
(cfr. comparsa conclusionale depositata il 5 settembre 2025), la quale ha chiesto, sia in caso di accoglimento del ricorso, che, “gradatamente”, in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
7. Poiché l'interesse dell'appellante è stato pienamente soddisfatto mediante l'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione opposta e rilevato che tale declaratoria è stata altresì richiesta, seppur in via gradata, dallo stesso appellante, non resta che dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Giova invero ricordare che la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione in appello di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato;
e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cassazione civile, sez. I, 03/03/2006, n. 4714, ma anche Consiglio di Stato, sez. V,
03/05/2012, n. 2545).
8. In ragione dell'esito del giudizio e della sopravvenienza della statuizione della Corte
Costituzionale su cui si fonda la presente decisione che ha determinato l'amministrazione ad agire in autotutela annullando l'ordinanza impugnata, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti e nella contumacia delle amministrazioni appellate, in riforma della sentenza n. 1481/2018 resa dal Tribunale di Agrigento il 18 dicembre 2018, appellata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, e dell'
[...] Controparte_2 [...]
, Controparte_3
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT ET GI D'NT
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