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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/12/2024, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5695/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GANDOLFI ALBERTO
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CP_1
[...]
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Il figlio minorenne rimane affidato ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il domicilio del figlio minorenne rimane collocato presso l'abitazione della madre, attualmente ubicata in Porto Mantovano (MN), Strada Mantovanella n. 6, con la quale resterà a convivere abitualmente. 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, Per_1 compatibilmente con gli impegni personali del figlio, previo opportuno accordo con l'altro genitore.
3) Il diritto di abitare la casa familiare ubicata in Porto Mantovano (MN) Strada
Mantovanella n.6, di proprietà comune dei coniugi per la quota indivisa del 50% ciascuno, viene assegnato a unitamente al diritto di uso dei beni Parte_1 mobili che la arredano.
4) I ricorrenti si impegnano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante la casa familiare, fino all'estinzione del debito.
5) si obbliga a versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio la somma mensile di euro 330,00 Per_1
(trecentotrenta/00), da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario;
l'assegno mensile sarà annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, la prima volta dal 01/10/2025 con riferimento al 01/10/2024.
6) Entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie che dovranno essere sostenute nell'interesse del figlio in conformità al protocollo Per_1 attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova, come di seguito dettagliato. Saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, senza la necessità di un previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese di natura straordinaria: • SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); • SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
• PATENTE DI GUIDA: spese per la partecipazione a scuola e/o lezioni di guida per il conseguimento della patente (teoria e pratica). Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con
2 pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno ripartite nella stessa misura del 50% ciascuno tra i genitori, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica per il mantenimento personale.
8) Le parti si impegnano reciprocamente, per quanto occorrer possa, al rilascio dei documenti necessari per viaggiare all'estero.
* * * * *
Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti e Parte_1 CP_1 chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova voglia dichiarare, alle
[...] condizioni concordate ai punti da 1) a 8) che precedono, lo scioglimento del matrimonio civile tra gli stessi contratto in Mantova (MN) il giorno 13/12/2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova all'anno 2008, numero 116, parte 1. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale
3 compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il
13/12/2008 ed ivi iscritto al numero 116, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5695/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 13/11/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GANDOLFI ALBERTO
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CP_1
[...]
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Il figlio minorenne rimane affidato ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il domicilio del figlio minorenne rimane collocato presso l'abitazione della madre, attualmente ubicata in Porto Mantovano (MN), Strada Mantovanella n. 6, con la quale resterà a convivere abitualmente. 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, Per_1 compatibilmente con gli impegni personali del figlio, previo opportuno accordo con l'altro genitore.
3) Il diritto di abitare la casa familiare ubicata in Porto Mantovano (MN) Strada
Mantovanella n.6, di proprietà comune dei coniugi per la quota indivisa del 50% ciascuno, viene assegnato a unitamente al diritto di uso dei beni Parte_1 mobili che la arredano.
4) I ricorrenti si impegnano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante la casa familiare, fino all'estinzione del debito.
5) si obbliga a versare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento del figlio la somma mensile di euro 330,00 Per_1
(trecentotrenta/00), da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario;
l'assegno mensile sarà annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, la prima volta dal 01/10/2025 con riferimento al 01/10/2024.
6) Entrambi i genitori si faranno carico delle spese straordinarie che dovranno essere sostenute nell'interesse del figlio in conformità al protocollo Per_1 attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova, come di seguito dettagliato. Saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, senza la necessità di un previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese di natura straordinaria: • SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); • SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
• PATENTE DI GUIDA: spese per la partecipazione a scuola e/o lezioni di guida per il conseguimento della patente (teoria e pratica). Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con
2 pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno ripartite nella stessa misura del 50% ciascuno tra i genitori, secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa economica per il mantenimento personale.
8) Le parti si impegnano reciprocamente, per quanto occorrer possa, al rilascio dei documenti necessari per viaggiare all'estero.
* * * * *
Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti e Parte_1 CP_1 chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova voglia dichiarare, alle
[...] condizioni concordate ai punti da 1) a 8) che precedono, lo scioglimento del matrimonio civile tra gli stessi contratto in Mantova (MN) il giorno 13/12/2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova all'anno 2008, numero 116, parte 1. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale
3 compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il
13/12/2008 ed ivi iscritto al numero 116, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12/12/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
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