TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 3802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. pronunciata a seguito della discussione all'udienza del 03/10/2025 nel procedimento ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 n.
3802/2025 RGL, promosso da:
, c.f. Parte_1
, P.IVA_1
, c.f. , Parte_2 C.F._1
, c.f. , Parte_3 C.F._2
, c.f. , Parte_4 C.F._3
c.f. , Parte_5 C.F._4
, c.f. Parte_6 C.F._5 assistiti dagli avv. ALBERTO GUARISO, GIOVANNI PAPOTTI, PAOLA FIERRO,
MA VA e DA AJ
PARTI RICORRENTI
contro
:
c.f. assistita dall'avv. MARCO PIOVANO Parte_7 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di:
c.f. , assistito dall'avv. PAOLA CP_1 C.F._6
COLASANTO
INTERVENUTO VOLONTARIO 1 RGL n. 3802/2025
Oggetto: iscrizione obbligatoria al SSN – discriminazione in ragione della nazionalità e della disabilità
1. Con ricorso depositato il 28/04/2025 i sigg. Pt_2 Parte_3
, e cittadini stranieri titolari di permesso di Parte_4 Pt_5 Pt_6 soggiorno per residenza elettiva e tutti percettori di pensioni di invalidità civile erogate dall' , affermano di subire una irragionevole disparità di CP_2 trattamento in quanto, non avendo diritto all'iscrizione obbligatoria al
Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa privata o, in alternativa, a iscriversi volontariamente al SSN versando una quota che, fino al 31 dicembre 2023, in forza del Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1983 era pari a € 387,34.
2. Riferiscono i ricorrenti che tale importo è stato incrementato dalla legge di
Bilancio del 2023 a € 2.000 annui, ed affermano che, date le peculiari condizioni di salute dei ricorrenti (che a causa di inabilità lavorativa assoluta riconosciuta dall' percepiscono un trattamento pensionistico CP_2 di modesta entità), il notevole aumento del costo di iscrizione al SSN ha prodotto effetti irragionevoli e discriminatori. Lamentano, quindi, che a decorrere dall'1.1.2024 allo straniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al SSN di cui all'art. 34, commi 1 e 2, TUI venga richiesto un contributo minimo per l'iscrizione al SSN notevolmente più elevato di quello applicato precedentemente: in particolare, sono sottoposti al pagamento di almeno € 2.000,00 euro annui i cittadini extracomunitari beneficiari di soli trattamenti di invalidità e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per residenza elettiva ex art. 11 comma
1 c-quater) DPR 31/8/1999 n. 394, fattispecie non compresa nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria.
3. I ricorrenti prospettano, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 117 Cost., dell'art. 34, comma 2, TUI, nella parte in cui esclude il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN per il titolare di permesso per residenza elettiva rilasciato in ragione della condizione di invalidità dello straniero e della titolarità di una prestazione
2 RGL n. 3802/2025
di invalidità (ogni prestazione riconosciuta all'invalido che abbia dato diritto al permesso per residenza elettiva), nonché con riguardo all'art. 34, comma 3, TUI, nella parte in cui prevede un contributo minimo per l'iscrizione volontaria al SSN che oggi è pari a € 2.000,00.
4. Per quanto necessario, estendono la questione anche all'art. 63, commi 1,
2 e 3, L. 833/78, ove interpretato nel senso di limitare il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN ai soli cittadini, con esclusione degli stranieri, con la irragionevole conseguenza che un cittadino italiano che si trovi nelle medesime condizioni sopra descritte (disabile, senza altro reddito che la prestazione di invalidità) ha diritto all'iscrizione, mentre il cittadino di paese terzo in identiche condizioni non ne beneficia, per il solo fatto della sua condizione di straniero.
5. Nel merito, i ricorrenti chiedono che sia dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla consistente Parte_7 nel non aver consentito ai ricorrenti, per gli anni 2024 e 2025, l'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 1 TUI, e nell'aver condizionato l'iscrizione volontaria al pagamento del contributo economico di € 2.000; conseguentemente chiedono di adottare ogni comportamento idoneo a rimuovere la discriminazione e a farne cessare gli effetti, accertando il diritto dei ricorrenti all'iscrizione obbligatoria o in subordine Contr il diritto ad essere iscritti ex art. 34 comma 3 pagando una somma proporzionata al reddito, e condannando la alla Parte_7 restituzione delle somme pagate per l'iscrizione volontaria negli anni 2024
e 2025.
6. Il ricorso è congiuntamente proposto anche da associazione Pt_1 inserita nell'elenco previsto dall'art. 5 D.Lgs. 215/2003, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei cittadini di paesi extra UE con invalidità riconosciuta, titolari di permesso di residenza elettiva in quanto beneficiari di una prestazione di invalidità; chiede siano accertati gli effetti di Pt_1 discriminazione collettiva della condotta tenuta dalla , Parte_7 ed ordinato alla di assumere ogni necessario Parte_7
3 RGL n. 3802/2025
provvedimento per consentire l'iscrizione obbligatoria al SSN dei soggetti rappresentati, o in subordine l'iscrizione a fronte del pagamento di una somma proporzionata al reddito.
7. In data 22/07/2025 ha depositato atto di intervento volontario ex art. 105 comma 2 c.p.c. il sig. che afferma di trovarsi nelle CP_1 medesime condizioni di fatto dei ricorrenti e chiede l'accoglimento delle conclusioni dagli stessi formulate.
8. La si è costituita in giudizio contestando, in via Parte_7 preliminare, la propria legittimazione passiva, ritenendo quale unica Parte legittimata passiva la territorialmente competente (la Parte_9
) atteso che l' è l'organo amministrativo che
[...] Parte_10 provvede ai fabbisogni sanitari e al quale va indirizzata la richiesta di iscrizione al SSN e al quale viene versato il contributo minimo, ed affermando che alla non può essere imputata la condotta Pt_7 discriminatoria, la cui sussistenza contesta;
conclude per il rigetto del ricorso, rimettendosi alla decisione del giudice in merito alla questione di costituzionalità prospettata dalla controparte, che non ritiene fondata.
9. All'udienza del 10/09/2025 parte ricorrente ha dato notizia della avvenuta rimessione alla Corte Costituzionale della medesima questione prospettata in ricorso, ad opera dell'ordinanza 06/09/2025 del Tribunale di Milano;
all'udienza di discussione del 03/10/2025 le parti ricorrente e intervenuta hanno illustrato le ragioni a conferma della legittimazione passiva della ed hanno proposto una interpretazione Parte_7 costituzionalmente conforme delle norme censurate, in subordine rimettendosi all'eventuale decisione di attendere la pronuncia della Corte
Costituzionale; la ha chiesto la sospensione necessaria Parte_7 del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte
Costituzionale.
10. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla non riguarda la legittimazione processuale (certamente Parte_7 sussistente, posto che le conclusioni sono proposte proprio nei confronti
4 RGL n. 3802/2025
della , alla quale viene attribuita la condotta discriminatoria Pt_7 lamentata e della quale si chiede la condanna a porvi rimedio), bensì il merito del giudizio in relazione alla riferibilità alla convenuta delle situazioni soggettive azionate in giudizio: afferma la di Parte_7 essere estranea alle circostanze dedotte in ricorso, in quanto la richiesta di pagamento del contributo minimo di iscrizione facoltativa al SSN è imputabile ad altra amministrazione dotata di personalità giuridica e autonomia finanziaria, ovvero la , alla quale deve essere Parte_9 chiesta l'iscrizione al SSN in base a quanto previsto dall'art. 34 comma 7
TUI.
11. Il comma 7 cit. prescrive che “Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”: tale disposizione riguarda la sola iscrizione come attività amministrativa materiale necessaria per l'erogazione concreta del servizio, ed è rivolta allo “straniero assicurato al servizio sanitario nazionale”, quindi esclusivamente allo straniero che abbia soddisfatto le condizioni per l'iscrizione, sia essa obbligatoria o volontaria, e possa quindi definirsi
“assicurato”.
12. L'affermata circostanza che la richiesta di pagamento del contributo minimo di iscrizione volontaria provenga – per i ricorrenti – dalla Parte_9
è smentita documentalmente in quanto – nonostante sia prodotto
[...]
Parte il carteggio dei ricorrenti con la in merito alla richiesta di iscrizione –
i versamenti sono stati effettuati in favore della (codice Parte_7 regione 13) con causale 8846 corrispondente al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (cfr. ricevute mod. F24 prodotte col ricorso quali docc. 28, 53, 54 e 70), coerentemente peraltro Parte con le istruzioni fornite dalla (cfr. doc. 13 di parte ricorrente).
13. La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) prevede che l'attuazione del SSN competa allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, che gli obiettivi della programmazione sanitaria
5 RGL n. 3802/2025
nazionale siano determinati dallo Stato con il concorso delle regioni, che allo Stato spetti il coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria;
la legge regionale Piemonte 18/01/1995 n. 8 disciplina il finanziamento, la gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il comportamento censurato come discriminatorio – l'aver negato l'iscrizione obbligatoria al SSN ai ricorrenti, se non dietro pagamento dell'oneroso contributo – è certamente ascrivibile alla , ancorché si Parte_7 affermi essere stato determinato dall'applicazione della legislazione nazionale della cui legittimità costituzionale si dubita.
14. Esclusa la carenza di legittimazione passiva della convenuta, così come la necessità di estendere il contraddittorio alla , Parte_9 Pt_9 mero soggetto attuatore degli effetti dell'iscrizione al SSN, occorre valutare se la condotta contestata – che è incontroversa – possa integrare una discriminazione in relazione ai fattori di protezione della nazionalità e della disabilità, ed in tal caso se tale condotta sia necessitata in relazione alle disposizioni legislative vigenti, sì da imporne il vaglio di costituzionalità avanti al giudice delle leggi (come ritenuto dal Tribunale di Milano con l'ordinanza 06/09/2025, in atti, resa in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio).
15. Va premesso che tutti i ricorrenti e l'intervenuto sono soggetti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in quanto attualmente in possesso di permesso di soggiorno c.d. per residenza elettiva, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c-quater) DPR 394/1999, che consente il rilascio del permesso di soggiorno – tra gli altri motivi – a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia. Tutti i soggetti infatti sono stati riconosciuti invalidi civili e beneficiano di pensione ex L.
118/1971.
16. E' documentato che ciascuno dei ricorrenti e l'intervenuto sono stati in possesso, prima che si manifestasse la condizione patologica che ne ha determinato l'accertamento di invalidità civile, di titoli di soggiorno per
6 RGL n. 3802/2025
lavoro subordinato , , ), per motivi Pt_2 Parte_4 Pt_5 CP_1 familiari , , , per attesa occupazione ), che Parte_3 Pt_5 Pt_6 Pt_5 non hanno potuto essere rinnovati alla scadenza a seguito del sopravvenuto stato di invalidità.
17. L'art. 34 TUI (D.Lgs. 286/1998), dettato per disciplinare l'assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, prevede ai primi due commi che “1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti”.
18. I permessi di soggiorno di cui erano titolari i ricorrenti e l'intervenuto precedentemente al riconoscimento dell'invalidità civile rientravano tra i titoli che legittimavano, in base ai commi 1 e 2 cit., l'iscrizione obbligatoria dei ricorrenti al servizio sanitario nazionale. Afferma la convenuta che gli attuali titoli di soggiorno (permessi per residenza elettiva) non rientrano nei casi sopraelencati, con conseguente applicabilità delle previsioni del
7 RGL n. 3802/2025
comma 3 del medesimo art. 34, che – dopo le modifiche conseguite alla L.
213/2023 – recita: “3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e non può essere inferiore a euro 2.000 annui”.
19. Va osservato, sebbene l'argomento non sia stato affrontato dalle parti, che l'ipotesi di provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa contro il rischio di malattie, infortunio e maternità con una compagnia assicurativa privata appare meramente teorica, essendo dato di comune esperienza che un soggetto con conclamata condizione di disabilità per patologie croniche invalidanti incontrerebbe difficoltà insormontabili ad accedere a copertura assicurativa privata, ed in ogni caso ne dovrebbe sostenere i rilevantissimi costi.
20. L'obbligo di iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale a fronte della partecipazione alle spese mediante versamento di contributo annuale nell'importo minimo di € 2.000 (a decorrere dall'anno 2024, con innalzamento della precedente soglia minima di € 387,34), per soggetti stranieri quali i ricorrenti privi di altri redditi rispetto alla pensione di invalidità, produrrebbe indubbiamente quegli effetti discriminatori che i ricorrenti lamentano per sé ed A.S.G.I. per la collettività di soggetti in analoghe situazioni. E' sufficiente qui fare espresso richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alla già citata ordinanza del Tribunale di Milano di
8 RGL n. 3802/2025
rimessione alla Corte Costituzionale, ed in particolare alle pagine da 8 a
11, nelle quali vengono delineati analiticamente i profili di discriminazione diretta per motivi di disabilità, di discriminazione diretta per motivi di nazionalità, ed ulteriormente di discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri non disabili e nei confronti degli stranieri disabili non indigenti, nonché di discriminazione indiretta per ragioni di nazionalità, che conseguono inevitabilmente all'applicazione della normativa sopra riportata nella lettura che ne dà la . Parte_7
21. Si tratta di verificare se sia possibile offrire una interpretazione diversa delle disposizioni sopra riportate, che consenta di elidere gli effetti discriminatori sopra richiamati con pieno rispetto delle disposizioni costituzionali che si assumono altrimenti violate. Il Tribunale remittente ha escluso la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata idonea ad elidere la discriminazione, non condividendo l'affermazione – sostenuta anche dal intervenuto in Controparte_4 causa – secondo cui l'elenco di categorie di stranieri regolarmente soggiornanti per cui sussiste l'obbligo di iscrizione al SSN non sarebbe tassativo, e non escluderebbe pertanto l'iscrizione obbligatoria anche di titolari di permessi per residenza elettiva derivanti da conversione di un permesso che ne aveva consentito in precedenza l'iscrizione obbligatoria: siffatta interpretazione risulterebbe contraria alla lettera dell'art. 34 comma 1 TUI e all'intenzione del legislatore.
22. E' certamente corretto affermare che l'individuazione, nel comma 1 dell'art. 34 TUI, di specifiche categorie di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio soggetti all'iscrizione obbligatoria al SSN, è dipesa da scelta discrezionale del legislatore, basata sul necessario bilanciamento tra i principi di uguaglianza sostanziale e tutela della salute individuale da un lato, e di tutela della sostenibilità economica del sistema sanitario dall'altro; nondimeno non può ritenersi che dal mancato inserimento nell'elenco di cui al comma 1 dei titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito per conversione di un permesso
9 RGL n. 3802/2025
della tipologia espressamente considerata a seguito dell'insorgere di una condizione di disabilità, consegua che tale caso sia stato volutamente escluso per scelta discrezionale del legislatore: all'epoca dell'entrata in vigore del D.Lgs. 286/1998 il permesso di soggiorno per residenza elettiva non era ancora stato introdotto nell'ordinamento italiano, essendo stato formalmente introdotto col decreto del Ministro degli affari Esteri
12/07/2000 in attuazione dell'art. 11 DPR 394/1999.
23. L'art. 11 comma 1 lettera c-quater) DPR 394/1999 comprende tra i motivi di rilascio del permesso di soggiorno la “residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia”. Pur in mancanza di una successiva revisione dell'art. 34 comma 1 cit., è ormai diritto vivente che tra i casi di iscrizione obbligatoria al SSN degli stranieri extra UE regolarmente soggiornanti siano considerati anche i possessori di permesso di soggiorno per residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana: in tal senso si è espressa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano con l'accordo 20/12/2012, destinato a fornire “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e delle province autonome italiane”. Tale accordo – privo di efficacia normativa nei confronti dei cittadini ma vincolante per le amministrazioni – fornisce una chiara indicazione interpretativa che integra l'elencazione dei casi di iscrizione obbligatoria al SSN di cui all'art. 34 comma 1 in esame con l'ipotesi del titolare di permesso per residenza elettiva che percepisce in Italia una pensione contributiva.
24. L'accordo non considera, per contro, i titolari di permessi per residenza elettiva che percepiscono in Italia una pensione di natura assistenziale, quali gli odierni ricorrenti;
va peraltro considerato che tutti i ricorrenti, come già evidenziato, non hanno fatto ingresso in Italia chiedendo di risiedervi elettivamente in ragione della percezione di pensione di invalidità civile, in quanto già in precedenza godevano di un
10 RGL n. 3802/2025
titolo di soggiorno per lavoro subordinato, motivi familiari o per attesa occupazione, in forza dei quali godevano legittimamente dell'iscrizione obbligatoria al SSN con “parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia da Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale”, ai sensi del primo comma dell'art. 34 TUI.
25. Al sopraggiungere dell'accertamento della condizione di invalidità civile ed all'erogazione del relativo trattamento assistenziale, i ricorrenti non si trovavano più nelle condizioni per mantenere i precedenti titoli di soggiorno, essendosi verificati i presupposti per fruire di permesso di soggiorno per residenza elettiva. L'art. 14 comma 1 lettera d) DPR
394/1999 prevede espressamente, per il periodo di validità del permesso di soggiorno, che quello rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia possa essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva ex art. 11, comma 1, lettera c-quater) del medesimo
DPR, e non vi è ragione di ritenere che a tale conversione debba conseguire la perdita dell'iscrizione obbligatoria al SSN, destinata a perdurare sino alla scadenza del permesso di soggiorno. Del tutto irragionevole, e palesemente contrario ai principi costituzionali e sovranazionali a protezione della disabilità, sarebbe collegare tale perdita al conseguimento del permesso per residenza elettiva alla scadenza di quello precedentemente posseduto, per il solo fatto che la perdita dei requisiti per ottenere il permesso di lavoro (ed equiparati) sia dipesa dalla percezione di una pensione di natura assistenziale per sopravvenuta invalidità, in difetto dei presupposti per l'accesso alla pensione contributiva.
26. Deve pertanto ritenersi che vi sia spazio per interpretare la disposizione dell'art. 34 comma 1 TUI comprendendovi non solo i possessori di permesso di soggiorno per residenza elettiva per godimento di pensione contributiva, ma anche quelli che posseggono il medesimo titolo per il godimento di pensione di invalidità civile dopo aver perso i
11 RGL n. 3802/2025
requisiti per il rinnovo dei precedenti titoli di soggiorno già legittimanti l'iscrizione obbligatoria al SSN: soluzione interpretativa condivisa dal che, nel giudizio avanti al Tribunale di Milano nel Controparte_4 quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, si è costituito affermando che “Il , come del resto Controparte_4 ammette la stessa parte ricorrente, ha già dato prova di intendere l'elenco come non tassativo e – soprattutto – di considerare i cittadini stranieri che risultavano già titolari di una autorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l'iscrizione obbligatoria meritevoli di conservarla alle stesse condizioni” (cfr. memoria costitutiva in atti).
27. La , imponendo ai ricorrenti e all'intervenuto Parte_7
l'iscrizione volontaria dietro versamento del contributo nella misura di legge e negando loro l'iscrizione obbligatoria ha pertanto posto in essere i comportamenti discriminatori censurati nel ricorso, le cui conclusioni debbono essere integralmente accolte, sia in relazione agli interessi individuali che a quelli collettivi rappresentati in giudizio dall' Pt_1
28. La dovrà pertanto, al fine di rimuovere la Parte_7 discriminazione attuata ed eliminarne gli effetti, riconoscere il diritto dei ricorrenti e dell'intervenuto all'iscrizione obbligatoria al SSN, e restituire loro le somme indebitamente versate a titolo di iscrizione volontaria per gli anni 2024 e 2025, nella misura indicata in dispositivo;
in relazione agli interessi collettivi dovrà essere ordinato alla di Parte_7 consentire l'iscrizione obbligatoria al SSN dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva in forza della percezione di pensione di invalidità, già precedentemente titolari di altro permesso di soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria;
quale misura idonea a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria, deve essere ordinato alla di pubblicare la presente sentenza sulla home page Parte_7 del proprio sito istituzionale per giorni 30 e di darne comunicazione a tutte Parte le della Regione.
12 RGL n. 3802/2025
29. Ad istanza delle parti ricorrenti, in relazione alle statuizioni di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, può essere accolta la domanda ex art. 614 bis c.p.c., ritenendosi quale equa misura di coercizione indiretta, in relazione ai parametri del terzo comma dell'art. 614 bis c.p.c., la previsione del pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento successivo al 60° giorno dalla notificazione della presente sentenza.
30. La novità della questione, su cui non constano precedenti giurisprudenziali, e la presenza di giudizio di legittimità costituzionale pendente sulle norme poste a sostegno della presente decisione, impongono la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Pt_7
consistente nel non aver consentito, per gli anni 2024 e 2025,
[...]
l'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 1 TUI ai sigg. Pt_2
, , , e , ed ai cittadini di paesi extra UE Parte_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6 CP_1 titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva in forza della percezione di pensione di invalidità, già precedentemente titolari di altro permesso di soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria;
- ordina alla di cessare la predetta discriminazione e di farne Parte_7 cessare gli effetti, riconoscendo il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 1 TUI dei sigg. , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , e dei cittadini di paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno Pt_6 CP_1 per residenza elettiva in forza della percezione di pensione di invalidità, già precedentemente titolari di altro permesso di soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria;
- condanna la alla restituzione delle somme indebitamente Parte_7 versate per l'iscrizione volontaria al SSN, pari ad € 387,34 in favore del
13 RGL n. 3802/2025
ricorrente ad € 4.000,00 in favore della ricorrente , ad € Parte_3 Pt_5
4.000,00 in favore della ricorrente Pt_6
- ordina alla di pubblicare la presente sentenza sulla home Parte_7 page del proprio sito istituzionale per giorni 30 e di darne comunicazione a tutte Parte le;
Parte_11
- visto l'art. 614 bis c.p.c., determina in € 100,00 l'importo dovuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle statuizioni della presente sentenza diverse dal pagamento di somme di denaro, con decorrenza dal 60° giorno dalla notificazione della presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Torino, 31 ottobre 2025
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. pronunciata a seguito della discussione all'udienza del 03/10/2025 nel procedimento ex art. 28 D.Lgs. 150/2011 n.
3802/2025 RGL, promosso da:
, c.f. Parte_1
, P.IVA_1
, c.f. , Parte_2 C.F._1
, c.f. , Parte_3 C.F._2
, c.f. , Parte_4 C.F._3
c.f. , Parte_5 C.F._4
, c.f. Parte_6 C.F._5 assistiti dagli avv. ALBERTO GUARISO, GIOVANNI PAPOTTI, PAOLA FIERRO,
MA VA e DA AJ
PARTI RICORRENTI
contro
:
c.f. assistita dall'avv. MARCO PIOVANO Parte_7 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di:
c.f. , assistito dall'avv. PAOLA CP_1 C.F._6
COLASANTO
INTERVENUTO VOLONTARIO 1 RGL n. 3802/2025
Oggetto: iscrizione obbligatoria al SSN – discriminazione in ragione della nazionalità e della disabilità
1. Con ricorso depositato il 28/04/2025 i sigg. Pt_2 Parte_3
, e cittadini stranieri titolari di permesso di Parte_4 Pt_5 Pt_6 soggiorno per residenza elettiva e tutti percettori di pensioni di invalidità civile erogate dall' , affermano di subire una irragionevole disparità di CP_2 trattamento in quanto, non avendo diritto all'iscrizione obbligatoria al
Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa privata o, in alternativa, a iscriversi volontariamente al SSN versando una quota che, fino al 31 dicembre 2023, in forza del Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1983 era pari a € 387,34.
2. Riferiscono i ricorrenti che tale importo è stato incrementato dalla legge di
Bilancio del 2023 a € 2.000 annui, ed affermano che, date le peculiari condizioni di salute dei ricorrenti (che a causa di inabilità lavorativa assoluta riconosciuta dall' percepiscono un trattamento pensionistico CP_2 di modesta entità), il notevole aumento del costo di iscrizione al SSN ha prodotto effetti irragionevoli e discriminatori. Lamentano, quindi, che a decorrere dall'1.1.2024 allo straniero che non rientri nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria al SSN di cui all'art. 34, commi 1 e 2, TUI venga richiesto un contributo minimo per l'iscrizione al SSN notevolmente più elevato di quello applicato precedentemente: in particolare, sono sottoposti al pagamento di almeno € 2.000,00 euro annui i cittadini extracomunitari beneficiari di soli trattamenti di invalidità e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per residenza elettiva ex art. 11 comma
1 c-quater) DPR 31/8/1999 n. 394, fattispecie non compresa nelle ipotesi di iscrizione obbligatoria.
3. I ricorrenti prospettano, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 32 e 117 Cost., dell'art. 34, comma 2, TUI, nella parte in cui esclude il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN per il titolare di permesso per residenza elettiva rilasciato in ragione della condizione di invalidità dello straniero e della titolarità di una prestazione
2 RGL n. 3802/2025
di invalidità (ogni prestazione riconosciuta all'invalido che abbia dato diritto al permesso per residenza elettiva), nonché con riguardo all'art. 34, comma 3, TUI, nella parte in cui prevede un contributo minimo per l'iscrizione volontaria al SSN che oggi è pari a € 2.000,00.
4. Per quanto necessario, estendono la questione anche all'art. 63, commi 1,
2 e 3, L. 833/78, ove interpretato nel senso di limitare il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN ai soli cittadini, con esclusione degli stranieri, con la irragionevole conseguenza che un cittadino italiano che si trovi nelle medesime condizioni sopra descritte (disabile, senza altro reddito che la prestazione di invalidità) ha diritto all'iscrizione, mentre il cittadino di paese terzo in identiche condizioni non ne beneficia, per il solo fatto della sua condizione di straniero.
5. Nel merito, i ricorrenti chiedono che sia dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla consistente Parte_7 nel non aver consentito ai ricorrenti, per gli anni 2024 e 2025, l'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 1 TUI, e nell'aver condizionato l'iscrizione volontaria al pagamento del contributo economico di € 2.000; conseguentemente chiedono di adottare ogni comportamento idoneo a rimuovere la discriminazione e a farne cessare gli effetti, accertando il diritto dei ricorrenti all'iscrizione obbligatoria o in subordine Contr il diritto ad essere iscritti ex art. 34 comma 3 pagando una somma proporzionata al reddito, e condannando la alla Parte_7 restituzione delle somme pagate per l'iscrizione volontaria negli anni 2024
e 2025.
6. Il ricorso è congiuntamente proposto anche da associazione Pt_1 inserita nell'elenco previsto dall'art. 5 D.Lgs. 215/2003, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei cittadini di paesi extra UE con invalidità riconosciuta, titolari di permesso di residenza elettiva in quanto beneficiari di una prestazione di invalidità; chiede siano accertati gli effetti di Pt_1 discriminazione collettiva della condotta tenuta dalla , Parte_7 ed ordinato alla di assumere ogni necessario Parte_7
3 RGL n. 3802/2025
provvedimento per consentire l'iscrizione obbligatoria al SSN dei soggetti rappresentati, o in subordine l'iscrizione a fronte del pagamento di una somma proporzionata al reddito.
7. In data 22/07/2025 ha depositato atto di intervento volontario ex art. 105 comma 2 c.p.c. il sig. che afferma di trovarsi nelle CP_1 medesime condizioni di fatto dei ricorrenti e chiede l'accoglimento delle conclusioni dagli stessi formulate.
8. La si è costituita in giudizio contestando, in via Parte_7 preliminare, la propria legittimazione passiva, ritenendo quale unica Parte legittimata passiva la territorialmente competente (la Parte_9
) atteso che l' è l'organo amministrativo che
[...] Parte_10 provvede ai fabbisogni sanitari e al quale va indirizzata la richiesta di iscrizione al SSN e al quale viene versato il contributo minimo, ed affermando che alla non può essere imputata la condotta Pt_7 discriminatoria, la cui sussistenza contesta;
conclude per il rigetto del ricorso, rimettendosi alla decisione del giudice in merito alla questione di costituzionalità prospettata dalla controparte, che non ritiene fondata.
9. All'udienza del 10/09/2025 parte ricorrente ha dato notizia della avvenuta rimessione alla Corte Costituzionale della medesima questione prospettata in ricorso, ad opera dell'ordinanza 06/09/2025 del Tribunale di Milano;
all'udienza di discussione del 03/10/2025 le parti ricorrente e intervenuta hanno illustrato le ragioni a conferma della legittimazione passiva della ed hanno proposto una interpretazione Parte_7 costituzionalmente conforme delle norme censurate, in subordine rimettendosi all'eventuale decisione di attendere la pronuncia della Corte
Costituzionale; la ha chiesto la sospensione necessaria Parte_7 del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte
Costituzionale.
10. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla non riguarda la legittimazione processuale (certamente Parte_7 sussistente, posto che le conclusioni sono proposte proprio nei confronti
4 RGL n. 3802/2025
della , alla quale viene attribuita la condotta discriminatoria Pt_7 lamentata e della quale si chiede la condanna a porvi rimedio), bensì il merito del giudizio in relazione alla riferibilità alla convenuta delle situazioni soggettive azionate in giudizio: afferma la di Parte_7 essere estranea alle circostanze dedotte in ricorso, in quanto la richiesta di pagamento del contributo minimo di iscrizione facoltativa al SSN è imputabile ad altra amministrazione dotata di personalità giuridica e autonomia finanziaria, ovvero la , alla quale deve essere Parte_9 chiesta l'iscrizione al SSN in base a quanto previsto dall'art. 34 comma 7
TUI.
11. Il comma 7 cit. prescrive che “Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”: tale disposizione riguarda la sola iscrizione come attività amministrativa materiale necessaria per l'erogazione concreta del servizio, ed è rivolta allo “straniero assicurato al servizio sanitario nazionale”, quindi esclusivamente allo straniero che abbia soddisfatto le condizioni per l'iscrizione, sia essa obbligatoria o volontaria, e possa quindi definirsi
“assicurato”.
12. L'affermata circostanza che la richiesta di pagamento del contributo minimo di iscrizione volontaria provenga – per i ricorrenti – dalla Parte_9
è smentita documentalmente in quanto – nonostante sia prodotto
[...]
Parte il carteggio dei ricorrenti con la in merito alla richiesta di iscrizione –
i versamenti sono stati effettuati in favore della (codice Parte_7 regione 13) con causale 8846 corrispondente al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale (cfr. ricevute mod. F24 prodotte col ricorso quali docc. 28, 53, 54 e 70), coerentemente peraltro Parte con le istruzioni fornite dalla (cfr. doc. 13 di parte ricorrente).
13. La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) prevede che l'attuazione del SSN competa allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, che gli obiettivi della programmazione sanitaria
5 RGL n. 3802/2025
nazionale siano determinati dallo Stato con il concorso delle regioni, che allo Stato spetti il coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria;
la legge regionale Piemonte 18/01/1995 n. 8 disciplina il finanziamento, la gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il comportamento censurato come discriminatorio – l'aver negato l'iscrizione obbligatoria al SSN ai ricorrenti, se non dietro pagamento dell'oneroso contributo – è certamente ascrivibile alla , ancorché si Parte_7 affermi essere stato determinato dall'applicazione della legislazione nazionale della cui legittimità costituzionale si dubita.
14. Esclusa la carenza di legittimazione passiva della convenuta, così come la necessità di estendere il contraddittorio alla , Parte_9 Pt_9 mero soggetto attuatore degli effetti dell'iscrizione al SSN, occorre valutare se la condotta contestata – che è incontroversa – possa integrare una discriminazione in relazione ai fattori di protezione della nazionalità e della disabilità, ed in tal caso se tale condotta sia necessitata in relazione alle disposizioni legislative vigenti, sì da imporne il vaglio di costituzionalità avanti al giudice delle leggi (come ritenuto dal Tribunale di Milano con l'ordinanza 06/09/2025, in atti, resa in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio).
15. Va premesso che tutti i ricorrenti e l'intervenuto sono soggetti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in quanto attualmente in possesso di permesso di soggiorno c.d. per residenza elettiva, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera c-quater) DPR 394/1999, che consente il rilascio del permesso di soggiorno – tra gli altri motivi – a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia. Tutti i soggetti infatti sono stati riconosciuti invalidi civili e beneficiano di pensione ex L.
118/1971.
16. E' documentato che ciascuno dei ricorrenti e l'intervenuto sono stati in possesso, prima che si manifestasse la condizione patologica che ne ha determinato l'accertamento di invalidità civile, di titoli di soggiorno per
6 RGL n. 3802/2025
lavoro subordinato , , ), per motivi Pt_2 Parte_4 Pt_5 CP_1 familiari , , , per attesa occupazione ), che Parte_3 Pt_5 Pt_6 Pt_5 non hanno potuto essere rinnovati alla scadenza a seguito del sopravvenuto stato di invalidità.
17. L'art. 34 TUI (D.Lgs. 286/1998), dettato per disciplinare l'assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, prevede ai primi due commi che “1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti”.
18. I permessi di soggiorno di cui erano titolari i ricorrenti e l'intervenuto precedentemente al riconoscimento dell'invalidità civile rientravano tra i titoli che legittimavano, in base ai commi 1 e 2 cit., l'iscrizione obbligatoria dei ricorrenti al servizio sanitario nazionale. Afferma la convenuta che gli attuali titoli di soggiorno (permessi per residenza elettiva) non rientrano nei casi sopraelencati, con conseguente applicabilità delle previsioni del
7 RGL n. 3802/2025
comma 3 del medesimo art. 34, che – dopo le modifiche conseguite alla L.
213/2023 – recita: “3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e non può essere inferiore a euro 2.000 annui”.
19. Va osservato, sebbene l'argomento non sia stato affrontato dalle parti, che l'ipotesi di provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa contro il rischio di malattie, infortunio e maternità con una compagnia assicurativa privata appare meramente teorica, essendo dato di comune esperienza che un soggetto con conclamata condizione di disabilità per patologie croniche invalidanti incontrerebbe difficoltà insormontabili ad accedere a copertura assicurativa privata, ed in ogni caso ne dovrebbe sostenere i rilevantissimi costi.
20. L'obbligo di iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale a fronte della partecipazione alle spese mediante versamento di contributo annuale nell'importo minimo di € 2.000 (a decorrere dall'anno 2024, con innalzamento della precedente soglia minima di € 387,34), per soggetti stranieri quali i ricorrenti privi di altri redditi rispetto alla pensione di invalidità, produrrebbe indubbiamente quegli effetti discriminatori che i ricorrenti lamentano per sé ed A.S.G.I. per la collettività di soggetti in analoghe situazioni. E' sufficiente qui fare espresso richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. alla già citata ordinanza del Tribunale di Milano di
8 RGL n. 3802/2025
rimessione alla Corte Costituzionale, ed in particolare alle pagine da 8 a
11, nelle quali vengono delineati analiticamente i profili di discriminazione diretta per motivi di disabilità, di discriminazione diretta per motivi di nazionalità, ed ulteriormente di discriminazione diretta nei confronti dei cittadini stranieri non disabili e nei confronti degli stranieri disabili non indigenti, nonché di discriminazione indiretta per ragioni di nazionalità, che conseguono inevitabilmente all'applicazione della normativa sopra riportata nella lettura che ne dà la . Parte_7
21. Si tratta di verificare se sia possibile offrire una interpretazione diversa delle disposizioni sopra riportate, che consenta di elidere gli effetti discriminatori sopra richiamati con pieno rispetto delle disposizioni costituzionali che si assumono altrimenti violate. Il Tribunale remittente ha escluso la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata idonea ad elidere la discriminazione, non condividendo l'affermazione – sostenuta anche dal intervenuto in Controparte_4 causa – secondo cui l'elenco di categorie di stranieri regolarmente soggiornanti per cui sussiste l'obbligo di iscrizione al SSN non sarebbe tassativo, e non escluderebbe pertanto l'iscrizione obbligatoria anche di titolari di permessi per residenza elettiva derivanti da conversione di un permesso che ne aveva consentito in precedenza l'iscrizione obbligatoria: siffatta interpretazione risulterebbe contraria alla lettera dell'art. 34 comma 1 TUI e all'intenzione del legislatore.
22. E' certamente corretto affermare che l'individuazione, nel comma 1 dell'art. 34 TUI, di specifiche categorie di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio soggetti all'iscrizione obbligatoria al SSN, è dipesa da scelta discrezionale del legislatore, basata sul necessario bilanciamento tra i principi di uguaglianza sostanziale e tutela della salute individuale da un lato, e di tutela della sostenibilità economica del sistema sanitario dall'altro; nondimeno non può ritenersi che dal mancato inserimento nell'elenco di cui al comma 1 dei titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva, attribuito per conversione di un permesso
9 RGL n. 3802/2025
della tipologia espressamente considerata a seguito dell'insorgere di una condizione di disabilità, consegua che tale caso sia stato volutamente escluso per scelta discrezionale del legislatore: all'epoca dell'entrata in vigore del D.Lgs. 286/1998 il permesso di soggiorno per residenza elettiva non era ancora stato introdotto nell'ordinamento italiano, essendo stato formalmente introdotto col decreto del Ministro degli affari Esteri
12/07/2000 in attuazione dell'art. 11 DPR 394/1999.
23. L'art. 11 comma 1 lettera c-quater) DPR 394/1999 comprende tra i motivi di rilascio del permesso di soggiorno la “residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia”. Pur in mancanza di una successiva revisione dell'art. 34 comma 1 cit., è ormai diritto vivente che tra i casi di iscrizione obbligatoria al SSN degli stranieri extra UE regolarmente soggiornanti siano considerati anche i possessori di permesso di soggiorno per residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana: in tal senso si è espressa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano con l'accordo 20/12/2012, destinato a fornire “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e delle province autonome italiane”. Tale accordo – privo di efficacia normativa nei confronti dei cittadini ma vincolante per le amministrazioni – fornisce una chiara indicazione interpretativa che integra l'elencazione dei casi di iscrizione obbligatoria al SSN di cui all'art. 34 comma 1 in esame con l'ipotesi del titolare di permesso per residenza elettiva che percepisce in Italia una pensione contributiva.
24. L'accordo non considera, per contro, i titolari di permessi per residenza elettiva che percepiscono in Italia una pensione di natura assistenziale, quali gli odierni ricorrenti;
va peraltro considerato che tutti i ricorrenti, come già evidenziato, non hanno fatto ingresso in Italia chiedendo di risiedervi elettivamente in ragione della percezione di pensione di invalidità civile, in quanto già in precedenza godevano di un
10 RGL n. 3802/2025
titolo di soggiorno per lavoro subordinato, motivi familiari o per attesa occupazione, in forza dei quali godevano legittimamente dell'iscrizione obbligatoria al SSN con “parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia da Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale”, ai sensi del primo comma dell'art. 34 TUI.
25. Al sopraggiungere dell'accertamento della condizione di invalidità civile ed all'erogazione del relativo trattamento assistenziale, i ricorrenti non si trovavano più nelle condizioni per mantenere i precedenti titoli di soggiorno, essendosi verificati i presupposti per fruire di permesso di soggiorno per residenza elettiva. L'art. 14 comma 1 lettera d) DPR
394/1999 prevede espressamente, per il periodo di validità del permesso di soggiorno, che quello rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia possa essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva ex art. 11, comma 1, lettera c-quater) del medesimo
DPR, e non vi è ragione di ritenere che a tale conversione debba conseguire la perdita dell'iscrizione obbligatoria al SSN, destinata a perdurare sino alla scadenza del permesso di soggiorno. Del tutto irragionevole, e palesemente contrario ai principi costituzionali e sovranazionali a protezione della disabilità, sarebbe collegare tale perdita al conseguimento del permesso per residenza elettiva alla scadenza di quello precedentemente posseduto, per il solo fatto che la perdita dei requisiti per ottenere il permesso di lavoro (ed equiparati) sia dipesa dalla percezione di una pensione di natura assistenziale per sopravvenuta invalidità, in difetto dei presupposti per l'accesso alla pensione contributiva.
26. Deve pertanto ritenersi che vi sia spazio per interpretare la disposizione dell'art. 34 comma 1 TUI comprendendovi non solo i possessori di permesso di soggiorno per residenza elettiva per godimento di pensione contributiva, ma anche quelli che posseggono il medesimo titolo per il godimento di pensione di invalidità civile dopo aver perso i
11 RGL n. 3802/2025
requisiti per il rinnovo dei precedenti titoli di soggiorno già legittimanti l'iscrizione obbligatoria al SSN: soluzione interpretativa condivisa dal che, nel giudizio avanti al Tribunale di Milano nel Controparte_4 quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, si è costituito affermando che “Il , come del resto Controparte_4 ammette la stessa parte ricorrente, ha già dato prova di intendere l'elenco come non tassativo e – soprattutto – di considerare i cittadini stranieri che risultavano già titolari di una autorizzazione al soggiorno per la quale era prevista l'iscrizione obbligatoria meritevoli di conservarla alle stesse condizioni” (cfr. memoria costitutiva in atti).
27. La , imponendo ai ricorrenti e all'intervenuto Parte_7
l'iscrizione volontaria dietro versamento del contributo nella misura di legge e negando loro l'iscrizione obbligatoria ha pertanto posto in essere i comportamenti discriminatori censurati nel ricorso, le cui conclusioni debbono essere integralmente accolte, sia in relazione agli interessi individuali che a quelli collettivi rappresentati in giudizio dall' Pt_1
28. La dovrà pertanto, al fine di rimuovere la Parte_7 discriminazione attuata ed eliminarne gli effetti, riconoscere il diritto dei ricorrenti e dell'intervenuto all'iscrizione obbligatoria al SSN, e restituire loro le somme indebitamente versate a titolo di iscrizione volontaria per gli anni 2024 e 2025, nella misura indicata in dispositivo;
in relazione agli interessi collettivi dovrà essere ordinato alla di Parte_7 consentire l'iscrizione obbligatoria al SSN dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva in forza della percezione di pensione di invalidità, già precedentemente titolari di altro permesso di soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria;
quale misura idonea a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria, deve essere ordinato alla di pubblicare la presente sentenza sulla home page Parte_7 del proprio sito istituzionale per giorni 30 e di darne comunicazione a tutte Parte le della Regione.
12 RGL n. 3802/2025
29. Ad istanza delle parti ricorrenti, in relazione alle statuizioni di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, può essere accolta la domanda ex art. 614 bis c.p.c., ritenendosi quale equa misura di coercizione indiretta, in relazione ai parametri del terzo comma dell'art. 614 bis c.p.c., la previsione del pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento successivo al 60° giorno dalla notificazione della presente sentenza.
30. La novità della questione, su cui non constano precedenti giurisprudenziali, e la presenza di giudizio di legittimità costituzionale pendente sulle norme poste a sostegno della presente decisione, impongono la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Pt_7
consistente nel non aver consentito, per gli anni 2024 e 2025,
[...]
l'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 1 TUI ai sigg. Pt_2
, , , e , ed ai cittadini di paesi extra UE Parte_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6 CP_1 titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva in forza della percezione di pensione di invalidità, già precedentemente titolari di altro permesso di soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria;
- ordina alla di cessare la predetta discriminazione e di farne Parte_7 cessare gli effetti, riconoscendo il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dell'art. 34 comma 1 TUI dei sigg. , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e , e dei cittadini di paesi extra UE titolari di permesso di soggiorno Pt_6 CP_1 per residenza elettiva in forza della percezione di pensione di invalidità, già precedentemente titolari di altro permesso di soggiorno per cui era prevista l'iscrizione obbligatoria;
- condanna la alla restituzione delle somme indebitamente Parte_7 versate per l'iscrizione volontaria al SSN, pari ad € 387,34 in favore del
13 RGL n. 3802/2025
ricorrente ad € 4.000,00 in favore della ricorrente , ad € Parte_3 Pt_5
4.000,00 in favore della ricorrente Pt_6
- ordina alla di pubblicare la presente sentenza sulla home Parte_7 page del proprio sito istituzionale per giorni 30 e di darne comunicazione a tutte Parte le;
Parte_11
- visto l'art. 614 bis c.p.c., determina in € 100,00 l'importo dovuto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle statuizioni della presente sentenza diverse dal pagamento di somme di denaro, con decorrenza dal 60° giorno dalla notificazione della presente sentenza;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Torino, 31 ottobre 2025
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
14